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Termine d'opposizione: 30 settembre 1930.

Legge federale sulla formazione professionale.

(Del 26 giugno 1930).

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in virtù dell'art,. 34fer della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1928, decreta: CAPO I.

Dominio d'applicazione.

Art. 1.

La presente legge si applica alla formazione per le professioni attinenti all'artigianato, all'industria, ai trasporti, al commercio e ad altri rami economici analoghi. Possono essere emanate delle ordinanze contenenti disposizioni più particolareggiate circa il dominio d'appli¬ cazione (articolo 55).

Spetta all' autorità cantonale competente decidere sui dubbi che sórgessero nei singoli casi circa l'assoggettamento alla legge (articolo 54; capoverso secondo). È ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio federale in conformità degli articoli 22 e seguenti della legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare.* La legge si applica pure, eccettuate le disposizioni sulle compe¬ tenze cantonali, alle aziende della Confederazione sottoposte alla legge federale sul lavoro nelle fabbriche, come pure alle imprese di trasporto ·) Vedi Raccolta Ufficiale, toi. 44, pag. 821.

726 al beneficio di una concessione. Il Consiglio federale lia la facoltà di assoggettare alla presente legge altre categorie di personale della Conféderazione e delle imprese di trasporto al beneficio di una conces¬ sione.

* CAPO II.

Tirocinio.

A. Requisiti per il tirocinio.

Art." 2.

Si considerano apprendisti nel senso della presente legge, salve le disposizioni legali sull'età minima, i minorenni prosciolti dall'obbligo di frequentare le scuole elementari, che lavorano in uno stabilimento pubblico o privato per imparare una determinata (professione con¬ templata dalla presente legge.

Non v'ha tirocinio professionale nel senso della presente legge, quando il tempo dedicato alla formazione professionale è di durata inferiore ad un anno.

Quando un apprendista diventa maggiorenne, la sua situazione continua ad essere disciplinata dallo disposizioni della presente legge.

B. Diritto di tenere apprendisti.

Art. 3.

Ftiò tenere apprendisti solo icolui il quale offra garanzia che nel suo stabilimento sarà loro data una conveniente formazione profes¬ sionale senza che siano esposti a danni fisici o morali.

L'autorità cantonale competente (articolo 54, capoverso secondo) toglierà, temporaneamente o in permanenza, il diritto di tenere appren¬ disti allo stabilimento che non offra questa garanzia, particolarmente quando il padrone dello stabilimento o il suo rappresentante incaricato di formare gli apprendisti non possieda le attitudini o le capacità pro¬ fessionali necessarie. Essa può altresì ritirare questo diritto allo sta¬ bilimento quando risulti che esso non risponde o non risponde più ai requisiti ; quando il padrone dello stabilimento manchi gravemente agli obblighi impostigli dalla legge ovvero quando gli esami dimostrino che la formazione professionale data agli apprendisti nello stabilimento è insufficiente.

Art. 4.

Nelle professioni per lo quali sono istituiti degli esami di maestro riconosciuti oppure consimili esami professionali superiori (articoli 42

727 a 49), si potrà, su proposta delle rispettive associazioni professionali, stabilire, mediante ordinanza, che per avere il diritto di tenere appren- · disti, il padrone dello stabilimento o il suo rappresentante incaricato della formazione professionale debba aver superato gli esami suddetti.

Sarà tuttavia tenuto conto delle condizioni speciali a certi stabilimenti, quali le fabbriche con personale fornito d'istruzione tecnica, i labora¬ tori per apprendisti, le scuole professionali. Inoltre, l'autorità canto¬ nale competente può essere autorizzata a permettere eccezionalmente di istruire apprendisti quando sia in altro modo garantita un' adeguata formazione professionale, soprattutto nel caso in cui lo stabilimento non possa adempiere momentaneamente le condizioni richieste dall'ordi¬ nanza.

Quest'ultima conterrà le disposizioni transitorie necessarie.

Art. 5.

Per certe professioni, il numero massimo degli apprendisti che uno stabilimento ha la facoltà di istruire simultaneamente può essere limi¬ tato mediante ordinanza. Ciò che anzitutto importa considerare ò la possibilità di dare all' apprendista una formazione accurata. Le asso¬ ciazioni professionali interessate devono essere consultate in prece¬ denza.

L'autorità cantonale competente può ordinare un' ulteriore limi¬ tazione per un singolo stabilimento la cui organizzazione renda neces¬ sario questo provvedimento. Essa ha la medesima facoltà, quando il numero massimo degli apprendisti non sia stato fissato, per la profes¬ sione in genere, secondo il capoverso primo.

C. Costituzione del tirocinio.

Art. 6.

Il tirocinio va regolato con un contratto scritto, salvo che il pa¬ drone dello stabilimento non eserciti in pari tempo la podestà dei geni¬ tori sull'apprendista.

