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FEDERALE

Anno XV°. Berna, 2 marzo 1932. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 Fanno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al loglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipo-Litografia Cantonale, Bellinzona.

2785

Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale accompagnante un disegno di legge federale sull'approvvigionamento del paese con cereali.

(Del 26 gennaio 1932.)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri., Ci pregiamo sottoporvi col presente messaggio un. disegno di legge sull'approvvigionamento del pae.se eon cereali (legge sui cereali).

I. Introduzione.

A. LA BASE COSTITUZIONALE.

Nella votazione del 3 marzo 1929 il popolo svizzero accettò un nuovo articolo costituzionale 23 bis, ohe forma la base per l'ordina¬ mento legale dell'approvvigionamento dei cereali per il paese. L'arti¬ colo 23 bis ha il seguente tenore : « La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicu¬ rare l'approvvigionamento del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le dette scarte per agevolarne il rinnovamento.

« La Confederazione promove, nel paese, la coltura del grano pa¬ nificatole, favorisce la selezione e l'acquisto! delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, te10

78 nendo particolar conto dello regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rile¬ vare questo grano sulla base dei prezzi correnti.

« La Confederazione prende i provvedimenti necessari per soste¬ nere l'industria nazionale dei mulini ; parimente essa tutela gl'interessi dei consumatori di pane e di farina. Essa invigila, nei] limiti delle sue attribuzioni, il cotmlmjercio e i prezzi così del grano come della farina panificarle e del pane. La Confederazione prende i prov/vedimenti necessari per regolare l'importazione della farina panificarle; essa può riservarsi il diritto esclusivo di importare questo prodotto. La Confederazione accorda ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilita¬ zioni per ridurre le spese di trasporto nell'interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

« La tassa di statistica riscossa su tutte le) merci che varcano il confine doganale svizzero sarà aumentata. Il provento di questa tassa contribuirà a sopperire alle spese fatte per approvvigionare di grano il paese ».

Questo testo fu stabilito dall'Assemblea federale come contro-pro¬ getto all'iniziativa popolare del 16 ottobre 1926. Oonformjemente al decreto dell'Assemblea federale del 27 settembre 1928, l'iniziativa fu sottoposta contemporaneamente al controprogetto, alla votazione del popolo e degli Stati. Il contro-progetto fu accettato da 18 Cantoni e 6 mezzi Cantoni e con 461.176 sì contro 228.357 no. La tavola riprodotta nella pagina seguente dà il risultato preciso della votazione?.

Votazione popolare del 3 marzo 1929 sulla domanda d'iniziativa per l'inserzio sulla Costituzione federale (approvvigionamento della Svizzera con g Cantoni

Elettori

Votanti

Schede non computabili bianche

Zurigo Berna Lucerna ....

Uri Svitto Untervaldo Alro Untervaldo Basso .

Glarona ....

Zugo Friburgo ....

Soletta Basilea-Città. . .

Basilea-Campagua .

Sciaffusa ....

Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo....

Grigioni ....

Argovia ....

Turgovia ....

Ticino Vaud Val lese ....

Neuchâtel....

Ginevra ....

Totale

169,831 190,217 50,088 5,903 16,364 4,869 3,636 9,449 8,727 36,390 38,662 39,982 24,224 13,039 13,308 3,306 71,099 31,062 66,121 35,638 37,54688,764 36,237 35,453 42,019 1,071,934

nulle

112,436 3,208 1,301 114,982 1,452 2,775 194 31,911 318 3,444 12 25 9,002 50 119 18 2,941 13 2 2,144 7 6,655 115 64 34 4,881 45 104 70 27,020 148 25,275 180 25 17.183 172 14,269 215 132 10,992 959 114 9,930 441 110 2,322 66 42 56,939 1,828 519 20,882 737 162 57,034 2,662 465 28,387 1,414 251 17,185 79 157 79,493 1,864 1,999 122 29,"14 191 91 184 17,508 19,154 31 86 720,983 15,926 9,446 25,372

Schede compu¬ Maggio¬ ranza tabili 107,927 110,755 31,399 3,407 8,833 2,910 2,135 6,476 4,802 26,846 24,947 16,986 13,922 9,919 9,379 2,214 54,592 19,983 53,907 26,722 16,949 75,630 28,701 17,233 19,037 695,611

Domanda d'iniziativa Si

53,964 2,666 55,379 3,206 15,700 839 1,704 77 330 4,417 1,456 167 1,068 67 3,239 677 2,402 180 13,429 220 12,474 296 8,494 359 6,962 518 4,960 291 4,690 319 1,108 75 27,297 1,297 9,992 514 26,954 1,166 13,363 672 8,475 200 37,816 3,439 14,351 369 8,617 482 9,519 61 347,806 18,487

No

104,344 106,381 30,418 3.327 8,470 2,728 2,061 5,675 4.583 26,616 24,627 16,549 13,359 9,536 9,001 2,137 52,141 19,350 52,490 25,890 16,717 71,924 28,285 16,449 18,946 672,004 4

80 B.

L'ORDINAMENTO PROVVISORIO SENZA MONOPOLIO.

Il decreto federale del 7 giugno 1927 sul regolamento provivi sor io dei cereali fissava al 30 giugno 1920 la data dell'abrogazione definitiva del monopolio. Nel periodo intercorrente tra l'accettazione dell'articolo costituzionale e la data suddetta non era; possibile allestire, discutere e mettere in vigore una legge esecutiva. La sola osservanza delle di¬ sposizioni sul referendum! avrebbe richiesto più di 3 mjesd dell'esiguo tempo disponibile. Non restava altro; che mettere in vigore con un de¬ creto urgente, delle disposizioni transitorie da sostituirsi poi, dopo un determinato periodo, con la legge definitiva. Questo sistema presentava ancora il vantaggio di provare per questo tempo l'ordinamento senza monopolio e di far tesoro delle esperienze che si sarebbero fatte, nella elaborazione della legge.

Il decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali dava questa soluzione transitoria.

Esso fu adottato dopo minute discussioni con i ©età competenti, come pure nelle commissioni e nei Consigli legislativi della Confederazione.

In esso si stabilì che la soluzione transitoria dovesse restare in vi¬ gore per tre anni. L'ordinamento era stabilito sulle seguenti basi : 1. L'importazione dei cereali panificabili è libera ; il traffico di questi cereali è però sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione delle dogane.

2. La Confederazione manterrà, rinnovandola, una scorta perma¬ nente di 80.000 tonnellate in cifra, tonda di grano panificabile estero di prima qualità ; 3. Si proteggerà e promuoverà la coltura dei cereali nel paese : a) con l'impegno, da parte della Confederazione, di acquistare a un prezzo di favore garantito, i cereali panificabili indigeni atti alla macinazione ; b) pagando un premio di macinazione agli agricoltori che nella loro azienda consumano cereali panificabili di propria produzione ; c) prendendo misure atte a migliorare la cerealicoltura, e soprattutto procurando a prezzo ridotto semente indigena di prima qualità.

4. Si proteggerà l'industria molitoria del paese : a) riservando alla iConfederazione il diritto esclusivo d'importane fa¬ rina panificabile ; b) coll'ißtituzione di una tariffa ferroviaria speciale per l'importa¬ zione del frumento panificabile estero destinato a mulini svizzeri, le cui aliquote digradino fortemente col crescere della distanza della stazione destinataria dal confine ;

81 c) assicurando lavoro sufficiente ai mulini rurali mediante paga¬ mento del premio di macinazione ai produttori per il proprio uso ; df accordando, nelle regioni di montagna dove si coltivano cereali, dei sussidi) federali per la costruzione di nuovi mulini e per la esecuzione di notevoli opere di migliorairento nei mulini che più non rispondono alle esigenze moderne.

5. Gli interessi dei consumatori di pane saranno protetti : a) con un'assidua vigilanza sui prezzi dei cereali, della farina e del pane ; b) con la concessione di' sussidi per le maggiori spese di trasporto della farina panificatale nelle regioni di montagna.

11 passaggio dal monopolio all' ordinamento senza monopolio si compì il 1° luglio '1929 senza difficoltà speciali. Durante la sua esi¬ stenza più che biennale il nuovo ordinamento è entrato nelle abitudini della nostra popolazione e non ha deluso le aspettative. Le esperienze raccolte hanno particolare valore in quanto che l'ordinamento provvi¬ sorio dovette fin qui superare il periodo di prova sotto l'impero delle condizioni esterne più sfavorevoli che si potessero immaginare. Il passaggio dal monopolio all'ordinamento libero avvenne proprio nel tempo in cui si ebbero le più forti oscillazioni di prezzi sul mercato dei cereali. Queste circostanze furono aggravate dal fatto che nel 1929 la raccolta del grano in Isvizzera riuscì soddisfacente per la quantità mia straordinariamente cattiva per la qualità. Nonostante queste diffi¬ coltà straordinarie, l'attuazione del nuovo ordinamento non incontrò mai impedimenti veri e propri. Persino il cattivo raccolto granario del 1930 potè essere acquistato a condizioni soddisfacenti per gli agricol¬ tori e passato senza difficoltà tecniche ai mulini, per la macinazione.

Iva soluzione transitoria continuerà ad essere applicata fino al 30 giugno 1932. La legge federale sull'approvvigionamento di cereali dovrebbe quindi entrare in vigore il 1° luglio 1932. Occorre però che le deliberazioni parlamentari sul nastro progetto procedano celermente, in modo che la votazione finale ipossa avvenire già nella sessione di marzo del 1932. Nel nostro paese l'ordinamento sul grano è già stato stabilito o rinnovato più volte a titolo provvisorio, modificandosi ogni volta certe disposizioni o introducendone di nuove. Sarebbe quindi op¬ portuno che la
legge federale potesse entrare in vigore il 1° luglio 1932 e si evitasse così una proroga dell'attuale ordinamento provvisorio.

È inoltre necessario poter passare in tempo e senza interruzioni all'or¬ dinamento definitivo se nom si vuol esporsi al rischio di perdere i pro¬ gressi finora conseguiti nella coltura dei cereali. Riteniamo superfluo prolungare il presente regime provvisorio al solo scopo di raccogliere

8 -2 altre esperienze coll'ordinamento senza monopolio. Tutte le questioni di massima, ma particolarmente anche quella dell'attuabilità del nuovo or¬ dinamento sono state» chiarite a sufficienza da due anni. Si può ora passare con tutta tranquillità a una sistemazione legale.

Dalle esperienze fatte risulta l'opportunità di non introdurre alcun principio fondamentale rauorvo nella legge federale definitiva. Vi propo¬ niamo quindi di mantenere le disposizioni generali già esistenti, ohe hanno fatto buona prova, e di tener conto, nei particolari, delle espe¬ rienze fatte.

I principi generali su cui si fonda l'ordinamento sul grano senza monopolio sono già stati esposti e trattati esaurientemente nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell' approvvigionamento dei cereali. Volendo evitare ripetizioni ci permettiamo di rimandare a quel messaggio. Neil' esposizione seguente ci limiteremo a dar conto delle esperienze fatte ed a chiarire il testo del disegno di legge.

II. Osservazioni generali sul disegno di legge.

II decreto federale del 22 giugno 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali voleva essere sempli¬ cemente il quadro entro cui doveva tenersi l'esecuzione del nuovo rego¬ lamento. Con esso s'intendeva creare la base che permettesse di pro¬ vare nell' attuazione pratica un sistema senza monopolio, conforme¬ mente a quanto stabilisce l'airi 23 bis della Costituzione. Il decreto fede¬ rale conteneva quindi soltanto le norme fondamentali più importanti.

Una legge federale di carattere definitivo dev'essere pertanto ampliata con una serie di disposizioni che finora spettavano alle ordinanze ese¬ cutive. D'altra parte non si potevano accogliere nella legge se non le norme di applicazione generale e duratura.

Le esperienze fatte hanno mostrato la necessità di determinare nella legge certe nozioni con maggior precisione che non s'era fatto prima. Era soprattutto necessaria una determina zi one chiara dei concetti di mulino e di commercio del grano, riguardo al loro assoggettamento alla legge. La nozione di cereali panificabili contenuta nel decreto fede¬ rale 22 giugno 1929 ,non figura più nella legge, essendo risultata l'impossibilità di dare una definizione chiara ed esatta valevole per tutti i casi. Una siffatta definizione
è impossibile già per il fatto che nella nostra legislazione l'espressione cereali panificabili comprende specie diverse secondo che si tratti di merce importata o prodotta nel paese. Per maggiore precisione si preferì, nel disegno di legge enume" rare tutti i cereali entranti in linea di coaito, e, quando sembrò escluso

83 qualsiasi dubbio circa il significato, fu usata la semplice denomina¬ zione collettiva « cereali ».

È ovvio che certi provvedimenti relativi all'approvvigionamento del gl'ano abbiano a mutar© da un anno all'altro e da messe a messe. Tutte le disposizioni iriferentisi a siffatte condizioni suscettive di rapidi cambiamenti spettano, insieme con i firovvedi menti concernenti l'attua¬ zione, ai regolamenti esecutivi, rientrando nelle competenze del Con¬ siglio federale.

Non solo por il contenuto, ma anche per la struttura esterna, il disegno di legge si accosta m'olio al decreto federale del 22 giugno 1929.

Il primo progetto elaborato dall'amministrazione dei cereali fu sotto¬ posto dal nostro Dipartimento delle finanze ad una conferenza tecnica, che si radunò il 20 e il 21 maggio 1931 a Zurigo. A questa conferenza erano convenientemente rappresentati tutti i ceti economici interessati e vi partecipavano inoltre un certo numero di membri dell'Asssemblea federale. TI disegno di legge fu oggetto di un esame e di una discussione approfondita da parte della conferenza, che in massima lo approvò.

Nella discussione sui singoli capitoli i rappresentanti dei diversi gruppi interessati espressero desideri e suggerimenti, di cui si tenne il mag¬ gior conto possibile nella redazione definiti-via del disegno. Ne parle¬ remo più sotto, trattando delle singole disposizioni ch'esso contiene.

III. Le scorte.

IL decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali fissava ad 8000 vagoni da 10 ton¬ nellate la scorta permanente di grano che deve tenere la Confedera¬ zione. Metà di questa scorta sarà presa gratuitamente in deposito dai mulini, che provvederanno pure a rinnovarla quando occorra. L'altra metà sarà riposte dall'amministrazione dei cereali in magazzini di de¬ posito e pure rinnovata di tempo in tempo. Questo sistema ha fatto buona prova. La scorta, insieme con i cereali esistenti in Isvizzera nei magazzini dei negozianti, dei mulini1, dei fornai e degli agricoltori assicura al nostro paese F approvvigionamento del pane per 3 o 4 mesi. Proponiamo quindi negli articoli 1 e 2 di mantenere invariato lo stato attuale, tento per la entità della scorta quanto per la riparti¬ zione richiesta dal deposito nei magazzini e dalla rinnovazione.

All'epoca dell'
abolizione del monopolio i mulini non, erano ancora dappertutto attrezzati per allogare in adatti locali propri la quantità di grano della Confederazione eli' essi avevano l'obbligo di prendere in deposito. Nei primi tempi i mulini potevano accogliere solo 2755 vagoni invece dei 4000 previsti. L'amministrazione dei cereali tenne, durante

84 il periodo transitorio, gli altri 1245 vagoni nei propri magazzini facen¬ dosi rimborsare dai minimi le relative spese. Negli ultimi due anni i mulini commerciali hanno in generale migliorato e ampliato i loro ma¬ gazzini. Sono sorti o stanno sorgendo numerosi silos adatti ai bisogni.

