987 # S T #

77.011

Messaggio concernente la legge sulla protezione degli animali Del 9 febbraio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi con il presente messaggio un disegno di legge sulla protezione degli animali raccomandandovene l'adozione.

Proponiamo inoltre la classificazione del postulato seguente: 1974 P 12026 Professione di custode d'animali (N 19.9.74, Reschler) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 febbraio 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler

II cancelliere della Confederazione, Huber

1977 -- 56

988

Compendio In votazione popolare del 2 dicembre 1973, popolo e Cantoni hanno accettato l'articolo costituzionale sulla protezione degli animali (art. 25bis e pertanto hanno trasferito dai Cantoni alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di protezione degli animali. Giusta la nuova disposizione costituzionale, una commissione di studio istituita dal Dipartimento federale dell'economia pubblica ha elaborato il presente disegno di legge sulla protezione degli animali. La legge rientra nei testi menzionati nel rapporto del Consiglio federale sulle grandi linee della politica governativa per la legislatura 1975-1979.

La legge che, salvo eccezione, s'applica unicamente ai vertebrati, si prefigge di disciplinare da un canto il comportamento umano nei confronti degli animali e d'altro canto di garantire la protezione e il benessere di quest' ultimi.

o La legge si prefigge di disciplinare in linea di massima unicamente i principi della protezione degli animali affinchè sia successivamente possibile l'adeguamento, giusta le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, alla recente evoluzione. Anche per questo punto il disegno tiene conto dei risultati della procedura di consultazione.

Conseguentemente il disegno definisce, nell'introduzione, i principi surriferiti imponendo per gli animali un trattamento conforme alle loro necessità. Sono segnatamente disciplinati la detenzionc di animali in generale lo sfruttamento di animali da reddito e la detenzionc di animali selvatici.

Tutte le prescrizioni mirano a un trattamento convenevole degli animali da parte dell'essere umano.

Inoltre la legge reca disposizioni applicantesi al commercio di animali, all' impiego di essi per scopi pubblicitari, al loro trasporto, agli interventi su animali vivi e alla loro macellazione; è mantenuto il divieto della macellazione rituale. Ampio rilievo è dato alle prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali vivi; il numero di tali esperimenti è limitato e l'esecuzione è sotto vigilanza.

La legge enumera poi le pratiche vietate sugli animali e prevede possibilità di sussidi per la ricerca scientifica nel campo della protezione degli animali.

Infine, essa disciplina i procedimenti amministrativi per l'esecuzione, affidati in gran parte ai Cantoni, i rimedi di diritto e le sanzioni penali.

989 I

Parte generale

II

Situazione giuridica attuale

III

L'articolo costituzionale sulla protezione degli animali

II 27 giugno 1973 (FF 7975 I 1397), le Camere federali hanno approvato il decreto federale concernente un articolo sulla protezione degli animali in sostituzione dell'articolo 25bis della Costituzione federale. Nella votazione popolare del 2 dicembre 1973 questo decreto è stato accettato dal popolo con 1041504 voti contro 199090 su 1240594 suffragi validi, nonché da tutti i Cantoni.

Con l'entrata in vigore del nuovo articolo 25 bis , la legislazione concernente la protezione degli animali, che fino allora era di competenza dei Cantoni, diviene compito della Confederazione (cpv. 1). Inoltre vengono elencati non esausüvamente i punti che il legislatore dovrà disciplinare (cpv. 2), e precisamente: a.

b.

e.

d.

e.

/.

la custodia e la cura degli animali; l'impiego e il commercio di animali; il trasporto di animali; gli interventi e gli esperimenti su animali vivi; la macellazione e altri modi di uccisione degli animali; l'importazione di animali e di prodotti animali.

Nell'articolo sulla protezione degli animali non è più contemplato il divieto di macellare gli animali senza averli prima storditi, ossia la macellazione rituale (art. 25bis vecchio). Lo stordimento degli animali da macello prima del dissanguamento dovrebbe essere disciplinato dalla legge federale sulla protezione degli animali. In attesa -di questa regolamentazione, tale pratica rimane vietata senza eccezioni per qualsiasi specie di animali (art. 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale).

L'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali deve, di massima, essere affidata ai Cantoni serbando alla Confederazione soltanto quanto strettamente necessario.

112

La legislazione sulla protezione degli animali, nella Confederazione e nei Cantoni

II messaggio concernente l'articolo sulla protezione degli animali ha esaurientemente informato in merito alla situazione legale vigente nel campo

990 della protezione degli animali nella Confederazione e nei Cantoni (cfr. FF 1972 II 1221). Al fine di evitare ripetizioni rinviamo alle spiegazioni del citato messaggio.

113

Disciplinamento a livello internazionale

113.1

Convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali

II 13 dicembre 1968 è stata conchiusa la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali; essa contiene prescrizioni relative al trasporto ferroviario, stradale ed aereo. La Svizzera ha dato la sua adesione incondizionata a questa convenzione in virtù del decreto federale del 18 marzo 1970 (RU 1970 1211/1222). Le prescrizioni contemplate in tale convenzione sono quindi state recepite nel diritto interno in quanto hanno carattere di diritto direttamente applicabile (self executing).

113.2

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate d'estinzione

Questa convenzione firmata il 3 marzo 1973 a Washington e ratificata dalla Svizzera il 9 luglio 1974 serve soprattutto alla cosiddetta protezione delle specie, vale a dire alla protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da un eccessivo sfruttamento da parte del commercio internazionale. Nel frattempo, oltre alla Svizzera altri undici Stati hanno ratificato questa convenzione. Dopo che in data 2 aprile 1975 l'Uruguay, quale decimo Stato, ha deposto l'atto di ratificazione, la Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1975. Il Consiglio federale ha parimenti emanato per tale data le occorrenti disposizioni esecutive.

113.3

Convenzioni europee in preparazione

Una commissione peritale del Consiglio d'Europa è incaricata dell'elaborazione dei testi di tre convenzioni concernenti la protezione degli animali.

La prima tratta della protezione degli animali nelle aziende agricole e contiene disposizioni normative riguardanti l'alimentazione, il ricetto e la cura degli animali soprattutto nelle aziende ad allevamento intensivo. Questa convenzione è già aperta alla firma degli Stati membri.

Due altre convenzioni -- una concernente l'impiego di animali vivi per scopi di ricerca, l'altra relativa ai metodi di macellazione -- sono in preparazione.

991

12

Designazione di una commissione di studio e lavori della medesima

II 19 febbraio 1974, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha nominato una commissione di studio incaricata di presentare, entro il 30 giugno 1975, un disegno preliminare di legge sulla protezione degli animali.

Per adempiere al mandato la commissione è stata autorizzata a rivolgersi direttamente ai Cantoni e a altri specialisti per chiarire taluni problemi o procedere a indagini.

L'amministrazione federale, le facoltà di medicina veterinaria delle università di Zurigo e Berna, l'Unione svizzera dei contadini, la Società dei veterinari svizzeri come anche altre cerehie interessate alla protezione degli animali e alla protezione della natura, nonché i veterinari cantonali erano rappresentati in seno alla commissione. Inoltre erano equamente rappresentate le regioni e i gruppi linguistici.

La commissione ha tenuto otto sedute combinate con parecchie visite di aziende. Segnaliamo inoltre che su iniziativa della Federazione svizzera delle comunità israelite, una delegazione della commissione si è recata negli Stati Uniti per esaminare la possibilità dell'eventuale applicazione in Svizzera di un procedimento di macellazione senza previo stordimento degli animali. Il sistema è stato sviluppato dalle organizzazioni di protezione degli animali e dai rabbini e consente l'esecuzione della macellazione rituale mediante un apparecchio speciale. La delegazione ha allestito per la commissione un rapporto particolareggiato in materia.

Una sottocommissione in collaborazione con specialisti si è occupata dei problemi della «professione di custode d'animali». In tre sedute essa ha redatto alcune proposte all'intenzione della commissione. Inoltre, un gruppo peritale ha elaborato le disposizioni penali in collaborazione con il Ministero pubblico federale e la sezione di diritto penale della Divisione federale di giustizia.

In diverse riunioni, sono stati uditi i pareri dei rappresentanti di organizzazioni e associazioni in merito ai problemi posti dall'emanazione di una legge sulla protezione degli animali. Trattasi segnatamente dei rappresentanti: -- della Società cinologica svizzera, -- della Società svizzera dei cacciatori, -- della Federazione svizzera di pesca e piscicoltura, -- dell'Unione degli stabilimenti zoologici in Svizzera, -- della Lega svizzera contro la vivisezione,

992 -- nonché di diverse organizzazioni di produttori (allevatori di vitelli, di maiali e di volatili).

Infine la commissione si è informata presso i veterinari dei Cantoni di Zurigo e Vaud per conoscere le loro esperienze nell'applicazione delle leggi cantonali sulla protezione degli animali.