Art. 7. " Il contratto di tirocinio deve contenere : a) il nome e cognome, la data della nascita e il luogo d'origine del¬ l'apprendista, come pure il nome e cognome, il luogo di domicilio, l'indirizzo e la professione del suo rappresentante legale ; b) il nome e cognome, il domicilio e il luogo di lavoro del padrone dello stabilimento ; c) l'indicazione della professione che deve imparare l'apprendista ; ; d) il principio e la durata del periodo di prova e del tirocinio ;

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e) ^'indicazione della durata del lavoro, in quanto non sia discipli¬ nata da un regolamento di lavoro,. per es. da un regolamento di fabbrica, approvato dall' autorità, nonché delle disposizioni sulla vacanze e sui giorni liberi ; f) la determinazione delle prestazioni reciproche, come indennità di tirocinio, mantenimento, mercede, trattenuta di mercede, gratifi¬ cazione, premi di assicurazione.

Il contratto di tirocinio non deve contenere nessuna clausola che leda il diritto dell' apprendista di.decidere liberamente della sua.attività professionale dopo la fine del tirocinio.

Il contratto di tirocinio è firmato dal padrone dello stabilimento, dall'apprendista e da chi esercita su di lui la potestà dei genitori o dal tutore, con l'autorizzazione dell'autorità tutoria. Esso dev'essere steso in almeno tre esemplari ; ciascuna delle parti contraenti ne conser¬ verà uno e il terzo sarà consegnato dal padrone all'autorità cantonale competente non più. tardi di quattordici giorni dopo trascorso il periodo di prova. L'autorità esaminerà se il contratto sia conforme alle dispo¬ sizioni legali.

Art. 8.

iSe il padrone dello stabilimento esercita in pari tempo la potestà dei genitori sull' apprendista dovrà, entro sei settimane dall' inizio del tirocinio, avvertirne per iscritto l'autorità cantonale competente.

' Art. 9.

Le disposizioni della presente legge devono essere applicate in tutti i casi in cui si verifichino di fatto i requisiti per il tirocinio giusta l'ar¬ ticolo 2, anche se non è stato conchiuso il contratto prescritto, o se è stata omessa la notificazione obbligatoria all'autorità.

D. Doveri dell'apprendista.

Art. 10.

L'apprendista deve ottemperare agli ordini del padrone dello sta¬ bilimento o del rappresentante incaricato' della sua formazione profes¬ sionale, eseguire con zelo, coscienza e diligenza i lavori affidatigli e comportarsi ammodo verso tutte le persone appartenenti allo stabili¬ mento.

Egli deve rispettare il segreto professionale.

Se l'apprendista vive in comunione domestica col padrone della stabilimento, deve conformarsi alla regola di casa.

v

729 Art. 11.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi professionali giusta le disposizioni che reggono la materia (art. 28 e segg.).

Art. 12.

Verso la fine del tirocinio o alla pricma occasione dopo che esso è terminato, l'apprendista deve sostenere l'esaline finale di tirocinio (art.

35 e segg.).

Se ne è impedito, deve annunciarsi all'esame entro un anno dalla cessazione dell'impedimento. In casi speciali, l'autorità cantonale com¬ petente può, per ragioni d'equità, consentire eccezioni.

E. Doveri del padrone dello stabilimento.

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Art. 13. .

Il padrone dello stabilimento deve provvedere a che l'apprendista sia istruito, secondo le esigenze tecniche, in tutti i lavori indispensabili della professione procedendo, per quanto è possibile, nell'ordine ri¬ chiesto dallo scopo della formazione. Mediante ordinanza possono es¬ sere stabiliti dei programmi di tirocinio, ai quali non si dovrà dero¬ gare che per ragioni gravi. Le associazioni professionali interessate devono essere invitate a presentare le loro proposte.

L'apprendista potrà essere impiegato a lavori non professionali solo se questi siano in relazione con l'esercizio della professione e l'ap¬ prendimento di questa non ne abbia danno.

Il lavoro retribuito pezzo per pezzo è permesso solo quando non noccia al tirocinio. Su proposta delle associazioni professionali, esso potrà essere intieramente vietato, mediante ordinanza, per certe profes¬ sioni, durante tutto il tirocinio o parte di esso.

Se il padrone dello stabilimento affida ad altri la formazione pro¬ fessionale dell'apprendista, egli è responsabile che questa terza per¬ sona possieda le capacità professionali e attitudini personali necessarie e che dia l'istruzione nel modo prescritto.

L'apprendista non può essere occupato presso un altro padrone se non col consenso del suo rappresentante legale.

Art. 14.

Il padrone dello stabilimento deve aver riguardo alla salute del¬ l'apprendista, preservarlo dai cattivi esempi durante il lavoro e pro-

' 730 teggerlo da cattivi trattamenti od offese da parte del personale. In caso di malattia o d'infortunio dell'apprendista o di pericolo per la sua salute fisica o morale, si dovrà avvertire la persone clie esercita la potestà dei genitori o il tutore.

La durata del lavoro dell'apprendista non deve superare quella degli operai o impiegati dello stabilimento o, se non ve ne sono, la du¬ rata del lavoro fissata dall'uso locale. Deve essere lasciato all' appren¬ dista il tempo necessario per assistere al servizio divino. Le vacanze devono comprendere almeno sei giorni di lavoro l'anno ; nessuna dimi¬ nuzione di mercede potrà essere fatta per questi sei giorni.

