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Foglio Federale Berna, 5 dicembre 1977

Anno LX No

Volume III

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77.075

Messaggio riguardante un accordo sulle relazioni tra Svizzera e Francia in campo cinematografico del 9 novembre 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un decreto di disegno federale riguardante l'accordo stipulato con la Francia il-22 giugno 1977 per la coproduzione in campo cinematografico.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

1977 _ 683

Foglio federale 1977, Voi. III

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Compendio Le difficoltà incontrate nell'attuazione e nella vendita, all'estero, delle pellicole hanno indotto i produttori svizzeri, soprattutto quelli romandi, a ricercare in Francia soci interessati alle loro imprese. Per questi ultimi una coproduzione diventa tuttavia attrattiva soltanto se beneficia del sussidio ragguardevole, garantito dal Governo francese alle produzioni cinematografiche nazionali. Occorre pertanto un accordo bilaterale che riconosca codesta qualità ai film franco-elvetici.

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I II

Parte generale Situazione iniziale

I produttori di film, in particolar modo i produttori di lungometraggi dipendono dall'estero per due riguardi: per l'esportazione e per il finanziamento. Troppo ristretto, il mercato indigeno non basta a coprir gli alti costi di produzione di un lungometraggio che ammontano, generalmente, ad oltre un milione di franchi, e l'esportazione si configura allora come una necessità economica. Inoltre, già il finanziamento stesso della pellicola costituisce una difficoltà che sin dapprincipio induce il produttore a cercarsi-un socio straniero con il quale collaborare nell'attuazione del film.

Ambedue i cointeressati si assicurano vicendevolmente da rischi dividendosi il finanziamento dell'impresa, e garantendo ciascuno lo sfruttamento commerciale della pellicola sul proprio mercato nazionale. Essi scritturano i collaboratori tecnici ed artistici a proporzione del rispettivo contributo finanziario, e sorvegliano lo svolgimento della produzione in virtù degli accordi stipulati. La responsabilità complessiva dell'impresa, la cosiddetta «garantie de bonne fin», tocca di regola al coproduttore che fornisce il maggior lavoro.

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Collaborazione con la Francia

I motivi generali, ora esposti, a favore della produzione in comune di pellicole cinematografiche valgono con particolare rilevanza per la Svizzera francese. All'esigenza d'aiuto finanziario -- determinata dalla limitatezza del mercato, dalla modicità dei sussidi statali e dalla scarsità di collaboratori indigeni -- s'aggiunge, come incentivo a ricercare cointeressenze in Francia, una considerazione di natura culturale: un artista romando, che ambisca una riuscita non effimera, abbisogna del riconoscimento francese, e, soprattutto, del consenso di Parigi. Codesta circostanza ha rafforzato la tendenza dei Romandi a volgersi alla nostra vicina dell'Ovest nella ricerca di esperti produttori cinematografici, l'intesa coi quali è, per di più, agevolata dalla comunanza d'idioma. Dal canto loro, alcuni produttori francesi si son mostrati molto interessati alla collaborazione con registi svizzeri di talento, quali Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Soutter, dischiuditori di vie originali, non che alla cinematografia elvetica, a quella francese,.

Gli effetti di codesta collaborazione son stati benefici per la situazione economica dell'industria francese del film -- oggetto di attenta cura da parte del Governo --, e anche la speranza dei produttori francesi di conseguire buoni risultati finanziari, grazie alla collaborazione dei nostri registri, non è andata fallita.

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Preparazione dell'accordo di coproduzione

Si trattava di garantire alla tendenza ora accennata un pubblico aiuto, che la Francia, per parte sua, già era pronta ad accordare. Colloqui preliminari, ed ufficiosi, hanno avuto come risultato un disegno di accordo di coproduzione -- parafato a Parigi, in ambito tecnico, il 24 ottobre 1972 - -, che è stato fondamento giuridico, provvisorio, ad una serie di pellicole attuate in comune, tra le quali vanno ricordate, per l'esito particolarmente lusinghiero: «L'invitation» di Claude Goretta, Citel Films, Ginevra / Planfilms, Parigi; «Le milieu du monde» di Alain Tanner, Citel Films, Ginevra / Action Films, Parigi; «La Paloma» di Daniel Schmid, Artco-Films, Ginevra / Les films du Losange, Parigi; «L'escapade» di Michel Soutier, Citel Films, Ginevra / Planfilms, Parigi.

