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Foglio Federale Berna, 2 maggio 1977

Anno LX

Volume II

N° 18 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

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Messaggio per una modificazione del Codice penale militare e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale Del 7 marzo 1977 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione due disegni di leggi federali sulla modificazione del Codice penale militare e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Per altro, vi proponiamo di togliere di ruolo: -- i seguenti interventi parlamentari: -- 1971 P 10752 Modificazioni nella giustizia militare (N 9.3.71, Allgöwer) -- 1973 P 11782 Vie di ricorso militari (N 11.12.73, Haller) -- 1973 P 11591 Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (N 25.9.73, Muheim) -- l'iniziativa 10949 del Cantone di Basilea Città concernente la revisione dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (N 1.6.71, S 1.6.71).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 marzo 1977

1977 -- 112 Foglio federale 1977, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber 1

Compendio L'ultima revisione del Codice penale (RS 311.0) del 18 marzo 1971 ha importato significative differenze tra il diritto penale ordinario e quello militare. Con la modificazione del 4 ottobre 1974, si sono inseriti nel Codice penale militare gli adeguamenti più urgenti. Devono oggi esservi ancora incorporate le disposizioni, fortemente differenziate, previste dal Codice penale in materia di misure di sicurezza e le disposizioni speciali sui giovani adulti. Si devono pure armonizzare le disposizioni concernenti l'esazione della multa, la confisca di oggetti e beni e la devoluzione di doni e altri profitti.

Inoltre, in campi senza relazione con il diritto ordinario, è necessario conciliare il diritto militare con le concezioni e esigenze odierne. Il campo d'applicazione del Codice penale militare e la conseguente competenza dei tribunali militari devono essere limitati per un duplice aspetto: occorre sottoporre al diritto e alla giurisdizione ordinarie i militari in congedo per la maggior parte dei reati di diritto comune, salvo se in relazione con il servizio nella truppa. I fanciulli e gli adolescenti devono essere sottoposti alla giustizia penale ordinaria dei minorenni. Fra le diverse modificazioni proposte per la parte speciale del Codice penale militare ci restringeremo qui a rilevare il tenore più preciso della disposizione sull'inosservanza delle prescrizioni di servizio.

Per quanto concerne il diritto disciplinare militare, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Engel e altri (militi olandesi) ci ha ulteriormente convinti che, ove trattasi delle pene d'arresto, invece deli uditore in capo occorre prevedere come autorità di ricorso un giudice legittimato a riesaminare la decisione. Anche le disposizioni procedurali vanno adeguate alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché, per esempio, il reclamo in materia disciplinare e il ricorso devono avere in ogni caso effetto sospensivo e la procedura dinnanzi all'istanza di ricorso dev'essere per principio attuata secondo le disposizioni della procedura penale militare. Per contro, nei casi di poca importanza (riprensione, multa) dovrebbe bastare un riesame all'interno della truppa. Si devono poi semplificare le disposizioni sull'esecuzione delle pene disciplinari e colmare diverse lacune nel diritto penale disciplinare, per esempio riguardo alla prescrizione, all'esazione delle multe disciplinari e alla restituzione di termini.

Contrariamente al diritto penale materiale, il diritto processuale militare, risalente al 1889, è stato finora modificato soltanto in punti di secondaria importanza. La lingua usata nella legge è in parte antiquata e sono necessari estesi completamenti. Per questo motivo ve ne proponiamo la revisione totale.

La realizzazione delle richieste presentate dal Cantone di Basilea Città nell' iniziativa del 29 aprile 1971 riveste particolare importanza. Si devono creare tribunali d'appello come autorità di ricorso aggiuntive.

Non sarà tuttavia possibile rinunciare al Tribunale militare di cassazione.

Conformemente al desiderio espresso dalla suddetta iniziativa cantonale, l'uditore in capo avrà ormai soltanto funzioni nel campo dell'amministrazione giudiziaria militare e dell'istruzione degli ufficiali della giustizia militare. 1 suoi compiti nella procedura giudiziaria saranno soppressi.

Come fu il caso durante l'ultima guerra mondiale, i tribunali militari saranno particolarmente messi alla prova in caso di servizio attivo. I tribunali territoriali, inattivi in tempo di pace, rischiano di non essere all'altezza del compito per la mancanza di pratica dei giudici e degli ufficiali della giustizia militare. Essi devono dunque essere soppressi. Parimente, il tribunale militare straordinario deve essere abolito poiché ha il carattere di un tribunale d'eccezione e pertanto contravviene ai principi dello Stato di diritto.

Considerazioni inerenti allo Stato di diritto ci hanno pure indotto a proporre numerose modificazioni procedurali, tenuto conto in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La situazione dell'accusato è stata migliorata sia nella procedura ordinaria sia nella procedura contumaciale.

Sono state per esempio introdotte nuove disposizioni per quanto concerne il computo, la proroga e la restituzione dei termini. Le norme sul salvacondotto, sviluppate dalla prassi, vengono recepite nella legge e quelle inerenti alla difesa, all'arresto provvisorio, al carcere preventivo e alla carcerazione per motivi di sicurezza, nonché alle spese e indennità, sono completate e precisate. Sono pure nuove diverse regole in materia di operazioni d'inchiesta, per esempio per quanto concerne l'esame corporale, i segreti privati e professionali e la restituzione degli oggetti sequestrati.

L'istituto dell'assunzione preliminare delle prove al fine di chiarire circostanze intricate è sorto nella prassi e deve essere ora disciplinato nella legge.

Il decreto d'accusa ha dato buoni risultati nella procedura ordinaria. La sua introduzione nella procedura penale militare è proposta non da ultimo nell'interesse stesso dei militi sottoposti a procedimento.

Sono stati ampliati anche i rimedi giurìdici ammessi nell'ambito della procedura penale militare. Oltre all'appello, una nuova via, quella del gravame al Tribunale militare di cassazione, è aperta in tutti i casi in cui non si possa interporre appello o ricorso in cassazione. Anche il reclamo è stato esteso: esso può essere interposto non solo contro le operazioni del giudice istruttore ma anche contro certe decisioni dei presidenti dei tribunali di divisione e d'appello. Infine, sono state ampliate le disposizioni sulla procedura di revisione.

Da diverse parti è stata chiesta l'abolizione della giustizia militare. Dopo esame approfondito degli argomenti proposti, rimaniamo fautori del suo mantenimento. Essa garantisce un apprezzamento irreprensibile nelle cause tipicamente militari ed è in grado di tener conto delle circostanze inerenti al servizio militare, che rivestono grande importanza anche per le infrazioni di diritto comune.

I

Cenni generali

II

Situazione iniziale

11 diritto penale militare, materiale e formale, è stato modificato più volte.

Nel 1941, il Codice penale militare (RS 321.0) è stato in parte adeguato al Codice penale ordinario, che era appena stato emanato, mentre nel 1951 si sono inserite, nella misura necessaria, le ordinanze emanate in tempo di guerra in virtù dei pieni poteri straordinari. Con la revisione del 5 ottobre 1967 si sono modificate le disposizioni sul rifiuto di servire, i reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato, la violazione di segreti militari, la circolazione stradale e il diritto disciplinare; infine, il 4 ottobre 1974 sono state soppresse le principali divergenze con il diritto penale ordinario, risultanti dalla revisione del 18 marzo 1971 della parte generale del Codice penale (RS 311.0).

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (OGPPM; RS 322.1) è stata modificata dalle leggi del 23 dicembre 1911, del 13 giugno 1927, del 28 ottobre 1937 e del 21 dicembre 1950. Tutte queste revisioni erano tuttavia ristrette a punti di importanza alquanto secondaria.

Sia il Codice penale militare sia l'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale hanno per lo più dato soddisfazione nella loro odierna struttura. Le due leggi tuttavia contengono disposizioni che non corrispondono più alle concezioni moderne dello Stato di diritto, disposizioni che contravvengono in parte alle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È il caso segnatamente della procedura: ancorché la sua struttura generale sia soddisfacente, essa abbisogna in parecchi punti di essere adattata non solo alla lingua ma anche alle concezioni moderne.

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Domanda di modificazione del Codice penale militare

La revisione del diritto disciplinare e del diritto di reclamo è stata chiesta in un postulato Haller (n. 11782; N 11.12.73).

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Domanda di modificazione dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale

In occasione dell'ultima revisione di questa legge nel 1951, non è stato possibile, per mancanza di tempo -- ed è stato il caso anche per il Codice penale militare -- di tener conto di diverse proposte per importanti modificazioni, fatte in primo luogo dalla Società svizzera degli ufficiali. Un prò-

getto di revisione elaborato negli anni cinquanta non è stato portato a termine poiché si prevedeva da un lato di modificare simultaneamente il diritto materiale e formale e, d'altro lato, di attendere la revisione del diritto penale ordinario, Il postulato Allgöwer (n. 10752; N 9.3.71) chiede la.creazione di una corte d'appello composta di giudici civili nominati dalle Camere federali e il deferimento degli obiettori di coscienza davanti ai tribunali ordinari, nonché la modernizzazione della procedura seguita da tribunali di divisione, per esempio la rinuncia al porto dell'uniforme durante le sedute.

La ripresa degli studi sulle richieste della Società svizzera degli ufficiali e sugli interventi parlamentari suddetti è stata in particolare favorita dall'iniziativa del Cantone di Basilea Città del 29 aprile 1971, intesa alla riforma della giustizia militare federale. Le principali domande formulate in questa iniziativa concernono la sostituzione del tribunale militare di cassazione con una corte d'appello e la soppressione delle funzioni giurisdizionali e paragiurisdizionali dell'uditore in capo. Il rapporto della commissione del Gran Consiglio basilese dell'8 marzo 1971, in merito a detta iniziativa, contiene anche altre proposte di riforma concernenti la carcerazione, la procedura di cassazione e di revisione, la procedura contumaciale, l'indennità al difensore ecc.

Il postulato Muheim (n. 11591; N 25.9.73) chiede la revisione totale dell' organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale nell' intento di abolire la giustizia militare in tempo di pace. Infine, le commissioni delle petizioni delle Camere ci hanno trasmesso una petizione Saner/ Geiser del 20 gennaio 1970 in cui si chiede che le attribuzioni del tribunale militare di cassazione siano conferite al Tribunale federale e che il tribunale militare straordinario sia soppresso.

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Lavori preparatori

Con il nostro consenso, il Dipartimento militare federale ha costituito, nell' agosto 1971, una commissione di studio incaricata di elaborare gli avamprogetti per la revisione del Codice penale militare e dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. Il 29 novembre 1974, la commissione di studio ha presentato il suo rapporto, corredato di progetti di revisione, al Dipartimento militare federale. Già nella fase finale dei lavori di questa commissione, era apparso che l'esame delle proposte commissionali avrebbe richiesto assai più tempo del previsto. Pertanto, non ci si poteva permettere di lasciare sussistere per lungo tempo ancora le divergenze tra questa legislazione e il diritto penale ordinario; con la modificazione del 4 ottobre 1974 del Codice penale militare, si sono inseriti gli adeguamenti più urgenti secondo le proposte della commissione di studio.

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Procedura di consultazione

Nella primavera del 1975, il Dipartimento militare federale ha consultato, circa i progetti di revisione presentati dalla commissione di studio, i governi cantonali, i partiti politici, le organizzazioni militari e altre cerehie interessate.

Il principio del mantenimento della giustizia militare è stato accettato da tutti i governi cantonali che hanno risposto, nonché dalla maggior parte dei grandi partiti e delle organizzazioni. L'abolizione della giustizia militare è stata invece chiesta dal partito socialista e da gruppi a lui vicini, come anche dalle organizzazioni pacifiste. Alcune cerehie, anche se favorevoli alla giustizia militare, hanno proposto di deferire gli obiettori di coscienza ai tribunali ordinari.

Per quanto concerne il Codice penale militare, le maggiori critiche sono state espresse riguardo alla modificazione dell'articolo 72 (inosservanza di prescrizioni di servizio). Quanto al diritto disciplinare, vi sono state parecchie proposte di cui alcune diametralmente opposte. Una chiara tendenza si è disegnata in favore di un aumento, anche in questo campo, delle garanzie legalitarie, per esempio mercé l'istituzione di un'autorità giudiziaria di ricorso nella procedura di reclamo in materia disciplinare.

i Concezioni assai diverse sono state esposte nel campo della procedura penale militare. Il sistema di designazione dei giudici militari di prima istanza (nominati dal Consiglio federale) è stato criticato soltanto da pochi partiti e gruppi. Per contro, estese cerehie hanno preconizzato l'elezione del tribunale militare supremo da parte dell'Assemblea federale. Pareri divergenti sono stati espressi quanto all'istituzione dei tribunali d'appello. Parecchi Cantoni e i grandi partiti politici la propugnano. Una minoranza di Cantoni e partiti dichiara invece di preferire lo statu quo. La proposta di introdurre il decreto d'accusa nella procedura penale militare non è stata da nessuno avversata. Per contro, la situazione dell'uditore in capo nella procedura è stata criticata per motivi inerenti alla nostra concezione dello Stato di diritto; si è domandato che le sue funzioni siano limitate all'amministrazione e all'istruzione dei membri della giustizia militare.

La maggioranza delle risposte ricevute nella procedura di consultazione approva, come già detto, il mantenimento della
giurisdizione militare. Parimente, la maggior parte delle modificazioni proposte per le due leggi sono state accettate, eccettuati alcuni punti particolari. Delle modificazioni proposte nel corso della procedura di consultazione abbiamo tenuto conto di quelle importanti e ben motivate, soprattutto se incentrate sui principi dello Stato di diritto e sulle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'

uomo. Di quelle irrealizzabili ne esporremo i motivi nei corrispondenti capitoli.

Dal punto di vista formale, e tenuto conto dell'ampiezza delle modificazioni necessarie, la procedura di consultazione ci ha indotto a proporvi la revisione totale della procedura penale militare.

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Caratteristiche dei nuovi testi

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Codice penale militare

II Codice penale militare non ha bisogno di un cambiamento strutturale.

Qualcuno a dire il vero ne ha chiesto l'abolizione. Materialmente però non vi sarebbe nulla da guadagnare poiché non si potrebbero sopprimere le fattispecie proprie alle esigenze militari, bensì aggiungerle al Codice penale ordinario, per esempio in forma di appendice. Tuttavia, la coesione e la chiarezza della materia ne soffrirebbero a tutto svantaggio delle parti in causa e dei giudici. Il Codice penale militare deve essere dunque mantenuto.

Ciò non deve tuttavia impedire né un adeguamento al diritto ordinario né una modernizzazione. Il diritto penale ordinario e quello militare possono divergere soltanto laddove lo esigano le particolarità del servizio militare.

In tutti gli altri casi, le divergenze sono inutili se non urtanti. Una modernizzazione del Codice penale militare è necessaria laddove le circostanze e le concezioni sono evolute. È il caso per esempio, nell'ambito della presente revisione, per quanto riguarda la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

141.1

Adeguamento al diritto penale ordinario

Una delle principali modificazioni del diritto penale ordinario concerne lo sviluppo e la ristrutturazione delle misure di sicurezza. Il giudice militare non può pronunciare misure in virtù del diritto vigente. Se ritiene appropriata una misura, egli deve, dopo aver pronunciato la sentenza, rinviare la causa al giudice ordinario competente. Questa duplice procedura si è spesso rilevata praticamente inadeguata. In primo luogo, essa implica per l'accusato un onere supplementare poiché deve sottoporsi a due processi penali. In secondo luogo, le misure possono essere eseguite prima dell'applicazione della pena soltanto in caso di irresponsabilità o di responsabilità scemata. Questi inconvenienti possono essere eliminati riprendendo le disposizioni del Codice penale sulle misure di sicurezza. Questa proposta ha raccolto ampia approvazione anche nell'ambito della procedura di consul-

tazione; gli scrupoli a volte espressi non trovano giustificazione. Non regge per esempio l'argomento secondo cui lo stesso giudice ordinario difficilmente riesce a raccappezzarsi in questa zona limite tra la medicina, l'assistenza sociale e il diritto, il che capiterebbe ancor più frequentemente nel caso dei giudici militari. Orbene, da un lato il giudice militare, come il giudice ordinario, è di regola tenuto ad ordinare una perizia qualora entri in linea di conto una misura di sicurezza. D'altro lato, anche il giudice militare è perfettamente in grado di acquisire l'esperienza necessaria per il debito apprezzamento delle questioni poste in questo campo.

L'inserimento delle misure di sicurezza nel Codice penale militare richiede pure un adeguamento delle disposizioni sulla responsabilità penale. Parimente, le disposizioni che permettono un trattamento differenziato dei giovani adulti devono trovare applicazione anche nel diritto militare.

Per quanto concerne l'esecuzione delle pene, divergenze con le norme del diritto penale ordinario non sarebbero giustificate, salvo nel caso particolare dell'esecuzione militare della detenzione. Per questo motivo, le pertinenti disposizioni devono essere adeguate a quelle del Codice penale (RS 311.0). La stessa cosa vale per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio e per la confisca.

141.2

Altre modificazioni del Codice penale militare

I tribunali militari sono tribunali specializzati. Pertanto, l'applicazione del Codice penale militare deve essere restrittiva. Proponiamo dunque che i fanciulli e gli adolescenti siano sottoposti al diritto e alla giurisdizione ordinari. In tal modo, i giovani delinquenti dovranno rispondere delle loro azioni dinnanzi ai tribunali specializzati (tribunali dei minorenni) istituiti a livello civile. Il campo di applicazione del Codice penale militare deve essere limitato anche per quanto concerne i delinquenti adulti. Per la maggior parte dei reati previsti nella parte speciale del Codice penale militare, l'autore non deve essere sottoposto né al diritto né alla giurisdizione militari qualora abbia agito durante un congedo e il reato non sia in relazione con il servizio nella truppa.

Per quanto concerne le infrazioni definite nella parte speciale del Codice penale militare, si sono previste poche modificazioni. Il nuovo tenore dell' articolo 72 (inosservanza di prescrizioni di servizio) merita di essere menzionato; la sua portata è stata ristretta tenuto conto delle numerose obiezioni mosse nel corso della procedura di consultazione. Si propongono modificazioni d'ordine secondario per le fattispecie del turbamento del servizio militare, della violazione di segreti militari e dei reati contro l'onore

10 Nel campo del diritto penale disciplinare, una serie di disposizioni -- di cui alcune fondamentali -- devono essere redatte con maggior precisione e diverse lacune devono essere colmate. La mancanza di disciplina, la colpa e le norme sulla commisurazione della pena sono definite in termini più semplici. Nello stesso contesto si è confermato un principio che si è sviluppato nella prassi: la privazione della libertà subita in seguito ad un arresto provvisorio deve essere computata nella pena dell'arresto repressivo. La prescrizione del diritto di punire disciplinarmente è stata parimente adeguata alle esigenze della prassi. Le disposizioni sulle pene disciplinari e la loro esecuzione sono state raggruppate in modo più chiaro e alleggerite di certi particolari che non hanno rango di legge. La competenza disciplinare dei comandanti di reggimento e di battaglione deve essere ampliata, ma non quella del comandante d'unità. Le decisioni penali dovranno essere emanate per scritto, senza eccezione, e la persona punita dovrà avere il diritto di consultare gli atti.

Le modificazioni più importanti proposte quanto al diritto disciplinare concernono il reclamo e il ricorso, che in ogni caso devono avere effetto sospensivo. Quanto alle decisioni disciplinari che infliggono la riprensione o la multa, rinunciamo alla possibilità di deferirle all'uditore in capo. Nei casi di poca importanza, la procedura di ricorso in seno alla truppa è sufficiente. Per contro, per le pene di arresto, secondo l'autorità che ha pronunciato sul reclamo disciplinare, il presidente del tribunale di divisione, del tribunale d'appello o del tribunale militare di cassazione sostituirà l'uditore in capo. Quanto alla procedura, le prescrizioni della procedura penale militare sul dibattimento devono essere applicate per analogia. Questo disciplinamento concorda per altro con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

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Procedura penale militare

Strutturalmente, l'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, risalente al 1889, ha dato finora buona prova. In certi campi, come in quello della difesa obbligatoria, essa contiene norme degne da servire da modello ad altre legislazioni. La sua revisione totale nondimeno s'impone. Un esame approfondito ha dimostrato che la maggior parte delle disposizioni di questa legge devono essere modernizzate, perlomeno dall' aspetto redazionale. Per altro, se ci si limitasse a sopprimere le norme obsolete e ad aggiungerne di nuove, il testo perderebbe la sua primitiva chiarezza.

Per quanto concerne la concezione generale della giustizia militare, il principio dell'indipendenza della giustizia militare, ancorato finora nell'orga-

11 nizzazione militare (RS 510.10), sarà esplicitamente mantenuto. Quanto alla designazione dei giudici militari, occorre attenersi al principio della nom ina da parte del Consiglio federale. Nondimeno, per i membri del tribunale militare di cassazione, occorre prevedere l'elezione da parte delle Camere, come per i giudici federali. Si soddisfa così un desiderio espresso in particolare nell'iniziativa cantonale di Basilea Città del 29 aprile 1971. Anche la richiesta, proveniente da vaste cerehie, di introdurre tribunali di appello nella procedura penale militare è stata accettata. Proponiamo per contro di abolire i tribunali territoriali; gli ufficiali della giustizia militare e i giudici che ne facevano parte saranno assegnati ai tribunali di divisione.

I tribunali territoriali, previsti per il servizio attivo, non hanno la possibilità di impratichirsi in tempo di pace; questa mancanza di esperienza sarebbe assai pregiudizievole in tempo di guerra. Anche il tribunale militare straordinario dev'essere abolito. La situazione dell'uditore in capo è ridefinita con maggiori restrizioni. Nella procedura penale militare egli non disporrà più di funzioni giurisdizionali, eccettuato il diritto di interporre gravame contro le decisioni di desistenza pronunciate dagli uditori. La sua funzione rimarrà indubbiamente importante come nel passato, ancorché spostata in altri campi; oltre ai compiti meramente amministrativi, dovrà dedicarsi avantutto alla formazione degli ufficiali della giustizia militare.

Oltre a numerose modificazioni particolari, le disposizioni generali della vecchia procedura penale militare sono completate con il disciplinamento dei termini e della loro restituzione, nonché con quello del salvacondotto.

Le condizioni dell'arresto provvisorio, del fermo e della carcerazione sono ridefinite e completate tenendo conto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche nelle operazioni d'inchiesta sono state colmate alcune lacune. Le novità concernono le norme sul segreto privato e professionale in relazione con le perquisizioni, sulla restituzione o la realizzazione d'oggetti confiscati, nonché sull'autopsia e l'esumazione. Come in altri campi della procedura penale militare, le disposizioni inerenti ai testimoni, raggnippate in modo più chiaro, sono state adeguate alle procedure cantonali
più recenti e alla procedura penale federale. Tenuto conto di quanto sinora fatto nella prassi, si è ancorata nella legge anche l'audizione di persone chiamate a dare informazioni. I diritti della difesa durante l'istruzione preliminare sono più estesi; tuttavia, conformemente alla maggior parte delle procedure cantonali, soltanto le persone con formazione giuridica saranno ammesse in qualità di difensori.

II diritto procedurale è completato con l'inserimento di un'istituzione sorta nella prassi: l'assunzione preliminare delle prove. D'ora in poi, l'uditore sarà competente per pronunciare la desistenza dal procedimento. L'imputato e l'uditore in capo avranno diritto di interporre gravame presso il presidente del tribunale di divisione.

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La procedura del decreto d'accusa ha dato buoni risultati in parecchi Cantoni per la liquidazione delle cause penali di poca gravita. Essa serve in ultima analisi all'accusato poiché gli risparmia gli inconvenienti e le spese di un procedimento giudiziario pubblico. Quest'istituzione deve essere dunque ripresa anche nella procedura penale militare.

Le disposizioni sul dibattimento sono state modificate sostanzialmente soltanto in punti secondari; per contro, quelle inerenti alla procedura contumaciale e alla restituzione in pristino sono state notevolmente sviluppate; si è inoltre previsto uno speciale dibattimento nei casi in cui si debba decidere sulla revoca della sospensione condizionale della pena.

Per quanto concerne i rimedi giuridici, sono stati previsti importanti completamenti. La possibilità di reclamo, finora limitata agli atti del giudice istruttore, è ora ammessa anche contro quelli dei presidenti dei tribunali di divisione e d'appello. Si è prevista la possibilità di appello, con effetto devolutivo completo, contro le sentenze dei tribunali di divisione. Quando non vi è possibilità di appello -- per esempio contro le decisioni sull'esecuzione di pene sospese dopo l'attuazione delle misure di sicurezza ordinate dal giudice ovvero sulle pretese di diritto civile -- vi è la possibilità di interporre gravame al tribunale militare di cassazione. Infine, le disposizioni sulla revisione sono state completate e migliorate a profitto del condannato, rispettivamente dei suoi congiunti.

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II problema dell'abolizione della giurisdizione militare

La giustizia militare svizzera si rifà ad una tradizione secolare. Nel rapporto dell'I 1 dicembre 1918 all'Assemblea federale sull'iniziativa popolare per l'introduzione di un articolo 58bis nella Costituzione federale (soppressione della giustizia militare), il Consiglio federale osservava nondimeno che il fatto di un'età venerabile non poteva essere motivo sufficiente per conservare una giurisdizione speciale, ove secondo le concezioni moderne essa apparisse inopportuna, non necessaria o persino pericolosa. La soppressione della giustizia militare è stata chiesta a più riprese, per esempio nel 1916 in un'iniziativa del partito socialista e dopo mobilitazioni di una certa durata, come dopo la guerra franco-germanica del 1870/71 e dopo la seconda guerra mondiale. Parimente, durante i periodi in cui la volontà di difesa si allenta, l'istituzione della giustizia militare è stata ripetutamente messa in questione.

Per diversi motivi e con diverse finalità, anche oggi v'è chi chiede la soppressione della giustizia militare. Nei «Principi basilari per una politica mo-

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dern di sicurezza», accettati dal Partito socialista nell'assemblea del 30 settembre e del 1° ottobre 1972, si chiede per esempio che si rinunci in tempo di pace ai tribunali militari; i loro compiti, comprese l'istruzione e l'accusa, dovrebbero essere affidati ai tribunali ordinari. Secondo il partito socialista, si dovrebbe mantenere, per l'eventualità di una guerra, soltanto un'organizzazione ombra paragonabile ai tribunali territoriali attuali. Questa opinione, sostenuta in particolare dalle organizzazioni pacifiste, è stata parimente espressa in alcuni interventi parlamentari.

A sostegno della tesi dell'abolizione della giustizia militare si argomenta in particolare che la giurisdizione militare sarebbe contraria all'articolo 58 della Costituzione federale, che i giudici militari sarebbero nel contempo giudici e parti e non sarebbero dunque imparziali e che infine l'immagine modello del cittadino soldato esigerebbe la fusione completa dei diritti penale militare e ordinario.

Per i seguenti motivi, vi proponiamo di mantenere la giustizia militare: Gli avversari della giustizia militare ne affermano l'incostituzionalità o per lo meno elevano dubbi in proposito. Essi partono dall'idea che i tribunali militari sono tribunali eccezionali a tenore dell'articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale. Eccezionali però sono i tribunali istituiti per sottrarre al giudice naturale le persone appartenenti a cerehie determinate, al fine di riservar loro un trattamento privilegiato o più severo. Fleiner/Giacometti (Schweizerisches Bundestaatsrecht, § 84 pag. 867 seg.) intende per tribunali eccezionali quelli costituiti accanto all'organizzazione giudiziaria normale per giudicare un caso che potrebbe prodursi (o un caso concreto) per determinati motivi, segnatamente di natura politica. A titolo d'esempio, Fleiner cita la corte marziale friburghese istituita per giudicare i partecipanti all'insurrezione del 22 aprile 1853. Egli precisa più oltre che i tribunali speciali istituiti dallo Stato non ricadono sotto il divieto dei tribunali eccezionali.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono unanimemente che i tribunali militari sono in realtà tribunali speciali (o specializzati) e non eccezionali giusta l'articolo 58 della Costituzione federale.

I tribunali specializzati o professionali sono sorti dal
bisogno di far giudicare certe circostanze di vita da giudici particolarmente esperti in materia.

Sono per esempio stati istituiti collegi di probiviri, tribunali di commercio, tribunali delle assicurazioni, corti di diritto amministrativo, tribunali dei minorenni per deferire a giudici specializzati cause inerenti a campi determinati, in assoluto rispetto del principio della parità di trattamento. Nessuna pretende che tribunali siffatti violino l'articolo 58 della Costituzione fede-

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raie. Corne i tribunali specializzati menzionati qui sopra, anche i tribunali militari sono destinati ad uno specifico ramo di attività. Essi devono la loro esistenza all'essenza stessa degli affari che sono chiamati a trattare, ossia alla connessione intrinseca tra questi e il servizio militare. Non si tratta soltanto di reati specificamente militari, ma anche di circostanze della vita militare in generale. Anche un reato di diritto comune commesso in servizio deve essere considerato e giudicato nel contesto particolare del servizio militare. Soltanto colui che ha prestato servizio militare sa che l'onere psichico, per esempio, è spesso più spiccato nella vita militare che in quella civile. Nella loro qualità di tribunali specializzati, i tribunali militari si prefiggono, come quelli ordinari, di trovare la verità e di concretare il diritto materiale in un equo giudizio (Ernst Buob, Die Berechtigung der Militärgerichtsbarkeit im schweizerischen demokratischen Rechtsstaat, pag. 48). In quanto tribunali specializzati, essi conoscono le circostanze particolari del servizio militare e possono valutare debitamente non solo gli elementi costitutivi esteriori ma anche e soprattutto le componenti psichiche.

Per porre in dubbio la costituzionalità della giustizia militare, si afferma fra l'altro che l'appartenenza all'esercito sarebbe un punto di contatto d'ordine personale, mentre la giurisprudenza del Tribunale federale ammetterebbe tribunali specializzati soltanto in caso di legami con la materia da trattare o con l'oggetto litigioso. Orbene, una giurisdizione militare distinta non si prefigge di deferire per principio qualsiasi militare dinnanzi ad un giudice particolare, bensì di affidare ad un tribunale competente il giudizio dei reati militari e di quelli in stretta connessione con il servizio militare.

La parte speciale del Codice penale militare reprime pertanto -- astrazion fatta per i reati direttamente connessi con il servizio e che non si trovano nel Codice penale ordinario -- soltanto quei reati di diritto comune la cui commissione viola in generale anche interessi militari, per esempio la provocazione e l'incitamento alla violazione dei doveri militari, come anche i reati altrimenti connessi con il servizio e le sue circostanze specifiche. Siffatte soluzioni esistono anche a livello
civile. I tribunali di commercio, per esempio, giudicano dei litigi inerenti al diritto delle obbligazioni quando le parti sono iscritte nel registro di commercio (cfr. ad esempo il § 9 del decreto bernese del 17 novembre 1938 sul tribunale di commercio).

L'obiezione secondo cui la giurisdizione militare sarebbe una giurisdizione eccezionale e violerebbe pertanto l'articolo 58 della Costituzione federale non è sostenibile anche per altri motivi. Il divieto dei tribunali eccezionali era già iscritto nella Costituzione del 1848 (art. 53). A quell'epoca vi erano già giurisdizioni militari a livello federale e cantonale. Se il divieto dei tribunali eccezionali avesse implicato l'abolizione dei tribunali militari che esistevano a quell'epoca, lo si sarebbe espresso nel testo della costituzione come fu fatto peri tribunali ecclesiastici. Né nel 1848 né nel 1874 si è voluta

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considerare la giurisdizione militare una giurisdizione d'eccezione. Il primo Codice penale militare risale al 1851, ed anche in occasione della sua adozione il problema della costituzionalità non fu affatto messo in discussione (Dubs, Das öffentliche Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, parte II, pag. 148). Recenti pubblicazioni difendono lo stesso punto di vista (Giacometti: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, pag. 867; Favre: Droit constitutionnel suisse, 2a ediz., pag. 428; His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, vol. III, pag. 481). Apparentemente, in origine la costituzionalità dei tribunali militari non fu messa in discussione nemmeno dal partito socialista. È soltanto alla fine della seconda guerra mondiale che la soppressione fu chiesta per mezzo di un'iniziativa costituzionale. Sia l'articolo 53 della Costituzione del 1848 sia l'articolo 58 della Costituzione vigente vogliono escludere unicamente i tribunali ad hoc. Un divieto della giurisdizione militare non può essere dedotto da questa disposizione costituzionale.

Indipendentemente da questo problema costituzionale, si sostiene qua e là che la giustizia militare, nella sua forma attuale, sarebbe anacronistica. Sia l'istruzione sia il giudizio dei reati commessi in servizio militare dovrebbero dunque essere deferiti alle autorità giudiziarie ordinarie. Si dovrebbero pure esaminare le conseguenze di un trasferimento da una giurisdizione all' altra, dall'istruzione fino al giudizio.

Avantutto, occorre pronunciarsi sull'affermazione secondo cui il giudice militare sarebbe giudice in causa propria. Questa tesi trascura il fatto che il giudice militare non è soltanto soldato ma anche cittadino e che il suo unico dovere è di applicare il diritto stabilito dall'Assemblea federale. Il rimprovero d'essere giudice in causa propria porta in realtà a creare un' opposizione tra il popolo e l'esercito, mentre nel nostro Paese -- contrariamente a certi Stati esteri -- il cittadino è nel contempo soldato. Si intravvede difficilmente perché il cittadino possa essere un soldato ma non un giudice specializzato nelle cause militari. Alcuni avversari della giustizia militare cercano a dire il vero di replicare che questo rimprovero mosso ai tribunali militari non concerne i singoli giudici ma> la giustizia militare nel suo insieme,
come servizio dell'esercito. In tal modo, essi sottacciono, scientemente o no, che i tribunali militari non sono in alcun modo integrati nella gerarchia militare. Anzi, sono indipendenti dalla truppa e dai suoi comandanti da ogni punto di vista, come sottolinea per altro l'articolo introduttivo della nuova procedura penale militare. La riunione di tutti gli ufficiali della giustizia militare in uno stesso servizio dell'esercito è necessaria per motivi organizzativi e amministrativi. Nella nuova strutturazione della procedura penale militare, il diritto di comando, altrimenti indispensabile nel servizio militare, è completamente sostituito da norme procedurali analoghe a quelle usuali sul piano civile. Conseguentemente, nemmeno da questo aspetto vi è motivo di abolire la giustizia militare.

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I tribunali militari sono tribunali specializzati. La loro composizione, anche con un ufficiale della giustizia militare come presidente e con giudici che compiono normalmente il loro servizio nella truppa, da ogni garanzia che il giudizio sarà reso in cognizione di causa. Può capitare che in certi casi il giudice ordinario abbia maggiore esperienza di quello militare per l'applicazione delle disposizioni di diritto comune che concordano nei Codici penali ordinario o militare. Lo stesso ragionamento potrebbe però essere fatto all'interno della giurisdizione ordinaria. Un soldato automobilista che comparisse dinnanzi ad un tribunale ordinario assuefatto a giudicare delitti in materia di circolazione stradale non vi troverebbe alcun vantaggio se l'incidente contestatogli fosse legato a circostanze tipicamente militari. Si fa valere per altro che, per effetto del servizio militare obbligatorio, in qualsiasi tribunale ordinario vi sono persone che prestano o hanno prestato servizio.

Si sa che nel campo civile la prima istanza si svolge spesso dinnanzi ad un giudice unico; orbene, quest'ultimo può benissimo non aver mai prestato servizio o averne unicamente lontani ricordi. Con i tribunali militari si ha invece la garanzia che i giudici saranno soltanto militari in attività.

A ciò si aggiunge che, contrariamente a diverse affermazioni, il presidente del tribunale non ha affatto voce preponderante. I giudici provenienti dalla truppa hanno pienamente diritto di voto e ne sanno fare uso nella prassi.

In breve, si deve costatare che dinnanzi ad un tribunale ordinario un accusato può trovarsi di fronte qualcuno che conosce il servizio, mentre davanti ad un tribunale militare ne ha la certezza. Nel rapporto dell'I 1 dicembre 1918 sull'iniziativa per la soppressione della giustizia militare, la necessità di avere tribunali specializzati nel campo militare era definita nei termini seguenti: «II giudice ordinario, chiamato a giudicare di violazioni dei doveri di servizio, di rivolta, di sedizione e di altri delitti meramente militari, si troverebbe sempre di fronte a fatti, che egli non sa apprezzare giustamente. Questo avrebbe per conseguenza, che un tribunale coscienzioso, di fronte a tali fatti numerosi di dubbia soluzione, dovrebbe assumere periti al corrente dei rapporti militari, ossia dei militari. È
addunquc da prevedersi che col tempo verrebbe ad introdursi una procedura peritale nel senso meno raccomandabile, in modo che il giudice, che secondo il suo dovere dovrebbe formarsi un giudizio proprio e indipendente, sarebbe costretto a rimettersi ciecamente all'opinione degli esperti militari. Se si confronta con ciò l'odierna composizione dei tribunali militari, non può esistere dubbio da qual parte si trovi l'organizzazione più razionale, più conveniente e sovente anche più utile per l'accusato. Innanzi al giudice militare egli sa, che le sue dichiarazioni sono comprese giustamente, mentre qualunque giudice ordinario non può offrirgli tale garanzia. E sta inoltre il fatto, che la speranza di una giurisprudenza più mite, nella quale si cullano i partigiani dell'iniziativa, non potrebbe sempre realizzarsi. Una intelligenza difettosa ed i malintesi non hanno mai approfittato all'amministrazione della giustizia. Anche sotto questo aspetto ne risulterebbe infine la complica-

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zione ed il dilungo nella procedura, poiché l'assunzione di rapporti peritali e l'audizione di periti nella procedura principale prolungheranno necessariamente il procedimento.» (FF 1918 II 415).

Questo esposto del Consiglio federale, che risale a quasi sessant'anni or sono, non ha perso di attualità; anzi, ne ha piuttosto guadagnato poiché l'aumento della tecnicità e della specializzazione nell'esercito, nonché l'accresciuta attività durante i periodi di servizio, impongono al militare un onere psichico maggiore. Inoltre, non si potrebbe privare un militare del diritto di essere giudicato da un tribunale specializzato nel campo militare senza causargli notevole pregiudizio.

La soppressione della giustizia militare condurrebbe a difficoltà quanto al foro. Infatti, la procedura penale militare prevede che, di regola, ogni militare deve essere giudicato dal tribunale della propria divisione. Le truppe che non fanno parte di una divisione soggiacciono' alla giurisdizione del tribunale più vicino al loro stazionamento abituale. Questa soluzione offre diversi vantaggi soprattutto a favore dell'accusato. Essa offre la garanzia che ogni militare può difendersi dinnanzi ad un tribunale che parla la pròpria lingua. L'importanza di questo principio è ben dimostrata dal fatto che le divisioni in cui si parlano più lingue dispongono per ciascuna di esse di un tribunale militare. La competenza del tribunale è indipendente dai dislocamenti della truppa.

A questi fatti si controbatte che le difficoltà della distanza o della lingua sono sormontabili. Il giudice del luogo del commesso reato, proprio grazie alla sua conoscenza dei luoghi, si trova nella migliore posizione per condurre l'inchiesta e per giudicare. Pur riconoscendo l'incomodo di comparire dinnanzi ad un tribunale lontano e di un'altra lingua, si giunge a pretendere che ciò non sarebbe peggio del caso in cui il reato fosse commesso in tempo di viaggio o di vacanza. A siffatta argomentazione occorre replicare fin dall'inizio che il militare non lascia il proprio domicilio a suo piacimento. Chi va in viaggio o in vacanza parte volontariamente e si assume il rischio di incorrere in noie giudiziarie in terra straniera. Da parte sua, il militare non può scegliere il proprio luogo di servizio. È dunque più che giusto di vegliare almeno affinchè egli possa
rispondere delle proprie azioni dinnanzi ad un tribunale che parli la sua lingua e sia vicino al suo domicilio.

Senza voler negare che in certi casi il luogo del reato commesso può essere meglio conosciuto dal giudice di questo foro che non da quello militare competente, rileviamo nondimeno che, in molte cause, le circostanze locali hanno un'importanza assai secondaria. Tuttavia, quando queste circostanze assumono particolare importanza -- si pensi per esempio agli incidenti della Foglio federale 1977, Voi. II

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18 circolazione stradale -- nessun giudice potrà dispensarsi da un. sopralluogo.

La conoscenza dei luoghi non basta per valutare lo stato di fatto. Ciò che conta ayantutto è l'esame in loco delle condizioni locali, dall'angolo visuale di ogni singolo caso.

Si è proposto, 'nel caso in cui si dovesse abolire la giustizia militare, di introdurre il foro del domicilio dell'imputato. Anche questa soluzione, ispirata al diritto penale dei minorenni, condurrebbe a difficoltà. Il foro del domicilio previsto nell'articolo 372 del Codice penale (RS 311.0) si attiene al fatto che, come dimostrato dall'esperienza, i fanciulli delinquono nei dintorni del loro domicilio. Inoltre, visto che di regola si tratta di infliggere una misura, sono necessarie investigazioni nel luogo di domicilio o di dimora. Queste considerazioni non valgono per il militare. L'inchiesta porrebbe inoltre certi problemi soprattutto ove trattasi di infrazioni commesse nelle scuole e nei corsi. Vista la mobilità della truppa, il principio del foro del domicilio richiederebbe pari mobilità da parte del giudice ordinario, mobilità che invero non si potrebbe imporgli in considerazione del sovraccarico di lavoro.

Un'altra conseguenza dell'abolizione della giustizia militare sarebbe che, in luogo dei 12 tribunali di divisione (di cui 2 con 2 sezioni), sarebbero le autorità giudiziarie cantonali, innumerevoli e disparate, a giudicare i delinquenti militari. In luogo di un'unica procedura, si dovrebbero applicare i codici cantonali di procedura penale; in luogo di un tribunale di composizione uniforme sarebbero le autorità giudiziarie più dissimili a presiedere il processo contro l'accusato, processo che si svolgerebbe peraltro secondo norme profondamente divergenti. Certamente, si potrebbe contestare che basterebbe imporre ai Cantoni l'applicazione della procedura federale per giudicare i militari. Ma anche questa restrizione della sovranità cantonale non sarebbe in grado di evitare 'la molteplicità delle autorità giudiziarie cantonali, senza contare che una soluzione di questo tipo contraddirebbe all'articolo 64bis capoverso 2 della Costituzione federale.

Le sentenze non possono essere paragonate tra loro, visto che ogni causa ha caratteristiche sue proprie. Certe divergenze d'apprezzamento sono dunque inevitabili anche fra i 14 tribunali
di divisione, come d'altronde fra tutti i tribunali. Nondimeno, l'uniformità relativamente estesa ottenuta oggi grazie al numero ridotto dei tribunali militari e domani ancor maggiore grazie all'introduzione dei tribunali d'appello scomparirebbe con la loro eventuale soppressione. Sarebbe come fare un passo indietro nell'evoluzione delle cose.

In ogni tempo, la giurisdizione militare ha offerto il vantaggio del patrocinio obbligatorio. Essa-marcia dunque con il progresso. Una difesa anche

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nelle cause di poco conto garantisce l'elucidazione irreprensibile dei fatti; la maggior parte delle procedure cantonali però l'ignorano, salvo per i crimini gravi. In questo aspetto, la soppressione della giustizia militare indebolirebbe la situazione del militare.

L'abolizione della giustizia militare porrebbe inoltre un problema particolare, quello della delimitazione tra il potere disciplinare dei comandanti di truppa e la competenza del giudice ordinario. Parecchie infrazioni che il Codice penale militare reprime normalmente come delitti e a volte persino come crimini possono essere punite disciplinarmente quando sono di poca gravita. Nel sistema vigente, vi è stretta collaborazione tra comandanti di truppa e giustizia militare. Gli affari che non devono essere a priori trattati in via disciplinare sono istruiti da un ufficiale della giustizia militare che dispone delle conoscenze necessarie per consigliare utilmente il comandante sulla procedura ulteriore: disciplinare o giudiziaria. I conflitti di competenza sono qui praticamente sconosciuti. Senza giustizia militare, spetterebbe agli organi della giustizia penale ordinaria di perseguire d'ufficio l'autore. Visto che prima della completa delucidazione dei fatti è impossibile fare una distinzione netta tra gli atti da perseguire in giustizia e le semplici mancanze di disciplina e i casi in cui l'infrazione è di poca gravita, vi sarebbero inevitabili frizioni tra i comandanti di truppa e le autorità cantonali incaricate della repressione penale. Il più delle volte sarà il militare a farne le spese poiché, per lungo tempo secondo i casi, non potrebbe sapere se l'affare sarà liquidato in via disciplinare o giudiziale ovvero, nell' ipotesi peggiore, se esso sarà trattato in ambedue. L'argomento addotto contro queste considerazioni, e cioè che i tribunali ordinari sarebbero in grado di pronunciare una pena disciplinare laddove le circostanze lo giustifichino, non tiene conto dei termini del problema. Il principio secondo cui la procedura disciplinare di prima istanza deve svolgersi nella truppa non è contestato da nessuno. Vi sarebbero però inevitabili conflitti se, parallelamente alla competenza della truppa, le autorità cantonali- dovessero condurre un'inchiesta in virtù del principio dell'intervento d'ufficio in ogni caso non meramente disciplinare.
Per altro, la procedura di consultazione ha rilevato che una serie di Cantoni non sarebbero praticamente in grado di assumere il sovraccarico di lavoro che importerebbe la soppressione della giustizia militare.

