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Messaggio su l'approvazione della Convenzione della Commissione internazionale dello Stato Civile (CISC) intesa a ridurre il numero dei casi di apolidìa del 26 agosto 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla Convenzione della Commissione internazionale dello Stato civile (CISC) intesa a ridurre il numero dei casi di apolidia, firmata dalla Svizzera il 13 settembre 1973.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 agosto 1987

1987 - 596

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

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Situazione iniziale

La Convenzione intesa a ridurre il numero dei casi di apolidìa è stata elaborata dalla Commissione internazionale dello Stato civile (CISC) ed è stata firmata il 13 settembre 1973 a Berna dalla Repubblica federale di Germania, dal Belgio, dalla Grecia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dalla Turchia e dalla Svizz$era.

La Grecia, la Turchia e la Repubblica federale di Germania hanno ratificato la Convenzione nel 1977, il Lussemburgo nel 1978 ed i Paesi Bassi nel 1985.

Lo scopo precipuo della Convenzione, che entrerà in vigore il 31 luglio 1977, è di ottenere che i figli nati da un padre giuridicamente apolide o rifugiato acquistino la cittadinanza della loro madre al momento della nascita. All'epoca in cui è stata conchiusa la Convenzione, il figlio nato da genitori coniugati poteva di regola ottenere alla nascita soltanto la cittadinanza del padre. Se questi era giuridicamente o effettivamente (rifugiato) apolide, il figlio non poteva acquistare nessuna cittadinanza o quanto meno nessuna cittadinanza effettiva.

Conseguentemente, la Convenzione prevede che il figlio il cui padre è giuridicamente apolide o rifugiato deve, alla nascita, acquistare la cittadinanza della madre.

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Compendio delle principali disposizioni della Convenzione

Secondo l'articolo 1, il figlio la cui madre è cittadina di uno Stato contraente acquista alla nascita la cittadinanza della madre nel caso in cui fosse stato apolide. L'articolo 2 prevede che il figlio nato da un padre avente la qualità di rifugiato è considerato come sprovvisto della cittadinanza del padre. Secondo l'articolo 3, gli articoli 1 e 2 sono applicabili in ciascuno Stato contraente ai figli nati dopo l'entrata in vigore della Convenzione in questo Stato o a quella data ancora minorenni. Le altre disposizioni della Convenzione non hanno una portata materiale.

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Conciliabilità della Convenzione con il diritto svizzero

La Svizzera ha già conseguito lo scopo stabilito nella Convenzione per quanto concerne la trasmissione della cittadinanza ai figli, con la parità tra uomo e donna. Infatti, dal 1 luglio 1985 (revisione parziale della legge sulla cittadinanza del 14 dicembre 1984, FF 1984 II 153; RU 1985 420), il figlio acquista la cittadinanza svizzera qualora almeno uno dei genitori sia svizzero. Un disciplinamento particolare s'applica nondimeno ai figli nati da un matrimonio tra uno straniero e una Svizzera qualora la madre abbia acquistato la cittadinan/.a svizzera per matrimonio anteriore con uno Svizzero: questo figlio diventa svizzero soltanto se non può ottenere per nascita un'altra cittadinanza oppure se diviene apolide prima della maggiore età (art. 2 della legge sulla cittadinanx.a vigente e art. 57« del disegno [FF 42/1987] concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza). Questa disposizione è applicabile anche se il padre del figlio è apolide soltanto di fatto, ossia se è rifugiato.

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Rammentiamo che, già da lungo tempo, il figlio nato da una Svizzera o da un apolide acquista la cittadinanza svizzera. Dal canto suo, il figlio nato da una Svizzera unita in matrimonio con un rifugiato acquista la cittadinanza svizzera già dal 1972. A quell'epoca, infatti, il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 5 della vigente legge sulla cittadinanza, parificando l'apolidìa di diritto e Papolidìa di fatto (DTF 98 Ib 81). A quell'epoca era stato deciso di attendere la conferma di questa giurisprudenza e di chiedere la ratifica della Convenzione del 13 settembre 1973 soltanto alla fine dei lavori di revisione della legge sulla cittadinanza, già in corso a quel momento. Poiché il tema trattato in questa Convenzione conclusa in Svizzera mantiene pienamente la sua attualità - i Paesi Bassi l'hanno ratificata nel 1985 in seguito alla modifica delle disposizioni sull'acquisto della cittadinanza per nascita - sarebbe auspicabile che anche la Svizzera provveda a ratificarla.

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Linee direttive della politica di governo

II presente disegno è vincolato alla revisione della legge sulla cittadinanza, preannunciata nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, n. 33).

