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Messaggio concernente la revisione parziale della legge del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli Dell'11 maggio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, con il presente messaggio, un disegno di legge federale modificante quella del 12 .dicembre 1940 sullo sdebitamelo di poderi agricoli.

Per altro, vi proponiamo di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 1974 P 12 133

Immobili agricoli. Valutazione del valore di reddito (N 2.12.74, Schnyder).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 11 maggio 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

1977 -- 261

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Compendio // valore di reddito dei poderi e dei fondi agricoli, una delle colonne del diritto fondiario rurale, equivale, secondo l'articolo 6 della legge federale del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli, al capitale cui un esercizio secondo le condizioni usuali ha assicurato, per un periodo di una lunga durata prima della stima, un reddito corrispondente a un interesse medio del 4 per cento. Il regolamento federale di stima del 28 dicembre 1951, nel tenore artuale considera periodo di riferimento gli anni 1946 a 1965.

Questo modo di determinare i valori di reddito è stato riprovato in quanto non terrebbe sufficientemente conto dell'evoluzione agraria (specializzazione e modificazioni strutturali) e delle fluttuazioni del saggio d'interesse, percui sarebbe ormai divenuto obsoleto. Queste obiezioni sono affatto giustificate.

Proponiamo quindi di conferire al Consiglio federale la competenza di stabilire il saggio di capitalizzazione sul fondamento del tasso medio d'interesse per le ipoteche di primo grado e di determinare a nuovo il periodo di riferimento. Questi due provvedimenti consentirebbero di adeguare alla situazione attuale il valore di reddito dei poderi e dei fondi agricoli.

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I

Parte generale

II

Sistema vigente

III

Concetto del valore di reddito

La legge federale del 12 dicembre 1940 sullo «debitamente di poderi agricoli (LSPA, RS 211.412.12) è entrata in vigore il 1° gennaio 1947. Questo testo, imperniato sulla situazione di crisi economica del periodo interbellico (messaggio del 23 giugno 1936, FF 1936 II ediz. frane, pag. 213 e seg.), persegue essenzialmente due finalità: 1. ricondurre l'indebitamento agricolo ad un livello tollerabile, 2. prevenire un nuovo iperindebitamento agricolo.

Il miglioramento delle condizioni nell'agricoltura durante la seconda guerra mondiale e il timore di una procedura eccessivamente severa spiegano l'esiguo successo dea provvedimenti per l'attuazione dello sdebitamento della seconda parte della legge. Infatti, furono presentate complessivamente soltanto 70 domande.

La continua modificazione delle strutture agrarie e i provvedimenti adottati nel quadro della legislazione federale in favore dell'agricoltura consentono di costatare che le situazioni effettivamente precarie sono attualmente assai rare (quinto rapporto su la situazione dell'agricoltura svizzera e la politica agraria della Confederazione del 22 dicembre 1976; FF 7977 I 243 e segnatamente pag. 332 e 333).

I provvedimenti intesi a prevenire un nuovo iperindebitamento (terza parte della LSPA) sono efficaci in quanto valido strumento di prevenzione e le disposizioni generali (prima parte della legge) costituiscono una delle colonne del diritto fondiario rurale.

La LSPA è stata riveduta due volte. La legge federale del 25 marzo 1955 (RU 7955 711) e la legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RS 914.1) hanno in effetti modificato talune disposizioni finanziarie della seconda e della quinta parte.

L'articolo 6 LSPA definisce i concetti del valore di reddito e del valore di stima nel senso della legge e incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni generali sulla stima.

564 II decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1951 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli (Regolamento federale di stima, RS 211.412.123) chiarisce, nell'articolo 10, le disposizioni dell'articolo 6 della LSPA.

La guida per la stima dei poderi e dei fondi agricoli, riprodotta in allegato al regolamento federale di stima (ed. 1970 pag. 8 e 9), indica due metodi per stabilire il valore dei poderi agricoli. Il primo metodo, detto del reddito lordo ed elaborato dal professor Laur, è applicato dalla grande maggioranza delle aziende agricole; il secondo, detto di appuramento, è applicato ai fondi per i quali mancano i dati contabili e statistici (pascoli e poderi delle regioni alpine), alle colture speciali come la vigna e a singoli immobili.