Con poche eccezioni, gli avversari della giustizia militare ne ammettono la ragion d'essere in tempo di guerra. Ma proprio il sistema attuale dei tribunali territoriali, la cui entrata in servizio è prevista soltanto in tempo di guerra, non da soddisfazione poiché essi mancano della pratica necessaria.

Sforzi intesi ad eliminare questo difetto facendo funzionare i tribunali territoriali durante periodi limitati sono stati poco fruttuosi. Questi motivi ci hanno indotto a proporvi la soppressione dei tribunali territoriali e, per

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sostituirli, una composizione dei tribunali di divisione che permetta di far fronte ad esigenze più elevate in tempo di guerra o di servizio attivo.

In tali circostanze sarebbe fuor di luogo pensare di fare della giustizia militare un'organizzazione ombra per i casi di guerra o di crisi.

Sappiamo per esperienza che le ostilità propriamente dette sono generalmente precedute da atti di tradimento, da sabotaggi, da spionaggi e altri crimini del genere. In tali circostanze, occorre disporre di tribunali e di giudici in esercizio sperimentati. Giudici istruttori che per anni non hanno più esercitato, giudici che hanno perso il contatto con l'evoluzione delle cose militari non potrebbero in buona coscienza essere chiamati a servire.

Per questo motivo, la giustizia militare deve essere conservata anche in tempo di pace. La proposta di sopprimerla anche in tempo di guerra è totalmente irrealistica.

Grazie alla sua organizzazione particolare come giurisdizione specializzata che applica una procedura uniforme provvista di tutte le garanzie dello Stato di diritto, la giustizia militare non ha in. alcun modo perso importanza. Essa deve sussistere non da ultimo nell'interesse del milite accusato.

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Modificazione del Codice penale militare

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Questioni generali

Astrazion fatta per i reati specificamente militari di cui agli articoli 61 a 85, il Codice penale militare ha ripreso dal Codice penale ordinario le fattispecie di diritto comune, nella misura in cui ciò si è rilevato necessario per la vita militare. Più della metà dei reati di diritto comune repressi dal Codice penale ordinario sono ignorati dal Codice penale militare.

Ci si è chiesti se taluni reati di diritto comune o persino tutti questi reati potessero essere eliminati dal Codice militare. L'esame di questo problema ha condotto ad esito negativo. Non si deve perdere di vista che le condizioni speciali del servizio svolgono un ruolo non solo nei reati meramente militari. Il fatto che l'atto è stato commesso sotto le armi è importante, per lo meno dall'aspetto soggettivo, anche in certi reati di diritto comune, come l'omicidio per imprudenza, la falsità in documenti o gli atti di libidine su fanciulli. Sotto le armi, il militare si trova obbligatoriamente posto in situazioni in cui deve sopportare oneri psichici che non hanno riscontro nella vita civile o che in ogni caso egli non assumerebbe di propria volontà.

Se si eliminassero dal Codice penale militare tutte le fattispecie di diritto comune, il prevenuto dovrebbe rispondere dei suoi atti davanti ad un tribunale penale ordinario che gli offrirebbe unicamente la possibilità ma non la garanzia di un giudizio che tenga equamente conto di tutte le circostanze

21 della vita militare. Si aggiunga che, in parecchi casi, anche dal punto di vista oggettivo, vi sono circostanze importanti o persino determinanti in rapporto immediato con il servizio prestato. È il caso per esempio delle lesioni corporali per negligenza inferte in occasione di incidenti di tiro o di incidenti della circolazione con veicoli militari. Infine, la popolazione si aspetta che l'esercito intervenga e faccia regnare l'ordine quando vi sia una relazione tra un reato e il servizio militare.

Iniziariamente si aveva l'intenzione di estendere la giurisdizione militare alle infrazioni contro la legge sugli stupefacenti. Nel corso della procedura di consultazione si è fatto valere che, nel campo civile, sono in generale autorità specializzate che si occupano di questi reati e che la loro collaborazione con i tribunali competenti ha dato buona prova. Le esperienze fatte in quest'ultimi tempi in questo campo mostrano che non vi è necessità di estendere la competenza dei tribunali militari ai reati in materia di droga.

Occorre respingere la proposta di introdurre nella legge una definizione dei casi di delitto o di crimine «di poca gravita». La prassi li ha già delimitati in modo chiaro e indiscutibile talché non si impone un disciplinamento legale. Per la truppa, nel numero 60 capoverso 3 del regolamento di servizio vi è già una definizione che non può dar adito a confusione. Anche il Codice penale (RS 311.0) ha rinunciato a dare una definizione legale dei casi di poca e di esigua gravita, lasciando alla giurisprudenza la cura di interpretarli.

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Esclusione del rifiuto di servire dal Codice penale militare

Da più parti si è proposto di escludere dal Codice penale militare il rifiuto di servire. Una decisione in merito sarebbe prematura. L'esame del problema dovrà essere rinviato a dopo l'esito della votazione popolare sull' iniziativa di Münchenstein.

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Commento ai singoli articoli del disegno di modificazione del Codice penale militare

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Disposizioni generali

321.1

Campo d'applicazione della legge penale

Articolo 2 numeri 1 e 3 Secondo il diritto in vigore, le persone astrette al servizio militare sono pure sottoposte al Codice penale militare durante i periodi di congedo. Per tener conto dell'evoluzione delineatasi in quest'ultimi anni e del principio secondo cui il diritto penale militare deve applicarsi soltanto quando motivi

22 militari lo esigono, proponiamo di restringere il campo d'applicazione del Codice penale militare: le infrazioni previste negli articoli 115 a 137 e 145 a 179 non devono essere sottoposte al diritto penale militare se commesse durante un congedo e non collegate con il servizio nella truppa. Per contro, come finora, le persone astrette al servizio militare o al servizio complementare devono rimanere integralmente soggette al diritto penale militare per le infrazioni militari, i crimini o i delitti contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese, le violazioni del diritto delle genti e certe infrazioni di carattere pecuniario corrispondenti a situazioni militari (preda, saccheggio, rapina di guerra, corruzione attiva e passiva, accettazione di doni, gestione infedele). Nella prassi, sapere quando un atto delittuoso non ha alcun rapporto con il servizio della truppa può dar adito a discussioni. Quando, per esempio, un militare in congedo ruba oggetti d' equipaggiamento militare ad un collega per completare il proprio equipaggiamento o commette una truffa facendo valere il suo grado d'ufficiale, la distinzione è problematica. È tuttavia impossibile trovare una semplice formula di demarcazione. Si dovrà lasciare alla giurisprudenza il compito di determinarne i criteri; in ogni caso, la relazione con il servizio della truppa non dovrebbe essere ammessa alla leggera. Per «servizio della truppa» si deve intendere il servizio propriamente detto, come nel caso della falsificazione di un conteggio del soldo durante un congedo, del furto d'oggetti di equipaggiamento ad un compagno di servizio, ma non nel caso del furto di oggetti di equipaggiamento ad un terzo.

Gli obbligati al servizio militare e quelli assegnati ai servizi complementari devono essere trattati come i militari in congedo quando portano l'uniforme fuori servizio. In questi casi, il porto dell'uniforme concerne unicamente l'apparenza esteriore; in realtà, questi militari non si trovano in servizio. Sarebbe ingiustificato scostarsi dal nuovo principio posto dall'articolo 2 numero 1.

321.2

Punibilità

Articoli 10 e 11 II previsto inserimento nel Codice penale militare delle disposizioni del Codice penale (RS 311.0) concernenti le misure di sicurezza richiede un adeguamento corrispondente negli articoli 10 e 11 del Codice penale militare. Come nel Codice penale ordinario, occorre riservare la possibilità di prendere misure nei confronti di delinquenti irresponsabili o di responsabilità scemata.

Articolo llb Nel Codice penale militare manca una disposizione che garantisca un esame del prevenuto quando vi siano dubbi sulla sua responsabilità o quando è

23 necessaria un'inchiesta per decidere se occorra ordinare una misura di sicurezza. L'accoglimento delle disposizioni sulle misure di sicurezza obbliga a colmare questa lacuna, che si è già rilevata urtante nella prassi. Proponiamo di riprendere il testo dell'articolo 13 del Codice penale (RS 311.0) con un adeguamento redazionale per tener conto delle esigenze del Codice penale militare.

Articolo 12 Grazie all'accoglimento delle disposizioni concernenti le misure, il giudice militare non è più costretto a deferire al giudice ordinario il prevenuto assolto per irresponsabilità o il condannato di cui ha ammesso la responsabilità scemata. I capoversi 2 e 3 dell'articolo 12 possono dunque essere stralciati. Simultaneamente, i capoversi 1 e 4 (che diviene cpv. 2) nonché il titolo marginale sono stati riveduti dall'aspetto redazionale.

Articoli 13 e 14 Lo spostamento dei limiti di età dei fanciulli e degli adolescenti nel Codice penale (RS 311.0) richiede un adeguamento corrispondente degli articoli 13 e 14 del Codice penale militare. Le nuove disposizioni del Codice penale applicabili ai fanciulli e agli adolescenti tengono assai fortemente conto della persona dell'autore. In genere, i fanciulli e gli adolescenti devono render conto dei loro atti ad autorità specializzate. Queste considerazioni giustificano una limitazione della competenza dei tribunali militari e il deferimento dei fanciulli e degli adolescenti al competente giudice dei minorenni. Per il giudizio dei minorenni saranno dunque applicabili gli articoli 83 e seguenti o 90 e seguenti del Codice penale. A dire il vero, questa soluzione offre un inconveniente: gli adolescenti che hanno partecipato ad infrazioni meramente militari sono perseguiti e giudicati da autorità civili, mentre i loro compiici maggiori di diciott'anni sono deferiti ad un tribunale militare. Paragonato ai vantaggi offerti da un adeguato apprezzamento da parte del tribunale speciale dei minorenni, questo inconveniente non ha tuttavia importanza decisiva. Il nuovo disciplinamento esclude inoltre la possibilità di una duplice procedura (un adolescente lasciato impunito e deferito all'autorità civile per altre misure deve subire un secondo processo).

Potrebbero esservi alcune apprensioni nel caso in cui un adolescente si rendesse colpevole, per esempio come complice,
della violazione di segreti militari giusta gli articoli 86 e 106 del Codice penale militare. In questo caso, il segreto militare non deve essere compromesso dalla pubblicità del dibattimento. Si può tuttavia rinunciare ad una riserva corrispondente all' indirizzo delle autorità civili incaricate del procedimento penale poiché anche il giudice cantonale deve attenersi alle prescrizioni federali sul mante-

24 nimento del segreto nel campo militare. Anche l'obiezione secondo cui, in caso di complicità, l'istruzione sarebbe resa più difficile dal fatto che l'adolescente dovrebbe rispondere dei suoi atti dinnanzi ad un'altra autorità di istruzione non è decisiva. Il giudice militare può udire in qualsiasi tempo un adolescente come persona tenuta a dare informazioni e, per rogatoria, procurarsi l'incartamento dall'autorità civile.

Articolo 14a Le nuove disposizioni del Codice penale (RS 311.0) sui giovani adulti (art.

64 ultimo cpv. e art. 100 segg. CP) hanno creato particolari possibilità d'attenuazione della pena, con l'eventuale possibilità del collocamento in una casa di educazione al lavoro. Non vi è motivo per non introdurre anche nel Codice penale militare questo nuovo disciplinamento che permette il trattamento individuale dei condannati. In pratica, ne risulteranno soprattutto attenuazioni di pena, mentre la misura secondo l'articolo 1001'1" del Codice penale si imporrà soltanto in casi eccezionali. Questa soluzione è stata messa in dubbio in una sola risposta alla procedura di consultazione. Si è affermato che le misure giusta l'articolo 100bis del Codice penale non potrebbero essere ordinate quando l'accusato abbia commesso un reato puramente militare. Questa obiezione non tiene tuttavia conto del fatto che il collocamento in una casa di educazione al lavoro non dipende in primo luogo dalla natura del reato bensì dalla personalità del colpevole.

È irrilevante se lo stato di abbandono di un adolescente sia costatato dal giudice in occasione del giudizio di un furto a pregiudizio di un camerata o di un delitto nel servizio di guardia. Inoltre, il giudice militare, come quello civile, deve all'occorrenza fare esaminare l'autore del reato da parte di periti.

321.3

Le diverse pene e misure

Articolo 29b Secondo l'articolo 209 della procedura penale militare, le pene privative della libertà pronunciate dai tribunali militari sono eseguite dalle autorità cantonali. Le prescrizioni d'esecuzione previste negli articoli 37, 37bis e 39 del Codice penale (RS 311.0) per le pene della reclusione e della detenzione, nonché per brevi pene di detenzione e di arresto, devono essere applicate anche alle pene privative della libertà pronunciate dai giudici militari. Una corrispondente indicazione si trova nell'articolo 29b capoverso 1, con riserva dell'esecuzione militare della detenzione.

Il Codice penale militare non contiene nessuna disposizione corrispondente all'articolo 40 del Codice penale ordinario sull'interruzione dell'esecuzione

25 di una pena. Questa lacuna deve essere colmata. L'articolo 40 del Codice penale è introdotto nell'articolo 29b capoversi 2 e 3 del Codice penale militare; la decisione è affidata alle competenti autorità cantonali.

Articolo 29c II Codice penale militare non contiene ancora disposizioni sulle misure di sicurezza. Orbene, proprio in questo campo (art. 42 a 44 CP), la revisione del Codice penale ha portato importanti innovazioni. Le disposizioni sulle misure sono state maggiormente differenziate e permettono ora di tener conto, ancor più di quanto permetterebbe una semplice pena, delle condizioni individuali di ogni singolo delinquente.

Il fatto che il giudice militare, per esempio, non può prendere lui stesso misure riguardo a persone mentalmente anormali ma deve, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 del Codice penale militare, deferire alle autorità amministrative e civili le persone assolte per irresponsabilità o condannate con ammissione di responsabilità scemata, si è rivelato inadeguato in parecchie occasioni. La soluzione del Codice penale (RS 311.0) affida al giudice la responsabilità di prendere queste misure, il che evita una doppia procedura e crea una chiara situazione. Queste considerazioni valgono anche per le misure di sicurezza riguardo agli alcolizzati e ai drogati. L'aumento dell'abuso di droghe, purtroppo incessante, fa sì che anche i tribunali militari devono occuparsi viepiù di tali delinquenti. È dunque opportuno di affidar loro anche la facoltà di ordinare corrispondenti misure.

La situazione è un po' differente nel campo dell'internamento anche se i tribunali militari dovrebbero raramente pronunciare questa misura poiché i delinquenti abituali saranno come sinora esclusi dal servizio personale in virtù dell'articolo 17 dell'organizzazione militare. Tuttavia, in favore di questa misura, parlano non solo motivi di sistematica giuridica. Se giustificato, l'internamento deve essere pronunciato indipendentemente dalla competenza giurisdizionale, civile o militare. Sarebbe inammissibile se un internamento oggettivamente giustificato non potesse essere pronunciato da un tribunale militare e questa lacuna dovesse essere riparata in occasione di un «prossimo caso» che potrebbe essere estremamente grave. In generale, l'internamento è volto a proteggere la popolazione contro
i delinquenti abituali e deve essere pronunciato se, oggettivamente, le sue condizioni sono adempiute. Il fatto che il caso sia giudicato da un tribunale civile o militare non deve avere qui nessuna importanza.

Quanto a sapere se il giudice militare possiede le qualità necessarie per decidere anche delle misure di sicurezza, ci siamo già espressi in merito nel numero 141.1. Vogliamo qui rispondere all'obiezione secondo cui sarebbe problematico che un tribunale di divisione, per esempio, pronun-

26 ciasse l'internamento di un militare che avrebbe intenzionalmente mancato un. corso di ripetizione. Questa obiezione non tiene conto del fatto che l'internamento dei delinquenti abituali può essere pronunciato soltanto in casi gravi e che anche il nuovo reato deve dimostrare la predisposizione al crimine o al delitto. I tribunali militari dovranno pure attenersi, nella loro giurisprudenza, ai principi sviluppati dal Tribunale federale e potranno pronunciare l'internamento soltanto se le condizioni poste dal Codice penale (RS 311.0) saranno adempiute.

Nel Codice penale militare si devono dunque inserire le misure previste negli articoli 42 a 44 del Codice penale ordinario. Esse dovranno essere eseguite conformemente alle disposizioni di questo. L'autorità corrispondente del Cantone incaricato dell'esecuzione è designata competente secondo gli articoli 42 a 45 del Codice penale.

Articolo 30 L'esecuzione in via militare della detenzione ha dato soddisfazione e deve essere dunque mantenuta. A titolo di semplificazione, si è rinunciato a menzionare nella legge il fatto che la pena deve essere eseguita in una fortezza o in uno speciale stabilimento (reparto di detenuti militari dello Zugerberg).

Siffatte disposizioni esecutive non hanno rango di legge.

Occorre mantenere il disciplinamento secondo cui il giudice decide liberamente se ila pena della detenzione da lui pronunciata debba essere eseguita in via militare. A questo riguardo, resta determinante l'articolo 1 dell'ordinanza del 24 febbraio 1971 sull'esecuzione militare della detenzione (RS 345.2). Secondo questa disposizione, l'esecuzione militare della pena può essere consentita soltanto se la pena da scontare è di una durata minima determinata e il reato commesso e la vita anteriore del condannato non denotino un animo abbietto. Abbiamo esaminato se le condizioni per l'esecuzione militare della detenzione devono essere trasferite dall'ordinanza alla legge. Vi abbiamo rinunciato tenendo conto della giurisprudenza costante dei tribunali militari e del fatto che questi particolari non hanno rango di legge.

Articolo 31 numeri 1 a 3, 4 capoversi 1,2 e 4 In occasione della modificazione del 4 ottobre 1974, questa disposizione è già stata adattata al Codice penale (RS 311.0). Il Dipartimento militare federale- è stato mantenuto come autorità
competente per le decisioni in rapporto con la liberazione condizionale. A questa soluzione si è obiettato che è illogico da un lato far eseguire le sentenze dei tribunali militari da parte dei Cantoni e dall'altro di non accordare loro il correlativo potere decisionale. L'osservazione è invero giusta. Le autorità esecutive cantonali

27 sono più familiarizzate con i problemi della liberazione condizionale che non il Dipartimento militare federale. Per questa ragione, esse devono essere dichiarate competenti per prendere le pertinenti decisioni.

Articolo 32 numeri 1 capoverso 1, 2 capoverso 2, 3 e 4 Anche le prescrizioni sulla sospensione condizionale della pena sono state adattate sostanzialmente al Codice penale in occasione della modificazione del Codice penale militare del 4 ottobre 1974. Astrazion fatta per i cambiamenti redazionali nel numero 1, il capoverso 3 del numero 2 deve essere stralciato: la vigilanza dei militari condannati condizionalmente incombe alle autorità cantonali competenti, talché non entra più in linea di conto un'ordinanza del Consiglio federale. La disposizione del diritto vigente secondo cui la sospensione condizionale può essere revocata segnatamente se il condannato tiene cattiva condotta in servizio militare o è ripetutamente punito in via disciplinare è stata oggetto di critiche giustificate. Occorre rinunciare a questa condizione della revoca della sospensione condizionale.

Nei casi gravi, punizioni disciplinari reiterate possono per altro significare che il condannato ha deluso la fiducia in lui riposta. Infine, non è il Dipartimento militare federale, ma, come per i civili, il giudice che deve decidere della revoca, il che apre al condannato le vie di diritto ordinario.

Infine, il capoverso 4 disciplina la cancellazione della sentenza dal casellario giudiziale da parte delle autorità competenti del Cantone d'esecuzione.

Articolo 33 numero 1 capoverso 1 Come nel diritto penale ordinario, il massimo della multa è portato a 40000 franchi.

Articolo 34 Come secondo l'articolo 49 modificato del Codice penale (RS 311.0), per la commutazione della multa in arresto, un giorno d'arresto è ragguagliato a 30 franchi di multa. Le disposizioni del Codice penale militare sull'esazione delle multe devono per altro essere modificate per corrispondere al tenore del diritto penale ordinario. Astrazion fatta per gli adeguamenti di natura redazionale, ciò implica l'abbandono della possibilità -- finora prevista nell'articolo 34 numero 2 capoverso 2 -- di infliggere al condannato che non paga la multa per malvolere, oziosità, dissolutezza o negligenza gli arresti semplici sino a tre mesi. Differentemente dal
Codice penale, per le multe disciplinari deve essere esplicitamente riservata la disposizione particolare dell'articolo 191a.

Articolo 36 Le condizioni dell'esclusione dall'esercito a titolo di pena accessoria sono disciplinate negli articoli 28 e 29. Questo ordine sistematico non è soddi-

28 sfacente. Le disposizioni sull'esclusione dall'esercito devono dunque essere riunite nell'articolo 36, con stralcio simultaneo degli articoli 28 capoverso 2 e 29 capoverso 2. Sostanzialmente, il contenuto di queste disposizioni non subisce cambiamento. Come finora, la pena della reclusione implicherà necessariamente l'esclusione dall'esercito, la pena della detenzione soltanto facoltativamente. Inoltre, la legge deve stabilire il momento dal quale questa pena accessoria diventa efficace. Non si può per altro tener conto di un-; proposta intesa a prevedere obbligatoriamente l'esclusione in caso di inflizione di una pena di detenzione, qualora il colpevole sia stato condannato in virtù degli articoli 61 a 114 e si debba escludere una previsione favorevole. Questa proposta tende a prevedere obbligatoriamente per i refrattari l'esclusione dall'esercito praticamente sin dalla loro prima condanna. Oltre al rifiuto di servire, gli articoli 61 a 114 concernono tutta una serie di atti la cui commissione, anche in caso di cattive previsioni, non giustifica l'esclusione dall'esercito.

Articolo 37 Secondo il testo legale in vigore, l'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale. Nel caso dei sottufficiali o degli appuntati, invece, il Dipartimento militare decide se il condannato debba continuare a prestare servizio.

Questa differenza di trattamento è ingiustificata. Come gli ufficiali, anche i sottufficiali e gli appuntati devono per principio essere esclusi dal servizio personale e non poter essere richiamati, in caso di servizio attivo, se non per decisione del comandante in capo dell'esercito.

Articolo 38 numeri 2 capoverso 2 e 3 capoverso 2 L'introduzione nel Codice penale militare delle disposizioni sulle misure di sicurezza fa sì che i tribunali militari dovranno all'occorrenza pronunciare l'internamento. L'articolo 38, che la revisione del 4 ottobre 1974 ha già adattato al testo del Codice penale (RS 311.0), deve essere completato in questo senso.

Articoli 41, 41a, 42 e 42a In occasione della revisione del diritto penale amministrativo, gli articoli 58, 58bis e 60 capoverso 1 del Codice penale (RS 311.0) sono stati modificati e redatti in modo assai più circostanziato. Gli articoli 41, 41a e 42a capoverso 1 riprendono testualmente il nuovo disciplinamento. Simultaneamente, i capoversi
2 e 3 dell'articolo 60 del Codice penale, sinora non contemplati dal Codice penale militare, devono esservi inseriti come articolo 42a capoversi 2 e 3. Pertanto, in materia di confisca, vi sarà concordanza perfetta tra diritto penale militare e diritto penale ordinario.

29 321.4

Prescrizione

Articolo 55 La revisione del 4 ottobre 1974 ha già adattato sostanzialmente le disposizioni sulla prescrizione al diritto penale ordinario. Questo disciplinamento deve essere ora completato fissando la decorrenza della prescrizione nei caso dell'esecuzione di una misura.

321.5

Riabilitazione

Articolo 57 II diritto vigente prevede la possibilità della riabilitazione soltanto per la pena accessoria dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio. L'introduzione della riabilitazione per altre pene accessorie corrisponde alla tendenza della legislazione moderna a favorire la reintegrazione del delinquente nella società. È il caso in primo luogo per l'esclusione dall'esercito.

Non vi è motivo di escludere definitivamente dall'esercito, per esempio, un condannato alla reclusione che si è emendato o un condannato per rifiuto di servire il cui atteggiamento riguardo all'esercito è mutato. L'obiezione secondo cui il condannato escluso dall'esercito si estranierebbe dalla vita militare durante la sua esclusione, e la sua reincorporazione si urterebbe a difficoltà amministrative e tecniche non è convincente. Essenziale è dare al condannato la possibilità di eliminare, con la sua buona condotta, anche le conseguenze durevoli di una pena accessoria. Vi è nondimeno una notevole differenza se il condannato, dopo aver scontato la pena e dopo lo spirare di un termine determinato, compia nuovamente il servizio come soldato o, per contro, assuma funzioni di comando. La pena accessoria della degradazione ha un effetto talmente incisivo che, anche dopo un certo tempo, il rapporto di fiducia necessario con i subordinati potrebbe difficilmente ripristinarsi.

Per questo motivo, la riabilitazione deve rimanere esclusa in caso di degradazione.

Articolo 58 II disciplinamento del Codice penale (RS 311.0) sulla reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 77 CP) è stato introdotto nel Codice penale militare con la novella del 4 ottobre 1974. Esso è tuttavia incompleto poiché la determinazione di un termine manca in caso di sospensione condizionale della pena. Questa lacuna deve essere colmata con una disposizione indicante che la domanda di reintegrazione può essere presentata il più presto dopo lo spirare del termine di prova.

Articolo 59 Nella legge del 1974, le disposizioni sulla cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale sono state adattate all'articolo 80 del Codice penale

30

(RS 311.0) soltanto nei punti principali. Rimane ora da adeguarle anche quanto alla cancellazione d'ufficio della sentenza e di redigerle in modo corrispondente al Codice penale. In due punti esse devono però necessariamente scostarsi da quest'ultimo. Avantutto, nell'articolo 59 capoverso 3 occorre precisare che l'esclusione dall'esercito e la degradazione sono considerate eseguite appena la sentenza passa in giudicato. È questa una necessità affinchè si possa determinare esattamente a partire da quale momento decorra il termine relativo a queste pene accessorie previste unicamente dal Codice penale militare. Inoltre, il disciplinamento finora previsto dall'articolo 59 capoverso 2, secondo cui la cancellazione della sentenza può essere pronunciata, a certe condizioni, anche quando la pena è prescritta, deve essere mantenuto.

Articolo 60 Anche questa disposizione è stata finora parzialmente (cpv. 1) adattata al diritto penale ordinario. La concordanza completa è ora garantita riprendendo i capoversi 2 e 3 dell'articolo 81 del Codice penale (RS 311.0).

322

I singoli crimini o delitti

322.1

Violazione dei doveri dì servizio

Articolo 72 II testo della disposizione legale sull'inosservanza di prescrizioni di servizio è da anni oggetto di animate discussioni. Soprattutto da parte degli ufficiali della truppa si pretende che i termini di questa disposizione espongano ogni persona astretta al servizio che non rispetti un regolamento qualsiasi o una prescrizione generale di servizio al rischio d'essere deferita al giudice penale.

Una persona astretta al servizio militare che non conosce una prescrizione regolamentare, poiché non l'ha letta, potrebbe difficilmente giustificare questa ignoranza invocando una semplice negligenza. Questa disposizione è da altri considerata superflua poiché, quando l'inosservanza di prescrizioni regolamentari di sicurezza conduce a un infortunio, essa sarebbe in ogni caso applicata mentre se non vi sono conseguenze gravi rimarrebbe praticamente impunita.

Queste ed altre critiche non possono essere scartate a priori. Molti ufficiali di truppa devono oggi affrontare un tal pletora di regolamenti che spesso è loro affatto impossibile di studiarli a fondo. Occorre inoltre rilevare che le opinioni della dottrina sull'articolo 72 non sono sempre state unanimi.

Il carattere di reato intenzionale di questo delitto è stato per un certo tempo messo in discussione; occorre tuttavia aggiungere in proposito che oggi una giurisprudenza costante del tribunale militare di cassazione ne ha confermato il carattere intenzionale.

31

Non possiamo dar seguito alla proposta di abrogare l'articolo 72. Occorre tuttavia riconoscere che, quando la violazione di regolamenti ha gravi conseguenze, questa disposizione ha unicamente valore sussidiario accanto a fattispecie come l'omicidio o le lesioni personali colposi, i reati nel servizio di guardia e altri analoghi. Se fosse soppressa, gravi violazioni di regolamenti commesse intenzionalmente e non costituenti un altro reato represso dal Codice penale militare non potrebbero essere punite o potrebbero esserlo al massimo in via disciplinare. La violazione intenzionale di prescrizioni di sicurezza, per esempio, può portare a gravi infortuni. Il responsabile deve attendersi un procedimento penale per omicidio o lesioni personali colposi. Se però, grazie a un felice concorso di circostanze, la violazione di prescrizioni di sicurezza non avesse seguito alcuno, entrerebbe in linea di conto soltanto una pena disciplinare. In certi casi, ciò sarebbe assai urtante in considerazione dell'entità della colpa. Anche se, come si pretende, il maggior numero delle violazioni dell'articolo 72 sfugge ad.ogni sanzione, non è questa una ragione per stralciarlo dalla legge. Altrimenti si potrebbero anche sopprimere certe prescrizioni di circolazione che, come l'esperienza insegna, sono spesso impunemente violate.

Tuttavia, nonostante che l'articolo 15 del Codice penale militare prescriva che è punibile soltanto il crimine o il delitto commesso intenzionalmente, questa disposizione deve essere redatta in termini più chiari. Una proposta di completare il testo della legge aggiungendo l'avverbio «scientemente» ha sollevato vive critiche nella procedura di consultazione. Si è fatto valere che, secondo la giurisprudenza del tribunale militare di cassazione (DTMC voi. 8, n. 17) basta, per ammettere l'inosservanza intenzionale di prescrizioni di servizio, che il colpevole -- ancorché ignaro della prescrizione di servizio violata -- abbia commesso l'infrazione con coscienza e volontà.

L'intento di limitare la portata della disposizione nel senso che l'intenzionalità dovrebbe -- contrariamente a quanto finora previsto -- riferirsi all' inosservanza della prescrizione di servizio come tale sarebbe reso vano dall' aggiunta dell'avverbio «scientemente».

Queste ed altre apprensioni sono fondate. L'odierna nuova
proposta pone esplicitamente il principio che è solo punibile colui che non osserva un regolamento o un'altra prescrizione di servizio a lui noti o di cui doveva esserne a conoscenza conformemente ai propri doveri. Finora, nella prassi non ci si era curati di appurare se l'autore avesse avuto l'occasione di informarsi sull'esistenza di determinate prescrizioni. In avvenire, la legge esigerà che si determini se la conoscenza di un regolamento era veramente necessaria o se un dato regolamento era di fatto conosciuto. Secondo le circostanze sarà difficile provare che il colpevole conosceva una prescrizione di servizio ma è un inconveniente questo che non può essere evitato. Nei casi importanti esso sarà attenuato dal fatto che d'ora in poi potrà essere pu

32 nito anche chi non prende conoscenza di una prescrizione benché i doveri di servizio glielo impongano. Colui che, benché a conoscenza di determinate prescrizioni, le trasgredisce coscientemente può, secondo le circostanze, essere meno colpevole di colui che non si preoccupa affatto della loro esistenza.

522.2

Reati contro i doveri del servizio

Articolo 81 numero 2 capoverso 1 La privazione dei diritti civici è stata soppressa. La corrispondente menzione nell'articolo 81 numero 2 capoverso 1 può essere dunque stralciata.

322.3

Reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese

Articolo 86 La nota marginale dell'articolo 86 è identica a quella dell'articolo 106 ancorché queste due disposizioni abbiano differente portata. Per rilevare l'auspicata differenziazione, proponiamo un titolo marginale più preciso per l'articolo 86.

Articolo 98 Nella procedura di consultazione si è chiesto di modificare l'articolo 98 in senso più restrittivo. Si dovrebbero perseguire penalmente soltanto i fatti che, in senso stretto, mettono in pericolo la sicurezza militare. Questa richiesta non può essere soddisfatta. Qualsiasi provocazione pubblica alla disobbedienza ad ordini militari ed altri atti analoghi costituiscono un attentato contro la sicurezza militare e devono essere penalmente repressi. L'articolo 98 non costituisce affatto una limitazione della libertà d'opinione.

Ognuno è libero di criticare l'esercito e di far valere i suoi scopi con i mezzi della vita politica. A tal fine vi sono a disposizione i diritti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione. La sicurezza militare è indivisibile e dev'essere dunque integralmente protetta.

Articolo 100 Sia l'articolo 100 del Codice penale militare sia l'articolo 278 del Codice penale ordinario (RS 311.0) proteggono il militare durante l'adempimento del servizio. Vi è tuttavia una differenza: l'articolo 100 del Codice penale militare si applica soltanto in tempo di servizio attivo; un militare non può essere dunque punito in tempo di pace in virtù di questa disposizione. Questa soluzione non è soddisfacente, ragion per cui proponiamo di adattare

33

il testo dell'articolo 100 a quello dell'articolo 278 del Codice penale. Una differenziazione si impone tuttavia nel senso che il turbamento del servizio militare dovrebbe essere punito meno severamente in tempo di pace che in servizio attivo. In tempo di pace, la pena deve essere dunque limitata a seimesi di detenzione.

Articolo 106 capoverso 4 In materia di violazione di segreti militari, il diritto in vigore non prevede i casi di poca gravita. In pratica ciò ha provocato numerose difficoltà poiché anche i casi di minima importanza abbisognano di una procedura dinnanzi ad un tribunale militare e non possono dunque essere liquidati unicamente in via disciplinare. Proponiamo dunque di introdurre, a proposito della violazione dei segreti militari, la nozione del caso poco grave e la possibilità della punizione in via disciplinare.

322.4

Reati contro l'onore

Articoli 145 a 148b Corrispondentemente al diritto ordinario, il Codice penale militare prevede per i reati contro l'onore un termine di prescrizione biennale. Una sola eccezione a questa norma è contenuta nell'articolo 148 numero 3 secondo cui l'azione penale per ingiuria si prescrive in sei mesi. Vista la possibilità di appello introdotta nella procedura penale militare, un termine di prescrizione di sei mesi è troppo breve. Come per gli altri reati contro l'onore, esso deve essere esteso a due anni, assicurando così la concordanza anche con il diritto penale ordinario. Nell'articolo 148a capoverso 3 è inoltre necessario precisare -- anche qui a causa dell'introduzione dell'appello -- che la querela può essere ritirata finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza. Per maggior chiarezza proponiamo infine di disciplinare la prescrizione dell'azione penale per tutti i reati contro l'onore in un nuovo articolo 148b.

323

Ordinamento disciplinare

323.1

Disposizioni generali

Articolo 180 Da diverse parti si è chiesta più volte una migliore formulazione dell'articolo 180, possibilmente con una definizione della mancanza di disciplina Uno sguardo retrospettivo rileva che una definizione della mancanza di disciplina ha sempre offerto grandi difficoltà ed è praticamente impossibile.

11 Codice penale militare del 27 agosto 1851 si era avvalso -- astrazion Foglio federale 1977, Voi. II

3

34

fatta per la formula generale ancor oggi contenuta nel testo legale -- dell' enumerazione di circa 30 casi particolari di infrazioni disciplinari. Più tardi, questa soluzione fu abbandonata poiché l'elenco non poteva in alcun modo essere esaustivo e si prestava a confusione. Occorre dunque attenersi all' odierna definizione generale ma proponiamo di condensare il testo legale senza modificarne la sostanza. Questa formulazione generale lascia spazio ad un disciplinamento più particolareggiato nel regolamento di servizio in considerazione di una miglior comprensione da parte del soldato. Essa vale anche per le numerose mancanze di disciplina commesse fuori dal servizio.

Secondo la giurisprudenza del tribunale militare di cassazione (DTMC 5, n. 101), il «caso poco grave» di un reato è equiparato a una mancanza di disciplina. Questo principio è stato ora inserito nella legge nell'interesse dei comandanti di truppa che devono applicare le disposizioni in materia disciplinare.

Articoli 181 e 181a L'articolo 181 capoverso 1 è oggi malamente formulato poiché da l'impres sione che la negligenza non è un comportamento colpevole. Occorre attenersi, mercé una formulazione più chiara, al principio secondo cui i responsabili sono punibili sia se hanno agito intenzionalmente sia se hanno agito per negligenza.

Per consentire una miglior visione d'assieme, proponiamo di trasferire in un nuovo articolo 181a le norme sulla misura della pena, attualmente contenute nell'articolo 181 capoverso 2. Simultaneamente, la disposizione fondamentale sulla misura della pena è considerevolmente semplificata: in luogo dell'enumerazione odierna di una serie di fattori di commisurazione della pena (moventi, carattere e condotta militare del colpevole e gravita dell'atto dal lato degli interessi di servizio), si menziona soltanto il grado della colpa.

Con ciò non si intende però proporre alcuna modificazione materiale. Una corretta valutazione della colpa richiede in generale la determinazione dei motivi e l'apprezzamento del carattere, nonché della condotta sotto le armi.

Occorrerà tener conto del fattore costituito dalla lesione degli interessi del servizio -- finora parimente indicato nella legge -- qualora l'imputato avesse potuto riconoscerli. A dire il vero, non si tratta più degli interessi oggettivi del servizio, ma ciò
non è affatto uno svantaggio.

Il computo, nella pena dell'arresto repressivo, della privazione della libertà subita per un arresto provvisorio avviene in pratica per mezzo dell'applicazione analogica dell'articolo 50 del Codice penale militare. Questo principio è ora esplicitamente stabilito anche per il diritto disciplinare.

35 Secondo le disposizioni vigenti, il comandante ha la possibilità, in caso di semplice negligenza, di rinunciare ad una punizione disciplinare. Si è proposto di prevedere la punizione soltanto a titolo facoltativo in caso di mancanza leggera, anche se l'atto è stato compiuto intenzionalmente. Anche in quest'ultimo caso, il comandante, se giunge alla conclusione che la colpa è leggera, deve avere la possibilità di rinunciare alla sanzione. Per un comandante conscio della propria responsabilità, questa possibilità può essere assai preziosa e avere buoni effetti educativi. In considerazione dell'osservanza dei principi dello Stato di diritto, l'articolo 181 capoverso 3 deve essere tuttavia interpretato in modo restrittivo. Esso non deve far sì che si rinunci arbitrariamente ad infliggere una punizione o persino a condurre una procedura disciplinare ma permettere, chiusa l'istruttoria, di non pronunciare la sanzione disciplinare in caso di colpa di lieve gravita.

Articolo 183 Fra le disposizioni relative alle mancanze di disciplina, quelle inerenti alla prescrizione sono incomplete e spesso non hanno dato soddisfazione. Il testo vigente consente diverse interpretazioni. Una proposta di disciplinare in modo particolareggiato la prescrizione dell'azione penale e quella dell' esecuzione della pena in disposizioni distinte è stata oggetto, durante la procedura di consultazione, di critiche reiterate. A un tal disciplinamento si è rimproverato di essere troppo sottile ed eccessivamente complicato.

Esso esigerebbe troppo sia dai comandanti di truppa sia dalle autorità militari cantonali. Proprio alcune di queste autorità hanno avvertito che un termine di sei mesi sarebbe troppo breve per Ja prescrizione dell'azione penale. A sostegno di ciò, esse hanno fatto valere che l'obbligato all'ispezione, se non si presenta all'ispezione principale ma partecipa tacitamente all'ispezione complementare che spesso si svolge sei mesi più tardi, sfugge a qualsiasi pena vista la brevità del termine di prescrizione. Per contro, altri militari che hanno annunciato la loro mancanza, sono puniti in via disciplinare. Questa disparità di trattamento, che non può essere evitata in pratica, è considerata urtante.

Occorre tener conto di queste considerazioni. Per questo motivo proponiamo di semplificare fortemente le disposizioni
sulla prescrizione. La prescrizione dell'azione penale deve essere portata a dodici mesi e non può essere interrotta mediante atti istruttori di un'autorità disciplinare o mediante un'assunzione preliminare di prove, bensì sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione ordinaria o la procedura giudiziaria.

La creazione di tribunali d'appello condurrà inevitabilmente, in caso di utilizzazione di tutte le istanze, a una protrazione del procedimento; occorre tenerne conto nella prescrizione dell'azione. Quanto alla prescrizione della pena, non si propone modificazione alcuna.

36 323.2

Pene e misure disciplinari

In materia di pene disciplinari e di esecuzione delle medesime, il diritto vigente contiene prescrizioni relativamente particolareggiate che non esigono rango di legge. Anche il diritto penale ordinario si accontenta di porre i principi più importanti e lascia i particolari alle disposizioni d'esecuzione.

In questa semplificazione non si deve intravvedere un attentato ai principi dello Stato di diritto; non si propone infatti nessuna modificazione materiale in proposito.

Articolo 184 II diritto vigente stabilisce unicamente che la riprensione deve essere data per scritto od oralmente ma non ne da la definizione. Questa lacuna può essere colmata definendo la riprensione come biasimo e avvertimento alla persona punita. Per distinguerla da semplici ammonimenti e istruzioni, la riprensione deve essere esplicitamente designata come pena. Infine, la sicurezza giuridica nella procedura di reclamo esige che essa sia notificata per scritto.

·

Articolo 185 Le norme sugli arresti semplici sono semplificate senza importare modificazioni materiali. La prescrizione d'esecuzione dell'articolo 185 capoverso 3 non esige rango di legge e può dunque essere inserita in un'ordinanza.

Articolo 186 Come finora, gli arresti di rigore si distinguono da quelli semplici per il fatto che il condannato non presta il servizio ed è in ogni caso detenuto con segregazione. Anche qui, i particolari contenuti nei capoversi 2 e 4 devono essere disciplinati in prescrizioni d'esecuzione, mentre si può rinunciare completamente al capoverso 5 in quanto ovvio in se stesso.

Artìcoli 187 a 189 Le prescrizioni sull'esecuzione delle pene degli arresti, ancor oggi indispensabili, devono essere oggetto di una nuova ripartizione. Le disposizioni sull'esecuzione degli arresti durante il servizio e fuori del servizio, nonché le norme comuni, sono state riunite, nell'uno e nell'altro caso, in un unico articolo. A questo proposito, non si può tuttavia impedire che certe disposizioni sull'esecuzione degli arresti fuori del servizio si applichino anche agli arresti la cui esecuzione è cominciata durante il servizio ma sarà terminata soltanto dopo. Per principio, la pena residua deve essere scontata presso un'altra truppa. Se ciò è impossibile, gli arresti saranno fatti eseguire dall'autorità cantonale del luogo di licenziamento o di domicilio. Questo

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nuovo disciplinamento è più flessibile delle disposizioni vigenti che prevedono soltanto l'esecuzione da parte dell'autorità del Cantone di domicilio (art. 187 cpv. 2).

Le disposizioni sui locali per gli arresti nelle piazze d'armi e sulle esigenze igieniche, oggi contemplate dall'articolo 188, sono trasferite nell'articolo 187 poiché concernono l'esecuzione della pena da parte della truppa. La loro redazione è stata leggermente modificata.

Le norme sull'esecuzione degli arresti fuori del servizio corrispondono sostanzialmente al diritto in vigore. Si propone una modificazione soltanto in merito all'occupazione delle persone arrestate. La prescrizione, introdotta dalla revisione del 1967, secondo cui chi sconta gli arresti semplici fuori del servizio è tenuto ad un lavoro appropriato si è rivelata inapplicabile in parecchi Cantoni. Per tener conto di questa circostanza l'arrestato dev'essere autorizzato a procurarsi lui stesso un lavoro appropriato. Cade così, per i Cantoni l'obbligo di procurare essi stessi un lavoro appropriato agli arrestati.