La commissione ha terminato i suoi lavori con l'invio, il 12 giugno 1975, del rapporto finale al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

13

Risultati della procedura di consultazione

131

Riassunto

Abbiamo sottoposto il disegno di legge, per preavviso, ai Cantoni, ai partiti politici e alle organizzazioni economiche e professionali.

Le risposte pervenute hanno evidenziato che, in generale, il disegno trova molta accoglienza. Non sono stati espressi pareri avversi.

A prescindere dai suggerimenti d'ordine redazionale e stilistico, dei quali è stato tenuto conto entro i limiti del possibile, i problemi sollevati riguardavano i rami seguenti: concezione del progetto, custodia degli animali, esperienze con gli animali, obbligo di stordimento dei mammiferi e dei volatili prima della macellazione, pratiche vietate e disposizioni penali e finali.

132

Concezione del disegno

Numerose risposte esprimono il parere secondo cui la presente legge dovrebbe essere emanata sotto forma di legge quadro; quindi, non dovrebbe recare prescrizioni particolareggiate, meglio recepibili nelle disposizioni d'esecuzione. Alcune critiche han fatto notare che tale principio non è stato rispettato sistematicamente nel disegno presentato in consultazione. Nel presente disegno epurato abbiamo fatto tutto il possibile per soddisfare questa esigenza.

133

Custodia d'animali

Forti divergenze di parere esistono per quanto concerne il disciplinamento della custodia degli animali; non sono tanto le disposizioni comuni valide per tutte le forme di custodia ad essere criticate quanto l'elencazione dei

993

modi di custodia vietati. Una minoranza, composta soprattutto dei rappresentanti delle cerehie della protezione degli animali e della protezione della natura e dell'ambiente, voleva che i divieti fossero menzionati nella legge (custodia in gabbia di volatili e di maialini in batterie, custodia d'animali da reddito nell'oscurità permanente e custodia di vitelli su graticolati). Inoltre, si proponeva di estendere il divieto ad altre forme di custodia; si chiedeva anche che la legge fosse completata con una disposizione intesa ad estendere l'elenco dei divieti. Per contro, 22 Cantoni e la maggioranza delle cerehie economiche e professionali come anche dei partiti politici consultati hanno proposto la cancellazione dell'articolo di cui si tratta.

A tale proposito, numerose risposte hanno nondimeno ammesso che talune forme di detenzione praticate nello sfruttamento intensivo degli animali da reddito sono assoggettate a cautele per quanto concerne la protezione degli animali e dovrebbero, nell'interesse di quest'ultima, essere migliorate e, ove occorra, vietate. In ogni caso, l'enumerazione nella legge delle forme di custodia vietate è considerata troppo rigida in quanto con essa può essere tenuto conto unicamente della situazione attuale ed è reso impossibile o almeno più difficile qualsiasi ulteriore adeguamento. Conseguente: mente, la maggioranza dei Cantoni e diverse organizzazioni propongono che sia prevista nella legge una disposizione attribuente al Consiglio federale facoltà di vietare le forme di custodia manifestamente contravvenenti ai principi della protezione degli animali.

Fra le forme di custodia vietate già nel disegno presentato in consultazione, quella che ha suscitato il maggior numero di commenti nonché le più severe critiche è stata la custodia concernente pollame in gabbia. È stata segnatamente fatta allusione alle conseguenze economiche di siffatto divieto che si ripercuoterebbe finanziariamente non soltanto sui proprietari interessati e i consumatori dei prodotti di cui si tratta ma che pregiudicherebbe anche la capacità competitiva nei confronti degli stessi prodotti di provenienza estera dove non vige siffatto divieto. Orbene, se tale divieto doveva essere recato nella legge, le cerehie agricole dovevano segnatamente esigere che fossero prese misure protezionistiche contro
l'importazione di prodotti, soprattutto uova, in provenienza dei Paesi summenzionati.

La commissione incaricata dell'elaborazione della legge federale sulla protezione degli animali, ha nuovamente esaminato approfonditamente il problema e ha confermato il parere secondo cui talune forme di custodia attualmente praticate sono in netta contraddizione con. la concezione che sta alla base della protezione degli animali; soltanto una minoranza si è pronunciata per il mantenimento nella legge del divieto di talune forme di custodia. In considerazione dei risultati della procedura di consultazione e desiderosa di non impossibilitare il miglioramento dei sistemi di custodia Foglio federale 1977, Voi. I

63

994 esistenti, la maggioranza della commissione si è espressa in favore dell'inserzione nella legge di una disposizione che obbliga il Consiglio federale a designare mediante ordinanza le forme di custodia vietate. Come vedremo più innanzi, abbiamo dato seguito all'esigenza di sancire nella legge soltanto il principio secondo cui gli animali debbano essere custoditi in modo soddisfacente alle loro necessità fondamentali talché le forme di detenzione da vietare saranno specificate nell'ordinanza d'esecuzione.

134

Esperienze sugli animali

Tenuto conto delle proposte recate in diverse risposte alla consultazione abbiamo riveduto il capitolo di cui si tratta segnatamente la definizione di «esperienze su animali». 11 progetto della commissione è emendato nel senso che sottostanno ad autorizzazione soltanto quelle esperienze su animali che provocano a quest'ultimi dolori o modificano le loro condizioni di vita a un punto tale da terrorizzarli o perturbare considerevolmente il loro stato generale. Pertanto, vengono a cadere i timori espressi dalle cerehie agricole di vedere interrotti gli esperimenti di collaudo di nuovi foraggi.

135

Divieto di mattare animali senza previo stordimento

Un altro grave problema che si pone nel campo della protezione degli animali è quello delle macellazioni rituali, già oggetto di commenti particolareggiati all'atto dell'elaborazione dell'articolo costituzionale sulla protezione degli animali. Nella procedura di consultazione soltanto la Federazione svizzera delle comunità Israélite è intervenuta, come l'aveva d'altronde già fatto in altre occasioni, per chiedere l'abrogazione del divieto delle macellazioni rituali introdotto nella legge sulla protezione degli animali.

Essa propone la cancellazione pura e semplice di tale divieto o almeno di prevedere la possibilità di emanare disposizioni d'eccezione in favore delle minoranze religiose. Essa chiede parimente la soppressione del disposto concernente la possibilità di introdurre l'obbligo dello stordimento anche per la mattazione di volatili. Il partito liberale democratico pure si pronuncia contro tale obbligo di stordimento degli animali. Per i motivi che esporremo più innanzi al capitolo 2207 manteniamo il divieto della macellazione rituale.

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Pratiche vietate sugli animali

Fra le pratiche vietate menzionate nel disegno presentato in consultazione, l'impiego di pesciolini viventi come esca per la pesca è una di quelle che si urta alla resistenza delle organizzazioni di pescatori sportivi. Le Società svizzere di cinologia dal loro canto si oppongono al divieto di tagliare le orecchie ai cani.

995

Contrariamente a quanto avviene nella pesca professionale, dove l'esca vivente non ha alcuna importanza o soltanto importanza minore, l'impiego di quest'ultima nella pesca sportiva per la cattura di pesci rapaci è ampiamente diffusa. Le cerehie praticanti tale tipo di attività sportiva fanno soprattutto valere che un eventuale divieto dell'impiego di esche viventi renderebbe impossibile o almeno più difficile uno sfruttamento convenevole di talune acque. Anche un esiguo numero di Cantoni condivide tale parere.

Bisogna ora chiederci se gli argomenti presentati giustificano la rinuncia al divieto. Nell'esaminare il problema ci siamo soprattutto fondati sull' articolo 3 della legge federale sulla pesca, del 14 dicembre 1973, che reca in particolare la definizione della pesca sportiva. Secondo tale definizione è considerato pescatore sportivo colui il quale esercita la pesca per diporto e utilizza in generale canne da pesca. Orbene, pescando unicamente con la canna, indipendentemente dal tipo di esca usata, è certo che in tal modo l'effettivo della popolazione ittica non può a lungo andare essere sufficientemente regolarizzato; all'uopo occorrono infatti strumenti di cattura più efficaci. Quindi, il pescatore sportivo svolge soltanto una funzione limitata in quanto sfruttatore delle nostre acque ricche di patrimonio ittico; gli elementi «diporto» e «occupazione sportiva» sono in ogni caso non dominanti. Quindi, viene a mancare l'argomentazione decisiva che giustificherebbe un'eccezione in favore della pesca con esca viva. D'altro canto però, non possiamo negare che il divieto pregiudica in certo qual modo l'esercizio della pesca sportiva.

Pure alla richiesta della Società svizzera di cinologia non abbiamo potuto dare seguito favorevole in quanto non è provata oggettivamente la necessità di recidere le orecchie ai cani.

