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Messaggio concernente la Convenzione con la Francia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi del 12 agosto 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione franco-svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 agosto 1987

1987 - 508

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

4 Foglio federale. 70° anno. Voi. III

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Compendio La Francia e la Svizzera dispongono di una propria normativa nazionale sul controllo e la punzonatura dei lavori in meta/li preziosi. Il reciproco riconoscimento dei marchi ufficiali, previsto dalla Convenzione, comporterà la soppressione del doppio controllo e della doppia punzonatura dei lavori in oro, argento e platino. In tal modo verrà eliminato un notevole ostacolo di natura non tariffale agli scambi tra i due Paesi.

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1

Introduzione

Secondo la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP, RS 941.31), le casse di orologi in lega d'oro, d'argento e di platino devono essere controllate e punzonate ufficialmente prima della loro commercializzazione. Tali operazioni sono facoltative per gli altri lavori in metalli preziosi.

La normativa francese prevede che tutti i lavori in oro, argento o platino destinati al mercato interno debbono obbligatoriamente sottostare al controllo e alla punzonatura ufficiali.

La tutela del consumatore e la lotta contro la concorrenza sleale sono tra gli obiettivi comuni delle leggi svizzere e francesi.

In mancanza di un accordo i prodotti francesi, anche se debitamente controllati dal competente servizio francese, vale a dire la «Garanzia francese», sono nuovamente verificati al momento della loro importazione in Svizzera; lo stesso dicasi dei prodotti svizzeri alla loro entrata in Francia. Questo duplice controllo è inutile ed inoltre la verificazione del titolo delle leghe di metalli preziosi (prove) nonché la punzonatura dei marchi ufficiali sui lavori finiti (levigati o incastonati di pietre preziose) possono deteriorare gli oggetti. Taluni esportatori svizzeri preferiscono dunque inviare i pezzi allo stato greggio al Controllo francese e successivamente reintrodurli in Svizzera per la loro finitura prima della definitiva esportazione in Francia. Siffatta procedura complessa comporta oneri finanziari supplementari e soprattutto ritardi nell'inoltro delle merci, ragion per cui gli ambienti svizzeri interessati, in particolare l'industria orologiera, hanno suggerito di concludere con la Francia una convenzione relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali.

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Negoziati franco-svizzeri

I colloqui preliminari con la Francia ebbero luogo nel 1977. Per vari motivi le autorità francesi non poterono a quell'epoca accettare l'idea di un accordo con la Svizzera. Nel 1982, in vista di un rilancio dei negoziati, fu presentato alle autorità francesi un progetto di convenzione bilaterale basato sul reciproco riconoscimento dei marchi ufficiali impressi sui lavori in leghe d'oro, d'argento e di platino. Trattative furono avviate a Parigi nel 1982 e agli inizi del 1986; esse sono sfociate nella firma dell'allegata convenzione.

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Contenuto della Convenzione

Ai sensi dell'articolo 2, disposizione chiave dell'accordo, i lavori svizzeri o francesi che recano il marchio ufficiale del Paese di produzione non sottostanno più ad una nuova punzonatura nell'altro Paese.

Il reciproco riconoscimento dei marchi ufficiali non implica per ciascuno Stato contraente l'adozione della legislazione sui metalli preziosi dell'altro Stato.

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I lavori francesi importati in Svizzera dovranno, come in passato, soddisfare le esigenze delle nostre disposizioni di legge e lo stesso dicasi per i prodotti svizzeri esportati in Francia; siccome il controllo dei metalli preziosi ha in Francia anche una valenza fiscale, i prodotti svizzeri saranno assoggettati parimenti al pagamento dei «dazi di garanzia».

II diritto dello Stato importatore di esaminare la conformità con la propria legislazione dei prodotti provenienti dall'altro Stato è garantito dall'articolo 4 il quale precisa tuttavia che i controlli non dovranno essere effettuati in modo da ostacolare indebitamente l'importazione dei lavori punzonati conformemente alla convenzione.

Oltre al marchio ufficiale i lavori devono recare il marchio del fabbricante, che attualmente deve essere depositato sia in Francia sia in Svizzera. L'articolo 3 prevede il solo deposito nel Paese di produzione.

L'articolo 5 stabilisce i metodi di prova comuni dei due Stati per il confronto dei risultati delle analisi effettuate dai servizi di garanzia svizzeri e francesi.

L'articolo 8 prevede per entrambe le Parti l'impegno a reprimere qualsiasi contraffazione od uso indebito dei marchi ufficiali dell'altro Stato.