Per altro, queste persone possono esercitare un'attività loro conveniente, la quale naturalmente non deve però nuocere all'esecuzione della pena.

La disposizione oggi prevista dall'articolo 189 capoverso 1, secondo cui il militare agli arresti ha diritto alla sussistenza, è ovvia in se stessa e, come nel diritto penale ordinario, deve essere tralasciata.

Per contro, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 189 devono essere trasferiti nell' articolo 188 capoversi 3 e 4.

Le disposizioni comuni sono riunite nell'articolo 189; esse comprendono le prescrizioni dell'articolo 187 vigente secondo cui gli arrestati non possono di regola ricevere visite e gli arresti non devono in ogni caso essere scontati in stabilimenti per l'esecuzione delle pene o per il carcere preventivo. Parecchi Cantoni hanno osservato che l'applicazione di questa prescrizione è praticamente impossibile poiché non dispongono di locali appropriati per l'esecuzione degli arresti. Questa disposizione deve impedire che gli arrestati entrino in contatto con detenuti in carcere preventivo e con criminali. Occorre riconoscere che certi Cantoni si trovano in difficoltà per soddisfare alle esigenze legali. Ciò non deve però indurre a rinunciare ad una prescrizione oggettivamente necessaria, del resto
già contenuta nell'articolo 187 capoverso 4 della legge in vigore.

Articolo 191 Per tener conto del rincaro, l'ammontare massimo della multa per le mancanze di disciplina commesse fuori servizio è portato da 200 a 400 franchi.

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Articolo 191 a Quanto all'esazione delle multe disciplinari, la legge vigente, nell'articolo 193, rinvia alle disposizioni generali. Questa soluzione era finora possibile poiché in caso di mancato pagamento della multa per malvolere, oziosità, dissolutezza o negligenza, il Dipartimento militare federale infliggeva tre mesi al massimo di arresti semplici. Con la proposta di recepire nel Codice penate militare l'articolo 49 del Codice penale ordinario (RS 311.0), questa possibilità viene però a mancare e le multe impagate devono essere convertite in arresto. Ciò richiede nuovamente un disciplinamento speciale per le multe disciplinari, che non possono essere commutate in arresto repressivo ma soltanto in arresti di rigore. Le disposizioni sull'esazione delle multe disciplinari sono dunque riunite in un nuovo articolo che rinvia sostanzialmente alle disposizioni generali sull'esazione della multa e contiene inoltre le necessarie prescrizioni particolari. Analogamente ai termini generalmente brevi della procedura disciplinare, il termine di pagamento è di due mesi al massimo. In caso di conversione della multa disciplinare in arresti di rigore, la durata massima di venti giorni non deve essere superata. Contro le decisioni dell'autorità disciplinare in materia di esazione delle multe sarà possibile d'ora in poi il reclamo e il ricorso. Infine, il disegno precisa, a titolo di complemento, che il ricavo delle multe disciplinari inflitte dalle autorità militari cantonali sarà devoluto al Cantone.

Articolo 192 Le persone di condizione civile sottostanti alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina possono essere punite con gli arresti o con una multa disciplinare. Conformemente all'articolo 191, l'importo massimo della multa deve essere portato a 400 franchi, in caso di reiterazione a 1000 franchi.

Gli internati o le persone in rapporto particolare con la truppa possono essere puniti soltanto con gli arresti. Questo disciplinamento deve essere esteso ai prigionieri di guerra e, simultaneamente, adattato dal punto di vista redazionale alle convenzioni internazionali.

Articolo 193 In seguito all'inserimento delle disposizioni sull'esazione della multa nell' articolo 191a, il passaggio corrispondente nell'articolo 193 deve essere stralciato.

Articolo 194a II fatto che il testo legale è stato sgravato da disposizioni d'esecuzione di importanza secondaria richiede l'adozione di una norma che ci accordi la competenza ad emanarle.

39

525.5

Competenza e attribuzioni penali

Articoli 195 capoverso 1 lettera e, 198b, 198c e 199 lettera b II testo dell'articolo 195 capoverso 1 lettera e dev'essere adattato alla nuova formulazione dell'articolo 192 capoverso 2.

Nella procedura di consultazione si è proposto di trasferire il potere disciplinare del comandante di truppa ad un collegio, comprendente, oltre al comandante, due militari nominati dalla truppa. A sostegno di questa proposta si è fatto valere che il comandante non potrebbe soddisfare alle esigenze poste dalla procedura disciplinare. Il diritto di reclamo non potrebbe bastare poiché il comandante preposto soltanto in casi estremi interverrebbe in favore del reclamante.

Il potere disciplinare fa parte dei mezzi di comando e deve conseguentemente rimanere nelle mani del comandante di unità. Egli conosce nel migliore dei modi i suoi subordinati ed è senz'altro in grado di condurre regolarmente una procedura disciplinare. Poiché si è previsto il ricorso all' autorità giudiziaria, le supposte lacune del diritto di reclamo perdono la loro importanza.

Da diverse parti si è chiesto di ampliare la competenza penale dei comandanti di unità e di battaglione. Per quanto concerne i comandanti di unità, la possibilità di infliggere, invece di tre, cinque giorni di arresti di rigore deve essere rifiutata poiché una pena di arresti di rigore di cinque giorni obbliga a rifare il corso di ripetizione. Decisioni di sì gravi conseguenze devono essere prese a livello superiore. Per contro, nulla si oppone ad aumentare la competenza disciplinare del comandante di battaglione, nel senso di conferirgli la facoltà di infliggere, invece di cinque, dieci giorni di arresti di rigore. Il miglioramento della procedura disciplinare consente invero una tale estensione. La soppressione del limite massimo degli arresti semplici nell'articolo 198 lettera b e nell'articolo 199 lettera b ha soltanto importanza redazionale: il nuovo testo dell'articolo 185 limita ora la durata degli arresti semplici a dieci giorni, senza prevedere alcuna eccezione.

525.4

Procedimento disciplinare

Articolo 203 Secondo il diritto vigente, gli affari disciplinari devono essere chiariti mediante informazioni orali o scritte. Per contro, il numero 66 del regolamento di servizio esige che il presunto colpevole sia udito a verbale. Questa prescrizione dev'essere inserita nella legge. Occorre inoltre prevedere la possibilità, per il presunto colpevole, di pronunciarsi per scritto. Durante il

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servizio, la verbalizzazione dell'interrogatorio sarà la regola; per le procedure fuori del servizio, nei casi semplici basterà una dichiarazione scritta.

Le prescrizioni vigenti sull'accertamento dei fatti sono state notevolmente semplificate dal punto di vista redazionale; si è tuttavia mantenuto il principio esplicito secondo cui, anche nelle procedure disciplinari, i fatti devono essere acclarati il più completamente possibile. Il nuovo testo dell'articolo 203 garantisce che i fatti saranno accertati in modo irreprensibile, conformemente alle esigenze dello Stato di diritto, e che i diritti della difesa saranno debitamente salvaguardati.

Articolo 204 II disciplinamento che, fin dal 1967, si applica nel caso in cui il comandante non disponga lui stesso della competenza necessaria per pronunciare la pena disciplinare che ritiene appropriata non da soddisfazione. In particolare, sono sorti problemi dal fatto che le norme del regolamento di servizio non concordano con il testo della legge. Ha provocato incertezze e malintesi soprattutto la prima frase del numero 71 di questo regolamento, secondo cui il capo che riceve da un comandante subordinato una proposta di pena disciplinare è tenuto a darle seguito. Questa disposizione potrebbe far credere che il capo è assolutamente vincolato dalla proposta del comandante subordinato. Tuttavia, se la si interpreta nel senso dell'articolo 204 capoverso 2 del Codice penale militare, essa significa semplicemente che il capo è tenuto a trasmettere la proposta del comandante subordinato al comandante competente in ragione della misura della pena proposta.

Questi può accettare la proposta o pronunciare una pena inferiore ovvero -- nei limiti della propria competenza disciplinare -- infliggere una pena superiore. Per contro, ci si può chiedere, sulla scorta dell'articolo 204 capoverso 2, s'egli abbia la possibilità di fare una proposta all'autorità superiore nel caso in cui ritenesse opportuna una pena esulante dalle proprie attribuzioni.

Le incertezze manifestatesi esigono un profondo riesame del disciplinamento vigente. Nella procedura di consultazione si è proposto che, nei casi esulanti dalle sue attribuzioni penali, il comandante d'unità si faccia conferire, dall'autorità superiore competente, il diritto di infliggere la punizione che gli sembra giustificata. La
speranza di consolidare in tal modo la posizione del comandante di unità potrebbe però difficilmente avverarsi. In pratica, non si potrebbe inoltre escludere che il comandante superiore esamini soltanto superficialmente la proposta del comandante di unità, donde, in ultima analisi, difficoltà praticamente insormontabili in caso di reclamo in materia disciplinare.

Se occorre consolidare la posizione del comandante di unità, si potrebbe conferirgli la competenza di vincolare il superiore, in modo assoluto o in

41 limiti ristretti, con una proposta di pena. Ma anche questa soluzione non potrebbe soddisfare. Benché sia il più vicino alla truppa e conosca nel migliore dei modi i soldati che gli sono affidati, il comandante di unità non dovrebbe poter limitare la competenza del comandante superiore, che dispone di maggiore esperienza. Se il comandante superiore fosse vincolato dalla proposta del comandante di unità, ciò potrebbe inoltre implicare ch' egli dovrebbe prendere decisioni disciplinari di cui non potrebbe assumere personalmente la responsabilità.

Queste considerazioni inducono a proporre di lasciare al comandante superiore che riceve la proposta di pena da un comandante di unità ogni possibilità riguardo alla procedura ulteriore. In genere, egli si assocerà alla proposta, ma, nei limiti della sua competenza, dovrà pur potere infliggere un' altra punizione disciplinare. Se ritiene che il caso è sì grave che la sua competenza non basta, potrà a sua volta trasmettere la proposta all'autorità superiore competente. Infine, gli si dovrà conferire la facoltà di rinunciare a qualsiasi punizione. Tuttavia, nei casi in cui volesse scostarsi dalla proposta ricevuta, il superiore dovrà innanzitutto prendere contatto con il comandante subordinato. Si terrà conto, nella misura del possibile, del principio secondo cui è avantutto il comandante d'unità che è responsabile della disciplina della truppa. La soluzione proposta garantisce che il comandante di unità potrà far valere la sua influenza e che si potrà tener conto della maggior esperienza del comandante superiore. La responsabilità della decisione sarà portata da una sola autorità.

Articolo 205 La possibilità di ordinare l'arresto provvisorio «se le circostanze lo chiedono» è stata criticata nella procedura di consultazione come troppo estesa e poco chiara. Nel caso di una mancanza di disciplina semplice, basta fermare il responsabile per accertarne l'identità e stabilire i fatti. Per contro, quando si tratta di mancanza di disciplina grave, occorre che il superiore possa ordinare l'arresto provvisorio per tre giorni al massimo, se le condizioni legali del carcere preventivo sono adempiute o motivi di servizio imperiosi lo esigano. A queste stesse condizioni, il giudice istruttore incaricato dell'assunzione preliminare delle prove deve poter ordinare questa
misura per sette giorni al massimo. Contro l'arresto provvisorio il milite ha diritto di reclamo.

Articolo 206, titolo marginale e capoversi 1 e 3 Le disposizioni del regolamento di servizio sulla comunicazione delle decisioni disciplinari sono in parte contradditorie. Secondo l'articolo 74 di questo regolamento, la decisione deve essere comunicata per scritto quando la punizione è almeno di cinque giorni di arresti di rigore. D'altra parte, il numero 66 capoverso 2 dello stesso regolamento prescrive una procedura

42 scritta ed il numero 76 esige che la riprensione inflitta oralmente sia confermata per scritto. Per evitare qualsiasi insicurezza e qualsiasi malinteso, nonché nell'interesse della sicurezza giuridica quanto al termine di reclamo e di ricorso, proponiamo di prescrivere la comunicazione scritta per ogni decisione disciplinare. D'ora in poi, il milite punito avrà il diritto di prender conoscenza degli atti dopo aver ricevuto la decisione. Potrà così decidere se interporre reclamo o rinunciarvi in cognizione di causa.

323.5

Reclamo in materia disciplinare

323.51

Cenni generali

Con decisione dell'8 giugno 1976 nella causa Engel e altri, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sentenziato, in applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che le pene degli arresti di rigore del diritto disciplinare militare sono lecite soltanto se la condanna è stata regolarmente pronunciata da un tribunale competente.

Il nostro Paese è tenuto ad adeguare le proprie prescrizioni a questa decisione. Occorre dunque introdurre un'autorità giudiziaria nella procedura disciplinare. Non è necessario che la decisione di prima istanza sia giudiziaria. Una tal soluzione non sarebbe per altro nell'interesse del militare che potrebbe ritenersi soddisfatto se la punizione disciplinare fosse riesaminata all'interno della truppa. Proponiamo di designare un'autorità giudiziaria come nuova autorità di ricorso e di conferirle la possibilità di riesaminare tutti gli elementi della decisione impugnata. Nel caso degli arresti di rigore, l'articolo 5 paragrafo 1 lettera a della convenzione europea vieta inoltre, in qualsiasi stadio della procedura, di privare il reclamo disciplinare dell'effetto sospensivo. Occorre dunque rinunciare alla competenza conferita oggi all'autorità di reclamo in materia disciplinare di togliere, a determinate condizioni, questo effetto sospensivo.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Engel si riferisce soltanto agli arresti di rigore previsti dal diritto olandese. Sulla scorta di questa sentenza, occorre tuttavia chiedersi se la pena degli arresti semplici secondo il diritto svizzero possa anch'essa essere pronunciata soltanto quando le condizioni poste dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a della convenzione europea siano adempiute. Il militare punito con gli arresti semplici compie il proprio servizio ma è rinchiuso in cella durante il tempo libero, ossia durante la notte nonché, se del caso, il sabato e la domenica.

Fuori del servizio, l'esecuzione degli arresti semplici si differenzia da quella degli arresti di rigore unicamente per il fatto che al detenuto può essere assegnato un lavoro e che questi ha facoltà di procurarsi lui stesso un'occupazione adeguata. I considerandi della sentenza Engel sugli arresti semplici, aggravati o di rigore previsti dal diritto olandese mostrano chiaramente che gli arresti semplici del diritto svizzero, come scontati presente-

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mente, devono essere assimilati agli arresti di rigore (cfr. n. 61 a 63 della sentenza nella causa Engel). Una procedura giudiziaria deve dunque essere introdotta non solo per gli arresti di rigore ma anche per quelli semplici, altrimenti occorrerebbe attendersi che una corrispondente modificazione della legge ci sarebbe successivamente imposta da una nuova sentenza della Corte di giustizia europea.

Ci si può chiedere se sia giustificato prevedere un'autorità giudiziaria per statuire sui reclami contro riprensioni e multe disciplinari.La risposta deve essere negativa. I casi liquidati con una riprensione o una multa sono, sia dall'aspetto oggettivo sia da quello soggettivo, di poca gravita e, anche in avvenire, devono essere liquidati in una procedura semplice. La prassi dell' uditore in capo nella sua qualità di autorità di ricorso ha inoltre mostrato che, nei casi di multa e di riprensione, soltanto raramente si fa uso del diritto di ricorso. Per queste pene disciplinari basta pertanto una procedura di reclamo in prima istanza.

323.52

Le singole disposizioni

Articoli 208 e 209 Per ragioni di coerenza, occorre inoltre prevedere una possibilità di reclamo anche contro le pene disciplinari pronunciate dal comandante in capo dell'esercito. L'articolo 208 è dunque soppresso e il contenuto del capoverso 1 trasferito nell'articolo 209 capoverso 1. Come finora, questo articolo elenca le autorità cui deve essere presentato il reclamo disciplinare.

Una nuova autorità di reclamo in materia disciplinare è creata nella persona del direttore dell'amministrazione militare federale, il quale è competente per decidere dei reclami presentati contro le decisioni disciplinari delle autorità militari cantonali.

Articolo 210 Secondo il diritto vigente, il reclamo in materia disciplinare può essere interposto oralmente o per scritto. Visto che si propone di ampliare la procedura, è ora necessario, per motivi di sicurezza giuridica, prevedere la forma scritta. Per contro, come sinora, il reclamo non deve essere necessariamente motivato; deve rimanere un rimedio giuridico sommario e poter essere presentato senza difficoltà anche dal semplice soldato.

Artìcolo 211 capo versi 1 e 3 La rinuncia alla motivazione del reclamo si giustifica tanto più che l'autorità di reclamo ha l'obbligo esplicito di procedere a nuove operazioni di inchiesta se queste si rivelano necessarie. Questo complemento è indispensabile poiché, secondo i casi, non basta sempre udire gli uffici o le persone

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coinvolte nel procedimento. Le esperienze fatte dall'uditore in capo come autorità di ricorso hanno mostrato che, anche in quest'ultimo stadio della procedura, in parecchi casi sono necessarie inchieste complementari da parte del giudice istruttore. Per contro, non è indispensabile che l'autorità inferiore si esprima ancora una volta in proposito. È parimente superfluo, data la semplicità di certi casi, di obbligare l'autorità di reclamo a procedere essa stessa alle necessarie audizioni. Essa deve poter delegare questo compito ad un ufficio o persona qualificata. Non bisogna dimenticare che la procedura disciplinare si applica anche ai numerevoli atti commessi fuori servizio, che spesso hanno soltanto carattere amministrativo e possono, se semplici, essere liquidati senza indagini particolari. Durante il servizio, invece, l'audizione del reclamante sarà la regola, eccetto che il reclamo sia manifestamente infondato.

Articolo 212 capoversi 1, 3 e 4 Come già indicato nel numero 323.51, un'autorità giudiziaria funzionerà come nuova autorità di ricorso in materia disciplinare per i casi delle pene d'arresto. Proponiamo di prevedere come giudice unico, secondo il grado o la posizione dell'autorità di reclamo, il presidente del competente tribunale di divisione o del competente tribunale militare d'appello. Contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, si potrà parimente interporre ricorso, presso il tribunale militare di cassazione, contro le decisioni su reclamo del capo del Dipartimento militare federale e del generale.

Articolo 213 Benché, secondo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Engel, una procedura pubblica giusta l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo sia necessaria soltanto per le pene degli arresti di rigore, un dibattimento corrispondente per l'essenziale alla procedura penale militare è previsto per tutte le pene di arresti. Le decisioni giudiziarie in materia disciplinare dovranno essere prese in procedura pubblica, con tutte le garanzie usuali dello Stato di diritto. In particolare, l'accusato potrà essere assistito da un difensore.

Articolo 2l3a II perfezionamento della procedura disciplinare esige parimente chiare disposizioni sui termini e sulla loro restituzione. La nuova norma corrisponde sostanzialmente alle prescrizioni
della procedura penale militare (RS 322.1).

Articolo 214a Alcuni problemi particolari della nuova procedura di reclamo e di ricorso, per esempio la determinazione esatta delle autorità competenti, dovranno essere disciplinati in via d'ordinanza. Occorre dunque una disposizione che ci autorizzi esplicitamente a tal fine.

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324

Entrata in vigore ed applicazione del Codice

324.1

Giurisdizione

Articolo 218 capoverso 1 11 diritto penale militare non sarà più applicabile ai fanciulli e agli adolescenti. Occorre tener conto di questo fatto nel testo dell'articolo 218 capoverso 1.

324.2

Procedura di riabilitazione

Dato che la procedura di riabilitazione deve, come nel caso del diritto penale ordinario, svolgersi dinnanzi ai tribunali che hanno pronunciato la condanna, la competenza del tribunale militare di cassazione non entra più in linea di conto. Le prescrizioni degli articoli 228 a 232 sono corrispondentemente adattate.

324.3

Grazia

Articoli 232b lettera a e 232c capoverso 4 11 tribunale militare straordinario deve essere soppresso. Conseguentemente, la menzione di questo tribunale nell'articolo 23 2b lettera a deve essere stralciata.

L'articolo 211 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (RS 322.1), che prevede l'esecuzione immediata della sentenza in tempo di guerra, è contrario, per i prigionieri di guerra, all'articolo 101 della terza convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e deve essere abrogato. La riserva di questa disposizione legale nell'articolo 232c capoverso 4 deve dunque essere stralciata.

324.4

Disposizioni finali

Articolo 234 Questa disposizione dichiara che qualora il Codice penale svizzero introducesse la pena di morte per il reato di assassinio, essa sottentrerebbe alla sanzione penale prevista dall'articolo 116. Questa disposizione transitoria ha perso qualsiasi valore dopo l'entrata in vigore del Codice penale del 21 dicembre 1937 e deve essere dunque stralciata.

325

Modificazioni redazionali

In vista di ammodernare il testo della legge, negli articoli 4 numeri 2 e 3.

54 numero 2, 86 numero 2, 86a capoverso 4, 87 numeri 1 e 2, 88, 89 capoverso 1, 141 capoverso 1, 143 numero 1, 160 capoverso 2, 161 numero 1,

46 162 capoverso 3, 165 numero 1 e 222 capoverso 2, al sostantivo «armata» e alla locuzione «armata svizzera» sono stati sostituiti i termini «esercito», rispettivamente «esercito svizzero». Inoltre, conformemente alla terminologia degli accordi internazionali, ia locuzione «persone che seguono l'armata» è stata sostituita, negli articoli 4, 192 e 195, con la locuzione «persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte».

Nell'articolo 6 capoverso 1, devono essere aggiunti i termini «contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato». Nella stessa disposizione, la congiunzione «e» dopo «difesa nazionale» deve essere sostituita con «o» e la citazione inesatta di un articolo (art. 108) deve esser corretta (art. 107).

Nell'articolo 12 capoverso 1 si parla a torto soltanto del colpevole «obbligato al servizio militare»; questa locuzione deve essere completata con «o assegnato ai servizi complementari».

Nell'articolo 182, invece di «Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace nella medesima misura all'ordinamento disciplinare» si propone la seguente formulazione: «Chi è sottoposto al diritto penale militare soggiace anche all'ordinamento disciplinare».

La nota marginale dell'articolo 194 riceve il numero 6 invece del numero 7.

Nell'articolo 214, l'aggettivo «solo» deve essere stralciato in quanto superfluo.

La designazione «organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale» è dappertutto sostituita da «procedura penale militare»; gli articoli intercalari non sono più designati con i numerali romani bensì con le lettere dell'alfabeto.

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Disposizioni transitorie

Nessuna osservazione.

4

Modificazione della procedura penale militare

41

Problemi generali

411

Tribunali

411.1

Soppressione dei tribunali territoriali

Come dimostrato dall'ultimo servizio attivo, i tribunali territoriali, immediatamente dopo la loro entrata in attività, si sono trovati posti davanti a casi di gravita superiore alla media. Anche in avvenire, in caso di servizio attivo,

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i tribunali territoriali, ancor più di quelli di divisione, dovranno verosimilmente occuparsi di complicati casi di tradimento, di sabotaggio, di spionaggio e di altri reati analoghi. Tuttavia, soprattutto per l'evoluzione estremamente rapida nel campo tecnico, non ci si può assumere la responsabilità di mettere in funzione da un giorno all'altro tribunali che non dispongono di pratica alcuna. Per mantenere un'efficienza minima per lo meno presso gli ufficiali della giustizia militare, in questi ultimi anni sono stati organizzati corsi di istruzione e ufficiali della giustizia militare incorporati nei tribunali territoriali sono stati convocati per prestare .servizio nei tribunali di divisione. I risultati non sono sempre stati soddisfacenti. In diversi casi, la mancanza di esperienza dovuta a un'inattività pluriennale non ha potuto essere colmata.

Per questo motivo si sono esaminate altre possibilità per attivare i tribunali territoriali in modo che le loro prestazioni restino costantemente ad un livello in un certo senso sufficiente. Per principio, è evidente che non ci si può assumere la responsabilità, nel caso di un'entrata in attività dei tribunali territoriali, dì attribuir loro soltanto casi isolati. Ciò non permetterebbe la formazione né di una prassi né di una vera esperienza giudiziaria. Inoltre, gli accusati potrebbero avere l'impressione di essere unicamente soggetti d'esercizio per un tribunale non sperimentato. Il tentativo di procurare ai tribunali territoriali vere possibilità di funzionamento delegando loro per il giudizio tutti i reati commessi nelle truppe territoriali sarebbe destinato a fallire per il fatto che, secondo dati empirici, ogni anno vi sarebbero trenta o quaranta casi provenienti dal servizio territoriale. Ogni tribunale territoriale dovrebbe dunque occuparsi soltanto di tre a dieci casi al massimo per anno, il che non rappresenta una vera attività.

Da queste considerazioni emerge che i tribunali territoriali devono essere soppressi. Gli ufficiali della giustizia militare e i giudici loro attribuiti saranno integrati nei tribunali di divisione. La soppressione dei tribunali territoriali importa tuttavia la perdita della riserva di personale prevista per i casi di emergenza. L'effettivo teorico di quattordici tribunali di divisione deve essere dunque aumentato
per compensare l'insufficienza risultante dalla soppressione dei tribunali territoriali. Inoltre, occorre prevedere la possibilità di formare sezioni supplementari in seno ai tribunali di divisione. Ciò permetterà di mantenere sia il principio di un tribunale per divisione sia i criteri di attribuzione finora applicati. Il sovraccarico di lavoro, segnatamente in tempo di servizio attivo o di guerra, potrà essere superato da un lato con l'adattamento delle tavole d'effettivo, d'altro lato grazie alla costituzione di nuove sezioni in seno ai tribunali. La formazione di nuove sezioni impedisce simultaneamente che l'effettivo dei diversi tribunali divenga troppo considerevole e faccia così perdere ogni veduta d'assieme.

Una riserva di personale deve naturalmente essere istituita già in tempo d;

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pace. La dotazione dei tribunali di divisione in ufficiali della giustizia militare e in giudici deve dunque essere tale che, da un lato, il numero di costoro basti in ogni caso ai bisogni della prassi e che, d'altro lato, sia possibile far fronte all'aumento di lavoro in caso di servizio attivo o di guerra.

Si allevieranno nel contempo i tribunali di divisione fortemente oberati, come è d'altronde auspicabile e urgente, e si garantirà una certa flessibilità nel servizio degli ufficiali della giustizia militare. La soppressione dei tribunali territoriali avrà infatti per conseguenza che in principio gli ufficiali della giustizia militare rimarranno in attività finché non saranno liberati dai loro obblighi militari. Per evitare ch'essi debbano prestare più a lungo servizio degli ufficiali della truppa, si farà in modo che una dotazione sufficiente sgravi di un poco gli ufficiali della giustizia più anziani.

In quanto dipendente dall'evoluzione di diversi fattori, la costituzione di sezioni giudiziarie non può essere disciplinata nella legge. Occorre dunque lasciarci la competenza di stabilire non solo il numero dei tribunali, come finora, ma anche quello delle loro sezioni.

411.2

Soppressione del Tribunale militare straordinario

La soppressione del tribunale militare straordinario è opportuna per motivi inerenti ai principi dello Stato di diritto. Il fatto che ufficiali superiori dovranno in futuro rispondere dei loro atti dinanzi ad un tribunale i cui membri saranno di grado inferiore non ha alcuna rilevanza. L'attività dei tribunali di divisione non è un problema di grado militare. La composizione dei tribunali di divisione, che comprendono ufficiali, sottufficiali e soldati, già secondo il diritto vigente implica che l'accusato può avere un grado superiore a quello di una parte del tribunale. Il tribunale militare straordinario deve essere dunque soppresso.

411.3

Introduzione di tribunali d'appello

Uno dei punti principali dell'iniziativa del Cantone di Basilea Città è l'istituzione di una corte d'appello suprema militare. Si propone di sostituire il tribunale militare di cassazione con una corte d'appello eletta dall'Assemblea federale; le condizioni di eleggibilità dovrebbero corrispondere a quelle dei giudici federali, oltre all'esigenza di aver prestato servizio militare. Questa richiesta non è nuova; infatti, il rapporto redatto nel 1954 dalla Società svizzera degli ufficiali ne conteneva già una analoga, dopo che un postulato corrispondente del consigliere nazionale Grendelmeier era già stato respinto in parlamento.

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L'appello provoca la ripresa, da parte del tribunale d'appello, di un procedimento conclusosi in prima istanza con una sentenza. L'appello può essere diretto contro l'intera sentenza e contro parti della medesima, per esempio contro la questione dei fatti o della colpa in «ingoii punti dell'accusa, la misura della pena, il rifiuto della sospensione condizionale della pena, la decisione su misure e pene accessorie. Il tribunale d'appello si pronuncia in una nuova procedura immediata sui punti impugnati.

Secondo la procedura penale militare vigente, per l'essenziale sono determinanti i seguenti principi procedurali: --· la procedura del dibattimento è orale, donde la garanzia della immediatezza del processo; -- la sentenza è emanata in base all'assunzione completa delle prove su tutte le circostanze importanti nel singolo caso; -- la difesa è garantita in ogni singolo caso; -- la procedura nel dibattimento è pubblica; -- la sentenza è pronunciata da un tribunale di sette membri.

La situazione giuridica dell'accusato è dunque migliore che nella maggior parte delle procedure cantonali. Ci si deve dunque chiedere se essa debba essere ancora migliorata mediante l'introduzione dell'appello.

Il fatto che, in una procedura d'appello, il ritardo nella liquidazione del processo può nuocere alla chiarezza delle prove deve essere considerato" un inconveniente. Fino all'udienza d'appello, i mezzi di prova possono alterarsi o andare perduti, talché, secondo le circostanze, il giudice d'appello può trovarsi, quanto alle prove, in una situazione meno favorevole di quello di prima istanza.La giurisprudenza del Tribunale federale mostra inoltre che anche i giudici di appello possono sbagliarsi. Infine, l'istituzione di un'istanza d'appello protrae la durata del procedimento penale.

Per contro, in favore della procedura d'appello si può far valere il fatto ch'essa migliora considerevolmente le possibilità di chiudere il processo con una sentenza giusta ed equa. Se, da un canto, vi è il pericolo che le prove si deteriorino a causa del dilungarsi del procedimento, è possibile d'altro canto che l'accertamento dei fatti in prima istanza sia stato difettoso e che nuovi elementi di fatto sorgano dopo la chiusura del procedimento di prima istanza. Se non vi fosse possibilità d'appello non vi sarebbe alcuna possibilità --
astrazion fatta per il rimedio giuridico straordinario della revisione -- per impugnare la sentenza. L'argomento della durata più lunga della procedura può dunque essere invocato sia contro sia a. favore dell' introduzione dell'appello.

Foglio federale 1977, Voi. 1]

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50 In certi Cantoni, segnatamente nella Svizzera Romanda e nel Ticino, l'appello non è ammesso contro le sentenze penali di prima istanza. In altri, questa possibilità è prevista, ma spesso limitata ai casi di una certa gravita; tuttavia, in prima istanza, il principio dell'immediatezza del processo non è ovunque applicato e in parecchi casi la decisione spetta ad un giudice unico. I Cantoni non prevedono nemmeno l'obbligatorietà del patrocinio in tutti i casi di prima istanza.

Parecchie leggi cantonali moderne di procedura penale prevedono, in prima istanza, l'immediatezza della procedura analogamente alla procedura penale militare, senza tuttavia rinunciare alla possibilità dell'appello. Questo sistema ha dato buoni risultati talché si può ammettere che una procedura prevedente l'appello sarebbe considerata esemplare dal milite condannato.

La garanzia che il processo si chiuderà con una sentenza giusta ed equa se ne troverebbe considerevolmente migliorata. Nella procedura di consultazione, questa opinione è del resto stata difesa a più riprese con analoghe motivazioni. La proposta di estendere la competenza del tribunale militare di cassazione alla misura della pena e di introdurre così un elemento d'appello è stata respinta dalla maggioranza come soluzione ibrida ed è stata esplicitamente approvata soltanto in casi isolati.

Riassumendo, occorre ammettere che l'introduzione dell'appello presenta, soprattutto in uno Stato di diritto, più vantaggi che inconvenienti. L'appello deve essere dunque inserito nella procedura penale militare.

L'iniziativa del Cantone di Basilea Città propone di sostituire il tribunale militare di cassazione con un tribunale di appello. Due considerazioni parlano in favore del mantenimento di questo tribunale nonostante l'introduzione dell'appello. Da un lato, il numero dei casi di appello supererà verosimilmente la capacità di lavoro di un tribunale di appello operante a titolo accessorio, talché sarà necessario crearne parecchi o perlomeno parecchie sezioni. Questa misura si impone del resto anche per motivi linguistici.

Per altro, sarà necessario, come già al giorno d'oggi, garantire una giurisprudenza militare uniforme. Questo scopo può essere conseguito da un tribunale di cassazione posto sopra i tribunali di appello. Proponiamo dunque di mantenere il tribunale militare di cassazione in quanto garante dell' unità giurisprudenziale.

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Uditore in capo

La commissione nominata dal Gran Consiglio di Basilea Città per preparare l'iniziativa cantonale per la revisione della giustizia militare federale ha esaminato approfonditamente la situazione dell'uditore in capo. Essa ritiene che la revisione deve vertere avantutto sulle disposizioni dell'organizza-

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zione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale che attribuiscono all'uditore in capo competenze e funzioni spettanti, secondo la con cezione moderna dello Stato di diritto, soltanto ad autorità giudiziarie.

Secondo l'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, l'uditore in capo sta alla testa della giustizia penale militare, di cui dirige e sorveglia l'andamento, sotto il controllo del Dipartimento militare federale, e prende le decisioni che gli sono attribuite dalla legge e dal Codice penale ale militare (art. 25 cpv. 1 OGPPM). Inoltre, conformemente all' articolo 25 capoverso 2, l'uditore in capo è il superiore immediato degli uditori e dei giudici istruttori.

Come rilevato dall'iniziativa del Cantone di Basilea Città, occorre riconoscere che la definizione delle attribuzioni dell'uditore in capo (art. 25 segg.

OGPPM) può dar adito a malintesi. Il testo vigente permette per esempio -- contrariamente a quanto avviene in realtà -- di credere che l'uditore m capo ha il diritto di dare illimitatamente istruzioni ai grandi giudici e agli altri ufficiali della giustizia militare. Una tal competenza esiste tuttavia soltanto in limiti ristretti: giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 29 gennaio 1954 concernente la giustizia penale militare (RS 322.2), l'uditore in capo può dare agli uditori certe istruzioni di carattere generale per il ricorso in cassazione. A questo proposito, occorre rilevare che l'articolo 5 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare non trova alcun fondamento nell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Per questo motivo, da lungo tempo non si è più fatto uso di questa disposizione. L'uditore in capo non dispone di alcuna possibilità per influire sul decorso del procedimento. Per contro, egli decide per esempio circa l'ammissione di un difensore nell'assunzione preliminare delle prove, sui casi d'esclusione o di ricusa prima del deferimento dinnanzi al tribunale militare ed ha il diritto, per i ricorsi in cassazione, di sottoporre al tribunale le proprie osservazioni e conclusioni. Ha inoltre differenti compiti connessi con l'esecuzione delle pene.

Nell'interesse di una chiara separazione dei poteri e per tener conto delle esigenze dello Stato di diritto, è necessario restringere notevolmente la
posizione dell'uditore in capo, in particolare abolendo le funzioni ch'egli ha finora esercitato in materia di procedura, anche se esse non possono influire direttamente su questa. L'uditore in capo dovrà praticamente occuparsi soltanto dei compiti inerenti all'amministrazione della giustizia militare e all'istruzione degli ufficiali della medesima. Spetterà per esempio al presidente del tribunale di divisione decidere sulla ricusa dei funzionari giudiziari prima del rinvio a giudizio; l'uditore dovrà decidere circa la desistenza dal procedimento e l'uditore in capo avrà qui unicamente il diritto di ricorrere al presidente del tribunale di divisione; il diritto dell'uditore in capo

52 d'essere consultato nella procedura di cassazione sarà soppresso ed un giudice sarà incaricato di statuire sui reclami. Infine, si deve pure rinunciare alla disposizione secondo cui l'uditore in capo è il superiore degli uditori e dei giudici istruttori. Da un lato, le attribuzioni militari dell'uditore in capo in quanto capo di un servizio ausiliario (p. es. il suo potere disciplinare in caso di violazione -- non soggetta alla procedura di reclamo -- dei doveri di servizio da parte degli ufficiali della giustizia militari) risultano dall'organizzazione militare; d'altro lato, il suo potere di comando sarà esplicitamente limitato a compiti amministrativi mediante una nuova redazione dell'articolo 25 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (RS 322.1).

Riassumendo, occorre costatare che la maggior parte delle attribuzioni dell' uditore in capo, se in relazione con la procedura giudiziaria, passeranno ad autorità giudiziarie.

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Nomina dei giudici militari e degli ufficiali della giustizia militare

Gli ufficiali della giustizia militare, come i giudici militari, sono nominati dal Consiglio federale. Da diverse parti, questo modo di nomina è considerato non democratico. Si pretende che soltanto l'elezione da parte del popolo garantisca pienamente l'indipendenza dei giudici e l'esclusiva osservanza della legge. Si è per esempio proposto di far eleggere tutti i giudici dei tribunali militari dall'Assemblea federale. Un'altra proposta tende a far eleggere da questa Assemblea soltanto i presidenti dei tribunali, mentre i giudici e i giudici supplenti dovrebbero essere nominati dalle truppe sottoposte alla giurisdizione del tribunale.

Motivi decisivi giustificano Ja nomina degli ufficiali della giustizia e dei giudici militari da parte del Consiglio federale. Si può a priori costatare che questo modo di nomina non ha finora provocato inconvenienti. Il Consiglio federale nomina i giudici militari fondandosi su proposte elaborate di comune intesa dai comandanti delle unità di armata e dai direttori militari dei Cantoni soggetti alla giurisdizione del tribunale. In questa occasione, si tiene conto segnatamente della cittadinanza cantonale, della situazione politica e confessionale, nonché dell'appartenenza alle differenti armi.

L'importanza di quest'ultimo punto non deve essere sottovalutata. Affinchè i tribunali militari possano adempiere la loro funzione di tribunali specializzati, è indispensabile ch'essi comprendano militari di differenti armi cosicché, nei casi richiedenti particolari conoscenze, vi siano a disposizione gli specialisti necessari. Infine, nella nomina dei giudici militari si rivolge particolare importanza ai rapporti con la truppa, alla maturità e all'esperienza dei candidati. La collaborazione effettiva di più organi alla preparazione della nomina impedisce che l'eletto dipenda in qualsiasi modo

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dall'elettore e che la sua scelta sia inadeguata. Il sistema finora praticato per la nomina dei giudici militari deriva dai loro compiti specifici e, nella prassi, ha dato soddisfazione. Analoghi disciplinamenti, derivanti dal carattere particolare dei compiti, si incontrano per altro anche nel campo civile.

Nella procedura di consultazione, la modificazione del sistema di nomina dei tribunali di prima istanza è stata raramente domandata. La proposta di nominare un tribunale per i corpi di truppa dell'effettivo di un battaglione e di farlo eleggere dalla truppa non è realistica. Tribunali per corpi di truppa sì ristretti non avrebbero praticamente lavoro e non potrebbero mai acquisire la necessaria esperienza. Parimente, l'elezione di tutti i giudici militari da parte dell'Assemblea federale non migliorerebbe l'odierna situazione. Di regola, si dovrebbero eleggere circa 400 giudici e l'Assemblea federale non sarebbe affatto in grado di esaminare veramente le nostre proposte. Essa non potrebbe far altro che omologarle, talché la modificazione sarebbe soltanto formale. Per tutti questi motivi, e in particolare perché sinora non ne sono risultate difficoltà o inconvenienti, occorrerebbe mantenere in principio il sistema di nomina dei giudici militari da parte del Consiglio federale.

L'iniziativa del Cantone di Basilea Città ha posto anche il problema dell' elezione della corte suprema militare da parte dell'Assemblea federale. Le suesposte considerazioni di principio conservano anche qui il loro valore.

Tuttavia, viene a cadere un argomento importante: il numero dei giudici della corte militare suprema è ristretto e l'Assemblea federale può procedere a vere elezioni. Non si deve nondimeno dimenticare che queste elezioni rappresentano una deroga ali sistema odierno. Parimente, le possibilità di eleggere giuristi non appartenenti a un partito rischierebbe, contrariamente a quanto è il caso presente, d'essere scarse. A questi inconvenienti si oppone tuttavia il vantaggio che ogni accusato avrebbe l'occasione di rispondere dei propri atti dinnanzi ad una corte eletta dall'Assemblea federale. Per questo motivo, vi proponiamo di affidare all'Assemblea federale l'elezione dei giudici del tribunale militare di cassazione.

Quanto alla nomina degli ufficiali della giustizia militare da parte del Consiglio
federale, alcuni hanno criticato questo sistema in quanto non corrispondente ai principi dello Stato di diritto. Si teme in particolare che questi ufficiali siano influenzati dal gran giudice poiché questi potrebbe esercitare indirettamente una pressione sugli uditori e i giudici istruttori. Questo timore non è suffragato da alcuna prova. Gli ufficiali della giustizia militare devono, come tutti gli altri ufficiali dell'esercito, essere qualificati dai loro capi. La loro promozione è determinata dalle loro oggettive capacità. Non si vede perché un gran giudice potrebbe influire sull'attività dei giudici istruttori e degli uditori. Quest'ultimi decidono liberamente e in tutta indipendenza. Inchieste inesatte e unilaterali sarebbero in ogni caso

54 criticate dalla difesa nel corso del dibattimento poiché, in virtù del principio dell'immediatezza, tutta la materia del processo è trattata ancora una volta nel corso del dibattimento. L'argomento secondo cui il gran giudice potrebbe influenzare altri ufficiali della giustizia militare di grado inferiore perde ogni senso in seguito all'introduzione dell'appello. Occorre dunque mantenere la nomina degli ufficiali della giustizia militare da parte del Consiglio federale.

414

Procedura del decreto d'accusa

La procedura può essere semplificata soltanto se non ne sono pregiudicate le garanzie giuridiche a favore dell'accusato. Per questo motivo, la proposta di introdurre nella procedura penale militare il decreto d'accusa, già previsto nelle procedure di diversi Cantoni, e di ottenere così una semplificazione tecnica, è stata esaminata con particolare attenzione. Diversi argomenti si oppongono a questa soluzione. Il principio della difesa obbligatoria si applica nella procedura penale militare ma non in quella del decreto di accusa. Parimente, il principio della pubblicità non trova più applicazione e il colpevole non è giudicato da una maggioranza di giudici bensì da un giudice unico. L'introduzione della procedura del decreto d'accusa trova nondimeno giustificazione. Questa procedura si applicherà soltanto nei casi di poca importanza in cui il reo confesso non ha in generale interesse a subire un processo che potrebbe nuocergli personalmente. I decreti d'accusa saranno emessi dal presidente del tribunale di divisione, il quale offre ogni garanzia per un giusto apprezzamento. È escluso ogni abuso poiché l'accusato (nonché l'uditore) ha il diritto di opporsi nel modo più semplice e, di regola, senza esser tenuto a fornire giustificazione; dopo di che, il caso deve essere giudicato secondo la procedura ordinaria. In siffatte circostanze, all'accusato è designato un difensore d'ufficio, salvo che egli non ne abbia già designato uno di fiducia. L'accusato può farsi consigliare dal difensore e, all'occorrenza, ritirare l'opposizione fino all'inizio del dibattimento; in tal caso, il decreto d'accusa acquista forza di cosa giudicata.

L'introduzione della procedura del decreto d'accusa nella procedura penale militare non deroga affatto al sistema finora vigente bensì lo completa favorendo in primo luogo l'accusato e alleviando l'onere dei tribunali.

L'accusato può evitare il dibattimento ovvero accettare il processo utilizzando tutti i rimedi giuridici a sua disposizione.

415

D problema dell'uniforme

II consigliere nazionale Allgöwer ha chiesto in un postulato di esaminare se i giudici militari devono sedere in uniforme o in abito civile. Il pro-

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blema è stato sfiorato anche dalia commissione del Gran Consiglio basilese incaricata di preparare l'iniziativa di questo Cantone ma non ne è scaturita alcuna proposta di modificazione.