Indipendentemente dal metodo scelto, il valore di reddito è pur sempre calcolato dalla capitalizzazione, al saggio del 4 per cento, della rendita media del podere, durante un periodo assai lungo. La rendita media si ottiene deducendo dal reddito lordo (risultato dell'attività economica svolta nel podere durante un anno, espressa nella quantità e nel valore dei beni prodotti, nonché nel plusvalore risultante da trasformazioni o da scambi), i costi d' esercizio e gli ammortamenti (ciò che costituisce il reddito d'esercizio), i salari pagati e la retribuzione dell'esercente e dei suoi congiunti (risultato: reddito netto) e gli interessi del capitale aziendale. Il reddito d'esercizio serve poi a retribuire i due fattori di produzione impegnati: il lavoro e il capitale.

I dati medi del reddito .lordo risultano dalle contabilità controllate e analizzate dalla Segreteria dei contadini svizzeri. La moltiplicazione del reddito lordo per il coefficiente del valore di reddito iscritto nella guida di stima fornisce il valore di reddito non appurato, successivamente rettificato dai funzionari di tassazione per tener conto delle condizioni particolari dell' azienda. Il valore di reddito appurato così ottenuto è considerato valore di reddito secondo la legge.

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Valore di reddito: campo d'applicazione

II valore di reddito occupa una posizione centrale nel diritto fondiario del nostro Paese; infatti: -- Nel settore del diritto successorio rurale, l'articolo 620 CC (RS 210) consente d'attribuire un'azienda agricola, costituente un'unità economica e tale da garantire un'esistenza sufficiente, a quello degli eredi che si dichiari disposto a riceverla e che sembri idoneo ad assumere l'esercizio; il prezzo è stabilito secondo il valore di reddito.

L'articolo 621quater CC consente, alle stesse condizioni, la divisione di un'azienda agricola e la sua attribuzione.

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L'articolo 625 CC prevede per l'industria accessoria di un'azienda agricola la stessa destinazione di quest'ultima, secondo l'articolo 620 CC, ancorché l'attribuzione debba avvenire secondo il valore venale.

L'articolo 617 capo verso 2 CC prevede che i fondi agricoli, nel caso di ripartizione, siano stimati secondo il loro reddito, gli altri secondo il valore venale.

-- La legge federale del 12 giugno 1951 (RS 211.412.11) sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola accorda, in caso di vendita di un' azienda agricola o di parti importanti della stessa, un diritto di prelazione ai parenti in linea diretta che vogliono acquistare il fondo per coltivarlo essi stessi e ne sembrano idonei, come pure al coniuge, in base al valore di reddito (art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1).

-- L'articolo 848 CC permette la costituzione di una rendita fondiaria sopra un fondo agricolo soltanto fino a concorrenza dei tre quarti del valore di reddito.

L'articolo 84 LSPA prevede che i fondi agricoli non possono essere gravati da nuovi diritti di pegno immobiliare né da nuovi oneri fondiari oltre l'importo del valore di stima, ossia del loro valore di reddito aumentato, se necessario, di un supplemento del 25 per cento al massimo.

-- L'articolo 3 della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RS 914.1) prescrive che il richiedente debba aver collocato, per quanto si possa pretendere da lui, i suoi assegnamenti e il suo credito. Quest'ultimo è proporzionato al valore di reddito.

-- L'articolo 3 della legge federale del 21 dicembre 1960 concernente il controllo dei fitti agricoli (RS 942.10) determina il fitto secondo il valore di reddito.

-- In materia d'imposizione federale, l'articolo 31 capoverso 2 del DCF del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale (RS 642.11) considera il valore di reddito per la stima dei fondi adibiti prevalentemente a scopo agricolo e dei quali il valore venale vien determinato soprattutto da questa loro destinazione.

Le disposizioni suindicate del diritto successorio rurale e del diritto fondiario rurale perseguono lo scopo di consentire all'erede qualificato e idoneo o al parente bénéficiante di un diritto di prelazione l'acquisto di un podere o di un fondo agricolo a
un prezzo che non pregiudichi la sopravvivenza economica. Il limite degli oneri previsto per i diritti di pegno immobiliare è stato stabilito in modo da impedire che l'acquirente sia esposto, al momento della ripresa o successivamente, a un indebitamento tale da minacciare fiFoglio federale 1977, Voi. II

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566

nanziariament la sua esistenza. Infine, il disciplinamento presente sul controllo dei fitti agricoli intende proteggere il locatario contro le pretese del locatore che sono sproporzionate rispetto al reddito del bene dato in affitto.

