Termine di referendum: 28 settembre 1987

Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

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del 19 giugno 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 27quater capoverso 2 della Costituzione federale e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986", decreta: Art. l

Scopo

1

Con la presente legge, la Confederazione vuole: a. permettere, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, a studenti e giovani studiosi dei Paesi in sviluppo di acquisire una formazione superiore o di perfezionarsi; b. offrire a studenti e giovani studiosi dei Paesi industrializzati la possibilità di perfezionarsi; e. permettere a giovani artisti stranieri di perfezionarsi.

2 La Confederazione partecipa alle spese per la preparazione specifica e linguistica dei borsisti.

Art. 2 Mezzi 1 Possono essere impiegati i seguenti mezzi: a. borse di studio; b. assegni per spese particolari; e. contributi per la preparazione specifica e linguistica.

2 Le borse sono calcolate in modo da coprire, nel luogo di formazione, il costo della vita dei borsisti e, se è il caso, delle loro famiglie.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 3 Nuove borse 1 La Confederazione offre, per ogni anno di formazione, un determinato numero di nuove borse ai Paesi prescelti.

2 Nove decimi delle borse disponibili sono ripartiti tra gli studenti dei Paesi in sviluppo e gli studenti dei Paesi industrializzati. Il resto è destinato agli artisti.

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Borse di studio a studenti stranieri

' Di regola, l'offerta ai Paesi industrializzati è subordinata alla reciprocità.

Art. 4 Condizioni 1 Sono determinanti per l'assegnazione di una borsa: a. le qualifiche scientifiche o specifiche o la maturità artistica del candidato; b. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta e i posti disponibili nei centri di formazione in Svizzera; e. il grado di conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento.

2 Per i candidati dei Paesi in sviluppo si esamina inoltre se: a. la formazione scelta giova allo sviluppo del Paese interessato; b. esiste garanzia sufficiente che i candidati rientreranno nei loro Paesi al termine della formazione e vi potranno impiegare utilmente le conoscenze acquisite.

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Quando più candidati hanno le medesime qualifiche, è tenuto conto del candidato di situazione finanziaria più modesta.

Art. 5 Assegnazione ' Le borse sono assegnate per un anno di formazione, eccezionalmente per una durata più breve.

2 Le borse possono essere prorogate di anno in anno se necessario per raggiungere lo scopo degli studi e sempreché restino adempiute le condizioni di assegnazione.

Art. 6 Sospensione e restituzione ' La borsa non è o non è più versata se le condizioni di cui all'articolo 4 non sono o non sono più adempiute.

2 Se un borsista non è idoneo per la formazione scelta, la borsa può essergli lasciata per un'altra formazione più appropriata.

3 Se le borse e gli assegni sono assegnati in base a indicazioni false o incomplete, il candidato può essere obbligato a restituire le somme ricevute.

Art. 7 Competenza II Dipartimento federale dell'interno assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.

Art. 8 Commissione federale delle borse 1 La Commissione federale delle borse consta di rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione, delle università svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

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Borse di studio a studenti stranieri 2

11 Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica istruzione e le università svizzere propongono i loro rappresentanti.

Art. 9 Credito L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo annuale l'importo massimo che può essere assegnato per prestazioni secondo l'articolo 2 capoverso 1.

Art. 10 Esecuzione 11 Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 1987

Consiglio nazionale, 19 giugno 1987

II presidente: Dobler II segretario: Huber

II presidente: Cevey II segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 30 giugno 1987 '' Termine di referendum: 28 settembre 1987

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"FF 1987 II 789

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Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera del 19 giugno 1987

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1987

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2

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25

Cahier Numero Geschäftsnummer

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30.06.1987

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789-791

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