Le obiezioni fatte più volte nel pubblico contro il porto dell'uniforme nelle sedute dei tribunali non sono fondate. Se un accusato, magari impacciato, si lascia impressionare da un tribunale, non sono certamente le uniformi, che conosce per il servizio militare prestato, a condizionare il suo atteggiamento. L'esperienza dimostra che l'accusato insicuro di sé è in primo luogo impressionato, come nella vita civile, dal fatto che egli deve rispondere dei suoi atti dinnanzi a un tribunale. Ma è proprio il porto dell'uniforme che mostra al soldato o al sottufficiale accusato che il tribunale è composto di persone del suo stesso stato, il che può contribuire a diminuirne l'inibizione. È pure assai importante ricordare che, dinnanzi ai tribunali militari, l'accusato è assistito da un difensore il quale può intervenire in ogni momento se ha l'impressione che l'accusato sia intimorito e pertanto non in grado di esprimersi liberamente.

Per questi motivi, non vi è motivo di rinunciare al porto dell'uniforme nei tribunali militari.

416

Designazioni

Occasionalmente è stato proposto di modificare i nomi di diversi organi giudiziari della procedura penale militare, in quanto obsoleti. Un'esame del problema ha dimostrato che non occorre affatto modificare le designazioni di uditore (procuratore pubblico, accusatore) e di uditore in capo: Altre designazioni come procuratore militare, accusatore militare, direttore dell' amministrazione della giustizia militare sarebbero complicate e, in pratica, non meglio comprensibili delle odierne. Per altro, nel campo militare come in quello civile si incontrano spesso vecchie denominazioni che non corrispondono assolutamente alla lingua odierna, ma nondimeno sussistono per tradizione o abitudine. Ricordiamo per esempio i termini di alto commissario di guerra, ispettore di polizia (per capo della polizia) e altre. Per contro, proponiamo di rinunciare all'odierna designazione di «gran giudice» sostituendola con quella più generalmente conosciuta di «presidente». Parimente, l'odierno complicato titolo «organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale» sarà, analogicamente alla procedura militare federale, sostituito dal titolo «procedura penale militare» (Militärstrafprozess/procédure pénale militaire).

56 42

Commento ai singoli articoli della procedura penale militare

421

Organizzazione giudiziaria

421.1

Principio

Articolo 1 La garanzia dell'indipendenza della giustizia militare, iscritta nell'articolo 183ter dell'organizzazione militare (RS 510.10), deve trovar posto, dall' aspetto della tecnica legislativa, nella procedura penale militare. Questa disposizione è stata dunque ripresa come articolo 1. Pertanto, il principio fondamentale dell'indipendenza della giustizia militare occuperà d'ora in poi il posto che gli è dovuto nella procedura penale militare.

421.2

Ufficiali della giustizia militare

Articolo 2 Giusta l'articolo 10 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, gli ufficiali della giustizia militare devono avere una cultura giuridica e aver servito come ufficiali nella truppa.. La prassi ha però dimostrato che in certi casi eccezionali sarebbe opportuno incorporare nella giustizia militare ufficiali che, senza aver terminato gli studi universitari, si sono rivelati provetti criminalisti nella loro attività civile. Non vi è motivo valido di escludere dalla giustizia militare personalità che, nella vita civile, si sono affermate come giudici istruttori o in funzioni analoghe, unicamente perché non potrebbero prevalersi di un diploma universitario.

L'articolo 2 capoverso 2 consente di incorporare eccezionalmente nella giustizia militare ufficiali che non hanno compiuto studi universitari, a condizione che dispongano di sufficienti conoscenze giuridiche ed esercitino una corrispondente attività civile. Non vi è motivo di temere che le prestazioni degli ufficiali della giustizia militare diminuiscano dal lato qualitativo per effetto di questa regolamentazione, che del resto dovrà essere applicata restrittivamente nella prassi.

Nella procedura di consultazione si è più volte proposto di -incorporare nella giustizia militare, per lo meno per le funzioni sino a quella di uditore, anche sottufficiali e soldati che dispongano di una cultura giuridica e si siano imposti nella loro professione. Occorre certamente riconoscere che anche sottufficiali e soldati che dispongano delle necessarie qualifiche professionali potrebbero assumere funzioni nella giustizia militare. Tuttavia, secondo le disposizioni legali vigenti, gli obblighi militari dei soldati e sottufficiali sono di durata limitata. Una costante disponibilità per il servizio, che deve poter essere richiesta dagli ufficiali della giustizia militare,

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non può esserlo dai sottufficiali e saldati. Non si giustifica di prevedere un'eccezione alle disposizioni legali generali soltanto per un piccolo gruppo di persone.

Articolo 3 La disposizione corrispondente agli articoli 9 e 15 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale deve essere completata in considerazione dell'istituzione dei tribunali militari d'appello.

421.3

Tribunali militari

421.31

Tribunali di divisione

Articoli 4 a 8 Le disposizioni sui tribunali di divisione, come quelle concernenti altri tribunali militari, si succederanno in un' nuovo ordine sistematico. Nel disciplinamento della competenza per ragione di materia, occorre tener conto della soppressione dei tribunali territoriali e del tribunale militare straordinario. H Consiglio federale deve come finora stabilire il numero dei tribunali e, d'ora in poi, anche quello delle loro sezioni. Anche questa modificazione è connessa con la soppressione dei tribunali territoriali poiché la formazione di sezioni in seno ai tribunali in esercizio sembra necessaria per garantire una sufficiente riserva di personale. La riserva dell'articolo 31 (foro speciale), parimente prevista nell'articolo 5, serve a far meglio comprendere la situazione esistente.

Secondo l'articolo 12 capoverso 1 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, i tribunali di divisione sono nominati per tre anni. Le autorità federali, come la maggior parte di quelle cantonali e comunali, sono oggi generalmente nominate per quattro anni. Lo stesso periodo sarà ora previsto anche per i giudici (art. 6 cpv. 1).

Secondo il diritto vigente, il tribunale di divisione consta di sette membri, compreso il presidente. In Svizzera, in nessun luogo vi è un numero di giudici sì elevato per un tribunale di prima istanza. Finora, questo numero era giustificato dal fatto che non vi era procedura d'appello. L'introduzione dell'appello non sminuirà certamente l'importanza dei tribunali di divisione, ma la riduzione del numero dei loro giudici a cinque sembra tuttavia opportuna.

Per gli affari semplici, questo numero resta più elevato che nella maggior parte dei tribunali civili, dove per io più siede un giudice unico. Ma questa diminuzione è del tutto giustificata anche per i casi gravi: non bisogna infatti dimenticare che la sentenza sarà all'occorrenza esaminata ancora in seconda ed in terza istanza. Per questo motivo, l'articolo 7 prevede che il tribunale è composto di un ufficiale della giustizia militare in qualità di presidente nonché di due ufficiali e di due sottufficiali, appuntati o soldati.

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II segretario fa parimente parte del personale del tribunale mentre l'uditore -- contrariamente al testo dell'articolo 13 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale -- non è membro del tribunale ma vi sostiene l'accusa.

Contrariamente a quanto avviene nell'assunzione preliminare delle prove, per l'istruzione preparatoria la legge federale sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede l'assistenza obbligatoria di un segretario (art. 14 OGPPM). Questa disposizione dev'essere fondamentalmente mantenuta ma la pratica ha dimostrato che la collaborazione di un segretario all'istruttoria non è necessaria né opportuna in ogni caso.

Per questo motivo, l'articolo 8 prevede che il processo verbale può essere eccezionalmente tenuto da un'altra persona, per esempio in caso di interrogatori brevi e semplici o in caso di urgenza, quando il segretario non potrebbe arrivare in tempo. Questo modo di procedere presuppone tuttavia che la persona incaricata di redigere il processo verbale sia abile nello scrivere e sia degna di fiducia.

L'articolo 16 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede che il Consiglio federale designa il tribunale di divisione che deve giudicare le accuse dirette contro ufficiali del grande stato maggiore dell'armata. Questa disposizione ha origini storiche; essa ha perso ogni importanza per effetto dell'introduzione del foro nel luogo del commesso reato (art. 28). Essa non dev'essere dunque ripresa nel testo della nuova legge.

421.32

Tribunali militari d'appello

Articolo 9 L'appello è possibile in principio contro tutte le sentenze dei tribunali di divisione, eccettuate quelle contumaciali. Nella procedura contumaciale, l'appello non è necessario poiché il condannato ha sempre il diritto di chiedere la riapertura del procedimento che dovrà svolgersi nuovamente dinnanzi al tribunale di divisione. Si potrà in seguito fare appello contro la nuova sentenza. La menzione speciale della possibilità dell'appello in caso di revoca della sospensione condizionale della pena è necessaria per motivi redazionali: la decisione di revoca non costituisce una sentenza nel senso tecnico del termine.

Articolo 10 È estremamente difficile prevedere con certezza il volume di lavoro che incomberà ai tribunali militari di appello. Secondo le esperienze fatte in campo civile, è probabile che l'appello sarà interposto nel 10-20 per cento

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dei casi. Atteneadosi al 15 per cento, tenuto conto degli affari giudicati attualmente dai tribunali di divisione, 130 casi annui dovrebbero essere trattati dai tribunali di lingua francese, 110 da quelli di lingua tedesca e circa 15 da quello di lingua italiana. Ancorché un tribunale di lingua italiana non rischi manifestamente di essere sovraccaricato, non sarebbe indicato di farne semplicemente una sezione di un altro tribunale. Sembra giusto di creare due tribunali per le regioni di lingua tedesca e due tribunali per le regioni di lingua francese ed un solo tribunale per quelle di lingua italiana.

Poiché,non si può prevedere l'onere lavorativo di questi tribunali, il loro numero non può essere determinato nella legge ma dovrà essere stabilito dal Consiglio federale. Per contro, la legge dovrà garantire che almeno un tribunale indipendente e decentralizzato sia istituito per ogni gruppo linguistico.

Articolo 11 1 giudici del tribunale militare d'appello, -devono, come quelli dei tribunali di divisione, essere nominati dal Consiglio federale. Di regola, devono disporre di una cultura giuridica affinchè la loro composizione si avvicini a quella dei tribunali d'appello civili.

Articolo 12 La composizione dei tribunali militari d'appello corrisponde, per il numero e i gradi dei membri, a quella dei tribunali di divisione. Nel campo civile, le corti d'appello sono spesso trimembri. Inoltre, i tribunali militari d'appello sono tribunali specializzati, ragion per cui si giustifica la presenza di un maggior numero di rappresentanti della truppa. Due ufficiali e due sottufficiali, appuntati o soldati devono funzionare come giudici. L'accusa è sostenuta da un'uditore dell'istanza inferiore. La nomina di uditori particolari per i tribunali militari d'appello sarebbe possibile ma non affatto economica. In pratica, sarebbe forse opportuno che l'uditore del tribunale di divisione sostenga l'accusa anche- dinnanzi al tribunale militare di appello.

421.33 Tribunale militare di cassazione La competenza del tribunale militare di cassazione per ragione di materia deve essere ampliata in rapporto al diritto vigente. Le decisioni giudiziarie che non hanno il carattere di vere sentenze saranno d'ora in poi impugnabili (cfr. art. 190 segg.) e spetterà al tribunale militare di cassazione di statuire sul gravame. In
pratica, ogni decisione di un tribunale militare potrà essere deferita alla corte militare suprema, sia mediante appello o ricorso in cassazione, sia mediante gravame. Le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione, non potendo essere impugnate mediante appello, possono essere direttamente oggetto di un ricorso per cassazione.

60 Articolo 14 Come nel diritto vigente, i giudici e i giudici supplenti del tribunale militare di cassazione devono essere militari con formazione giuridica. Il potere di nomina passerà dal Consiglio federale all'Assemblea federale (cfr. in merito il n. 413 qui sopra).

Articolo 15 Come finora, il tribunale militare di cassazione deve essere composto di cinque giudici. Si è esaminato se un tribunale trimembre fosse indicato per la trattazione dei gravami. Rinunciamo tuttavia a una proposta in tal senso poiché i casi di gravame possono anche avere grande importanza per gli interessati, il che giustifica la presenza del tribunale al completo. Inoltre, la procedura che ne risulterebbe non sarebbe affatto economica poiché il tribunale militare di cassazione dovrebbe probabilmente trattare lo stesso giorno non solo ricorsi in cassazione ma anche gravami, talché, in ogni modo, quattro giudici dovrebbero essere chiamati in servizio.

Ci si è chiesti inoltre se il presidente del tribunale militare di cassazione dovesse avere il grado di brigadiere. Si è per esempio sostenuto che il grado di brigadiere sottolineerebbe l'indipendenza del tribunale riguardo all'uditore in capo. Un tal cambiamento non è tuttavia né necessario né opportuno: con il conferimento di un grado superiore, il presidente di questo tribunale otterrebbe una posizione più elevata di quanto esigano le sue funzioni. Non vi è d'altronde il pericolo che l'uditore in capo, grazie al suo grado superiore, possa influire in qualunque modo sul presidente del tribunale militare di cassazione. Inoltre, l'elezione dei giudici militari supremi da parte dell'Assemblea federale conferma ulteriormente la loro indipendenza. Infine, i rapporti da superiore a subordinato non svolgono alcun ruolo in seno ai tribunali. Per questi motivi, proponiamo di mantenere il grado attuale del presidente del tribunale militare di cassazione.

Secondo il diritto in vigore, il tribunale militare di cassazione è composto unicamente di ufficiali. Il presidente deve essere un ufficiale della giustizia militare; gli altri giudici possono essere ufficiali della giustizia militare o della truppa. Questa composizione non corrisponde più alle concezioni moderne. I tribunali di divisione, per esempio, sono composti da un lato di ufficiali e dall'altro di sottufficiali e soldati
e questa composizione si è dimostrata soddisfacente. Proponiamo dunque, analogamente agli altri tribunali militari, di scegliere il presidente del tribunale militare di cassazione fra gli ufficiali della giustizia militare e di reclutare gli altri giudici per metà fra gli ufficiali e per metà fra i sottufficiali e soldati. Per evitare qualsiasi difficoltà nel funzionamento del tribunale, il numero dei supplenti deve essere portato a quattro, di cui due ufficiali e due sottufficiali o soldati. Il supplente del presidente non dovrebbe essere più il membro del

61 tribunale nominato in primo luogo dopo di lui, ma l'ufficiale meglio qualificato per questo compito. Spetterà dunque al presidente stesso designare il proprio supplente.

421.4

Uditore in capo

Articolo 16 Le attribuzioni dell'uditore in capo in materia di procedura giudiziaria sono state soppresse e pertanto le sue funzioni devono essere ridefinite. 11 disegno indica chiaramente che l'uditore in capo ha, per principio, compiti amministrativi e non può più intervenire nella procedura giudiziaria propriamente detta. Le sue importanti funzioni nel campo dell'istruzione degli ufficiali della giustizia militare sono disciplinate nell'articolo 171 capoverso 2 dell'organizzazione militare (RS 510.10) e non abbisognano dunque d'essere recepite nella procedura penale militare.

Giusta l'articolo 25 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, l'uditore in capo è il superiore immediato degli uditori e dei giudici istruttori. Occorre rinunciare a questa disposizione. Le attribuzioni dell'uditore in capo riguardo agli ufficiali della giustizia militare risultano già dalla sua funzione di capo di. un servizio ausiliario. Del rimanente, l'attività dei giudici istruttori e degli uditori è disciplinata dalla legge.

Articolo 17 Secondo il diritto in vigore, l'uditore in capo designa lui stesso il proprio supplente. Conformemente ad una domanda presentata nell'iniziativa del Cantone di Basilea Città, la nomina di questo supplente spetterà al Consiglio federale. Gli articoli 27 e 28 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale disciplinano le funzioni dell'uditore in capo dinnanzi al tribunale militare straordinario. Poiché questo tribunale sarà soppresso, tali disposizioni divengono prive di oggetto.

421.5

Assistenza giudiziaria

Articoli 18 a 25 Senza assistenza reciproca fra i tribunali, come anche fra i tribunali e gli organi della polizia giudiziaria, un procedimento penale regolare sarebbe impensabile. L'assistenza fra i tribunali militari, nonché fra i tribunali militari e i tribunali penali civili, è disciplinata nell'articolo 36 del diritto vigente. L'applicazione di questa disposizione non ha in pratica posto alcun problema. Per contro, difficoltà sono sorte a proposito dell'assistenza fra i tribunali militari e le autorità di polizia di certi Cantoni. Di regola, la po-

62 X

lizia militare è impiegata soltanto durante il servizio di grandi distaccamenti e non è attrezzata per compiti speciali, per esempio per far fronte a gravi incidenti della circolazione o a crimini gravi. Per questo motivo, i tribunali militari devono poter far capo alla collaborazione della polizia civile. Ancorché la collaborazione degli organi cantonali di polizia debba già essere assicurata secondo il testo attuale dell'articolo 36 capoverso 2 dell' organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, una nuova redazione di questa disposizione si impone al fine di menzionare esplicitamente questa collaborazione e di impedire così qualsiasi interpretazione divergente (art. 18 cpv. 3). Il disegno dispone non solo che i tribunali militari e le autorità giudiziarie e amministrative civili si devono reciprocamente assistenza ma anche che gli organi della polizia militare e della polizia civile devono prestare assistenza alla giustizia militare. Parimente, questi organi devono prestare assistenza ai comandanti di truppa chiamati a prendere misure ai sensi dell'articolo 97 (per impedire la fuga della persona sospetta, per conservare tracce del reato e prove).

Se questa nuova redazione vuoi unicamente rendere più chiaro il senso della legge vigente, l'articolo 18 capoverso 3 concreta il principio giuridico non scritto secondo cui la polizia, senza riguardo alla competenza di un tribunale civile o militare, deve intervenire immediatamente nei casi urgenti. Infine, l'articolo 18 capoverso 4 conferma la prassi attuale che, in materia di assistenza, permette alle autorità di corrispondere direttamente tra loro.

Occorre sottolineare che i servizi di polizia dei Cantoni e delle città non sono subordinati agli organi della giustizia militare o ai comandanti di truppa che possono chiedere la loro collaborazione conformemente all'articolo 97. La collaborazione di questi servizi e dei tribunali civili cantonali è una forma di assistenza. Come i tribunali civili, i servizi di polizia civili applicano il loro proprio diritto procedurale e compiono per principio ii.

propria responsabilità i mandati loro dati dagli organi militari.

Le altre modificazioni proposte nel capitolo sull'assistenza sono essenzialmente di natura redazionale. Il contenuto degli articoli 41 e 42 del diritto vigente è stato
per esempio espresso in termini più semplici negli articoli 22 e 23. Si è rinunciato alla distinzione odierna tra autorità e semplici persone menzionando in genere le autorità incaricate del perseguimento penale, compresi dunque i giudici istruttori, gli organi della polizia giudiziaria e i servizi generali della polizia. Il principio della gratuità dell'assistenza è mantenuto (art. 25). Tuttavia, per seguire l'evoluzione della prassi, dovranno essere rimborsati non solo i disborsi per perizie ed audizioni di testimoni, ma in genere anche le spese particolari, per esempio quelle per la costituzione di inserti fotografici.

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422

Disposizioni generali di procedura

422.1

Foro

Articoli 26 a 32 L'articolo 46 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale autorizza il Consiglio federale ad emanare disposizioni particolari sulla competenza territoriale dei tribunali per i reati commessi in una scuola reclute o in un altro corso di istruzione che ha luogo fuori delle formazioni dell'esercito. In pratica, si è rivelato opportuno di scostarsi, per motivi linguistici, dal principio d'ella competenza territoriale nelle piazze d'armi. Il Consiglio federale ha per esempio dichiarato il tribunale di divisone 3, di lingua tedesca, competente per le infrazioni commesse da militari di questa lingua su piazze d'armi della Svizzera Romanda. Questa norma è più che una semplice disposizione d'esecuzione e visto che ha dato buoni risultati deve essere recepita nella legge (art. 27 cpv. 2).

L'articolo 31 (finora art. 50) autorizza il Dipartimento militare federale, per motivi linguistici o altre ragioni di opportunità, ad affidare il giudizio di una causa penale ad un tribunale che non sia quello di divisione altrimenti competente. Problemi linguistici si pongono tuttavia non solo al momento del dibattimento ma già durante l'istruttoria. In questa fase della procedura, il militare dovrebbe poter esprimersi nella sua lingua materna.

Proponiamo dunque di autorizzare l'uditore in capo, in circostanze particolari, ad affidare l'istruzione preparatoria o l'assunzione preliminare delle prove a un giudice istruttore che non sia quello normalmente competente L'articolo 51 del diritto vigente attribuisce al Consiglio federale la competenza di decidere sui conflitti di giurisdizione tra i tribunali militari. Grazie all'introduzione del gravame, la questione di competenza potrà ora essere deferita al tribunale militare di cassazione. Se il foro è controverso già durante l'istruzione preparatoria, la decisione spetterà al Dipartimento militare federale. Questa decisione potrà essere impugnata in via pregiudiziale nel corso del dibattimento, provocando una decisione del tribunale e aprendo così la via del gravame.

Rispetto al diritto vigente sono state inoltre apportate modificazioni d'ordine redazionale.

422.2 ' Esclusione e ricusa dei funzionari giudiziari Articoli 33 a 37 Tenuto conto di un suggerimento contenuto nell'iniziativa del Cantóne di Basilea Città e del principio di togliere all'uditore in capo ogni potere decisionale in rapporto alla procedura giudiziaria, la decisione sull'esclusione

64 o la ricusa (art. 36) prima del rinvio a giudizio è affidata al presidente del tribunale di divisione. Dopo il rinvio, decide come finora il tribunale medesimo.

Secondo il diritto vigente, chi vuoi far valere un motivo di ricusa deve presentare la sua domanda tosto che viene in cognizione che la persona che intende ricusare ha accettato di funzionare nella causa. In pratica però non si può per lo più dimostrare in qual momento una persona ha avuto conoscenza di un motivo di ricusa. È dunque giustificato di rinunciare a questa disposizione di poca importanza (art. 56 cpv. 2 OGPPM).

Le prescrizioni sull'esclusione e la ricusa dell'uditore in capo sono divenute superflue, ragion per cui non occorre riprendere l'articolo 57 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Rispetto al diritto vigente sono state inoltre previste alcune modificazioni redazionali.

422.3

Processi verbali e atti

Nel diritto vigente, le prescrizioni sui processi verbali della procedura penale militare si trovano, per l'istruttoria, negli articoli 58 e seguenti e, per il dibattimento, nell'articolo 165. Per motivi di sistematica essi devono essere riuniti. Le norme assai particolareggiate sugli atti di una causa penale possono essere considerevolmente semplificate.

Articolo 38 Le disposizioni sulla verbalizzazione delle dichiarazioni sono formulate con maggior precisione e in modo più circostanziato, senza modificazioni sostanziali. Si tratta di ovviare alle differenze esistenti nelle procedure cantonali, che spesso si ripercuotono anche nell'applicazione della procedura penale militare, e. di unificarne i punti principali. L'articolo 38 deve essere inoltre completato con una disposizione che indichi la procedura da seguire qualora un processo verbale non sia o non possa essere firmato.

Anche la procedura penale non può ignorare i mezzi ausiliari moderni.

Contro il loro impiego non vi è nulla da obiettare fintanto che i diritti della personalità e la ricerca della verità non ne siano pregiudicati. L'uso di registrazioni su supporti del suono deve dunque essere autorizzato a condizione che tutte le persone partecipanti al processo vi consentano esplicitamente e venga in ogni caso tenuto il processo verbale ordinario. Le registrazioni possono tuttavia essere ordinate soltanto in casi eccezionali e, in pratica, entreranno in linea di conto soprattutto quando i dibattiti del processo verteranno su una materia complicata con per esempio difficili depo-

65 sizioni tecniche o altre analoghe. Per questo motivo, le apprensioni qua e là espresse contro l'impiego di questo nuovo mezzo ausiliario moderno sono infondate. La registrazione su un supporto del suono non dovrà mai offrire l'occasione di accontentarsi di processi verbali superficiali né di rinunciare completamente alla stesura di processi verbali.

Articolo 39 Materialmente, le disposizioni sul processo verbale nel dibattimento non hanno subito importanti modificazioni; tuttavia, il testo poco chiaro dell' articolo 165 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato migliorato dall'aspetto redazionale. Il presidente deve ordinare la trascrizione completa di una dichiarazione e la sua lettura qualora il testo di quest'ultima rivesta particolare importanza.

Può ordinare questa misura di propria iniziativa o su proposta delle parti ma -- come finora si poteva dedurre dallo spirito della legge -- spetta a lui decidere se il testo di una dichiarazione rivesta importanza particolare.

L'articolo 41 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.2), il quale prescrive che il verbale deve essere firmato dal gran giudice e dal segretario, è stato ripreso nel capoverso 3.

Articolo 40 Come le disposizioni sui processi verbali degli interrogatori, quelle concernenti la tenuta del processo verbale di un'ispezione oculare o di una perquisizione domiciliare sono state formulate in modo più circostanziato.

Conformemente alla prassi finora in vigore, non corrispondente al testo legale, i processi verbali delle ispezioni oculari e delle perquisizioni domiciliari devono essere firmati soltanto dal giudice istruttore. Non vi è motivo perentorio di obbligare anche altri partecipanti a firmarli. La maggior parte delle procedure cantonali prevedono soltanto la firma da parte del giudice che dirige il dibattimento ed eventualmente del segretario.

Articolo 41 La norma secondo cui deve essere steso un inventario in caso di sequestro o di messa al sicuro di oggetti rappresenta una formalità, pur se importante.

Dall'aspetto sistematico, essa non deve però trovar posto, come nel diritto in vigore, nelle prescrizioni sull'esecuzione tecnica delle perquisizioni e dei sequestri, bensì in quelle concernenti i processi verbali. Questa disposizione è inoltre
completata sostanzialmente: l'esattezza dell'inventario degli oggetti sequestrati deve essere attestata dalla firma del loro precedente detentore o di una persona che ha assistito al sequestro. La consegna di una copia di questo inventario, sinora facoltativa, sarà d'ora in poi obbligatoria.

Le altre prescrizioni formali sono nell'interesse del possessore degli oggetti sequestrati.

Foglio federale 1977, Voi. II

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66 Articolo 42 La prescrizione dell'articolo 60 del diritto vigente, secondo cui le decisioni prese nel corso del processo devono essere verbalizzate, è stata semplificata; la firma del segretario -- prevista finora accanto a quella del presidente -- non è più esplicitamente richiesta. Sia il presidente del tribunale sia il giudice istnittore prendono una parte delle loro decisioni (p. es. riguardo ai termini, alle perquisizioni domiciliari, ecc.) senza la collaborazione del segretario. Si può dunque rinunciare alla firma di costui. Per contro, le decisioni prese per esempio durante il dibattimento potranno anche in futuro essere firmate dal presidente e dal segretario.

Articoli 43 e 44 La redazione delle disposizioni concernenti la conservazione degli atti negli . archivi e la restituzione di documenti -- attualmente contenute negli articoli 63 e 64 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale -- è stata semplificata. Le disposizioni sugli inserti e l'allestimento di inventari non hanno rango di legge, ragion per cui si può rinunciare all' articolo 62 del diritto vigente.

Articolo 45 La legge vigente non contiene alcuna disposizione sulla consultazione degli atti; ve n'è una per contro nell'articolo 74 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.2). Ebbene, questa disposizione deve essere inserita nella legge, analogamente a quanto previsto dalla procedura penale federale: i tribunali e le autorità amministrative possono, se lo chiedono, prender visione degli atti inerenti a cause liquidate; questi inserti possono essere comunicati anche a persone private sempreché queste dimostrino di avervi un interesse degno di protezione che non contrasti con interessi superiori. La soluzione proposta corrisponde ai principi generali del diritto e consente di tener ampiamente conto degli interessi dei tribunali e delle autorità amministrative, nonché di quelli dei privati. La decisione sulla consultazione degli inserti spetta all'uditore in capo, poiché è il suo servizio che conosce meglio la materia (p. es. quando devono essere salvaguardati certi segreti).

422.4

Termini

Articoli 46 a 48 Eccettuata una sola disposizione connessa con la procedura del ricorso per cassazione (art. 189 cpv. 4 OGPPM), nel diritto vigente mancano prescrizioni inerenti ai termini e alla loro restituzione. Questa lacuna deve essere colmata; a tal fine, il disegno ricalca ampiamente le disposizioni della legge

67 federale sulla organizzazione giudiziaria (RS 173.110). L'articolo 46 contiene le disposizioni sul computo dei termini e prescrive che quelli stabiliti dalla legge -- contrariamente a quelli stabiliti dal giudice -- non possono essere protratti.

La restituzione di un termine (art. 47) è possibile qualora il richiedente o il suo mandatario sia stato impedito senza sua colpa di agire in tempo utile.

Le domande devono essere presentate entro 10 giorni dopo la fine dell' impedimento; simultaneamente deve essere compiuto l'atto giuridico omesso. Se una domanda di restituzione è respinta, la decisione può essere impugnata mediante reclamo dinnanzi al giudice.

Per non rendere troppo difficile la presentazione di memorie alle persone che non dispongono di formazione giuridica e non hanno ancora un difensore o vi hanno rinunciato, i termini sono reputati osservati anche quando l'atto è stato presentato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente (art. 48).

422.5

Pubblicità e polizia delle sedute

Articolo 49 II principio della pubblicità delle deliberazioni dei tribunali militari è d'importanza fondamentale e deve essere limitato il meno possibile. Finora restrizioni erano possibili soltanto se v'era da temere pericolo per l'ordine pubblico o per la moralità. La prassi ha dimostrato che la sicurezza dello Stato può anche richiedere le porte chiuse per tutto o parte del dibattimento. Le porte chiuse possono essere anche necessarie nell'interesse di un partecipante, che si tratti di un accusato o di un testimone. In pratica, esse sono state finora ordinate nell'interesse della sicurezza dello Stato in base alle prescrizioni militari inerenti al mantenimento del segreto. Come nella procedura penale federale (RS 312.0), questi due motivi devono essere introdotti anche nella procedura penale militare.

L'esperienza acquisita nel corso di questi ultimi anni ha dimostrato che la possibilità di filmare e registrare i dibattiti nelle sale di udienza può dar luogo ad abusi. Indipendentemente da questi inconvenienti, tali registrazioni sono tali da limitare la libera espressione della volontà dei partecipanti. Per questo motivo, certi Cantoni, nonché il Tribunale federale, vietano le registrazioni sonore, le riprese cinematografiche e quelle televisive nelle sale dei tribunali. Un'analoga disposizione si giustifica anche per la procedura penale militare. Contro questa proposta qualcuno ha sostenuto che il divieto sarebbe chiaramente contrario al principio della pubblicità delle sedute e disconoscerebbe che il presidente del tribunale dispone

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del potere di polizia delle sedute, il che gli permetterebbe di impedire a priori ogni abuso. Occorre osservare che il principio della pubblicità delle sedute è affatto garantito quando un numero conveniente di posti è a disposizione del pubblico. Esso tende a autorizzare il cittadino interessato a seguire i dibattiti giudiziari e pertanto a permettere indirettamente la sorveglianza dell'attivià giudiziaria. Questo diritto non è affatto limitato dal divieto della registrazione su supporti dell'immagine o del suono. Non si deve inoltre dimenticare che per esempio la ripresa televisiva nella sala del tribunale può rappresentare per l'accusato una pena più severa di quella risultante dalla sentenza. Anche l'opinione secondo cui il presidente del tribunale potrebbe impedire a priori ogni abuso è erronea. La questione a sapere per esempio se la ripresa televisiva o cinematografica possa influenzare l'atteggiamento dell'accusato può a volte essere risolta soltanto nel corso del processo. Infine, il presidente non potrebbe far nulla contro l'uso illecito di materiale cinematografico dopo la chiusura del dibattimento.

Articolo 50 Le disposizioni sulla polizia delle sedute sono state redatte in termini più concisi e più moderni. L'elenco delle misure a disposizione del presidente per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine includeva finora l'espulsione e, se necessario, l'arresto dei perturbatori dell'ordine. Per maggior chiarezza sono ora previsti tre gradi di provvedimenti. I perturbatori possono essere espulsi, può essere ordinata l'evacuazione della sala e i recalcitranti possono essere affidati alla polizia sino alla fine della seduta. Coloro che si comportano indebitamente durante la seduta o disattendono le ingiunzioni del presidente possono, come finora, con riserva di eventuali procedimenti penali, essere puniti con la multa disciplinare o con gli arresti repressivi. La durata massima dell'arresto repressivo non è stata modificata mentre il massimo della multa disciplinare, per compensare la svalutazione della moneta, è stato portato a 300 franchi. Conformemente alla prassi si è inoltre precisato che il giudice istruttore ha la stessa competenza del tribunale; la pena è però limitata a 100 franchi per la multa disciplinare e a un giorno per l'arresto repressivo.

Articolo 51 II fatto che
Cantoni e Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari i locali necessari nei luoghi delle sedute si fonda sul diritto consuetudinario. Dato che, in singoli casi, sono sorte difficoltà è ora necessario un disciplinamento legale.

Per il mantenimento dell'ordine nella sala del tribunale e per i bisogni del tribunale (servizio degli uscieri), l'articolo 67 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede l'impiego di truppe.

69 Questa soluzione non corrisponde più alla situazione odierna. Anche in avvenire, sottufficiali o soldati idonei potrebbero essere convocati senza difficoltà per il servizio degli uscieri. Per contro, la truppa non è né istruita né equipaggiata per procedere ad operazioni di polizia. Il mantenimento dell'ordine nella sala del tribunale deve essere dunque affidato alle autorità di polizia competenti, cantonali o comunali. Spetta loro in ogni modo provvedere al mantenimento dell'ordine fuori della sala del tribunale; sembra dunque giustificato di affidar loro anche la responsabilità del servizio d'ordine eventualmente occorrente. L'articolo 51 capoverso 2 è stato redatto in questo senso nonché semplificato dal punto di vista redazionale.

Contro questa proposta è stata mossa una sola obiezione: si è proposto di affidare i compiti del servizio d'ordine nella sala del tribunale alla polizia militare per separare chiaramente compiti della polizia civile e compiti dell'esercito. Questa proposta, di per sè comprensibile, non tiene conto del fatto che, nel nostro sistema di milizia, i poliziotti dell'esercito non possono essere convocati da un giorno all'altro. Inoltre, i sottufficiali e i soldati della polizia militare devono compiere soltanto il numero limitato di giorni di servizio previsto dalla legge. In pratica non sarebbe possibile di inviare in tempo utile gli ordini di marcia poiché in genere la necessità del servizio d'ordine si rivela soltanto poco tempo prima del dibattimento.

Occorre dunque attenersi alla soluzione da noi proposta.

422.6

Interrogatorio dell'imputato; salvacondotto

*

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale contiene nel capitolo «V. Dell'imputato» disposizioni sull'arresto provvisorio, il carcere preventivo, le citazioni e l'interrogatorio. Questa materia è stata diversamente ripartita in nuovi capitoli con contenuto uniforme.

Articolo 52 II contenuto di questa norma corrisponde al vigente articolo 76, con alcuni completamenti. La citazione scritta non è più la regola poiché la citazione orale è più appropriata in caso di urgenza o quando l'imputato si trova in servizio. Inoltre si è stabilito l'obbligo dell'autorità di avvertire l'imputato sulle conseguenze della mancata comparizione. Le prescrizioni sulla notificazione sono state adattate a quelle previste per i testimoni. Conformemente alla prassi in vigore, gli ordini d'accompagnamento devono di regola essere dati per scritto.

Articolo 53 Le norme applicabili agli interrogatori restano sostanzialmente le stesse; tuttavia, per assicurare un trattamento corretto dell'imputato e la ricerca

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oggetti va della verità, esse sono formulate in modo sensibilmente più circostanziato. L'articolo 53 capoverso 4, il quale prevede esplicitamente che, anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi, è particolarmente importante. Nell'emanazione del decreto d'accusa, il giudice potrà fondarsi soltanto sugli atti dell'istruzione.

L'istruzione deve dunque informare, specialmente in questi casi, non solo sulla confessione dell'imputato (che è il presupposto per la procedura del decreto d'accusa) ma anche su tutti i fattori importanti per la misura della pena. Infine, è stata ripresa dalla prassi la prescrizione secondo cui la procedura deve essere continuata anche se l'imputato rifiuta di rispondere.

Si tratta di evitare che una procedura penale possa essere bloccata dal silenzio di costui.

Articolo 54 La concessione del salvacondotto era finora disciplinata soltanto nell'articolo 51 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.2) ma non nell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Questo disciplinamento dev'essere ora accolto nella legge, come già si è fatto per la procedura penale federale (art. 61 PP, RS 312.0).

In pratica, il salvacondotto è rilasciato alle persone residenti all'estero che hanno commesso un reato in Svizzera e contro le quali è stato spiccato un ordine di arresto. Il salvacondotto permette di entrare in Svizzera senza il rischio d'essere arrestati al confine. Per contro, non si può prevedere un' estensione del salvacondotto per esempio per il libero ritorno all'estero dopo la procedura giudiziaria. Il prevenuto che si era in un primo tempo sottratto al perseguimento penale fuggendo all'estero si troverebbe infatti favorito rispetto a quello che, assumendosi la responsabilità della sua condotta, si mette a disposizione della giustizia in Svizzera. Le persone che hanno ottenuto un salvacondotto e beneficiano della sospensione condizionale della pena possono lasciare il Paese senza difficoltà.

Come nella procedura penale federale, il salvacondotto deve poter essere subordinato a condizioni perentorie. Chi domanda il salvacondotto deve essere esaurientemente informato sulle conseguenze e segnatamente sul fatto che il salvacondotto cesserà d'essere valido in caso di condanna senza sospensione
condizionale della pena. Per questo motivo, l'articolo 54 capoverso 3 esige esplicitamente che, al momento della concessione del salvacondotto, · l'imputato o il condannato deve essere avvertito delle conseguenze previste nel capoverso 2.

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422.7

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva e per ragioni di sicurezza

Articolo 55 L'arresto provvisorio è una privazione temporanea di libertà senza ordine di arresto, nel senso di una misura di polizia, e deve essere dunque chiaramente distinto dall'arresto vero e proprio. Esso è ammissibile soltanto se le condizioni legali dell'arresto sono adempiute. Anche in futuro occorrerà attenersi a questo principio, con una sola eccezione risultante dal fatto che i motivi di arresto dell'articolo 57 non contengono più i cosiddetti motivi di servizio. Secondo le circostanze, un comandante di truppa potrà nondimeno essere indotto ad ordinare per lo meno l'arresto provvisorio per motivi di servizio. Una tale misura si imporrà tuttavia soltanto in casi particolari ed è necessario -- per impedire qualsiasi abuso -- che si interpreti restrittivamente la nozione di motivo di servizio. Proponiamo dunque di prevedere la possibilità dell'arresto provvisorio quando i motivi di servizio siano cogenti. A titolo di garanzia supplementare, non prevista nella legge attuale, suggeriamo di stabilire la durata massima dell'arresto provvisorio a tre giorni e di obbligare il capo militare ad aprire immediatamente sia una procedura disciplinare sia un'istruttoria della giustizia militare.

Il giudice istruttore deve poter ordinare l'arresto provvisorio alle stesse condizioni del capo militare. La durata massima dell'arresto provvisorio è stabilita a sette giorni poiché, nel caso in cui l'arresto provvisorio si rivela necessario, si tratta di regola di affari complicati il cui chiarimento richiede un certo tempo.

L'arrestato deve disporre in ogni caso di un rimedio giuridico contro questa misura. L'arresto provvisorio ordinato dal capo militare può essere impugnato mediante reclamo giusta gli articoli 209 e seguenti del Codice penale militare (RS 321.0); in caso di ricorso, si giungerà a una decisione giudiziaria; l'arresto provvisorio ordinato dal giudice istruttore può essere invece impugnato mediante reclamo giusta l'articolo 162 del disegno allegato. Anche in questo caso, la decisione spetterà ad un'autorità giudiziaria.

L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato secondo i principi dell'articolo 112.

Articolo 56 L'articolo 69 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale autorizza chiunque ad arrestare, in certe circostanze, una persona sorpresa in
flagrante delitto o colta o inseguita immediatamente dopo. Non si tratta qui però di un arresto provvisorio giusta l'articolo 55 bensì di un fermo effettivo del prevenuto per consegnarlo alle autorità com-

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petenti. Per questo motivo, l'articolo 56 impiega il termine «fermo» esprimendo chiaramente che siffatto provvedimento è permesso soltanto per consegnare la persona fermata alla truppa o alla polizia più vicina.

Articolo 57

,

Nel rapporto della commissione del Gran Consiglio di Basilea Città concernente l'iniziativa di questo Cantone, le vigenti disposizioni in materia di arresto sono state criticate in diversi punti. In primo luogo, si è chiesta una definizione precisa e particolareggiata delle condizioni di arresto, tenendo conto dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il nuovo articolo 57 corrisponde a queste esigenze. Come già detto a proposito dell'arresto provvisorio, non entrano più in linea di conto i motivi di servizio. Inoltre, l'arresto è possibile non più unicamente nell'interesse dell'istruttoria, ma soltanto qualora vi sia il rischio che l'imputato distrugga tracce del reato o induca testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria. Pertanto, il motivo dell'arresto non è' più l'interesse di una procedura scevra da difficoltà, bensì un atteggiamento tale da impedire un'istruzione oggettiva.

il pericolo di fuga deve essere ancora considerato un motivo di arresto.

Analogamente- a quanto previsto dalle leggi di procedura penale cantonale, si è però ora prevista anche la possibilità di procedere all'arresto qualora si debba presumere che, se lasciato in libertà, l'imputato continui la sua attività delittuosa. Questo motivo d'arresto, esplicitamente riconosciuto anche dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, sarà invero raramente applicato, ma è nondimeno necessario nell'interesse della protezione del pubblico.

Anche qui tenendo conto dei suggerimenti dell'iniziativa del Cantone di Basilea Città abbiamo rinunciato a prescrivere obbligatoriamente l'arresto in caso di pericolo di fuga o di collusione. Pertanto, qualunque ne siano i motivi, l'arresto sarà d'ora in poi sempre facoltativo. Non ci sembra necessario di aumentare il numero dei motivi d'arresto, per esempio per proteggere terzi.

Il principio secondo cui l'arresto è possibile soltanto nel corso dell'istruzione preparatoria è mantenuto. Questa soluzione è confortata dal fatto che, nell'assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore può ordinare l'arresto provvisorio a titolo di misura di polizia.

Non possiamo dar seguito alla domanda di prevedere, nella procedura penale militare, la possibilità di liberare sotto cauzione il prevenuto che è stato

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arrestato per pericolo di fuga. La liberazione sotto cauzione da rilevanza alle differenze patrimoniali, il che, se non può già soddisfare nel campo civile, diviene del tutto inammissibile in quello penale. È per altro estremamente raro che i tribunali militari debbano occuparsi di casi in cui entri in linea di conto una liberazione sotto cauzione.

Finora, non vi era alcun rimedio giuridico contro l'arresto ordinato dal gran giudice. Questa lacuna è ora colmata dall'articolo 162. Le decisioni d'arresto prese dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare d'appello possono essere impugnate mediante reclamo.

Articolo 58 Nell'interesse dell'imputato, le disposizioni sull'ordine d'arresto sono state redatte in modo più particolareggiato. Oltre alle indicazioni finora contenute nell'articolo 71 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, l'ordine di arresto deve ora menzionare il motivo e indicare i rimedi giuridici. Una copia dell'ordine di arresto deve essere consegnata all'imputato.

Articolo 59 Le disposizioni vigenti sulla pubblicazione degli ordini di arresto sono completate con una prescrizione che obbliga, conformemente alla prassi odierna, gli organi di polizia a collaborare alla ricerca dell'imputato. In caso di reato grave, è prevista la possibilità di far capo all'aiuto della stampa, della radio e della televisione. Le altre modificazioni dell'articolo 59 in rapporto all'articolo 72 vigente sono di natura redazionale.

Articolo 60 L'articolo 60 riunisce il contenuto degli articoli 73 e 75 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale e stabilisce inoltre la durata massima del carcere preventivo, limitata a quattordici giorni dall'articolo 36 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.22). Secondo il diritto vigente, la protrazione del carcere preventivo deve essere autorizzata dall'uditore in capo. Il principio secondo cui una protrazione del carcere preventivo è subordinata al consenso di un'autorità giudiziaria superiore deve essere introdotto nella legge; a questo proposito occorre attenersi alla durata massima odierna poiché ha dato pratica soddisfazione. In luogo dell'uditore in capo la competenza a pronunciare sulle domande di proroga del carcere preventivo spetterà d'ora in poi al presidente del tribunale di divisione. Il giudice istruttore dovrà motivare la domanda indicando la durata della protrazione proposta.

