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Iniziativa parlamentare.

Iniziative popolari con controprogetto (Spoerry) Parere del Consiglio federale

del 5 ottobre 1987

Onorevoli presidente e consiglieri, Nel rapporto del 3 settembre 1987, la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale vi propone, a seguito di un'iniziativa parlamentare Spoerry, di aderire a un disegno di modifica della legge sui rapporti fra i Consigli inteso ad uniformare la prassi dei Consigli legislativi in merito alle deliberazioni su iniziative popolari con controprogetto.

L'idea è di trattare prioritariamente (in una votazione eventuale) il controprogetto, prima dunque che l'Assemblea federale si pronunci sulla raccomandazione di voto. Nel contempo, trattasi di abrogare a livello legislativo (art. 76 della legge sui diritti politici) il divieto assoluto del doppio sì divenuto caduco in seguito all'accettazione del nuovo articolo 121bis della Costituzione federale, che è direttamente applicabile (cfr. Boll. uff. S 1986 522).

Ecco il nostro parere in merito.

Già a suo tempo avevamo rilevato che spetta per principio al Parlamento di ravvisare le soluzioni atte a riformare le proprie istituzioni, di presentarle e di realizzarle (FF 1982 II 333). Quando però queste possibilità di riforma toccano direttamente la struttura dei poteri, ed in particolare l'Esecutivo e la sua amministrazione, cogliamo volentieri l'occasione per esprimerci in merito.

Nel caso in esame, ciò vale in quanto è il nostro Collegio che presenta proposte al Parlamento in merito alle iniziative popolari federali (art. 29 della legge sui rapporti fra i Consigli, RS 171.11, RU 1986 1712) ed è da lui che finora, tranne in un caso (iniziativa popolare «per l'incremento di sentieri e viottoli», cfr. FF 1977 I 979 rispetto a FF 1978 II 885), è venuto il suggerimento di presentare un controprogetto. A prescindere da tre casi di vecchissima data, l'Esecutivo, nei 26 casi in totale in cui ha proposto un controprogetto diretto, ha sempre fatto capo a un disegno di decreto la cui struttura corrispondeva esattamente allo svolgimento delle deliberazioni che la Commissione del Consiglio nazionale intende ora sancire mediante una modifica della legge sui rapporti fra i Consigli (art. 27 cpv. 3bis e 3 ter ). La proposta commissionale viene dunque a corroborare la prassi costantemente seguita dal nostro Collegio.

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Costatiamo d'altronde con piacere che la Commissione del Consiglio nazionale ha colto l'occasione per proporre l'abrogazione formale dell'articolo 76 della legge sui diritti politici, ormai divenuto privo d'oggetto dacché popolo e Cantoni, il 5 aprile 1987, hanno accettato il decreto federale sulla nuova procedura di voto in caso di iniziative popolari corredate di controprogetto e, con un'aggiunta costituzionale, hanno rimosso ogni restrizione all'espressione della volontà politica. Poiché il nuovo articolo 121bis della Costituzione federale è direttamente applicabile, l'articolo 76 della legge federale sui diritti politici è già materialmente decaduto.

Per questi motivi, ci associamo incondizionatamente alla proposta della vostra Commissione.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 ottobre 1987

1303

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

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Iniziativa parlamentare. Iniziative popolari con controprogetto (Spoerry) Parere del Consiglio federale del 5 ottobre 1987

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03.11.1987

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