137

Disposizioni penali

All'atto dell'elaborazione delle disposizioni penali, taluni Cantoni, come anche il Ministero pubblico federale si sono chiesti se l'articolo 264 del Codice penale (RS 311.0), che punisce il cattivo trattamento nei confronti degli animali debba essere mantenuto o se la legge sulla protezione degli animali debba essa stessa enumerare gli atti punibili. Se inizialmente, il Ministero pubblico federale era favorevole al mantenimento del suddetto articolo 264 e voleva inoltre ammettere come contravvenzioni altre infrazioni di importanza minore, il presidente della commissione peritale incaricata della revisione del Codice penale ovverossia il professer Hans Schultz, ha raccomandato l'abrogazione dell'articolo 264 CP e la recezione di tale disposizione nella legge sulla protezione degli animali. Ci siamo associati

996

a tale parere. Contrariamente al disciplinamento sinora vigente, le infrazioni alla legge sulla protezione degli animali non saranno più trattate unicamente come delitti (infrazioni passibili di detenzione nei casi più gravi [art. 9 cpv. 2 CP]). Secondo la gravita dell'infrazione, il progetto distingue tra delitto e contravvenzione (infrazioni passibili di arresti o di multa o esclusivamente di multa [art. 101 CP]). Tale disciplinamento consentirà, nel caso di infrazioni leggere per cui è comminata una multa inferiore ai 200 franchi, di rinunciare all'iscrizione nel casellario giudiziario, iscrizione però obbligatoria in caso di multe inflitte per delitti anche ove si tratti di somme minori; ciò significa che in caso di nuova infrazione, l'autore è considerato come recidivo (art. 9 n. l e 2 dell'ordinanza del 21 die. 1973, RS 331) sul casellario giudiziario. La distinzione tra delitti e contravvenzioni è fatta da un canto secondo la gravita dei dolori, mali e danni inflitti agli animali e d'altra parte secondo il comportamento e i moventi dell'autore.

Per contro, non abbiamo potuto dar seguito al desiderio di taluni Cantoni che proponevano di disciplinare soltanto a livello d'ordinanza la repressione degli atti delittuosi elencati nel disegno presentato in consultazione e di inserire nella legge soltanto il principio enunciato all'articolo 264 del Codice penale. Siffatta soluzione sarebbe contradditoria con il principio «non v'è né delitto né pena senza legge». (Nullum crimen et nulla poena sine lege) 138

Disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali

Dando seguito alla proposta di parecchi Cantoni, abbiamo concesso agli organi incaricati dell'applicazione della legge il diritto di accedere ai locali, impianti, veicoli, oggetti e animali. Per l'esercizio delle proprie funzioni, essi avranno la qualità di agenti della polizia giudiziaria.

2

Parte speciale: Commento al disegno di legge

21

Caratteri principali del disegno

L'articolo costituzionale su cui si fonda la legge sulla protezione degli animali elenca in modo non esaustivo gli oggetti che devono segnatamente essere disciplinati dal legislatore (cfr. n. 111). In tal modo è delimitata la materia di una legge che deve corrispondere nelle grandi linee al concetto che ci si fa attualmente di una protezione degli animali soddisfacente all' etica e fondata per quanto possibile su dati scientifici. L'elemento prioritario è nell'occorrenza la necessità di essere protetto che ha l'animale.

997 Le disposizioni di concezione moderna adottate dai Cantoni di Zurigo, Friburgo, Ginevra e Vaud come anche la legge sulla protezione degli animali emanata nella Repubblica federale di Germania il 24 giugno 1972 hanno fornito indicazioni e suggerimenti preziosi agli elaboratori del presente disegno.

Pure le opinioni espresse nella commissione in seno al parlamento all'atto delle discussioni sull'articolo 25bis della Costituzione federale sono state fino a un certo punto utili e hanno fornito preziose indicazioni. Esse vertevano essenzialmente sul problema dello stordimento degli animali da macello prima del dissanguamento; in quell'epoca, tutti gli oratori hanno sottolineato che mai sarebbe stata accettata una legge sulla protezione degli animali che non comportasse il divieto di mattazione senza previo stordimento. All'uopo è stata attribuita grande importanza all'introduzione di un nuovo articolo 12 nelle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

Le disposizioni concernenti la protezione degli animali devono fondarsi su conoscenze sicure della psicologia animale e concernenti il loro comportamento nelle diverse condizioni o situazioni nonché dei rapporti fra gli animali e l'ambiente naturale. La ricerca nel giovane campo dell'etologia (studio del comportamento degli animali) ha consentito di raccogliere, durante gli ultimi decenni, numerosi nuovi dati. Permangono nondimeno ancora numerose incognite che dovranno essere chiarite. Le disposizioni sulla protezione degli animali devono sempre essere ispirate alle nuove scoperte scientifiche e poter essere adeguate conseguentemente all'evoluzione delle conoscenze. Pertanto, la legge federale deve unicamente disciplinare gli elementi di base di tale protezione lasciando i particolari alle prescrizioni d'esecuzione.

22

Osservazioni riguardo alle singole disposizioni

2201

Titolo 1: Introduzione

Articolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione Come detto nel titolo, la legge si prefigge la protezione degli animali. Tuttavia la protezione non è completa, ma ristretta esclusivamente ai dolori, alle sofferenze e alle lesioni che possono essere causati all'animale dal comportamento dell'uomo. Il senso e lo scopo della legislazione sulla protezione degli animali consiste perciò nello statuire norme sul comportamento umano nei confronti dell'animale, norme che servano alla protezione e al benessere di quest'ultimo.

998 L'applicazione della legge è fondamentalmente limitata ai vertebrati, poiché, per quanto si sappia, soltanto per essi è accertato che sentono coscientemente i dolori e sofferenze. Entrano quindi in considerazione le classi dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili, dei batracidi e dei pesci. Per contro esagerata sarebbe l'estensione del campo d'applicazione ad altri gruppi d'animali quali insetti, vermi e simili in quanto la loro sensibilità al dolore è nulla o perlomeno dubbia; quindi l'applicazione di talune disposizioni legali proposte condurrebbe a conseguenze assurde. Per contro la convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali e la convenzione del 3 marzo 1973 concernente il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione, si estende anche agli invertebrati come menzionato negli articoli 9 e 10 del disegno di legge.

Articolo 2: Principi generali I principi qui esposti vogliono essere una descrizione sommaria del comportamento da adottare nei confronti dell'animale. Il loro carattere programmatico e la loro formulazione facilmente assimilabile, quale mini-carta della protezione degli animali, dovrebbero renderli idonei a sensibilizzare la coscienza di ognuno e a essere rispettati da un numero possibilmente vasto di persone. Nell'ambito generale del disciplinamento essi sono norme direttive e mezzi d'interpretazione. La loro portata giuridica si esplica soprattutto in una funzione guida volta alla corretta comprensione delle altre disposizioni legali di esecuzione affinchè siano applicate in ogni caso nel modo più conforme al loro senso.

2202

Titolo 2: Custodia degli animali

Osservazione preliminare In questo capitolo sono raggruppate le disposizioni concernenti la custodia di animali in generale e di quelli selvatici, come pure le disposizioni relative all'esercizio della professione di custode d'animali. Senza dubbio ciò costituisce uno dei punti cardinali della legge, poiché esattemente nella custodia degli animali si deve tener conto dei mutamenti subentrati durante gli ultimi decenni nel comportamento fondamentale dell'uomo verso l'animale. La consapevolezza che gli animali superiori provano, a modo loro, dolori e sofferenze, ha conferito maggior importanza al promovimento di un comportamento corretto e conforme alla specie e chiarisce la responsabilità dell'uomo nei confronti di queste creature consimili. Chiunque tiene in custodia un animale condivide questa responsabilità. A tale proposito la valutazione di quanto sia da definire comportamento corretto e conforme alla specie, non deve avvenire basandosi esclusivamente nell'emotività bensì su conoscenze scientifiche.

999

Tuttavia, non solo l'atteggiamento dell'uomo nei confronti dell'animale è cambiato, bensì anche i sistemi di custodia; infatti la scienza e la tecnica sono evolute in modo divergente per gli interessi dell'uomo e le necessità dell'animale. L'allevamento intensivo di animali da reddito, criticato da ampie cerehie, si traduce
Ampie cerehie della popolazione chiedono ora che anche nell'ambito di questi sistemi di custodia si renda possibile agli animali un'esistenza che corrisponda alle necessità e alle abitudini della specie. Segnatamente si vogliono vietare i metodi di custodia inammissibili segnatamente la custodia in gabbie anguste. In considerazione di pareri esposti in consultazione e per i motivi esposti al numero 133 rinunciamo tuttavia al divieto esplicito di talune forme di custodia. Spetterà al Consiglio federale la facoltà di emanare tali divieti.

Articolo 3: Disposizioni comuni I principi formulati nei capoversi 1 e 2 sono di validità generale e si applicano a qualsiasi genere di custodia di animali, tanto per gli animali domestici, quanto per quelli da reddito o selvatici oppure destinati ad esperimenti. Chiunque custodisce o si prende cura di un animale è responsabile del benessere di quest'ultimo. Inoltre, giusta il capoverso 3, il Consiglio federale emanerà delle norme sulla custodia degli animali dopo aver udito le cerehie interessate.

