Termine di referendum: 29 giugno 1987

Decreto federale concernente il Protocollo addizionale n. 7 del 22 novembre 1984 che completa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo # S T #

(Trattati europei n. 117) del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1986'', decreta:

Art. l 1 II Protocollo addizionale n. 7 del 22 novembre 1984 che completa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è approvato con le riserve seguenti: - Riserva relativa all'articolo 1: Qualora l'espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull'articolo 70 della Costituzione federale per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati nel capoverso 1 neppure dopo l'esecuzione dell'espulsione.

- Riserva relativa all'articolo 5: Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella revisione del Codice civile svizzero del 5 ottobre 19842), le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo addizionale n. 7 saranno applicate fatte salve, da un lato, le disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CCS e 8a tit. fin. CCS) e, d'altro lato, quelle concernenti l'acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CCS e Sb tit. fin. CCS). Inoltre, sono fatte salve certe disposizioni del diritto transitorio relative al regime dei beni (art.

9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 100 tit. fin. CCS).

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 7, formulando le riserve menzionate.

"FF 1986 II 417 > RU 1986 122

2

849

Convenzione europea dei diritti dell'uomo Art. 2

II Consiglio federale è autorizzato a trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione, giusta l'articolo 7 capoverso 2 del Protocollo addizionale n. 7, secondo la quale la Svizzera estende agli articoli 1 a 5 del Protocollo n. 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale (art. 25 CEDU) e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46 CEDU).

Art. 3 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. e Cost.).

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler Data di pubblicazione: 31 marzo 19871' Termine di referendum: 29 giugno 1987

1FF 1987 I 849 850

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber

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Decreto federale concernente il Protocollo addizionale n. 7 del 22 novembre 1984 che completa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Trattati europei n. 117) del 20 marzo 1987

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1987

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31.03.1987

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