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Messaggio concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale del 18 novembre 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri, D'intesa con il Tribunale federale, ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un messaggio a sostegno di un disegno di decreto federale d'obbligatorietà generale concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 novembre 1987

1987-920

8 Foglio federale. 71° anno. Vol. 1

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio // mandato dei 15 giudici supplenti straordinari e dei 6 redattori di sentenze supplementari del Tribunale federale giungerà a scadenza il 31 dicembre 1988.

Le Camere federali avevano approvato questo provvedimento transitorio, lasciando tuttavia trasparire un certo scetticismo al riguardo. In seguito, il Consiglio nazionale, nell'ambito della revisione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, ha respinto ogni proposta tendente ad aumentare il numero dei giudici e dei giudici supplenti ordinarii.

La presente proposta di prorogare il provvedimento transitorio è giustificata quindi dal fatto che la riveduta legge federale sull'organizzazione giudiziaria entrerà probabilmente in vigore soltanto nella seconda metà del 1989 o nel 1990 e potrà di conseguenza produrre pienamente i suoi effetti di sgravio soltanto in un secondo tempo. È presumibile che questo periodo di transizione durerà da 2 a 3 anni. Per questo motivo è opportuno prolungare la durata del mandato dei giudici supplenti straordinari e dei redattori di sentenze supplementari sino alla fine del 1991.

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I

Situazione iniziale

II 23 marzo 1984, le vostre Camere hanno approvato il decreto federale concernente l'aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale (DF 1984; RS 173.110.1). Questo provvedimento transitorio si proponeva di sgravare provvisoriamente i giudici federali e consentire al Tribunale federale di ridurre il numero delle pendenze a una quantità accettabile (messaggio del 19 ottobre 1983 concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale, FF 1983 IV 473 segg.). Il Parlamento ha limitato la durata di validità del decreto al 31 dicembre 1988, muovendo dal presupposto che la riveduta legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), sarebbe entrata in vigore già all'inizio del 1987 (messaggio DF 1984, FF 1983 IV 480).

Si pensava allora che gli effetti di sgravio prodotti dalla revisione dell'OG si sarebbero fatti sentire a partire dal 1988, dopo un'inevitabile fase di assestamento (cfr. n. III disposizioni finali e n. 1, disposizioni d'esecuzione, del disegno dell'OG, FF 1985 II 810 segg., 848), e che i provvedimenti definitivi, previsti nella revisione dell'OG, sarebbero quindi subentrati a quelli provvisori.

Considerata la durata dei dibattiti sulla revisione dell'OG, il Tribunale federale ha pregato la commissione del Consiglio degli Stati di esaminare l'opportunità di una proroga della validità del decreto federale del 1984 (lettera del Tribunale federale del 17 giugno 1987 al presidente della commissione del Consiglio degli Stati competente in materia di revisione dell'OG). Nella seduta del 7 settembre 1987, la commissione si è pronunciata a favore di un simile provvedimento e ha domandato al nostro Collegio di sottoporle al più presto un messaggio in tal senso.

2

Apprezzamento

Nel corso dei dibattiti sulla revisione dell'OG, il Consiglio nazionale ha respinto qualsiasi aumento del numero dei giudici federali. La presente proposta di proroga del decreto federale del 1984 non contrasta con la posizione presa dal Consiglio nazionale. Tenuto conto dell'andamento dei lavori di revisione dell'OG, risulta infatti necessario intervenire senza indugio, per evitare che il Tribunale federale accumuli ritardi che non potrebbero essere compensati neanche con i provvedimenti previsti nel quadro della revisione dell'OG. Non staremo qui a ricordare le cause e gli effetti del cronico sovraccarico di lavoro che affligge da alcuni anni i nostri tribunali supremi; ci limiteremo dunque ad attirare l'attenzione sul messaggio del 19 ottobre 1983 concernente au aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale (FF 1983 IV 473) e su quello del 29 maggio 1985 concernente la modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (FF 1985 II 709). Basta poi ricordare che il numero delle nuove pratiche pendenti presso il Tribunale federale è salito da 3710 nel 1983 a 3997 nel 1984, a 4165 nel 1985 e per finire a 4061 nel 1986 (Rapporti di gestione del Tribunale federale del 1984, 1985 e 1986).