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In futuro, il primo interrogatorio dell'imputato dovrà avvenire non più il primo giorno bensì il primo giorno feriale dopo l'arresto. Questa norma concorda con le procedure penali moderne dei Cantoni.

Le disposizioni secondo cui l'imputato può domandare in ogni tempo di essere messo in libertà, e deve esserlo appena non vi sia più motivo di mantenerlo incarcerato, esulano dall'ambito odierno dell'articolo 73 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Articolo 61 II problema della carcerazione per motivi di sicurezza, ossia quella ordinata per impedire la fuga di un condannato che ha impugnato la sentenza, non è disciplinata nel diritto vigente. Questa lacuna deve essere colmata. La decisione di ordinare o mantenere la carcerazione per motivi di sicurezza spetta al presidente del tribunale presso cui si trovano gli atti.

Articolo 62 Non sono previste modificazioni materiali rispetto al diritto vigente.

422.8

Provvedimenti istruttori

II capitolo VI del diritto vigente è completato con alcune disposizioni su la sorveglianza e il sequestro nei servizi delle PTT, l'esame corporale, il prelievo del sangue, l'accertamento dello stato mentale, i segreti privati e professionali, nonché l'autopsia e l'esumazione.

Articolo 63 II diritto vigente è completato nel senso che si devono poter sequestrare non solo gli oggetti importanti come mezzi di prova per l'istruzione ma anche quelli che dovranno essere confiscati. La pratica ha mostrato che, secondo le circostanze, l'esecuzione di un sequestro da parte del giudice istnittore militare è assai dispendiosa; la collaborazione con i servizi civili di polizia è di regola necessaria. Conformemente all'articolo 67 capoverso 2 della procedura penale federale (RS 312.0), occorre dunque prevedere la possibilità di incaricare del sequestro un organo della polizia giudiziaria competente secondo il diritto cantonale.

Articolo 64 La modificazione di questa disposizione è di natura meramente redazionale.

75 Articolo 65 Vista l'iniziativa parlamentare ancora pendente sulla protezione della sfera segreta personale contro l'ascolto telefonico (n. 11735, FF 1976 I 479), si può ammettere che prossimamente sarà accettato un disciplinamento particolareggiato per tutte le leggi federali toccate da questo problema, dunque anche per la procedura penale militare.

Ci asteniamo pertanto dal formulare una proposta sul problema della sorveglianza e del sequestro nei servizi delle PTT e rinviamo per il momento al nostro parere dell'11 agosto 1976 (FF 7976 II 1545).

Articolo 66 Le disposizioni sulla perquisizione di abitazioni o di altri locali, finora trattate separatamente per i locali dell'imputato o della persona sospetta (art. 82 OGPPM) e per quelli di altre persone (art. 83 OGPPM), sono state riunite e formalmente modificate, precisando che l'imputato o l'indiziato possono all'occorrenza essere perquisiti.

Artìcolo 67 II diritto vigente non prevede alcuna disposizione esplicita sull'esame corporale. Il nuovo articolo 67 differenzia fra indiziato e imputato da un lato e terzi dall'altro; quest'ultimi possono essere sottoposti ad un esame corporale soltanto in casi gravi. Il prelievo del sangue deve essere fatto da un medico. Infine, l'articolo 67 capoverso 3 permette di inviare il prevenuto in uno stabilimento appropriato al fine di accertarne lo stato mentale. A questo proposito il testo precisa che -- conformemente alla prassi -- il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.

Articoli 68 e 69 Secondo il diritto vigente il detentore dei locali o degli oggetti è semplicemente autorizzato ad assistere alla perquisizione. D'ora in poi, egli dovrà essere obbligatoriamente invitato a parteciparvi, salvo che sia assente. Come finora, un rappresentante dell'autorità civile dovrà assistere alle perquisizioni; nei Cantoni-città, un organo del Cantone potrà pure entrare in linea di conto al posto di un funzionario del comune. Per contro, occorre rinunciare alla disposizione dell'articolo 84 capoverso 3 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale il quale consente di invitare un vicino ad assistere alla perquisizione; si deve infatti pregiudicare il meno possibile la sfera personale della persona toccata da questo provvedimento.

Gli ordini di perquisizione del
giudice istruttore e del presidente del tribunale possono essere impugnati mediante reclamo giusta l'articolo 162.

L'odierno disciplinamento della perquisizione denota una notevole lacuna

76 nel senso ch'esso non contiene alcuna norma sulla protezione del segreto privato e professionale. Per colmare questa lacuna si è ripreso l'articolo 69 della procedura penale federale (RS 312.0). La portata di questa disposizione è stata leggermente estesa nel senso che anche i supporti dell'immagine o del suono possono sottostare al segreto privato e professionale e devono dunque essere oggetto di particolare protezione. 11 detentore di scritti o di supporti dell'immagine o del suono può opporsi alla perquisizione; in tal caso, la decisione spetta al giudice competente.

Articolo 70 La prescrizione sull'allestimento di un inventario degli oggetti sequestrati e sulla firma del medesimo, finora contenuta nell'articolo 85 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, è stata recepita nell'articolo 41. Nell'articolo 70, invece, è stata inserita una nuova disposizione per disciplinare, come nella procedura penale federale, la restituzione o la realizzazione di oggetti sequestrati. Un chiaro disciplinamento in questo campo è nell'interesse sia delle persone in causa sia delle autorità giudiziarie.

Articolo 71 Misure quali l'autopsia, il rinvio della sepoltura, l'esumazione di un cadavere e l'apertura di urne cinerarie sono di grande importanza per i parenti.

È dunque giustificato di disciplinarle ora nella legge. Data la portata dei fattori emozionali, tali misure devono essere ordinate soltanto in caso di motivi perentori.

422.9

Testimoni e terzi chiamati a dare informazioni

Le disposizioni sui testimoni sono adattate alle procedure penali cantonali più recenti e alla procedura penale federale (RS 312.0). La situazione del terzo chiamato a dare informazioni è disciplinata nella legge tenuto conto della prassi instauratasi in questo campo.

Articolo 72 II principio secondo cui ogni persona ha l'obbligo di comparire e di deporre dinnanzi al giudice in qualità di testimone, riservato il diritto di non deporre, risulta soltanto indirettamente dal diritto vigente. Esso deve essere ora ancorato nella legge.

Articolo 73 La cerchia delle persone legittimate a non deporre è, per quanto concerne i parenti, delimitata in modo più particolareggiato ma senza modificazione

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materiale. L'elenco delle persone autorizzate a rifiutare la testimonianza per motivi professionali comprendeva finora gli ecclesiastici, i medici e gli avvocati. Tenuto conto delle procedure penali moderne, esso deve essere ora esteso ai notai, ai dentisti, ai farmacisti e alle levatrici nonché, in generale, ai loro ausiliari professionali. Possono pure rifiutare la testimonianza, secondo il diritto vigente (art. 87 cpv. 1 OGPPM), le persone cui la deposizione riuscirebbe di detrimento nella roba o nell'onore. Questa formulazione è troppo ristretta. Secondo la prassi vigente, e secondo altre procedure penali, il rischio di un procedimento penale o di un grave pregiudizio autorizza in genere a rifiutare la testimonianza. L'articolo 73 lettera e è stato redatto in questo spirito; va inoltre da sé che il rischio di un procedimento penale o di un grave pregiudizio per i congiunti permette pure di rifiutare la testimonianza.

Articolo 74 Questa disposizione riprende le prescrizioni contenute nell'articolo 86 capoversi 2 e 3 dell'organizzazione giudiziaria -e procedura penale per l'armata federale e precisa che il giudice deve avvertire il testimone sul diritto di non deporre. Inoltre, essa contiene prescrizioni per il caso in cui un testimone dichiaratosi disposto a deporre nonostante il suo diritto di rifiutare la testimonianza revochi questa dichiarazione nel corso dell'interrogatorio; come previsto nell'articolo 76 capoverso 2 della procedura penale federale (RS 312.0), le dichiarazioni già fatte restano.

Articolo 75 La norma sulla liberazione dal segreto di servizio da parte delle autorità superiori (art. 88 OGPPM) è troppo ristretta poiché concerne soltanto i militari. Essa è stata ampliata nel capoverso 1 sostituendo al termine «militare» il termine «persona». Il capoverso 2 dispone, come l'articolo 78 della procedura penale federale (RS 312.0), che i funzionari possono essere tenuti a deporre o a produrre documenti ufficiali soltanto con il consenso dell'autorità loro preposta.

Articolo 76 In rapporto al diritto vigente (art. 89 OGPPM), questa disposizione è stata modificata soltanto dall'aspetto redazionale.

Articolo 77 Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all'articolo 90 del diritto vigente; astrazion fatta per alcune modificazioni redazionali, essa è stata completata' nel senso che un testimone può essere messo a confronto con altri o con l'imputato. L'esortazione a dire la verità e l'avvertimento

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delle conseguenze penali di una falsa testimonianza devono essere menzionati nel processo verbale.

Articolo 78 L'articolo 91 capoverso 1 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale dispone che l'interrogatorio di un testimone comincia con lo stabilire le sue circostanze personali e i fatti che potessero dar lume sulla sua credibilità. Secondo le concezioni giuridiche odierne, un giudice non può tuttavia intervenire nella sfera personale di un testimone più di quanto sia indispensabile. La situazione personale del testimone deve essere dunque accertata soltanto nella misura in cui ciò possa essere rile vante per valutarne la credibilità e in particolare per accertare le sue relazioni con l'imputato o la parte lesa. Per questo motivo, l'articolo 78 -- con qualche modificazione redazionale -- corrisponde all'articolo 84 capoverso 1 della procedura penale federale (RS 312.0). Si può rinunciare alle prescrizioni vigenti sulle modalità tecniche dell'interrogatorio, poiché hanno rango di disposizioni esecutive. La proposta di far accertare la situazione del testimone soltanto nella misura in cui essa sia importante per il diritto di non deporre sembra superflua. L'articolo 74 capoverso 1 obbliga il giudice a esaminare se il testimone può rifiutare la testimonianza e ad avvertirlo in merito. È quanto del resto capita già nella prassi. Già oggi, in occasione di ogni audizione militare, il testimone è reso attento sul suo eventuale diritto di rifiutare la testimonianza.

Articolo 79 Le sanzioni contro i testimoni che, senza valida scusa, non ottemperano alla citazione (art. 92 OGPPM) devono essere limitate alla multa e all'addossamento delle spese. L'importo massimo della multa dev'essere tuttavia portato da 100 a 300 franchi. Occorre rinunciare alla possibilità di infliggere una pena di arresto fino a cinque giorni in caso di insolvenza. L'inflizione di una pena di arresto per la semplice inosservanza di una citazione sembra infatti eccessiva, tanto più che, contrariamente al caso del rifiuto della testimonianza, la mancata comparizione è generalmente riparabile. Come sinora, la multa e l'addossamento delle spese dovranno essere revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Articolo 80 In caso di rifiuto della testimonianza, l'articolo 93 capoverso 1
dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede l'arresto duraturo sino a novanta giorni e la multa fino a 1000 franchi. Secondo le concezioni giuridiche odierne, questi massimi sono troppo elevati. Ancorché l'obbligo di testimoniare, che nel processo è un elemento importante per la ricerca della verità, non debba essere svuotato del proprio valore, è poco

79 probabile che un testimone recalcitrante si lasci influenzare da minacce di sanzione esagerate. Occorre inoltre considerare che la comminatoria dell' arresto a fini coercitivi è stata criticata in questi ultimi tempi: certi autori sostengono ch'essa costituisce un mezzo antiquato di procedura cui si può rinunciare. La completa soppressione dell'arresto coercitivo non sarebbe tuttavia opportuna poiché, in parecchi casi, esso potrebbe, come «termine di riflessione», indurre il testimone a modificare il proprio atteggiamento.

Per questi motivi, non si dovrebbe a priori rinunciare a tale possibilità; la durata dell'arresto dovrebbe essere nondimeno limitata a 24 ore; come finora si tratterà di una misura lasciata alla discrezione del giudice. Nella prassi, si è fatto poco uso della possibilità offerta dal diritto vigente di infliggere una multa al testimone -- come d'altronde delle misure coercitive in generale. Anche qui non è probabile che un testimone recalcitrante si lasci impressionare da questa sanzione, anche se elevata. Occorre dunque rinunciare alla multa per i testimoni recalcitranti.

Come già rilevato, l'obbligo di testimoniare è un'istituzione giuridica importante per la ricerca della verità. Per questo motivo, non sarebbe sensato di smantellare i mezzi di coercizione senza creare simultaneamente un'istituzione che permetta di impedire gli abusi. Si è dunque prevista la possibilità di comminare al testimone recalcitrante la sanzione prevista dall'articolo 292 del Codice penale (RS 311.0) e, in caso di rifiuto persistente, di deferirlo al giudice ordinario per disobbedienza a decisione dell'autorità. Il testimone recalcitrante ha così il diritto di difendersi in una procedura penale ordinaria provvista di tutte le garanzie dello Stato di diritto.

La soluzione proposta offre al giudice, per mezzo del breve arresto di 24 ore, la possibilità di indurre un testimone a deporre. Pur rinunciando alla multa, che ha un carattere repressivo, essa tutela in modo appropriato l'obbligo di deporre, offrendo nel contempo al testimone che persiste nel rifiuto la possibilità di difendersi in una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto.

Articolo 81 II contenuto dell'articolo 94 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato ripreso con una semplificazione
redazionaie.

Articolo 82 Le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi di un reato o sono incapaci di comprendere la portata di una testimonianza non possono essere interrogate in qualità di testimoni bensì soltanto a titolo di persone chiamate a dare informazioni. Esse non devono essere esposte alle

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pene severe previste in caso di falsa testimonianza. La differenza essenziale tra la persona chiamata a dare informazioni e il testimone risiede nella mancanza o no dell'obbligo di testimoniare e di dire la verità. Il giudice dovrà, secondo i principi generali del diritto di non deporre, avvertire la persona chiamata a dare informazioni del suo eventuale diritto di rifiutare l'informazione richiestale. Di fatto, nessuno contesta la necessità di disciplinare le condizioni in cui i terzi sono chiamati a dare informazioni. L'utilità è fuor di dubbio, specialmente per l'assunzione preliminare delle prove dove il delinquente spesso non è ancora noto. Queste disposizioni devono dunque essere introdotte nella procedura penale militare.

422.10

Perizie e ispezioni oculari

Articoli 83 a 92 La sistematica del capitolo sulle perizie e le ispezioni oculari è stata modificata nel senso che le disposizioni sui periti sono state inserite negli articoli 83 a 91 e quelle sulle ispezioni oculari nell'articolo 92.

L'articolo 83, oltre al disciplinamento di principio, prescrive -- corrispondentemente alla prassi vigente -- che il mandato peritale deve essere definito; il perito deve poter prendere conoscenza dell'inserto, assistere all'assunzione delle prove e porre questioni ai testimoni e all'imputato al fine di accertare i fatti. Il testo del nuovo articolo 83 capoverso 1 riunisce gli articoli 95 e 96 del diritto vigente.

L'articolo 84 riprende la disposizione sulla nomina dei periti, contenuta nell' articolo 98 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. Per semplificare si è rinunciato a prescrivere obbligatoriamente l'avvertimento sulle conseguenze di una falsa perizia. Il giudice, se ritiene che il perito già le conosca, deve poter rinunciare a ricordargliele. È il caso per esempio delle persone che, per la loro professione, sono spesso chiamate a fare perizie per i tribunali e che a volte considerano fuori di luogo la ripetizione costante di tali avvertimenti. Questa proposta non pregiudica in alcun modo la ricerca del diritto da parte dei giudici. Va da sé che un perito deve adempiere il proprio mandato in tutta scienza e coscienza. Una norma legale sarebbe superflua in proposito. L'esortazione a dire la verità, finora obbligatoria in virtù dell'articolo 98 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, è indirettamente prevista nell'obbligo di avvertire il perito sulle conseguenze di una falsa perizia.

L'articolo 85 contiene, in forma assai semplificata, le disposizioni sull'esclusione e la ricusa contemplate dall'articolo 97 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale; gli articoli 86 e 87 riprendono quasi testualmente i vecchi articoli 99 e 100.

81 Secondo il diritto vigente, l'assenza ingiustificata, il ritardo indebito nella presentazione della perizia e il rifiuto di funzionare come perito sono puniti analogamente alle disposizioni sui testimoni (art. 101 OGPPM). Questo severo disciplinamento potrebbe applicarsi a rigori ai periti che, per i motivi esposti nell'articolo 86, hanno l'obbligo di accettare il mandato. La sua applicazione a periti non astretti a quest'obbligo ci sembra urtante. Non è del resto opportuno di obbligare un perito ad allestire un rapporto poiché la relazione di fiducia che deve necessariamente esistere con il tribunale può trovarsi turbata fin dall'inizio. Non si può tuttavia rinunciare a qualsiasi sanzione poiché, nella prassi, i casi in cui un perito accetta il mandato ma non io adempie o non lo adempie tempestivamente provocano spesso difficoltà. È dunque giustificato di far sopportare al perito le spese eventuali e di prevedere facoltativamente la possibilità di una multa disciplinare. Analogicamente alle norme applicabili ai testimoni, queste misure devono essere revocate se il perito giustifica successivamente il suo ritardo. L'applicazione dell'articolo 292 del Codice penale (RS 311.0), proposta nel corso della procedura di consultazione, sarebbe sproporzionata. In pratica, il rifiuto di eseguire una perizia, che corrisponde al rifiuto di testimoniare, è praticamente sconosciuto: per i ritardi che qua e là si costatano è sufficiente una pena disciplinare.

Gli articoli 89, 90 e 91 corrispondono agli articoli 102, 103 e 104 del diritto vigente, con alcune modificazioni redazionali.

Le prescrizioni sulle ispezioni oculari contenute nell'articolo 95 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale sono riprese con qualche completamento nell'articolo 92. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale occorre in ogni caso dare all'imputato l'occasione di assistere all'ispezione (DTF 98 I a 337). Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono essere convocati all'ispezione oculare e interrogati in loco.

422.11

Interpreti e traduttori

Articoli 93 a 95 Le prescrizioni sugli interpreti e i traduttori sono adattate a quelle della procedura penale federale. Così, l'articolo 98 recepisce, con una modificazione redazionale di poca importanza, l'articolo 93 della procedura penale federale (RS 312.0). Inoltre, il giudice può far capo ad un traduttore per documenti in lingua straniera. L'articolo 95 vuoi colmare una lacuna: traduttori ed interpreti devono essere avvertiti sulle conseguenze penali di una traduzione deliberatamente falsa.

Foglio federale 1977, Voi. II

6

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422.12

Difensori

Articolo 96 Le disposizioni sulla difesa sono differentemente raggnippate. Con alcuni complementi, i principi concernenti la persona del difensore restano disciplinati in una norma generale mentre le disposizioni inerenti ai compiti della difesa durante l'istruzione preparatoria ed il dibattimento sono state trasferite nei corrispondenti capitoli.

Secondo il diritto vigente, l'imputato può designare suo difensore qualsiasi cittadino svizzero che goda dei diritti civici. Questo disciplinamento ha il vantaggio che l'imputato può affidare la difesa per esempio ad una persona che gli è vicina e che conosce bene la sua situazione personale. A questo vantaggio si oppongono tuttavia grandi inconvenienti. Una persona che non è familiarizzata con l'amministrazione della giustizia non sarà di regola in grado di difendere sufficientemente gli interessi dell'accusato. Nei processi penali, oltre alla situazione personale sono soprattutto importanti le questioni di diritto, talché la scelta di un difensore con formazione giuridica è nell'interesse dell'accusato. Non è concludente affermare che la situazione giuridica in un processo è di regola chiara e che, per valutare le prove e la colpa, non è necessario essere giuristi. Per altro, supporre che in caso di complicazioni giuridiche l'imputato, nel suo proprio interesse, incaricherebbe un giurista di difenderlo è altrettanto poco realistico.

Quanto all'affermazione secondo cui la situazione giuridica sarebbe gene Talmente chiara nel processo, ricordiamo semplicemente, a titolo d'esempio, i problemi inerenti al cosiddetto caso di poca gravita di un crimine o di un delitto. In genere, astrazion fatta per altre questioni giuridiche, questo punto supera già le capacità del non giurista. L'affermazione infine che l'imputato potrà rendersi conto in tempo utile dei problemi giuridici e assumersi quindi un difensore potrebbe essere contestata da qualsiasi avvocato. Per lo più, il non giurista non vede i problemi e agisce conseguentemente male o troppo tardi. Ne consegue che, in parecchie circostanze, i diritti dell'accusato non sarebbero sufficientemente salvaguardati. Non si potrebbe obiettare che spetta al tribunale di tener conto d'ufficio di tutte le circostanze favorevoli all'accusato. Senza contare che persino il miglior tribunale non è infallibile, nel processo
militare, che si svolge secondo il principio dell'immediatezza dei dibattiti, l'equilibrio tra l'accusa e la difesa ha un'importanza che non si potrebbe ignorare. Se la difesa è insufficiente, l'accusa prende il sopravvento. Proponiamo dunque di ammettere in futuro come difensori soltanto i cittadini svizzeri che godono dei diritti civici ed hanno compiuto studi giuridici completi (licenza o dottorato) ovvero possiedono una patente cantonale di avvocato.

83

La cerchia delle persone ammesse come difensori resta comunque più estesa che nella maggior parte delle procedure penali cantonali o nella procedura penale federale. Dinnanzi ai tribunali militari continueranno dunque a fungere da difensori anche persone la cui professione non è quella di avvocato e che non sono conseguentemente sottoposte alla vigilanza cantonale sugli avvocati. Questa soluzione è ammissibile nella procedura penale militare.

Si è obiettato che il disciplinamento vigente non può che profittare al «principio della pubblicità». Non si vede quale potrebbe essere la relazione della persona del difensore con questo principio. La pubblicità è garantita dal diritto del pubblico di assistere ai dibattimenti, non dalla persona del difensore.

Per poter adempiere efficacemente il suo compito, il difensore deve essere libero non solo di comunicare con l'imputato ma anche di conoscere gli atti.

Questo principio può sollevare difficoltà quando, in una procedura penale, certi fatti devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o dalla sicurezza dello Stato. Ancorché manchino esempi concreti, vi è un rischio manifesto che il difensore possa abusare del suo diritto di prender visióne degli atti. Visto che in certi casi le conseguenze di un tal abuso di fiducia possono essere gravi, si deve prevedere la possibilità di intervenire a titolo preventivo qualora il difensore non garantisca l'osservanza delle disposizioni sul segreto. Per simili casi, proponiamo di autorizzare il presidente del tribunale a ricusare un difensore scelto dall'imputato, pur lasciando a quest'ultimo la possibilità di designarne un altro. Questa disposizione colma una lacuna della legge.

La prescrizione dell'articolo 126 capo verso 3 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, secondo cui ogni ufficiale della divisione alla quale appartiene il tribunale è tenuto, se è giurista, ad accettare la difesa su ordine del gran giudice, è trasferita nell'articolo fondamentale 96, con una modificazione redazionale. Non si possono certamente opporre argomenti di fondo alla proposta di affidare anche la difesa d'ufficio a sottufficiali e soldati. La designazione di un sottufficiale o soldato come difensore d'ufficio potrebbe tuttavia far temere all'imputato d'essere meno bene trattato
di un suo camerata cui sia stato designato un ufficiale come difensore d'ufficio. Oggettivamente, tale impressione sarebbe erronea. Soggettivamente, però, l'atteggiamento dell'interessato sarebbe comprensibile, in particolare poiché l'uditore è sempre un ufficiale. Per scartare anche la mera parvenza di una disparità di trattamento occorre mantenere la norma secondo cui soltanto gli ufficiali possono essere designati come difensori d'ufficio.

84 423

Procedura

423.1

Misure preliminari

Articolo 97 La procedura in caso di accertamento di un fatto sottostante alla giustizia militare non deve per principio essere modificata. Occorre tuttavia abbandonare la prescrizione contenuta nell'articolo 108 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale -- poiché non corrisponde più alle circostanze -- secondo cui l'ufficiale che esercita il comando sul luogo del delitto esercita, ai fini delle indagini, la medesima autorità del giudice istruttore. Questo ufficiale può prendere soltanto misure provvisorie; non può dunque né procedere ad arresti o a sequestri, né esaminare testimoni ecc. In sostanza, questa abrogazione non modifica per nulla lo stato attuale ma serve a prevenire eventuali malintesi. La facoltà del capo competente di avvalersi di ausiliari per procedere a determinate operazioni di inchiesta è estesa ai sottufficiali, poiché sottufficiali che conoscono bene la materia sono indubbiamente in grado di prendere le misure previste dalla legge. Si pensi per esempio ai casi di incidenti della circolazione in cui l'accertamento dei fatti può essere senz'altro affidato a sottufficiali automobilisti. Del resto, anche in futuro il capo previsto dall'articolo 97 potrà essere un ufficiale o un sottufficiale. Conformemente alla prassi odierna, il capoverso 1 precisa a titolo di complemento che, se necessario, deve essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.

Spesso, le inchieste svolte all'interno della truppa non conseguono lo scopo prefisso poiché il loro risultato non è messo per scritto a destinazione degli organi che devono occuparsi del caso nello stadio ulteriore della procedura.

Per questo motivo, si è prescritta la redazione di un processo verbale sulle misure prese e sulle dichiarazioni fatte durante gli interrogatori. L'autorità competente per ordinare l'istruzione preparatoria deve essere in ogni caso avvertita quando possa entrare in linea di conto l'apertura di un'istruzione preparatoria o un'assunzione preliminare di prove.

Articolo 98 L'elenco delle autorità competenti per ordinare l'istruzione preparatoria, e d'ora in poi anche per ordinare l'assunzione preliminare delle prove, è stato modificato e adattato in parecchi punti ai bisogni odierni. L'ordine di procedere all'istruzione sarà ancora dato dal comandante
in persona o dal suo sostituto. Nell'interesse di una chiara delimitazione, la cui mancanza ha provocato a volte certe difficoltà, il comandante è. d'ora in poi designato come autorità competente per i reati commessi durante il servizio militare. Il Dipartimento militare federale o gli uffici da lui designati saranno competenti per ordinare indagini soltanto quando l'atto sia stato commesso fuori servizio.

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Nella procedura di consultazione si è fatto valere che, secondo il diritto in vigore, in certe circostanze il comandante potrebbe far cattivo uso delle proprie attribuzioni liquidando in via disciplinare casi che in realtà ricadrebbero nella competenza dei tribunali. Ancorché in quest'ultimi anni simili difficoltà siano sorte soltanto in rari casi, l'obiezione non è priva di fondamento. Non è infatti soddisfacente che un comandante possa impedire un'istruzione preparatoria i cui presupposti siano adempiuti. Non si deve però nemmeno pregiudicare la situazione del comandante in quanto detentore del potere disciplinare, conferendo in genere la competenza ad avviare l'istruzione preparatoria anche ad altre persone. È nondimeno opportuno prevedere una disposizione che impedisca gli abusi. Devono entrare in linea di conto soltanto i casi in cui il comandante, contrariamente alla proposta del giudice istruttore, rifiuti di avviare un procedimento. Si propone il seguente disciplinamento: se il comandante non ordina l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore, qualora ritenga che si tratti di un reato che dovrebbe essere deferito al tribunale, invia un rapporto all'uditore in capo; l'istruttore in capo esamina l'affare e, qualora condivida il parere del giudice istruttore, trasmette gli atti per decisione al Dipartimento militare federale. A questo proposito, occorre sottolineare che questo modo di procedere non costituisce un intervento nella procedura giudiziaria ma serve a garantirne l'esecuzione.

Articolo 99 I presupposti e lo scopo dell'istruzione preparatoria, definiti negli articoli 109 e 114 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, sono ripresi e precisati. L'istruzione preparatoria continua ad essere diretta contro un autore determinato; essa deve essere dunque ordinata qualora una persona sia sospettata d'aver commesso un reato e non entri in linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare. Secondo il diritto vigente, l'istruzione preparatoria deve essere condotta soltanto fin quando si possa determinare se vi sia stato crimine o delitto giudicabile da un tribunale. Questo modo di procedere potrebbe far sì che, secondo le circostanze, importanti mezzi di prova vengano a mancare al momento del dibattimento o possano persino perdersi nel frattempo. Per
questo motivo, nella prassi tutti i mezzi di prova conosciuti sono già raccolti e i fatti già chiariti il più completamente possibile durante l'istruzione preparatoria. L'articolo 99 capoverso 2 tiene conto di questa prassi. Non si deve tuttavia dimenticare che un'istruzione preparatoria particolaeggiata può, in certa misura, essere un doppione del dibattimento poiché, nel corso di quest'ultimo, deve essere condotta nuovamente tutta la procedura probatoria. Si può tuttavia accettare questo inconveniente poiché spesso soltanto l'assunzione immediata di tutte le prove permette di chiarire il caso. Inoltre, quando i fatti sono accertati, il decorso del dibattimento può essere semplificato e chiarificato. Infine, la procedura dei decreti d'accusa sarebbe impossibile senza istruzione preparatoria completa.

86

Articola 100 Poiché l'istituto dell'assunzione preliminare delle prove si è sviluppato a partire dall'applicazione pratica dell'articolo 108 capoverso 3 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, le sue condizioni e il suo scopo non sono disciplinati nella legge. Questa lacuna deve essere colmata. L'assunzione preliminare delle prove entra in linea di conto soltanto quando le condizioni dell'apertura dell'istruzione preparatoria non sono affatto o non sono ancora adempiute. Essa serve da un lato ad accertare i fatti e dall'altro a determinare se un reato deve essere liquidato in via disciplinare o dinnanzi ad un tribunale militare. Essa ha carattere amministrativo se ha per scopo di accertare i fatti in caso di morte o di gravi lesioni personali di un militare, in caso di gravi danni materiali o nella procedura d'esclusione dall'esercito conformemente all'articolo 16 dell'organizzazione militare (RS 510.10).

Articolo 101 La prescrizione dell'articolo 23 dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.2), secondo cui l'assunzione preliminare delle prove è eseguita nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria, deve essere trasferita nella procedura penale militare. Occorre rilevare in proposito che in caso di assunzione preliminare delle prove a fini amministrativi possono essere utilizzati i normali mezzi di procedura. Il modo di procedere per la chiusura dell'assunzione preliminare delle prove è parimente disciplinato nella legge conformemente a quanto applicato nella prassi. Il giudice istruttore deve inviare all'autorità competente un rapporto sui fatti e sul loro apprezzamento giuridico. Secondo il risultato, egli deve proporre l'apertura dell'istruzione preparatoria, la liquidazione del caso in via disciplinare o la desistenza dal procedimento.

Articolo 102 Le più importanti prescrizioni procedurali concernenti l'ordine di procedere a provvedimenti di inchiesta, finora contenute negli articoli 111 e 113 della legge vigente, sono completate e riunite in un unico articolo. In caso di dubbio sulla propria competenza, il giudice istruttore deve prendere soltanto i provvedimenti urgenti e trasmettere gli atti all'uditore in capo, il quale stabilirà chi è competente per proseguire l'inchiesta. Non si tratta qui di una determinazione definitiva
della competenza. Le parti rimangono libere di contestare la competenza del tribunale e di domandargli di decidere la questione.

Articolo 103 Questo articolo corrisponde all'articolo 112 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

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Articolo 104 II capoverso 1 corrisponde all'articolo 117 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale mentre i capoversi 2 e 3 sono stati ripresi dall'articolo 115 della medesima legge e modificati soltanto dall'aspetto redazionale. La proposta di far obbligatoriamente assistere l'indiziato o il prevenuto all'interrogatorio dei testimoni e dei periti deve essere respinta. Il successo dell'istruzione preparatoria può dipendere non da ultimo dal fatto che i testimoni e l'imputato sono interrogati separatamente. Per questo motivo, un'obbligatorietà di questo genere non è prevista né dalle procedure cantonali né dalla procedura penale federale (RS 372.0).

Articoli 105 e 106 Le prescrizioni sulla difesa durante l'istruzione preparatoria, contenute nell'articolo 107 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, sono state separate dalle disposizioni generali sulla difesa e introdotte nel capitolo sull'istruzione preparatoria. Una prescrizione è nuova: il presidente del tribunale di divisione, in caso di accusa grave o di casi complicati, è tenuto a dare all'imputato un difensore d'ufficio se questi o il giudice istruttore lo chiede. Si è rinunciato a far dipendere la nomina del difensore d'ufficio dalla situazione finanziaria del prevenuto. Per contro, non possiamo approvare la proposta di prevedere obbligatoriamente un difensore già durante l'istruzione preparatoria. Negli affari semplici e in considerazione del principio dell'immediatezza, ora previsto a due livelli, una tale estensione dei diritti della difesa sembra superflua. Essa è del resto sconosciuta nel campo civile.

Il contenuto dell'articolo 106 corrisponde ai capoversi 3 a 5 dell'articolo 107 del diritto vigente. Nella procedura di consultazione si è chiesto di accordare al difensore il diritto illimitato di consultare gli atti, di assistere agli interrogatori dei testimoni e dei periti e alle ispezioni oculari e conseguentemente di rinunciare al capoverso 2. Nell'interesse della ricerca obiettiva del diritto, la soppressione del capoverso 2, che permette di limitare o di vietare qualsiasi comunicazione tra l'imputato in carcere e il suo difensore, non può entrare in linea di conto. Una misura analoga è prevista da tutte le procedure cantonali. Contro la decisione del giudice istruttore
è tuttavia possibile il reclamo al presidente del tribunale di divisione. Per altro, si può accettare di alleviare il principio inquisitorio nella misura in cui ciò non comprometta lo scopo dell'istruzione. L'attuale disposizione potestativa può dunque essere soppressa. Il diritto di consultare gli atti e di assistere alle misure istruttorie può dunque essere concesso al difensore nella misura in cui il risultato dell'inchiesta non ne sia compromesso. Anche in questo caso è possibile di interporre reclamo al presidente del tribunale di divisione.

88 Articoli 107 a 109 Questi articoli sono stati unicamente modificati dall'aspetto redazionale (art. 116, 118 e 121 OGPPM). L'articolo 119 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, essendo superfluo, non è stato ripreso.

Articoli 110 e 111 Le disposizioni sull'attività dell'uditore, la desistenza dal procedimento e le sue conseguenze (art. 122 a 124 OGPPM) sono state notevolmente semplificate e riordinate. L'articolo 110 capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 122 capoverso 1, con alcune modificazioni redazionali. L'articolo 110 capoverso 2 obbliga l'uditore a proporre l'attuazione della procedura del decreto d'accusa ove ritenga che i presupposti siano adempiuti.

L'articolo 122 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede l'abbandono dell'affare qualora il reato abbia unicamente il carattere di una mancanza di disciplina o qualora il risultato dell'inchiesta sia tale che non occorra darvi seguito; la decisione spetta all'uditore in capo. Per semplificare la procedura e sgravare l'uditore in capo, queste decisioni spetteranno d'ora in poi all'uditore (art. Ili cpv.

1). La prassi mostra tuttavia che è necessario un controllo. A tal fine, si potrebbe rendere obbligatoria la collaborazione di un'altra autorità o prevedere un rimedio giuridico. Poiché la decisione di desistenza dal procedimento può essere combinata con il rinvio all'autorità competente per l'inflizione di una punizione disciplinare, la preferenza deve essere data alla concessione di un rimedio giuridico. Conseguentemente, le decisioni di desistenza devono poter essere impugnate dall'imputato e dall'uditore in capo per mezzo di un gravame al presidente del tribunale di divisione (art. 113).

Questo sistema consente da un lato di ottenere la desiderata semplificazione e garantisce dall'altro di controllare l'uniformità della prassi. 11 diritto di opposizione dell'uditore in capo non costituisce un intervento nella procedura poiché conduce unicamente all'esame giudiziario della decisione di desistenza. Non vi è motivo, né sarebbe d'altronde opportuno, di conferire questo diritto ad un'altra autorità.

L'articolo 111 contiene per altro le prescrizioni dell'articolo 123 numeri 2 e 3 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.
Articolo 112 Le spese dell'istruzione abbandonata possono essere addossate in tutto od in parte all'imputato che, con il suo atteggiamento «reprensibile», ha provocato o intralciato l'istruzione. Per contro, l'imputato può essere indennizzato soltanto se non ha né provocato né intralciato il procedimento con at-

89 teggiamento «reprensibile» o con «leggerezza». Secondo il diritto vigente, un'indennità è concessa soltanto per il carcere preventivo ed altri pregiudizi sofferti. Nella prassi, sono sorte più volte difficoltà per il fatto che in caso di desistenza dal procedimento, l'imputato poteva essere risarcito delle spese d'avvocato soltanto in misura insufficiente. Si propone dunque di prevedere una congrua indennità non solo per il pregiudizio risultante dal carcere preventivo o da altri pregiudizi sofferti ma anche per le spese d'avvocato.

La decisione circa l'addossamento delle spese come anche circa l'indennizzo spetta all'uditore, riservata anche qui, per l'imputato e l'uditore in capo, la possibilità di interporre gravame al presidente del tribunale di divisione. L'odierna competenza del Dipartimento militare federale è pertanto soppressa.

Articolo 113 Contro le decisioni di desistenza e di indennizzo prese dall'uditore può essere interposto gravame presso il presidente del tribunale di divisione. La decisione sulle spese fa parte di quella di desistenza (art. 112 cpv. 2); essa è dunque automaticamente inclusa nell'eventuale gravame. Per contro, le decisioni sull'indennizzo possono essere impugnate separatamente. La procedura è retta dalle disposizioni generali sul gravame.

Articolo 114 L'articolo 124 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato ripreso con qualche modificazione redazionale.

423.2

Procedura del decreto d'accusa

Articolo 115 In diversi Cantoni, il decreto d'accusa è emesso dal giudice istruttore.

Questa soluzione non è ammissibile in procedura penale militare poiché non sarebbe possibile, dato il gran numero di giudici istruttori, di garantire una certa unità giurisprudenziale. Inoltre, i giudici istruttori sono ben formati per il loro compito particolare ma conoscono troppo poco la prassi giudiziaria. Occorre dunque conservare una chiara separazione, caratteristica della giustizia militare, tra autorità istruttoria, accusa e tribunale. Per analoghi motivi, la competenza ad emanare i decreti d'accusa non può essere affidata agli uditori. Non si comprenderebbe se si conferissero all'accusatore funzioni di giudice. Tutti questi inconvenienti sono evitati se il decreto d'accusa è emesso dal presidente del tribunale di divisione, il quale dispone di esperienza sufficiente, conosce la giurisprudenza e offre ogni garanzia per l'unità giurisprudenziale nel campo di sua competenza.

90

Ancorché, a tenore dell'articolo 110 capo verso 2, spetti all'uditore proporre l'applicazione di questa procedura qualora ne consideri adempiute le condizioni, il presidente del tribunale decide secondo il proprio apprezzamento, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge. Egli può dunque anche emettere un decreto d'accusa quando l'uditore non l'abbia proposto.

Inoltre, il decreto d'accusa è ammissibile soltanto qualora il presidente del tribunale di divisione consideri equa una pena privativa della libertà di al massimo un mese, una multa di 1000 franchi al massimo, il cumulo di queste pene o una pena disciplinare. Questa procedura è inoltre applicabile soltanto quando l'accusato ammette gli atti che gli sono contestati e si riconosce colpevole. La procedura del decreto d'accusa non può dunque applicarsi quando l'istruzione preparatoria lascia ancora dubbi quanto alla colpevolezza dell'accusato. Infine, essa è esclusa nel caso dei reati contro l'onore. Infatti, ancorché il danneggiato non sia parte nella procedura, la fattispecie soggettiva svolge in questi casi un ruolo sì importante che il giudizio deve essere riservato al tribunale. Il danneggiato -- spesso a ragione -- ha poi un certo interesse al dibattimento pubblico e alla connessa pubblicità.

Quando un nuovo reato implica la revoca della sospensione condizionale di una pena, stanno indirettamente in discussione pene assai più gravi di quelle previste dall'articolo 115 capoverso 1 lettera a. In pratica, molti accusati non realizzerebbero che la revoca della sospensione condizionale di una pena possa essere collegata con un decreto di accusa. Non si può nemmeno presumere ch'essi sappiano che la decisione di revoca è una decisione indipendente e può dunque essere separatamente impugnata. Nell'interesse dell'accusato, si deve dunque escludere la procedura del decreto d'accusa qualora entri in linea di conto la revoca della sospensione condizionale di una pena o la sostituzione di questa con una misura.

Infine, la procedura del decreto d'accusa offrirebbe inconvenienti qualora l'accusato fosse d'ignota dimora. In questo caso, la prescrizione dell'azione penale sarebbe interrotta e comincerebbe a decorrere quella della pena, ma a questo vantaggio si opporrebbe l'inconveniente che il decreto d'accusa non potrebbe essere intimato.
Per questo motivo, la procedura del decreto d'accusa deve essere esclusa quando il prevenuto è d'ignota dimora. Questa è presunta quando il decreto non può essere notificato alla persona punita. Se la dimora è ancora ignota al momento del dibattimento, si darà luogo alla procedura contumaciale; se il prevenuto si annuncia nel frattempo, l'affare sarà giudicato in procedura ordinaria. Si può lasciare alla prassi la cura di decidere se al prevenuto che era assente in occasione della prima notificazione, ma si è ripre-

91 sentato prima del dibattimento, dev'essere nuovamente notificato il decreto d'accusa ovvero se il dibattimento deve in ogni caso essere eseguito.

Articolo 116 Formalmente, il decreto d'accusa deve contenere tutti i punti che la persona punita deve conoscere per poter decidere circa un'eventuale opposizione, nonché, contrariamente a quanto previsto da certe procedure cantonali -- come quella di Berna -- essere brevemente motivato. Esso deve non solo indicare il fatto accertato e il reato o la mancanza di disciplina corrispondente ma contenere anche un apprezzamento giuridico del fatto e i motivi che determinano la misura della pena. Va da sé che anche la persona punita deve essere informata sulla possibilità di fare opposizione.

Non possiamo seguire la proposta di rinunciare a motivare il decreto di accusa, nonché a menzionarvi l'apprezzamento giuridico del fatto e i motivi che determinano la misura della pena. È evidente che il compito del presidente del tribunale di divisione se ne troverebbe semplificato. Tuttavia, l'introduzione della procedura del decreto d'accusa implica già di per sé una diminuzione del volume di lavoro. La semplificazione non deve però sospingersi fino al punto di rinunciare ad indicazioni importanti per l'accusato.

Articoli 117 e 118 II decreto d'accusa deve essere notificato per scritto (art. 117), come del resto l'opposizione (art. 118). L'opposizione deve essere motivata soltanto quando è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, poiché, in questo caso, il tribunale decide senza discussione orale.

Ovviamente, M giudice che ha emesso il decreto d'accusa non può presiedere il tribunale che statuisce sull'opposizione. In seguito allo scioglimento dei tribunali territoriali, ogni tribunale di divisione disporrà automaticamente di un secondo presidente che potrà, in caso di opposizione, assumere la presidenza.

Articoli 119 e 120 II decreto d'accusa acquista forza di cosa giudicata quando non è stata fatta opposizione (art. 119).

Il ritiro dell'opposizione (art. 120) è possibile fino all'inizio del dibattimento, ossia sino alla fase di liquidazione delle questioni pregiudiziali. In caso di ritiro dell'opposizione, le spese -- come previsto da alcune procedure penali cantonali -- possono essere addossate alla persona punita.

Questa disposizione, che non è imperativa, permette di prescindere da una

92 condanna nelle spese qualora il condannato non abbia agito in modo riprensibile o con leggerezza presentando o ritirando l'opposizione.

423.3

Atti preparatori per il dibattimento

Articoli 121 a 125 Le modificazioni di questo capitolo sono soprattutto di natura redazionale.

I compiti del presidente del tribunale di divisione dopo il ricevimento dell' atto d'accusa sono per esempio raggnippati nell'articolo 121 (art. 125 e 127 primo periodo OGPPM); l'articolo 122, corrispondente all'articolo 128 dell' organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, resta immutato.

II diritto vigente non prescrive esplicitamente che ogni accusato deve essere assistito da un difensore davanti ai tribunali militari. Vista la sua importanza, questo principio deve essere ancorato nella legge, e precisamente nell' articolo 123 capo verso 1. Il capoverso 2 di questo articolo corrisponde all' articolo 126 capoverso 1 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, che è stato completato quanto al difensore d'ufficio.