Se l'apprendista vive in comunione domestica col padrone dello stabilimento, questi deve vigilare al suo sviluppo morale, fornirgli vitto e alloggio salubri e adeguati e provvedere, durante quattordici giorni, al suo mantenimento nonché alle cure e all'assistenza medica, quando egli non sia in grado di lavorare a cagione di malattia o di infortunio non dovuti a colpa propria.

Art. 15.

Il padrone dello stabilimento deve costringere l'apprendista a se¬ guire 1 insegnamento professionale e a concedergli, senza trattenuta di mercede, il tempo a ciò necessario.

Egli deve annunciare l'apprendista agli esami prescritti dalla legge, concedergli il tempo di presentatisi e, in quanto sia possibile, met¬ tergli a disposizione il materiale, gli utensili e il locale di lavoro ne¬ cessari per l'esecuzione di un lavoro di prova, verso rimborso delle spese di costo del materiale.

Art. 16.

Ove dall'esame risulti che l'istruzione durante il tirocinio è stata insufficiente, il padrone dello stabilimento è tenuto a risarcire il danno, salvo che giustifichi di non avervi colpa.

Il Cantone può autorizzare la commissione d'esame o l'autorità di vigilanza a presentare proposte di transazione per l'ammontare dell'in¬ dennità.

L'obbligo del risarcimento sussiste anche se l'apprendista non fa un tirocinio suppletivo.

F. Vigilanza sul tirocinio.

Art. 17.

L'autorità cantonale competente deve accertarsi adeguatamente, per mezzo di ispezioni oculari fatte da esperti, che l'istruzione sia data

731 . in modo assennato e conforme alle esigenzé della professione, che l'ap¬ prendista possieda le attitudini richieste e che il risultato conseguito corrisponda all'aspettativa. Essa può rinunziare, a queste ispezioni quando gli esami finali di tirocinio abbiano già mostrato che 1» sta¬ bilimento dà ogni garanzia quanto all'istruzione dei propri apprendisti, li segreto degli affari deve essere strettamente rispettato.

Invece delle ispezioni oculari previste nel capoverso primo, i Can¬ toni possono organizzare esami intermedi. Se un associazione professio¬ nale ne fa domanda, può ottenere dal Consiglio federale l'incarico di organizzare esami intermedi per gli apprendisti della sua professione.

Siffatto incarico può essere dato anche dal Cantone a un'associazione professionale quando, per le professioni ch'essa rappresenta, non siano stati istituiti esami intermedi federali.

Le ispezioni oculari o gli esami intermedi devono aver luogo, ove sia possibile, durante la prima metà, del tirocinio, ma, di regola, non prima di sei mesi dall'inizio del tirocinio.

' Art. 18., L'autorità cantonale competente vigila altresì a che le condizioni morali ed igieniche siano adempite e le norme dell'articolo 14 osser¬ vate.

6. Durata e scioglimento del tirocinio.

Art. 19.

1

Possono essere stabilite, mediante ordinanza, delle disposizioni generali sulla durata del tirocinio. Le associazioni professionali interessate devono essere consultate in precedenza.

L'autorità cantonale competente ha la facoltà di consentire ecce¬ zioni in simili casi, tenendo conto delle condizioni speciali proprie a certi stabilimenti o del grado di preparazione dell'apprendista.

Art. 20.

.

Le prime quattro settimane dei tirocinio si considerano come peiodo di prova nel senso che sino, allo spirare di esso ciascuna delle Parti può sciogliere il tirocinio col preavviso di almeno tre giorni.

Il periodo di prova non può essere fissato, mediante contratto, a più di due mesi. · * Col consenso dell'autorità cantonale competente, il periodo di prova può essere prolungato eccezionalmente prima della scadenza. Però esso nòn potrà in nessun caso superare compleèsivamente sei mesi.

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Foglio federale Î930.

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Art.. 21.

Il padrone dello stabilimento o l'apprendista, debitamente autoriz¬ zato dal ;.suo rappresentante legale, o l'autorità cantonale competente possono, per ragioni gravi, sciogliere il tirocinio immediatamente o entro il termine di quattro settimane mediante avviso dato per iscritto.

Il Cantone può. prescrivere che abbia a precedere un tentativo ufficiale di conciliazione.

Vi è una ragione grave di scioglimento particolarmente: a) per il padrone dello stabilimento : quando l'apprendista non possegga le disposizioni fisiche o men¬ tali indispensabili all'esercizio della professione di cui si tratta o quando abbia violato gravemente gli obblighi legali o contrat¬ tuali ; b) per l'apprendista e il suo rappresentante legale : quando non sia data alcuna garanzia che l'apprendista sarà istruito in modo assennato e conforme alle esigenze della professione ; quando il padrone dello stabilimento violi gravemente gli obblighi legali o contrattuali ; quando. si verifichi una condizione per la quale potrebbe essergli tolto il diritto di tenere apprendisti; quan¬ do, in seguito a fallimento o per imminente cessazione dell'azienda o per altre cause, lo stabilimento non sia in grado di condurre a termine la fojnmazioine bell'apprendista, ovvero quando questa debba essere interrotta per un tempo alquanto lungo o possa essere continuata solo in condizioni essenzialmente diverse ; c) per l'autorità competente : quando per una delle circostanze indicate alle lettere a) o b) sia messo in forse il buon esito del tirocinio.