Articolo 4: Forme di custodia vietate L'articolo sostituisce le disposizioni del disegno di
legge presentato in consultazione che vietavano una serie di forme di custodia. Giusta tale articolo dobbiamo vietare espressamente le forme di custodia che manifestamente contravvengono ai principi della protezione degli animali oppure almeno sottoporle ad autorizzazione. Nel decidere, sarà tenuto conto dei dati scientifici concernenti le necessità essenziali delle specie animali che entrano in considerazione come anche dei disciplinamenti internazionali.

1000

Un'autorizzazione obbligatoria rientra in linea di conto se in un determinato sistema di custodia le necessità fondamentali degli animali possono essere soddisfatte soltanto con un sistema rispondente nell'insieme a talune condizioni. Poiché siffatti provvedimenti producono conseguenze finanziarie per i tenutari interessati, devono essere stabiliti termini congrui al fine che gli impianti possano essere adeguati alle esigenze poste.

Articolo 5: Controllo dei tipi d'impianti stallini Per la protezione e il benessere degli animali custoditi nella stalla, i sistemi di stabulazione e gli impianti stallini quali ad esempio i dispositivi d'attacco, i rivestimenti dei pavimenti, gli impianti per il foraggiamento, l'evacuazione dello stallatico e la ventilazione della stalla rivestono una grande importanza. Essi devono limitare al minimo il comportamento specifico della specie e non aver alcuna ripercussione negativa sulla salute degli animali.

Al momento attuale la costruzione, l'offerta e la vendita di siffatti impianti non soggiacciono ad alcuna disposizione limitativa e chiunque può dedicarsi a queste attività. La maggior parte dei costruttori è interessata, più che al benessere degli animali, ad una custodia razionale grazie alla semplificazione dei processi lavorativi. A lungo andare, molte delle costruzioni offerte in vendita si sono rivelate inopportune, in quanto esercitavano degli influssi negativi su la salute e il benessere degli animali arrecando di conseguenza anche danni economici. Perciò, dal profilo della protezione degli animali si rivela indispensabile il controllo di tali impianti. Sarà senz'altro opportuno affidare il controllo ad una stazione di ricerche agronomiche, ove per l'elaborazione dei criteri d'apprezzamento si dovrà ricorrere a specialisti della protezione degli animali, dell'etologia e della medicina veterinaria, nonché a persone che si occupano della custodia pratica di animali.

Articolo 6: Custodia di animali selvatici Grazie alla selezione d'allevamento, le razze di animali domestici sono state in larga misura adattate alla vita sotto custodia dell'uomo. Per gli animali selvatici invece la cattività rappresenta sempre uno stato d'eccezione. Si ritiene pertanto necessario prendere particolari misure atte a garantire agli animali selvatici in cattività un sistema di
custodia ottimale.

Negli ultimi anni sono sorti in Svizzera, in connessione con negozi di animali, ristoranti, stazioni di servizio o ferrovie di montagna, numerosi zoo di piccolo formato. In questo contesto gli interessi commerciali sono sovente stati posti in primo piano dando poco peso alle necessità degli animali.

Si rivela perciò indicata una severa sorveglianza di queste aziende, connessa con un obbligo d'autorizzazione.

1001 Nel campo privato, .la custodia di queste specie d'animali dev'essere sottoposta all'obbligo d'autorizzazione. A tale proposito si devono considerare in primo luogo gli animali con particolari esigenze d'alimentazione (carnivori e animali che si nutrono di pesci), il cui approvvigionamento in alimenti appropriati non è sempre facile e non può essere attuato se non con ingenti spese; si considereranno inoltre quelle specie che pongono grandi esigenze quanto a qualità o ampiezza dello spazio vitale, quali scimmie, animali ungulati tropicali, grossi serpenti e coccodrilli. L'elenco degli animali soggetti all'obbligo d'autorizzazione sarà stabilito dal Consiglio federale.

Articolo 7: Persone addette professionalmente alla cura degli animali Nella Repubblica federale di Germania la professione di custode d'animali è riconosciuta dallo Stato. Diversi interventi in questo senso hanno pure avuto luogo in Svizzera negli ultimi tempi, segnatamente da parte della VPOD Zurigo, della direzione del giardino zoologico di Zurigo e del parco degli animali di Berna. Il Consiglio federale ha accettato un postulato Renschler (ZH) del 13 giugno 1974, che ha per oggetto la medesima questione.

i Una perizia allestita successivamente dalla Divisione della giustizia su mandato dell'Ufficio veterinario, ha rivelato che il riconoscimento della professione di custode d'animali in base all'articolo 34ter della Costituzione federale e alla legge sulla formazione professionale fondata sullo stesso non è possibile. D'altro canto anche l'articolo sulla protezione degli animali (art. 25bis) non costituisce una base per il riconoscimento e il promovimento dell'attività di custode d'animali nel senso di una rivalutazione sociale di questa professione, ma tutt'al più per una norma di polizia intesa a limitare la libertà d'esercitare la professione e sottoporre quest'ultima ad un certificato di capacità nei casi in cui motivi di protezione degli animali lo facciano ritenere opportuno. Dai colloqui avuti con i rappresentanti dei giardini zoologici e di altre organizzazioni interessate è emerso che questi preferirebbero l'introduzione di siffatta norma di.polizia all'attuale situazione di mancato disciplinamento.

L'articolo 7 della proposta legge conferisce ora al Consiglio federale la possibilità di far dipendere l'esercizio
della professione di custode d'animali dal rilascio di un certificato di capacità; l'ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale dovrà stabilire in quali casi tale certificato sarà necessario. Per tali motivi proponiamo di togliere di ruolo il postulato Renschler.

1002 2203

Titolo 3: Commercio e pubblicità con animali

Articolo 8: Autorizzazione obbligatoria II numero dei negozi nei quali vengono offerti in vendita animali di ogni specie, quali pesci, uccelli esotici, rettili, piccoli mammiferi, cani e altri animali è costantemente aumentato negli ultimi anni. Poiché sovente i proprietari non posseggono le conoscenze necessarie per la custodia e l'alimentazione specifica di questi animali o le loro installazioni si rivelano insufficienti, questi negozi sono ripetutamente oggetto di contestazioni. Pertanto essi dovrebbero essere sottoposti ad un'autorizzazione di polizia; resta escluso dalla stessa il commercio degli animali da reddito dell'agricoltura, il quale è disciplinato nella legislazione sulle epizoozie, come pure nel concordato sul commercio del bestiame. Nella sua ordinanza d'esecuzione il Consiglio federale regolerà le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Ove le stesse siano adempiute, il richiedente ha per legge il diritto di riceverla.

Articolo 9: Commercio internazionale Si può già soddisfare alle necessità della protezione individuale degli animali nel commercio internazionale, applicando la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali. Tuttavia, il campo d'applicazione di questa convenzione non è così esteso come lo si potrebbe auspicare. Esso ha segnatamente un'influenza soltanto sulle questioni direttamente connesse con il trasporto e non contempla quelle del ricetto e della cura degli animali prima e dopo la spedizione. 11 primo capoverso dell'articolo 10 della legge conferisce al Consiglio federale la possibilità di emanare disposizioni completive, quali ad esempio quelle intese a vincolare i permessi d'importazione ad una determinata età minima degli animali, oppure a limitare l'importazione di quelle specie d'animali difficilmente custodibili in cattività o consentirne l'importazione soltanto imponendo determinate condizioni di custodia.

Sul piano della conservazione delle specie, il commercio internazionale è disciplinato dalla Convenzione di Washington, la quale contempla specificamente non solo gli animali vivi bensì anche i prodotti animali (ad es. pelli da pellicceria, pelli di rettili, soggetti per collezioni zoologiche). Le disposizioni della citata Convenzione sono in parte direttamente applicabili o possono, senza alcuna difficoltà,
essere adottate anche per le condizioni svizzere. Nell'intento di garantire un'applicazione irreprensibile sono tuttavia necessarie delle prescrizioni esecutive supplementari.

1003 2204

Titolo 4: Trasporto di animali

Articolo 10 Qualsiasi trasporto rappresenta per l'animale che lo subisce un notevole disagio, motivo per cui, diversi testi di legge federali contemplano già prescrizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto. Esse concernono tuttavia soltanto determinati tipi di trasporto quali ad esempio quelli per strada o per ferrovia. La Convenzione europea del 13 dicembre 1968 contiene altre disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto per ferrovia, strada o aeromobile, ma sono valide soltanto nel traffico internazionale.

L'articolo 10 capoverso 1 statuisce il principio secondo cui gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

Per ovvi motivi, il disciplinamento dei dettagli deve essere riservato ad un' ordinanza d'esecuzione, la quale deve recepire disposizioni su il carico, la sistemazione, l'alimentazione e la cura degli animali durante qualsiasi tipo di trasporto come pure sulla spedizione di animali.