Queste prescrizioni, che si fondano sul valore di reddito, rinviano, per quanto concerne la sua determinazione, all'articolo 6 LSPA.

12

Valutazione critica del sistema vigente

121

In generale

Già in occasione dell'ultima revisione del regolamento federale di stima (DCF del 12 dicembre 1970, RU 7970 1621), il Dipartimento federale di giustizia e polizia costatava che la specializzazione progressiva e i mutamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura avrebbero reso necessario, nel corso di una prossima revisione (ogni 4 o 5 anni), un esauriente riesame delle norme inerenti alla stima.

In qualità di portavoce delle cerehie agricole, il consigliere nazionale Schnyder presentò, il 3 ottobre 1974, un postulato, controfirmato da 18 altri membri del Consiglio, nel quale chiedeva al Consiglio federale di riscontrare l'opportunità di esaminare approfonditamente e di modificare il metodo applicato per la stima dei poderi e dei fondi agricoli.

Nella nostra risposta rilevammo che sarebbe forse stato necessario di rivedere la legge federale sullo sdebitamento dei poderi agricoli, il cui articolo 6 stabilisce l'aliquota di capitailizzazione al 4 per cento e prescrive un periodo assai lungo di riferimento precedente la stima. Il postulato Schnyder fu accettato il 2 dicembre 1974 dal Consiglio nazionale e trasmesso al Consiglio federale.

Una commissione peritale, istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 6 marzo 1975 e incaricata di riscontrare le norme federali di stima, esaminò le critiche mosse al sistema di stima e le proposte di revisione formulate da diverse cerehie. Da un lato, essa riconobbe che le disposizioni vigenti non consentono di tenere sufficientemente conto delle modificazioni profonde e rapide dell'apparato produttivo, delle strutture e dei prezzi agricoli, cosicché i valori reddituali appaiono inadeguati all'effettivo quadro circostanziale. Dall'altro, essa costatò che il tasso fisso di capitalizzazione del 4 per cento non corrisponde alla realtà economica, segnatamente ove si consideri l'evoluzione del saggio d'interesse. Essa concluse finalmente con l'urgente necessità di una revisione profonda del regolamento e della guida di stima e, pertanto, di una modificazione dell'articolo 6 LSPA.

567 La commissione ha dunque prioritariamente studiato la revisione di questa disposizione legale e le sue conclusioni sono state trasmesse, per consultazione, ai Cantoni e alle organizzazioni interessate.

122

Tasso di capitalizzazione

Secondo il vigente articolo 6 LSPA, il valore di reddito deve corrispondere al capitale al quale il ricavo netto medio durante un periodo assai lungo, previa deduzione dell'interesse per il capitale aziendale, assicura un interesse medio del 4 per cento. Il relatore di lingua francese al Consiglio nazionale (signor Quartenoud) dichiarò all'epoca che il tasso del 4 per cento rappresentava il saggio d'interesse vigente a quel momento per le ipoteche di primo grado.

Il saggio fisso del 4 per cento potè essere mantenuto per un periodo assai lungo poiché le oscillazioni del tasso d'interesse furono assai esigue per lungo tempo. Nondimeno, nel corso dei 10 ai 15 ultimi anni, il livello generale dell'interesse, e conscguentemente i saggi ipotecari, sono aumentati incessantemente fino all'epoca recente. Ad esempio, il saggio d'interesse medio di 12 banche cantonali ammontò al 5,05 per cento per le vecchie ipoteche di primo grado durante il periodo dal 1966 ad 1975. Per il periodo dal 1971 al 1975, il saggio medio per queste vecchie ipoteche ha raggiunto perfino il 5,51 per cento. In avvenire, occorrerà contare con fluttuazioni periodiche dei saggi sia verso l'alto, sia verso il basso. Anche se, presentemente, i saggi d'interesse registrano nuovamente una tendenza a cadere, è poco probabile, in un prossimo avvenire, che il saggio medio venga a collocarsi al livello degli anni quaranta.