Ratificato il 22 giugno 1977, l'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il giorno stesso della firma, onde non compromettere le coproduzioni in corso, ed acquisterà definitivamente forza di legge, giusta l'articolo 16 capoverso 2, dopo che i contraenti si siano notificati scambievolmente l'avvenuto adempimento delle condizioni costituzionali poste alla sua entrata in vigore.

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Necessità di una regolazione statale

Le coproduzioni possono attuarsi pienamente mediante accordi di diritto privato stipulati fra due o più produttori. Una regolazione statale riesce tuttavia sostanzialmente più vantaggiosa, poiché soltanto una convenzione di codesto tipo da modo alle coproduzioni d'ottenere il riconoscimento ufficiale, dal quale consegue il loro pareggiamento a quelle indigene e la fruizione di sussidi governativi.

La spontanea applicazione, da parte francese, delle disposizioni parafate nel 1972 è giovata assai a vari produttori romandi, poiché nell'attuazione delle loro pellicole han beneficiato di un ragguardevole aiuto finanziario.

Non par esagerato asserire che, soltanto con i sussidi federali, la cinematografia romanda mai sarebbe assurta alla fama internazionale odierna: a ciò occorreva la consociazione francese.

2

Parte speciale

Giusta l'articolo 27 ter della Costituzione e l'articolo 5 della Legge federale sulla cinematografia, del 28 settembre 1962 (RS 443.1), la Confederazione è abilitata a incoraggiare la produzione di pellicole pregevoli. I contributi ai costi di produzione, come agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza I sulla cinematografia (RS 443.11), possono essere concessi tanto a pellicole svizzere quanto ad altre attuate in coproduzione con l'estero. Si considerano di quest'

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ultima categoria le opere nella cui attuazione la partecipazione svizzera equivalga complessivamente almeno a quella straniera. Eccezionalmente, l'importanza della partecipazione svizzera può tuttavia esser minore, qualora lo Stato estero garantisca la reciprocità (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza I).

Il previsto accordo di coproduzione deve ora regolare codesto diritto reciproco. A tenore dell'accordo, le pellicole franco-elvetiche debbono esser approvate, per quanto concerne la Svizzera, dall'Ufficio degli Affari culturali del Dipartimento federale dell'interno; per quanto concerne la Francia, dal Centre national de cinématographie. Le autorità dei due Paesi esaminano, di volta in volta, i progetti di coproduzione, e li sostengono nei limiti consentiti dalle proprie leggi ed ordinanze.

Ambo le parti debbono fornire effettivamente un contributo tecnico ed artistico. I proventi delle pellicole vanno ripartiti in modo proporzionale alla partecipazione globale di ciascun coproduttore.

Ciascun contraente agevolerà in tutti i modi la diffusione, nel proprio Paese, dei film indigeni attuati in quello consociato.

Una commissione mista sarà demandata a sorvegliare l'applicazione del contratto e ad appianare eventuali difficoltà.

Stando al diritto svizzero, un accordo di coproduzione non sarebbe assolutamente necessario. Lo è invece per la Francia, le cui autorità hanno infatti dichiarato di dover persistere nel sollecitare al Governo elvetico un accordo in tal senso, non essendovi altro modo per garantire una regolare coproduzione. Facciamo nostra la richiesta, l'accoglimento della quale tornerà di vantaggio ai produttori cinematografici svizzeri.

3

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle finanze federali

Dall'accordo non ridonderà alla Confederazione supplemento alcuno d'effettivo del personale, né di spese.

4

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale qui proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione, che abilita la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza del Parlamento discende dall'articolo 85, cifra 5, della Costituzione.

L'accordo è stipulato per la durata di due anni, e potrà, di poi, esser disdetto in ogni tempo, previo avviso di tre mesi. Giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione non è soggetto a referendum.