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Titolo 5: Interventi su animali vivi

Articolo 11: Anestesia obbligatoria Per principio, gli interventi provocanti dolori agli animali possono essere effettuati soltanto sotto anestesia totale o locale praticata da un veterinario (art. 12); all'articolo 13 vengono descritte le eccezioni che consentono una deroga a questo principio. Esse si riferiscono segnatamente a quegli interventi nei quali il dolore causato può essere ritenuto sopportabile, o quelli praticati su animali molto giovani, per cui la capacità sensitiva del dolore non è ancora interamente sviluppata.

2206

Titolo 6: Esperimenti sugli animali

Articoli 12-19 In numerosi campi della ricerca, per la diagnostica di malattie contagiose dell'uomo e dell'animale come anche per lo sviluppo e il controllo dei prodotti biologici, sono inevitabili le esperienze su animali. L'evoluzione dell'atteggiamento umano nei confronti dell'animale e la responsabilità etica verso quest'ultimo richiedono per tali esperienze un disciplinamento opportuno, corrispondente alle norme internazionali e soddisfacente, sia alle esigenze della scienza e della ricerca, sia alle finalità precipue della protezione degli animali. 11 numero degli esperimenti deve segnatamente essere limi-

1004

tato all'indispensabile e se uguali risultati possono essere conseguiti mediante altri metodi e procedimenti devesi rinunciare all'intervento sull'animale vivo. Ciò vale parimente per quanto concerne l'impiego di animali vivi per scopi didattici dove spesso è possibile sostituirli con altri mezzi di dimostrazione. Nondimeno, i bisogni in animali per esperimenti permangono ingenti. Spetta quindi alla legislazione sulla protezione degli animali di allestire le disposizioni adeguate affinchè le sorti degli animali utilizzati siano rese sopportabili.

L'articolo 12 definisce anzitutto ciò che deve essere considerato come esperimento su animali alla luce delle circostanze e delle concezioni attuali.

Per esperimento sugli animali va inteso qualsiasi procedimento in cui sono usati animali viventi per verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, controllare o ottenere una sostanza oppure verificare sull'animale gli effetti di un determinato intervento come anche qualsiasi utilizzazione di animali nel quadro della ricerca sperimentale sul comportamento. Gli esperimenti rispondenti a tale definizione generale non soggiacciono tuttti ad autorizzazione bensì soltanto quelli che provocano dolori all'animale, lo espongono a una grande paura o ne perturbano considerevolmente lo stato generale (art. 13). Il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dall'articolo 14 il quale precisa che gli esperimenti devono essere limitati all'indispensabile. L'articolo 15 indica quali esigenze devono essere soddisfatte negli istituti e nei laboratori autorizzati a procedere a esperimenti sugli animali.

La prima condizione che deve essere osservata è che gli esperimenti devono essere praticati, sotto la direzione di uno specialista, da persone che dispongono delle conoscenze necessarie per questo tipo di lavoro. Tale prescrizione mira a impedire che debuttanti o persone prive di conoscenze professionali sufficienti abbiano ad infliggere dolori inutili all'animale su cui è effettuato l'esperimento.

Inoltre si richiedono impianti adeguati per la custodia degli animali d'esperimento; sia l'alimentazione sia le cure mediche prodigate all'animale prima, durante e dopo l'esperimento devono essere adeguate ai dati più recenti.

L'articolo 16 menziona indicazioni più particolareggiate circa l'esecuzione degli esperimenti;
gli articoli 17 a 19 disciplinano il controllo e la vigilanza degli esperimenti su animali. Per norma la vigilanza è assunta da una commissione appositamente designata dal Cantone. L'Ufficio veterinario è assecondato da una commissione consultiva composta di specialisti nell'esercizio dell'alta vigilanza menzionata nell'articolo 35 del disegno. Tale commissione è parimente a disposizione per esaminare le domande e prestare consulenza ai Cantoni dove sono sollecitate soltanto singole autorizzazioni.

1005

2207

Titolo 7: Mattazione di animali

Osservazione preliminare: La macellazione rituale Nel nostro messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla protezione degli animali, già ci siamo espressi in merito alle macellazioni rituali. Visto che trattasi di un problema cardinale nell'ambito della protezione degli animali appare opportuno recare anche nel contesto alcuni chiarimenti in merito.

Per macellazione rituale si intende la mattazione di animali senza previo stordimento prima del dissanguamento. Orbene, vi sono disposizioni attinenti alla religione ebraica e islamica le quali autorizzano la mattazione di animali soltanto con il metodo della macellazione rituale. Ma le organizzazioni della protezione degli animali e, con esse, ampie cerehie di popolazione, ritengono particolarmente crudele tale modo di mattazione talché il divieto è stato introdotto nella Costituzione federale già nel 1893 l'articolo 25bis (divieto della macellazione rituale).

Evidentemente, la popolazione di religione ebraica considera tale articolo come pregiudizievole e contrario alla libertà di credenza, coscienza e culto e conseguentemente la Federazione svizzera della comunità ebraica è intervenuta reiteratamente per chiedere l'abrogazione di siffatta disposizione costituzio'nale, nonché recentemente, come già detto nell'ambito della procedura di consultazione in merito alla legge sulla protezione degli animali.

In considerazione dei dibattiti alle Camere federali e del risultato inequivocabile della votazione popolare concernente il nuovo articolo 25 bis della Costituzione federale (articolo sulla protezione degli animali), manteniamo lo stretto divieto di mattare animali senza previo stordimento. Ammettiamo che il divieto costituisce una certa qual limitazione della libertà di religione, di opinione e di culto per una minoranza religiosa. Orbene, ogni diritto alla libertà soggiace però ai limiti imposti da costituzioni e leggi e ciò vale analogamente per la libertà di credenza, coscienza e culto. Come già affermato dal rappresentante del Consiglio federale all'atto delle discussioni relative alla protezione degli animali, riteniamo che il carattere discriminatorio sollevato dalle cerehie ebraiche e attribuito al divieto della macellazione rituale risulta eliminato in quanto è trasferito dal livello costituzionale -- dove risultava improprio in quanto
avente carattere di norma di polizia -- al livello di legge. Le discussioni in parlamento e la votazione popolare concernente l'articolo costituzionale sulla protezione degli animali -- rinviamo in particolare all'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale -- non lasciano sussistere dubbio alcuno in quanto a ritenere che le macellazioni rituali praticate sinora costituiscono

1006 almeno, agli occhi di ampie cerehie di popolazione, un'infrazione ai principi della protezione degli animali e devono pertanto essere vietate.

Articolo 20 capoverso 1: Obbligo dello stordimento per i mammiferi In ogni caso, dovevasi però esaminare se nel frattempo i dati e i procedimenti nuovi erano suscettivi di influenzare il giudizio circa le macellazioni rituali. Una delegazione della commissione peritale ha segnatamente esaminato un apparecchio sviluppato dalla Federazione americana per la protezione degli animali in collaborazione con i rabbini. L'apparecchio di cui si tratta consente il dissanguamento degli animali in posizione eretta; è quindi evitato il capovolgimento o la proiezione al suolo, operazioni considerate come maltrattamenti. Nondimeno, dal rapporto peritale particolareggiato risulta che l'impiego di tale apparecchio non risolve affatto in modo soddisfacente il problema della protezione degli animali. Per tali ragioni e per mantener la promessa fatta all'atto delle discussioni in merito all'articolo costituzionale sulla protezione degli animali, abbiamo mantenuto il divieto di mattare mammiferi senza previo stordimento innanzi il dissanguamento.

Come sinora, tale divieto s'applica agli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e porcina, come anche, recentemente, ai conigli.

Articolo 20 capoverso 2: Stordimento obbligatorio per il pollame Inoltre, si è dovuto esaminare se l'obbligo di stordimento doveva parimente essere applicato alla mattazione del pollame. Come dimostrato in un lavoro scientifico svoltosi presso la clinica di chinirgia veterinaria dell'Università di Zurigo, lo stordimento mediante elettrochoc attualmente impiegato nei mattatoi di pollame deve essere considerato inadeguato, sia sul piano della protezione degli animali, sia su quello dell'igiene delle carni.

Il metodo attuale non garantisce la perdita di coscienza prima del dissanguamento. Occorre aspettare altri risultati della ricerca. Il disegno di legge deve conseguentemente conferire al Consiglio federale facoltà di disciplinare, nel momento in cui saranno riunite le condizioni richieste, lo stordimento nel caso di mattazioni di pollame.

Articolo 21: Metodi di stordimento I metodi di stordimento che devono per quanto possibile produrre effetto immediato sono stabiliti dal Consiglio federale.

1007 2208

Titolo 8: Pratiche vietate su animali

Articolo 22 I principi generali della protezione degli animali, enunciati all'articolo 2 della legge, comprendono fra l'altro il divieto di infliggere senza giustificazione dolori agli animali, mali o danni, o di porli in stato di ansietà (cpv.