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L'effetto di sgravio prodotto dall'assunzione dei 15 giudici supplenti straordinari e dei 6 redattori di sentenze supplementari si è confermato negli ultimi anni. Fra metà luglio 1984 e fine dicembre 1984 i giudici supplenti straordinari hanno elaborato 108 rapporti, cifra che si è elevata a 300 nel 1985. Nel 1986, i giudici supplenti (ordinari e straordinari) hanno presentato 500 progetti (rapporti di gestione del Tribunale federale del 1984 p. 352, 1985 p. 370 e 1986 p.

411). Senza l'ausilio dei giudici straordinari il numero delle pendenze riportate dal 1985 al 1986 sarebbe salito a 1965 (rispetto alle 1665 effettivamente riportate), ossia aumentato del 18 per cento. Secondo i dati forniti dal Tribunale federale, nella prima metà del 1987 i 15 giudici supplenti straordinari hanno elaborato altri 150 rapporti circa.

Nel corso dei lavori che avevano preceduto l'approvazione del decreto federale del 1984, la commissione del Consiglio degli Stati aveva fatto espressamente rilevare, per bocca del relatore Meylan, il carattere irrevocabile del termine di validità del decreto federale del 1984. L'on. Meylan si espresse nei termini seguenti: «II doit être entendu que les délais fixés dans l'arrêté doivent être tenus» (Boll. uff. S 1984, p. 122, prima colonna). Il termine di validità fu tuttavia fissato per la fine del 1988 poiché si presumeva che la modifica dell'OG sarebbe entrata in vigore per l'inizio del 1987. «À cette date, nous devrons avoir mis en place les nouvelles méthodes de travail du Tribunal fédéral» (Boll, uff. S 1984, p. 122, seconda colonna). Orbene, risulta evidente che la riveduta OG entrerà probabilmente in vigore soltanto nella seconda metà del 1989 o nel 1990, con un ritardo quindi di quasi 3 anni rispetto a quanto inizialmente previsto. I presupposti che avevano portato ad accettare il carattere di irrevocabilità del termine di validità del decreto federale del 1984 sono dunque decisamente mutati.

Benché non intendiamo protrarre indefinitamente questo provvedimento transitorio, reputiamo opportuno mantenerlo in vigore, almeno finché non si faranno sentire gli effetti di sgravio dei provvedimenti previsti nel quadro della revisione dell'OG. Se si considera un periodo di transizione dai 2 ai 3 anni, dopo l'entrata in vigore di questa revisione, una proroga del decreto federale
sino a fine 1991 si rivela pienamente giustificata. È evidente che una decisione negativa in merito avrebbe gravi conseguenze sull'evolversi della situazione presso il Tribunale federale. Da una parte essa accrescerebbe considerevolmente la mole di lavoro dei giudici, ripercuotendosi sulla qualità della giurisprudenza e sulla durata dei processi. D'altra parte, i provvedimenti previsti nel quadro della revisione dell'OG non potrebbero divenire subito operativi. Bisognerebbe infatti colmare numerosi nuovi ritardi accumulatisi in seguito alla partenza dei giudici straordinari, prima di ottenere un effettivo sgravio dei giudici federali.

La proroga del decreto federale del 1984 tocca direttamente i soli giudici supplenti straordinari del Tribunale federale e i 6 redattori di sentenze assunti nel 1984, nonché i giudici federali uscenti che potrebbero essere eletti in qualità di giudici supplenti (cfr. n. 211, 212 e 215). Il presente progetto non interessa gli altri provvedimenti transitori approvati nel 1984, che dovranno tuttavia essere tenuti in considerazione nell'ambito del preventivo, qualora il decreto federale del 1984 fosse prorogato (cfr. n. 213 e 214).

