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FOGLIO JEDERALE Anno XIII°. Berna, 30 luglio 1930. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

Termine d' opposizione : 30 settembre 1930.

Leggefederale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita. ' (Del 25 giugno 1930.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in virtù dell'art. 34, secondo capoverso, della Costituzione ; viisto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1928, decreta :

.

QAPO I.

Fondo di garanzia.

Art. 1.

Ogni società svizzera d' assicurazione sulla vita soggetta alla l. Scopo del vigilanza della Confederazione, in virtù della legge federale del 25 ^"o^ranzia giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia deldirUU di assicurazione, deve costituire un fondo destinato a garantire gli degli assiobblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita da essa stipulate.

curati.

Per le somme riassicurate la prestazione della garanzia spetta al primo assicuratore.

Il Consiglio federale può ordinare che vengano costituiti fondi speciali per singoli gruppi di assicurazioni. 64

716 Art. 2.

2. Eccezioni.

La società non lia l'obbligo di garantire, in conformità della presente legge, i suoi portafogli esteri 1. quando per essi debba costituire garanzie all' estero ; 2. qùando sia autorizzata dal Consiglio federale a conservare all'estero, sulla base del suo piano d'esercizio, i valori desti¬ nati all'adempimento de' suoi obblighi risultanti dalle assi¬ curazioni.

Art. 3.

L'importo del fondo di garanzia che dev'essere accantonato II. Importo del fondo da ac¬ è eguale alla somma : cantonare.

1. delle riserve matematiche per i contratti in corso, calcolate 1. Composi¬ zione.

sulle basi fissate nel piano d'esercizio della società, dedotti i mutui e le anticipazioni su polizze, come pure i premi sca¬ duti ma non ancora pagati e quelli per cui è stata concessa una proroga ; 2. delle provviste per le prestazioni d'assicurazione in sospeso ; 3. delle quote di partecipazione agli utili accreditate ai singoli assicurati ; 4. di un adeguato versamento suppletivo.

Art. 4.

2. Determi¬ La società deve determinare l'importo deh fondo di garanzia nazione. da accantonare, entro i primi quattro mesi del nuovo anno finan¬ ziario. Esso va calcolato al momento della chiusura dei conti.

Per ragioni gravi, il Consiglio federale può ordinare che questo importo sia determinato durante l'anno finanziario a una data da lui stabilita.

Il Consiglio federale può ordinare in qualsiasi tempo una va¬ lutazione dell'importo da accantonare.

Art. 5.

La società deve costituire il fondo" di garanzia devolvendovi III. Costituzione dei valori fino a raggiungere l'importo da accantonare.

dei fondo.

1. Devolu¬ zione di Art. 6.

valori.

IntegraSe ali'atto della determinazione dell'importo da accantonare, zione del giusta l'articolo 4, capoverso primo, risulta che il "fondo dev'essere fondo.

integrato, gli si devolveranno, entro un mese, i valori occorrenti.

717 Se la determinazione o la salutazione dell'importo da accan¬ tonare, di cui all'articolo 4, capoversi secondo e terzo, rivela che il fóndo non è coperto intieramente, il Consiglio federale fissa il termine entro il quale esso deve essere integrato. * Art. 7.

Le devoluzione dei valori al fondo di garanzia si fa iscri¬ vendoli in un registro da allestire dalla società secondo le istru¬ zioni del Consiglio federale. , ' Se come valori sono accettati dei beni fondiari (fondi del CCS), si dovrà pure annotare nel registro fondario una restri¬ zione della facoltà di disporre nel senso dell'articolo 960 del Codice civile. Questa annotazione è ordinata dal Consiglio fede¬ rale.

Art. 8.

I valori si considerano come pertinenti al fondo, fin tanto che sono iscritti nel registro delle garanzie e in quanto dei terzi non abbiano in buona fede acquisito dei diritti su di essi.

Registro delle ga¬ ranzie.

4. Effetti , dell'iscri¬ zione.

Art. 9.

· Entro un mese dalla determinazione dell'importo da accan- IV. Comunica- .

tonare, giusta l'articolo 4, capoverso primo, le società lo comu- zj0"1 a' Connieheranno al Consiglio federale, trasmettendogli in pari tempo JjjJ0 e" un elenco dei valori costituenti il fondo di garanzia.

Il Consiglio federale stabilisce la forma di queste comunica¬ zioni.