3). I disposti enunciati in tale articolo hanno carattere programmatico e dogmativo e devono quindi essere concretizzati per poter produrre effetti giuridici diretti, talché all'articolo 22 del disegno sono enumerati gli atti dichiarati vietati. Trattasi in generale delle azioni vietate dall'articolo 264 del Codice penale (che dev'essere abrogato) completate con una serie di altre azioni che o riuniscono gli elementi costitutivi del maltrattamento verso gli animali o devono essere vietati per ragioni etiche.

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Titolo 9: Sussidi per la ricerca

Articolo 23 Le disposizioni sulla protezione degli animali devono, per quanto possibile, essere motivate da conoscenze scientifiche e non fondate su principi di valutazione improntate sulle sensazioni soggettive dell'uomo. Siccome in questo campo la ricerca è soltanto agli albori, mancano in parte al momento attuale le basi per determinare le norme di un corretto comportamento e le specifiche esigenze. Per elaborare tali norme, occorre studiare i problemi connessi con la custodia, il trasporto e la macellazione degli animali come pure con la pratica di esperimenti sugli stessi. L'articolo 23 deve autorizzare la Confederazione ad appoggiare siffatti lavori mediante lo stanziamento di sussidi.

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Titolo 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi di diritto

Articoli 24 e 25: Divieti di custodire animali / Intervento dell'autorità Le disposizioni disciplinano la coercizione amministrativa che consente all' amministrazione l'intervento rapido ed efficace per proteggere un animale nel caso in cui dovesse essere necessario.

L'articolo 24 conferisce all'autorità la competenza di proibire temporaneamente o per una durata illimitata la custodia, il commercio o l'attività professionale con animali alle persone giudicate inatte ad occuparsene.

Giusta l'articolo 25, l'autorità deve intervenire tempestivamente se constata

1008

che degli animali sono trascurati o custoditi in modo totalmente errato e deve prendere le misure che si impongono. Per l'applicazione delle sue decisioni essa può ricorrere, se del caso, agli organi di polizia.

Articolo 26: Rimedi giuridici La disposizione corrisponde al disciplinamento abituale della giurisdizione amministrativa federale e non da luogo ad alcun commento.

2211

Titolo 11: Disposizioni penali

Articolo 27: Maltrattamento degli animali Cadono sotto questa designazione gli atti vietati enumerati all'articolo 22 capoversi 1 e 2 lettere a-c della legge, come pure l'inflizione di dolori, sofferenze e lesioni durante gli esperimenti sugli animali (art. 16 cpv. 1). La pena è la detenzione o la multa, oppure in caso di negligenza l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

Articolo 28: Infrazioni nel commercio internazionale L'articolo Vili numero 1 della convenzione sulla conservazione delle specie, del 3 marzo 1973, obbliga gli Stati contraenti ad adottare provvedimenti appropriati disciplinando il commercio o il possesso di animali protetti oppure entrambi. In esecuzione di tali disposti, il numero 1 dell'articolo 28 della legge punisce l'importazione, l'esportazione e il transito o la presa in possesso di animali protetti o di prodotti animali. A titolo di provvedimento preventivo generale abbiamo parimente qualificate tali infrazioni come delitti. L'esperienza ha rivelato che nella maggior parte dei casi tali infrazioni sono commesse per cupidigia. Il rischio di una semplice multa non è quindi di natura tale da indurre un potenziale autore a non commettere l'infrazione. Per contro, se tale infrazione è qualificata come delitto, ovverossia riveste carattere criminale, può risultare un certo qua! effetto dissuasivo sull'autore. Le pene previste sono uguali come quelle per il maltrattamento degli animali (art. 27).

Le infrazioni all'articolo 9 capoversi 1 e 3 riguardanti il commercio internazionale, sono invece considerate contravvenzioni. La pena prevista è l'arresto o la multa fino a 20000 franchi; ove si riscontri negligenza, la pena è quella della multa. Il tentativo e la complicità sono espressamente dichiarati punibili (n. 2).

1009 Articolo 29: Altre infrazioni Cadono sotto queste disposizioni tutte le altre infrazioni alle prescrizioni della legge sulla protezione degli animali ove non siano applicabili gli articoli 27 e 28. Esse sono considerate contravvenzioni; la pena è disciplinata dall' articolo 28 numero 2.

Articolo 30: Prescrizione In base all'articolo 109 del CP, l'azione penale di una contravvenzione si prescrive in un anno in quanto la legislazione non disponga altrimenti, la pena invece in due anni. Questo breve termine è sovente insufficiente per condurre l'autore alle sue responsabilità, segnatamente ove si tratti di inchieste lunghe e difficili, ciò che potrebbe esser il caso nelle infrazioni contro la Convenzione sulla protezione delle specie. Riteniamo dunque opportuno estendere il termine di prescrizione per l'azione penale a 2 anni e per la pena a 5 anni.

Articolo 31: Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali Spesso le infrazioni sono commesse in seno ad aziende commerciali nell'esecuzione di mandati commerciali o di incarichi per il conto di terzi talché si impone un disciplinamento speciale. Nei testi più recenti di diritto amministrativo è invalso l'uso di completare le disposizioni penali con disposizioni speciali che consentono di perseguire le infrazioni a doveri di vigilanza e di attenzione degli organi dirigenti delle aziende commerciali.

Il presente progetto applica parimente tale pratica rinunciando però all' emanazione di disposizioni penali speciali e rinvia pertanto al disciplinamento contenuto nell'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

Articolo 32: Azione penale Fondamentalmente l'azione penale e il giudizio degli atti punibili a norma della presente legge compete ai Cantoni (cpv. 1). Per contro per le infrazioni al commercio internazionale (art. 28), si applicherà il diritto penale amministrativo. Una lotta efficace contro queste infrazioni, che sovente sconfinano nel campo della criminalità economica, è garantita soltanto se l'amministrazione specializzata di cui si tratta è in grado di aprire l'inchiesta e di portarla a termine. Inoltre, un'autorità cantonale che non dispone degli specialisti idonei, sarebbe punto in grado di perseguire con successo siffatte infrazioni. Riteniamo perciò opportuno affidare all'Ufficio veterinario
federale il trattamento delle infrazioni contro la Convenzione sulla protezione delle specie. Le infrazioni all'ordinanza sulla conservazione delle specie è spesso vincolata a un'infrazione doganale (contrabbando). Apparendo illogica l'istituzione di due indagini parallele per la medesima infrazione, Foglio federale 1977, Voi. I

64

1010

l'indagine è condotta dall'amministrazione delle dogane se è stata parimente commessa una siffatta infrazione. L'amministrazione delle dogane può emanare un decreto penale in procedura abbreviata, ove entri in considerazione soltanto una multa di 500.-- franchi al massimo' (art. 65 cpv. 1 DPA). Questo disciplinamento allevia l'Ufficio veterinario dai casi di poca importanza.

2212

Titolo 12: Disposizioni d'esecuzione e finali

Articoli 33 a 41 Come d'abitudine, l'esecuzione della legge compete ai Cantoni. Soltanto alla frontiera essa è di competenza della Confederazione. Inoltre, la sorveglianza del commercio internazionale degli animali e dei prodotti animali dev'essere assunta dalla Confederazione, poiché questa soluzione s'impone per l'esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie. Del rimanente le presenti disposizioni si mantengono entro i limiti abituali dei disposti federali.

3

Ripercussioni sull'effettivo del personale e incidenze finanziarie per la Confederazione e per i Cantoni

31

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La parte preponderante dell'esecuzione delle prescrizioni incombe ai Cantoni i quali devono all'uopo istituire un'organizzazione adeguata incaricata del rilascio delle autorizzazioni, del controllo dell'applicazione delle prescrizioni e dell'esame dei casi segnalati di maltrattamento nei confronti degli animali. L'organo tecnico potrebbe ad esempio essere il veterinario cantonale assecondato da altri specialisti; i controlli potrebbero essere svolti dagli organi di polizia, preferibilmente da funzionari specialmente formati e che abbiano interesse per il campo di cui si tratta. La vigilanza sulla cura verso gli animali impiegati in esperimenti nonché sull' esecuzione di quest'ultimi è già attualmente disciplinata in quei Cantoni dove tali esperimenti sono applicati correntemente. In quest'ultimi Cantoni trattasi quindi soprattutto di consolidare la sorveglianza esercitata dalle commissioni appositamente designate, di definirne le loro competenze all'occorrenza magari estendendole. I Cantoni in cui sono chieste soltanto alcune rare autorizzazioni possono ricorrere all'aiuto di una commissione federale composta di specialisti, che esercita funzione di organo consultivo e peritale. Infine, va fatto osservare che i Cantoni hanno ampie possi-

1011 bilità di ricorrere all'aiuto di organizzazioni per la protezione degli animali e di affidare loro taluni compiti ove sorgano dei casi in cui il trattamento risulta lungo e difficile. Spetta alla Confederazione di garantire l'esecuzione delle prescrizioni concernenti il traffico degli animali al confine doganale o territoriale e il commercio internazionale con gli animali e prodotti animali. All'uopo essa dispone fra l'altro degli organi del servizio veterinario di confine, già pratici di questo genere di lavori. Compiti effettivamente nuovi incombono alla Confederazione unicamente per il fatto che un servizio designato dal Consiglio federale dovrà autorizzare i nuovi sistemi di stabulazione e di sistemazione di stalle prima che possano essere offerti o venduti. Tale missione può essere affidata a una stazione di ricerche agronomiche e quindi è probabile per essa un leggero aumento del personale. Infine, la Confederazione deve designare una commissione che, in quanto organo consultivo in materia di esperimenti sugli animali, svolgerà essenzialmente funzioni di coordinamento.