Sono elementi del costo di produzione dell'agricoltura, secondo gli articoli 46 e 48 dell'ordinanza generale sull'agricoltura del 21 dicembre 1953 (RS 916.01), gli interessi effettivamente dovuti e gli interessi del capitale proprio investito nell'azienda, calcolati al saggio medio delle ipoteche di primo grado. Con l'applicazione del principio della copertura dei costi, ancorato nell'articolo 29 della legge sull'agricoltura del 30 ottobre 1951 (RS 970.7), l'aumento dell'interesse ha contribuito al rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli e ha provocato pertanto un miglioramento del reddito del podere. I dati contabili utilizzati per calcolare il valore di reddito tengono dunque conto dell'aumento del saggio d'interesse; sarebbe quindi ovvio che la stessa prassi fosse applicata alla capitalizzazione della rendita dei poderi agricoli.

Questi due motivi giustificano, secondo il nostro parere, l'abbandono del saggio di capitalizzazione previsto nell'articolo 6 della LSPA.

568 123

Perìodo di riferimento

Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LSPA il periodo di riferimento deve, da un lato, essere assai lungo e, dall'altro, precedere la stima. Secondo gli articoli 6 capoverso 3 e 112 al Consiglio federale incombe di stabilire il periodo di riferimento. L'Esecutivo vi ha provvisto nell'articolo 10 del regolamento federale di stima ed ha previsto, in occasione di ogni revisione, un periodo di 10 a 25 anni. Il disciplinamento vigente rinvia pertanto a un lungo periodo anteriore alla stima e si fonda su valori stabiliti secondo strutture agricole e condizioni di produzione notevolmente diverse da quelle attuali. In effetti, i principi valevoli per gli anni dal 1946 al 1965 non trovano sempre applicazione nell'epoca attuale.

D'intesa con la commissione peritale, giudichiamo quindi che convenga ridurre il periodo attuale di riferimento, dopo aver ponderato i vantaggi e gli svantaggi rispettivi dei periodi troppo lunghi e troppo brevi. Siamo parimente del parere che la valutazione corrente dei risultati delle contabilità rurali da parte della Segreteria dei contadini svizzeri consenta di ridurre l'inevitabile divario fra l'ultimo anno considerato e la stima, in modo da conferire maggiore adeguatezza ai valori di reddito.

La commissione peritale riprova inoltre che l'articolo 6 capoverso 1 LSPA tiene conto soltanto degli anni trascorsi e esclude pertanto i metodi di stima utilizzanti integralmente o parzialmente i dati attuali o inerenti al futuro.

In effetti, nonostante i rischi cui è connesso, un siffatto metodo, sempre secondo il parere della commissione, potrebbe essere applicato segnatamente a forme d'aziende nuove per le quali manca ogni materiale di statistica contabile.

Condividiamo quindi la proposta della commissione peritale in favore di un periodo di riferimento più breve, che però non dovrebbe necessariamente essere anteriore alla data di stima.

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Risultati della procedura di consultazione

Nel corso dell'autunno 1976, abbiamo sottoposto il nostro disegno di revisione, con un rapporto orientativo, ai Cantoni e alle organizzazioni interessate.

L'unanimità dei Governi cantonali e delle organizzazioni consultate ammettono l'urgente necessità di modificare l'articolo 6 LSPA, affinchè le nuove norme di stima possano entrare in vigore. Venti Cantoni e Semicantoni, come anche la grande maggioranza delle organizzazioni interpellate condividono senza riserva alcuna le nostre proposte.

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Numerosi pareri evidenziano la necessità di proseguire la revisione del diritto fondiario rurale. Altri esprimono la preoccupazione di mantenere la stabilità dei valori di reddito che pertanto non dovrebbero essere ridotti né aumentati.