L'autorità di vigilanza verifica almeno una volta l'anno se l'importo da accantonare è coperto dai valori iscritti nel registro delle garanzie.

Art. 10.

La società può ritirare dei valori dal fondo di garanzia V. Ritiro di vasolo alla condizione di sostituirli in pari tempo con altri equi'i0rs08tit valenti e d'avvertirne immediatamente l'autorità di vigilanza. zione."* Il Consiglio federale può tuttavia concedere ad essa, per ra¬ gioni speciali, dei termini per la sostituzione dea valori ritirati.

Art. 11.

Se nel determinare l'importo da accantonare, in conformità dell'axticolo 4, capoverso primo, si constata un'eccedenza del fondo di garanzie, il Consiglio federale autorizza la società a svincolare dei valori fino all'importo di questa eccedenza.

2. Liberazione.

718 Il Consiglio federale ne può autorizzare lo svincolo, quando l'eccedenza risulti dalla determinazione o dalla valutazione di cui all'art. 4, capoversi secondo e terzo, oppure quando la società provi" di moto proprio che vi è un'eccedenza.

Art. 12.

VI. Valori amM Consiglio federale determinerà mediante ordinanza quali valori siano amimtessi per la costituzione del fondo di garanzia e Tfi.

a u az one.

quale misura il fondo debba essere costituito da valori svizzeri.

La valutazione di essi valori dev'essere approvata dal Con¬ 1 siglio federale. , VII. Custodia del fondo.

. Art. 13.

La società deve tenere i valori del fondo di garanzia separati dal resto del suo patrimonio.

La scelta del luogo di custodia dev'essere approvata dal Con¬ siglio federale. Quest'ultimo può, per ragioni gravi, disporre in ogni tempo che sia mutato il luogo di custodia.

La società può ritirare temporaneamente dei valori dalla cu¬ stodia quando l'amministrazione del fondo lo richieda.

Art. 14.

Vili. Obblighi garantiti dal fondo.

I valori del fondo e i loro redditi non riscossi garantiscono in prima linea, giusta le disposizioni della presente legge, l'ese¬ cuzione degli obblighi che il fondo è destinato a garantire.

CAPO II.

Provvedimenti conservativi.

Art. 15.

' sestamento.

·

Se gl'interessi degli assicurati sembrano esposti a pericolo, il Consiglio federale intima alla società di prendere le misure atte a rimediare alla situazione.

Il Consiglio federale può esigere la convocazione di un'as¬ semblea generale o di un altro organo della società competente a decidere sulle misure di assestamento. Esso può farsi rappresen¬ tare alle deliberazioni degli organi della società a ciò relative.

719 Art. 16.

Il Consiglio federale può prorogare il termine per l'integra- II. Disposizioni zione del fondo di garanzia, fissato nell'articolo 6, capoverso ^Je^si9lio primo.

Egli può inoltre o vietare il riscatto e la costituzione in pegno delle polizze e, nei casi previsti nell' articolo 36 della legge sul -.contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matema¬ tica ovvero concedere una moratoria tanto alla società per l'adem¬ pimento dei suoi obblighi quanto agli assicurati per il /pagamehto dei premi..

Durante la proroga per il pagamento dei premi, 1' assicura¬ zione non potrà essere annullata nè convertita, in un'assicurazione liberata, se non a richiesta scritta dell'assicurato.

Art 17.

Se la società entra in liquidazione, il Consiglio felerale può III. Nomina di un nominarle un liquidatore. , liquidatore.

CAPO III.

Fallimento.

Art. 18.

La dichiarazione di fallimento di una società può essere pro- I. Dichiarazione di fallimento.

nunziata solo con il consenso del .Consiglio federale.

1. Consenso delConsi. glio fede¬ rale.

Art. 19.

Se l'amministrazione della società dichiara la sua insolvenza 2. Avviso al Consiglio in conformità dell'articolo 657, capoverso secondo, o dell'arti¬ federale.

colo 704, capoverso primo, del Codice delle obbligazioni ovvero se un creditore domanda che sia dichiarato il fallimento, il giudice ne informa immediatamente il Consiglio federale. In questo caso, la competenza conferita al giudice dall'articolo 170 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è deferito al Consiglio federale.

Il giudice sospende fino a nuovo ordine la sentenza dichia¬ rativa del fallimento.

Art. 20.

