Termine di referendum: 29 giugno 1987
Legge federale su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola # S T #
Modificazione del 20 marzo 1987
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1986", decreta: I
La legge federale del 23 marzo 19622) su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola è modificata come segue: Modificazione di numeri Negli articoli 8 primo periodo e 23 capoversi 1 primo periodo e capoverso 2, il numero «25» è sostituito da «30»; nell'articolo 20 capoverso 2, il numero «19» è sostituito da «24» II 1 2
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
Essa entra in vigore il 1° novembre 1987.
Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler Data di pubblicazione: 31 marzo 19873) Termine di referendum: 29 giugno 1987
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber
343
'>FF 1986 II 906
2
>RS 914.1
''Proroga di cinque anni del termine per la concessione di crediti d'investimento e per il versamento di fondi federali ai Cantoni.
3 >FF 1987 I 836 836
1987 - 271
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Legge federale su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola Modificazione del 20 marzo 1987
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Bundesblatt
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Foglio federale
Jahr
1987
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
12
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
31.03.1987
Date Data Seite
836-836
Page Pagina Ref. No
10 115 337
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