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Messaggio '

del



Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la re¬ visione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione (du¬ rata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio fe¬ derale e del Cancelliere della Confederazione.)

(Del 2 settembre 1930.)

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Signor Presidente, signori Deputati, In data dei 4 marzo e 3 giugno scorsi avete adottato una mozione del seguente tenore: «Il Consiglio federale è invitato a presentare, entro breve tempo, rapporto e proposte per lai revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione federale nel senso di portare da tre a quattro" ranni la durata del. mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione».

Il prolungamento del mandato del Consiglio; federale e del Can¬ celliere della Confederazione non essendo , che il corollario di quello del (Consiglio nazionale, oggetto essenziale della mozione è quest'ultima riforma. Anche le considerazioni svolte nella discussione erano princi¬ palmente d'ordine parlamentare. In ambedue le Camere i difensori della mozione hanno sottolineato l'interesse che esiste per un nuovo , deputato di disporre di un tempo sufficiente per familiarizzarsi coi metodi parlamentari, iniziarsi al suo compito e dare la misura dèlie sue competenze prima di essere sottoposto ad una rielezióne. Ora, ' l'attuale periodo di tre anni è stato considerato come insufficiente per pna tale preparazione. Il Consiglio federale condivide quest'opinione.'

Esso considera, che il prolungamento della durata del mandato parlai mentare è un mezzo sicuro per migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni politiche e presenta, a questo.titolo, un interesse pubblico. .

Il prolungamento del mandato parlamentare si raccomanda pari¬ mente dal punto di vista del potere esecutivo, il quale ha la responsa¬ bilità della gestione amministrativa. Innanzitutto, l'ultimo periodo di una legislatura è sovente dominato da preoccupazioni elettorali che di-

83 sturbano il lavoro del parlamento, onde se le manifestazioni che ne ri¬ sultano possono essere meglio distanziate, il compito delle autorità fe¬ derali ne riesce facilitato. Inoltre, la rinnovazione delle commissioni, in seguito alle elezioni generali, è una causa di ritardi clie interrom¬ pono il corso normale delle deliberazioni. Infine, è desiderabile che i grandi progetti vengano discussi per intero dalla medesima assemblea.

Questa, condizione sarà più facilmente raggiunta in un regime di man¬ dato quadriennale.

Siamo pure convinti che' l'interesse generale suggerisca di di¬ stanziare quanto più è possibile le campagne elettorali non soltanto perchè esse sono costose, ma soprattutto perchè, mettendo alle prese cittadini di partiti diversi e provocando agitazioni talvolta vivissime, suscitano passioni e turbano l'atmosfera politica. ( Gli avversari della riforma le rimproverano di menomare i diritti politici del cittadino. Ma l'importanza di tali diritti non deve essere misurata colla frequenza delle elezioni. Giovia rilevare a questo pro¬ posito che la maggior parte dei /Cantoni -- dodici Cantoni e due mezzi Cantoni -- rinnovano i loro Gran Consigli ad intervalli di quattro o più anni. Quadriennale è parimente la durata della legislatura in Francia ed in Germania. lEssa è di sette anni in Inghilterra. Certo, ih questi paesi, lo scioglimento permette al governo di raccorciare le legislature, mentre il nostro diritto pubblico ignora questo metodo di nuova consultazione del corpo elettorale. Ma in Iavizzera il referendum e l'iniziativa popolare costituiscono mezzi mjolto più efficaci di con-' sultazione, poiché la loro attuazione non dipende dal governo, ma dal popolo stesso. Per conseguenza, se v'ha Stato il quale, a ragion dell'estensione dei diritti popolari, possa, senza pericolo, permettere al proprio parlamento di funzionare per quattro interi anni, ques'tè ben il nostro. , Il prolungamento del mandato parlamentare trarrà seco una mo¬ dificazione della durata sessennale del Tribunale federale e del Tri¬ bunale federale delle assicurazioni o della durata triennale del periodo amministratilo ? Ciò non scaturisce comunque da alcun testo di legge e la decisione che sarete per prendere circa la revisione costituzionale non pregiudicherà la soluzione ne dell'una nè dell'altra di queste que¬
stioni. Si può dire già che il prolungamento del periodo legislativo non avrà alcuna ripercussióne sulla durata delle funzioni giudiziarie ed amministrative federali. È stata nostra premura di sottoporvi le nostre proposte abbastanza presto perchè possiate deliberare ancora nel corso di quest'anno.,, Il popolo potrà così pronunciarsi sulle vostre decisioni -- dato il caso insieme col progetto! di riduzione del numero dei deputati -- nella primavera del 1931. Le nuove norme potrebbero già essere applicate alle prossime elezioni generali.

84 Pregandovi di accettare l'allegato disegno di legge, vi presentiamo, signor Presidente e signori Deputati, i sensi della nostra alta consi¬ derazione.

Berna, 2 settembre 1930.

- , In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : MUSY.

Il Vicecancelliere.' Lkimgruber.

Disegno Decreto federale concernente la revisione degli articoli 76, 96, capoversi primo e terzo, e 105, capoverso secondo, della Costituzione, (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione).

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L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1930, decreta : Art. 1.

Gli articoli 76, 96,' capoversi primo e terzo, e 105, capoverso se¬ condo, della Costituzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti : Art. 76. -- Il Consiglio nazionale è eletto per quattro anni ed integralmente rinnovato ogni volta.

Art. 96, capoverso primo : I membri del Consiglio federale sono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale riunita

85 e scelti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazio¬ nale. Non si potrà tuttavia scegliere più di un membro del Con¬ siglio federale nel medesimo Cantone.

Capoverso terzo: I posti divenuti vacanti nell'intervallo dei quattro anni sono sostituiti, nella prossima sessione dell'Assemblea federale, per il resto della durata della carica.

Art. 105, capoverso secondo : Il Cancelliere è nominato dal¬ l'Assemblea federale per la durata di quattro, anni, nello · stesso tempo del Consiglio federale.

* Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.'

Il Consiglio federale è incaricato della sua esecuzione.

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1930

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2608

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10.09.1930

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