3. Provvedi¬ Il Consiglio federale esamina se sia ancora possibile rime¬ menti diare alla situazione. ' .

*' V conserva¬ Dato il caso, prenderà le decisioni di cui agli articoli 15 e 16.

tivi.

720 Art. 21.

4. AutorizSe la situazione non può essere assestata, il Consiglio zazione federale autorizza il giudice a dichiarare il fallimento.

del falli¬ mento.

Art. 22.

In derogazione all'articolo 37, capoverso primo, della legge 5. Deroga alla legge sul_ .contratto di assicurazione, l'apertura del fallimento non estin¬ sul con¬ gue le assicurazioni garantite dal fondo di garanzia.

tratto di A queste assicurazioni si applica l'articolo '16, capoversi se¬ assicura¬ zione.

condo e terzo.

Art. 23.

Il Consiglio federalle può stabilire, per la grida, delle norme II. Procedura di fallimento.

speciali diverse da quelle della legge federale sull'esecuzione e 1. Grida.

sul fallimento.

I crediti d'assicurazione che possono essere determinati con la scorta dei libri della società si reputano notificati.

Art. 24.

2. Ammini¬ Il Consiglio federale può nominare una speciale amministra¬ strazione zione per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le com¬ del falli¬ petenze dell'assemblea dei creditori.

mento.F|uò chiedere in ogni tempo dei ragguagli sullo stato della procedura di fallimento e impartire delle istruzioni obbligatorie all'amministrazione.

Può incaricare una persona di rappresentare il fondo di ga¬ ranzia di fronte all'ajmministraziione del fallimento.

Art. 25.

ili. Compensa¬ zione.

Se una società ha costituito parecchi fondi, l'insufficienza di uno di essi sarà compensata con l'eccedenza di un altro.

Art. 26.

IV. Privilegio.

Gli assicurati e gli aventi diritto sono collocati in terza classe per la partie scoperta dei loro crediti d'assicurazione.

Questo privilegio è esercitato a 'favore del fondo di garanzia per il complesso delle assicurazioni che questo fondo deve ga¬ rantire.

721 Art. 27.

Il Consiglio federale risolve sull'uso del fondo di garanzia. V. Uso del fon¬ do di garan¬ Può trasferire in parte o intieramente ad un'altra società, zia.

con diritti ed obblighi, il portafoglio garantito dal fondo oppure Trasferi¬ mento o farlo liquidare per cura della Confederazione sulla base dei con¬ liquida¬ tratti d'assicurazione.

zione da Se il portafoglio è liquidato per cura della Confederazione parte della Con¬ esso acquista la personalità giuridica. Il Consiglio federale nomina federa¬ il liquidatore.

zione. Art. 28.

Se il Consiglio federale fa uso della facoltà conferitagli dal¬ l'articolo 27, capoverso secondo, i valori del fondo di garanzia sono trasferiti per legge al nuovo assicuratore o al portafoglio garantito dal fondo.

Ai beni fondiari si applica l'articolo 656, capoverso secondo, del Codice civile.

2. Trapasso dei valori.

Art. 29.

8. Modifica¬ zione dei contratti di assicu¬ razione.

Se il fondo di garanzia non è sufficiente per prendere un provvedimento giusta l' articolo 27, capoverso secondo, il Consi¬ gli federale potrà modificare le condizioni delle assicurazioni ga¬ rantite dal fondo e ridurre i crediti di assicurazione e i diritti alle quote di utili accreditate, fino a un importo corrispondente ai mezzi disponibili.

Art. 30.

Se il Consiglio federale stima clie la riduzione dei crediti di assicurazione non sia nell'interesse della massa degli assicurati ed aventi diritto, egli incarica l'amministrazione del fallimento di liquidare il fondo di garanzia.

Con questo provvedimento del Consiglio federale, i contratti di assicurazione Si estinguono. Gli assicurati e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36, capoverso terzo, della legge sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di parte¬ cipazione agli utili accreditate. In questo caso, gli aventi diritto esercitano il privilegio previsto nell'articolo 26.

V

' #aii^mei^re ° d*} TMondo dj garanzia,

722 CAPO'IV.

Disposizioni penali.

Art. 31.

i. Multe discipliIl Consiglio federale può pronunziare delle multe disciplinari .nari. a cinquemila franchi contro le società, i loro organici diri¬ genti e i coadiutori responsabili che contravvengono alle norme della presente legge o alle ordinanze e disposizioni emanate per la sua esecuzione.