Secondo il diritto in vigore, il difensore d'ufficio è nominato quando l'accusato non ne ha scelto uno durante il termine assegnatogli o quando il difensore scelto da costui non può presentarsi in tempo utile. Questo disciplinamento è troppo ristretto. Un difensore d'ufficio deve essere designato anche se quello scelto dall'accusato non può esercitare il mandato per altri motivi o perché non lo vuole (cpv. 3). Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 126 capoverso 4 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale ed è stato modificato soltanto dall'aspetto redazionale.

L'articolo 124, che ricalca il testo dell'articolo 138 della procedura penale federale (RS 312.0), riproduce sostanzialmente gli articoli 129 e 130 dell' organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Le prescrizioni sui mezzi probatori provvisionali sono state adattate, nell' articolo 125, alle disposizioni della procedura penale federale. Esse sostituiscono gli articoli 131 a 133 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

423.4

Dibattimento

Articolo 126 Le norme sulla partecipazione al dibattimento delle persone implicate nel processo sono state precisate e parzialmente adattate alla procedura penale federale. Occorre mantenere il principio secondo cui i giudici, il segretario.

93 l'uditore, l'accusato e il suo difensore devono essere presenti per tutta la durata del dibattimento. Nella prassi tuttavia si è rilevata la necessità di prevedere eccezioni. Il principio dell'immediatezza dei dibattiti esige per esempio l'audizione di medici o la lettura delle loro perizie il che, secondo le circostanze, può costituire un peso psichico per l'accusato. Nel suo stesso interesse, il presidente deve avere la facoltà di escluderlo dal dibattimento.

Questa esclusione non deve naturalmente durare più di quanto necessario per la protezione dell'accusato.

Per altro, l'accusato può, con una condotta sconveniente, rendere praticamente impossibile lo svolgimento regolare del dibattimento. Per garantire la continuazione della procedura, si deve anche in questo caso poter escluderlo dal dibattimento. Va da sé che questa disposizione d'eccezione deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata soltanto in casi gravi, qualora altre misure siano rimaste infruttuose. Un atteggiamento semplicemente scorretto riguardo al tribunale non legittima per esempio l'esclusione. Questa disposizione deve garantire lo svolgimento ordinato del dibattimento. Pertanto, un'esclusione potrebbe entrare in linea di conto qualora l'accusato si presenti in stato di ubriachezza dinnanzi al tribunale e impedisca così lo svolgimento regolare del dibattimento. Potrebbe pure essere opportuno far uscire l'accusato dalla sala d'udienza durante l'audizione di un correo.

Il capoverso 3, sul modello dell'articolo 147 della procedura penale federale (RS 312.0), permette di dispensare l'accusato dal comparire o di autorizzarlo, a sua domanda, ad assentarsi. L'articolo 147 capoverso 2 della procedura penale federale, secondo cui in tal caso deve essere garantita la rappresentanza da parte di un difensore, è inutile nella procedura penale militare poiché la presenza del difensore è obbligatoria.

Se un accusato si è presentato all'inizio del dibattimento ma lo ha lasciato senza l'autorizzazione del presidente, il processo, secondo il diritto in vigore, dev'essere continuato secondo la procedura contumaciale. Questa soluzione non è soddisfacente e -- come lo ha dimostrato l'esperienza in alcuni processi penali militari e civili -- può dar adito a abusi. Un accusato che s'allontana senza autorizzazione non merita
di poter chiedere la riapertura del procedimento. Questo problema è stato risolto riprendendo l'articolo 399 della procedura penale del Cantone di Vaud: se l'accusato si assenta senza autorizzazione, la procedura ordinaria continua.

Articolo 127 Giusta l'articolo 137 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, l'accusato a piede libero che, sebbene debitamente citato, non si presenta né adduce una scusa sufficiente, deve essere tradotto con la

94 forza davanti al tribunale. Soltanto quando questa misura non ha dato esito alcuno, si può dar luogo alla procedura contro gli assenti. La prassi ha mostrato che in parecchi casi la fase intermedia del mandato di comparizione forzata è inutile. Per questo motivo, il tribunale deve potervi rinunciare e procedere direttamente secondo la procedura contumaciale qualora l'ordine di comparizione forzata non lasci intravvedere positivo successo. Questa soluzione non fa torto all'accusato poiché questi può in qualsiasi tempo domandare la riassunzione della procedura.

Articoli 128 e 129 II diritto vigente prevede anche la traduzione forzata di periti che non si presentano al dibattimento senza addurre legittima scusa: una tale misura è eccessiva. Questa disposizione non è mai stata applicata nella prassi. Soltanto i testimoni possono essere tradotti di forza (art. 128) mentre i periti sono assimilati ai difensori. Le spese risultanti dall'assenza ingiustificata possono essere loro addossate (art. 129).

Articoli 130 a 136 Materialmente, queste disposizioni corrispondono al diritto vigente; esse sono state tuttavia raggruppate secondo una nuova sistematica, semplificate dall'aspetto redazionale ed adeguate alla lingua moderna.

Articolo 137 Questa disposizione contiene il principio presentemente espresso dall'articolo 153 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale secondo cui deve essere data lettura dei documenti e dei processi verbali delle ispezioni oculari. Come nel diritto vigente, l'audizione dei testimoni, dei periti e dei coaccusati ha luogo per principio nel dibattimento e i processi verbali di dichiarazioni anteriori possono essere letti soltanto per motivi cogenti. Il capoverso 2 lettera d prevede un'eccezione per le dichiarazioni che non sono decisive per il giudizio. Quando il tribunale può procurarsi le conoscenze necessarie mediante la lettura di dichiarazioni anteriori occorre rinunciare a citare testimoni che non potrebbero aggiungere nulla di essenziale. Ciò potrebbe per esempio capitare nella procedura d'appello. Spetta al tribunale decidere quali dichiarazioni non sono decisive per il giudizio. Se una parte attribuisce importanza particolare alla dichiarazione, occorrerà procedere all'audizione richiesta, sempreché la domanda non sia manifestamente
temeraria o abusiva. La proposta di enumerare esaustivamente gli «altri motivi» indicati nel capoverso 2 lettera e non può essere secondata. Entrano in linea di conto per esempio il lungo soggiorno di un testimone in un Paese d'oltre mare, una grave malattia, il rifiuto di testimoniare ecc.

95 Articolo 138 La possibilità di proporre nuove prove sino alla fine della procedura probatoria risulta indirettamente dall'articolo 154 capoverso 1 del diritto vigente. Ancorché, nell'interesse dell'economia processuale, le offerte di prove devono essere presentate il più presto possibile, è giustificato di esprimere chiaramente questo principio. La proposta corrisponde fondamentalmente all'articolo 157 capoverso 2 della procedura penale federale (RS 312.0).

Si è proposto di ammettere nuove offerte di prove sino alla fine delle arringhe. Una tal soluzione non sarebbe praticabile poiché turberebbe considerevolmente l'ordine delle medesime.

Articolo 139 Le prescrizioni sull'interruzione del dibattimento, contenute negli articoli 135, 136, 154 e 160 capoverso 4 del diritto vigente, sono riunite in una sola disposizione. Sostanzialmente, vi è una sola modificazione e cioè che anche in caso di interruzione di assai lunga durata, il dibattimento non deve necessariamente essere ripreso dall'inizio: le parti possono rinunciarvi.

Articolo 140 II testo di questa disposizione è stato semplificato dal punto di vista redazionale.

Articolo 141 Questa disposizione colma una lacuna del diritto vigente. Quando una sentenza -- che può pronunciare soltanto l'assoluzione o la condanna -- è inammissibile per motivi procedurali, il procedimento è sospeso.

Articolo 142 Le disposizioni sulla pronuncia della sentenza corrispondono al diritto vigente (art. 158 OGPPM) con l'eccezione che la condanna a morte deve essere pronunciata all'unanimità. La pena di morte è un caso particolare poiché è irreversibile e applicata soltanto nei casi più gravi. Conseguentemente, occorre ch'essa sia pronunciata all'unanimità per documentarne l'adeguatezza.

Articoli 143 e 144 In riscontro al diritto vigente (art. 159 e 160 OGPPM), queste due disposizioni contengono correzioni redazionali; a questo proposito, rileviamo che l'articolo 160 capoverso 4 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato ripreso nell'articolo 139.

96 Articolo 145 Nella prassi non si è fatto uso della possibilità di deferire un accusato assolto al capo competente in considerazione di infliggergli una punizione disciplinare. Questa possibilità è stata dunque soppressa. Parimente, si può rinunciare all'articolo 160a capoverso 3 poiché l'assoluzione combinata con una punizione disciplinare costituisce una sentenza e pertanto può essere impugnata presso un'autorità superiore.

Articolo 146 Le norme sulla carcerazione per ragioni di sicurezza devono essere modificate per tener conto delle nuove disposizioni sulle misure di sicurezza. Sull eventuale irresponsabilità dell'accusato non è l'uditore (finora l'uditore in capo) a decidere, bensì il tribunale. L'articolo 162 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale può essere dunque abrogato. Per contro, la disposizione secondo cui il condannato può essere immediatamente arrestato per assicurare l'esecuzione della pena, disposizione che in pratica era considerata ovvia in se stessa, deve essere inserita nella legge. Il disciplinamento corrisponde a quello dell'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo. La carcerazione successiva alla sentenza si fonda sull'articolo 5 paragrafo 1 lettere a (detenzione legittima dopo condanna da parte di un tribunale competente) o e (pericolo di fuga) della detta convenzione.

Articolo 147 Se, nella stessa procedura, sono condannati più accusati, occorre regolare il problema -- sinora non disciplinato nella procedura penale militare -- della loro responsabilità per le spese giudiziarie. Il tribunale deve decidere nella sentenza se e in quale misura questa responsabilità è solidale (cpv. 2). Come il capoverso 1, il capoverso 3 corrisponde al diritto vigente (art. 163 OGPPM), tuttavia con l'aggiunta che le spese possono essere addossate in tutto od in parte all'accusato assolto non solo quando ha causato ma anche quando ha intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento reprensibile.

L'articolo 6 paragrafo 3 lettera e della Convenzione dei diritti dell'uomo autorizza l'accusato ad esigere gratuitamente la presenza di un interprete se non parla la lingua nella quale si svolgono i dibattiti del tribunale. Ancorché casi siffatti siano rari, l'articolo 147 capoverso 4 dispone che la Confederazione paga non solo le
indennità ai giudici e agli ufficiali della giustizia militare ma anche agli interpreti e ai traduttori.

Articolo 148 Conformemente alla prassi sinora seguita, quanto la sentenza verte su fatti che devono essere tenuti segreti, in pubblica udienza è data lettura soltanto

97 del dispositivo. La sentenza è motivata soltanto nella misura in cui nessun segreto se ne trovi violato. Il pertinente disciplinamento è stato ancorato nel capoverso 3, mentre i primi due capoversi corrispondono sostanzialmente all'articolo 164 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Articolo 149 Le esigenze cui deve soddisfare una sentenza scritta sono esposte in modo assai più particolareggiato che nel diritto vigente; si è aggiunto che gli errori di redazione o di calcolo nonché quelli di cancelleria devono essere rettificati d'ufficio.

423.5

Procedura contumaciale e restituzione in pristino

La necessità di una revisione delle prescrizioni sulla procedura contumaciale non è contestata. Un'abrogazione non sarebbe però giustificata poiché, giusta l'articolo 9 del Codice penale militare (RS 321.0), il principio dell'ubiquità s'applica nella procedura penale militare e un procedimento deve dunque aver luogo anche se gli atti sono stati commessi all'estero. Importante a questo riguardo è che l'estradizione non è ammessa per i reati militari. È incontestabile che la procedura contumaciale presenti lacune nel senso che la situazione personale dell'accusato spesso può essere soltanto insufficientemente chiarita e la sentenza non può essere eseguita. Per contro, il fatto che dopo la sentenza la prescrizione dell'azione penale è sostituita da quella della pena assume importanza particolare. La procedura contumaciale non è del resto una particolarità della procedura penale militare ma è pure prevista dalla procedura penale federale (RS 312.0) e dal diritto penale amministrativo (RS 313.0). Anche parecchie leggi cantonali di procedura penale la prevedono. Le modificazioni proposte migliorano la situazione dell'accusato; inoltre, precisano e completano le disposizioni procedurali.

Articolo 150 A proposito dell'articolo 127 avevamo già detto che le condizioni della procedura contumaciale sono state modificate poiché occorre rinunciare in certi casi al mandato di cattura. Il capoverso 1 tiene conto di questa semplificazione. Si darà luogo alla procedura contumaciale qualora l'accusato, sebbene debitamente citato, non si presenti al tribunale né adduca sufficiente giustificazione ovvero qualora si rinunci a tradurlo di forza od egli nonpossa essere citato. In virtù del capoverso 2, il giudizio può tuttavia essere rinviato se la comparsa personale dell'accusato è indispensabile per chiarire i fatti.

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale non prevedeva la difesa nella procedura contumaciale ritenendo che un difensore non potrebbe conoscere sufficientemente il punto di vista dell'accusato asFoglio federale 1977, Voi. II

7

98 sente e non sarebbe dunque in grado di esercitare un'azione efficace. Le concezioni in merito sono mutate e l'assenza di un difensore nella procedura contumaciale è oggi per lo più considerata una lacuna. La rigidezza di queste prescrizioni è già stata attenuata nel 1968 in occasione della modificazione dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare (RS 322.2): il gran giudice può ammettere la scelta di un difensore o designarne uno d'ufficio. Sembra oggi giustificato di estendere alla procedura contumaciale l'obbligo della difesa. Non sarebbe soddisfacente prevedere soltanto una disposizione facoltativa come è stato proposto per motivi di economia. Non occorre tuttavia perdere di vista che i tribunali militari giudicano in genere più affari 10 stesso giorno, talché la nomina di un difensore d'ufficio per una procedura contumaciale non causerebbe in generale nessun considerevole dispendio.

11 diritto vigente esclude l'assoluzione nella procedura contumaciale. Questa soluzione, che il commentario Haefliger all'articolo 166 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (n. 10) definisce una pena processuale per disobbedienza, non corrisponde nemmeno ai principi legalitari e deve essere dunque abbandonata. Nella procedura contumaciale, la sentenza deve ormai poter sia assolvere sia condannare. La procedura deve essere abbandonata soltanto quando non si possa accertare né la colpa né l'innocenza dell'accusato.

Articolo 151 L'articolo 167 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale disciplina soltanto a livello rudimentale il modo di procedere qualora il condannato in contumacia si presenti o sia arrestato. Occorrono ora norme procedurali che mostrino chiaramente alle autorità penali e al condannato come devono agire. Si è così prescritto che gli organi di polizia 0 il giudice istruttore devono comunicare la sentenza contumaciale nonché 1 motivi al condannato che si presenta od è arrestato. La domanda di annullamento della sentenza contumaciale può essere fatta entro 10 giorni dalla notificazione. Poiché la domanda non deve essere motivata, la fissazione di un termine più lungo sarebbe inutile.

Se è necessario un complemento di inchiesta -- come capiterà nella maggior parte dei casi -- questo sarà ordinato dal presidente del tribunale
di divisione e eseguito dal giudice istruttore. In tal modo è inserita nella legge una norma finora risultante soltanto dalla prassi.

Articolo 152 La rinuncia all'annullamento della sentenza contumaciale deve essere dichiarata per scritto o oralmente a processo verbale. Se, entro 10 giorni, il con-

99 dannato non chiede la restituzione in pristino o, senza scusa, non ottempera a una citazione in buona e debita forma, questo suo atteggiamento sarà assimilato a una rinuncia. La rinuncia esplicita o tacita alla domanda di annullamento della sentenza contumaciale è definitiva.

Articolo 153 Le prescrizioni procedurali contenute negli articoli 151 e 152 sono assai importanti per il condannato. Per questo motivo, esse devono essergli comunicate al momento della notificazione della sentenza contumaciale. Visto che non si può pretendere che tutti gli uffici di polizia conoscano queste prescrizioni, l'informazione dell'accusato deve essere assicurata mediante una menzione allegata alla sentenza. La pertinente norma sarà inserita in un'ordinanza d'esecuzione.

Articolo 154 Le disposizioni sulla restituzione in pristino si applicano, secondo la procedura penale militare vigente, soltanto ai condannati che chiedono in Svizzera l'abrogazione della sentenza contumaciale e l'attuazione della procedura ordinaria. Manca una disposizione per i militari che ricevono all'estero la comunicazione della sentenza contumaciale. Orbene, anche questi condannati dovrebbero poter domandare la restituzione in pristino, il che richiede ovviamente un allentamento delle condizioni poste nell'articolo 150.

A titolo di eccezione, si dovrebbe pure poterli dispensare dalla partecipazione al dibattimento. Queste semplificazioni presuppongono tuttavia che il condannato risieda all'estero.

A prima vista, l'introduzione di particolari agevolazioni per i militari svizzeri residenti all'estero potrebbe essere considerata urtante. La prassi mostra tuttavia che una condanna, anche di poca importanza, da parte di un tribunale militare può causare difficoltà considerevoli a queste persone, dalle quali spesso non si può pretendere che intraprendano un lungo viaggio per ritornare in Svizzera. Per questi motivi è opportuno un disciplinamento d'eccezione.

In deroga alla procedura ordinaria di riapertura del procedimento, la domanda di dispensa nella procedura contumaciale deve essere motivata. Occorre che il giudice possa accertare l'impossibilità per il richiedente di venire in Svizzera per motivi di famiglia, professionali o finanziari. Se la domanda di dispensa è respinta, l'istanza di abrogazione della sentenza contumaciale e di nuovo
giudizio diviene priva di oggetto, ossia il condannato si trova nella stessa situazione giuridica come innanzi alla presentazione dell'istanza.

In ogni tempo egli può dunque ripresentare in Svizzera la domanda di restituzione in pristino.

100 423.6

Disposizioni particolari per la procedura sulla revoca della sospensione condizionale della pena

Articolo 155 La decisione di revoca della sospensione condizionale della pena deve essere presa dal giudice. La giurisprudenza del Tribunale federale esige inoltre che il condannato sia udito in ogni caso. Data l'importanza della revoca, la decisione deve poter essere oggetto d'appello.

Sono dunque necessarie speciali disposizioni procedurali sulla revoca della sospensione condizionale della pena. In ogni caso deve essere attuato un dibattimento nel corso del quale il condannato dovrà essere udito e le parti potranno proporre le loro conclusioni e motivarle.

In genere, la decisione di revoca della sospensione condizionale sarà resa simultaneamente alla nuova sentenza. Si può lasciare alla prassi il compito di decidere se i due dibattimenti dovranno svolgersi simultaneamente o, pur contro, immediatamente l'uno dopo l'altro. Uno speciale dibattimento deve essere in ogni caso indetto qualora la revoca della sospensione condizionale della pena non sia connessa con una nuova sentenza.

423.7

Disposizioni particolari per la procedura prevista nell'articolo 16 dell'organizzazione militare

Articoli 156 a 158 Gli articoli 170 a 172 del diritto vigente sono ripresi con modificazioni redazionali di poca importanza.

423.8

Pretese di diritto civile nelle cause penali

Secondo le disposizioni vigenti della procedura penale militare sull'azione civile (art. 177 a 181 OGPPM) -- disposizioni invero lacunose -- le pretese di diritto civile devono essere annunciate il più tardi all'apertura del dibattimento. Se la natura e l'entità del danno non sono già state accertate nell' istruzione preparatoria, spetta alla parte lesa di riunire i mezzi di prova necessari (principio dell'autonomia delle parti). Le pretese civili possono essere giudicate soltanto se liquide. L'azione civile può essere proposta soltanto contro l'accusato. Le pretese di diritto pubblico contro la Confederazione derivanti dall'assicurazione militare o dalla responsabilità per danni provocati da esercizi militari non sono ammesse. Le pretese civili possono essere

101

giudicate dal tribunale soltanto a domanda della parte lesa, non d'ufficio (DTMG 6 n. 58). La parte lesa ha il diritto di far valere la pretesa civile davanti ai tribunali ordinari. Secondo la prassi vigente, i tribunali militari devono rifiutare di giudicare su azioni civili qualora sia loro impossibile di valutare il danno. Queste non devono né complicare né protrarre la procedura penale. I dibattiti sull'azione civile avvengono soltanto dopo la pronuncia della sentenza penale. Contro la decisione sulle pretese civili non è possibile alcun rimedio giuridico. Quando la sentenza penale è annullata in seguito all'ammissione di un ricorso per cassazione o a una procedura di revisione, la parte della sentenza inerente all'azione civile diviene priva di oggetto. Se in questo caso di procede a una nuova udienza dinnanzi a un tribunale militare, le pretese civili possono essere nuovamente fatte valere.

Poiché i processi con azione civile sono rari dinnanzi ai tribunali militari, ci si può chiedere se non si potrebbe rinunciarvi. Considerazioni di peso parlano tuttavia in favore del loro mantenimento. Indipendentemente dal fatto che questa istituzione è generalmente prevista dalle leggi civili di procedura penale, occorre tener conto in primo luogo dei motivi derivanti dall'economia processuale. Quanto meno spetta al giudice penale, di pronunciarsi su questioni complesse e difficili di diritto civile, tanto più è nell'interesse sia dell'accusato sia della parte lesa di non dover attendere una nuova procedura per la liquidazione di chiare pretese civili. Occorre dunque conservare l'azione civile ma le pertinenti disposizioni devono essere completate. In primo luogo, occorre precisare le condizioni per costituirsi parte civile.

Articolo 159 L'articolo 177 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale deve essere redatto in termini più chiari. Soltanto la parte lesa può intentare un'azione civile risultante da un atto sottostante al Codice penale militare (cpv. 1 e 2). Naturalmente, gli articoli 26 a 29 dell'organizzazione militare (RS 510.10) rimangono impregiudicati e le pretese contro la Confederazione non possono dunque essere giudicate dai tribunali militari.

Il diritto vigente non indica i motivi che autorizzano un tribunale militare a rifiutare di pronunciarsi su un'azione
civile. Analogamente all'articolo 210 capoverso 2 della procedura penale federale (RS 312.0), la parte lesa sarà rinviata dinnanzi al giudice civile qualora l'apprezzamento della pretesa civile si urtasse a difficoltà. Quando le azioni civili sono contestate soltanto in parte, questa formulazione lascia al tribunale la possibilità di ammettere le pretese accertate e di rinviare la parte lesa al giudice civile soltanto per la parte non liquida del credito. In deroga alla procedura penale federale, il rinvio al giudice civile deve essere già possibile qualora il giudizio della domanda presenti difficoltà (testo vigente: eccezionali difficoltà). Si esplicita

102 così che ilo svolgimento del processo penale militare non deve essere intralciato dalla trattazione della pretesa civile e che, conseguentemente, soltanto in casi facilmente liquidabili può essere ammesso il giudi/io anche sulla pretesa civile. Inoltre, questa soluzione si impone non da ultimo poiché i tribunali penali non sono idonei a giudicare cause inerenti a complicate pretese civili. Nella procedura contumaciale, l'azione civile rimane esclusa.

Visto che in questa procedura può essere chiesta in ogni tempo la riassunzione del procedimento, un giudizio definitivo sulle pretese civili non sarebbe possibile.

Articolo 160 Questa disposizione precisa il diritto in vigore (art. 178 cpv. 1 OGPPM): le pretese di diritto civile possono essere fatte valere dall'apertura dell'istruzione preparatoria fino all'inizio del dibattimento. La parte lesa che ha fatto valere una pretesa di diritto civile prima del dibattimento deve essere convocata ma -- come previsto da diverse leggi cantonali di procedura penale -- non è tenuta a comparire. Nell'interesse dell'economia del processo, l'azione civile non sarà più dibattuta dopo il processo penale ma simultaneamente a quest'ultimo. Ciò non toglie che la parte lesa non è parte nel processo penale e che la situazione dell'accusato non se ne trova aggravata.

Poiché soltanto pretese liquide o facili da accertare sono giudicate dai tribunali militari, anche i diritti della parte civile non se ne trovano pregiudicati. L'introduzione dell'azione civile nel processo penale militare ha per conseguenza che, secondo il capoverso 3, la parte lesa ottiene la parola per proporre e motivare le sue conclusioni dopo l'uditore.

Articolo 161 II principio secondo cui il tribunale può pronunciare su un'azione civile soltanto quando l'accusato è stato condannato o punito disciplinarmente in virtù dell'articolo 145 ma non in caso di assoluzione può essere dedotto soltanto indirettamente dall'articolo 178 capoverso 2 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. Questo principio deve essere ora ancorato esplicitamente nella legge.

423.9.,

Disposizioni soppresse del diritto in vigore

L'articolo 179 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale esclude qualsiasi rimedio giuridico contro le sentenze sulle pretese civili. Non vi è motivo di conservare questa prescrizione contraria ai principi legalitari. La decisione sulle pretese civili deve poter essere impugnata per mezzo dell'appello o del gravame. D'ora in poi sarà però ammessa anche la revisione. Mediante l'appello, il condannato può, all'occorrenza, impugnare la sentenza anche per quanto concerne le conclusioni civili. Se

103 intende contestare soltanto queste conclusioni, gli è possibile -- come alla parte lesa -- di interporre gravame.

Non si può mantenere la norma dell'articolo 180 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale secondo cui la sentenza sulla pretesa di diritto privato diviene caduca qualora la sentenza penale sia annullata per cassazione o revisione. È in pratica affatto possibile che un appello concerna soltanto la misura della pena o altre questioni per nulla connesse con le conclusioni civili. In caso siffatto, l'annullamento automatico della sentenza civile non sarebbe giustificato. Spetterà alla corte d'appello decidere in .ogni caso se, in caso di successo dell'appello, anche la sentenza civile diviene caduca. Le stesse considerazioni valgono per la revisione.

Si può infine rinunciare a riprendere l'articolo 181 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. È evidente che, quando il tribunale militare rifiuta di giudicare una pretesa civile, la parte lesa può rivolgersi ai tribunali ordinari.

424

Rimedi giuridici

424.1

Reclamo

Artìcolo 162 Secondo il diritto in vigore, vi è possibilità di reclamo soltanto contro gli atti, le omissioni e i ritardi del giudice istruttore. La cerchia delle persone legittimate a ricorrere è delimitata in modo particolareggiato (art. 182 OGPPM).

Come i giudici istruttori, anche i presidenti dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d'appello hanno il diritto di prendere certe decisioni che non concernono unicamente la condotta del processo. Si tratta in primo luogo di decisioni in materia di arresti, sequestri e perquisizioni. Sono questi praticamente i soli atti ufficiali del presidente che possono avvenire nella fase preparatoria del dibattimento e che sfuggono dunque al controllo dell'intero tribunale. La possibilità di interporre reclamo è dunque estesa anche a questi punti. Contro le decisioni e omissioni del giudice istruttore, essa rimane garantita in assai ampia misura.

La cerchia delle persone che hanno il diritto di interporre reclamo non è stata modificata, ma la legittimazione è definita in modo più semplice.

104 Articolo 163 Per motivi inerenti allo Stato di diritto e per tener conto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la decisione del reclamo non deve più essere presa dall'uditore in capo bensì da un organo giudiziario. I presidenti dei tribunali di divisione, dei tribunali militari d'appello e dei tribunali militari di cassazione statuiranno come giudici unici su questi reclami. In tal modo si tiene conto di una delle domande presentate nell'iniziativa del Cantone di Basilea Città.

L'introduzione di un diritto di reclamo contro l'uditore non è necessaria.

Questi è competente soltanto per decidere l'abbandono del procedimento e una tal decisione può essere impugnata separatamente.

Articolo 164 II termine di presentazione del reclamo è portato da tre a cinque giorni.

Il reclamo deve essere motivato per scritto affinchè vi sia un fondamento sufficiente per invitare la controparte a pronunciarsi. Spesso, le memorie delle parti non saranno sufficienti; se del caso, l'autorità competente dovrà dunque ordinare d'ufficio altre indagini.

Articolo 165 Come finora, di regola non si può ovviamente accordare effetto sospensivo al reclamo poiché, secondo le circostanze, si porrebbe in discussione il seguito dell'inchiesta che potrebbe essere compromessa o resa vana. Nei casi di rigore, nella prassi si è tuttavia accordato al reclamo l'effetto sospensivo, contrariamente al tenore letterale della legge. Questa prassi è stata ora accolta nel diritto positivo.

Articolo 166 La legge può indicare soltanto in limiti generali le misure da prendere in caso di ammissione di un reclamo. L'autorità competente deve poter prendere in ogni caso quelle che sembrano necessarie, per esempio annullare ordini d'arresto, dare istruzioni su misure probatorie o impartire termini per compiere certi atti ufficiali.

Articolo 167 II diritto vigente non contiene alcuna disposizione sulle spese della procedura di reclamo. Questa lacuna deve essere colmata. Per principio, le spese sono sopportate dalla Confederazione ma possono essere addossate al reclamante se ha provocato la procedura con leggerezza.

105

424.2

Appello

Articolo 168 L'appello è ammesso contro tutte le sentenze dei tribunali di divisione, nonché contro le decisioni sulla revoca o sul rifiuto di revoca della sospensione condizionale di una pena. Fanno eccezione a questo principio le sentenze contumaciali: in questo caso l'appello non è possibile poiché la riapertura del procedimento e un nuovo giudizio di prima istanza possono essere chiesti in ogni tempo e poiché l'appello può essere interposto contro la nuova sentenza. L'appello è anche escluso contro le decisioni in materia di pretese civili, impugnate indipendentemente dalla pena, nonché contro le decisioni sulle spese e indennità. L'introduzione della possibilità d'appello soltanto per il giudizio sulle pretese civili sarebbe eccessivo poiché i tribunali militari giudicano soltanto sulle pretese liquide o semplici di diritto privato.

Articolo 169 Questa disposizione contiene i principi usuali riguardanti la legittimazione e l'effetto dell'appello. Si afferma esplicitamente che l'uditore ha il diritto di interporre appello in favore dell'accusato. L'appello, ovviamente, sospende l'esecutorietà della sentenza.

Articolo 170 L'appello può essere interposto entro cinque giorni, per scritto o oralmente; una motivazione non è necessaria.

La prassi dei tribunali civili mostra che, in parecchi casi, non è necessario interporre appello contro l'intera sentenza. La possibilità di interporre appello soltanto contro parti autonome della sentenza deve essere prevista anche nella procedura penale militare.

Articolo 171 L'appello deve poter essere ritirato fino alla chiusura della procedura probatoria, dunque ancora durante il dibattimento dell'istanza superiore. Per le spese, si è scelta una formula più flessibile che consente, in casi particolari, di addossarle al tribunale nonostante il ritiro dell'appello.

Articolo 172 Questa disposizione sulla trasmissione degli atti ha un'importanza meramente formale.

106 Articolo 173 II presidente del tribunale militare d'appello, se ritiene l'appello tardivo, è nondimeno tenuto a trasmettere gli atti al tribunale. Se questo accerta che l'appello non è stato presentato in tempo utile, la causa è tolta di ruolo.

Articolo 174 Per la preparazione del dibattimento, valgono fondamentalmente le prescrizioni applicabili per la procedura dinnanzi al tribunale di divisione. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per quest'ultima procedura, gli atti sono messi in circolazione fra i giudici.

Articolo 175 Se l'appello è stato interposto soltanto dall'accusato e questi non compare all'udienza o non può esservi citato, l'appello si ha per perento un'ora dopo il termine fissato per il dibattimento. La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver 'potuto, senza sua colpa, ottemperare alla citazione.

Articolo 176 11 dibattimento deve aver luogo anche se l'appello è stato presentato dal solo uditore. Se l'accusato non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Come nella procedura dinnanzi ai tribunali di divisione, si deve poter prescindere dall'emanazione di un ordine di accompagnamento che sembri vano a priori. In questo caso, o se l'accusato non può essere tradotto dinnanzi al tribunale, si darà luogo alla procedura contumaciale. Il condannato ha il diritto di chiedere la restituzione in pristino.

Articolo 177

Per il dibattimento si applicano per analogia le disposizioni valide per la prima istanza, salvo che concernano manifestamente soltanto quest'ultima procedura. Esse sono state completate con norme inerenti all'ordine delle arringhe e all'interruzione del dibattimento.

Articolo 178

La «reformatio in peius» è esplicitamente esclusa in caso d'appello dell'accusato e nella misura in cui l'uditore ha interposto appello in favore di costui. Del rimanente, il tribunale militare d'appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di dkitto.

107

Articolo 179 Se l'appello dell'accusato è stato ammesso in tutto od in parte, per principio le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Nella prassi, ci si dovrà scostare da questo principio qualora l'accusato abbia per esempio interposto appello contro l'intera sentenza ma ottenga ragione soltanto su un punto d'importanza secondaria. Se soccombe, l'appellante non dovrà obbligatoriamente sopportare le spese. Il tribunale deve avere la facoltà, in circostanze particolari, di addossare soltanto una parte delle spese all'appellante o persino di rinunciarvi completamente. Per altro, in materia di spese e indennità sono applicabili i principi generali dell'articolo 112 capoverso 3; occorre tuttavia rilevare che l'indennità per spese di avvocato può essere pure accordata qualora l'appello sia stato ammesso soltanto in parte.

424.3

Cassazione

Artìcolo 180 II ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze dei tribunali militari di appello e contro le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione. Contrariamente all'appèllo, il ricorso per cassazione ha senso nella procedura contumaciale poiché si fonda su violazioni del diritto e su vizi procedurali nell'apprezzamento dei quali la persona del prevenuto non ha alcuna importanza.

La cassazione è d'ora in poi ammessa contro le decisioni dei tribunali militari di appello sulla revoca della sospensione condizionale della pena. Come già esposto, per l'interessato tali decisioni possono essere più gravi di un nuovo giudizio. È dunque giustificato di prevedere anche in questo caso il ricorso per cassazione.

Articolo 181 Per principio, i motivi di cassazione del diritto vigente non devono essere modificati, non da ultimo per effetto dell'introduzione dell'appello. Il motivo di cassazione previsto dall'articolo 181 capoverso 1 lettera e (art. 188 cpv. 1 n. 7 OGPPM) è stato un poco ampliato. La cassazione deve essere pronunciata non solo quando la sentenza non è stata motivata ma anche quando lo è stata insufficientemente. Una lacuna è inoltre colmata dalla disposizione secondo cui la cassazione deve essere pronunciata anche quando essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l'esito della procedura probatoria (art. 181 lett. /). Del rimanente, i motivi di cassazione sono diversamente raggnippati e semplificati dall'aspetto redazionale. I numeri 2 e 4 dell'articolo 188 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per

108

l'armata federale sono per esempio stati riuniti: l'assenza di una persona la cui presenza è prescritta dalla legge è un caso di composizione irregolare del tribunale (art. 181 lett. a); parimente, la limitazione inammissibile dei diritti della difesa (art. 188 n. 6) altro non rappresenta se non la violazione di disposizioni essenziali della procedura nel corso del dibattimento, quale disciplinata in nuova forma nell'articolo 181 lettera e.

Secondo la legislazione vigente, oltre ai casi di violazione del Codice penale e all'assenza di considerandi, la cassazione può essere richiesta soltanto quando la parte ha presentato conclusioni in tal senso o ha rilevato l'irregolarità già durante il dibattimento (art. 188 cpv. 2 OGPPM). Questa limitazione del diritto di chiedere la cassazione deve essere attenuata, salvo per quanto concerne i motivi di cassazione indicati nelle lettere a e e (costituzione irregolare del tribunale, violazione di disposizioni procedurali durante il dibattimento). Occorre impedire che una parte accetti tacitamente errori procedurali per poi contestarli soltanto più tardi per mezzo del ricorso in cassazione, quando la sentenza non le sia favorevole. Per quanto concerne la competenza per ragione di materia, si potrebbe teoricamente sostenere che la cassazione dovrebbe poter essere chiesta soltanto quando il vizio procedurale sia stato contestato già durante il dibattimento. La prassi mostra tuttavia che le questioni di competenza sono a volte di difficile soluzione o sfuggono completamente all'attenzione delle parti. L'interesse che la sentenza sia resa dal tribunale competente è qui preponderante. Il momento in cui la competenza è contestata non deve essere più decisivo per l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

Artìcolo 182 Da diverse parti sr è criticata a ragione la brevità dei termini della procedura militare di cassazione. Il termine per annunciare il ricorso è dunque portato da 24 ore a cinque giorni, a contare dalla lettura della sentenza. Un termine più lungo non sarebbe giustificato poiché l'annuncio del ricorso per cassazione non deve essere motivato.

Secondo la giurisprudenza del tribunale militare di cassazione (DTMC 3 n. 46), l'annuncio del ricorso per cassazione non fatto al segretario del tribunale, come previsto dall'articolo 189 dell'organizzazione
giudiziaria e procedura penale per l'armata militare, ma ad un altro ufficiale della giustizia militare appartenente al tribunale è riconosciuto valido. Il nuovo testo della legge (cpv. 2) si sospinge più innanzi e autorizza in generale la presentazione del ricorso al tribunale. Il ricorso potrà dunque essere presentato sia al presidente sia al segretario ovvero ad un altro giudice del tribunale inferiore. Questa semplificazione esige, per motivi di sicurezza giuridica, che il ricorso per cassazione sia presentato per scritto.

109 II termine per motivare per scritto ilricorso è oggi di al massimo 10 giorni e nella prassi lo si è potuto dunque abbreviare. Per adeguarlo a quello previsto dall'articolo 272 della procedura penale federale (RS 312.0), lo si è portato a 20 giorni.

L'articolo 190 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale conferisce all'uditore in capo, quando trasmette il ricorso al presidente del tribunale di cassazione, il diritto di aggiungervi le sue osservazioni e proposte. In futuro, gli atti saranno trasmessi direttamente dal tribunale inferiore al tribunale militare di cassazione, escludendo così il parere dell'uditore in capo.

Articolo 183 Questa norma corrisponde all'articolo 191 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale ed è stata modificata soltanto dall' aspetto redazionale.

Articolo 184 Corrispondentemente al carattere di mera autorità di cassazione del tribunale militare supremo, non è previsto un dibattimento. D'ora in poi vi sarà però ila possibilità di un ulteriore scambio di scritti. Come finora, il tribunale militare di cassazione giudicherà soltanto sulle conclusioni proposte.

Quando la cassazione è chiesta in ragione della composizione irregolare del tribunale o perché questo si è a torto dichiarato competente o incompetente, ovvero per violazione di essenziali prescrizioni procedurali, il tribunale di cassazione terrà conto soltanto dei fatti menzionati nel ricorso; per quanto concerne gli altri motivi di cassazione (art. 181 lett. d, e e /) esso non sarà invece vincolato dalle motivazioni della domanda. Queste norme corrispondono all'articolo 192 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Articolo 185 Tenuto conto della giurisprudenza (DTMC 5 n. 88), questa disposizione è stata ampliata in rapporto al diritto vigente. Essa dispone che la decisione del tribunale militare di cassazione non deve avere effetto pregiudizievole per l'accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore. Ciò significa che l'autorità inferiore cui è stata rinviata una causa per nuovo giudizio non deve in nessun caso pronunciare un giudizio più severo di quello cassato. È probabile che questa disposizione sia raramente applicata ma è nondimeno giustificata in considerazione di una protezione giuridica completa dell'accusato.

no Articolo 186 Giusta l'articolo 194 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, il tribunale militare di cassazione pronuncia esso stesso la sentenza quando la cassazione è unicamente motivata per falsa applicazione della legge. Questa possibilità è prevista soltanto nella procedura penale militare e non la si trova nelle procedure penali ordinarie. Essa non corrisponde all'idea della cassazione ed è urtante anche perché il prevenuto è condannato da un tribunale che non l'ha mai visto. Occorre dunque rinunciare a lasciare al tribunale di cassazione la facoltà di pronunciare lui stesso la sentenza.

Per il resto, l'articolo 186 riunisce gli articoli 194, 195 e 196 del diritto vigente precisando che la causa deve essere rinviata all'autorità competente qualora la sentenza sia cassata per incompetenza «ratione materiae».

Articolo 187 L'articolo 198 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato ripreso con alcune modificazioni redazionali.

Articolo 188 La questione delle spese nella procedura di cassazione è disciplinata in modo rudimentale nell'articolo 193 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, il quale prevede soltanto la possibilità di imporre una tassa di giustizia al ricorrente che soccombe. Il contenuto dell' articolo 188 corrisponde alle disposizioni in materia di spese e indennità previste per i procedimenti dinnanzi ad altre autorità giudiziarie e introduce così una soluzione più liberale per quanto concerne l'indennità dovuta al ricorrente che ottiene ragione.

Articolo 189 La sentenza del tribunale militare di cassazione deve essere comunicata alle parti, al presidente del tribunale inferiore e all'uditore in capo. Inoltre, come previsto dall'articolo 148 capoverso 3, se la sentenza contiene indicazioni che devono essere tenute segrete, al condannato o al suo difensore è comunicato per scritto soltanto -il dispositivo. Per loro informazione, accusato e difensore possono prendere visione dei considerandi scritti della sentenza.

111 424.4

Gravame

Articolo 190 L'adeguamento dei Codice penale militare (RS 321.0) alle nuove disposizioni del Codice penale ordinario (RS 311.0) esige un nuovo rimedio giuridico, il gravame. Questo servirà per impugnare le decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d'appello contro le quali non è ammesso il ricorso per cassazione. L'enumerazione dei motivi che giustificano il gravame non è esaustiva ma si restringe ai casi principali. Possono per esempio essere impugnate per mezzo del gravame la decisione sull'esecuzione di una pena rinviata sino all'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate dal giudice, la reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio, la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, il rifiuto della restituzione in pristino, la decisione sulle spese e la reiezione di domande di indennità. Parimente, il gravame è ammissibile anche contro le decisioni sulle pretese civili. Tuttavia, se la parte penale della sentenza è impugnata mediante ricorso per cassazione, questo può essere esteso alla parte della sentenza inerente aille pretese civili. In questa casi si può rinunciare al gravame evitando così una doppia procedura.

Il gravame è pure ammissibile contro altre decisioni, per esempio quelle in materia di confisca o di devoluzione alla Confederazione di doni e altri profitti, di riammissione al servizio personale e di carcerazione ordinata subito dopo il dibattimento. Una riduzione di questi casi di gravame a profitto del ricorso per cassazione o dell'appello non sarebbe giustificata. Come nel campo civile, occorre prescindere da una soluzione che permetterebbe di interporre appello non solo contro le sentenze ma anche contro le decisioni a tenore dall'articolo 190; non ve n'è infatti alcuna necessità.

Articolo 191 La legittimazione attiva è la stessa che in materia di cassazione ma la parte lesa può interporre gravame anche riguardo alle pretese civili.

Articolo 192 Poiché il gravame deve essere motivato, il termine per presentarlo è stato fissato a 20 giorni. Come nella procedura di cassazione, le parti non sono convocate a un dibattimento; per contro, può essere ordinato un nuovo scambio di scritti. Un dibattimento in presenza delle parti sarebbe inutile poiché -- eccettuato il giudizio sulle pretese civili -- le decisioni dei tribunali inferiori impugnate mediante gravame non sono state prese in procedura contradditoria.

112 Quanto alla pena, il tribunale di cassazione è vincolato dalla sentenza impugnata soltanto qualora il gravame concerna unicamente una decisione su una pretesa civile o sulle spese e indennità. La decisione non può avere effetto pregiudizievole per il ricorrente.

Articolo 193 II tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza o decidere lui stesso nel merito. Il rinvio sarà opportuno quando fosse necessario un complemento di inchiesta, per esempio un'audizione, una perizia o misure analoghe.

Articolo 194 Le norme inerenti alle spese e indennità corrispondono fondamentalmente a quelle della procedura di cassazione.

424.5

Revisione

II diritto vigente disciplina la procedura di revisione soltanto nelle linee fondamentali e presenta dunque diverse 'lacune e inesattezze. Esse devono essere eliminate attenendosi al disciplinamento previsto nella procedura penale federale (RS 572.0).

Articolo 195 Le condizioni della revisione devono essere precisate; la loro nuova redazione corrisponde in ampia misura all'articolo 229 della procedura penale federale (RS 312.0). Si è tuttavia rinunciato a prevedere un termine per la presentazione delle domande di revisione. Ciò significa che, nell'interesse del condannato, una domanda di revisione può essere presentata in qualsiasi tempo, anche decorso il termine di prescrizione. Per contro, le disposizioni del Codice penale militare (RS 321.0) escludono la revisione a sfavore del condannato, scaduto che sia il termine di prescrizione.