H. Obbligo di notificare le modificazioni e lo scioglimento del tirocinio.

Art. 22.

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Le modificazioni essenziali e lo scioglimento del tirocinio devono essere notificati, entro quattordici giorni, all'autorità cantonale compe¬ tente, salvo die derivino dal contratto di tirocinio e siano stati ordinati dall'autorità.

I. Disposizioni completive.

Art. 23.

Ove la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni e le sue disposizioni speciali sul contratto di tirocinio.

733 " K. Laboratori e scuole professionali.

Art. 24.

Gli articoli 2 a 23 sono applicabili per analogia al tirocinio pro¬ fessional nei laboratori per apprendisti e nelle scuole professionali.

Possono essere considerati come laboratori per apprendisti anche gli istituti per la formazione professionale dei giovani di tardo sviluppo mentale o fisico.

Possono essere stabilite, mediante ordinanza, delle norme speciali :sulle scuole professionali industriali. I Cantoni e le associazioni pro¬ fessionali interessate devono essere messi in grado di esprimere in precedenza il loro parere. * OAPO III.

Apprendimento empirico di una professione.

Art. 25.

Chi si è impratichito in una delle professioni contemplate nell'ar¬ ticolo 1, lavorandovi per almeno un temipo doppio, di quello che dura il tirocinio prescritto o usuale per quella professione, e ha seguito l'in&egnamento professionale o mostra in altro modo di possedere le cognizioni necessarie all'esercizio della professione, >a ammesso agli esami finali di tirocinio al pari degli apprendisti, quando ciò sia giusti¬ ficato dalle circostanze. Questa disposizione si applica specialmente agli operai ed impiegati capaci che non poterono, durante la minore età, fare un tirocinio.

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CAPO IV.

Corsi di pretirocinio.

Art. 26.

Per l'avviamento a singole professioni o gruppi professionali pos¬ sono essere istituiti dei corsi di pretirocinio, diretti da persone com¬ petenti.

Su proposta delle associazioni professionali interessate, i corsi di pretirocinio possono, mediante ordinanza, essere dichiarati obbligatori per gli apprendisti di queste professioni o anche altri minorenni occu¬ pati in esse. Si avrà speciale riguardo alle località remote, sia conce¬ dendo agevolezze come il rimborso delle spese di viaggio e di mante¬ nimento e l'organizzazione . di corsi ambulanti, sia dispensando dal frequentare i corsi.

734 Art. 27.

Il corso di pretirocinio va di regola computato agli apprendisti corno parte del tirocinio.

Se essi seguono il corso di pretirocinio prima di cominciare il tiro¬ cinio nello stabilimento, la durata del corso e le prime quattro setti¬ mane a questo successive sono considerate come periodo di prova. La durata del periodo di prova di cui all'articolo 20, capoversi secondo e terzo, non può invece essere aumentata oltre i limiti massimi ivi previsti, compreso il corso di pretirocinio.

CAPO V.

Insegnamento professionale.

A. Insegnamento obbligatorio.

Art. 28. .

Gli apprendisti sono tenuti a frequentare una scuola professionale in conformità del programma d'insegnamento che fa stato per la loro* professione.

Il numero annuale delle ore d'insegnamento delle materie obbliga¬ torie per una professione può essere fissato uniformemente mediante ordinanza. Devono essere consultate in precedenza le associazioni profes¬ sionali interessate.

Su proposta di queste ultime si potranno, mediante ordinanza, dichiarare obbligatori dei corsi speciali invece della scuola professionale..

Art. 29.

L'autorità cantonale competente dispensa dall'obbligo di seguirel'insegnamento:.

a) chi frequenta una scuola equivalente o superiore ; b) chi giust/ifica di possedere un'istruzione professionale equiva¬ lente o superiore ; c) chi abita tanto lontano dal luogo dell'insegnamento da non potersi, ragionevolmente pretendere ch'egli abbia a frequentarlo, salvo che non si prendano misure atte ad agevolargli la frequenza ; d) chi a causa di tardo sviluppo mentale o fisico non è in grado di seguire l'insegnamento.

m B. Organizzazione dell'insegnamento.

Art. 30.

Spetta ai Cantoni organizzare l'insegnamento professionale nei limiti della presente legge. Kimane riservata l'organizzazione di corsi profes¬ sionali intercantonali nel senso dell'articolo 28, capoverso terzo.

