Termine di referendum: 3 ottobre 1988

Decreto federale su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta # S T #

del 23 giugno 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1987", decreta:

Art. l Principio 1 La Confederazione accorda sussidi: a. per provvedimenti di protezione della foresta da effetti di sostanze nocive, malattie e parassiti; b. per la cura del novellarne.

2 La Confederazione aiuta le aziende forestali a migliorare le condizioni di gestione e promuove gli sforzi dell'economia forestale e del legno.

Art. 2 Sussidi per misure fitosanitarie 1 1 sussidi federali ammontano, secondo la capacità finanziaria del Cantone: a. al 25-50 per cento delle spese per l'acquisto, l'impiego e la manutenzione di strumenti e istallazioni destinate alla lotta contro i parassiti della foresta; b. al 10-50 per cento delle spese per la preparazione degli alberi danneggiati e per il loro trasporto fino a depositi adatti; e. al 25-50 per cento delle spese per la rimozione dei resti dei tagli nelle regioni minacciate; d. al 10-50 per cento delle spese per provvedimenti in caso d'avvenimenti o condizioni straordinari.

2 La Confederazione non accorda sussidi per: a. la preparazione e il trasporto d'alberi nell'ambito di tagli normali; b. la preparazione e il trasporto d'alberi non danneggiati, nel quadro d'uno sfruttamento forzato; e. i provvedimenti non assolutamente indispensabili alla protezione della foresta.

"FF 1988 I 245 1022

1988 - 410

Conservazione della foresta 3

La Confederazione accorda sussidi se anche il Cantone contribuisce, proporzionalmente alla sua capacità finanziaria. Il Consiglio federale determina la soglia del contributo cantonale che da diritto all'intero sussidio federale. Esso può rinunciare completamente o parzialmente a ridurre il sussidio se l'entità dei danni comporta un onere eccessivo per il Cantone.

Art. 3 Sussidi per cure al novellarne 1 1 sussidi federali per il trattamento del novellarne bisognoso di cure ammontano, secondo la capacità finanziaria del Cantone, al 30-60 per cento delle spese. È inoltre applicabile l'articolo 2 capoverso 3.

2 La Confederazione non accorda sussidi, giusta il capoverso 1, se il trattamento del novellarne avviene nel quadro d'un progetto di ricostituzione o rimboschimento in corso, come anche nel quadro d'un rimboschimento compensativo.

Art. 4 Sussidi per misure aziendali e per altre misure 1 La Confederazione promuove mediante sussidi il potenziamento dell'assistenza tecnica alle aziende forestali, il miglioramento della loro contabilità, il perfezionamento professionale e la formazione continua del personale forestale, nonché gli sforzi dell'economia forestale e del legno.

2 La Confederazione può sussidiare la ricerca sul deperimento forestale, se già non ne promuove lo studio in altro contesto.

Art. 5 Finanziamento L'Assemblea federale stabilisce con decreto semplice l'ammontare massimo dei mezzi finanziari.

Art. 6 Esecuzione 1 II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 1 Cantoni eseguono i provvedimenti giusta gli articoli 2 e 3.

Art. 7 Diritto vigente: modificazione La validità dell'articolo 42 capoverso 2 della legge federale dell'11 ottobre 19021' concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste è sospesa per la durata del presente decreto.

')RS 921.0

1023

Conservazione della foresta

Art. 8 Disposizioni finali 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 1989 con effetto sino all'entrata in vigore della nuova legge forestale, ma non oltre il 31 dicembre 1992.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 1988 II presidente: Masoni II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 5 luglio 1988" Termine di referendum: 3 ottobre 1988

D FF 1988 II 1022

1024

Consiglio nazionale, 23 giugno 1988 II presidente: Reichling II segretario: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta del 23 giugno 1988

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1988

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05.07.1988

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1022-1024

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