32

Incidenze finanziarie

È estremamente difficile valutare i costi che risulteranno .ai Cantoni con l'applicazione delle nuove disposizioni federali. La procedura per denunce concernenti maltrattamenti di animali già ormai esiste. Al massimo vi sarà un aumento del numero delle denunce. Il rilascio di autorizzazioni per la custodia di animali selvatici come anche la vigilanza su tale custodia nonché sul loro commercio procureranno più costi suppletivi. Tali attività, salvo eccezioni, si incentrano nei grandi agglomerati e quindi il lavoro suppletivo ricadrà sugli organi competenti delle grandi città. Le spese potranno essere coperte con le tasse riscosse per le autorizzazioni.

Il controllo della custodia degli animali da reddito in generale non dovrebbe provocare spese suppletive considerevoli poiché dopo la revisione di alcune disposizioni della legge sulle epizoozie le grandi mandrie saranno in ogni caso sottoposte alla vigilanza della polizia epizootica la quale potrà simultaneamente tutelare gli interessi inerenti alla protezione degli animali.

Le spese a carico della Confederazione derivanti dalla vigilanza del traffico internazionale degli animali e dei prodotti d'origine animale già sono state oggetto di un disciplinamento nel momento in cui la Svizzera ha aderito alla convenzione di cui si tratta. Vi saranno però talune spese suppletive inerenti alla procedura d'autorizzazione per i sistemi di stabulazione e la sistemazione di stalle di cui all'articolo 5.

Spetterà al Parlamento di esporre nel bilancio annuo la somma dei sussidi per la ricerca.

1012

4

Costituzionalità

Gli articoli 27 bis , 27 sexles e 64bis della Costituzione federale prestano la base giuridica per la legge per la protezione degli animali.

L'applicazione del diritto penale amministrativo alla legislazione sulla protezione degli animali si fonda sull'articolo 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo secondo cui il perseguimento penale e il giudizio d'infrazioni possono essere affidati a un'autorità amministrativa federale.

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(Disegno)

Legge sulla protezione degli animali (LPDA)

(Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 25bis 27 sexles e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1977a) decreta:

Titolo 1: Introduzione Art. l

Oggetto, scopo e campo d'applicazione 1

La presente legge disciplina il comportamento nei confronti degli animali e serve alla loro protezione e al loro benessere.

2

Salvo disposizioni contrarie essa s'applica unicamente ai vertebrati.

3

Sono riservate le disposizioni pertinenti della legge federale del 10 giugno 1925 2) su la caccia e la protezione degli uccelli, della legge federale del 1° luglio 1966 3) sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 14 dicembre 1973 4> sulla pesca e della legge del 1° luglio 1966 5 > sulle epizoozie.

Art. 2

Principi generali 1

Agli animali va riservato un trattamento in cui è tenuto conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.

'> FF RS RS RS

2 > 3 > 4) 6)

1977 I 987 922.0 451 923.0

RS 916.40

1014 2

Chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere.

3

È vietato infliggere ad animali, senza motivo plausibile, dolori, sofferenze o lesioni o metterli ingiustificatamente in stato d'ansietà.

Titolo 2: Custodia degli animali Art. 3 Disposizioni comuni 1

Chiunque custodisce un animale o ne prende cura deve nutrirlo, accudirlo e, se necessario, ospitarlo adeguatamente.

2

La libertà di movimento necessaria all'animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se all'animale ne derivano dolori, sofferenze o lesioni.

3

Udite le cerehie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la custodia di animali, segnatamente riguardo alle dimensioni minime, alla disposizione d'illuminazione e all'aerazione dei ricetti, alla densità di convivenza in caso di custodia in gruppi come anche riguardo ai dispositivi d'attacco.

Art. 4 Modi di custodia vietati 1

II Consiglio federale vieta i modi di custodia manifestamente contrastanti ai principi della protezione degli animali. Esso può inoltre assoggettare all'obbligo d'autorizzazione taluni modi di custodia.

2

Per l'adeguamento degli impianti esistenti può essere concesso un termine congrue.

Art. 5 Autorizzazione per sistemi di stabulazione e impianti stallini I sistemi di stabulazione e gli impianti stallini per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e impianti sono soddisfacenti alle esigenze per una corretta custodia degli animali. I costi della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

1015 Art. 6

Custodia di animali selvatici 1

Per la custodia professionale di animali selvatici occorre un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2

Soggiace all'obbligo d'autorizzazione anche la custodia privata di quelle specie di animali selvatici per cui occorrono accorgimenti e accudimenti particolari. Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, designa le specie di animali assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione.

Art. 7

Professione di custode d'animali 1

II Consiglio federale può esigere un certificato di capacità per l'esercizio della professione di custode d'animali e stabilirne le condizioni per il rilascio, ove risulti indicato per la tutela della vita e del benessere degli animali.

2

La disposizione non s'applica al personale occupato nell'agricoltura.

Titolo 3: Commercio e pubblicità con animali Art. 8

Obbligo d'autorizzazione 1

II commercio professionale d'animali, e l'impiego di animali vivi per la pubblicità, per premio o vincita alla lotteria sono soggetti all'autorizzazione della competente autorità cantonale.

2 Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale determina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9

Commercio internazionale 1

Tenuto conto dei principi della protezione degli animali, il Consiglio federale può sottoporre a condizioni, limitare o vietare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali (invertebrati inclusi), nonché di prodotti animali.

2

Tenuto conto della conservazione delle specie, esso disciplina l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali (invertebrati inclusi) di specie minacciate o in via di estinzione e può estendere, tali provvedimenti anche ai prodotti provenienti da questi animali.

1016 3 Esso designa inoltre le specie d'animali per cui occorre l'autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, come pure gli animali e i prodotti animali assoggettati a controllo.

Titolo 4: Trasporto d'animali Art. 10 1

Gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

2 II Consiglio federale emana disposizioni per il trasporto di animali, compresi gli invertebrati, segnatamente per il carico, lo scarico, la sistemazione, l'alimentazione e l'accudimento, come anche per la loro spedizione.

Titolo 5: Interventi su animali vivi Art. 11

Anestesia obbligatoria Con riserva delle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali, gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da un veterinario e sotto anestesia totale o locale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Titolo 6: Esperimenti sugli animali Art. 12

Definizione Per esperimento sugli animali, giusta la presente legge, s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, controllare o ricavare una sostanza oppure accertare gli effetti di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali nel quadro di ricerche sperimentali sul comportamento.

Art. 13

Obbligo d'autorizzazione Gli esperimenti su animali che causano loro dolori, li pongono in grave stato di ansietà o pregiudicano considerevolmente il loro stato generale possono essere effettuati soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

1017 Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione 1

Gli esperimenti sugli animali devono essere limitati all'indispensabile.

2

Le autorizzazioni possono essere accordate soltanto ai direttori scientifici di istituti o laboratori soddisfacenti alle esigenze dell'articolo 15 sempreché gli esperimenti servano agli scopi seguenti: a. ricerca scientifica; b. produzione o controllo di sieri, vaccini, reagenti diagnostici, medicamenti e altre sostanze; e. accertamento di processi e stati fisiologici o patologici; d. insegnamento negli istituti superiori; e. conservazione e riproduzione di materia vivente per finalità mediche e scientifiche, in quanto non sia possibile procedere altrimenti.

Art. 15 Esigenze poste a Istituti e ai laboratori che effettuano esperimenti sottoposti ad autorizzazione 1

Gli esperimenti su animali possono essere effettuati soltanto in istituti o laboratori che dispongono del personale qualificato e delle installazioni consenzienti la custodia delle specie animali di cui si tratta.

2 Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti, sotto la direzione di uno specialista sperimentato, soltanto da persone aventi conoscenze professionali e formazione pratica necessarie.

3

La custodia e il foraggiamento, come pure la cura medica degli animali prima, durante e dopo gli esperimenti devono avvenire in base alle conoscenze più progredite.

Art. 16 Esecuzione degli esperimenti sottoposti ad autorizzazione 1

All'animale possono essere causati dolori, sofferenze o lesioni soltanto in quanto inevitabili per conseguire lo scopo.