I Cantoni devono provvedere a che gli apprendisti degli stabilimenti trovantisi nel loro territorio possano seguire l'insegnamento obbligatorio; essi devono a questo scopo istituire scuole e corsi professionali o age¬ volare la frequenza delle scuole e dei corsi organizzati da altri Comuni o Cantoni, salvo che gli apprendisti non abbiano già la possibilità di seguire l'insegnamento obbligatorio in scuole e corsi delle associazioni professionali. Il Cantone può rinunziare a questi provvedimenti quando dovrebbe sostenere spese sproporzionate a cagione del numero esiguo degli apprendisti o delle isovercliie distanze.

Le classi vanno costituite, in quanto sia possibile, in base ai gruppi professionali. Per le materie comuni gli allievi potranno essere riuniti.

Art. 31.

'

Oltre gli apprendisti menzionati nell'articolo 28, dovrà essere am¬ messo a seguire i corsi anche chiunque si sia impratichito, senza tiro¬ cinio regolare, di una delle professioni contemplate nell'articolo 1, lavo¬ randovi per la durata di almeno un anno (art.. 25).

Art. 32.

L'insegnamento dev'esseré impartito da insegnanti competenti.

Possono essere stabilite, mediante ordinanza, delle disposizioni ape ciali sui requisiti che devono possedere gl'insegnanti. I Cantoni e lt associazioni professionali interessate devono essere consultate in prece¬ denza.

C. Programmi d'insegnamento e orari delle lezioni.

Art. 38.

I programmi d'insegnamento devono esser adattati alle singole pro¬ fessioni.

Essi devono essere approvati dall'autorità cantonale competente.

I programmi delle scuole e dei corsi professionali delle associazioni svizzere o d'altre scuole e corsi intercantonali devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 34.

Di regola, l'insegnamento obbligatorio non dev'essere dato nè in domenica e altri giorni festivi nè la sera dopo le ore venti. Non pos-

736 sono essere tenuti corsi serali dopo le ore venti che col permesso del¬ l'autorità cantonale competente. Questo permesso non sarà dato se non per imperiose ragioni.

Nel fissare l'orario delle lezioni si deve aver riguardo, nel limite del possibile, ai bisogni degli stabilimenti.

CAFO VI.

,

Esami finali di tirocinio.

A. Organizzazione.

Art. 85.

Spetta ai Cantoni organizzare gli esami finali di tirocinio, salve restando le disposizioni seguenti.

Art. 36.

Il Consiglio federale può affidare ad un'associazione professionale^; che ne fa domanda, l'incarico di organizzare, in tutto o in parte, gli esami finali di tirocinio per gli apprendisti della rispettiva professione.

I Cantoni devono essere consultati in precedenza.

L'associazione professionale deve stabilire il regolamento di questi esami e sottoporlo all'approvazione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale e l'aùtorità competente del Cantone, nel cui1 territorio si fa l'esame, possono farsi rappresentare nella commissione esaminatrice.

Nelle professioni per le quali non esistano esami federali orga¬ nizzati da una associazione professionale in conformità del presente articolo, il Cantone può parimente dare ad un'associazione professionale l'incarico di organizzare gli esami.

Art. 37.

Gli esami di un laboratorio per apprendisti o di una scuola pro¬ fessionale possono, su proposta dell'autorità competente del Cantone nel cui territorio si trova l'istituto, essere dichiarati dal Consiglio federale equipollenti agli esami finali di tirocinio. Le associazioni professionali interessate devono essere consultate in precedenza.

B. Ammissione agli esami.

' Art. 38.

Oltre che gli apprendisti, si ammetteranno agli esami finali dì . tirocinio anche coloro che si sono impratichiti empiricamente della professione, in conformità dell'articolo 25.

737 Per l'ammissione fa stato il luogo di lavoro o, in mancanza di esso, il luogo di domicilio.

Non si riscuoteranno tasse d'esame. L'esaminando deve invece provvedere alle spese personali, se il Cantone non accorda un'indennità.

C. Requisiti.

Art. 39.

L'esame finale di tirocinio deve provare che l'esaminando possiede le capacità e cognizioni necessarie all'esercizio della sua professione.

Possono essere stabilite, mediante ordinanza, delle disposizioni uni¬ formi sui requisiti minimi per le singole professioni. Le associazioni professionali interessate devono essere invitate a fare delle proposte.

Sarà fornita ai Cantoni l'occasione di dare il loro parere.

D. Attestato di capacità.

Art. 40.

Chi ha superato l'esame finale di tirocinio riceve un attestato di capacità rilasciato dall'autorità cantonale competente. Se l'esaminato «on ha ancora terminato il tirocinio, l'attestato gli sarà consegnato solo alla fine di esso.

La forma dell' attestato di capacità è determinata mediante ordi¬ nanza.

Chi non ha superato l'esame può chiedere alla commissione esami¬ natrice un attestato sulle sue capacità nelle singole materie d'esame Egli non è ammesso a ripetere l'esame se non dopo sei mesi.

In via eccezionale, l'autorità cantonale competente può, nei casi pre¬ visti nell'articolo 12, capoverso secondo, rilasciare il certificato senza far sostenere l'esame, a condizione che l'interessato sia stato realmente occu¬ pato come apprendista durante almeno i due terzi del tempo previsto per il tirocinio, che abbia dato prova delle sue attitudini e sia stato impedito senza sua colpa di prender parte all'esame.