Dalle esperienze fatte finora risulta ©lie i silos costituiscono l'impianto migliore e meno costoso ©he permetta di tenere in deposito e di ma¬ nipolare in modo conveniente le scorte. Dal 1929, la quantità di cereali della Confederazione allogata presso i mulini commerciali è andata crescendo di mese in mese. Alla fine del 1931 i mulini ne ave¬ vano in deposito 3900 vagoni. Si può quindi presumere che alla fine del periodo transitorio essi saranno in grado di ricevere tutti i cereali della Confederazione loro assegnati, cioè 4000 vagoni.

'La costante »vigilanza esercitata sulle scorte di grano della Con¬ federazione trovantisi presso i mulini commerciali! ha permesso di con¬ statare che i mulini adempiono coscienziosamente gli obblighi loro im¬ posti. Le esperienze fatte hanno dimostrato l'infondatezza dei timori espressi da certuni circa la sicurezza dei cereali della Confederazione depositati nei mulini. Nel giudicare la questione se l'immagazzinamientb avvenga in modo soddisfacente, occorre ricordare che tutti i mulini sono tenuti a prestare una cauzione sufficiente per l'adem¬ pimento degli obblighi loro imposti dalla legge (art. 15). La cauzione deve essere tale da garantire anche dei danni che derivassero all'am¬ ministrazione da illeciti prelevamenti di grano dai magazzini da parte dei mugnai.

Nell'articolo 3 della legge è fissato l'obbligo in massima«, per la amministrazione diei cereali, di costituire la scorta con frumento estero delle prime sorte e qualità. Quanto migliori sono queste, tanto maggiore è, di regola, la conserivabiilità dei frumenti. Il buon frumento deve essere rinnovato con minore frequenza che non quello di qualità scadente. L'eccellenza del grano assicura quindi i maggiori risparmi nell'immagazzinamento e rinnovamento della scorta. Prevediamo tut¬ tavia la possibilità di sostituire nel magazzino il frumento estero anche con grano indigeno. L'amministrazione dei cereali dovrà far uso di questa possibilità durante la stagione delle grandi forniture di grano indigeno, per non aumentare
senza necessità la sua scorta complessiva e quindi le spese di deposito.

L'articolo 3, terzo capoverso, autorizza la Confederazione a pren¬ der© delle misure per migliorare le condizioni d'immagazzinamento e di manipolazione dei cereali indigeni. 'Siffatte misure sono necessarie per agevolare l'acquisto di questi ultimi; esse favoriranno però anche l'impiego razionale dei prodotti indigeni forniti alla Confederazione.

Le forniture si concentrano ogni ' anno nei mesi di novembre e di di-

85 cembre. In questi due mesi dovettero finora essere acquistati dal 60 al 65 % del grano della fornitura complessiva! di un anno. Questo ele¬ vato quantitativo fu semipre di mlolto superiore alla capacità di smal¬ timento dei mulini. Delle partite considerevoli devono quindi essere allogate provvisoriamente) in magazzini di deposito, fin tanto che la Confederazione non disponga d'impianti propri sufficienti. Si provò a far tenere in deposito dal produttore il grano che s'intendeva acqui¬ stare, versando, per la merce notificata, degli acconti senza interessi e concedendo dei convenienti supplementi di prezzo sulle forniture fatte dopo Capo d'Anno (art. 7). Questi due provvedimenti facilitano lo svolgimento degli affari ; abbiamo quindi ritenuto opportuno di man¬ tenerli nell'ordinamento definitivo. Spesso mancano al produttore gli impianti necessari per poter conservare egli stesso il grano per lungo tempo e manipolarlo convenientemente. L'amministrazione ebbe occa¬ sione di raccogliere preziose esperienze in proposito, in particolare quando ebbe a rilevare il grano della messe del 1930, che fu relativa¬ mente abbondante, ma di qualità piuttosto scadente : dato ili limitato grado di conservabilità del grano, che era molto umido, si dovette evi¬ tare di accumulare grandi scorte nei magazzeni. Ciò potè essere fatto sospendendo più volte le operazioni di ritiro del grano nel corso dell'in¬ verno. Ma i produttori desiderano che queste si svolgano rapidamente e, se possibile, senza interruzioni, subito dopo ,la trebbiatura. La nostra amministrazione ha studiato già da molti anni la possibilità di miglio¬ rare il procedimento di ritiro della messe indigena. Essa ha anche spe¬ rimentato diligentemente diversi sistemi di immagazzinamento. Queste prove e la lunga esperienza dell'amministrazione hanno dimostrato che il procedimento di ritiro del grano può essere migliorato in misura sod¬ disfacente con la costruzione di silos provvisti d'impianti moderni che permettano d'aereare il grano e di sottoporlo al trattamento necessario.

I silos offrono in pari temipo anche la possibilità di utilizzare la messe indigena più razionalmente che non siasi fatto finora. Le numerose par¬ tite di grano dei diversi produttori, che variano per qualità, possono in un silos moderno essere mescolate e la merce umida può essere
asciu¬ gata con un procedimento meccanico. Vengono così adempite le prime condizioni necessarie per poter cedere ai mulini i cereali indigeni in poche sorte tipiche. Per il mugnaio è notevolmente più vantaggioso ri¬ cevere una merce òasi uniformizzata, ©he non di dover macinare nume¬ rose partite qualitativamente differenti l'una dall'altra. Per questa ra¬ gione è da presumere che per la merce così ridotta a un solo tipo, i mugnai saranno) disposti a pagare un prezzo più elevato che nan per il grano non uniformizzato. Fintanto che per i cereali vigeva un ordi¬ namento provvisorio non si potevano introdurre siffatte migliorìe nel

86 procedimento d'assunzione del grano, che comportano certe spese. Una disposizione fondamentale non può trovare posto se non in una legge definitiva. Secondo il testo proposto, la Confederazione non è obbli¬ gata, bensì solo autorizzata a migliorare le condizioni d'immagazzina¬ mento e di manipolazione dei cereali indigeni.

L'articolo 4 determina gli obblighi dell'amministrazione dei cereali circa la vigilanza e il rinnovamento delle scorte. Le disposizioni corri¬ spondono all' ordinamento vigente. L'amiministrazione deve essere libera nella vendita del grano da rinnovare. Delle disposizioni restrittive le im¬ pedirebbero di lavorare secondo criteri commerciali e le farebbero su" bire delle perdite sui prezzi. Finora, nel rinnovare le sue vecchie scorte di frumento estero l'amministrazione dei cereali non ha incontrato dif¬ ficoltà speciali. Ad eccezione di un'esigua partita di frumento ungherese, si potè far a meno, per il grano estero, di procedere ad assegnazioni coattive, come prevede il primo capoverso dell'articolo 18. Se anche in avvenire sarà possibile! all' amministrazione di comperare e tenere in depositò solo sorte e qualità preferite dai mugnai, essa continuerà pure a poter vendere liberamente e a prezzi ragionevoli a mugnai o a nego¬ zianti, il grano elle dev'essere rinnovato.

IV. I cereali indigeni.

A. ACQUISTO DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE.

Il nostro disegno prevede ehe anche con l'ordinamento definitivo si segua, nell'acquisto dei cereali indigeni da parte della Confederazione, i criteri ora vigenti e la procedura attuale che ha fatto buona prova.

Gli articoli 5, 7 ed 8 corrispendono quindi alle disposizioni presente¬ mente in vigore.

In quanto al prezzo d'acquisto, proponiamo con l'art. 6, fondan¬ doci sulle esperienze dell' ultimo biennio, ch'esso sia regolato in modo un po' diverso che nelle disposizioni vigenti. (Nell'ordinamento provvi¬ sorio entrato in vigore il 1° luglio 1929, venne fissato per 100 kg di frumento un prezzo minimo di fr. 38 e un prezzo massimo di fr. 4o.

Quest'importi, allora, in base alle esperienze fatte, sembravano ade¬ guati ai condizioni normali. Negli ultimi anni, però, le spese di produ¬ zione dei cereali sono diminuite. Anzi tutto le macchine agricole e il concime sono venuti a costar meno. I competenti stimano a 10 % la diminuzione delle
spese di produzione. Stando così le cose, non si può accogliere nella legge, invariato, il prezzo minimo di fr. 38. Una ridu¬ zione a fr. 36 tiene equo conto delle condizioni mutate. I calcoli delle spese di produzione hanno dimostrato che la cerealicoltura è possibile in Isvizzera anche col nuovo prezzo minimo, che rappresenta una lieve

87 riduzione in confronto di quello vigente finora. Esso soddisfa quindi intieramente l'esigenza posta dall'articolo costituzionale. La riduzione del prezzo minimo permette anche di ridurre un poco, in avvenire, la differenza notevole esistente tra i prezzi del mercato mbndiale e quelli dei prodotti indigeni. Stando così le cose, gli agricoltori comprenderanno la necessità di questa riduzione.

Non ci sembra invece che siai il caso di modificare il vigente prezzo massimo di fir. 45, che sarà quindi mantenuto nella legge.

Ci sarebbero stati ancora altri mezzi di stabilire nella legge sul grano i limiti dei prezzi d'assunzione, in modo che le autorità potessero in avvenire tener conto con venientemente di tutte le circostanze. Per.

savamo, per esemjpio, di stabilire che la differenza tra il prezzo di favore pagato per il grano indigeno e il prezzo) che l'amministrazione ricave¬ rebbe rivendendolo ai mugliai non dovesse superare fr. 15 per cigni 100 kg.

A questo proposito va ricordato che tanto nelle commissioni di (ie¬ ri ti quanto nelle deliberazioni del Parlamento si è sempre calcolata una differenza di prezzo di fr. 8 a fr. 8.50 per ogni quintale di grano. In realtà, prima del 1927 questa differenza non fu mai superata. Se ora si dovesse applicare la disposizione restrittiva suddetta, il produttore verrebbe a beneficiare tuttavia, in questo caso, di] un sopraprezzo am¬ montante a circa il doppio di quello che è sempre stato stabilito come regola e trovato giusto.

Abbiamo infine preferito ridurre leggermente il prezzo minimo che non inserire nella legge urna disposizione che avrebbe permesso di considerare l'eventualità di circostanze straordinarie. Abbiamo con ciò tenuto conto del desiderio del contadino, il quale vuol conoscere il prezzo minimo che riceve per la sua merce.

Il 17 ottobre 1930 il Consiglio federale risolse di applicare il terzo capoverso dell'articolo 5 del decreto federale del 22 giugno 1929 e di subordinare, in avvenire, l'acquisto di cereali indigeni al prezzo di fa¬ vore alla condizione che i rispettivi produttori provvedessero ai propri bisogni col grano da loro coltivato. Secondo questo decreto del Consiglio federale, il produttore che intende cedere cereali alla Confederazione deve provare all'ufficio locale di averne serbato per se un quantitativo sufficiente ai bisogni
della propria azienda, per il quale egli abbia diritto al premio di macinazione. L' amiministrazione dei cereali fu però auto¬ rizzata, dove ci fossero ragioni plausibili, a dispensare in via eccezion naie, intieramente o in parte, certi' coltivatori dall' adempim|ento del¬ l'obbligo di consumare cereali prodotti da loro. Nei proponiamo che la legge mantenga quest' obbligo almeno nell'estensione datagli finora.

88 Il premio di macinazione per i produttori per il proprio uso fu introdotto per la prima volta col decreto federale del 20 giugno 1924, per il raccolto del 1925, Allora si era inteso porre l'obbligo, per il pro¬ duttore di cereali, di usarli anzi tutto per i propri bisogni, coirne una condizione inderogabile per la vendita dell'eccedenza al prezzo di favore fissato. Nell'applicazione di quest'obbligo generale dell'autioapprowigionamento, l'amministrazione del monopolio incontrò allora delle dif¬ ficoltà, Numerosi produttori dovettero essere dispensati dall'adempi¬ mento di detto obbligo. Quest'ultimo quindi fu lasciato cadere già per la raccolta del 1926. Rimandiamo anche alle pagine 661 e 662 del rap¬ porto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla sua gestione nel 1925 (ediz. francese). Le esperienze fatte allora indussero a rinun¬ ziare nel nuovo ordinamento sui cereali introdotto col decreto fede¬ rale 22 giugno 1929, all'obbligo generale per i produttori, di consumare cereali da loro coltivati. Si (ritenne pure che l'aumento di 50% del premio di macinazione basterebbe ad assicurare, in avvenire, l'attua¬ zione in misura notevole dell'autoapprowigionamento. Purtroppo le esperienze fatte a questo proposito nel primo anno di applicazione del nuovo ordinamento sui cereali non furono soddisfacenti. Il prezzo di favore olle si ricavava dal frutto ceduto alla Confederazione, prezzo troppo elevato in confronto del premio di macinazione, e la possibilità di procurarsi a prezzi straordinariamente bassi il grano e la farina da foraggio indussero molti produttori a rinunziare all'uso, per i propri bisogni, del grano da loro prodotto, o almeno a limitare in misura no¬ tevole quest'uso. Ora un siffatto andamento delle cose non è conforme allo spirito dell'ordinamento sui cereali. Il Consiglio: federale ha già fatto ripetutamente rilevare quanto importi alla conservazione del no¬ stro ceto agricolo, che il contadino provveda con grano di propria pro¬ duzione ai bisogni dell' economia domlestica e della sua azienda. Non volendo ripeterci, rimandiamo a quanto abbiamo esposto a pag. 4 e seguenti del nostro messaggio all'Assemblea federale del 18 mag¬ gio 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell' approvvigiona¬ mento dei cereali (ediz. frane.). La conservazione e l'incoraggiamento della
produzione per il proprio uso costituisce uno dei problemi più importanti del regolamento sul grano. Ma l'autoapprovvigionamento del produttore mantiene in vita, a! sua volta, i mulini rurali, onde an¬ che nell'interesse di questi ultimi s'impongono dei provvedimenti che impediscano il suo regresso.

Occorre qui osservare espressamente che la re introduzione dell'ob¬ bligo, per i produttori, di adoperare per i propri bisogni il grano da loro coltivato non va già considerata carne diretta contro i piccoli pro¬ duttori. L'esperienza insegna anzi che sono proprio i piccoli agricoltori quelli che conservano spontaneamente l'usanza di consumare grano

89 panificabile di propria coltivazione. Tira questi, costituiscono un'ecce¬ zione i contadini oberati che vivono sotto l'assillo continuo del disagio finanziario. Essi sono purtroppo costretti a vender© il loro modesto raccolto per pagare debiti giunti a scadenza ed evitare pignoramenti.

Nell'esecuzione dell'obbligo di consumare grano di propria produzione, l'amministrazione dovrà tener conto di questi casi. Anche in confronto delle aziende di media importanza sii useranno dei riguardi durante un certo periodo di transizione. Invece., dalle aziende agricole più impor" tanti, si potrà esigere che adempiano integralmente l'obbligo di usare per i loro bisogni grano da loro prodotto. È proprio il loro contegno che ci ha determinati a reintrodurre quest'obbligo. C'erano tra esse delle aziende che tentavano di vendere alla Cdnf educazione ai prezzi di favor© tutto il raccolto di cereali, compresa la segale, per poi usare, invece, per i' propri bisogni, segale estera e altri cereali da foraggio importati a prezzi bassissimi. Sono abusi che dovevamo pure rilevare e far noti. Fortunatamente non si sono verificati dappertutto, ma il loro numero fu tale da rendere necessari dei provvedimenti.