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Decreto federale concernente un accordo sulle relazioni tra Svizzera e Francia in campo cinematografico

Disc uno

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1977 1), decreta:

Art. l 1 L'accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Svizzera e la Francia concluso il 22 giugno 1977 è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1)

FF 1977 HI 725

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Accordo

Traduzione dal testo originale francese

1)

sulle relazioni tra Svizzera e Francia in campo cinematografico

Desiderosi d'agevolare l'attuazione di pellicole in coproduzione e di sviluppare lo scambio di opere cinematografiche tra i due Paesi, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese han convenuto quanto segue: I - Coproduzione 1 - Le pellicole attuate in coproduzione e ammesse a beneficiare del presente Accordo si considerano film nazionali dalle Autorità d'ambedue i Paesi.

Esse beneficiano con pieno diritto dei vantaggi derivanti da siffatta circostanza, in virtù delle disposizioni vigenti o di quelle che venissero promulgate in ciascun Paese.

L'attuazione di pellicole in coproduzione tra i due Paesi dev'esser sancita, previo mutuo consulto, dalle autorità competenti corrispettive, che sono: in Svizzera: il Dipartimento federale dell'interno, Ufficio federale degli affari culturali, Sezione della cinematografia in Francia: il Centre national de la cinématographie.

2-Per esser ammessi al beneficio della coproduzione, i film vanno impresi da produttori ben dotati dal lato tecnico e finanziario, e la cui esperienza professionale sia riconosciuta dall'autorità nazionale.

3 - Ogni pellicola di coproduzione ha da esser corredata di due negativi, oppure di un negativo e di un controtipo, o di un internegativo.

Ciascun produttore è proprietario di un negativo, oppure di un controtipo o di un internegativo. Se v'è soltanto un negativo, ciascun coproduttore vi ha libero accesso.

1)

II testo originale è pubblicato nel FF 1977 III, ediz. franc., a pag. 749

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4-Le pellicole vanno prodotte nelle condizioni seguenti: Ogni film in coproduzione dev'esser frutto effettivo della partecipazione tecnica e artistica d'ambedue i consociati.

La proporzione del contributo finanziario dato dai coproduttori, nei due Paesi, può variare dal 20 all'80 per cento per ogni film.

5-Le pellicole vanno attuate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità svizzera, o da stranieri titolari d'un permesso di domicilio svizzero, per quanto attiene alla Confederazione Svizzera; oppure di nazionalità francese, o in possesso dello statuto di residenti, per quanto attiene alla Repubblica Francese.

È ammessa, in via eccezionale, la partecipazione d'interpreti che non abbiano la nazionalità d'alcuno dei due Paesi.

6 - Per principio, si deve conseguire un equilibrio nell'uso dei mezzi tecnici (studi e laboratori) dei due Paesi.

I lavori a tali mezzi connessi verranno eseguiti sul territorio delle parti contraenti, salvo il caso d'impossibilità tecnica dovuta alle attrezzature presenti sui due territori.

La Commissione mista, come all'articolo 15 del presente Accordo, esaminerà se tale equilibrio sia stato rispettato, e, in difetto, deciderà provvedimenti opportuni a ripristinare un'ugual ripartizione tra i contraenti.

7-La ripartizione dei proventi avviene proporzionalmente al contributo totale di ciascun coproduttore.

Siffatta ripartizione comporta una divisione dei proventi, oppure una divisione geografica, o, ancora, una combinazione di entrambi codesti modi, sempre tenendo conto della differenza di volume che v'è tra i mercati dei Paesi firmatari.

8 - L'esportazione delle pellicole attuate in coproduzione avviene, per principio, a cura del coproduttore maggioritario.

Ove trattisi di produzione eseguita con eguai partecipazione dei due Paesi, la pellicola sarà assegnata al contingente del Paese che offra le migliori possibilità d'esportazione. Nel caso di difficoltà, l'attribuzione si farà al contingente del Paese di cui il regista è cittadino.

Se uno dei Paesi coproduttori dispone del libero ingresso delle proprie pellicole nel Paese importatore, le opere in coproduzione fruiscono, con pieno diritto, di codesta possibilità, alla medesima stregua dei film nazionali.

9 - Nell'ambito di coproduzione di cortometraggi, si considerano tali le pellicole la cui lunghezza non ecceda 1600 metri nel formato 35 mm, o la lunghezza equivalente in altri formati.