In tutti i casi, l'apprendista può pretendere che il padrone gli rilasci l'attestato previsto dall'articolo 342 del Codice delle obbligazioni.

Art. 41.

'

L'attestato di capacità dà diritto al titolare di chiamarsi operaio o impiegato finito, per esempio falegname finito, sarta tünita.

Chi si arroga questo titolo senza possedere l'attestato di capacità è punibile e risponde, secondò le norme, del Codice delle obbligazioni, dei danni che ne derivassero. .

Il Consiglio federale può equiparare.un attestato estero all'attestato di capacità previisto nella presente legge.

738 capo vii.

:

Esami professionali superiori.

A. Organizzazione.

Art. 42.

Le associazioni professionali possono organizzare, alle condizioni sottoindicate, degli esami di maestro legalmente riconosciuti o altri esami professionali superiori.

Lo scopo dell'esame è di stabilire se il candidato possiede le cogni¬ zioni richieste per esercitare la sua professione in modo inidipendente.

· ' Art. 48.

L'associazione professionale che voglia organizzare gli esami per la sua professione deve allestire un regolamento da sottoporre all'ap¬ provazione del Consiglio federale.

Prima di approvare il regolamento, le altre persone che esercitano la médesima professione devono essere messe in grado di esprimere il loro parere in proposito. I requisiti dell' approvazione saranno deter¬ minati mediante ordinanza.

- Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia alle modificazioni del regolamento. L'abrogazione di quest'ultimo potrà essere proposta anche da persone che esercitano la medesima profes¬ sione senza far parte della rispettiva associazione iprofessionale.

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Art 44.

Su proposta di un'associazione professionale, il Consiglio federale può permettere ad un laboratorio per gli apprendisti o ad una. scuola professionale di organizzare, secondo i medesimi criteri, degli esami professionali superiori.

B. Ammissione agli esami.

.Art. 45.

È ammesso agli esami ogni cittadino svizzero clic goda intieramente dei (diritti civici, possieda l'attestato di capacità o un attestato ricono¬ sciuto equipollente (art. 40 e 41) e dalla fine del tirocinio abbia eser¬ citato la professione per almeno tre anni Gli stranieri vanno equiparati ai cittadini svizzeri, salvo che que¬ sti non godano di eguale protezione giuridica nel rispettivo Stato. Pos¬ sono essere emanate delle disposizioni più particolareggiate mediante ordinanza.

739 Quando lo giustifichi il genere dell'esame, nel regolamento potranno essere previste ideile condizioni d'ammissione (deroganti a 'queste norme.

C. Requisiti per gli esami e commissione esaminatrice.

Art. 46.

Il regolamento deve contenere le disposizioni necessarie sui requi¬ siti per gli esami e sulla composizione della commissione esaminatrice.

Il Consiglio federale delega agli esami degli esperti che di regola sono scelti nei circoli della rispettiva professione o fra gli specialisti di -questioni professionali.

D. Diploma.

Art. 47.

Chi ha superato l'esame riceve un diploma, firmato dal presidente della commissione esaminatrice e dall'esperto federale. Quest' ultimo deve vigilare che il diploma non sia indebitamente conferito o negato al candidato.

La forma dei diplomi è determinata mediante ordinanza.

Il candidato che non ha superato l'esame non potrà ripresentarsi prima che sia trascorso almeno un anno.

I reclami sono decisi inappellabilmente dal Consiglio federale o dall'autorità da lui designata.

'

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Art. 48.

Su (proposta dell'associazione professionale si potrà stabilire che il titolare del diploma abbia il diritto di portare un titolo. Quest'ultimo dev'essere specificato nel regolamento (art. 43). Il titolo può consistere specialmente nella menzione « diplomato » aggiunta alla denominazione della professione : per esempio contabile diplomato, montatore diplo¬ mato o nel termine di maestro, precedente la denominazione della pro¬ fessione : per esempio, maestro falegname, maestro sarto.

II diritto di portare il titolo spetta al solo possessore del diploma.

Chi si arroga il titolo senza possedere il diploma è punibile e risponde, secondò le norme del Codice delle obbligazioni, dei danni che ne deri¬ vassero. Le disposizioni transitorie necessarie vanno previste nel rego¬ lamento.

' Resta permesso di portare titoli nell'interno di uno stabilimento, secondo le disposizioni stabilite dalla direzione di esso.

Il Consiglio federale può equiparare al diploma un attestato di capacità rilasciato all'estero.

740 Art. 49.

1 nomi dei diplomati sono pubblicati e iscritti in un registro, ordi¬ nati per professione. Chiunque potrà consultare il registro.

Le disposizioni necessarie sulla tenuta del registro saranno stabilite mediante ordinanza.

CAPO Vili.

Sussidi federali.

Art. 50.