Dopo la reintroduzione deU'autoapprovvigioinamento obbligatorio, l'amministrazione dei cereali applicò, di concerto con noi, la prescri¬ zione nel modo seguente : a) i piccoli produttori che hanno non più di 1000 kg di cereale indi¬ geno da fornire alla Confederazione sono liberi di provvedere o no con la loro produzione ai propri bisogni ; b) i produttori che hanno più di 1000 © meno di 2000 kg di cereali da fornire alla Confederazione sono tenuti a consumare parte della loro produzione, tenendo per questo scopo almeno 100 kg di grano nudo o 150 di! grano vestito, per ogni persona nutrita permanentemente nella loro economia domestica ; c) i produttori che vogliono vendere alla Confederazione 2000 kg e più di cereali, sono tenuti ad usare per i loro bisogni esclusiva¬ mente cereali di produzione propria. Essi terranno a questo scopo 150--200 kg di grano nudo o 200--300 kg di grano vestito per ogni persona nutrita permanentemente nella loro economia domestica.

Confidiamo nel buon senso dei nostri produttori e speriamo che il sistema dell'autoapprowigionamento tornerà a poco a poco prendere il posto che merita, senza
bisogno di altre misure. Basterà tener presenti le costumanze paesane per vedere qual'è la via dai seguire.

In questi ultimi anni l'agricoltura si è sforzata, con successo di estendere la cerealicoltura nelle regioni della Svizzera che vi si pre¬ stano. La cattiva qualità' delle messi del 1930 e del 1931 avrà forse, qua e là, raffreddato questo zelo. Ciononostante, è da prevedere che la

so superficie coltivata a gratno andrà ancora, ceni gli anni, aumentando.

Stando alle esperienze fatte, si può calcolare che, anche con l'autoap¬ provvigionamento obbligatorio, la messe indigena fornita alla Confede¬ razione non sarà inferiore, nelle buone annate, a 0000 vagoni.

Diamo qui il prospetto delle forniture di cereali alla Confederazione dopo la guerra : Raooolta Racoolta Raccolta Raccolta Raooolta 1917 1918 1919 1920 1921 tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate 13,830 39,502 29,230 9,592 49,681 12,170 22.936 15,870 12,324 21,172 8,720 19,515 9.249 3,836 14.720 ....

1,130 6 374 3,910 2,065 7,761

Mreaie

Frumento Segale Spelta Orano misto

Totale

35,850

87,327

58,259

27,817

93,334

poerea,e .

Frumento Segale Spelta Orano misto

Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta 1922 1923 1924 1925 1926 tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate 21,221 48,861 27,662 46,462 29,929 20,299 22,836 9,337 16,815 11,264 5,227 10,593 3,067 4,874 3,350 .... 3,419 8,055 3.580 4,941 3,793 Totale

50,166

90,345

43.646

73.095

48,336

Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta 1927 1928 1929 1930 tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate 35,887 43,074 42,693 36,735 9.242 15,425 18,684 13,646 2,252 4,619 5,817 4,184 4,168 5.692 6,270 5,521

uereaie

Frumento Segale Spelta Grano misto Totale

51.549

68,810

73,464

60,086

L' acquisto dei cereali indigeni dal produttore o la cessione ai mu¬ lini non presentarono speciali difficoltà nei primi due anni di appli¬ cazione dell'ordinamento provvisorio. Questo sistema era già stato usato vigendo il monopolio ed era quindi potuto entrare nelle consuetudini paesane.

91 La Confederazione deve naturalmente limitarsi ad acquistare quei cereali indigeni che vengono macinati regolarmente nei mulini com¬ merciali : frumento, segale, speltal e mistura di frumento e di segale.

All'entrata in vigore dell'ordìnamento senza monopolio si era chiesto che la Confederazione rilevasse anche il granoturco pagando pure per esso il prezzo di favore previsto per il frumento, la segale e la spelta.

Esaminata attentamente la cosa, questa domanda dovette essere re¬ spinta. Neppure oggi possiamo risolverci a proporvi un altro ordina¬ mento per la legislazione definitiva. A differenza di quanto succede per il frumento, la segale e la spelta, sono relativamente pochi i mu¬ lini commerciali che macinano regolarmente granoturco. È del resto da escludere che il granoturco indigeno possa essere ripartito uniforme¬ mente tra i mulini commerciali svizzeri. D'altra parte la produzione indigena è, proporzionatamente al consumo complessivo, tanto esigua che non mette conto di sottoporre l'intiero traffico del granoturco a una vigilanza come quella già in uso per il frumento, la segale, la spelta e il grano misto. Ora, la concessione di un prezzo di favore renderebbe indispensabile l'esercizio di una siffatta vigilanza anche sul granoturco. Inoltre la coltivazione di quest'ultimo è sempre stata praticata in Isvizzera esci usi vamentJe per i bisogni del produttore.

Estendendo il premio di macinazione al granoturco e fissando l'alta quota personale di 300 kg., qual'è concessa altrimenti solo per il grano vestito, si tien conto in larga misurai degl'interessi dei coltivatori. In tal modo e con l'aumento del premio di macinazione entrato in vigore da due anni, si dà alla coltura del granoturco l'appoggio di cui ha bi¬ sogno.

B. PREMIO

DI

MACINAZIONE.

Nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 all'Assemblea federale, concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei ce¬ reali, mettevamo in rilievo l'importanza del premio di macinazione come mezzo eccellente per promuovere la cerealicoltura nel paese. Il premio di macinazione ammontava, quando fu primamente istituito per il raccolto del 1925, a fr. 5 per ogni 100 kg- di cereale macinato. Ad esso si aggiungevano, per le regioni di montagna, dei supplementi variabili a seconda dell' altitudine, che potevano arrivare fino a fr. 3.

Il nuovo ordinamento provvisorio portò, a contare dal 1° luglio 1929, a fr. 7.50 il premio di base e a fr. 4.50 il supplemento massimo. Col decreto del 4 ottobre 1930 l'Assemblea, federale aumentò nuovamente il massimo del premio per le regioni di montagna, portandolo da fr. 12 a fr. 14.

92 Dalla tabella seguente si può rilevare quanta messe abbiano riser¬ vata al proprio consumo i produttori, ricevendo per essa il premio di macinazione : Tessere di niclnulone Cereali di propria produzione consumati Importo 8 r.» nell'azienda: dei premi di HOCdelle laminila diî.TM" ITO.

; colto dottori cbe consamaooFrum8nl0 Segala Spelta Grano misto Granoturco Orzo TOTALE Macinazione cereali di propria pro- ·· '· '· '· <· t. pagati dazione.

1925 ) 100,644 41.489 6,653 17,785 8,820 1,744 794 76,736 4,088,981.66 1926 98,820 82,819 6,565 13,086 7,764 2,019 986 68,228 3,424,718.64 1927 97,284 88,129 6,357 11,645 7,929 2,116 1,017 62,198 8,347,954.5«) 97,712 83,522 6,523 13,975 9.120 1,869 790 66,789 8,554,934.10 1928 1929 97,226 28,086 8,299 13,050 7,878 1,811 1,006 60,180 4,760,062 99 *) Obbligo di consumare cereali di propria produzione.

L' aumento del premio di macinazione nella misura del 50 %f colrintroduzione del nuovo ordinamento ebbe dapprimfa per effetto che per il raccolto del 1929 i produttori di grano ritirarono uni numero maggiore di tessere di macinazione che nell'anno precedente. Ma, nel fare, poi, i conti, si constatò che parecchie migliaia di tesser© non erano state uscite. A questo spiacevole andamento delle cose non si poteva rimediare se non reintroducendo l'obbligo di consumare cereali di pro¬ pria, produzione per quei coltivatori che vogliono fornire alla Confe¬ derazione cereali al prezzo di favore. Rimandiamo inoltre a pag. 88.

Quando veniva steso il presente rapporto non si era ancora in grado di stabilire in cifre quali effetti avesse prodotti per la raccolta del 1930 il ripristìnamen.to dell'obbligo suddetto. Il calcolo potrà essere fatto solo quando si saranno ricevute tutte le tessere di macinazione usate. Crediamlo però di poter ritenere che sia riuscito di arrestare il regresso della produzione per il proprio uso e di ottenere anzi un mo¬ desto aumento in confronto dell'anno precedente.

Dalle inchieste fatte dall'amministrazione dei cereali risulta che nel 1929 circa 97,200 economie domestiche di cui facevano parte per¬ manentemente 585.000 persone provvedevano intieramente o in parte al loro consumo con cereali di propria produzione. Nello stesso anno si calcolava per una di queste famiglie un consumo miedio di 618 kg dà cereali indigeni con un) premio di macdnazione
medio di fr. 48,85.

Circa 26,000 economie, cioè il 26 %> di tutti i beneficiari di tessere di macinazione, ricevevano, per le difficili condizioni di produzione (alti¬ tudine) il premio di macinazione aumentato di 8 a 12 fr. per ogni 100 kg di grano usato per i propri bisogni. In questo gruppo di pro¬ duttori si contavano in media 493 kg di cereali e un premio di fran¬ chi 46.82 per ogni tessera di macinazione. Mentre in pianura era pagato

93 un premio uniforme di fr. 7.50 per ogni 100 kg di grano fatto macinare dal produttore per i propri bisogni, nelle regioni di montagna i cerea¬ licoitori ri scote vaino un premio di macinazione che, compreso il sup¬ plemento variante a seconda dell' altitudine, ammontava in media a fr. 9,50, Nel 1929 furono usate compi essi v amo il te 500 tessere di ma¬ cinazione meno che nell'anno precedente. 'Ciò vuol dire che in questo solo anno 500 famiglie di contadini avevano rinunziato a continuare a produrre grano per i] proprio consumo. I Cantoni di montagna dei Grigioni, del Ticino e del Vallese mostrano, in confronto dell'anno precedente, il confortante aumento di circa 1500 tessere di macina¬ zione. Il regresso della produzione per ili proprio uso è quindi stato particolarmente forte nella pianura.

È stata fatta ripetutamente la proposta d'impedire una nuova diminuzione aumentando il premio di macinazione fino all'importo del sopra prezzo effettivo di cui si gode per i cereali indigeni ceduti alla Confederazione. Nei prezzi di fr. 42.50, risp. 41.50, per ogni quintale di frumento, decretati in via eccezionale dall'Assemblea federale per i raccolti del 1929 e del 1930 in considerazione della crisi agricola gene" rale, e a titolo di misura transitoria, il sopraprezzo effettivo di cui beneficiava il grano indigeno in confronto del prezzo vigente sul mer¬ cato mondiale per il frumento estero della stessa sorta e qualità am¬ montava a fr. 13,50, risp. 20. ìL' aumento del premio di macinazione da fr. 7.50 a fr. 13.50 o magari a fir. 20 avrebbe eausato, prendendo come base una quantità complessiva di circa 6000 vagoni di grano riservati dai produttori al proprio consumo, avrebbe cagionato alla Confederazione un maggior onere annuno di fr. 3,500,000, risp. 7 mi¬ lioni, senza ehe assicurasse! almeno l'attuazione integrale dell' approv¬ vigionamento con cereali di produzione propria.

Per quanto concerne il premio di macinazione, il nostro disegno non prevede cambiamenti importanti dello sfiato attuale. Gli articoli 9 e 10 riproducono press' a poco le disposizioni vigenti da due anni. Il premio di macinazione sarà pagato anche in avvenire per il frumento, la segale, la spelta, la farragine, il farro, la mistura di questi cereali, come pure per il granoturco e, nelle regioni di montagna, anche per l'orzo.
Dei. produttori di sementi e dei coltivatori d'orzo da birra doman¬ darono recentemente che la nuova legge sul grano concedesse il premio di macinazione anche per l'orzo coltivato in pianura. Per ragioni ana" highe a quelle che ci impediscono di concedere un prezzo di favore per il granoturco indigeno, non possiamo oggi accogliere la richiesta dei produttori d'orzo della pianura. Salvo qualche eccezione, è solo nelle regioni di montagna che s'impiega regolarmente l'orzo nella pa¬ nificazione. Il poco orzo prodotto nelle altre regioni della Svizzera Voglio federale 1932.

11

94 serve alla birreria od e usato come foraggio. Presentemente s'impor¬ tano in Isvizzera molto migliaia di vagoni di orzo estero ogni anno.

Una piccola parte di esso è trasformato in malto e un'altra è adope¬ rata per fare ingredienti per le minestre. Ma la porzione di gran lunga più notevole dell'orzo importato è usata come foraggio. Il premio di macinazione per l'orzo dev'essere limitato definitivamente alle re¬ gioni di montagna.

In quanto all'ammontare del premio di macinazione il disegno di legge non prevede alcuna modificazione delle condizioni attuali. Dopo l'aumento del 50 % avvenuto due anni fa, le aliquote odierne possono essere ritenute eque.

Durante la discussione prelim in are del decreto federale del 22 giu¬ gno 1929, da parte dei rappresentanti dell'agricoltura e dei mulini rurali era stato proposto il pagamento di unj premio di macinazione speciale per il grano da trasformare in foraggio1. Allora questa pro¬ posta non fu presa in considerazione, principalmente perchè non si voleva intralciare senza necessità l'applicazione del premio di macina¬ zione. L'esperienza fatta in questo frattempo insegna che l'istituzione rivolò adeguata allo scopo anche nel senso che aumentò, in confronto di prima, la quantità di segale e di grano misto, riservata dal produttore ai propri bisogni. Sentiti i rappresentanti dell'agricoltura, fissammio nella nostra ordinanza esecutiva del 28 giugno 1929 a 201) kg di grano nudo o IOiO kg di granoturco o grano vestito la quota personale che dà di¬ ritto al premio di macinazione. Queste quantità massime si sono mo¬ strate sufficienti ai bisogni dell'agricoltura in questi due anni. Ab¬ biamo quindi accolta? la relativa disposizione nell' art. 10 del disegno di legge.

95 Il concetto di regione di montagna è definito nell'articolo 9; questa definizione è tolta dall'ordinanza esecutiva succitata. Il supplemento sul premio di macinazione continuerà anche in avvenire a variare secondo l'altitudine a cui si trova la rispettiva azienda agricola. Nell'applicare questo sistema, l'amiministrazione dovrà avere la possibilità di adattarsi alle condizioni speciali di ogni singolo caso e di consen¬ tire eccezioni alle regole stabilite. Siffatte eccezioni saranno fatte par" ti col armento quando, nelle regioni di montagna, la configurazione sfa¬ vorevole del terreno renda difficoltosa la coltura del grano.

Gli articoli 11 e 12 contengono alcune disposizioni comuni sulla fornitura1 dei cereali indigeni e sulla riscossione del premio di mlacinazione. Anzitutto, l'articolo 11 prevede, come nel passato, per gli spi¬ golatoli, gli stessi diritti che per i produttori di grano. È nuovo il se¬ condo capoverso dell'art!. 11. Si è constatata la necessità di regolare nella legge il trattamento da usare al frutto indigeno venduto in pianta o alle scorte che hanno mutato proprietario insiemi con l'azienda agri¬ cola. Considerate le esperienze fatte, non si conferirà all'acquirente dei cerea]if il diritto di cederli alla Confederazione verso pagamento' di un prezzo di favore oppure di riscuotere il premio di macinazione. La amministrazione dei cereali sarà libera, se crede, di pagare per que¬ sto grano un prezzo di favore o il premio di macinazione. Un siffatto ordinamento s'impone per evitare abusi. 'Ricordiaimio a questo propo¬ sito le osservazioni fatte nel 1917 e nel 1918. Allora molte persone della città e della campagna, pur non dedicandosi all'agricoltura, tentarono di sottrarsi al razionamento del pane comprando cereali in pianta, per assicurarsi così i vantaggi dell'autoapprovvigionamento concessi al produttore. Siccome l'art. 11 non conferisce alcun diritto: al com¬ pratore del grano in piainta, l'amministrazione ha sempre la possibilità di prevenire gli abusi facendo retto uso delle competenze datele. 11 trattamento previsto- nel terzo capoverso -dall'art. 11 per il grano pro¬ dotto nella zona di confine estera da un coltivatore residente, in lsvizzera è una conseguenza dell'ordinamento del traffico rurale ili confine stabilito presentemente dalla legislazione doganale. Devono
essere man¬ tenute le condizioni vigenti sotto l'impero del monopolio e anche dopo, durante il periodo di transizione, non avendo mai cagionate difficoltà nò reclami. Per essere completi ricorderemo a questo proposito che, data l'unione doganale con il Liechtenstein, l'ordini amento dei cereali deve essere applicato anche a questo! paese. Le spese che ne derive¬ ranno alla Confederazione sono- trascurabili.