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Ogni pellicola va effettuata nell'ambito d'una coproduzione equilibrata sui piani artistico, tecnico e finanziario.

10-I titoli di testa, gli spezzoni per il lancio e il materiale di propaganda delle pellicole eseguite in coproduzione debbono menzionare la coproduzione franco-svizzera.

La proiezione, nei festival, di pellicole risultanti da coproduzione va curata dal Paese cui appartiene il coproduttore maggioritario, salvo che i produttori non abbian disposto altrimenti con l'approvazione delle competenti autorità d'ambedue i Paesi.

11 - Le competenti autorità dei due Paesi esamineranno favorevolmente l'attuazione di pellicole in coproduzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, ed i Paesi coi quali l'una o l'altra di esse è vincolata da accordi di coproduzione.

Le condizioni d'approvazione di tali pellicole verranno esaminate caso per caso.

12-Fatta riserva per la legislazione e l'ordinamento vigenti, si accorda ogni agevolazione sia alla circolazione ed al soggiorno del personale tecnico, e di quello artistico, che partecipano alla coproduzione delle pellicole, sia all'importazione e all'esportazione in ogni Paese del materiale occorrente all'effettuazione e allo sfruttamento dei lavori cinematografici frutto di coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale di propaganda, ecc.).

II - Scambio di pellicole 13 - Fatta riserva per la legislazione e l'ordinamento vigenti, vendita, importazione e sfruttamento dei film nazionali impressionati non soggiacciono a restrizione alcuna da ambo le parti.

Ogni contraente accorderà, nel proprio Paese, tutte le agevolazioni possibili alla diffusione dei film nazionali dell'altro Paese.

Il trasferimento dei proventi della vendita e dello sfruttamento delle pellicole importate nell'ambito del presente Accordo avviene in applicazione dei contratti stipulati tra le due parti secondo l'ordinamento vigente in ciascuno dei due Paesi.

Ili - Disposizioni generali 14-Le competenti autorità dei due Paesi si comunicano a vicenda ogni informazione riguardante le coproduzioni, gli scambi di pellicole e, in

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genere, ogni chiarimento inerente alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

15-Una Commissione mista ha per compito quello d'esaminare le condizioni d'applicazione del presente Accordo, d'appianare eventuali diffi-coltà, e di studiare le modificazioni auspicabili per lo sviluppo della cooperazione cinematografica nell'interesse d'ambedue i Paesi.

Nel periodo di durata del presente Accordo, la Commissione anzidetta si riunirà ogni anno alternando tra Svizzera e Francia, e potrà eziandio esser convocata a richiesta d'uno dei contraenti nel caso, segnatamente, d'importanti modificazioni della legislazione oppure degli ordinamenti applicabili all'industria cinematografica.

16-1) II presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno della firma.

2) II Governo di ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro l'adempimento delle procedure costituzionali occorrenti, per quant'è di sua spettanza, all'entrata in vigore del presente Accordo. Il quale entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima delle due notificazioni.

3) II presente Accordo è stipulato per la durata di due anni a far tempo dal giorno dell'entrata in vigore, e rinnovabile tacitamente per altrettali periodi, salvo denunzia da parte d'uno dei contraenti, tre mesi innanzi la scadenza.

Fatto a Berna il 22 giugno 1977.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: Pierre Graber

Allegato Procedura d'applicazione

Per il Governo della Repubblica Francese: Claude Lebel

735 Procedura d'applicazione

Allegato

I produttori di ciascun Paese devono, per beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, allegare alle loro domande d'ammissione alla coproduzione un inserto comprendente in particolare: - una sceneggiatura particolareggiata, , - un documento concernente la cessione dei diritti d'autore, - il contratto di coproduzione stipulato tra le società coproduttrici, - un preventivo e un piano di finanziamento particolareggiato, - la lista degli elementi tecnici e artistici dei due Paesi, - un piano di lavoro per la pellicola.

Le autorità del Paese con partecipazione finanziaria minoritaria danno il proprio benestare soltanto dopo aver ricevuto il parere delle autorità del Paese con partecipazione finanziaria maggioritaria.

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Messaggio riguardante un accordo sulle relazioni tra Svizzera e Francia in campo cinematografico del 9 novembre 1977

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05.12.1977

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