Il Cantone Ticino auspica che, conformemente alle tesi del professer Vallat (PF Zurigo), il nostro sistema giuridico abbia a considerare due «valori di reddito»: il primo, tradizionale, utilizzato in materia di crediti d'investimento, di oneri massimi e di fitti, e il secondo, cosidetto di ripresa, nel caso d'acquisto privilegiato (diritto successorio rurale e diritto legale di prelazione secondo l'art. 12 cpv. 1 della legge sul mantenimento della proprietà fondiaria rurale). U valore di ripresa verrebbe calcolato sul fondamento del bilancio di previsione e dovrebbe consentire, grazie al suo saggio di capitalizzazione, il pagamento degli interessi del capitale e l'ammortamento dei debiti in 25 anni.

La commissione peritale ha respinto la proposta di introdurre nel diritto positivo un valore speciale di ripresa. Essa considera, a maggioranza prevalente, che l'introduzione di un valore di ripresa speciale non sia opportuna dal profilo del diritto successorio rurale. Il principio, indicato nell'articolo 620 CC della ripresa al valore di reddito avrebbe fatto buona prova durante 60 anni e l'introduzione di un valore di ripresa speciale provocherebbe non soltanto una confusione dei termini ma sarebbe pure pregiudizievole per la sicurezza del diritto. Inoltre, i valori di ripresa calcolati secondo il concetto del professor Vallat oscillerebbero secondo la situazione finanziaria (grado d'indebitamento) e non potrebbero pertanto più essere considerati valori oggettivi. Molto probabilmente, inoltre, i valori di ripresa risulterebbero generalmente assai inferiori ai valori attuali di reddito, ciò che sarebbe sgradevole, tenuto conto degli oneri importanti che presentemente devono già assumere i coeredi.

La commissione peritale giudica parimente che la nostra economia nazionale potrebbe difficilmente sopportare lo sdebitamento integrale dell'agricoltura in una sola generazione.

Talune proposte dei Cantoni e delle cerehie interessate concernono infine il regolamento federale di stima, cosicché le esamineremo al momento in cui si procederà alla revisione di quest'ultimo. Trattasi segnatamente della durata del periodo di riferimento, che certuni propongono di portare a 10 anni.

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2

Parte speciale: Chiarimenti riguardo al nuovo ordinamento

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Tasso di capitalizzazione

Proponiamo di sostituire nel capoverso 1 dell'articolo 6 della LSPA l'espressione «un interesse medio del 4 per cento» con la locuzione «l'interesse medio delle ipoteche di primo grado». Il ricorso a un'aliquota flessibile consentirà di tener meglio conto della realtà economica, dato che il concetto di ipoteca di primo grado è sufficientemente noto e che al riguardo sussistono precisi dati statistici. Il saggio ipotecario, specialmente quello di primo grado, è parzialmente «politico» cosicché è presumibile, secondo l'esperienza, che permarrà relativamente stabile a lunga scadenza. Del rimanente, trattasi del saggio ipotecario medio durante il periodo di riferimento; le sue oscillazioni non dipendono tanto dall'evoluzione momentanea dei mercati, bensì dalla tendenza generale dello sviluppo economico.

Il messaggio del 23 giugno 1936 a sostegno del disegno di legge sullo sdebitamento di aziende agricole (FF 1936 II, ediz. frane, pag. 213) recita alla pagina 239 «che il valore di reddito corrisponde alla somma la quale consente di ottenere, in media, un interesse del 4 per cento del reddito netto dell' azienda, durante una serie prolungata di anni. Trattasi al riguardo di un concetto che si è affermato lentamente e che è divenuto usuale...». Il tasso di capitalizzazione, elemento essenziale di questa nozione usuale, corrispondeva, come l'indicò il relatore Quartenoud, al saggio delle ipoteche di primo grado. Scegliendo ora espressamente quest'ultimo saggio si sottolinea, senza minimamente modificarla, la volontà del legislatore. I motivi da noi condivisi che hanno indotto i periti a proporre la modificazione del tasso di capitalizzazione si oppongono all'adozione di un nuovo saggio fisso. Siffatta soluzione deve essere respinta per la sola ragione che essa provocherebbe frequenti revisioni legislative.

In futuro stabiliremo nel regolamento di stima il saggio di capitalizzazione e l'adegueremo alla situazione economica, allorché occorrerà procedere alle necessarie revisioni periodiche.

Ci fonderemo sulla media svizzera del saggio ipotecario di primo grado e, per tener conto di situazioni particolari, il tasso medio ottenuto verrà arrotondato al quarto superiore o inferiore.

