Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» # S T #

del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione

Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria», depositata il 24 maggio 1983n; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985 2), decreta:

Art. l 1

L'iniziativa popolare del 24 maggio 1983 «città-campagna contro la speculazione fondiaria» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I L'articolo 22ter della Costituzione federale è modificato come segue: 1 La proprietà è garantita.

2 1 fondi possono essere acquistati soltanto per uso personale in caso di provato bisogno, oppure per l'approntamento di abitazioni a prezzo vantaggioso. È escluso l'acquisto di fondi al fine di mero investimento di capitali o di ulteriore alienazione a breve termine. I cambiamenti di proprietà devono essere resi noti pubblicamente.

3 I fondi agricoli non attrezzati come terreno edificabile sottostanno a un controllo dei prezzi. Il loro prezzo non deve superare il doppio del valore di reddito. L'uso personale di questi fondi è riconosciuto soltanto a chi offre garanzia di un'utilizzazione agricola in proprio.

4 Capoverso 2 attuale.

5 In caso di espropriazione o di restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazione è dovuta indennità in quanto sia soppresso o limitato l'attuale godimento della cosa. In caso di espropriazione di fondi agricoli deve essere corrisposto un equivalente in natura.

II

L'articolo 22quater della Costituzione federale è completato come segue: 4 II plusvalore di fondi in seguito a provvedimenti di pianificazione territoriale o di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico è prelevato dai Cantoni.

11 2

RS 1983 II 1431 > FF 1986 I 129

812

1987 - · 268

Iniziativa popolare contro la speculazione fondiaria

IH

Disposizione transitoria Ove la legislazione non fosse adeguata all'articolo 22 ter entro 6 anni a contare dalPaccettazione da parte del popolo e dei Cantoni, i tribunali civili ordinari, se aditi, sono autorizzati ad applicare direttamente le nuove disposizioni. In tale caso, la legittimazione attiva spetta anche all'ufficiale del registro fondiario e al Comune del luogo di sito della

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al -popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler

54 Foglio federale. 70° anno. Vol. I

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber

g ]3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» del 20 marzo 1987

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1987

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.03.1987

Date Data Seite

812-813

Page Pagina Ref. No

10 115 334

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.