La Confederazione promuove la formazione professionale accor¬ dando J sussidi : a) agli istituti d'istruzione e corsi pubblici o di utilità pubblica che servono alla formazione professionale contemplata dalla presente legge, compresi i corsi di pretirocdnio e quelli di rieducazione professionale come pure i corsi per la formazione di maestri pro¬ fessionali ed altri corsi professionali superiori ; b) per la formazione e il perfezionamento d'insegnanti di questi isti¬ tuti e corsi, nonché per i corsi d'istruzione destinati agli esperti d'esame ; , c) per gli esami fatti secondo le prescrizioni ; d) in casi speciali, anche per altri provvedimenti che servono alla formazione professionale, come : indennità di viaggio e di *ussistenza per i partecipanti a corsi speciali che permettano a chi li frequenta di acquistare un'istruzione altrimenti inaccessibile ; borse di studio per gli apprendisti svizzeri nelle professioni dov'è scarsa l'affluenza dei giovani e per i partecipanti ai corsi di rie¬ ducazione professionale ; pubblicazione di riviste tecniche da parte delle associazioni professionali ; e) alle nuove costruzioni e agli ingrandimenti destinati unicamente alla formazione professionale ; ì) alle istituzioni di orientamento professionale.

Art. 51.

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L'ammontare dei sussidi è fissato dal Consiglio federale entro i limiti massimi seguenti : a) i sussidi accordati, in virtù dell'articolo 50, lettera a, agli istituti d'istruzione e ai corsi non devono superare la metà delle spese per gli stipendi e il materiale didattico generale; entro questo li-

*

741 (mite massimo si avrà particolare riguardo ai corsi per le profes¬ sioni dov'è scarsa l'affluenza di giovani; b) per la formazione e il perfezionamento degli insegnanti nonché per i corsi d'istruzione destinati agli esperti d'esame possono essere accordati sussidi pari all'ammontare complessivo delle spese che non sono coperte con elargizioni di altra provenienza ; c) i sussidi agli esami possono ammontare sino alla metà delle speseche questi cagionano; d) i sussidi in forma di partecipazione alle indennità di viaggio e di sussistenza, nonché alle borse di studio per gli apprendisti non devono superare il terzo di queste elargizioni ; i sussidi alle ri¬ viste tecniche possono ammontare sino alla metà delle spese non coperte da contributi di altra (provenienza, e i sussidi che fosserodati per altri provvedimenti possono arrivare fino al terzo di queste spese ; e) i sussidi accorciati, in virtù dell'articolo 50, lettera e, alle costru¬ zioni non devono superare, in' ogni singolo caso, il quinto del co¬ sto di costruzione e la somma di duecentomila franchi ; f) i sussidi accordati alle istituzioni d'orientamento professionalepossono ammontare sino al terzo delle spese non coperte da tasseo da altri proventi d'esercizio.

Art. 52.

Le condizioni per i sussidi sono regolate mediante ordinanza.

L'ordinanza s'ispirerà al criterio che la Confederazione, con que¬ sti sussidi, ha da promuovere esclusivamente la formazione professio¬ nale data da insegnanti competenti. Certe materie generali potranno entrare in linea di conto se siano d'una importanza particolare per la formazione tebnica del gruppo professionale interessato.

Agli istituti d'istruzione e corsi di cui all'articolo 50, lettera a, sa¬ ranno assegnati sussidi solo alla condizione che gli scalari di altri co¬ muni o di altri Cantoni siano ammessi, verso pagamento di un ade¬ guato compenso, alle stesse condizioni di quelli del luogo.

Se non c'è il bisogno di un istituto d'istruzione nel senso dell'arti¬ colo 50, lettere « ed e, non sarà concesso alcun sussidio federale.

L'alta vigilanza sulle istituzioni sussidiate dalla Confederazione spetta al Consiglio federale.

Art. 53.

II Consiglio federale concede, in conformità delle norme stabilitenegli articoli 51 e 52, dei sussidi anche per promuovere l'insegnamento* dell'economia domestica.

742 CAPO IX.

Esecuzione.

. Art. 54.

Spetta ai Cantoni far eseguire la presente legge nei limiti delle disposizioni federali.

Essi emanano le disposizioni esecutive e designano le autorità com¬ petenti. Come tali possono essere designate nei Cantoni le commissioni per gli apprendisti od altre commissioni analoghe, le quali devono com¬ prendere di regola, oltre a padroni e a lavoratori che esercitano la pro¬ fessione, anche dei rappresentanti dell'insegnamento professionale e delle istituzioni d'orientamento.

La decisione dell'autorità cantonale competente è definitiva. Ri¬ mane riservato l'articolo 1, capoverso secondo.

Art. 55.

L'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge spetta al Con¬ siglio federale. Esso emana, dove sia necessario, delle disposizióni ese¬ cutive uniformi come pure le ordinanze previste dalla' legge.

Esso può Valersi dell'opera di esperti e delegare alcune delle sue competenze a uffici o a commissioni appositamente costituite, che di regola comprenderanno, oltre a padroni e lavoratori che esercitano la professione, anche dei rappresentanti delle istituzioni d'orientamento e , dell'insegnamento professionale.

Art. 56.

Per i provvedimenti importanti devono in precedenza essere sentite le associazioni professionali interessate.

