Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni» # S T #
del 23 giugno 1988
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni», depositata il 10 aprile 1985; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19872), decreta:
Art. l 1 L'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni» del 10 aprile 1985 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2 L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 69'" cpv. I secondo periodo (nuovo), cpv. 2 e 3-5 (nuovi) 1 ... Essa [la Confederazione] prende provvedimenti contro l'inforestierimento della Svizzera.
2 II numero degli stranieri che immigrano annualmente in Svizzera per dimorarvi durevolmente e quello delle trasformazioni annue dei permessi di dimora di durata limitata in permessi di dimora duratura non devono, complessivamente, superare il numero degli stranieri con permesso di dimora duratura emigrati nell'anno precedente. Gli annuali e i domiciliati sono considerati dimoranti duraturi.
3 II numero dei permessi di dimora di durata limitata per stranieri esercitanti o no un'attività lucrativa dev'essere limitato. Tali permessi non conferiscono diritto alcuno all'ottenimento di un permesso di dimora duratura. Il numero dei permessi annui per stagionali non dev'essere superiore a 100000.
4 II numero dei frontalieri non dev'essere superiore a 90000. Sono considerati frontalieri soltanto le persone nate o cresciute nella regione di confine. La regione di confine non può essere ampliata.
5 L'accoglimento definitivo dei rifugiati sottosta alla limitazione di cui al capoverso 2.
"FF 198S II 34 > FF 1988 I 469
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1988-407
Limitazione delle immigrazioni
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Disposizioni transitorie, art. 19 1 Fintanto che la popolazione della Svizzera supera i 6,2 milioni di abitanti, il numero degli immigrati giusta l'articolo 69ler può ascendere al massimo ai due terzi degli emigrati stranieri dell'anno precedente. Questa disposizione rimane in vigore per quindici anni.
2 La limitazione del numero dei frontalieri e dei permessi per stagionali dev'essere attuata entro quattro anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'articolo 69bis.
3 1 trattati internazionali e le leggi contrarie alle nuove disposizioni dell'articolo 69ter devono essere denunziati, rispettivamente modificate, per il termine più vicino possibile.
III
Le nuove disposizioni costituzionali entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 23 giugno 1988
Consiglio degli Stati, 23 giugno 1988
II presidente: Reichling II segretario: Anliker
II presidente: Masoni II segretario: Huber
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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la limitazione delle immigrazioni» del 23 giugno 1988
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Jahr
1988
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2
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26
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05.07.1988
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1014-1015
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