Volendosi impedire la (riscossione abusiva del sopraprezzo o del premio di macinazione, è indispensabile un controllo sui produttori che comperano frumento, segale, spelta o grano misto di provenienza estera.

Questo controllo viene esercitato per mezzo- del permesso d'acquisto. Una

96 siffatta disposizione era già contenuta nel decreto federale del 22 giu¬ gno 1929. Si è particolarmente constatata la necessità di subordinare espressamente alla concessione d'un permesso da parte dell'amministra¬ zione dei cereali anche l'acquisto di grano estero da semina o destinato alla produzione di semente.

C. MIGLIORAMENTO DELLA CEREALICOLTURA.

L'articolo costituzionale assegna alla Confederazione il compito di promuovere la coltura del grano in Isvizzera e di favorire la selezione e 1' acquisto di semente indigena di pregio. Importa moltissimo che il grano adoperato per la semina convenga ai bisogni particolari della nostra cerealicoltura e dia affidamento che il raccolto sarà abbondante e di qualità tale da soddisfare alle esigenze dell'industria molitoria e della panetteria. Per promuovere efficacemente la produzione indigena del grano occorrono anzitutto provvedimenti atti a migliorare la qua¬ lità delle sementi nostrane e a diffonderne l'uso. Occorre provvedere che non s'importino ne si adoperino sementi estere se non quando sia chiaramente provato che con ciò si può ottenere un miglioramento della nostra produzione indigena. L'esperienza ha dimostrato che l'im¬ portazione illimitata del grano da semina avrebbe per effetto di fair se¬ minare nei nostri campi varietà assolutamente inadatte. Di regola le sementi importate danno un frutto di valore inferiore per la macina¬ zione e la panificazione. Una siffatta importazione è in contrasto con gli sforzi che si fanno da più anni per migliorare la qualità dei nostri cereali.

Gli ordinamenti precedenti cercavano di dare incremento alla pro¬ duzione e all'uso di semienti indigene di provata bontà, soprattutto col pagamento di un premio di compensazione. Nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 osservavamo che dando maggiore sviluppo a disposi¬ zioni già esistenti sarebbe stato passibile far produrre grano da semina di pregio, approvato in ispezioni sui campi, in quantità sufficiente da rinnovare una volta ogni 4-5 anni tutta la semente necessaria alla cerea¬ licoltura svizzera. Perchè questo rinnovamento avesse a compiersi in modo regolare occorrerebbe che i produttori di sementi potessero for¬ nire ogni anno a prezzi ragionevoli ai cerealicoitori svizzeri circa 300 vagoni di grano da seminai di pregio, approvato in ispezioni sui campi.
Si calcolava allora che questo scopo potrebbe essere raggiunto quando il premio di compensazione permettesse di fornire grano da semina approvato a un (prezzo che non superasse di più di circa 5 franchi quello pagato dall'amministrazione dei cereali per grano indigeno or¬ dinario. Si pensava allora di prendere come regola un premio di com¬ pensazione medio di! franchi 10 per 100 kg di cereali da semina. Oggi

97 possiamo constatare che il fine proposto nel 1929 è quasi raggiunto nonostante che il premio di compensazione sia stato di qualche poco inferiore a franchi 10 il quintale. Grazie alla stretta collaborazione tra l'amministrazione dei cereali, la divisione federale dell'agricoltura, gli istituti d'esperienze agricole e la federazione svizzera dei produttori di sementi si è riusciti durante i primi due anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento provvisorio, a portare a 214 vagoni nel! 1929 ai 260 nel 1930 la produzione e l'uso della semente approvata, che prima si aggirava tra i '100 e i 12'4 vagoni. Il premio di compensazione variava a seconda della qualità della merce. Mfentre per le sorte di cereali meno soddisfacenti per la macinazione e la panificazione si pagavano solo da fr. 4 a 5, per la semente originale dei nostri migliori frumenti e spelte indigeni, selezionati, il premia salì fino a fr. 11. In media fu pagato un premioi dil fr. 7.90 nel 1929 e di fr. 7.80 nel 1930 per ogni 100 kg di semente. Graduando opportunamente il premio di compensasazione si stimolano i produttori a coltivare di preferenza le migliori varietà e a lasciare in disparte le più scadenti, visto che queste non si possono ottenere a miglior mercato di quelle di prima qualità.

I ceti competenti sono concordi nel ritenere che nell'ultimo quin¬ dicennio la cerealicoltura in Isvizzera abbia fatto notevoli progressi.

Oggi il grano indigeno è tale, per qualità, da (poter benissimo sostenere il confronto con la merce estera. Dalla statistica delle vendite della federazione svizzera dei produttori di sementi si può rilevare come la agricoltura si sforzi di produrre varietà di cereali soddisfacenti1 anche per i mugnai e i fornai. JDi anno in anno va aumentando la propor¬ zione, sul quantitativo venduto, delle varietà più pregiate per la ma¬ cinazione e la panificazione. I mugnai confermano) che la qualità del nostro grano indigeno mandato a macinare è oggi tutt'altra da quella fornita di regola solo 15 anni fa. Recentemente il Dipartimento dell'a¬ gricoltura degli iStati Uniti d'America ebbe l'idea di sottoporre a un esame comparativo le più importanti varietà di frumento dei paesi cerealicoli del mondo. La nostra amministrazione dei cereali fece com¬ prendere anche la Svizzera in questo grande esperimento mandando saggi di
sette rappresentanti tipici del frumento da noi coltivato. I ri¬ sultati dell'esame confermarono le nostre esperienze : mentre il fru¬ mento di Rheinau ed alcuni altri frumenti con grani foggiati a calotta o loro derivazioni furono classificati come « frumenti deboli », la qua¬ lità del frumento di Plantahof, tanto diffuso), e del frumento estero di Wagenburg fu dichiarata assolutamente soddisfacente. L'esame rivelò che queste due varietà di frumento differivano solo di poco dalle va¬ rietà tipiche dell'HardKvinter II che di solito importano i mugnai sviz¬ zeri. Questoi giudizio ci mostra la via che dobbiamo tenere per miglio¬ rare ancora di più la qualità del nostro grano. Se con l'andar degli

98 anni sii otterrà che le varietà ili cereali indigeni oggi ancora troppo numerose siano sostituite da poche scorte che veramente metta conto di coltivare per il loro valore dal punto di vista della macinazione e della panificazione e si riesca a scemarne il grado d'umidità con un acconcio trattamento durante il deposito, mugnai e panettieri saranno ben presto soddisfatti intieramente della- -qualità del nostro grano. Già oggi alcuni mugnai svizzeri costituiscono delle scorte di buone varietà eli cereali indigeni conservabili a lungo, per averne tutto l'anno una mo¬ desta percentuale da macinare. Si trova che queste varietà hanno il pregio di dare un pane più saporito che non le misturo ili solo fru¬ mento estero.

Dato che in Isvizzera si hanno in prevalenza piccole aziende agri¬ cole, è difficile fornire ai mulini quantitativi importanti di merce uni¬ forme. Il numero odierno di ben 60 varietà di cereali esclude la pos¬ sibilità di ottenere quel tipo uniforme di merce che sarebbe nell' inte¬ resse di un'utilizzazione razionale del raccolto. Il numero delle varietà non può essere ridotto dall'oggi al domani, nè si può ricorrere per questo scopo a misure coattive. Occorre anzi tutto fare per diversi anni degli esperimenti comparativi in grande, per poter stabilire il rendimento di ciascuna sorta di grano e il suo valore per la macina¬ zione e la panificazione. Queste esperienze faranno emergere nelle diverse regioni del nostro paese alcune poche varietà di frumento, se¬ gale e spelta la) cui eccellenza dovlrà farne promuovere efficacemente la coltura. iCiò si farà applicando in avvenire, in misura ancora mag¬ giore che non avvenga oggi, il sistema di pagare i premi di compensa¬ zione più elevati per la semente di queste migliori varietà e assegnando un premio minore o magari non concedendolo affatto per le altre sorte meno desiderate o insoddisfacenti. Non dovrà essere riconosciuto alcun diritto al premio per una varietà esclusa dall' ispezione sul campo.

Ma tutti gli sforzi che si faranno, per limitare il numero delle va" rietà di grano coltivate in Isvizzera raggiungeranno il loro scopo solo se in pari tempo si prenderanno acconce misure per impedire l'impor¬ tazione e la seminai di varietà estere non desiderate. Soppresso il mo¬ nopolio dell' importazione, si cercò di ottenere questo risultato
dispo¬ nendo che il produttore di grano che domandava di fruire del prezzo di favore o del premio di macinazione non potesse acquistare girano estero se, non in virtù di un permesso speciale dell' amministrazione dei cereali. Questa norma disciplinante il comimereio delle sementi si è rivelata opportuna nella pratica. L'esperienza fatta ci ha determinati a stabilire in modo preciso negli articoli 12 e 13 del disegno di legge le disposizioni sul trattamento da usare ai cereali da semina esteri. Al¬ cuni nostri coltivatori si lasciano indurre dalla modicità dei prezzi a seminare varietà non adatte. I bassi prezzi dei cereali esteri costi-

99 tuiscono uno stimolo all'importazione del grano da semina. Certi nego¬ zianti tentarono di sottrarsi all'obbligo di procurarsi il permesso neces¬ sario per quest'importazione. Se nella legge si lasciasssero aperte sif¬ fatte possibilità, tutte le misure intese a migliorare la nostra cereali¬ coltura rimarrebbero inefficaci. Le somme spese per premi di smercio e di compensazione e l'urgente lavoro compiuto dai nostri istituti spe¬ rimentali e dai1 produttori di sementi nel campo della selezione del grano non sarebbero serviti a nulla. La tassa che sarà riscossa dalla amministrazione dei cereali per il rilascio di permessi d'imiportazione permetterà di adeguare le spese d'acquisto della semente importata al costo di produzione della merce indigena. Rimandiamo del resto an¬ che alle spiegazioni contenute nelle pagg lo e 14 del nostro messaggio del 18 maggio 1929 (ediz. francese).

*** L'assunzione dei cereali indigeni, il pagamento del premio di ma¬ cinazione, il promovimento della coltura del grano e la disciplina del commercio delle sementi sono provvedimenti che non possono essere attuati uniformemente ogni anno secondo uno schema rigido'. La situa¬ zione del mercato e la qualità del raccolto daranno occasione ad adat¬ tarle ragionevolmente ai bisogni dei temipi e delle circostanze. Il di¬ segno di legge lascia a questo riguardo la libertà necessaria agli organi esecutivi.

V. L'industria molitoria.

A.

MULINI COMMERCIALI

L'ordinamento degli obblighi dei mulini commerciali che vi propo¬ niamo negli articoli 14--20 del disegno di legge è press'a poco, salvo poche aggiunte e modificazioni, quello già stabilito in via provvisoria nel decreto federale del 22 giugno 1929 e nell'ordinanza esecutiva del 28 giugno dello stesso anno.

L'art. 16 determina anzi tutto che cosa si debba intendere per mu¬ lino. Una siffatta definizione non esisteva! ancora, e l'esperienza ne ha appunto dimostrato la necessità. L'art, lö, primo capoverso, definisce il mulino commerciale.

Il quarto capoverso dell'art. 15 prevede che i mulini commerciali abbiano a prestare, come facevano finora, garanzia sufficiente per lo adempimento degli obblighi loro imposti. L'ammontare della garanzia non può essere fissato nellla legge, dovendo poter variare a seconda delle circostanze. Nella soluzione provvisoria senza monopolio si tenne conto in larga misura dei desideri dei mugnai. Secondo l'ordinanza

100 esecutiva del 28 giugno 1929, ]'ammontare deBla garanzia doveva cor¬ rispondere al valore approssimativo del grano macinato in. media ogni settimana dal mulino. Nel frattempo questa garanzia si è rivelata in¬ sufficiente. In certi casi in cui i mulini non avevano acquistata la quantità obbligatoria di» grano indigeno e si trovavano in critiche con¬ dizioni finanziarie, l'amministrazione non fu sufficientemente coperta.

In seguito a queste esperienze intendiamo! stabilire nell'ordinanza defi¬ nitiva die la garanzia debba di regola importare il valore del con¬ tingente bimestrale di cereali indigeni assegnato al mulino. In ogni caso, anclie in avvenire essa non dovrà essere inferiore a 1000 franchi per ogni singolo mulino. Certo, l'aumento della garanzia costituirà per i mugnai un maggior onere in confronto) delle condizioni attuali, ma resta ancora sopportabile. Avremmo preferito di poter risparmiare loro questo maggiore aggravio, ma la tutela degili interessi della Con¬ federazione lo esige. Del resto, questa nuova disposizione è anche nel¬ l'interesse dell'industria molitoria nel suo complesso. Con essa si vuol evitare d'imporre agli altri mugnai l'acquisto di cereali indigeni o di partite della scorta della Confederazione che alcuni di loro non aves¬ sero potuto assumersi.

L'art. 17 regola i; casi eccezionali in cui un mulino commerciale può essere dispensato dall'obbligo di tener in deposito cereali. Tra le eccezioni vanno annoverate in primo luogo le piccole| aziende a cui spetterebbero meno di 10 tonnellate di' grano. L' assegnazione di un quantitative! così esiguo a un piccolo mulino cagionerebbe all'ammini¬ strazione un aumento delle spese di porto e frazionerebbe in misura non desiderabile il grano dato in deposito. Stimiamo opportuno di¬ spensare queste piccole aziende dall'obbligo di accettare grano in deposito rinunziando anche ad esigere da esse un' indennità. Esse hanno già da lottare per la loro esistenza con difficoltà più gravi che non le grandil aziende. Si constatò inoltre la necessità di fare un trat¬ tamento speciale ai mulini che macinano frumento duro, per quanto concerne l'obbligo di prendere in deposito grano della Confederazione.

Siccome la scorta di quest'ultima è costituita esclusivamente da fru¬ mento tenero, i mulini che macinano frumento duro non hanno la
possibilità di prendere la quota che spetterebbe loro su detta scorta e di rinnovarla normalmente. Se questa è una ragione plausibile per di¬ spensare questi mulini dall'obbligo di rilcevere in deposito grano delia Confederazione, va però considerato d'altra parte ch'essi godono press'a poco della medesima protezione contro la concorrenza del grano estero,, che i mulini' che lavorano grano tenero. Inoltre, una parte dei loro pro¬ dotti della macinazione viene mescolata alla farina panificatole. Pre¬ vediamo quindi che i mulini pel frumJento duro debbano essere di-

101 spensati dall'obbligo di pirendere in deposito grano della Confedera¬ zione, ma abbiano a pagare un equo compenso all'amministrazione dei cereali.

La misura dell'obbligo di rilevare grano indigeno sarà determinata per ciascun mulino commerciale secondo la quantità di farina da esso fornita l'anno precedente. Che eosa si debba intendere per farina for¬ nita è spiegato nell'art. 18, numero 3. La definizione corrisponde alila pratica attuale e al modo di vedere della commissione federale dei cereali.

L'art. 19 contiene delle disposizioni circa l'eccezione all'obbligo di rilevare cereali indigeni, analoghe a quelle stabilite per l'obbligo di prendere in deposito cereali della Confederazione. Nella legge non si può però stabilire senz'altro se il trattamento speciale delle piccole aziende e dei mulini che macinano frumento duro debba essere concesso verso o senza pagamento di un compenso all'amministrazione dei cereali. Se è pacifico che l'accettazione in deposito di grano della Cònfederazione costituisce sempre e in tutti i casi un certo onere, altrettanto non si può dire a priori, per tutti i tempi, dell'obbligo di rilevare messe indigena.