Sono considerate come associazioni professionali nel senso della presente legge le organizzazioni interessate così dei padroni come dei lavoratori.

Le ordinanze previste dalla presente legge terranno anzitutto conto delle disposizioni sulla formazione professionale dove fossero state sta¬ bilite mediante regolamenti professionali di organizzazioni comuni o mediante accordi speciali fra le organizzazioni delle due parti.

Dove esistono associazioni distinte di padroni e di lavoratori, il di¬ ritto di fare proposte previsto nella legge non è, in massima, vincolato all'approvazione delle due parti. Però prima di emanare un'ordinanza, le organizzazioni interessate devono essere messe in grado di. esprimere il loro parere.

Nelle professioni dove non è possibile formare un'associazione, il ·diritto di fare proposte spetta a ciascun membro.

Il diritto di far proposte e la procedura per l'approvazione saranno Tegolate mediante ordinanza.

743 CAPO X.

Disposizioni penali.

Art. 57.

È punito con la multa da cinque fino a cinquecento franchi : a) il padrone di stabilimento che istruisce o fa istruire indebitamente degli apprendsti nel suo stabilimento (art. 3 a 5) ovvero che omette di presentare un contratto di tirocinio conforme alle prescrizioni o di fare la notificazione prescritta (articoli 6 a 9 e 22) ; b) l'apprendista che, nonostante il monito dell'autorità scolastica o del dirigente il corso, manca, senza giustificazione, dalla scuola obbli¬ gatoria o ripetutamente e di proposito disturba l'insegnamento, ov¬ vero non si presenta agli esami pur non avendo una giustificazione sufficiente (articoli 11 e 12) ; c) il padrone che non soddisfa a' suoi obblighi legali o non concede all'apprendista il teanpo libero necessario per frequentare l'insegna¬ mento obbligatorio e per gli esami (art. 13 a 15) ; d) chi si spaccia per operaio o impiegato finito in una professione senza possedere l'attestato di capacità (art. 41) ; e) chi si spaccia per maestro diplomato, senza possedere il diploma di maestro oppure si. arroga illecitamente un altro titolo protetto dalla legge (art. 48).

Se l'atto è dovuto a negligenza, il colpevole sarà punito con la multa fino a cento franchi.

Nei casi di lieve importanza potrà essere inflitta un'ammonizione invece della multa.

Rimangono riservate le competenze disciplinari delle autorità sco¬ lastiche e della commissione esaminatrice.

Art. 58.

Le trasgressioni si prescrivono in un anno. Tuttavia, quando si tratti di un azione punibile, per la quale il diritto penale cantonale pre¬ veda un termine di prescrizione più lungo, questo varrà anche per le trasgressioni della presente legge. · Le pene si prescrivono in cinque anni dal giudizio.

Art. 59.

, Sono del resto applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale.

L'azione penale spetta ài Cantoni. Ad essi è devoluto l'importo delle multe.

'744 CAPO XI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 60.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la preesente legge.

Art. 61.

Non sono applicabili : a) L' articolo 41, capoverso secondo, alle persone che, prima dell'at¬ tuazione della presente legge, hanno sostenuto un esame di tiroci¬ nio in conformità delle disposizioni fin qui vigenti o che hanno esercitato la professione da tre anni ; b) L'articolo 48, capoverso secondo,1 alle persone che, prima dell'in¬ troduzione degli esami professionali superiori nel senso degli ar¬ ticoli 42 e seguenti, hanno esercitato la professione in modo in¬ dipendente.

Inoltre, il Consiglio federale può consentire, durante il periodo transitorio, le eccezioni richieste da circostanze speciali, ritardare l'en¬ trata in vigore di certe disposizioni e delegare ai Cantoni alcuni dei di¬ ritti conferitigli dalla presente legge. '

'

Art. 62.

L'articolo 77 della legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche1), i decreti federali del 27 giugno 1884 sull'insegnamento professionale3), del 15 aprile 1891 sul promoviment|o dell'educazione commerciale 3) e del 20 dicembre 1895 su l'insegnamento dell'economia domestica e l'istruzione professionale da impartirsi alla donna4), come pure le disposizioni cantonali sulle materie regolate dalla presente legge sono abrogate con l'entrata in vigore di quest'ultima o di sue disposi¬ zioni corrispondenti.

Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla pro¬ tezione degli operai.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 25 giugno 1930.

Il Presidente: E. PAUL ÖRABER.

Il Segretario: Gr, Bovet.

1) Vedi Raccolta Ufficiale, 2) . » » » 3) » » ».

4) » p »

voi.

voi.

voi.

voi.

30, 7, 12, 15,

pag. 517.

pag. 618.

pag. 148.

pag. 463.

745 Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 26 giugno 1930.

Il Presidente.' MESSMER.

Il Segretario.' Kabslin.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata, in conformità dell' arti¬ colo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 26 giugno 1930.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 2 luglio 1930.

Termine d' opposizione : 30 settembre 1930.

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Legge federale sulla formazione professionale. (Del 26 giugno 1930.)

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30.07.1930

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