Termine di referendum: 27 giugno 1988

Decreto federale concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo del 1987 # S T #

del 18 marzo 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettere b e e e 36ter dellaCostituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1987'', decreta: Sezione 1: Contributi ai costi di riparazione delle strade Art. l Principio La Confederazione partecipa finanziariamente alla riparazione dei danni alle strade aperte al traffico dei veicoli a motore, verificatisi tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1987 in seguito all'eccezionale maltempo.

Art. 2 Contributi della Confederazione I contributi finanziari della Confederazione al ripristino delle strade ammontano a: a. 100 per cento dei costi per le strade nazionali; b. 100 per cento dei costi per le strade principali (secondo l'appendice 1 dell'ordinanza dell'8 aprile 19872) sulle strade principali); e. 100 per cento dei costi per la strada del San Gottardo nei Cantoni Uri e Ticino e per quella della Novena nei Cantoni Vallese e Ticino; d. 75 per cento dei costi per le altre strade aperte al traffico dei veicoli a motore.

Art. 3 Finanziamento I contributi della Confederazione definiti agli articoli 1 e 2 sono finanziati conformemente all'articolo 3 della legge federale del 22 marzo 19853) concernente i dazi sui carburanti.

"FF 1988 1 153 « R S 725.116.23 3 >RS 725.116.2 1988-217

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Partecipazione finanziaria alla riparazione dei danni causati dal maltempo

Sezione 2: Contributi ai costi residui di sei Cantoni Art. 4 Principio 1 La Confederazione si assume i costi residui dei danni arrecati tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1987 ai Cantoni di Berna, Uri, Svitto, Grigioni, Ticino e Vallese, nonché alle collettività di diritto pubblico di questi Cantoni.

2 L'Assemblea federale stabilisce l'ammontare dei contributi mediante decreto federale semplice.

Art. 5 Definizione dei costi residui I costi residui corrispondono ai costi non coperti causati dal ripristino di edifici, impianti e colture, dopo deduzione: a. di tutti gli aiuti finanziari e indennizzi della Confederazione; b. di una partecipazione adeguata del Cantone; e. di tutte le prestazioni fornite dalle assicurazioni; d. degli altri contributi di terzi.

Art. 6 Modo di calcolo I contributi della Confederazione ai costi residui vengono calcolati in base alle dichiarazioni dei Cantoni. Fanno stato i dati a fine novembre 1987.

Art. 7 Pagamento I contributi della Confederazione vengono corrisposti con un versamento unico e per tutti i costi residui.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 8 Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° agosto 1988. Il Consiglio federale lo abrogherà allorché tutti i contributi saranno stati versati.

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Partecipazione finanziaria alla riparazione dei danni causati dal maltempo

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1988 II presidente: Masoni II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 18 marzo 1988 II presidente: Reichling II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 marzo 1988" Termine di referendum: 27 giugno 1988

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"FF 1988 I 1199

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Decreto federale concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo del 1987 del 18 marzo 1988

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1988

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29.03.1988

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