Termine di referendum: 29 giugno 1987

Legge federale su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola # S T #

Modificazione del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1986", decreta: I

La legge federale del 23 marzo 19622) su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola è modificata come segue: Modificazione di numeri Negli articoli 8 primo periodo e 23 capoversi 1 primo periodo e capoverso 2, il numero «25» è sostituito da «30»; nell'articolo 20 capoverso 2, il numero «19» è sostituito da «24» II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° novembre 1987.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler Data di pubblicazione: 31 marzo 19873) Termine di referendum: 29 giugno 1987

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber

343

'>FF 1986 II 906

2

>RS 914.1

''Proroga di cinque anni del termine per la concessione di crediti d'investimento e per il versamento di fondi federali ai Cantoni.

3 >FF 1987 I 836 836

1987 - 271

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Legge federale su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola Modificazione del 20 marzo 1987

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Jahr

1987

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.03.1987

Date Data Seite

836-836

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10 115 337

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