Secondo l'articolo 9 le autorità competenti dei due Paesi si sforzano di risolvere in via amichevole le difficoltà che possono derivare dall'applicazione della Convenzione. Il medesimo articolo prevede altresì di promuovere la cooperazione tecnica ed amministrativa tra i due Stati nei campi relativi alla Convenzione.

Ogni Stato può denunziare la Convenzione mediante preavviso di un anno (art.

11).

4 41

Conseguenze Eliminazione degli ostacoli agli scambi internazionali

Nel 1985 il valore degli scambi franco-svizzeri di lavori in metalli preziosi ammontava a 263 milioni di franchi svizzeri per le merci svizzere esportate in Francia e a 262 milioni per quelle francesi importate in Svizzera.

La Convenzione è parte integrante dell'azione condotta da molti anni dalla Svizzera, sul piano sia bilaterale sia multilaterale, allo scopo di ridurre per quanto possibile gli intralci non tariffali agli scambi commerciali. Essa si inserisce in particolare nella direttrice degli sforzi intrapresi da tempo per agevolare il commercio internazionale dei lavori in metalli preziosi, mediante una riduzione degli ostacoli amministrativi agli scambi. Fino ad oggi il nostro Paese ha concluso due convenzioni bilaterali con l'Italia (RU 1974 753) e con l'Austria (RU 1973 577) ed è partecipe di una convenzione multilaterale insieme ad altri sette Paesi: Austria, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Svezia (RU 1975 1013). Dette convenzioni non sono interessate dal presente accordo con la Francia.

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Conseguenze giuridiche per la Svizzera

In deroga all'articolo 20 della legge già menzionata (LCMP) i lavori in oro, argento e platino che, al momento della loro importazione in Svizzera, recano il marchio ufficiale francese, non saranno più sottoposti ad un nuovo marchio ufficiale.

Lo stesso dicasi per i lavori in metalli preziosi svizzeri esportati in Francia. Secondo il diritto svizzero il marchio ufficiale è obbligatorio per la casse di orologi mentre è facoltativo per tutti gli altri lavori in metalli preziosi (art. 12 LCMP). I gioielli, l'oreficeria e l'argenteria dovranno recare, in avvenire, il marchio ufficiale svizzero per essere esentati dalla punzonatura in Francia. La procedura prevista dalla Convenzione non deve necessariamente essere applicata. L'esportatore svizzero che preferisse il vecchio sistema può rinunciare a chiedere il marchio ufficiale in Svizzera; in tal caso i lavori verranno sottoposti al regime normale di controllo e di punzonatura vigente in Francia.

Nondimeno i vantaggi per la nostra industria d'esportazione sono così evidenti (riduzione dei danni derivanti da una doppia punzonatura, soppressione delle operazioni d'esportazione provvisoria di lavori greggi e reimportazione in Svizzera per la rifinitura, guadagno di tempo e di denaro) che gli esportatori profitteranno sicuramente delle agevolazioni offerte dalla Convenzione. All'uopo è significativo costatare che tutte le associazioni professionali dell'orologeria e della gioielleria consultate durante l'evolversi dei lavori preparatori, si sono espresse favorevolmente e senza riserva in merito al progetto di Convenzione.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni del personale

sull'effettivo

Gli uffici di controllo svizzeri saranno meno sollecitati al momento dell'importazione dei lavori francesi sottoposti alla Convenzione. Per contro lo saranno maggiormente per i lavori svizzeri esportati in Francia diversi dalle casse di orologi. Poiché il valore degli scambi rimane pressoché uguale riteniamo che, se la situazione non subirà modifiche, non vi sarà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

Siccome le tasse sul controllo dei metalli preziosi in Svizzera non sono altro che emolumenti sui costi del controllo e della punzonatura, l'entrata in vigore della convenzione non dovrebbe incidere sulle finanze della Confederazione.

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Linee direttive della politica di governo

II presente oggetto non figura nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 poiché a quell'epoca non si era ancora a conoscenza se, e quando, la Francia avrebbe firmato la Convenzione in questione. Quest'ultima mira ad eliminare taluni ostacoli non tariffali, a stimolare le relazioni con i Paesi limitrofi nonché a favorire le esportazioni elvetiche. Gli obiettivi ed il contenuto sono pertanto conformi alle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121 e segg.).

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L'industria svizzera ha per altro auspicato che la Convenzione entri in vigore appena possibile.

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Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale discende dall'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza della vostra Assemblea di approvare la Convenzione si fonda sull'articolo 85 numero 5 Cosi.

Il disegno di decreto federale non sottosta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali previsto dall'articolo 89 capoverso 3 Cosi. Infatti, la Convenzione, conclusa per una durata indeterminata, può essere denunziata in ogni momento e la denunzia diviene effettiva allo scadere di dodici mesi (art.