Se il tasso medio dell'interesse delle vecchie ipoteche di primo grado dovesse scostarsi da quello delle nuove ipoteche, verrà
tenuto conto, secondo la prassi, del saggio medio dell'interesse delle vecchie ipoteche, analogamente a quanto è già avvenuto nel quadro degli articoli 45 a 49a dell'ordinanza generale sull'agricoltura.

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22

Periodo di riferimento

Proponiamo di sostituire la locuzione «lunga durata prima della stima» con l'espressione «durante parecchi anni» per meglio manifestare il nostro intento di ridurre il periodo di riferimento e di sopprimerne l'anteriorità obbligatoria alla stima.

Il periodo di riferimento comprenderà sempre un certo numero di anni successivi e consentirà ogni metodo di calcolo del valore di reddito, quindi tanto quelli che finora si fondavano su valori sperimentali concernenti un determinato numero di anni trascorsi, quanto quelli utilizzanti un sistema normalizzato di previsione. Come per il passato, nel regolamento di stima determineremo il periodo di riferimento.

D'intesa con la commissione peritale, giudichiamo che la durata, minima del periodo di riferimento non dovrebbe, di norma, essere inferiore a cinque anni.

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Aspetti legislativi

La revisione dell'articolo 6 LSPA costituisce il presupposto indispensabile per la messa in vigore di nuove norme di stima, insistentemente attese nel ceto agrario. Orbene, l'esame d'assieme delle norme di stima ha avuto inizio nel marzo del 1975 e le nuove disposizioni saranno pronte all'inizio del 1978.

Per questo motivo abbiamo optato per una revisione parziale immediata della legge sullo sdebitamento, ancorché le cerehie agricole ci abbiano vivamente chiesto di intrapprendere pure la revisione delle altre parti del diritto fondiario rurale.

Abbiamo previsto di presentarvi simultaneamente la revisione dell'articolo 6 LSPA e dell'articolo 3 della legge federale sul controllo dei fitti agricoli.

Il problema dei fitti agricoli è così importante e imbricato (l'Unione svizzera dei contadini e l'Unione svizzera degli affittuari vi hanno connesso problemi inerenti ad altri testi legislativi, come, ad esempio, una maggiore protezione dalla disdetta e l'obbligo d'autorizzazione per l'affitto di singole particelle di un'azienda in grado di sussistere come complesso) che abbiamo dovuto rinunciarvi per non ritardare maggiormente la messa in vigore delle nuove norme di stima.

In questo contesto rinviamo inoltre alle spiegazioni e agli intenti chiaramente enunciati nel nostro messaggio del 21 giugno 1976 concernente l'iniziativa popolare «per una protezione efficace dei locatari» e un controprogetto (FF 7976 II 1342 e 1343) e nel nostro quinto rapporto sulla situazione dell'agricoltura svizzera e la politica agricola della Confederazione del 22 dicembre 1976 (FF 7977 I 453 e 454).

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3

Conseguenze finanziarie eripercussionia livello del personale

31

Conseguenze finanziarie

La revisione non provocherà alcuna spesa suppletiva per la Confederazione.

32

Effetti a livello del personale

Non vi sarà alcun effetto per quanto riguarda il personale.

4

Costituzionalità

Conformemente al suo ingresso, la legge federale sullo sdebitamento dei poderi agricoli è fondata sull'articolo 64 della Costituzione federale. Occorre evidenziare che l'articolo 31bis applicabile a questo testo legislativo, fu introdotto nella Costituzione soltanto nel 1948.

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(Disegno)

Legge federale sullo sdebitamento di poderi agricoli Modificazione del

1977

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'll maggio 19771), decreta:

La legge federale del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli2) è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera & e 64 della Costituzione federale, Art. 6 cpv. 1 e 3 1

1 poderi e i fondi sono stimati sulla base del valore di reddito il quale, con un esercizio secondo Je condizioni usuali, ha assicurato, su un periodo di parecchi anni, un reddito corrispondente all'interesse medio delle ipoteche di primo grado.

3 11 Consiglio federale determina il tasso d'interesse valido per il calcolo del valore di reddito ed emana le disposizioni generali sulla stima.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

" FF 1977 II 561 "' RS 211.412.12

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1977

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.05.1977

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