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Costituzionalità

II presente decreto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, giusta il quale la Confederazione soltanto ha il diritto di concludere trattati con Stati esteri. In virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per approvare la Convenzione, la quale, ancorché conchiusa per una durata indeterminata, può essere disdetta in ogni momento da ciascuna Parte. La convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non provoca alcuna unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della Convenzione della Commissione internazionale dello Stato Civile (CISC) intesa a ridurre il numero dei casi d'apolidìa del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987", decreta:

Art. l ' È approvata la Convenzione della Commissione interna/.ionale dello Stato Civile (CISC), firmata il 13 settembre 1973 dalla Repubblica federale di Germania, dal Belgio, dalla Grecia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dalla Svizzera e dalla Turchia.

~ II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

» FF 1987 II 299

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Convenzione

Traduzione

intesa a ridurre il numero dei casi di apolidìa

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale dello Stato Civile e desiderosi di ridurre il numero dei casi di apolidìa, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 II figlio la cui madre ha la cittadinanza di uno Stato contraente acquista alla nascita la cittadinanza di quest'ultimo Stato nel caso in cui fosse stato apolide.

Nondimeno, se la filiazione materna ha effetto, in materia di cittadinanza, soltanto il giorno in cui è stabilita, il minorenne acquista a tale giorno la cittadinanza della madre.

Articolo 2 Per l'applicazione dell'articolo precedente, il figlio nato da un padre avente la qualità di rifugiato è considerato non possedente la cittadinanza di quest'ultimo.

Articolo 3 Le disposizioni degli articoli precedenti s'applicano in ogni Stato contraente ai figli nati dopo l'entrata in vigore della Convenzione in questo Stato o ancora minorenni a tale data.

Articolo 4 All'atto della firma, della notificazione prevista nell'articolo 6 o dell'adesione, ciascuno Stato contraente può dichiarare che si riserva il diritto: a) di limitare l'applicazione degli articoli precedenti ai figli nati sul territorio di uno Stato contraente; b) di non applicare l'articolo 2; e) di applicare l'articolo 2 soltanto qualora il padre sia riconosciuto come rifugiato sul suo territorio.

Le riserve previste nel paragrafo precedente potranno essere ritirate totalmente o parzialmente, in ogni momento, mediante semplice notificazione del Consiglio federale svizzero.

"Dal testo originale francese.

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Apolidia II Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile riguardo a qualsiasi riserva espressa o ritirata in applicazione del presente articolo.

Articolo S La Convenzione non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali o delle norme di diritto interno più favorevoli al conferimento al figlio della cittadinanza della madre.

Articolo 6 Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio federale svizzero l'adempimento delle procedure richieste per l'applicabilità, sul loro territorio, della presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile riguardo a qualsiasi notificazione giusta il capoverso precedente.

Articolo 7 La presente Convenzione entrerà in vigore a contare dal trentesimo giorno seguente la data del deposito della seconda notificazione giusta l'articolo 6 ed avrà pertanto effetto tra due Stati aventi adempiuto questa formalità.

Per ciascuno Stato, che adempie successivamente la formalità prevista nell'articolo precedente, la presente Convenzione avrà effetto a contare dal trentesimo giorno seguente la data del deposito della sua notificazione.

Articolo 8 La presente Convenzione si applica di pieno diritto a tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente.

Qualsiasi Stato potrà, all'atto della firma, della notificazione, dell'adesione o successivamente, dichiarare, con una notificazione inviata al Consiglio federale svizzero, che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a parecchi dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori di cui assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero informerà ciascuno Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di quest'ultima notificazione. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili negli Stati o nei territori designati nella notificazione il sessantesimo giorno seguente la data alla quale il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto siffatta notificazione.

Qualsiasi Stato che fa una dichiarazione giusta le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo potrà, successivamente, dichiarare in ogni momento, mediante notificazione al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione 304

Apolidia

cesserà d'essere applicabile a uno o a parecchi degli Stati o territori designati nella dichiarazione.

Il Consiglio federale svizzero informerà ciascuno Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile della nuova notificazione.

La Convenzione cesserà d'essere applicabile allo Stato o al territorio indicato, il sessantesimo giorno seguente la data alla quale il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto siffatta notificazione.

Articolo 9

Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o della Commissione internazionale dello Stato Civile, come anche qualsiasi Stato vincolato dalla Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, o dal pertinente protocollo del 31 gennaio 1967, potrà aderire alla presente Convenzione. L'atto d'adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo informerà ogni Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di qualsiasi deposito di un atto d'adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che vi ha aderito, il trentesimo giorno seguente la data di deposito dell'atto d'adesione.

11 deposito dell'atto d'adesione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 10

La presente Convenzione resterà in vigore per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente ha però la facoltà di disdirla in ogni momento mediante una notificazione scritta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretariato generale della Commissione internazionale dello Stato Civile.

Questa facoltà di disdetta non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a contare dalla notificazione prevista nell'articolo 6 o dall'adesione.

La disdetta avrà effetto a contare da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notificazione prevista nel capoverso 1 del presente articolo.

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Apolidia

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 13 settembre 1973, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile.

(Seguono le firme)

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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1987

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42

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87.058

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.10.1987

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299-306

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