11 Convenzione). Per altro, l'accordo non prevede l'adesione ad una organizzazione internazionale né comporta un'unificazione multilaterale del diritto.

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Decreto federale che approva la Convenzione con la Francia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 1987 '', decreta:

Art. l È approvata la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, firmata il 2 giugno 1987, relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi.

Art. 2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 3 II presente decreto non sottosta al referendum.

»FF 1987 III 29

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Convenzione

Traduzione»

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, qui appresso denominati le Parti, desiderosi di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi, pur garantendo la protezione del consumatore, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Secondo la presente convenzione: a. le espressioni «uno Stato» e «l'altro Stato» designano, secondo il contesto, la Francia o la Svizzera; b. il termine «Francia» designa i dipartimenti della Francia metropolitana e d'oltremare. Tuttavia, le disposizioni della presente convenzione non saranno applicabili al dipartimento della Guiana prima della pubblicazione del decreto previsto all'articolo 553bis del Codice generale delle imposte, né ai dipartimenti dell'Alta Corsica e della Corsica del Sud finché saranno applicabili le disposizioni previste all'articolo 27 della legge 6610 del 6 gennaio 1966; e. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; d. l'espressione «autorità competenti» designa: 1) nel caso della Francia, la Direzione generale delle imposte, 2) nel caso della Svizzera, l'Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi; e. l'espressione «legge svizzera» designa la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, nonché il rispettivo regolamento esecutivo dell'8 maggio 1934; f. l'espressione «legge francese» designa le leggi del 19 brumaio anno VI (9 novembre 1797), 25 gennaio 1884, 8 aprile 1910, 23 gennaio 1972 e 1° luglio 1983, nonché i testi codificati nel Codice generale delle imposte (art.

521 a 553bis, eccettuate le disposizioni concernenti i lavori composti di metalli preziosi giustapposti ad altri metalli e quelle relative ai placcati o doppiati d'oro, d'argento e di platino); g. l'espressione «lavori di metalli preziosi» designa i lavori in leghe d'oro, d'argento e di platino, come indicati nelle leggi francesi e svizzere, compresi gli orologi, i loro accessori e le casse di orologi; "Dal testo originale francese.

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Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali

h. l'espressione «marchio ufficiale» designa: 1) per la Svizzera: i marchi di garanzia e di piccola garanzia previsti all'articolo 15 della legge svizzera, 2) per la Francia: i marchi previsti agli articoli 523 e 524 del Codice generale delle imposte; i. l'espressione «marchio del fabbricante» designa: 1) per la Svizzera: il marchio d'artefice previsto all'articolo 9 della legge svizzera, 2) per la Francia: il marchio previsto all'articolo 524 capoverso 2 e all'articolo 548 capoverso 1 del Codice generale delle imposte; j. l'espressione «indicazione del titolo» designa la marca prevista all'articolo 7 della legge svizzera.

Articolo 2 1. I lavori di metalli preziosi che al momento della loro importazione in Svizzera recano il marchio ufficiale francese, il marchio del fabbricante e l'indicazione del titolo non sono subordinati a una nuova verificazione, a un nuovo controllo o alla punzonatura in Svizzera, sempreché essi soddisfino le disposizioni della legge svizzera.

Rimangono tuttavia salve le prove saltuarie previste all'articolo 4 della presente convenzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati ad un ufficio di controllo, affinchè sia verificata la presenza dei marchi ufficiali francesi e, dato il caso, siano riscosse le tasse di controllo dei metalli preziosi.

2. I lavori di metalli preziosi che al momento della loro importazione in Francia recano il marchio ufficiale svizzero, il marchio del fabbricante e l'indicazione del titolo non sono subordinati ad una nuova verificazione, a un nuovo controllo o alla punzonatura, siano essi ufficiali o di responsabilità in Francia, sempreché tali lavori soddisfino le disposizioni della legge francese.

Rimangono tuttavia salve le prove saltuarie previste all'articolo 4 della presente convenzione.

Dopo l'espletamento delle formalità doganali, i lavori sono presentati ad un Officio di garanzia affinchè sia verificata sugli stessi la presenza dei marchi ufficiali svizzeri e depositato un bollettino di consegna recante la natura dei metalli preziosi, la designazione dei lavori e il loro peso. Tale bollettino di consegna permetterà di conteggiare i diritti di garanzia.

3. I lavori di metalli preziosi non provvisti dei marchi ufficiali svizzeri o francesi non beneficiano delle disposizioni della presente convenzione. Questi lavori seguono il regime normale di controllo e di punzonatura in vigore nel Paese d'importazione.