Non è improbabile che in certi tempi i mugnai abbiano interesse ad acquistare dalla Confederazione questo grano, sia per la qualità, sia per il prezzo, o per altre ragioni. In questi casi non sarebbe giusto esigere ancora un'indennità dalle piccole aziende e dai mulini da fru¬ mento duro, ai quali l'amministrazione non fornisce grano indigeno.

Conviene però che la legge non contenga norme tassative sull'esonero dall'obbbligo di acquistare i detti cereali, ma preveda soltanto la pos¬ sibilità di una dispensa. Dev'essere lasciata all'amministrazione la cura di prendere le disposizioni esecutive opportune a seconda delle circo¬ stanze.

B.

MULINI RURALI.

I mulini rurali devono, al pari dei mulini commerciali, essere sot¬ toposti alla vigilanza della Confederazione, volendosi con ciò evitare particolarmente la riscossione abusiva di, premi di macinazione. Nel quadro dell'ordinamento senza monopolio i mulini hanno in prima linea anche il compito di controllare se il premto sia pagato realmente solo per i cereali atti alla macinazione. È lasciato al mugnaio rurale la cura di decidere, sotto la sua responsabilità, se una data partita di grano sia ancora atta alla macinazione e possa quindi essere iscritta nella relativa tessera. Al mugnaio rurale spetta quindi un'importante funzione di controllo nell'ambito dell'intero ordinamento sul grano.

Poiché il premio di, macinazione è pagato solo per il frutto macina¬ bile, potrà essere riconosciuta la qualità di mulino rurale soltanto a quelle aziende che dispongono degl' impianti uiolitorii necessari alla

102 produzione di farina panificatale conforme agli usi del paese e con essi macinano regolarmente e professionalmente, verso pagamento di una mercede, i cereali indigeni usati dai produttori per i propri bisogni.

I semplici frantoi non possonol essere considerati come mulini rurali.

Gli obblighi dei mulini rurali sono determinati negli art. 14, 15 e '20 mantenendosi l'ordinamento vigente.

C.

IL MANTENIMENTO DELL' INDUSTRIA MOLITORIA NAZIONALE.

Gli interessi stessi della nostra economia nazionale esigono che si protegga1 efficacemente l'industria molitoria. Quando questa non fos¬ se in grado di vivere, tutte le altre misure previste dalla presente legge per assicurare il nostro approvvigionamento di pane non servirebbero a nulla. lE' necessario proteggere l'industria suddetta anche perchè la legge sul grano impone ai nostri mulini dei doveri e degli oneri in una misura sconosciuta all'estero. Considerata la diversità dei compiti ri¬ servati nella nostra vita economica ai mulini commerci ali ed ai mulini rurali occorre stabilire misure protettive diverse per le due categorie.

In Isvizzera ci sono presentemente 1375 mulini che macinano i ce¬ reali considerati dal nostro disegno. Di essi, 25 sono mulini1 esclusi¬ vamente eomimerciali e 1070 mulini esclusivamente rurali ; 280 imprese sono contemporaneamente mulini commerciali e rurali.

I mulini commerciali hanno anzi tutto bisogno di essere protetti contro la rovinosa concorrenza estera. Occorre che resti loro riservato, per quanto possibile, lo spaccio della farinai nel paese. Le esperienze di quest'ultimo biennio dimostrano che la protezione dall'importazione della farina estera è una condizione essenziale per l'esistenza dei no¬ stri mulini commerciali. Alcuni Stati limitrofi hanno cominciato a fa¬ vorire l'esportazione dei prodotti della loro industria molitoria accor¬ dando loro elevati dazi di ritorno. Da questi paesi venivano delle of¬ ferte di farina panificabile e di semola di frumento duro a prezzi che, tradotti in franchi, risultavano inferiori ai prezzi stessi del frumento.

Si potò avere la prova che in questi paesi esportatori la farina pa¬ nificabile e la semola di frumento duro destinati al consumo interno venivano a costare molto di più che i prodotti esportati verso restitu zione del dazio. Questa restituzione veniva dunque ad avere l'effetto di un premio d'esportazione.

Vi sono due modi di proteggere i mulini indigeni dall'inondazione del nostro mercato con farina panificabile e semole di frumento! duro offerte a basso prezzo: l'imposizione di elevati sopraddazi o il conferi-

103 mento alla Confederazione del diritto esclusivo di importare farina.

L'art. 23 bis della Costituzione prevede espressamente il monopolio di Stato dell'importazione della farina panificabile. iNel nostro messaggio del 18 maggio 1929 ci dichiaravamo più propensi all'introduzione di un adeguato sopraddazio, considerando il monopolio come rimedio estre¬ mo a cui ricorrere nel caso in cui il sopraddazio non desse i risultati attesi. In seguito alle istanze dei rappresentanti dei mugnai, le Ca¬ mere federali diedero la preferenza al monopolio federale dell'impor¬ tazione della farina. I successivi avvenimenti hanno dato ragione alla forte maggioranza dichiaratasi in seno alla Camera, per il monopolio.

Il nostro disegno prevede quindi, nell'art. 22, il; diritto esclusivo, per la Confederazione, di importare farina. Mentre finora non occorreva, in massima un permesso d'importazione per la farina panificabile, l'amministrazione si teneva, per la semola di frumento duro, a una soluzione media ch'era, andata sistemandosi sotto l'impero del mono¬ polio. Si autorizzavano, caso per caso, i fabbricanti svizzeri di paste alimentari che ne avessero fatto richiesta, ad importare unai parte (di regola %) del loro fabbisogno complessivo di semola di frumento duro. Per questa importazione rinunziavamo a riscuotere un so¬ praddazio. Questa importaizilone limitata^ di materia prima a buon mercato influiva favorevolmente sui prezzi della semola e delle paste alimentari in Isvizzera. Essa fu però applicata in modo da non mi¬ nacciare l'esistenza dei mulini indigeni che macinano frumento duro.

Noi vorremmo mantenere anche in avvenire questo sistema senza però stabilire nella legge che i fabbricanti di pasta abbiano a poter otte¬ nere in ogni caso, qualunque siano le condizioni, il permesso dim¬ portare, senza pagamento d'un sopraddazio, un quantitativo di semola pari ad un quinto del loro fabbisogno complessivo. Nell'applicare la legge sui cereali l'amjminiistrazione si adatterà ogni volta alle esigenze del momento. Finora i produttori di pasta della 'Svizzera sona stati ben lungi dall'utilizzare tutto il contingente d'imiportazione esente da sopraddazio. ,1 mulini indigeni macinanti frumento duro hanno potuta fornire meirce di buona qualità a prezzi modesti, così da coprire più di quattro quinti del fabbisogno
complessivo di farina delle fabbriche di pasta.

Gli avversari del monopolio federale d'importazione della farina temevano a suo tempo che un siffatto sistema favorirebbe il costituirsi di un consorzio di mugnai che venderebbero i loro prodotti a! prezzi esagerati.. L'esperienza ha dimostrato l'infondatezza di simili timori.

Accogliendo inolia legge le disposizioni da' noi proposte sarà facile pro¬ teggere anche in avvenire dai prezzi eccessivi i consumatori di farina e di pane.

104 L'articolo costituzionale autorizza la Confederazione a concedere, se necessario, ai mugnai delle riduzioni sulle spese di trasporto nello interno del paese. Nelle discussioni preliminari per il nuovo ordina¬ mento provvisorio, i mugnai mostravano un grande interesse per que¬ sto conguaglio delle spese. Si temeva che senza di esso i mulini migre¬ rebbero dall'interno verso il confine, e che tutta l'industria molitoria si concentrerebbe in poche grandi aziende. Le trattative tra le ammi¬ nistrazioni interessate della Confederazione e le Strade ferrate federali da una parte e i mugnai dall'altra parte furono allora molto laboriose.

Si riuscì infine! ad ottenere che i mugnai consentissero ad una tariffa speciale, da applicare durante il triennio dell'ordinamento provvisorio, per il trasporto del frumento estero dal confine alle stazioni svizzere che servono i mulini destinatari. La Cassa federale deve pagare ogni anno alle Strade) ferrate federali un'indennità di fr. 1,500,000 per la applicazione di questa tariffa.

A giudicare dalle esperienze di questi due ultimi anni, si deve conchiudere che da parte dei mugnai siasi data importanza eccessiva al conguaglio delle spese di trasporto. Una tenue disparità di queste spese non può avere un'influenza decisiva sulla capacità di, un mulirio a sostenere la concorrenza. Quello che più conta è la possibilità di acquistare la materia prima a buone condizioni. Noi ammettiamo che una tariffa per il grano com'era quella, applicata dalle Strade ferrate federali sino alla fine del regime monopoliare avrebbe messo i mulini dell'interno in urna condizione di netto svantaggio di fronte a quelli delle località vicine al confine. Ma già la concorrenza degli automobili costrinse/ le Strade ferrate federali a ridurre le loro tariffe. Non vo¬ gliamo per ora pronunziarci definitivamente sulla questione se fosse proprio stata necessaria una nuova riduzione che costò alla Confede¬ razione un milione e mezzo di franchi l'anno. L'esperienza di un biennio non è sufficiente per dare un giudizio. Il conguaglio delle spese di trasporto favorisce la stipulazione di convenzioni sui, prezzi. Ci si può quindi chiedere s'essa si risolva proprio in un vantaggio: per la collet¬ tività. Si capisce d'altra parte, mettendosi dal punto di vista dei mu¬ gnai, coirne la direzione della loro
federazione sia venuta chiedendo in questi ultimi tempi un conguaglio assoluto delle spese di trasporto per tutte le stazioni svizzere che servono mulini, in vece del conguaglio parziale ora vigente.! Questa richiesta va troppo in là. Essa capovolge¬ rebbe la situazione : i mulini non avrebbero più un modesto aumento del prezzo di trasporto via via che cresce la loro distanza dal confine, ma i prezzi sarebbero eguali par tutte le aziende, così che a quelle trovantisi vicino al confine verrebbe ad essere imposto un aggravio ingiu¬ stificato in confronto della situazione odierna.

105 Per mantenere la possibilità di adattarsi via via alle esigenze del momento, abbiamo pensato di accogliere nell'art. 23 la disposizione di massima presentemente in vigore sul conguaglio dei prezzi di trasporto.senza però imporre in modo definitivo questo sistema. Per ora saranno mantenute le condizioni attuali. iLa legge però non deve contenere di¬ sposizioni che escludano per sempre qualsiasi mutamento.

La migliore protezione per i mulini rurali consiste nell'assicurare loro lavoro a sufficienza. A questo riguardo il premio di macinazione non ha deluso le aspettative. Se anche la legge sull' approvvigiona¬ mento del paese con cereali obbliga i produttori che vogliono! fornire grano alla Confederazione al prezzo di favore, ad adoperare il loro rac¬ colto anzitutto per i propri bisogni, sarà assicurato il lavoro ai mulini rurali. Il mantenimento di mulini rurali prosperi, distribuiti su tutto il nostro territorio cerealicolo è nell'interesse generale del paese. I mu¬ lini rurali (forniti di buoni impianti e che lavorano in modo soddisfa¬ cente agevolano ai produttori di grano il consumo del loro raccolto nella propria azienda e possono così dare un impulso efficace alla cerea¬ licoltura. Ma perchè il premio di macinazione e il consumo del grano da parte del produttore stesso assicurino lavoro sufficiente ai mulini rurali svizzeri, occorre che la macinazione del grano coltivato per il proprio uso resti riservata ai mulini convenientemente attrezzati per la produzione di farina panificabile, e messi in funzione regolarmiente e professionalmente. La legge sui cereali tenta di raggiungere questo scopo subordinando il pagamento del premio di macinazione alla con¬ dizione che il grano sia macinato in un mulino rurale esercitato pro¬ fessionalmente. La macinazione eseguita in. un frantoio o con un pic¬ colo mulino di proprietà del contadino non dà diritto al premio.

Conformemente alla pratica vigente, il disegno di legge prevede che l'amministrazione abbia adi acquistare solo la spelta vestita a un prezzo di favore ; la spelta brillata è esclusa dall' acquisto. Questo sistema non è destinato solo a preservare l'amministrazione da inganni nella fornitura della spelta, ma contribuisce anche a migliorare il grado d'occupazione dei mulini rurali nelle regioni dove si coltiva questo grano, perchè
l'amministrazione dei cereali farà loro brillare verso ccrrisponsione di una mercede la spelta da essa acquistata.

Una novità introdotta dall'ordinamento provvisorio dei cereali senza monopolio era la concessione di sussidi federali alle opere per il miglioramento dei mulini nelle regioni di montagna. Nel breve tempo d'applicazione di questa disposizione i detti sussidi si sono rivelati ve¬ ramente provvidenziali per le regioni in eausa. Essi costituiscono colà un ottimo mezzo per promuovere le cerealicoltura. Il miglioramento degli impianti molitorij è spesso, nelle regioni di montagna, una con-

106 dizione indispensabile perchè il cerealicultore adoperi anzitutto il suo raccolto per il proprio fabbisogno di pane. La produzione per il pro¬ prio uso permette alle famiglie dei montanari di procurarsi a buon mercato pane saporito senza sborsare denaro. Per il periodo di appli¬ cazione dell'ordinamento provvisorio l'amministrazione dei cereali di¬ sponeva di crediti che le permettevano di erogare ogni anno la somma complessiva di fr. 50,000 in sussidi ai mulini dei paesi di montagna a cui occorrevano opere di miglioramento. Oón questi erediti furono assegnati sino alla fine del 193-1 i seguenti sussidi : a 2 mulini del Cantone di Berna » » » di Friborgo 2 » 12 » » « dei Grigioni » » 36 » » del Ticino » 16 » » » del Vallese » 1 mulino » » di Neuchàtel

fr. 10,450 complessivamente » » 7,650 » 20,655 » » 46,580 » » 33,020 » » » 375

in tatto a 69 mulini di 6 Cantoni

fr. 118.730

L'amministrazione dei cereali ha ancora da sbrigare numerose altre domande di sussidi per miglioramenti agi' impianti di mulini. Alcuni progetti importanti di nuove costruzioni e di ricostruzioni furono prov¬ visoriamente messi da parte. Abbiamo ritenuto opportuno usare i mezzi disponibili anzitutto' per le molte piccole aziende che senza pronto soccorso sarebbero state costrette a sospendere l'esercizio o avrebbero corso il rischio di andare completamente in rovina. Viste le ottime espe¬ rienze fatte in due anni assumiamo, nell'art. 24 della legge, la disposi¬ zione già vigente, come base per l'assegnazione-, anche in avvenire, di contributi federali alle spese per i lavori di miglioramento da eseguirsi ai mulini delle regioni' di montagna. Il sussidio federale è concesso alla condizione che la miglioria sia veramente atta a favorire la coltura del grano nella regione. Inoltre, ricevendo il sussidio, il proprietario del mulino s'impegna a mantenere a1 sue spese in buono stato l'impianto così migliorato. L'amministrazione vigila pure a che i. mulini in cui si sono eseguite opere di miglioramento con i sussidi della (Confederazione non chiedano molende troppo elevate.

Le misure di cui abbiamo testò parlato dovrebbero tutte insieme bastare ad assicurare l'esistenza e il rendimento dei mulini rurali con vantaggio della nostra cerealicoltura e dell'intiera economia nazionale.