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21

Ricapitolazione dei provvedimenti previsti nel 1984

211

Giudici supplenti straordinari del Tribunale federale

L'articolo 1 del decreto federale del 1984 aumenta provvisoriamente da 15 a 30 il numero dei giudici supplenti del Tribunale federale.

212

Redattori di sentenze del Tribunale federale

L'articolo 3 del decreto federale del 1984 deroga provvisoriamente al decreto federale del 20 marzo 1981, il quale fissa a 40 il numero massimo dei cancellieri e dei segretari del Tribunale federale, fra cui non più di 20 cancellieri (art. 1 del decreto federale concernente il numero dei cancellieri e dei segretari del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni; RS 173.110.2).

L'effettivo dei redattori di sentenze è passato quindi a 46 unità.

213

Redattori di sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni

Dato che il numero massimo stabilito dal decreto federale concernente il numero dei cancellieri e dei segretari del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni non era stato ancora raggiunto, i 3 redattori supplementari sono stati assunti in seguito ad autorizzazione accordata nel quadro del bilancio di previsione per il 1984.

214

Personale di cancelleria

La nomina dei 15 giudici supplenti straordinari ha comportato un aumento dell'effettivo della cancelleria del Tribunale federale di 2 unità. Anche al Tribunale federale delle assicurazioni sono stati creati 2 posti supplementari e più precisamente nell'ambito del preventivo per il 1984.

215

Giudici federali uscenti

L'articolo 2 del decreto federale del 1984 prevede che i giudici uscenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni possano essere reintegrati dai Tribunali federali in qualità di giudici supplenti, senza pertanto essere conteggiati nel numero massimo legale dei giudici supplenti. Il Consiglio nazionale ha ripreso questa disposizione nell'articolo 1 capoverso 3 del disegno dell'OG.

216

Diarie per i giudici supplenti

II nostro Collegio, competente in materia, ha deciso di aumentare le diarie dei giudici supplenti. La nuova tariffa è entrata in vigore il 1° gennaio 1984 (RU 1983 1380).

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3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

31

Ripercussioni finanziarie per la Confederazione (calcolate su 3 anni)

311

Giudici supplenti straordinari del Tribunale federale

1000 indennità giornaliere di 750 franchi ", ossia Inoltre, si aggiungeranno per spese varie, comprese quelle di viaggio .

Fr. 750 000.-- x 3 = Fr. 2 250 000.-- Fr. 50000.-- x 3 = Fr.

150000.--

Per entrambi i Tribunali federali è possibile che uno o l'altro giudice federale uscente sia eletto giudice supplente provvisorio senza che sia conteggiato nel numero massimo legale. Le spese che ne risulteranno non possono essere determinate con precisione; non saranno comunque molto elevate trattandosi di singoli casi.

312

Redattori di sentenze del Tribunale federale (Classe di stipendio 2 o 3) 66500.-- x 3 = Fr.

16 300.-- x 3 = Fr.

3 400.-- X 3 = Fr.

1 400.-- X 3 = Fr.

Stipendio di base Indennità di rincaro ..

Indennità di residenza Assegni per i figli

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Retribuzione lorda annua (numero di posti) (numero di anni)

Fr. 87 600.--

313

199500.

48 900.

10200, 4 200,

x 6 = Fr. 525 600, x 3 = Fr. l 576 800,

Personale di cancelleria (Classe di stipendio 17, 18, 20)

Nell'ambito del bilancio di previsione per il 1984 avete autorizzato la creazione di 2 posti supplementari destinati alla cancelleria del Tribunale federale. Questi posti sono direttamente connessi con l'elezione dei giudici supplenti straordinari e devono perciò essere valutati in questo contesto: Fr. 31 500.-- x 3 = Fr. 94 500.. -- Stipendio di base Indennità di rincaro Fr. 7 800.-- x 3 = Fr. 23 400., -- Indennità di residenza Fr. 2 900.-- X 3 = Fr.