Art. 32.

II. Pene. ^ qü organi, i dirigenti e i coadiutori responsabili di una so¬ cietà, i quali intenzionalmente : a) calcolano in modo errato l'importo dei fondo di garanzia da accantonare o comunicano un importo inesatto all'autorità di vigilanza; b) omettono d'integrare il fondo di garanzia entro i termini previsti negli articoli 6 e 16, capoverso primo, o di tenere a giorno i registri del fondo ; c) ritirano dal fondo di garanzia, senza il consenso dell'autorità di vigilanza, dei valori senza sostituirli in pari tempo o entro il termine fissato nell'articolo 10, capoverso secondo, con altri valori equivalenti, oppure gravano di oneri i beni fon¬ diari, iscritti nel registro, a danno del fondo di garanzia o li - alienano, ovvero compiono atti che menomano, la sicurezza dei valori del fondo stesso ; d) iscrivono inesattamente, nei registri o negli elenchi da pre¬ sentare all'autorità di vigilanza, dei fatti notevoli, falsificano 0 · o alterano questi registri ed elenchi o danno altrimenti all'au¬ torità di vigilanza delle indicazioni false sul fondo di garan¬ zia o sugli investimenti, sono puniti con la detenzione o con la multa .fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere combinate.

Se il colpevole ha agito per negligenza, sarà punito con la multa fino a ventimila franchi.

Art. 33.

III. Applicazione Le disposizioni generali del Codice penale federale sono apdel diritto plicabili ai reati previsti nell'articolo 32, purché nella presente penale fe- legge non sia disposto altrimenti, dorale.

723 Art. 34.

I reati previsti nell'articolo 32 sono soggetti alla giurisdizione IV. Giurisdizione penale federale. Il Consiglio federale può delegare l'inchiesta e il paTM'0 *ed0" giudizio alle autorità cantonali.

,, ' Art. 35.

Nei casi previsti negli articoli 31 e 32, il Consiglio federale V. Revoca della può togliere la concessione alla società. concessone.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui si deve calco- i. Prima costi tuzione del lare per la prima volta l'importo da accantonare e costituire il fondo.

fondo di garanzia.

Art. 37.

Il Consiglio federale può accordare alla società dei termini II. Valori custo diti dal rias¬ per trasferire al fondo di garanzia dei valori custoditi dal rias¬ sicuratore.

sicuratore. ' Art. 38.

I valori depositati alla Banca Nazionale svizzera in conformità ni. Garanzia dell'articolo 44 della legge federale dell'8 aprile 1924 concernente de"® assicu' l'uso delle cauzioni di società germaniche d'assicurazione sulla razioni ^della vita e la concessione di un soccorso federale agli assicurati sviz- soccorso, zeri, costituiscono fondi speciali nel senso dell'articolo 1, capo¬ verso secondo, della presente legge.

Art. 39.

Gli articoli 16, capoverso secóndo, 22 a 24, 27, capoverso se- IV. Disposizioni condo, e 29 sono applicabili anche al portafoglio svizzero delle afte''società società estere d'assicurazione sulla vita, e l'articolo 9, capoverso estere.

terzo, alla loro garanzia.

Art. 40. .

Le decisioni prese in virtù della presente legge dal Diparti- V. Ricorso di mento federale di giustizia e polizia o dall' Ufficio federale deille nistrativo1"1'* assicurazioni possono essere impugnate con ricorso di diritto am¬ ministrativo in conformità dell'art. VII dell' allegato alla legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare.

724 Art. 41.

VI. Abrogazione Le disposizioni del diritto finora vigente sono abrogate in del diritto an- qUanto siano incompatibili con la presente legge, teriore.

Art. 42.

VII. Attuazione.

Il Consiglio federale fissa la data dell' attuazione della pre¬ sente legge. Esso efmana tutte le ordinanze necessarie alla sua esecuzione. i Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 giugno 1930.

Il Presidente.' MESSMER. / Il Segretario.' Kaeslin.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 25 giugno 1930.

Il Presidente: E. PAUL GRABER.

Il Segretario.' G. Bovkt. ;]

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità del¬ l'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e delr l'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali. W Berna, 25 giugno 1930.

>

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 2 luglio 1930.

Termine d'opposizione: 30 settembre 1930.

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Legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d`assicurazione sulla vita. (Del 25 giugno 1930.)

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30.07.1930

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