107 VI. Tutela degl'interessi dei consumatori di farina e di pane.

L'articolo costituzionale impone alla Confederazione l'obbligo di salvaguardare gì' interessi dei consumatori di farina e di pane ; esso le assegna inoltre il compito di vigilare sul traffico dei cereali e delle farine painificabili, nonché del pane, e di seguire il movimento dei prezzi. La protezione dell'industria molitoria indigena è intimamente connessa con la tutela degl'interessi dei consumatori di farina e di pane. Potrà essere concessa ai mulini una protezione sufficiente solo fin tanto che i loiro prezzi dii vendita della farina panificabile indigena non eccedano le spese di fabbricazione normali.

Abbiamo anzitutto ripreso in ella legge, agli articoli 25 e 20, di¬ sposizioni attuali sulla protezione dei consumatori che a loro volita corrispondono, press'a poco, alle misure già vigenti sotto il regime monopolistico. Cira, negli ultimi tempi si è constatato) che queste dispo¬ sizioni non sono sempre sufficienti a proteggere in tutte le circostanze, i consumatori di pane e di farina. Palle osservazioni della commis¬ sione per lo studio dei prezzi del Dipartimento dell'economia pubblica, risulta che influiscono molto sul prezzo del pane le coinvenzioni stipu¬ late tra i venditori. Fu nuovamente assodato, come già sotto il'impero del monopolio, che alcune associazioni di fornai determinavano in modo non giusto i prezzi del pane e, quando tornava loro comodo, non li uniformavano ai ribassi sopravvenuti nella farina panificabile. In ge¬ nerale la, tendenza a tenere ingiustificatamente alti i prezzi del pane sembra si manifesti particolarmente là dove manca la concorrenza. In molti casi è difficile esercitare una vigilanza perchè i consumatori poco si curano della formazione dei prezzi stessi. Qua e là, restituzioni e ribassi larvati sulle torniture di farina tolgono efficacia al controllo.

.Errerebbel chi imputasse queste difficoltà all'abolizione del mono¬ polio. Come abbiamo già detto, il compito dell'amministrazione non era, a questo riguardo, più facile sotto il regime monopolistico. Nep¬ pure allora esistevano disposizioni legali che permettessero alla Con federazione d'influire sui prezzi in misura maggiore che non possa fare oggigiorno. Si doveva pure sempre rimettersi alla buona volontà e al buon senso dei mugnai e dei
fornai; ; mancando questi requisiti, anche le trattative condotte con la maggiore tenacia rimanevano senza frutto.

In generale si può constatare con soddisfazione che finora i direttori responsabili delle panetterie cooperative e la direzione centrale della federazione dei fornai e pasticcieri svizzeri hanno sempre dato prova di buona volontà nel cercare di fissare per il pane dei prezzi equa-

108 mente proporzionati ail prezzo della farina ed| alle spese di fabbrica¬ zione. Occorre però osservare che la federazione dei fornai e pastic¬ cieri svizzeri non lia un' influenza diretta sulla determinazione dei prezzi da parte dei singoli panifici e delle associazioni affiliate. Per questo si poterono qualche volta avere in certe regioni dei prezzi ingiu¬ stificati. Questi fatti richiedono che si abbia a rinforzare la prote¬ zione accordata ai consumatori. Si potrebbe essere tentati a intro¬ durre nella legge una disposizione che autorizzi i Cantoni e la Confe¬ derazione a fissare, dopo aver sentito il parere dei fornai e dell' am¬ ministrazione dei cereali, dei prezzi massimi! per la ivendita del pane.

Ma le esperienze fatte durante la guerra mostrano che questo sarebbe un provvedimento inadeguata. Troppo spesso nel fissare i prezzi mas¬ simi si presero come base le spese di fabbricazione di aziende che non lavorano razionalmente, consentendo, così, affari brillanti alle ,aziende bene attrezzate e bene amministrate. Molto raramente i prezzi di ven¬ dita furono inferiori ai massimi, i quali furono così i soli prezzi appli¬ cati. Per tutte queste ragioni rinuinziamo a introdurre nella legge una disposizione che preveda la fissazione di prezzi massimi. Invece, per facilitare il controllo, l'art. 26 impone ai mulini commerciali e ai for¬ nai l'obbligo di notificare prontamente all'amministrazione dei cereali i mutamenti di prezzo della farina e del pane.

L'art. 26 prevede inoltre che quando in tutta la Svizzera o in al¬ cune regioni, o località i prezzi della farina o del pane eccedano l'im¬ porto giustificato dalle spese di fabbricazione, la Confederazione possa prendere delle misure atte a rimediare prontamente ed efficacemente a questi abusi e a procurare a prezzi ragionevoli la quantità di farina o di pane occorrente ai bisogni.

Queste misure sono da noi tanto più necessarie in quanto la vigi¬ lanza sui prezzi del pane presenta particolari difficoltà in Isvizzera dove sono in uso molteplici procedimenti di fabbricazione e diversi tipi di pane. Ora, questi due fattori influiscono sul prezzo di fabbricazione.

Il profano non è in grado di constatare se le modificazioni di prezzo della farina si riflettano ogni volta in misura normale sui prezzi del pane, perchè questa ripercussione dipende
più o meno dal rendimento della panificazione. A Basilea, p. es., si fabbrica pane di pasta molle m pagnotte di 1U2 kg, così che da 100 kg di farina si possono ottenere facilmente 140-.142 kg di pane, mentre altrove il rendimento scende fino al 1301% del peso della farina, a causa della maggiore consi¬ stenza della pasta, della formia dei pani (allungati) e della loro dimensione e peso minore. In base alle esperienze di molti anni e alle osservazioni fatte durante il razionamento del pane, si può calco¬ lare che in Isvizzera il rendimento della panificazione sia in media

109 di 135 kg di pane per 100 kg di farina. A pari spese di panificazione, i mutamenti del prezzo della farina dovrebbero quindi! ripercuotersi come segue sul prezzo del pane : una variazione di » » » » » » » » » » » »

1 2 3 4 5

c.

» » » »

I sul prezzo della ? farina importa \ una variazione di

c.

» p » »

0,74 per ogni kg. di pane 1,48 * » » 2,22 » *> » 2,96 »dp 3,7 » » »

I ribassi e i rimborsi concessi ugualmente dai mugnai ai fornai sono finora rimasti, di regola, senza effetto sul prezzo del pane. In avvenire 1' amministrazione dovrebbe tenerne conto nei calcoli relativi alla fissazione dei prezzi, Dal 1916 la Confederazione accorda dei sussidi per le maggiori spese di trasporto della farina nelle regioni di montagna. Questi sus¬ sidi permettono un conguaglio dei prezzi della farina e del pane a fa¬ vore della popolazione delle montagne. In molte regioni essi contribui¬ scono a diminuire in misura, sensibile le spese pel vitto, specialmente nelle famiglie con prole numerosa. I sussidi alle spese di trasporto della farina servono ianoh'essi, sia pure in tenue misura, a impedire un mag¬ giore spopolamento delle valli di montagna. Neil' ultimo biennio essi ìuronO pagati sotto forma di una quota personale annua, agli abitanti stabili delle regioni di montagna. Con l'art. 27 vi proponiamo di man¬ tenere questo sistema che ha fatto buona proiva.

Uniamo al presente messaggio delle tabelle e dei grafici che rag¬ guagliano intorno all' andamento dei prezzi del grano, della farina e del pane in Isvizzera e dei prezzi del pane e del frumento indigeno pre¬ sentemente vigenti negli Stati limitrofi, come pure circa i dazi d'im¬ portazione sul frumento (cfr. allegati. 1--6).

VII. Vigilanza sul traffico dei cereali.

La vigilanza sul traffico dei cereali ha lo scopo d'impedire : a) che i vantaggi accordati per i cereali indigeni (premio di maci¬ nazione e prezzo di favore) siano chiesti per grano estero ; b) che si verifichino altri abusi nell'assegnazione del premio di ma" cinazione e del prezzo di favore ; Foglio federale 1932.\

12

110 c) che venga pregiudicata la protezione che s'intende accordare ai mulini con il monopolio dell'importazione della fairina panificatale e con la riscossione del sopraddazio di compensazione ; (Ï) che s'importino o si usino cereali esteri da semina non adatti.

Era dapprima prevista, nell'ordinamento senza monopolio, la pre¬ scrizione di un permesso speciale per ehi volesse commerciare in grano o tenere professionalmente in deposito questa derrata. Si finì col rinun¬ ziare al permesso, sostituendovi una semplice notificazione.

Le esperienze di questi ultimi due anni ci hanno convinti che que¬ sto sistema risponde allo scopo. Abbiamo quindi riprodotto negli arti¬ coli 28 a 31 del disegno di legge le disposizioni fondamentali vigenti.

Riteniamo però opportuno inserire nell'art. 29 un secondo capoverso il quale permetta di annullare per due anni al massimo l'impegno di garanzia di una ditta che nono-stante ripetuti avvertimenti o condanne non adempia i suoi obblighi.

Nell'art. 2'8 si è potuto dare1 del « commercio di cereali » una defi¬ nizione un po' più ristretta che non si era fatto finora. Quando si trattò di preparare l'ordinamento provvisorio, non si disponeva ancora di mezzi convenienti che permettessero ai numerosi caseifici e stabiliinenti d'ingrasso dei maiali d'importare grano panificatale estero da osare come foraggio nelle loro aziende, senza essere costretti ad as¬ soggettarsi al medesimo controllo che i negozianti di cereali. Anche questi stabilimenti dovevano rilasciare impegni di garanzia al pari dei negozianti di cereali, dei mulini, dei magazzini; di deposito ecc. Da un elenco allestito dalla Direzione generale delle dogane si rileva che alla fine del 1931 gli impegni di garanzia depositati presso di essa si ripar¬ tivano tra le seguenti aziende : 369 mulini, 181 negozianti di cereali e negozi di foraggi, 27 magazzini di deposito, compresi quelli delle S.F.F.

374 caseifici, stabilimenti d'ingrasso dei maiali ed altri consumatori, 80 consorzi e società di agricoltura.

Totale 1031

firmatari d'impegni di garanzia.

Di tutti questi firmatari, i casari e gli allevatori di maiali, la mag¬ gior parte dei negozi dit foraggi, i consorzi e le società d'agricoltura non trafficano grano atto alla macinazione, bensì esclusivamente fru¬ mento e segale da foraggio.

Ill L' amimini strazi one delle dogane lia nel frattempo escogitato un procedimento semplice, sicuro, innocuo e poco costoso per denaturare i cereali col colore. Il finimento e la segale così denaturati non hanno più bisogno, quando l'operazione sia bene eseguita, di essere assogett a ti a una vigilanza speciale da parte della Confederazione. Essendo facilmente riconoscibili, è assolutamente escluso che possano servire per farsi pagare illecitamente il prezzo di favore1 o il premio di maci¬ nazione concessi per i cereali indigeni. L'ottima prova fatta con la denaturazione è una ragione per applicarla a tutto il frumento e segale destinati ad essere usati come foraggio. Il procedimento è poco costoso.

11 gl'ano così denaturato non perde punto la sua eonservabilità. Nume¬ rose esperienze hanno dimostrato che la denaturazione, non produce effetti nocivi nè agli animali da cortile nè ai suini nò al bestiame bo¬ vino. lia denaturazione generale del frumento e della segale agevola if disbrigo degli affari a coloro che partecipano a questo traffico, libe¬ randoli dalla vigilanza e dall'obbligo della notificazione. L'uso generale della denaturazione con il colore semplifica di molto all' amministra¬ zione l'esecuzione del controllo suii cereali in. quanto che il numero degli emittenti d'impegni di garanzia viene ad essere ridotto di pa¬ recchie centinaia. Questo sistema non danneggia neppure i mulini che macinano segale estera per produrre farina panificabile. Essi conti¬ nuano ad essere soggetti alla vigilanza déliai Confederazione ed a rila¬ sciare impegni di garanzia. Possono quindi importare segale estera de¬ stinata alla macinazione senza farla denaturare.

Si era dapprima provato a dispensare dal controllo federale certe varietà di frumento a chicchi bianchi. Si credeva persino di poterle adoperare per denaturare il frumento da foraggio non soggetto al controllo. Le esperienze non hanno però corrisposto "all'aspettativa. Da una parte si è constatato che si coltiva frumento bianco anche in Isvizzera. Ne è, per es., stato fornito all' amjministrazione dei cereali dal comune di Besazio, nel distretto di Mendrisio. D'altra parte, non devesi dimenticare che alcuni mulini commerciali macinano regolarmente fru¬ mento bianco, sia mescolato ad altro grano panificabile, sia per pro" durre certe farine speciali
povere di glutine adoperate dalle fabbriche di biscotti. Per queste ragioni la legge sul grano deve, per ciò che concerne la vigilanza, trattare i frumenti a chicchi bianchi alla stessa stregua delle altre varietà di frumento..

Nei primi tempi dell'ordinamento provvisorio l'amministrazione permise che si mettessero ini commercio/ come grano da foraggio' non soggetto al controllo anche certe varietà uniformizzate di frumento estero di gradazione inferiore, come per es. il Manitoba VI. Avvenne che in alcuni casi il Manitoba importato come sostanza da foraggio

112 fosse poi macinato per la panificazione. Negli Stati esportatori la ridu¬ zione a tipo uniforme e la certificazione non sono sempre compiute nello stesso (modo. Secondo l'esito generale di una; raccolta i diversi gradi di una medesima varietà di grano sono più o meno buoni. Per questui ragione il Manitoba VI può, in un dato anno, riuscire in gene¬ rale così scadente da non essere atto alla macinazione, tanto che si potrebbe senz'altro dispensarlo dal controllo generale. Un altro anno, invece, esso riesce molto migliore, così da poter essere usato dai mu¬ lini, insieme con altri cereali, per la produzione di farina panificabile.

Il sistema da noi previsto per l'avvenire dà anche per questi casi una regola chiara e sicura : il frumento, la segale, la spelta e la mistura di questi cereali sono sottoposti alla vigilanza federale ; la merce che alla importazione viene denaturata con la colorazione al confine, sotto il controllo degli' organi doganali, resta liberata da qualsiasi altra vigi¬ lanza da partie della Confederazione.

In questi ultimi anni l'uso di prodotti chimici, nella macinazione del grano ha fatto in tutti i paesi dei progressi imprevisti, che hanno permesso di' trasformare in farina panificabile che nulla lascia a de¬ siderare, anche certi cereali scadenti che prima noin sarebbero stati ritenuti utilizzabili se non come sostanze da foraggio. iSi è inoltre cominciato a trattare con i raggi ultravioletti il grano muffato per po¬ terlo rendere di nuovo atto alla macinazione e alla produzione di farina panificabile. Non è improbabile che la tecnica faccia in questo campo nuovi' progressi, e di ciò occorre tener conto nello stabilire le dispo¬ sizioni legali sul controllo dei cereali. L'amjministrazione dev'essere messa in grado di estendere prontamente la vigilanza a nuove varietà e qualità ehe potessero prestarsi agli abusi e danneggiamenti del fisco menzionati a pag. 108.

Il (Oonsiglio federale dovrà stabilire in un'ordinanza esecutiva i particolari della vigilanza da esercitare sul traffico granario. Non si ha intenzione di portare notevoli cambiamenti al sistema attuale.

L'amministrazione delle dogane, che per mezzo de' suoi organi al confine deve compiere lo sdoganamento e verificare la dichiara¬ zione, lui pure il compito di vigilare sul commercio granario, nell'in¬ terno. A
questa vigilanza parteciperà pure l'amministrazione dei cereali che deve cooperare direttamiente all'assegnazione del premio di ornaci nazione, al ritiro del grano indigeno e al traffico delle sementi.

Vili. Amministrazione finanziaria.