Articolo 196 Poiché le norme procedurali inerenti alle pretese civili sono state completate, occorre introdurre anche la revisione in merito a queste pretese. Come previsto dall'articolo 230 della procedura penale federale (RS 312.0), la revisione, se fondata sull'articolo 195 lettere b a d, deve essere domandata entro trenta giorni dopo la scoperta del motivo di revisione. Essa non può più essere chiesta spirati che siano 10 anni dall'intimazione della sentenza.

113 Artìcolo 197 La cerchia delle persone legittimate a presentare una domanda di revisione è stata ridefinita analogamente all'articolo 231 della procedura penale federale (RS 312.0). Per presentare la domanda di revisione, l'uditore non dovrà più attendere le istruzioni del Dipartimento militare federale.

Articolo 198 Le domande di revisione devono essere motivate ed allegare i mezzi di prova. La domanda di revisione è un rimedio giuridico straordinario e non può dunque per principio avere effetto sospensivo. Questo principio può condurre in .pratica a risultati urtanti. 11 presidente del tribunale militare di cassazione deve dunque potere, in casi particolari, accordare l'effetto sospensivo già al momento della presentazione della domanda. La sentenza impugnata conserva nondimeno la propria validità fino all'annullamento totale o parziale da parte del tribunale militare di cassazione.

Un problema particolare si pone in merito alla pena di morte. L'articolo 211 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale prevede che in tempo di guerra il tribunale può ordinare l'esecuzione immediata di una condanna a morte, senza riguardo fra l'altro a una domanda di revisione, «quando, secondo l'unanime parere del tribunale, il bene della patria lo esige». Poiché questa disposizione deve essere abrogata in quanto contraria ai principi dello Stato di diritto, l'esecuzione di una condanna a morte potrebbe in pratica essere resa assolutamente impossibile con ripetute domande di revisione. Per questo motivo, in caso di condanna a morte, l'intero tribunale deve decidere se accordare effetto sospensivo alla domanda di revisione.

Articolo 199 Contrariamente al diritto vigente, la difesa d'ufficio dev'essere prevista anche nella procedura di revisione poiché questa richiede spesso inchieste complicate. Le domande di revisione presentate direttamente da persone che non dispongono di conoscenze giuridiche devono spesso essere completate. Per questo motivo, un difensore d'ufficio deve poter essere designato già prima della procedura propriamente detta.

Artìcolo 200 Nell'interesse di un esame ineccepibile, al presidente del tribunale militare di cassazione deve esser conferita la competenza di procedere o di far procedere a indagini.

Foglio federale 1977, Vol. U

8

114 Articolo 201 Questa disposizione corrisponde, con alcune modificazioni redazionali, all' articolo 203 del diritto vigente.

Articolo 202 Contrariamente al diritto vigente, il tribunale militare di cassazione deve, quando annulla la sentenza, poter all'occorrenza rinviare la causa a un tribunale diverso da quello che ha reso il primo giudizio. Se la domanda di revisione è diretta contro una sentenza del tribunale militare di cassazione, la causa, in caso di ammissione della domanda, deve essere nuovamente giudicata dal tribunale militare d'appello competente. Anche in questo caso, è possibile rinviare la causa a un altro tribunale di medesima istanza.

Se Ja domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali e una tassa di giustizia.

Articolo 203 Questa disposizione riprende, con alcune modificazioni redazionali, l'articolo 202 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

Articolo 204 II disciplinamento delle conseguenze dell'assoluzione nella nuova procedura è analogo a quello dell'articolo 237 capoverso 1 della procedura penale federale (RS 312.0), con la differenza che il tribunale giudicante deve pronunciarsi d'ufficio sulle indennità.

425

Esecuzione

Articoli 205 a 207 Queste disposizioni sono state modificate dall'aspetto redazionale.

Articolo 208 II ricavo delle multe disciplinari pronunciate da un'autorità militare cantonale non spetta alla Confederazione bensì al Cantone (art. 191a CPM; RS 311.0). Una corrispondente riserva è ora prevista nel capoverso 1. Il capoverso 2 è stato semplificato dall'aspetto redazionale.

115 Articolo 209 Accanto a modificazioni di ordine redazionale, questo articolo disciplina l'esecuzione delle disposizioni sulle misure di sicurezza inserite nel Codice penale militare (RS 321.0). Si può rinunciare all'articolo 209 capoverso 4 dell'organizzazione 'giudiziaria e procedura penale per l'armata federale secondo cui il condannato è consegnato alla competente autorità cantonale di polizia; si tratta infatti di una disposizione ovvia in se stessa.

Artìcolo 210 Questa disposizione corrisponde, con qualche modificazione redazionale, al testo dell'articolo 210 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale. L'articolo 211 di questa legge non è stato ripreso poiché il suo contenuto corrisponde alla legge marziale (cfr. commentario Haefliger, art. 211 nota 1) e contraddice ai principi dello Stato di diritto. La considerazione che l'assenza di una legge marziale possa in certe situazioni indurre a farsi giustizia da sé è invero comprensibile ma non può in ogni caso giustificare il mantenimento della legge marziale.

Articolo 211 L'articolo 212 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale è stato ripreso con alcune modificazioni redazionali.

Articolo 212 II principio secondo cui la Confederazione deve sopportare le spese dell'esecuzione di pene e misure è completato con la riserva del diritto di regresso contro i parenti tenuti all'assistenza in virtù dell'articolo 328 del Codice civile (RS 210). Il regresso deve essere tuttavia possibile soltanto per le misure previste dagli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale (RS 311.0). Infatti, in questo caso tali misure sostituiscono il trattamento che sarebbe in ogni caso stato necessario indipendentemente dal giudizio penale. Per questo motivo, non si può rinunciare a questa disposizione, del resto più restrittiva dell'articolo 368 del Codice penale. In caso di regresso, il rimborso deve ovviamente essere chiesto avantutto all'interessato e soltanto in secondo luogo ai suoi parenti.

116

426

Procedimenti penali contro stranieri, conformemente alle convenzioni intemazionali per la protezione delle vittime della guerra

Articoli 213 e 214 Queste due disposizioni corrispondono letteralmente agli articoli 214 e 215 dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

427

Disposizioni transitorie e finali

Articoli 215 a 218 II nuovo diritto deve applicarsi immediatamente a tutti i procedimenti in corso. I ricorsi per cassazione ancora pendenti potranno essere ritirati e convertiti in appello.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

51

Ripercussioni finanziarie

511

Codice penale militare

Le modificazioni del Codice penale militare non importeranno spese suppletive.

512

Procedura penale militare

Presumibilmente, le spese dei tribunali di prima istanza non subiranno mutamenti; è tuttavia impossibile valutarle con certezza. In base al numero delle sedute tenute nel 1975, la riduzione del numero dei giudici dovrebbe permettere un certo risparmio (diminuzione delle somme dovute a titolo di soldo e di spese di viaggio). L'introduzione dei decreti d'accusa provocherà una riduzione del numero delle sedute -- ma è impossibile prevederne l'importanza -- nonché una leggera riduzione delle spese di difesa. Per contro, maggiori spese potrebbero risultare dalle funzioni dei presidenti di tribunale come autorità di ricorso nella procedura disciplinare (soldo, spese di viaggio, difesa).

L'introduzione dei tribunali d'appello provocherà una maggior uscita di 50000 a 100000 franchi. Questi tribunali dovranno poter disporre di segreterie, il che importerà una spesa supplementare di circa 150 000 franchi (personale e cancelleria).

117 L'introduzione dell'appello dovrebbe provocare una certa riduzione delle spese di seduta del tribunale militare di cassazione.

D'ora in poi, la Confederazione dovrà pure sopportare le spese inerenti all'esecuzione delle misure. Occorre tuttavia presumere che i tribunali militari ordineranno soltanto in rari casi misure di sicurezza e che la maggior uscita dovrebbe dunque essere piuttosto modesta.

52

Ripercussioni sull'effettivo del personale

521

Codice penale militare

La revisione del Codice penale militare non si ripercuoterà sull'effettivo del personale.

522

Procedura penale militare

L'aumento di personale in seguito alla creazione dei tribunali d'appello e all'attribuzione dei ricorsi in materia disciplinare ai presidenti dei tribunali sarà compensato dalla riduzione del numero dei giudici di prima istanza. Vi sarà un aumento di spese nel campo del personale di cancelleria -- che aumenterà di almeno tre funzionari.

53 531

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni Codice penale militare

Le decisioni concernenti la liberazione condizionale non saranno più prese dal Dipartimento militare federale ma dalle competenti autorità cantonali.

Non ne risulteranno altre conseguenze.

532

Procedura penale militare

La modificazione dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale non importerà alcun aggravio per i Cantoni e i Comuni.

118

6

Costituzionalità

61

Codice penale militare

La costituzionalità del disegno è data dagli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale secondo cui l'ambito militare e la legislazione penale sono di competenza federale.

62

Procedura penale militare

La costituzionalità del disegno risulta dall'articolo 20 della Costituzione federale secondo cui la legislazione militare è di competenza federale.

119

(Disegno)

Codice penale militare (CPM) Modificazione del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1977 a >, decreta:

II Codice penale militare del 13 giugno 19272> è modificato come segue:

1. Modificazione di designazioni 1 Negli articoli 4 numeri 2 e 3, 54 numero 2, 86 numero 2, 86a capoverso 4, 87 numeri 1 e 2, 88, 89 capoverso 1, 141 capoverso 1, 143 numero 1, 160 capoverso 2, 161 numero 1, 162 capoverso 3, 165 numero 1 e 222 capoverso 2, al sostantivo «armata» e alla locuzione «armata svizzera» sono sostituiti i termini «esercito», rispettivamente «esercito svizzero».

2 Nella designazione degli articoli intercalari, ai numerali romani «bis», « t e r », «i uater », «luinquies» ecc sono sostituite le lettere «o», «è», «e», «rf» ecc.

3 (Concerne solo il testo francese)

2. Modificazione di tìtoli e artìcoli Art. 2 n. 1,3 e?

Sono sottoposti al diritto penale militare: 1. le persone obbligate al servizio militare e quelle assegnate ai servizi complementari, quando siano in servizio mili" FF 19(77 II 1 RS 3Z1.0

2)

120

tare, eccetto le persone in congedo per quanto concerne i reati di cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, in quanto tali reati non siano connessi col servizio della truppa; 3. le persone obbligate al servizio militare e quelle assegnate ai servizi complementari che portano l'uniforme fuori del servizio, per quanto concerne i reati di cui agli articoli 6Ì a 114 e 138 a 144; 7. le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa;

Art. 4 n. l In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3: 1. le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte; Art. 6 cpv. 1 1 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste pure sono punibili secondo di presente codice.

2. Responsabilità.

Persone irresponsabili

Responsabilità scemata

Art. 10 Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Sono riservate le misure previste negli articoli 43 e 44 del Codice penale1'.

Art. 11 Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Sono riservate le misure previste negli articoli 42 a 44 e 100M" del Codice penale a) .

» RS 311.0

121 Art. llb (nuovo) 1

II giudice istnittorc o il tribunale ordina l'esame dell' imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.

Dubbio sullo stato mentale dell'imputato

2

1 periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato come anche quanto all'opportunità e alle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44 e 100bls del Codice penale"11.

Art. 12 1

Se il colpevole obbligato al servizio militare o assegnato ai servizi complementari è assolto per irresponsabilità o è condannato coU'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.

Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza

2

II Dipartimento militare federale può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.

Art. 13 1 fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.

2 Se un fanciullo che ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 83 e seguenti del Codice penale 1 *.

Sono competenti le autorità civili.

1

3. a. Fanciulli

Art. 14

Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli' 90 e seguenti del Codice penale1', nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397bis capoverso 1 lettera d del Codice penale1'.

Sono competenti le autorità civili.

Art. 14a (nuovo) Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente codice, riservato1 il capoverso 2.

1

'> RS

311.0

b. Adolescenti

e. Giovani adulti

122 3

Sono applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100biB e 100 del Codice penale1'. L'autorità competente secondo gli articoli 100bls e 100ter del Codice penale1' è quella del Cantone d'esecuzione.

Art. 28 marg. e cpv. 2 2 Abrogato ter

2. Pene privative della libertà personale e misure di sicurezza.

Reclusione

Art. 29 cpv. 2 Abrogato Art. 29a (Concerne solo il testo francese)

Esecuzione delle pene privative della libertà personale; interruzione

Misure di sicurezza

Art. 29b (nuovo) Riservato l'articolo 30, le pene privative della libertà personale sono eseguite secondo le disposizioni del Codice penale1'.

2 L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.

3 Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute o di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.

1

Art. 29c (nuovo) Sono applicabili le disposizioni sulle misure di sicurezza giusta gli articoli 42 a 45 del Codice penale1).

3 L'autorità competente a tenore di queste disposizioni è quella del Cantone d'esecuzione.

3 1 rinvii negli articoli 42 numero 4 capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5 del Codice penale1} vanno riferiti alle pertinenti disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2, 29b cpv. 2 e 3).

1

" RS 311.0

123 4

Le misure di sicurezza sono eseguite giusta le disposizioni del Codice penale1'.

Art. 30 La detenzione può essere eseguita in via militare secondo Esecuzione escrizioni emanate dal fede le prescrizioni dal Consiglio federale.

II giudice ne militare della detenzione decide secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 31 n. l a 3 e 4 cpv. 1,2 e 4 1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente del Cantone d' esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente.

L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte.

2. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato 11

RS 311.0

124

a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.

Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravita, essa può prescindere da provvedimento siffatto.

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Art. 32 n. 1 cpv. l, 2 cpv. 3, 3 e 4

1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria che non sia l'esclusione dal!"

esercito o 'la degradazione se la vita anteriore, il carattere e la condotta di servizio del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

2. Capoverso 3 abrogato 3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravita, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 o prolunga di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide parimente se la pena sospesa

125

condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravita., Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale viene ad aggiungersi l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100bls del Codice penale1', l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

Art. 33 n. l cpv. l 1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della multa è di quarantamila franchi.

Art. 34 1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera deve essere obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie.

L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissando l'importo e la scadenza di queste secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone o un Comune.

In questi casi l'autorità competente può prorogare il termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo.

'> RS

311.0

Esazione

126

II giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.

Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà ragguagliato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto repressivo non potrà peraltro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto repressivo.

4.. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione.

5. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 191«.

Art. 36 4. Pene accessorie.

Esclusione dall'esercito

1

II giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del Codice penale1*.

2 II giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.

3 L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Art. 37 1

Degradazione

II giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

2 L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.

'> RS 311.0

127 3

In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell' esercito; la degradazione rimane definitiva.

4

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Art. 38 n. 2 cpv. 2 (nuovo) e 3 cpv. 2 2.

Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 del Codice penale 1) è ineleggibile per dieci anni.

3. ...

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.

Art. 41 II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti e dei beni costituenti il prodotto, il profitto o l'oggetto di un reato oppure usati o destinati a compierlo: a. in quanto la confisca appaia necessaria per sopprimere un profitto o una situazione indebiti, ovvero b. se gli oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

1

2

Se le condizioni del capoverso 1 si avverano per singole parti di un oggetto, queste soltanto sono confiscate sempreché la separazione sia possibile senza arrecare un danno rilevante all'oggetto e non richieda spese sproporzionate.

3

II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

4

Se gli oggetti o i beni non sono più reperibili presso la persona che ne ha tratto un indebito profitto e presso cui si dovrebbero confiscare, sarà ordinato in favore della Confederazione un risarcimento corrispondente all'indebito profitto.

" RS 311.0

5. Altre misure.

Confisca a. Oggetto e condizioni

Art. 41a (nuovo) b. Diritti dei terzi

1

Se un terzo può far valere un diritto di proprietà su l'oggetto o il bene da confiscare ovvero ha acquisito il diritto di divenirne proprietario ignaro del reato commesso, l'oggetto o il bene già sarà consegnato sempreché non debba essere reso inservibile o distrutto.

2

Se un terzo ha su l'oggetto o il bene un diritto che non sia quello di proprietà, l'eventuale ricavo della realizzazione, dedotte le spese, gli sarà consegnato fino a concorrenza del valore del suo diritto.

3

Le pretese di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

Art. 42 Devoluzione alla Confederazione

1

1 doni e altri profitti destinati a determinare od a ricompensare l'autore di un reato, sono devoluti alla Confederazione. Se non esistono più, chi li ha ricevuti dovrà pagarne il valore.

3

L'articolo 41a è applicabile per analogia.

Art. 42a

Assegnamenti alla parte lesa

a

· Se alcuno è stato danneggiato da un crimine o da un delitto e se è prevedibile che il danno non sarà risarcito dal colpevole, il giudice potrà assegnargli, fino all'importo del danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, gli oggetti e i beni confiscati, i doni e altri profitti devoluti alla Confederazione, o, dedotte le spese, il ricavo della loro realizzazione.

2

Se il danno è tale da far cadere la persona lesa nel bisogno ed è prevedibile che il colpevole non risarcirà il danno, il giudice potrà parimente assegnare alla persona lesa, in tutto o in parte, l'importo della multa pagata.

3

Questi assegnamenti non saranno accordati che a richiesta della persona lesa e mediante cessione alla Confederazione della parte corrispondente del suo credito.

Art. 53 (Concerne solo il testo francese)

129

Art. 55 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 57 (nuovo) Se il colpevole è stato escluso dall'esercito ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del Codice penale1', il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art, 58 Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Decorrenza

Riammissione al servizio personale

Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio

Art. 59 1

II preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice: a. vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale1'; b. quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza p della misura prevista nell'articolo 100Ms del Codice penale "; e. dieci anni trattandosi della detenzdone da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bu numero 1 del Codice penale1'.

» RS 311.0 Foglio federale 1977, Voi. II

Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale

130 2

Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.

3

II giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti: a. trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale 1', dieci anni; b. trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o delle misure previste nell'articolo 100bis del Codice penale1}, cinque anni; e. trattandosi della detenzione in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del Codice penale 1), o della multa come pena principale, due anni.

4

La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata.

5

La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

6 II giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Art. 60 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del Codice penale 1) , " RS 311.0

131

la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.

3

Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.

Art. 72 n. l cpv. l 1. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'uà regolamento o d'altra prescrizione di servizio, a lui noti o di cui dovrebbe essere a conoscenza conformemente ai propri doveri di servizio, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Art. 81 n. 2 cpv. 1 2. La pena è della detenzione sino a sei mesi o dell'arresto repressivo, se l'autore, a motivo delle sue convinzioni religiose o morali, ha agito in grave conflitto di coscienza. Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione o ali' arresto repressivo.

Art. 86 marg.

1. Tradimento Violazione proditoria di segreti militari

Art. 100 Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2 In servizio attivo, la pena è della detenzione.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

1

Art. 106 cpv. 4 (nuovo) * Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 145 n. 7 Abrogato Art. 146 n. 4 Abrogato Art. 148 n. 3 Abrogato

Turbamento del servizio militare

132 Art. 148a cpv. 3 3

Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.

Art. 148b (nuovo) Prescrizione dell'azione penale

Mancanza di disciplina

Colpevolezza

L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in due anni.

Art. 180 1 Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare commette una mancanza di disciplina, salvo che il suo comportamento non sia punibile come crimine o come delitto.

2 Il crimine o delitto poco grave è equiparato alla mancanza di disciplina.

Art. 181 1 È punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole.

2 II crimine o il delitto commesso per negligenza è punibile in via disciplinare come caso poco grave solanto se è comminata una pena anche per la commissione colposa del reato.

Misura della pena

Art. 181a (nuovo) La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa.

2 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena dell'arresto repressivo.

1

3

Condizioni personali

Prescrizione

In caso di colpa lieve si può prescindere dalla punizione.

Art. 182 Chi è sottoposto al diritto penale militare soggiace anche all'ordinamento disciplinare.

Art. 183 1. La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in dodici mesi e l'esecuzione della pena disciplinare in sei mesi.

L'interruzione della prescrizione è esclusa.

2. La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.

133 Capo secondo, titolo Capo secondo: Delle pene disciplinari

Art. 184 Con la riprensione si biasima e si avverte la persona pu- i. Riprennita. La riprensione è scritta e dev'essere esplicitamente desi- Slone gnata come pena.

Art. 185 1 La durata minima degli arresti semplici è di un giorno, 2. Arresti.

Arresti quella massima di dieci.

semplici 2 Gli arresti semplici sono scontati se possibile con segregazione.. L'arrestato presta il servizio.

Art. 186 La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, quella massima di venti.

2 Gli arresti di rigore sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta il servizio.

1

Art. 187 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti 'immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandare l'esecuzione a dopo il servizio per renderli più duri.

2 Gli arresti che non possono essere interamente scontati presso la propria truppa o presso un'altra truppa sono fatti eseguire dall'autorità militare cantonale del luogo di licenziamento o di domicilio.

3 Nelle piazze d'armi vi devono essere i locali necessari per gli arresti.

4 1 locali per gli arresti devono soddisfare alle esigenze d'igiene.

Art. 188 1 L'esecuzione degli arresti da scontare fuori del servizio avviene a cura del Cantone di domicilio.

2 Durante l'esecuzione degli arresti semplici, all'arrestato può essere assegnato un lavoro. Gli è consentito di procurarsi da sé un lavoro appropriato.

3 L'arrestato è assicurato contro le conseguenze delle malattie e degli infortuni secondo le prescrizioni sull'assicurazione militare.

1

Arresti di rigore

Esecuzione degli arresti durante il servizio

Esecuzione degli arresti fuori del servizio

134 4

1 suoi congiunti, se cadono in stato di bisogno per effetto dell'esecuzione degli arresti, sono soccorsi dal Dipartimento militare federale.

Disposizioni comuni

Art. 189 Non è lecito di far scontare gli arresti in stabilimenti per l'esecuzione delle pene o per il carcere preventivo.

1

2

3. Multa disciplinare

Esazione delle multe disciplinari

Gli arrestati non possono di regola ricevere visite.

Art. 191 Le mancanze di disciplina o i crimini o delitti poco gravi commessi fuori del servizio possono essere puniti con una multa disciplinare fino a 400 franchi, invece degli arresti.

Art. 191 a (nuovo) Le disposizioni sull'esazione della multa (art. 34) s'applicano alle multe disciplinari, con riserva dei capoversi 2 a 4.

1

2

II termine di pagamento per le multe disciplinari è di al massimo due mesi.

3 Le multe disciplinari rimaste impagate sono commutate in arresti di rigore; un giorno di arresti sarà ragguagliato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena di arresti non potrà per altro superare i venti giorni.

4

Le decisioni che la legge riserva al giudice sono prese dall'autorità disciplinare. Sono riservati i reclami e i ricorsi giusta gli articoli 209 e seguenti.

5 Le multe disciplinari inflitte da un'autorità militare cantonale sono devolute al rispettivo Cantone.

4. Pene disciplinari per civili

Art. 192 Le persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possono essere punite con gli arresti o con una multa disciplinare sino a quattrocento franchi, in caso di reiterazione sino a mille franchi.

1

2

Se si tratta di internati, di prigionieri di guerra o di persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza farne direttamente parte, si applicano soltanto gli arresti.

135 Art. 193 Le disposizioni concernenti la confisca e la devoluzione di 5- Confisca , . , , .

... . , . ,.

, ......

e devoluzione doni ed altri profitti (art. 41 segg.) sono applicabili per ana- di doni logia.

Art. 194 marg.

6. Esclusione di altre pene

Art. 194a (nuovo) II Consiglio federale regola i particolari dell'esecuzione delle pene disciplinari.

7. Prescrizioni d'esecuzione

Art. 195 cpv. 1 leti, e I

La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta ai comandanti di truppa per: e. le altre persone sottoposte al loro comando, segnatamente gli internati, i prigionieri di guerra, i rifugiati o le persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza farne direttamente parte.

Art. 198 lett. bec II comandante di battaglione o di gruppo può infliggere: b. gli arresti semplici; e. gli arresti di rigore sino a dieci giorni.

Art. 199 lett. b II comandante di reggimento può infliggere: b. gli arresti semplici;

Art. 203 Devono essere chiariti la natura e le circostanze della mancanza di disciplina. L'incolpato deve essere udito a verbale o dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto.

Accertamento dei {atti; diritto di difesa dell' incolpato

Art. 204 1

Se un capo o un'autorità militare non è competente per punire una mancanza di disciplina, si deve fare immediatamente rapporto all'autorità competente.

Rapporto all'autorità competente

2

Se la facoltà di punire è insufficiente, l'inserto, con la proposta di pena, dev'essere trasmesso in via di servizio ali' autorità competente. Questa può allora conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni, proporre una pena più grave all'autorità competente preposta o prescindere dalla punizione.

Art. 205 Fermo

1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo o superiore o da ogni organo militare di polizia o di controllo, per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

2 È riservato l'arresto provvisorio a tenore dell'articolo 55 della procedura penale militare1).

Art. 206 marg. e cpv. I e 3 (nuovo) Notificazione dell'inflizione di una pena; consultazione degli atti

1

L'inflizione di una pena dev'essere notificata per scritto all'incolpato, con indicazione della mancanza commessa.

3

Dopo la notificazione, la persona punita ha diritto di consultare gli atti.

Art. 208 Abrogato

Autorità di reclamo

Art. 209 La persona punita può interporre reclamo contro l'inflizione della pena disciplinare.

1

2

II reclamo è diretto contro la pena inflitta: a. dal capo competente, al capo immediatamente superiore; b. da un comandante di corpo, al capo del Dipartimento militare federale, fino a quando non sia stato eletto il comandante in capo dell'esercito; e. dall'autorità competente, cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del Dipartimento militare federale, al capo del Dipartimento militare federale; d. dall'uditore in capo, al capo del Dipartimento militare federale; e. da un'autorità militare cantonale, al direttore dell'Amministrazione militare federale; « RS 322.1

137

/. dal capo del Dipartimento militare federale e dal generale, al tribunale militare di cassazione.

3

La decisione del reclamo, se infligge una riprensione o una multa, è definitiva.

Art. 210 II reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni a contare dalla notificazione della decisione.

2 II reclamo sospende l'esecuzione della pena.

1

Forma e termine; sospensione dell'esecuzione della pena

Art. 211 cpv. 1 e 3 1

L'autorità di reclamo procede, se del caso, ad ulteriori indagini; in particolare, essa deve udire o far udire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo, sempreché questi non l'abbia già motivato.

3 La decisione del redamo è notificata per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

Art. 212 cpv. 1,3 e 4 1

La decisione del reclamo, se infligge arresti semplici o di rigore, può essere impugnata per scritto dalla persona punita; il ricorso è diretto contro la decisione presa da: a. un superiore fino al grado di colonnello, al presidente del competente tribunale di divisione come giudice unico; b. da un superiore di grado più elevato e dal direttore dell' Amministrazione militare federale, con riserva della lettera e, al presidente del competente tribunale militare d'appello come giudice unico; e. dal capo del Dipartimento militare federale e dal generale, al tribunale militare di cassazione.

3

11 ricorso sospende l'esecuzione della pena.

4

La pena pronunciata non può essere aggravata.

Art. 213 Alla procedura dinanzi all'autorità di ricorso si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale mili1

Procedura

138 tare *> su i termini (art. 46 segg. PPM), la pubblicità e la polizia delle sedute (art. 49 segg. PPM), nonché sul dibattimento e sugli atti preparatori del medesimo (art. 121 segg. PPM).

Gli articoli 122, 127, 142 capoversi 2 e 3, 144 capoverso 3, 145 capoverso 1, 146 e 150 a 154 della procedura penale militare 1) non sono applicabili.

2

La decisione penale disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

3 L'uditore, se si è pronunciato per scritto sul ricorso, può non assistere al dibattimento.

4

Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 175 della procedura penale militare 1).

5

La decisione è definitiva.

Art. 213a (nuovo)

Termini, restituzione

1

1 termini stabiliti dalla legge non possono essere proro-

gati.

2

La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev' essere presentata per scritto all'autorità di reclamo, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo omesso.

3

Sulla domanda decide definitivamente l'autorità di reclamo.

Art. 214 Tutela del diritto di reclamo e di ricorso

II reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.

Art. 214a (nuovo)

Prescrizioni particolari

II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 218 cpv. 1

Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali militari.

" RS 322.1

139

Art. 228 La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.

Art. 229 La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al presidente del tribunale competente. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

Competenza

Domanda

Art. 230 cpv. 1 1

II presidente del tribunale competente trasmette la domanda all'uditore per preavviso e proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.

Art. 231 La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.

1

2

Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al governo del Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel foglio ufficiale del Cantone di domicilio.

Art. 232b leti, a Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il comandante in capo dell' esercito, a quest'ultimo. Nel caso di condanna a morte, il diritto di grazia spetta all'Assemblea federale; Art. 232e cpv. 4 La domanda di grazia non sospende l'esecuzione della pena, fuorché nel caso di condanna a morte.

4

Art. 234 Abrogato

Comunicazione e pubblicazione

140

II 1

La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.

2

1 militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

Ili 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

141

(Disegno)

Procedura penale militare (PPM)

(Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 20 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19771), decreta: Titolo primo: Organizzazione giudiziaria Capitolo 1: Principio

Art. l Indipendenza L'indipendenza della giustizia militare è garantita.

Capitolo 2: Ufficiali della giustizia militare Art. 2

Incorporazione e nomina Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare gli ufficiali che hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato.

1

2

Eccezionalmente, possono essere incorporati anche altri ufficiali che dispongano di sufficienti conoscenze giuridiche ed esercitino una corrispondente attività civile.

3 Gli ufficiali della giustizia militare devono aver servito come ufficiali nella truppa e, di regola, avere almeno il grado di primotenente.

'> FF 1977 II 1

142 4

II Consiglio federale designa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare.

5

Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali della giustizia militare. Eccetto il presidente del tribunale militare di cassazione, eletto dall'Assemblea federale, essi sono ripartiti tra i tribunali militari dall'uditore in capo, secondo il volume degli affari.

Art. 3 Funzioni 1

a.

b.

e.

d.

e.

/.

g.

Dal novero degli ufficiali della giustizia militare vengono nominati: di regola, l'uditore in capo; il sostituto dell'uditore in capo; il presidente del tribunale militare di cassazione; i presidenti dei tribunali militari d'appello e dei tribunali di divisione; gli uditori; i giudici istruttori; i segretari dei tribunali militari.

2 Gli ufficiali della giustizia militare possono pure essere nominati membri del tribunale militare di cassazione.

3

Un certo numero d'ufficiali della giustizia militare resta a disposizione del Consiglio federale o dell'uditore in capo.

4

L'uditore in capo provvede alle supplenze degli ufficiali della giustizia militare.

Capitolo 3: Tribunali Sezione 1: Tribunali di divisione

Art. 4 Competenza per materia I tribunali di divisione giudicano i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 5 Numero dei tribunali, lingue II Consiglio federale fissa il numero dei tribunali di divisione e delle loro sezioni.

2 Esso ne regola la competenza. È riservato l'articolo 31.

3 All'atto della costituzione dei tribunali di divisione, dev'essere tenuto conto delle lingue parlate dalle truppe sottoposte alla loro giurisdizione.

1

143

Art. 6 Nomina dei giudici 1 presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2 1 giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari della truppa sottoposta alla giurisdizione dei tribunali di divisione. Essi conservano la loro posizione militare.

Art, 7 1

Composizione 1 tribunali di divisione e le loro sezioni constano di un presidente, che è un ufficiale della giustizia militare con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

3 Un uditore sostiene l'accusa.

1

Art. 8 Istruzione preparatoria L'istruzione preparatoria è diretta da un giudice istruttore. Un segretario tiene il processo verbale; eccezionalmente, questa incombenza può essere affidata a un'altra persona.

Sezione 2: Tribunali militari d'appello

Art. 9 Competenza per materia I tribunali militari d'appello pronunciano su: a. gli appelli contro le sentenze dei tribunali di divisione, eccetto quelle contumaciali; b. gli appelli contro le decisioni dei tribunali di divisione concernenti la revoca della sospensione condizionale della pena.

Art. 10 ' Numero dei tribunali, lingue II Consiglio federale fissa il numero dei tribunali militari d'appello, e se del caso anche delle loro sezioni, tenendo conto delle lingue ufficiali.

2 Esso ne regola la competenza.

1

144

Art. 11

Nomina dei giudici, requisiti 1

II presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

2

Di regola, i giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari della truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale militare d'appello, che possiedono una formazione giuridica. Essi conservano la loro posizione militare.

Art. 12

Composizione 1

1 tribunali militari d'appello e le loro sezioni constano di un presidente, che è un ufficiale della giustizia militare con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2

Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

3 Un uditore del tribunale di divisione che ha giudicato nel merito sostiene l'accusa.

Sezione 3: Tribunale militare di cassazione

Art. 13 Competenza per materia 1

II tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi per cassazione diretti contro: a. le sentenze e le decisioni circa la revoca della sospensione condizionale della pena dei tribunali militari d'appello; b. le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione.

2

Inoltre, pronuncia sui gravami.

Art. 14

Nomina dei giudici, requisiti 1

II presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dall'Assemblea federale per un quadriennio.

2 1 giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militi che possiedono una formazione giuridica. Essi conservano la loro posizione militare.

145

Art. 15

Composizione II tribunale militare di cassazione consta di un presidente, che è un ufficiale della giustizia militare col grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali, gli appuntati o i soldati.

3 II presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto.

1

Capitolo 4: Uditore in capo Art. 16

Funzione L'uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento militare federale.

Art. 17

Nomina, grado L'uditore in capo e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

1

2 L'uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello, sempreché i presupposti siano adempiuti.

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria Art. 18

Prìncipi 1 tribunali militari sono tenuti a prestarsi reciprocamente assistenza.

2 Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe ai tribunali militari e alle autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.

3 Gli organi della polizia militare e civile sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa, in quanto costoro siano legittimati ad agire giusta gli articoli 97 e seguenti. In casi urgenti, l'assistenza è prestata anche senza previa richiesta.

1

Foglio federale 1977, Voi. Il

10

146 4

Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

Art. 19 Comunicazione degli atti Se ad un reato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, hanno partecipato anche altre persone, le autorità militari e civili incaricate del procedimento penale devono darsi reciprocamente comunicazione degli atti.

Art. 20 Ammissibilità dell'assistenza L'autorità incaricata del procedimento penale può ricorrere all'assistenza soltanto se non è competente per eseguire l'operazione richiesta, o quando non potrebbe compierla da sola senza andar incontro a difficoltà considerevoli.

Art. 21 Conflitti I conflitti per denegata assistenza sono decisi dal Consiglio federale.

Art. 22 Operazioni provvisionali delle autorità militari Le autorità militari incaricate del procedimento penale non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza l'autorizzazione dell' autorità competente incaricata del procedimento penale. Questa autorità dev'essere informata dell'operazione eseguita.

Art. 23

Operazioni provvisionali delle autorità civili Le autorità civili incaricate del procedimento penale non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l'autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev'essere informato dell'operazione eseguita.

Art. 24 Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario In caso di citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario, il capo competente deve accordare il congedo necessario, salvo che vi si oppongano importanti interessi militari.

1

147 2

Se il congedo è negato, il tribunale dev'esserne immediatamente informato.

3

È riservato l'articolo 222 del Codice penale militare *>.

Art. 25 Gratuità L'assistenza è gratuita. È riservato il rimborso di spese speciali.

Titolo secondo: Procedura penale Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Foro Art. 26

Secondo l'Incorporazione 1

1 militari appartenenti od assegnati ad una unità d'armata sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di divisione competente per la loro parte di truppa.

2

Per i militari appartenenti alle truppe d'armata, la competente giurisdizione militare è designata dal Consiglio federale.

Art. 27

In scuole e corsi 1 militari che prestano servizio in una scuola reclute o in un altro corso d'istruzione fuori delle formazioni dell'esercito costituite conformemente all'organizzazione delle truppe sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale di divisione competente per la piazza d'armi.

1

2 II Consiglio federale emana le disposizioni particolari; esso può prevedere deroghe per motivi linguistici.

Art. 28

Luogo del commesso reato In tutti gli altri casi il foro è quello del tribunale nel cui circondario il reato è stato commesso. Se il luogo dove è stato commesso il reato è sconosciuto o incerto, il tribunale competente è designato dal Consiglio federale.

1}

RS 321.0

148

Art. 29

Fori sussidiari 1

Se il reato è stato commesso all'estero e la competenza di un tribunale non risulta dall'incorporazione, il tribunale competente è quello nel cui circondario l'imputato era domiciliato al momento dell'apertura del procedimento.

2 Se in quel momento l'imputato non era domiciliato in Svizzera, il tribunale competente è quello del suo ultimo domicilio svizzero e se non fu mai domiciliato in Svizzera, quello del circondario in cui è stato arrestato.

3

Nel caso in cui le disposizioni che precedono fossero insufficienti, il tribunale competente è designato dal Dipartimento militare federale.

Art. 30 Foro in caso di più reati e di correità 1

Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diversi tribunali, il foro è quello del tribunale competente per il reato più grave. Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria, 2

Se più persone sono imputate d'aver commesso in comune un reato, è competente il tribunale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

3

1 compartecipi sono giudicati dal tribunale competente per giudicare l'autore principale.

Art. 31 Foro speciale In via eccezionale, per motivi linguistici o altre ragioni d'opportunità, il Dipartimento militare federale può, su proposta dell'uditore in capo, affidare il giudizio di una causa penale ad un tribunale che non sia quello di divisione competente.

1

2 Se le cricostanze lo richiedono, l'uditore in capo può affidare l'esecuzione dell'assunzione preliminare delle prove o dell'istruzione preparatoria a un giudice istruttore che non sia quello del tribunale di divisione competente.

Art. 32

Conflitto di giurisdizione Ove insorga conflitto di giurisdizione fra tribunali militari od ove una parte, senza contestare la giurisdizione militare in generale, eccepisca con-

149 tro la competenza del tribunale militare che si occupa della causa, la decisione, fino alla chiusura dell'istruzione preparatoria, spetta al Dipartimento militare federale.

Sezione 2: Esclusione e ricusa dei funzionari giudiziari

Art. 33 Esclusione 1

Non possono prender parte ad un'operazione giudiziaria come giudici, giudici istruttori, uditori o segretari: a. i parenti o affini dell'imputato in linea retta ascendente o discendente, 0 in linea collaterale sino al grado di cugini germani inclusivamente; b. coloro che hanno un interesse nell'esito della causa; e. coloro che sono stati sentiti nel processo come testimoni o come periti.

2

Coloro per i quali esiste uno di questi motivi d'esclusione devono avvisarne in tempo utile l'autorità competente.

Art. 34 Ricusa L'uditore e l'imputato hanno il diritto di proporre la ricusa dei giudici, dei giudici istruttori e dea segretari per motivi atti a porre in dubbio la loro imparzialità. Nella domanda devono rendere verosimile che questi motivi esistono realmente.

Art. 35 Astensione 1 giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari possono proporre la loro propria ricusa per lo stesso motivo.

Art. 36 Decisione Sui casi d'esclusione o di ricusa pronuncia il presidente del tribunale di divisione fino al momento in cui la causa è deferita al tribunale; da questo momento in poi, pronuncia il tribunale stesso.

Art. 37 1

Ammissibilità La domanda d'esclusione o di ricusa è ammissibile in ogni tempo.

150 2

Nel dibattimento, la domanda deve essere presentata immediatamente dopo la lettura dell'atto d'accusa.

Sezione 3: Processi verbali e atti 1. Processi verbali Art. 38

Contenuto e forma 1

Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istnittore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale.

Terminata l'audizione, il processo verbale dev'essere dato da leggere o letto alla persona udita. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev'essere firmato dalla persona udita, dal giudice istnittore e dall'estensore.

2 Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi.

3

In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono.

Art. 39 Dibattimento 1

II processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l'andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.

2

Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d'ufficio o a richiesta di una parte, ordina che se ne faccia menzione completa nel processo verbale e se ne dia lettura.

3

II processo verbale dev'essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 40

Ispezioni oculari e perquisizioni domiciliari 1

II processo verbale di un'ispezione oculare o di una perquisizione domiciliare deve dare un quadro preciso delle risultanze dell'operazione, nonché indicare il luogo e il momento dell'esecuzione ed i nomi dei partecipanti. Se necessario, devono essere allegati piani, fotografie e disegni.

2

II processo verbale dev'essere firmato dal giudice, se ha proceduto lui stesso all'operazione.

151

Art. 41

Sequestro e messa al sicuro 1

Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti.

2

L'inventario dev'essere firmato dal giudice, se ha proceduto lui stesso all'operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù dell'articolo 68 capoverso 3 deve confermare con la firma la completezza dell'inventario. Gliene sarà data copia.

2. Atti

Art. 42 Decisioni Le decisioni e la loro esecuzione sono messe agli atti.

Art. 43

Conservazione Terminata la causa, gli atti sono conservati presso il Dipartimento militare federale.

Art. 44 Restituzione di documenti Di regola, i documenti messi agli atti possono essere restituiti all'avente diritto, contro ricevuta, soltanto dopo la liquidazione definitiva della causa.

Art. 45 Consultazione degli atti 1

Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione e questo non contrasti con interessi superiori.

2

L'uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.

Sezione 4: Termini Art. 46

Computo, proroga 1

Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno ricono-

152 sciuto festivo dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, ad un ufficio postale svizzero l'ultimo giorno del termine al più tardi.

2

1 termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

Art. 47

Restituzione 1

La restituzione di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito.

2

La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova; entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso.

3

Sulla domanda pronuncia l'autorità competente nel merito.

4

La decisione di reiezione può essere impugnata mediante reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione scritta: a. presso il presidente del tribunale di divisione, se è stata presa dal giudice istruttore; b. presso il tribunale militare d'appello, se è stata presa dal presidente del tribunale di divisione o dal tribunale di divisione; e. presso il tribunale militare di cassazione, se è stata presa dal presidente del tribunale militare d'appello o dal tribunale militare d'appello.

Art. 48 Presentazione a un'autorità incompetente II termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato presentato in tempo utile a un servizio o un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev' essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

Sezione 5: Pubblicità e polizia delle sedute Art. 49

Pubblicità 1

1 dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, ad eccezione delle deliberazioni e delle votazioni.

153 2

II tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la moralità ovvero l'interesse di una persona in causa lo richieda.

3

La lettura del dispositivo della sentenza dev'essere pubblica.

4

Riservato l'articolo 38 capoverso 3, nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell'immagine o del suono.

Art. 50

Polizia delle sedute 1

II presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l'ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitranti dalla polizia fino alla chiusura della seduta.

2 Riservata l'azione penale, il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 300 franchi o con l'arresto repressivo fino a tre giorni colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del giudice. L'arresto repressivo può essere immediatamente eseguito.

3

Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 100 franchi o un giorno di arresto repressivo.

Art. 51 Locali per le sedute, organi d'esecuzione 1

1 Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese speciali sono rimborsate dalla Confederazione.

2

A richiesta del presidente del tribunale, l'autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l'esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

Sezione 6: Interrogatorio dell'imputato, salvacondotto Art. 52

Citazione 1

Di regola, l'imputato è citato per scritto all'interrogatorio. Dev'essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2

La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell' autorità civile.

154 3

Non ottemperando alla citazione, l'imputato può esservi costretto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

Art. 53 Esecuzione 1

L'imputato dev'essere informato del fatto che gli è contestato. Dev' essere invitato a pronunciarsi sull'imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste pertinenti domande.

2

Le condizioni personali dell'imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.

3 II giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.

4 Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.

5

Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

6

Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede oltre nell'istruzione.

Art. 54 Salvacondotto 1

II presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all'imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni.

2

II salvacondotto cessa d'essere valido allorché l'imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena privativa della libertà o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso.

3 L'imputato o il condannato dev'essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto.

Sezione 7: Arresto provvisorio, carcerazione preventiva e per ragioni di sicurezza Art. 55

Arresto provvisorio 1

II capo militare dell'imputato o indiziato può ordinarne l'arresto provvisorio per tre giorni al massimo se si verificano le condizioni previste

155 dalla legge per l'esecuzione dell'arresto ovvero se perentori motivi di servizio lo richiedano. Devono essere prese senza indugio le misure necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 97 della presente legge e art. 203 CPM !>).

2 Alle stesse condizioni, il giudice istruttore può ordinare l'arresto provvisorio per al massimo sette giorni durante l'assunzione preliminare delle prove.

3 Nel casq del capoverso 1, contro l'arresto provvisorio può essere interposto reclamo giusta gli articoli 209 e seguenti del Codice penale militare 1) nel caso del capoverso .2, giusta l'articolo 162 della presente legge.