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Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali

Articolo 3 1. Il detentor del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso la Direzione della garanzia francese è dispensato dall'obbligo di farla registrare in Svizzera o di fornire delle garanzie conformemente all'articolo 11 della legge svizzera.

2. Il detentore del marchio del fabbricante che ha depositato la sua marca di fabbrica presso l'Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi è dispensato dall'obbligo di farla registrare in Francia.

Articolo 4 Le disposizioni della presente convenzione non si oppongono a che uno degli Stati effettui prove saltuarie sui lavori di metalli preziosi recanti i marchi previsti all'articolo 2 della presente convenzione. Dette prove non dovranno essere eseguite in modo da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita dei lavori di metalli preziosi punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 5 1. Il controllo del titolo dei lavori di metalli preziosi è eseguito, in via generale, secondo il metodo della pietra di paragone. In caso di dubbio si applicano metodi di prova analitici che non cagionano la distruzione dell'oggetto (prelevamento di esigue quantità mediante raschiatura). Se è confermata l'insufficienza del titolo, al minimo un ottavo di grammo dell'oggetto sarà verificato analiticamente.

2. I saggi analitici sono effettuati in base ai seguenti metodi: a. per l'oro: coppellazione e separazione con acido nitrico; b. per l'argento: - coppellazione, - analisi volumetrica mediante dissoluzione in acido nitrico e titolazione con una soluzione di cloruro di sodio (analisi Gay-Lussac) oppure titolazione mediante una soluzione di tiocianato di ammonio o di potassio con l'impiego di solfato ferrico (III) di ammonio, come indicatore (analisi Volhard e Charpentier), - analisi gravimetrica; e. per il platino: analisi gravimetrica mediante dissoluzione in acqua regia, precipitazione con cloruro di ammonio e riduzione termica in platino metallico.

L'iridio comprecipitato o contrascinato è computato come platino.

3. Non è ammessa nessuna tolleranza inferiore al titolo indicato. Gli organi di controllo possono tuttavia accettare risultati da cui scaturisca un lieve scarto rientrante nei limiti di precisione dei metodi di prova riconosciuti.

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Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali Articolo 6

Se lavori di metalli preziosi provenienti da uno degli Stati non sono riconosciuti conformi alle disposizioni legali dell'altro Stato, essi vengono rinviati all'esportatore verso indicazione del motivo preciso del respingimento. L'autorità competente dell'altro Stato ne sarà ragguagliata.

Articolo 7

1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, subito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione: a. la legislazione nazionale in vigore per la fabbricazione, il commercio e il controllo dei lavori di metalli preziosi; b. la riproduzione (illustrazione) dei marchi ufficiali.

2. Ogni Parte si impegna a notificare all'altra le eventuali modificazioni che fossero apportate alle leggi menzionate al paragrafo 1 lettera a del presente articolo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione o qualsiasi uso abusivo dei marchi ufficiali dell'altro Stato, nonché qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo che sia stato apposto il marchio ufficiale di uno degli Stati.

2. Ciascuno Stato apre il perseguimento in applicazione di detta legislazione, allorché una prova sufficiente è accertata o portata a sua conoscenza da parte dell'altro Stato, riguardante la contraffazione o l'uso abusivo dei marchi ufficiali previsti all'articolo 1 della presente convenzione o la modificazione non autorizzata recata al lavoro oppure la modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del marchio del fabbricante, dopo che sia stato apposto ilmarchio ufficiale di uno degli Stati. Ove appare più adeguato, possono essere prese misure pertinenti.

Articolo 9

Le autorità competenti si sforzano, in via amichevole, di eliminare le difficoltà cui può dar luogo l'applicazione della convenzione.

A richiesta d'una di esse, dette autorità competenti s'intendono parimente per: a. formulare le proposte tendenti a modificare la presente convenzione o ad ammettere nuovi metodi d'analisi; b. promuovere la cooperazione tecnica e amministrativa fra i due Stati nei campi relativi alla presente convenzione.

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Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali

Articolo 10 1. Le Parti si notificheranno, per via diplomatica, l'adempimento di tutte le formalità richieste dalla loro legislazione per l'entrata in vigore della presente convenzione.

2. La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notificazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11 La presente convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti.

Ogni Parte può denunciarla in qualsiasi momento, notificando la sua denuncia per via diplomatica. La convenzione decade un anno dopo la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi il 2 giugno 1987, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero: Carlo Jagmetti

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Per il governo della Repubblica Francese: Isabelle Renouard

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22.09.1987

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29-40

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