Peri quanto concerne la parte finanziaria dell'ordinamento defini¬ tivo, vi proponiamo di mantenere il sistema attuale. La cassa federale si assume tutte le spese, cioè: magazzinaggio, sopraprezzo per il grano

113 indigeno, premi di macinazione, spese per il miglioramento della cerea¬ licoltura e la vendita delle sementi a prezzi modici, sussidi alle opere di miglioramento ai mulini delle regioni montane, sussidi alle spese di trasporto della farina nei paesi di montagna, indennità alle Strade fer¬ rate federali per il mantenimento dell'attuale tariffa speciale per il trasporto di frumento estero, spese d'amministrazione.

Fondandoci sulle esperienze fatte, calcoliamo che la produzione di cereali indigeni che dàj diritto al premio di macinazione o al so¬ prapprezzo ammonterà a 13,000--15,000 vagoni l'anno. In condizioni normali, cioè supponendo che sia pagato un soprapprezzo di fr. 8,50 e un premio di macinazione variabile da fr. 7,50 a 14 la spesa annua per il grano indigeno si aggirerà tra gli 11 e i 13 milioni, il che dà una media di 12 milioni di franchi. A ciò bisogna aggiungere le spese d'acquisto, i trasporti, gl'interessi ecc. comb pure le spese d'ammini¬ strazione. Le spese pel deposito (interessi su 8000 vagoni di grano estero, magazzinaggio e rinnovazione di metà di questa scorta e depo¬ sito temporaneo di cereali indigeni) sono da noi valutate a circa fran¬ chi 250,000 l'anno. Per il conguaglio delle spese di trasporto del grano estero vanno pagati ogni annoi alle S.FtiF. fr. 1,500,000.

Prendendo come base queste poste principali e le altre spese re¬ golari, un calcolo sommario di quello che verrà a costare, in condizioni normali, l'esecuzione della legge sul grano, si dà il prospetto seguente: spese per i cereali indigeni, soprapprezzo e premio di macinazione) Fr. 12,000,000 spese per l'acquisto dei cereali indigeni e il pagamento del premio di macinazione » 1,800,000 spese per la conservazione nei depositi ..... » 1,400,000 conguaglio dei prezzi di trasporto del frumento . . » 1,500,000 sussidi alle spese di trasporto della farina nelle regioni di montagna » 440,000 sussidi alle spese per le opere di miglioramento ai mulini nelle regioni di montagna » 50,000 miglioramento e ribasso de] prezzo delle sementi . » 250,000 spese d'amlministrazione . » 400,000 Totale delle spese richieste dai provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei cereali in I-svizzera Fr.

17,800,000.

114 Quando i prezzi del mercato mondiale sono anormalmente bassi come ora, il soprapprezzo è maggiore e supera notevolmente l'importo di fr. 8.50 indicato come norma nella legge. Il prezzo minimo garan¬ tito di fr. 38 che si è pagato per il frumento del 1931 equivale per l'amministrazione dei cereali a un ,c:oprapprezzo di fr. 2*2.50, risultante dalla differenza tra il prezzo di ir. 38 pagato al produttore e il prezzo di vendita al mugnaio, che è di soli fr. 17, alla quale vanno poi ag¬ giunti fr. 1.50 prez-zoi medio di ttasporto del grano indigeno dal luogo in cui è stato ritirato alla stazione destinataria che serve il mulino.

Il prezzo minimo di fr. 38 garantito dall'attuale ordinamento provvisorio fai sì che in realtà il soprapprezzo di cui fruisce, oggi il produttore non è già quello medio di franchi 8.50, ma ammonta a franchi 22,50.

L'art. 23 bis della Costituzione prevede che alle spese richieste dalle misure per assicurare l'approvvigionamento del paese si debba sopperire in parte con il gettito dell'aumentata tassa di statistica ri¬ scossa sul traffico delle merci con l'estero. Questo gettito era in origine valutato a fr. 12.0i00.000 l'anno in cifra tonda. Nei primi due anni esso è pero stato alquanto inferiore alla somma prevista. Nell'intento di alleggerire gli oneri dell'industria si rinunziò per diverse merci al¬ l'aumento della tassa) di statistica, diminuendo di 3 milioni il gettito di quest'ultima. Su di essa influì poi sfavorevolmente la crisi econo¬ mica generale. La somma fornita dalla tassa suddetta all'approvvi¬ gionamento del grano fu di circa 9 milioni di franchi in ciascuno degli anni contabili 1929-30 e 1930-31. È probabile che facendo la media di un certo numero d'anni si otterrà un provento annuo di circa fran¬ chi 10.000.0QÖ.

Se con l'ordinamento senza monopolio la Confederazione si as¬ sume un grave onere, essa lo fa da una parte, per poter procurare no¬ tevoli vantaggi, al produttore, il quale è sicuro, così, di poter vendere la sua merce a un prezzo di favore che supera notevolmente il prezzo che si ricava in qualsiasi altro paese. L'ordinamento suddetto accorda inoltre al contadino un elevato premio di macinazione pei cereali di propria produzione ch'esso consuma nella sua azienda. Il contadino svizzero è l'unico fra tutti i produttori di grano del mondo che goda
di questo trattamento privilegiato; nessun altro paese paga sussidi per il grano consumato dal produttore stesso.

D'altra parte l'ordinamento proposto procura al popolo svizzero, a prezzi vantaggiosissimi, un pane di ottima ! qualità.

L'ordinamento sul grano dà così al contadino la preziosa ed effi¬ cace protezione occorrente ad assicurare per l'avvenire la cerealicol-

tura nel nostro paese. Esso mantiene in efficienza i mulini necessari ai nostri bisogni e garantisce al consumatore il pane a condizioni fa¬ vorevoli.

Se questo ordinamento è vantaggioso per il contadino, ne trae eonteinporaneamente profitto tutto il popolo svizzero, particolarmente i forti consumatori di pane, cioè le persone d'entrate modeste e so¬ prattutto le famiglie con prole numerosa. Appariva indispensabile liberare, col nuovo ordinamento dell'approvvigionamento del grano, il consumatore di pane dal grave onere derivante dalle sovvenzioni alla cerealicoltura nazionale.

IX. L'organizzazione.

Le disposizioni sull'organizzazione non fanno che conferire carat¬ tere definitivo alla situazione attuale. L'art. 42 incarica il Consiglio federale di eseguire la, legge. Il disbrigo degli affari risultanti dalla le¬ gislazione incombe all'amministrazione dei cereali e a quella delle do¬ gane che potranno farsi coadiuvare al bisogno da altri riparti della amministrazione federale. Pensiamo in prima lineai alla divisione del¬ l'agricoltura e agl'istituti d'esperimenti agricoli. È lasciata al Consi glio federale la cura di stabilire l'organizzazione! dell'amministrazione dei cereali, non essendo opportuno fissare dei particolari già nella legge. Deve restare semìpre la possibilità di adattare prontamente la organizzazione ai mutati bisogni. La legge deve dunque limitarsi a dare le grandi linee dell'organizzazione, a fissare le norme generali, lasciando del resto al Consiglio federale una certa libertà nell'esecu¬ zione.

Il 22 marzo 1929 il Consiglio federale risolse di unire l'ammini¬ strazione dei cereali al Dipartimento delle finanze e delle dogane.

'L'ordinamento provvisorio sul grano la lasciò presso questo Diparti¬ mento. Data la collaborazione tra l'amministrazione dei cereali e quella delle dogane, ehe si è avuta specialmente nel periodo di transizione dal monopolio al nuovo regime, questo cambiamento ha facilitato sen¬ sibilmente il disbrigo degli affari. (Secondo noi, sarebbe bene mante¬ nere per ora il sistema attuale senza però consacrarlo definitivamente nella legge.

La soppressione del monopolio del grano permise di ridurre da 53 a 30 impiegati e funzionari il personale dell'amministrazione dei cereali. Le difficoltà sorte all'acquisto dei cereali indigeni raccolti nel 1930, di qualità
piuttosto scadente, le nuove disposizioni sulla pro¬ duzione per il proprio uso e la preparazione della legge cagionarono nell'ultimo anno d'esercizio un aumento sensibile di lavoro all'ammi-

116 distrazione dei cereali, che fu costretta ad assumere un nuovo funzio¬ nario. Dopo tutte le esperienze fatte si può ritenere che per l'appli¬ cazione della legislazione definitiva sui cereali potranno bastare normal¬ mente all'amministrazione suddetta, 30 tra funzionari ed impiegati stabili.

Per l'acquisto del frutto indigeno, il pagamento del premio di ma¬ cinazione, la fornitura del grano dia semina e il versamento dei| sus¬ sidi per il trasporto della farina nelle regioni di montagna, l'ammini¬ strazione dei cereali continuerà ad aver bisogno del concorso degli uffici locali] del grano .(arti. 43). La direzione di questi uffici sarà affi¬ data, secondo le condizioni locali, a un organo dell'autorità comunale o d'un' associazione agricola. In molti luoghi la coopcrazione tecnica dei consorzi agricoli ha dato risultati soddisfacenti, mentre in qualche caso ha deluso le aspettative. Sarà bene che in questa materia la legge stabilisca delle norme generali, in modo che ili Consiglio federale sia libero di valersi della collaborazione dei Cantoni oppure di ricorrere, quando lo stimi più opportuno, alle organizzazioni agricole.

L'art. 44 prescrive che l'amministrazione dei cereali abbia a te¬ nere, nell'ambito dell'amministrazione federale, una contabilità sepa¬ rata dello sue entrate ed uscite. Il decreto federale del 22 giugno 1929 aveva fissato l'anno contabile dal 1° luglio al 30 giugno, sistema che si è rivelato eccellente, essendo conforme alle circostanze naturali. Esso permette, infatti, di comprendere nel medesimo esercizio tutto' un raccolto indigeno, tanto per ciò che concerne l'acquisto dei cereali, quanto per l'assegnazione de] premici di macinazione. Per questo vi proponiamo di mantenere questo sistema.

Oon l'ordinamento provvisorio fu creata il 1° luglio una commis¬ sione federale dei cereali. Essai fu incaricata di decidere in ultima istanza, dei ricorsi interposti dai mulini commerciali contro decisioni dell'amministrazione dei cereali relative al deposito, alla rinnovazione e all'assunzione del grano. Le si affidò poi anche la decisione delle contestazioni che sorgessero tra l'amministrazione dei cereali e i pro-, duttori circa l'acquisto de] grano indigeno e il pagamento del premio di macinazione. Durante i due anni della sua esistenza la commissione lia corrisposto alle
aspettative. Essai ha assicurato agl'interessati la tutela piena ed intiera dei loro diritti, tutela tanto più certa ed1 effi¬ cace in quanto si fonda sul giudizio di -specialisti. Dal 1° di luglio 1925 ha avuto da occuparsi di 36 ricorsi, di cui 2 concernevano la quantità di grano federale da accettarsi in de¬ posito, 17, la quantità di cereali indigeni da rilevarsi dai mulini,

117 1, rassegnazione forzata di una quota mensile ad un mulino com¬ merciale, 1, il, conteggio inesatto) d'una partita1 di cereali indigeni, 1, il calcolo di spese di magazzinaggio, 1, il conto finale dopo l'a liquidazione del granoi tenuto in deposito in un mulino, 3, il rifiuto dell'amministrazione di accettare cereali indigeni, 2, il prezzo fissato dai periti dell'amministrazione pei cereali indi¬ geni, 2, il rifiuto d'una tessera di macinazione, 4, l'obbligo di usare per se cereali di propria produzione, 1. il rifiuto di riconoscere a un frantoio la qualità di mulino rurale, 1, l'organizzazione di un ufficio locale del grano.

La commissione dei cereali è, presentemente, composta di cinque membri e di due supplenti. Essa è presieduta da un membro del Tri¬ bunale federale. I mulini commerciali, i mulini rurali e l'agricoltura vi sono rappresentati. Le tre lìngue nazionali lo sono pure in una giusta proporzione. Si è inoltre provveduto1 a elio gì' interessi delle re¬ gioni di montagna e del commercio granario possano essere difesi in seno alla commissione, da specialisti. Stimando necessario di sanzio¬ nare legalmente il mantenimento) di questa commissione, abbiamo ri¬ prodotto nell'art. 45 del disegno di legge la disposizione corrispondente del decreto) federale del 22 giugno 1929. Abbiamo esteso un poco la sue competenze incaricandola di conoscere dei ricorsi interposti contro le decisioni deiramministrazione dei cereali concernenti la fissazione dell'importo della garanzia da fornire dai mulini commerciali.

I ricorsi contro le altre decisioni dell' amministrazione dei cereali e tutte le decisioni dell'amministrazione delle dogane sono1 retti dalle disposizioni della legge sulla giurisdizione disciplinare ed amministra¬ tiva federale. Essi possono dunque essere portati per la via ordinaria fino davanti al Consiglio federale in conformità degli articoli 22 e seguenti e 30 di detta legge. Tuttavia i ricorsi contro decisioni rela¬ tive ai sopraddazi sono di competenza della commissione di ricorso delle dogane.

X. Disposizioni penali.

L'applicazione della legge sui cereali e delle ordinanze esecutive può dar occasione a contravvenzioni d'ogni genere. Essendo qui in giuoco importanti interessi materiali e morali tanto per la Confedera¬ zione quanto per l'economiia nazionale, è necessario prendere tutte le misure; utili per prevenire gli abusi.

118 In centi casi si tratterà di reati contro la proprietà (furto, appro¬ priazione indebita, frode o danneggiamento) che possono essere puniti già in virtù del diritto penale ordinario. Siccome però quest' ultimo non è ancora stato unificato e non si può pensare a punire il reato secondo la legislazione del 'Cantone! dove è stato commesso, oc¬ corre fissare nella presente legge le penalità applicabili a queste infra¬ zioni. Ciò è tanto più opportuno in quanto queste ultime sono strettur mente connesse con le operazioni dell'approvvigionamento del grano e d' altra parte si tratta anche di fatti delittuosi! non considerati dal diritto penale positivo vigente.

Il disegno di legge riprende le disposizioni penali contenute negli articoli 33 a 35 e nell'art. 42, primo capoverso, del decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell' approvvigionamento dei cereali. Le esperienze fatte ci hanno indotto a considerare espres¬ samente come infrazione alla legge sui cereali e a dichiararlo punibile a' sensi delle sue disposizioni penali, il fatto che un mugnaio siasi colpevolmente sottratto all'obbligo di rilevare il grano della Confede¬ razione. Si è dovuto inoltre aumentare il massimo della pena commi¬ nata per le infrazioni di carattere disciplinare.

La condanna ad una pena non dispensa punto il colpevole dall'obbligo di risarcire il danno materiale cagionato alla Confederazione.

Si tratta qui di pretese di diritto civile di cui spetta ai tribunali civili giudicare, salivo che non siano portate davanti al giudice competente unitamente all'azione penale.

In quanto ai principi generali in materia di repressione, il disegno riproduce alcune disposizioni del decreto federale del 22 giugno 1929, redigendole colla massima concisione possibile e adattandole alle ve¬ dute moderne del diritto penale. Ciò si può osservare, per es., nel modo come è regolata la colpevolezza dell'istigatore e del complice. Si è pure previsto il caso in cui il reato sia commesso in un'impresa do¬ tata di personalità giuridica o costituita sotto forma di società in nome collettivo od in accomandita. Secondo la teoria moderna, adottata anche dal Tribunale federale, solo le persone fisiche e non quelle giuridiche o le associazioni possono rendersi colpevoli di reati. Il disegno prevede quindi che in caso di
contravvenzione debbano essere punite le per¬ sone che hanno agito come organi o come mandatari. Però la persona giuridica o la società risponderà solidalmente delle multe inflitte e delle spese, comie pure del risarcimento dei danni. Il solo tentativo sarà passibile d'una pena minore, mentre la recidiva costituirà una circostanza aggravante.