8700.. -- Assegni per i figli Fr.

-..-- Retribuzione lorda annua (numero di posti) (numero di anni)

Fr.

42200.-- X 2 = Fr.

X 3 = Fr.

84400.-- 253 200.--

"Media fra 800 franchi (giudici supplenti che esercitano una libera professione) e 700 franchi (altri giudici supplenti).

118

314

Ricapitolazione dei costi

Le spese globali risultanti dalla proroga del decreto federale seguenti: - Giudici supplenti straordinari Fr. 800000.-- x 3 = - Redattori di sentenze del Tribunale federale Fr. 525 600.-- x 3 = - Personale di cancelleria Fr.

84400.-- x 3 = Totale 315

del 1984 sono le Fr. 2400000.-- Fr. l 576 800.-- Fr. 253200.--

Fr. 1 410 000.-- x 3 = Fr. 4 230 000.-- Redattori di sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni e altro personale di cancelleria

L'ulteriore estensione del personale autorizzata nel 1984 (redattori di sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni, personale di cancelleria per entrambi i Tribunali) non si fonda sul decreto federale del 1984, ma è stata decisa nell'ambito del bilancio di previsione del 1984. Prescindendo dai 2 posti supplementari presso la cancelleria del Tribunale federale, creati in seguito all'entrata in funzione dei 15 giudici supplenti straordinari (cfr. n. 313), non teniamo conto dei costi dei posti supplementari, nella misura in cui non siano connessi con l'assunzione dei giudici supplenti straordinari eletti in virtù del decreto federale del 1984.

316

Mobilia e locali

L'infrastruttura necessaria ai giudici supplenti straordinari e ai redattori di sentenze del Tribunale federale è già disponibile. La proroga del decreto federale del 1984 non cagionerebbe quindi alcuna spesa supplementare.

32 321

Ripercussioni sull'effettivo del personale Giudici supplenti del Tribunale federale

L'attuale effettivo di 30 giudici supplenti sarà mantenuto sino al 31 dicembre 1991. Se del caso vi si aggiungeranno i giudici federali uscenti che saranno eletti dalle vostre Camere alla carica di giudici supplenti provvisori senza essere computati nel numero legale massimo.

322

Redattori di sentenze

II numero dei redattori di sentenze presso il Tribunale federale sarà di 46 sino al 31 dicembre 1991. I posti di redattori di sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni dovranno essere autorizzati nell'ambito del bilancio di previsione per il 1989.

119

323

Personale di cancelleria

I posti destinati alla cancelleria, creati in seguito alla nomina dei giudici supplenti straordinari, dovranno essere confermati nell'ambito del preventivo per il 1989. Altrettanto dovrà essere fatto per i posti non direttamente connessi con il decreto federale del 1984.

4

Linee direttive della politica di governo

II presente messaggio non è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987. L'evoluzione della situazione, allora imprevedibile, richiede però che si intervenga d'urgenza.

5

Forma giuridica della proroga

Proponiamo un decreto federale che consenta la proroga di quello del 23 marzo 1984 concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale.

L'articolo 4 del decreto federale del 1984 deve quindi essere integrato con un terzo capo verso che preveda la proroga del decreto sino al 31 dicembre 1991.

6

Costituzionalità

II decreto che vi proponiamo si fonda, come quello del 1984, sull'articolo 107 della Costituzione federale e sull'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

120

Decreto federale concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1987 '', decreta: I

II decreto federale del 23 marzo 19842) concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale è modificato come segue: Art. 4 cpv. 3 (nuovo) 3 La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 dicembre 1991.

II 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1989.

1365

»FF 1988 I 113 >RS 173.110.1

2

121

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Messaggio concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale del 18 novembre 1987

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1988

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87.068

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19.01.1988

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113-121

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