2 Se in un esperimento sono provocati dolori più che minimi, va praticata l'anestesia locale o totale, a meno che lo scopo dell'esperimento escluda siffatta possibilità. In tal caso l'esperimento va eseguito in presenza di uno specialista sperimentato di cui all'articolo 15 capoverso 2.

3 Gli esperimenti possono essere eseguiti su animali appartenenti a ordini zoologici superiori soltanto se è possibile conseguire la finalità mediante esperimenti su animali degli ordini inferiori.

1018 4

Se un esperimento ha causato ad un animale forti dolori, sofferenze o gravi stati d'ansietà, il soggetto non può più essere impiegato in nuovi esperimenti.

5

Se, la sopravvivenza di un animale dopo un intervento comporta sofferenze, esso dev'essere ucciso in modo indolore non appena lo scopo dell'esperimento lo consenta.

Art. 17 Processo verbale 1

Per ogni esperimento condotto su animali e sottoposto ad autorizzazione è redatto un processo verbale in cui sono indicati lo scopo, il procedimento, l'eventuale anestesia, come pure la specie e il numero degli animali impiegati.

2 1 verbali devono essere conservati durante due anni e tenuti in ogni momento a disposizione degli organi di sorveglianza.

Art. 18 Procedura d'autorizzazione e sorveglianza I Cantoni disciplinano la procedura d'autorizzazione e sorvegliano la custodia degli animali per esperimenti e l'esecuzione degli esperimenti. Per tale scopo essi incaricano una commissione costituita di specialisti e ne stabiliscono compiti e competenze.

Art. 19 Commissione consultiva

L'Ufficio veterinario federale si avvale di una commissione consultiva costituita di specialisti, la quale è pure a disposizione per l'esame di domande e per consulenze riguardanti laboratori e istituti in Cantoni in cui sono chieste soltanto raramente autorizzazioni.

Titolo 7: Mattazione di animali Art. 20 Obbligo di stordimento 1

È categoricamente vietata la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento.

2 II Consiglio federale può sottoporre anche all'obbligo di stordimento la mattazione di pollame.

1019 Art. 21 Metodi di stordimento Lo stordimento dev'essere di effetto possibilmente immediato; ove l'effetto fosse ritardato, non deve essere causata alcuna sofferenza.

1

2

II Consiglio federale specifica i metodi di stordimento ammessi.

Titolo 8: Pratiche vietate sugli animali Art. 22 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

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2

Inoltre è vietato: a. uccidere gli animali con crudeltà; b. uccidere gli animali temerariamente, segnatamente organizza tiri su animali domestici o tenuti in stato di cattività; e. organizzare combattimenti tra o con animali, nei quali gli animali vengono maltrattati o uccisi; d. utilizzare animali vivi per addestrare cani all'aggressività o verificare, la stessa; è fatta eccezione per l'addestramento e la verifica dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni che verranno stabilite dal Consiglio federale; e. utilizzare animali vivi come esca o per l'allettamento; /. utilizzare animali per spettacoli, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, ove ciò sia manifestamente causa di dolori, sofferenze o lesioni per l'animale; g. liberare o abbandonare un animale la cui esistenza dipende dalle cure dell'uomo nell'intento di sbarazzarsene; h. amputare gli artigli di gatti ed altri felidi, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere grida ed esprimere il proprio dolore, come pure recidere le orecchie dei cani; ('. somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentare le prestazioni in gare sportive.

3

II Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

Titolo 9: Sussidi per la ricerca Art. 23 La Confederazione può sostenere con sussidi la ricerca scientifica nel campo della protezione degli animali.

1020 Titolo 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici Art. 24

Divieti di custodire animali Indipendentemente dalle sanzioni penali nelle quali può incorrere l'interessato, l'autorità competente può vietare temporaneamente o per una durata indeterminata la custodia di animali, il commercio o l'attività professionale con gli stessi: a. alle persone che sono state punite per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o alle singole decisioni dell'autorità competente; b. alle persone che per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi sono incapaci di custodire un animale. · Art. 25

Intervento dell'autorità 1

L'autorità competente deve intervenire immediatamente ove constati che degli animali sono gravemente trascurati o tenuti in modo del tutto errato. Essa può sequestrare preventivamente gli animali e sistemarli in appropriato luogo a spese del tenutario; se del caso essa può anche vendere o far mattare gli animali. Per l'esecuzione di questi provvedimenti essa può avvalersi degli organi di polizia.

2 II ricavo dalla realizzazione dell'animale spetta, dopo deduzione delle spese, al proprietario.

Art. 26

Rimedi giuridici 1

Contro le decisioni dell'Ufficio veterinario federale è ammesso il ricorso presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2 Le disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale sono applicabili a questi ricorsi e ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

3

Contro le disposizioni cantonali a norma dell'articolo 37 della presente legge, come pure contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale può essere interposto ricorso conformemente alle disposizioni generali dell'amministrazione della giustizia federale.

1021

Titolo 11: Disposizioni penali Art. 27

Maltrattamento di animali 1

Chiunque intenzionalmente a. maltratta un animale, lo trascura in modo grave o lo costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1); b. uccide animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a); e. uccide temerariamente animali, segnatamente organizza tiri su animali domestici o tenuti in stato di cattività (art. 22 cpv. 2 lett. b); d. organizza combattimenti tra o con animali, nei quali gli animali vengono maltrattati o uccisi (art. 22 lett. e); e. durante l'esecuzione di esperimenti arreca ad un animale dolori, sofferenze o lesioni ancorché evitabili per raggiungere lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1), è punito con la detenzione o la multa.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28 Infrazioni nel commercio internazionale 1. Chiunque violando la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare o prende possesso di animali o di prodotti animali menzionati agli allegati I, II e III, è punito con la detenzione o la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.

2. Chiunque intenzionalmente infrange le prescrizioni sul commercio internazionale emanate in virtù dell'articolo 9 capoversi 1 e 3 della presente legge, è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 29 Altre infrazioni 1. Chiunque intenzionalmente: a. trasgredisce le prescrizioni sulla custodia di animali (art. 3 e 4); b. infrange le prescrizioni sul trasporto di animali (art. 10);

1022 e. infrange le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti sugli animali vivi (art. 11, 13, 14, 15, 16 cpv. 2-5); d. infrange le prescrizioni concernenti l'uccisione di animali (art. 20 e 21);
Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

2. Chiunque intenzionalmente o per negligenza infrange altrimenti la presente legge o le prescrizioni emanate in virtù della stessa oppure una singola decisione a lui diretta nella quale si accenna alla comminazione del presente articolo è punito con la multa.

Art. 30

Prescrizione Una contravvenzione si prescrive in due anni, la pena di una contravvenzione in cinque anni.

Art. 31

Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali Per le infrazioni commesse nell'azienda da mandatari, rappresentati o simili si applica l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

Art. 32

Azione penale 1

L'azione penale e il giudizio degli atti punibili a norma della presente legge incombono ai Cantoni. L'Ufficio veterinario federale può promuovere un'azione d'ufficio nel senso dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 1974 2 > sulla procedura penale.

2

La legge federale sul diritto penale amministrativo è applicabile agli atti punibili a norma dell'articolo 28. L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è l'Ufficio veterinario federale. Se vi è simultaneamente infrazione doganale, l'indagine è condotta dall'amministrazione delle dogane che è pure competente per l'emanazione di un decreto penale in procedura abbreviata.

1) :)

RS 313.0 RS 312.0

1023

Titolo 12: Disposizioni esecutive e finali Art. 33

Esecuzione 1

II Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

2

Salvo restando il capoverso 3, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

3

L'esecuzione al confine doganale, l'esecuzione della procedura d'autorizzazione giusta l'articolo 5 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali sono di competenza della Confederazione.

Art. 34

Competenza degli organi di controllo Nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa lo richiede, gli organi incaricati dell'applicazione hanno accesso, nell'esercizio delle loro funzioni, a locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione essi hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria.

Art. 35 Alta vigilanza della Confederazione Con riserva delle competenze del Consiglio federale, l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni incombe al Dipartimento federale dell'economia pubblica e al suo Ufficio veterinario.

Art. 36 Ordinanze dell'Ufficio

veterinario federale

II Consiglio federale può autorizzare l'Ufficio veterinario federale ad emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

Art. 37

Emanazione di disposizioni cantonali In quanto l'esecuzione della presente legge necessita di disposizioni cantonali completive, i Cantoni sono tenuti ad allestire le pertinenti prescrizioni.

1024 Art. 38 Approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione è subordinata all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 39 Abrogazione del diritto antecedente 1

Con l'entrata in vigore è segnatamente abrogato l'articolo 264 del Codice penale svizzero l) .

2

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.

Art. 40 Disposizione transitoria II Consiglio federale stabilisce il periodo transitorio concernente i sistemi e gli impianti di stabulazione di cui all'articolo 5, già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore.

" RS 311.0

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Messaggio concernente la legge sulla protezione degli animali Del 9 febbraio 1977

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1977

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Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.011

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.03.1977

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987-1024

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