Ci si è pura ispirati alle concezioni moderne nel regolare la prescrizione del reato e della pena.

119 Per quanto concerne la procedura, si è previsto in massima di applicare le disposizioni contenute nella V parte del disegno di legge sulla procedura penale federale, che il Consiglio nazionale sta ora discutendo. Queste disposizioni, 'le più importanti delle quali sono state riprodotte nel nostro disegno, regolano la procedura ammini¬ strativa in materia di contravvenzioni a leggi non fiscali. Anche esse .''ispirano alle esperienze fatte durante la' guerra e più tardi. Si è constatato che non basterebbe rimandare semplicemente alla procedura per contravvenzioni fiscali, perchè quest'ultima presenta troppe parti¬ colarità inerenti alla natura della contravvenzione fiscale (sottomis¬ sione, connessione con l'obbligo di pagare una tiassa).

In massima la pena sarà inflitta, come finora, con una decisione amministrativa. Questa emanerà dalla Direzione generale delle dogane, in quanto la contravvenzione sia scoperta dagli organi della dogana nell'esercizio delle funzioni' loro assegnate dalla legge sul grano ; negli altri casi la decisione sarà pronunziata dall'amministrazione dei ce¬ reali. Se quest'ultima o l'amministrazione doganale ritengono avverate le condizioni per la condanna a una pena privativa della libertà, esse trasmettono gli atti ail tribunale competente. In tutti i casi il Consiglio federale ha facoltà di rinviare il caso alla Corte penale federale. Se è da escludere la condanna ad una pena carceraria, la decisione penale sarà notificata con lettera raccomandata all'imputato eon l'avvertimento ch'egli può, entro quattordici giorni, invocare la decisione del tribu¬ nale. Se l'imputato fa uso di questo diritto, l'amministrazione da cui emana la decisione di multai trasmette gli atti al tribunale cantonale competente. Prima della notificazione della sentenza, l'amministrazione può, col consenso del procuratore generale della Confederazione, revo¬ care lai decisione penale e l'imputato o la persona corresponsabile può recedere dall' opposizione. Se entro il termine legale non è invocata la decisione del Tribunale o l'opposizione viene ritirata, la decisione penale dell'amministrazione diventa esecutiva.

4 * In relazione a quanto siamo venuti esponendo, vi raccomandiamo di approvare il disegno di legge qui allegato.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della
nostrai distinta considerazione.

Berna, 26 gennaio 1932.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : MOTTA.

Il Cancelliere della Confederazione :

Kakslt.v

120 Allegato 1 Variazioni del prezzo della farina e del pane, essendo costanti le spese di panificazione.

Ritenuto che le spese di panificazione ammontino a fr. 25 per quintale di farina, il prezzo di 1 kg di pane è di : 18,5 c. se la farina costa 0 fr. il quintale.

25,9 » 10 » 20 » 33.3 » 40,7 » 30 » 40 » 48,1 » 55 6 » 50 » 60 » 62,9 » 70.4 » 70 » 80 » 77,8 » 90 » 85,2 » 100 » 92,6 » Prezzo del pane Prezzo della farina

121 Allegato 2 Statistica dei prezzi.

Manitoba II cif Anvers

Pane tondo a Berna

Farina paniflcabile a Berna

Crusca

»

»

.--.--

Manitoba, farina e crusca il quintale in franchi; pane il kg. in cent.

(Prezzo medio del mese per un quintale di grano Manitoba II cif. Anvers, calcola alle offerte fisse quotidiane più basse).

MESE 1922 1923 1924 fr. fr. fr.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggi*» Giuguo Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1925 fr.

1926 1927 1923 1 fr. fr. ir. i

26.65 28.15 26.-10 41.91 35.35 31.88 31.78 27 29.30 27.37 27.-- 43.31 34.44 32.91 31.60 29 31.49 27.11 -26.53 39.83 32.15 33.-- 32.52 28 30.63 29.31 25.33 33.93 . 33.40 32.26 33.78 27 31.56 29.-- 25.68 38.11 33.29 33.70 33.41 25 29.66 28.05 26.82 36.17 33.32 34.11 30.61 25 30.05 27.40 29 50 34.33 33.82 33.39 29.06 31 27.73 25.51 31.59 35.62 32.41 33.55 26.76 33 24.60 25.06 33.04 30.22 30.95 31.92 25.55 31 25.20 25.20 35.13 28.62 32.80 30.89 27.26 3 28.13 25.-- 35 56 31.24 33.14 30.97 27.55 2 28.02 25 31 37.40 35.91 31.57 32.05 27.32 2

343.02 322.47 359.98 429.20 396.64 390.63 357.20 34

Media dell'anno

....

12 28.59

12 26.87

12 30.-

12 35.77

12 33.05

12 32.55

12 29.77

2

123: B. Prezzi delia farina panificabiie e del pane.

(Prezzi vigenti a Berna per 100 kg di farina panificabiie panetteria e per un pane tondo di 1 kg).

Farina E POCA EPOCA panificatile fr.

3:1 >;n gennaio 1914. .

gennaio 1914.

» luglio 32.50 luglio 36.-- 15 agosto 40.-- » · settembre settembre » . .

41.-- dicembre dicembre 44.50 1915. .

febbraio febbraio 1915.

20 settembre 46.-- 1 ottobre » 48.75 1916. .

1 gennaio 1916.

1 .febbraio » 52.50 21 febbraio 1 aprile » . .

8( maggio 54.50 22 maggio 3 gennaio 1917.

31 gennaio 19117 . .

59.-- » . .

23 febbraio 65.25 15 marzo 3 luglio 73.50 1 agosto » 1918. .

30 giugno 1 ottobre 1919. .

70.-- 7 aprile 1921.

30 aprile 1921 . .

» .

» li2 luglio 62.-- 31, luglio 54.-- 1 gennaio 1922 . .

li gennaio 1922.

» 52.50 6 aprile » 20 aprile » .

51.50 20 maggio 1923. .

47.-- 1 ottobre 15 ottobre 1923.

1924. .

50.-- 22 settembre 1924.

1 ottobre » » .

29 ottobre 53.-- 10 novembre 1925. '.

31 gennaio 1925.

15 febbraio 60.-- » » .

56.-- 1 aprile 6 aprile 50.-- » 2i2 settembre » 1 ottobre 1928. .

31 luglio 1928.

46.-- 13 agosto 43.-- 17 dicembre » 1929. .

1 gennaio » . .

15 luglio 40.-- 11 luglio 1929 » 20 luglio 43.-- » 15 agosto 11 novembre » » 41.-- 25 novembre 11 gennaio 1930 1930. .

43.-- 1 febbraio 18 marzo 41.50 » 10 maggio » 15 maggio » 40.-- 24 settembre » » 2 ottobre 37.-- » 1 dicembre » 4 dicembre 34.-- 1 marzo 19311 :i marzo 1931 . .

31.-- » .

» , 17 giugno 18 giugno 28.-- o novembre 31 ottobre » 26.-- » . .

franco

.

.

Pane tondo et . 35 . 35

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38 40 43 45 48 50

".

.

.

.

.

.

.

.

.

'.

.

.

.

.

.

.

.

.

58 63 70 73 75 72 65 60 55

.

.

.

.

.

. 52 . 55 . 57 . 63 . 60 . 55 . . 52 . . 50 . . 48 . . 50 . . 48 . . 50

.

.

.

.

.

.

. 48 . 4-6 . 43 . 41 . 38 . 35*)

*) Questo prezzo è di 32 centesimi alla panetteria cooperativa e di 26 centesimi per il pane integrale, dedotto il rimborso.

124 C. Prezzi delle sostanze da foraggio.

(Prezzi vigenti a Berna per 100 kg. di merce, tela compresa, franco stazione destinataria).

Rimacina¬ Farina Farina Crusca EPOCA tura foraggio II fr.

fr.

fr.

fr.

10 a 12 10 a 12 16.-- 1914 . .

1 gennaio -- 12.-- » * -- 27 agosto !

1915* . .

1 gennaio -- 17.50 » * -- -- 1 febbraio J1 o.-- .

20 settembre -- 17.-- ·-- 1 gennaio 1916* . .

-- 26.-- 24.-- -- » * 8 maggio 28.-- 20*.-- 1917* . . .

1 .gennaio ì::

30.-- -- 28.-- -- » . .

23 febbraio -- 32.-- 29.-- » * . .

-- 3 luglio 24.-22.-- ibi.-- .

1920 . .

22 maggio -- 22.-- 20.'-- -- . .

fin 19(20 22.50 22.50 32.50 -- 192(1 . .

1 gennaio principio d'a¬ 20.22.-- 30.-- » prile 16.-- 16.-- 22.» fine maggio principio di 17.-- 17.-- 23.-- .

» settembre principio di 18.18.-- 24.-- » . .

ottobre 17.-- 17.-- ii-- metà novembre» . .

20.-- 20.-- 26.-- -- 1922 .

.

1 gennaio 17.-- 17.24.--

» .

'1 aprile -- -- 23.-- » .

-- 21 novembre 19.-- 19.-- 27.-- -- . .

6 febbraio 1923 CW* 20,-- -- » 24 marzo 18.-- 18 -- 23 -- » 17 aprile 17.-- 17 -- 24.-- , -- » 26 maggio 18.-- 18 -- 25.-- -- » 4 dicembre # # 17 -- 17.-- -- 1(924 . .

24 giugno 18.-- 18.-- 26.-- » 5 agosto -- -- 27.-- -- » 2 settembre 20.-- 20.-- 30.-- -- » 28 ottobre 21.-- 21.-- 32.-- -- 1925 . .

31 gennaio -- -- 30.-- » » · .

5 maggio 20.-- 20.-- 28.-- -- » 27 ottobre 18 -- 19.-- 27 -- -- . .

2 febbraio 1926 17.-- 18.-- 26.» -- 27 marzo *) Del 27 agosto 1914 al 24 maggio 1D20 i prezzi erano fissati ufficialmente.

125

4 maggio 25 settembre Ii6 novembre 17 dicembre 1 febbraio 20 agosto 6 dicembre 7 febbraio 6 giugno 2 ottobre 5 febbraio 5 marzo 4 giugno 18 giugno 11 gennaio 31 gennaio ! marzo 22 aprile 10 maggio 3 giugno 28j giugno 2 settembre 24 settembre 6 ottobre 4 novembre 1 dicembre 11 dicembre 19 gennaio K aprile 2 giugno 13 giugno 5 agosto 6 ottobre 31 ottobre 24 novembre 5 gennaio

1-926 » » » 1927 » » 1928 » » 1929 » » » 1930 » » » » » » » » » » » » 1931 » » » » » » » 1932

·

.

.

.

.

.

,

.

· , .

foglio federale 1932.

Farina da foraggio I da fr.

-- -- 30.-- 31 -- 32 -- 33.-- 32 -- 31.-- -- 30.-- 29-- 27-- !

23-- 22 -- !

21-- .

20.-- -- 18-- 17-- 15.-- 19.-- -- -- 18 -- 19-- 20-- · 21 ,19-- 18-- 18.-- -- 16.-- 17.-- 18.-- 17--

Farina Rimaoinaforaggio li tura fr.

fr.

fr.

-- 24-- 15-- 23-- 16.-- 25-- 18.-- 16.-- -- 26-- 18.-- 19.-- 27-- 19.-- 28-- -- -- -- -- 29.-- -- -- 28-- 20.-- 27.-- 20.-- -- 21.-- 21.26-- -- -- -- -- 25-- 19 -- 23.19.-- 18.-- 20.-- 18.-- 19.15.-- 15.-- 18. 14.-- 14.-- 17.-- 12.-- 11.-- -- 14]-- 12.-- 13.-- 15.-- 11.-- 14.12 -- 10.-- 10.-- 12.-- 9.-- 13.-- 16.-- 12.-- -- 12.-- 11.-- lo.-- 11.-- -- -- -- -- -- -- 46.12.-- 12.-- 17.-- 13.-- 13.-- -- -- 15.-- 14.12.-- 12.-- 12.-- ll.14.-- -- lO.-- 11.-- -- -11 -- -- 12.-- 12.15.13.13-- 14.-- 12.-- 12--

13

126 Allegato 4

Prezzi del pane in Isvizzera e nei paesi vicini il 31 dicembre 1031.

Germania : Berlino, pane ordinario Mannheim, pane isemibianco Stoccarda pane «emibianco Francia, : Parigi, pane ordinario Marsiglia, pane ordinario Strasburgo, pane ordinario

44 cent.

53 » 49 »

46 cent.

48 » 48 »

Italia : Roma, pane popolare Milano, pane popolare Genova., pane popolare

49 cent.

49 » 45 »

Austria : Vienna, pane ordinario Innsbruck, pane ordinario Feldkirch, pane ordinario

48 cent.

54 » 51 »

Svizzera : Berna, pane ordinario Basilea, pane ordinario Losanna, pane ordinario

35 *) cent.

33 » 38 »

*) Alla cooperativa, dedotto il rimborso, 32 cent. ; pane integrale 26 cent.

127

Allegato S

Dazi d'entrata sul frumento in isvizzera e nei paesi limitrofi il 31 dicembre 1931.

I paesi indicati qui sotto riscuotono i seguenti dazi per ogni 100 kg di frumento importato : Germania Francia Italia Austria Svizzera

marchi 25.-- = fr.

franchi frane. 80.-- = » lire 75.-- = » corone oro 10.-- = » »

30,38 16,12 19,80 10,50 0,60

128 Allegato 6 Prospetto dei prezzi del frumento pagati ai produttori in settembre/ottobre 1931.

Nei paesi indicati qui sotto i contadini hanno ricavato per 100 kgdi frumento venduto : In Germania : Frumento pesante 75/76 kg l'ettolitro, merce conse¬ gnata stazioni « marchigiane », in media .

.

M. 21.57 *) = Fr. 26.20 (Dazio M. 25.-- = fr. 30.38).

In Inghilterra : Frumento al mercato della provincia =

sh. 10/8 Fr. 10.56

In Francia : Frumento pesante 74 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza, in media fr. 142.-- *) = fr. svizzeri 28.61 (dazio fr. frane. 80.-- = fr. svizz. 16.12).

In Italia,: Frumento pesante 77/78 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza, in inedia Lit. 96.-- *) = Fr. 25.34 (dazio Lire 75.-- = fr. 19.80).

In Austria : Frumento, franco stazione di partenza, in media

.

Sch. 29.25 = Fr. 19.16

.

Zloty 22.18 = Fr. 12.64

(dazio corone oro 10 = fr. 10.50).

In Polonia: Frumento parità Posen-Varsavia ecc., in media

*) Misure prese dallo Stato per aumentare il consumo del grano, rispettivamente per limitare la macinatura del grano importato.

129 In Rumenta : Frumento di la scelta proveniente da grandi aziende, fracco stazione, di partenza Lei 290.-- = Fr.

8.70 Frumento' dei contadini, pesante 76/77 kg l'ettolitro, 5 % di corpi estranei Lei 160.-- = Fr.

4.80 In Cecoslovacchia : Frumento, in media

Ci*. 130.-- = Fr. 19.60

In Ungheria : Frumento pesante 79/80 kg l'ettolitro, franco sta¬ zione di partenza, compreso il premio all'esporta¬ zione (5 Pengö)

Fr. 10.75

Negli Stati Uniti dell'America Settentrionale : Frumento (Kansas)

* 1.95 = Fr. 10,--

Nel Canada : Frumento, diverse varietà e qualità, in media .

. $ 1.36 = 6.98

In Svizzera : Frumento' pesante 77-78 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza (dazio fr. 0.60).

Fr. 38.--

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Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale accompagnante un disegno di legge federale sull`approvvigionamento del paese con cereali. (Del 26 gennaio 1932.)

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2785

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02.03.1932

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77-129

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