4

L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per analogia giusta l'articolo 112 capoverso 3.

Art. 56 Fermo Chiunque è sorpreso in flagrante reato o è inseguito immediatamente dopo può essere fermato da ognuno per impedirne la probabile fuga o accertarne l'identità. Egli dev'essere immediatamente consegnato alla truppa più vicina o alla polizia.

Art. 57 Arresto L'imputato contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria a cagione di un reato per cui è comminata una pena privativa della libertà personale può essere arrestato qualora vi sia motivo di presumere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale; b. faccia scomparire tracce del reato, distrugga o manometta elementi probatori o induca testimoni, coimputati o persone chiamate a dare informazioni a fare false dichiarazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruzione; e. se lasciato in libertà, continui la sua attività delittuosa.

Art. 58

Ordine di arresto 1

L'arresto dell'imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell'istruzione, del presidente del tribunale competente.

2 L'ordine d'arresto contiene: a. i dati personali dell'imputato; b. il reato contestatogli; » RS 321.0

156 e. il motivo dell'arresto; d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

3

L'ordine di arresto dev'essere intimato all'imputato nel momento dell'arresto; gliene sarà data copia contro ricevuta.

Art. 59

Ricerca dell'imputato 1

Se non. è possibile eseguire l'ordine di arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato. L'ordine di arresto può esser.e pubblicato. Vi si indicherà a chi l'arrestato dovrà essere consegnato.

2

Gli organi di polizia sono tenuti a cooperare alla ricerca dell'impu-

tato.

3

In caso di reati gravi, l'ordine di arresto può essere diffuso mediante la stampa, la radio o la televisione.

Art. 60

Primo interrogatorio, durata della carcerazione 1

L'arrestato dev'essere interrogato sull'oggetto dell'imputazione il più tardi nel primo giorno feriale successivo alla sua traduzione dinanzi al giudice.

2 L'imputato può essere tenuto in carcere per più di quattordici giorni solanto con il consenso del presidente del tribunale di divisione. La domanda di protrazione della carcerazione dev'essere motivata e indicare la protrazione proposta.

3 L'imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà.

4

Appena siano cessati i motivi dell'arresto, l'arrestato deve essere messo in libertà.

Art. 61 Decisione circa la carcerazione per ragioni di sicurezza In caso di impugnazione della sentenza, il presidente del tribunale giudicante decide se occorra ordinare o far continuare la carcerazione ordinata per ragioni di sicurezza. Se gli atti sono trasmessi all'autorità superiore, la decisione spetta al presidente di costei.

Art. 62

Restrizioni della libertà L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo dell'arresto e a mantenere Ja disciplina nelle carceri.

157 Sezione 8: Provvedimenti istruttori Art. 63

Sequestro 1

Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l'istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.

2

II sequestro è ordinato dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell' istruzione, dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare d'appello. L'esecuzione può essere affidata alla polizia giudiziaria cantonale.

Art. 64

Consegna di oggetti sequestrati Chi ha in propria custodia un oggetto o un bene sequestrato è tenuto, a richiesta, a consegnarlo. In caso di rifiuto, l'oggetto o il bene gli sarà tolto con la forza.

Art. 65 Sorveglianza e sequestro presso l'Azienda delle PTT (In sospeso)

Art. 66 Perquisizione domiciliare e personale Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata se è probabile che in un'abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l'imputato o l'indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato.

1

2

L'imputato o l'indiziato possono essere sottoposti a una perquisizione personale.

Art. 67 Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale 1 Per chiarire un reato, l'imputato o indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico.

2

Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto in casi gravi.

3

L'imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.

158 Art. 68

Ordine di perquisizione, presenza di terzi 1

Le perquisizioni sono ordinate dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare di appello. L'esecuzione può essere affidata alla polizia giudiziaria cantonale.

2

Nei soli casi di pericolo imminente si potrà procedere ad una perquisizione in tempo di notte.

3 II detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un membro adulto della sua famiglia o un abitante della casa.

4

Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un organo del Comune o del Cantone.

Art. 69

Segreto privato o professionale 1

La perquisizione di scritti o supporti dell'immagine o del suono dev' essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l'articolo 73 lettera b, 2 In particolare, scritti e supporti possono essere esaminati soltanto quando si possa supporre che taluni di loro siano importanti per l'istruzione.

3 Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale di divisione fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva.

Art. 70 Restituzione o realizzazione degli oggetti sequestrati 1

Appena non siano più necessari per il procedimento penale, gli oggetti e i beni sequestrati che non saranno né confiscati né devoluti alla Confederazione devono essere restituiti all'avente diritto.

2 Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 41 e 42 del Codice penale militare 1), se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, all'alto commissariato di guerra.

11

RS 321.0

159 3

L'alto commissariato di guerra procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall'articolo 41a capoverso 3 del Codice penale militare 1) non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati.

Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto.

4

Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, l'alto commissariato di guerra può ordinare un'unica pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 71 Autopsia, esumazione Per ragioni perentorie possono essere ordinati l'autopsia, il rinvio della sepoltura, l'esumazione o l'apertura dall'urna cineraria.

Sezione 9: Testimoni e persone chiamate a dare informazioni Art. 72

Obbligo di testimoniare Ognuno è tenuto a comparire come testimone dinanzi al giudice e, riservate le disposizioni seguenti, a deporre la propria testimonianza.

Art. 73

Diritto di non deporre Possono rifiutare di testimoniare: a. i parenti e gli affini in linea diretta dell'imputato o indiziato, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, il coniuge, anche se divorziato, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre e il fidanzato dell'imputato; i rapporti di parentela derivanti da adozione sono equiparati ai rapporti di parentela naturali; b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; e. le persone che, per asserzione fede degna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nella lettera a al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio.

1)

RS 321.0

160 Art. 74

Avviso al testimone 1

II testimone che ha diritto di non deporre dev'essere avvertito di questa sua facoltà. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

2

II testimone che si dichiara nondimeno disposto a deporre ha facoltà di revocare questa dichiarazione anche nel corso dell'interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.

Art. 75

Dovere di servizio di serbare il segreto 1

Quando una persona sia chiamata a deporre come testimone sopra fatti di cui essa non potesse dare ragguagli senza violare il dovere di servizio di serbare il segreto, il giudice deve previamente ottenere dal servizio competente la dispensa da questo dovere.

2 Nessun funzionario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone intorno ad un segreto d'ufficio o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Sono del resto applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.

Art. 76

Citazione 1

Di regola, i testimoni sono citati per scritto. La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell'autorità civile. I testimoni devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2

1 militari in servizio possono essere citati come testimoni per scritto o verbalmente.

Art. 77 Interrogatorio 1

Ciascun testimone dev'essere esaminato in assenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato.

2

1 testimoni sono esortati a dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 78 Condizioni personali Le condizioni personali del testimone devono essere accertate, particolarmente anche le sue relazioni con l'imputato o con la parte lesa, in quanto possano influire sulla sua credibilità.

161

Art. 79

Mancata comparizione 1

II testimone che, senza giustificazione, non ottempera alla citazione, si assenta senza permesso o si mette nell'impossibilità di deporre è punito con la multa sino a 300 franchi. Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua disobbedienza.

2

II testimone renitente può essere tradotto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

3

La sanzione e la condanna nelle spese sono revocate in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Art. 80

Rifiuto illecito di testimoniare 1

II testimone che, senza motivo legale, rifiuta di fare la sua deposizione o si sottrae all'obbligo di deporre può essere arrestato fino a 24 ore. Simultaneamente, può essergli comminata, per il caso di rifiuto persistente, la pena dell'arresto o della multa prevista dall'articolo 292 del Codice penale1} per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

2 II testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito al giudice ordinario.

3

II testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto.

4

Sono riservate le domande di risarcimento di terzi.

Art. 81 Indennizzo I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Art. 82 Persone chiamate a dare informazioni 1

Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni: a. le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi del reato; b. le persone incapaci di comprendere la portata di una testimonianza.

3)

RS 311.0

Foglio federale 1977, Voi. II

11

162 2

Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione. In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l'ordine di accompagnamento sono retti dall'articolo 52.

3

Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre.

4

Le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato si applicano per ana-

logia.

5

Le persone chiamate a dare informazione possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Sezione 10: Perizie e ispezioni oculari

Art. 83 Periti 1

Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istnittore o il tribunale può rivolgersi a periti.

L'oggetto della perizia deve essere delimitato.

2

Ai periti dev'essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all'assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all'imputato.

Art. 84 Nomina La nomina è comunicata per scritto ai periti, con menzione degli articoli 86 e 87. I periti devono essere avvertiti delle conseguenze di una falsa perizia, sempreché non si debba presumere che già le conoscano.

Art. 85

Esclusione e ricusa Ai periti si applicano per analogia le disposizioni sull'esclusione e la ricusa dei funzionari giudiziari.

Art. 86 Obbligo di accettare la nomina II perito deve accettare la nomina se: a. è ufficialmente impiegato per simili perizie; b. esercita professionalmente la scienza, l'arte o il mestiere la cui conoscenza è reputata necessaria per la perizia o

163

e. è ufficialmente nominato od autorizzato per l'esercizio di siffatte professioni.

Art. 87 Rifiuto della nomina Gli stessi motivi che danno diritto ad un testimonio di rifiutare la deposizione valgono ad un perito per rifiutare la nomina.

Art. 88 Comportamento indebito Al perito che, senza motivo legale o altro grave motivo, rifiuta di fare una perizia, senza sufficiente motivazione non consegna la perizia o non la consegna a tempo debito o, senza giustificazione, non ottempera a una citazione sono addossate le spese cagionate dal suo comportamento. Egli può inoltre essere punito con una multa disciplinare fino a 500 franchi.

1

2

Questi provvedimenti sono revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Art. 89 Presentazione della perizia II giudice decide se la perizia dev'essere presentata per scritto o verbalmente e ne fissa il termine.

Art. 90 Nuova perizia II giudice, se vi sono contraddizioni tra più perizie o se ritiene una perizia insufficiente, può ordinare che ne venga fatta una nuova dai medesimi periti o da altri.

Art. 91 Indennizzo 1 periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Art. 92 Ispezione oculare È ordinata un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

1

2

All'imputato dev'essere dato modo di assistere all'ispezione. Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono esservi convocate. Si può procedere ad audizioni. .

164 Sezione 11: Interpreti e traduttori

Art. 93 Assunzione 1

Quando persone che non conoscono la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad una operazione della procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, il tenore letterale di una deposizione è verbalizzato anche nella lingua straniera.

2

Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non

basta.

3

Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.

Art. 94 Esclusione e ricusa Agli interpreti e ai traduttori si applicano per analogia le disposizioni sull'esclusione e la ricusa dei funzionari giudiziali.

Art. 95

Conseguenze penali in caso di falsa traduzione Interpreti e traduttori devono essere avvertiti delle conseguenze penali di una traduzione deliberatamente falsa (art. 179 CPM 1)).

Sezione 12: Difensori Art. 96

Ammissione, obbligo Sono ammessi come difensori i cittadini svizzeri che godono dei diritti civici ed hanno compiuto studi giuridici completi o sono titolari di una patente cantonale d'avvocato.

2 Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall'imputato. L'imputato dev'essere invitato a designare un altro difensore.

3 Ogni ufficiale di formazione giuridica appartenente alla truppa sottoposta alla giurisdizione del tribunale è tenuto ad assumere la difesa d'ufficio su ordine del presidente del tribunale.

1

" RS 321.0

165

Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Misure preliminari Art. 97

Misure della truppa 1

Quando è stato commesso un reato di competenza della giurisdizione militare, il capo che esercita il comando nel luogo del reato, o un ufficiale o sottufficiale idoneo da lui designato, prende le misure necessarie per impedire la fuga dell'indiziato, raccogliere le tracce del reato e assicurare le prove. In quanto necessario, dev'essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.

2

Le misure prese, nonché le dichiarazioni essenziali dell'indiziato e delle altre persone interrogate, devono essere verbalizzate.

3

Dev'esserne fatto immediatamente rapporto all'autorità competente ad ordinare l'istruzione preparatoria.

Art. 98 Competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria 1

In caso di reati commessi durante il servizio militare, sono competenti ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: a. nelle scuole e nei corsi: il comandante; b. nei servizi di truppa: 1. nella formazione reggimentale: il comandante di reggimento; 2. nei corpi di truppa o nelle unità di piccole dimensioni che si trovano autonomamente in servizio: il rispettivo comandante; 3. in tutti gli altri casi: il comandante o il capo dello stato maggiore.

2 In caso di reati commessi fuori del servizio, tale competenza spetta al Dipartimento militare federale o al servizio da lui designato.

3

Dopo l'assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore, se ritiene che ci si trovi in presenza di un reato perseguibile in giustizia ed il comandante non ordina l'istruzione preparatoria, ne fa rapporto all'uditore in capo.

4

L'uditore in capo può trasmettere il rapporto con la sua proposta al Dipartimento militare federale. Questo o il servizio da lui designato può ordinare l'istruzione preparatoria. La decisione è definitiva.

166

Art. 99 Presupposti e scopo dell'istruzione preparatoria 1

Se una persona è sospettata di aver commesso un reato e non entra in (linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria.

2

L'istruzione preparatoria ha per scopo di stabilire se un reato è stato commesso. Devono essere chiarite tutte le circostanze che possano avere importanza per la sentenza giudiziaria o per la desistenza dal procedimento.

Art. 100 Presupposti e scopo dell'assunzione preliminare delle prove 1

Se mancano i presupposti, per l'istruzione preparatoria, è ordinata l'assunzione preliminare delle prove. Ciò vale soprattuto se: a. si debbano acquisire o completare mezzi di prova, segnatamente qualora l'autore sia sconosciuto e le circostanze della causa siano confuse 0 intricate; b. sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari.

2

In caso di uccisione o di lesione grave di militari o civili, in caso di gravi danni materiali nonché nei casi previsti dall'articolo 156, l'assunzione preliminare delle prove dev'essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato o non vi sia motivo di presumerlo.

Art. 101

Procedura ne llassunzione preliminare delle prove 1

L'assunzione preliminare delle prove è una procedura investigatoria eseguita nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria.

2

II giudice istruttore redige un rapporto sui fatti accertati e sul loro apprezzamento giuridico e, secondo le risultanze, propone all'autorità competente: a. di ordinare l'istruzione preparatoria; b. di liquidare il caso in via disciplinare; e. di non dar seguito al procedimento.

Art. 102

Ordine di procedere 1

L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all' istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato

167 oralmente e immediatamente confermato per scritto. AI giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova.

2

L'ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti. L'indiziato o imputato dev'essere esattamente designato.

3

Se sorgono dubbi sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all'uditore in capo.

Art. 103 Indipendenza del giudice istruttore II giudice istruttore conduce l'istruzione senza alcuna intromissione dei capi militari dell'indiziato o imputato.

Art. 104 Esecuzione 1

L'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria sono eseguite senza indugio 1.

2

Esse non sono pubbliche.

3

L'indiziato o imputato può essere chiamato ad assistere all'audizione di testimoni e periti.

Art. 105 Presenza del difensore 1

II difensore può intervenire già durante l'istruzione preparatoria.

'2 In caso di gravi imputazioni o in casi intricati, il presidente del tribunale di divisione, a richiesta dell'imputato o su proposta del giudice istruttore, designa un difensore d'ufficio nell'istruzione preparatoria.

Art. 106

Diritti del difensore 1

II difensore ha diritto di proporre operazioni d'inchiesta. Per quanto non ne sia pregiudicato lo scopo dell'istruzione, il difensore dev'essere autorizzato anche a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all'audizione di testimoni e periti e a ispezioni oculari.

2

Se lo scopo dell'istruzione lo esige, il giudice istruttore può limitare o vietare ogni comunicazione tra il difensore e l'imputato incarcerato.

3

Chiusa l'istruzione preparatoria, il difensore può prendere conoscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire liberamente con l'imputato.

168 Art. 107

Estensione dell'istruzione preparatoria H giudice istruttore estende d'ufficio l'istruzione preparatoria a persone e reati non menzionati nell'ordine di procedere.

Art. 108

Chiusura dell'istruzione preparatoria Chiusa l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore trasmette gli atti all'uditore per la messa in stato d'accusa o per la desistenza dal procedimento. L'imputato dev'essere informato della chiusura dell'istruzione preparatoria.

Art. 109

Complemento dell'istruzione preparatoria L'uditore e l'imputato possono, entro un termine conveniente determinato dal giudice istruttore, domandare un completamento dell'istruzione preparatoria.

Art. 110 Accusa, proposta di attuazione della procedura del decreto d'accusa 1

Quando l'istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l'esistenza di un crimine o di un delitto, l'uditore emette senza indugio l'atto di accusa. Egli trasmette l'inserto con l'atto di accusa al presidente del tribunale di divisione, con copia all'accusato.

2

Ove ritenga adempiuti i presupposti dell'articolo 115, l'uditore propone di attuare la procedura del decreto d'accusa.

Art. I l i

Desistenza dal procedimento 1

Se vi è soltanto una mancanza di disciplina o se l'affare non dev' essere ulteriormente perseguito, l'uditore desiste dal procedimento.

2 La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto all'imputato e all'uditore in capo.

3

Se vi è una mancanza di disciplina, l'uditore, quando la decisione di desistenza acquista forza di cosa giudicata, trasmette gli atti al competente capo militare o al competente servizio militare per la liquidazione del caso in via disciplinare.

169 4 Se l'affare non deve essere ulteriormente perseguito, l'uditore, quando la decisione di desistenza acquista forza di cosa giudicata, trasmette gli atti al Dipartimento militare federale affinchè li conservi.

Art. 112

Spese e indennità 1

Se l'istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione.

2 Le spese possono essere addossate totalmente o parzialmente all'imputato se questi ha provocato o intralciato l'istruzione con il proprio atteggiamento reprensibile. La decisione sulle spese è inserita in quella di desistenza.

3 Se ne fa domanda, all'imputato nei cui confronti l'istruzione è abbandonata l'uditore assegna un'indennità per il carcere preventivo e per altri pregiudizi sofferti, nonché una congrua indennità per le spese d'avvocato, in quanto il procedimento non sia stato da lui provocato o intralciato con atteggiamento reprensibile o leggerezza.

Art. 113 Gravame Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impugnate dall' imputato e dall'uditore in capo mediante gravame al presidente del tribunale di divisione. Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 192 e 194.

Art. 114 Atto d'accusa L'atto d'accusa contiene: o. i dati personali dell'accusato; b. la descrizione del fatto contestato all'accusato, con le sue caratteristiche legali; e. le disposizioni legali che comminano una pena per il fatto contestato; d. l'indicazione dei mezzi di prova; e. i nomi dei giudici, dei giudici supplenti e del segretario del tribunale di divisione, nonché le eventuali domande d'esclusione o ricusa dell'uditore.

170 Sezione 2: Procedura del decreto d'accusa Art. 115

Presupposti 1

II presidente del tribunale di divisione emana un decreto d'accusa se:

a. ritiene appropriata una pena privativa della libertà personale di al massimo un mese, una multa di al massimo 1000 franchi, un cumulo di queste pene o una pena disciplinare e b. l'accusato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole.

2

L'articolo 145 si applica per analogia.

3

La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

a. in caso di reati contro l'onore; b. se entra in linea di conto la revoca di una pena condizionalmente sospesa o la sua sostituzione con le misure previste negli articoli 32 numero 3 capoversi 1 e 2 del Codice penale militare 1' o 41 numero 3 capoversi 1 e 2 del Codice penale 2); e. se l'accusato è d'ignota dimora.

Art. 116

Forma e motivazione II decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene: a.

b.

e.

d.

e.

/.

g.

h.

i dati personali dell'accusato; il fatto ritenuto provato; la fattispecie penale o disciplinare corrispondente a questo fatto; l'apprezzamento giuridico del fatto; le circostanze che determinano la misura della pena; il dispositivo; la decisione sulle spese e sull'eventuale indennità all'accusato; la menzione ch'esso diviene esecutivo se, entro dieci giorni, non è interposta opposizione scritta presso il presidente del tribunale di divisione; /. la data, nonché la firma del presidente del tribunale di divisione.

» RS 321.0 > RS 311.0

2

171

Art. 117 Notificazione II decreto d'accusa è notificato per scritto alla persona punita e all' uditore. Se non può essere notificato alla persona punita, si da luogo alla procedura ordinaria.

Art. 118 Opposizione 1

Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita e l'uditore possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso il presidente del tribunale di divisione.

2 L'opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull' indennità deve contenere conclusioni motivate.

3

Se l'opposizione è fatta in tempo utile, il decreto d'accusa è caducato. Si da luogo allora alla procedura ordinaria. In questa procedura il giudice che ha emanato il decreto d'accusa non può assumere la presidenza.

4

Se l'opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, il tribunale pronuncia senza dibattimenti.

Art. 119

Esecutorietà Se non è fatta opposizione, il decreto d'accusa acquista forza di sentenza cresciuta in giudicato.

Art. 120 Ritiro dell'opposizione 1

Se l'opposizione è ritirata, il decreto d'accusa ridiviene operante. Il ritiro è possibile, il più tardi, fino all'inizio del dibattimento. Tuttavia, se l'opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, il ritiro è possibile fino alla pronuncia del tribunale.

2 Se la persona punita ritira l'opposizione, le spese possono esserle addossate.

Sezione 3: Atti preparatori per il dibattimento

Art. 121 Indizione del dibattimento Ricevuti l'atto d'accusa e l'inserto, il presidente del tribunale di divisione fissa senz'indugio il luogo, il giorno e l'ora del dibattimento.

172

Art. 122

Giudici supplenti Nel caso che il tribunale non potesse venir costituito coi giudici e i giudici supplenti disponibili, il presidente del tribunale di divisione designa giudici supplenti straordinari.

Art. 123 Difesa 1

Nel dibattimento, l'accusato dev'essere assistito da un difensore.

2

Se l'accusato non si è ancora provvisto di un difensore, né gliene è stato designato uno d'ufficio durante l'istruzione preparatoria, il presidente del tribunale di divisione gli assegna un termine per designarlo.

3

Se il termine è trascorso senza che l'accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d'ufficio.

4

Designato il difensore, il presidente assegna all'accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di ricusa e per indicare i suoi mezzi di prova.

Art. 124 Misure probatorie 1

II presidente del tribunale di divisione può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni e periti e altre misure probatorie.

2 II presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare altre misure probatorie se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all'inizio del dibattimento.

3

II presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.

Art. 125

Misure probatorie provvisionali 1

Se si prevede che una prova non potrà essere assunta nel dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimone o di un perito, o se è indicato di far eseguire prima del dibattimento un'ispezione oculare da parte dell'autorità giudiziaria, il presidente del tribunale di divisione procede lui stesso a questa assunzione di prove o ne incarica uno o più giudici.

2 Se possibile, alle parti è data facoltà di assistere all'assunzione delle prove. Se non vi assistono, il processo verbale deve essere comunicato loro prima del dibattimento.

173 Sezione 4: Dibattimento

Art. 126 Partecipazione 1

1 giudici, i segretari, l'uditore, l'accusato e il difensore devono assistere all'intero dibattimento.

2

II presidente del tribunale di divisione può ordinare che l'accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio.

3

A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento.

4

La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l'accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.

Art. 127 Mancata comparizione dell'accusato 1

Se l'accusato, sebbene debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata.

2

Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si da luogo alla procedura contumaciale.

Art. 128 Mancata comparizione di testimoni Se un testimone, sebbene debitamente citato, non si presenta, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l'udienza a spese del testimone non comparso.

1

2

L'articolo 79 è applicabile.

Art. 129 Assenza del difensore o mancata comparizione di un perito Se l'udienza dev'essere rimandata per causa dell'assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rimando.

Art. 130 1

Apertura del dibattimento II presidente del tribunale di divisione apre il dibattimento.

174 2 Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.

Art. 131

Accertamento dell'identità; lettura dell'atto di accusa 1 2

II presidente del tribunale di divisione accerta l'identità dell'accusato.

È data lettura dell'atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.

Art. 132 Liquidazione d'opposizioni; incompetenza del tribunale 1

In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni tratte dalla prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o 'l'ammissibilità del dibattimento.

2

II tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale federale in virtù dell'articolo 223 del Codice penale militare1) vincolano il tribunale e le parti.

Art. 133 Interrogatorio dell'accusato 1

II presidente del tribunale di divisione interroga l'accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell'atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell'uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa.

2 Se l'accusato ammette il fatto e la sua confessione è dégna di fede, il tribunale, con il consenso delle parti, può prescindere totalmente o parzialmente da un'ulteriore procedura probatoria.

Art. 134 Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni 1

II presidente del tribunale di divisione produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell'ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze di una testimonianza deliberatamente falsa.

2 Dopo l'esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa.

" RS 321.0

175 3

1 testimoni le cui deposizioni siano contradditorie possono essere messi a confronto.

4

1 testimoni esaminati possono assistere ai dibattimenti.

Art. 135 Contraddizioni, punti oscuri 1

Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si può procedere a nuovi interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell'istruzione preparatoria.

2 Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.

Art. 136 Audizione di periti Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni. Essi possono assistere ai dibattimenti.

Art. 137 Lettura di documenti e processi verbali 1

È data lettura dei documenti e dei processi verbali di ispezioni oculari.

2

L'audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se: a. la persona che dev'essere udita è nel frattempo deceduta; b. la citazione era impossibile per ignota dimora; « e. l'audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi; d. si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.

Art. 138

Nuove proposte di prova 1

Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria.

2

II tribunale vigila tuttavia affinchè il dibattimento non sia prolungato senza necessità.

176

Art. 139

Interruzione o aggiornamento del dibattimento 1

II tribunale può, d'ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell'atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti.

2

In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev'essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.

Art. 140

Arringhe; ultima parola dell'accusato 1

Terminato l'esperimento delle prove, la parola è data all'uditore e al difensore per discutere della colpa e della misura della pena. Ciascuna parte ha diritto di replicare.

2

L'accusato ha l'ultima parola.

Art. 141

Sentenza 1

La sentenza pronuncia l'assoluzione o la condanna.

2

Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.

Art. 142

Pronuncia della sentenza 1

II tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch' esso si è fatta durante il dibattimento.

2

La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per i giudizi incidentali.

3

Per la condanna a morte è necessaria l'unanimità del tribunale.

Art. 143

Oggetto della sentenza La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell'atto di accusa. Nell' apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.

177

Art. 144

Mutamento della qualificazione giuridica 1

II tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all'opinione su cui si fonda l'accusa.

2

Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell'atto di accusa è unicamente possibile qualora l'accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi.

3

Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si alleghino circostanze tali da aumentare la pena.

Art. 145

Crimine o delitto poco grave 1

II tribunale, se riconosce la poca gravita del crimine o del delitto giusta il Codice penale militare 1) o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina, assolve l'accusato e gli infligge una pena disciplinare.

2

II tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari.

3

Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l'accusato.

Art. 146

Carcerazione per ragioni di sicurezza II tribunale può far incarcerare il condannato o l'accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l'esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura.

Art. 147

Spese e indennità 1

Le spese dell'istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte.

2

II tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondano solidalmente.

3

Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all'accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento reprensibile.

1) RS321.0 Foglio federale 1977, Voi. II

'

12

178 4

Le indennità ai giudici, agli ufficiali della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.

5 II tribunale pronuncia sulle domande d'indennità secondo le norme dell'articolo 112 capoverso 3.

Art. 148

Notificazione della sentenza 1

II presidente del tribunale di divisione notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica e indica loro i rimedi giuridici.

2

La notificazione avviene mediante lettura del dispositivo e comunicazione dei considerandi essenziali.

3

Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato.

A richiesta, il presidente del tribunale consente al condannato e al difensore di prender visione dell'esemplare scritto della sentenza.

Art. 149

Forma della sentenza 1

La sentenza dev'essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell'uditore, dell' accusato e del suo difensore, i reati designati nell'accusa, le conclusioni delle parti, nonché: a. in 1.

2.

3.

4.

5.

caso di condanna: la fattispecie; i fatti ritenuti provati in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato; le circostanze che determinano la misura della pena e le misure; le disposizioni legali; il dispositivo;

b. in caso di assoluzione: 1. la fattispecie; 2. la costatazione che il fatto contestato all'accusato non risulta provato o non è punibile; 3. le circostanze che determinano eventuali misure; 4. il dispositivo; e. in caso di assoluzione secondo l'articolo 145: 1. la fattispecie; 2. i fatti ritenuti provati in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza di disciplina;

179 3. le circostanze che determinano la misura della pena disciplinare; 4. il dispositivo.

2

La sentenza contiene la decisione motivata sulle spese e, se del caso, sulla pretesa di diritto civile della parte lesa e sull'indennità all'accusato.

3

La sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale di divisione e dal segretario.

4

Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste cancelleresche che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d'ufficio.

Sezione 5: Procedura contumaciale e restituzione in pristino Art. 150

Prescrizioni particolari per il dibattimento 1

Se l'accusato, sebbene debitamente citato, non si presenta al tribunale né adduce sufficiente giustificazione, non può essere citato o tradotto con la forza o si mette nell'impossibilità di partecipare al dibattimento, si da luogo alla procedura contumaciale.

2 II tribunale può rinviare il giudizio se la comparsa personale dell'accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione.

3

Se l'accusato non si è provvisto di un difensore, il presidente del tribunale di divisione gliene designa uno d'ufficio.

4 La sentenza pronuncia la condanna o l'assoluzione. Se il dibattimento rileva che, in assenza dell'accusato, non si può stabilire se esso sia colpevole o innocente, il tribunale sospende provvisoriamente il procedimento.

Art. 151

Nuovo giudizio nella procedura ordinaria 1

Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli notificano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. In questo caso, il presidente del tribunale di divisione può ordinare al giudice istruttore di completare l'istruzione preparatoria; al termine, questi trasmette gli atti all'uditore.

2 Revocata la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.

180 Art. 152

Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale 1

II condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva.

2

La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia: a. entro dieci giorni dal ricevimento della sentenza contumaciale non chiede di essere nuovamente giudicato in procedura ordinaria; b. non ottempera ingiustificatamente a una debita citazione del tribunale.

Art. 153

Notificazione della sentenza contumaciale Al momento della notificazione della sentenza, il condannato in contumacia deve essere avvertito delle conseguenze giuridiche menzionate negli articoli 151 e 152.

Art. 154 Dispensa nella procedura contumaciale 1

11 cittadino svizzero residente all'estero e condannato in contumacia può, anche se i presupposti dell'articolo 151 capoverso 1 non sono adempiuti, chiedere la revoca della sentenza contumaciale e un nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento. Le domande devono essere motivate.

2 La domanda di dispensa dev'essere accolta se il condannato in contumacia prova di non poter partecipare al dibattimento per motivi familiari, professionali o finanziari e si possa rinunciare alla sua comparsa personale.

Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale.

3 Se la domanda di dispensa è respinta, quella di revoca della sentenza contumaciale e di nuovo giudizio diviene priva d'oggetto.

Sezione 6: Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale della pena Art. 155

Dibattimento Se il tribunale di divisione o il tribunale militare d'appello deve pronunciare sulla revoca della sospensione condizionale della pena, dev'essere svolto un dibattimento.

1

181 2

II condannato dev'essere udito; l'uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l'ultima parola.

Sezione 7: Procedura in caso di esclusione dal servizio giusta l'articolo 16 dell'organizzazione militare Art. 156

Apertura della procedura 1

Nei casi previsti dall'articolo 16 dell'organizzazione militare 1), la procedura è aperta dal Dipartimento militare federale che ordina l'assunzione preliminare delle prove.

2

Se vi sono motivi per l'esclusione dal servizio, il Dipartimento militare federale trasmette gli atti al competente tribunale di divisione.

Art. 157

Atto d'accusa, dibattimento 1

L'uditore domanda l'esclusione dal servizio per indegnità. L'atto d' accusa indica tutti i fatti che giustificano l'indegnità e i pertinenti mezzi di prova.

2

Le disposizioni sul dibattimento e sulla procedura d'impugnazione si applicano per analogia.

Art. 158 Inammissibilità della grazia In caso d'esclusione dal servizio non vi è possibilità di grazia.

Sezione 8: Pretese di diritto civile nelle cause penali Art. 159

Ammissione; rinvio al giudice civile Contro l'accusato, la parte lesa può far valere dinnanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile emergenti da un reato soggetto al Codice penale militare 29.

1

* I tribunali militari possono rinviare la parte lesa davanti al giudice civile, in quanto il giudizio della pretesa di diritto civile importasse difficoltà.

" RS 510.10 !

» RS 321.0

182 3

Le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere nella procedura contumaciale.

Art. 160 Procedura 1

La pretesa di diritto civile può essere fatta valere dall'apertura dell' istruzione preparatoria fino all'inizio del dibattimento.

2 La parte lesa, se ha fatto valere una pretesa di diritto civile prima del dibattimento, dev'essere convocata al medesimo. Non è tenuta però a comparire.

3

Durante il dibattimento, la parte lesa ottiene la parola per proporre e motivare le sue conclusioni dopo l'uditore.

Art. 161 Ammissibilità del giudizio Le pretese di diritto civile possono essere giudicate soltanto se l'accusato è condannato o punito dal tribunale in via disciplinare.

Capitolo 3: Rimedi giuridici Sezione 1: Reclamo Art. 162

A mmissibilità 1

È ammesso il reclamo contro le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d'incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale di divisione o del tribunale militare d'appello.

2

II reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.

\

Art. 163 Competenza Sul reclamo pronuncia definitivamente come giudice unico: a. se diretto contro il giudice istruttore, il presidente del competente tribunale di divisione; b. se diretto contro il presidente del tribunale di divisione, il presidente del competente tribunale militare d'appello; e. se diretto contro il presidente del tribunale militare d'appello, il presidente del tribunale militare di cassazione.

183 Art. 164

Presentazione; termine 1

II reclamo dev'essere presentato, con motivazione scritta, il più tardi cinque giorni dopo dacché la persona colpita ha avuto conoscenza della decisione o dell'operazione impugnabile. Il reclamo per denegata giustizia è ognora ammissibile.

2

Se il reclamante si trova in carcere, basta la consegna fatta in tempo utile al custode, il quale provvederà per l'inoltro.

3 L'autorità di reclamo chiede immediatamente il parere alla parte avversa e ordina, se necessario, altre indagini.

Art. 165

Effetto sospensivo II reclamo ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordini.

Art. 166 Decisione del reclamo Se il reclamo è accettato, l'autorità di reclamo prende le misure necessarie. Essa può in particolare revocare decisioni e impartire istruzioni alla controparte.

Art. 167 Spese Le spese sono a carico della Confederazione. Esse possono essere addossate al reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.

Sezione 2: Appello Art. 168

Ammissibilità 1

L'appello è ammesso contro le sentenze dei tribunali di divisione, eccettuate quelle contumaciali.

2

Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile o sulle spese e indennità, è ammesso soltanto il gravame.

3

L'appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali di divisione che revocano o no la sospensione condizionale della pena.

184

Art. 169

Legittimazione;

effetto

1

L'appello può essere interposto dall'accusato o dal suo difensore e dall'uditore. L'uditore può ricorrere in appello anche a favore dell'accusato.

2

L'appello sospende l'esecutorietà della sentenza.

Art. 170

Presentazione; termine 1

L'appello dev'essere dichiarato per scritto o oralmente al tribunale di divisione, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.

Esso può restringersi a parti distinte della sentenza.

2

II tribunale comunica alla controparte la dichiarazione d'appello.

Art. 171 Ritiro L'appello può essere ritirato per scritto o mediante dichiarazione a verbale, fino alla chiusura della procedura probatoria.

1

2

L'accusato che ritira l'appello sopporta di regola le spese.

3

La decisione di stralcio dal ruolo è presa dal presidente del tribunale presso cui gli atti si trovano.

Art. 172 Trasmissione degli atti Notificata alle parti la sentenza motivata per scritto, il presidente del tribunale di divisione trasmette gli atti al tribunale militare d'appello.

Art. 173

Osservanza del termine; ritardo II presidente del tribunale militare d'appello esamina se l'appello è stato interposto in tempo utile. Se lo ritiene tardivo produce gli atti al tribunale, il quale decide in procedura scritta.

Art. 174

Preparazione del dibattimento II presidente del tribunale militare d'appello prepara il dibattimento e fa circolare gli atti fra i giudici. Esso assegna alle parti un congrue termine per eventuali domande di ricusa e proposte di prove. Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 121 a 125.

185

Art. 175

Conseguenze della mancata comparizione 1

Se la citazione al dibattimento non può essere notificata all'accusato o se questi, senza esserne stato dispensato e sebbene debitamente citato, non si presenta, l'appello si ha per perento un'ora dopo il termine fissato per il dibattimento.

2 La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver potuto senza sua colpa ottemperare alla citazione.

3

La domanda di revoca delle conseguenze della mancata comparizione dev'essere presentata al tribunale militare d'appello entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla perenzione dell'appello.

4

La domanda che, per gravi motivi, non ha potuto essere presentata in tempo utile dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell' impedimento.

Art. 176 Traduzione dell'accusato; procedura contumaciale Se l'uditore ha interposto appello e l'accusato, sebbene debitamente citato, non compare né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua traduzione, si applicano le disposizioni sulla procedura contumaciale e sulla restituzione in pristino.

Art. 177 Dibattimento Se necessario, il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento.

3

2 Nelle arringhe, l'appellante ha per primo la parola. Se ambo le parti hanno interposto appello, la parola è data dapprima all'uditore. Ogni parte ha il diritto di replicare. L'accusato ha l'ultima parola.

3 Per altro, al dibattimento dinanzi al tribunale d'appello s'applicano per analogia gli articoli 126, 128 a 130, 131 capoverso 1, 132 a 138, 142 e 143, 144 capoverso 1, 145 e 146, 148 e 149.

Art. 178

Cognizione 1

II tribunale militare d'appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di diritto della causa. Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

186 2

La sentenza non può essere modificata a pregiudizio dell'accusato se l'appello è stato interposto soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore.

Art. 179

Spese; indennità 1

Se l'appello dell'accusato è accettato in tutto od in parte, di regola le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d'appello ne decide secondo libero apprezzamento.

2

All'accusato il cui appello sia stato accettato in tutto od in parte è di regola assegnata un'indennità per le spese d'avvocato, salvo che sia stato assistito da un difensore d'ufficio.

3

Sulle altre domande d'indennità il tribunale decide secondo l'articolo 112 capo verso 3.

Sezione 3: Cassazione Art. 180

Ammissibilità 1

11 ricorso per cassazione è ammesso contro: a. le sentenze dei tribunali militari d'appello; b. le decisioni dei tribunali militari d'appello inerenti alla revoca della sospensione condizionale della pena; e. le sentenze contumaciali dei tribunali di divisione.

2

Nei casi della lettera e sono applicabili per analogia gli articoli 181

a 189.

Art. 181

Motivi di cassazione 1

La cassazione è pronunciata se: a. il tribunale non fu regolarmente costituito; b. il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente; e. durante il dibattimento sono state violate essenziali disposizioni procedurali così che ne sia risultato un pregiudizio per il ricorrente; d. la sentenza contiene una violazione della legge penale; e. la sentenza non è sufficientemente motivata; /. essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l'esito della procedura probatoria.

187 2 Per i motivi indicati nelle lettere a e e, la cassazione può essere domandata soltanto se la parte ne ha formulato domanda o ha rilevato l'irregolarità durante il dibattimento.

Art. 182

Legittimazione, termine, scambio di scritti, effetto sospensivo 1

La cassazione può essere domandata dall'accusato o dal suo difensore e dall'uditore.

2

La domanda di cassazione dev'essere annunciata per scritto al tribunale che ha giudicato, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.

3

All'atto della notificazione della sentenza, il presidente del tribunale assegna al ricorrente un termine di venti giorni per motivare per scritto la domanda di cassazione. Ricevutala, la comunica alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Infine, trasmette gli atti con le memorie ed il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

4

La domanda di cassazione sospende l'esecutorietà della sentenza.

Art. 183

Preparazione della deliberazione 11 presidente del tribunale militare di cassazione fa circolare gli atti fra i membri del tribunale e prende le necessarie disposizioni per la deliberazione.

Art. 184 Ulteriore scambio di scritti, cognizione 1

Non vi è dibattimento. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

2

II tribunale militare di cassazione esamina soltanto le conclusioni proposte..

3

Se la cassazione si fonda sull'articolo 181 capoverso 1 lettere a, b o e, si tiene conto soltanto dei fatti citati nella domanda di cassazione.

4 Per le domande di cassazione fondate sull'articolo 181 capoverso 1 lettere d, e o /, il tribunale militare di cassazione non è vincolato dalla motivazione della domanda.

Art. 185 Giudizio 1

Se ritiene fondato di ricorso per cassazione, il tribunale militare di cassazione annulla la decisione impugnata.

188 2

La decisione del tribunale militare di cassazione non deve avere effetti pregiudizievoli per l'accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore.

Art. 186 Rinvio Se annulla la sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale di precedente istanza.

1

2

Per motivi speciali, può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.

3 Se annulla la sentenza in applicazione dell'articolo 181 capoverso 1 lettera b, deferisce la causa all'autorità competente.

Art. 187

Nuovo giudizio II nuovo giudizio deve fondarsi sui considerandi di diritto della sentenza del tribunale militare di cassazione.

Art. 188

Spese, indennità 1

Se il ricorso per cassazione dell'accusato è accettato in tutto od in parte, di regola le spese procedurali sono a carico della Confederazione.

Negli altri casi, il tribunale militare di cassazione ne decide secondo libero apprezzamento.

2 All'accusato il cui ricorso per cassazione sia stato accettato in tutto od in parte è di regola assegnata un'indennità per le spese d'avvocato, salvo che sia stato assistito da un difensore d'ufficio.

3 Sulle altre domande d'indennità il tribunale decide secondo l'articolo 112 capoverso 3.

Art. 189 Notificazione della sentenza La sentenza del tribunale militare di cassazione, motivata per scritto, è notificata alle parti, al presidente del tribunale di precedente istanza e all' uditore in capo.

2 Se la sentenza contiene indicazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato, al condannato e al suo difensore è comunicato per scritto soltanto il dispositivo.

1

3

A richiesta, il presidente consente al condannato e al suo difensore di prender visione dell'esemplare scritto della sentenza.

189

Sezione 4: Gravame Art. 190

Ammissibilità Le decisioni dei tribunali di divisione e dei tribunali militari d'appello, contro cui non è ammesso l'appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante gravame al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti: a.

b.

e.

d.

e.

/.

g.

h.

i.

esecuzione di pene sospese, dopo l'esecuzione di misure giudiziali; reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio; cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale; diniego della restituzione in pristino; decisione sulle pretese di diritto civile; decisione sulle spese e reiezione di domande d'indennità; confisca e devoluzione di doni e altri profitti; riammissione al servizio; carcerazione ordinata al momento della notificazione della sentenza.

Art. 191

Legittimazione II gravame può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall' uditore, nonché dalla parte lesa riguardo alle sue pretese di diritto civile.

Art. 192

Termine, procedura 1

II gravame dev'essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al presidente del tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

2

In caso di gravame giusta l'articolo 190 lettere e e /, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali; negli altri casi decide liberamente. L'articolo 185 capoverso 2 si applica per analogia.

3

Non vi è dibattimento; per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

190 Art. 193

Decisione Se accetta il gravame, il tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza, o decidere lui stesso nel merito.

Art. 194 Spese, indennità 1

Se il gravame dell'accusato o della parte lesa è accettato in tutto od in parte, di regola le spese procedurali sono a carico della Confederazione.

Negli altri casi, il tribunale militare di cassazione ne decide secondo libero apprezzamento.

2

All'accusato o alla parte lesa il cui gravame sia stato accettato in tutto od in parte è assegnata di regola un'indennità per le spese d'avvocato, salvo che sia stato assistito da un difensore d'ufficio.

Sezione 5: Revisione Art. 195

Motivi di revisione 1

La revisione di una sentenza esecutoria di un tribunale militare può essere chiesta se: a. fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sè od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l'assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell'accusato assolto o una condanna per un reato più grave; b. un reato ha influito sull'esito del precedente processo; e. dopo l'emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa; d. dopo l'emanazione defila sentenza, l'accusato assolto ha fatto una confessione degna di fede.

2

Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell' accusato assolto o del condannato è esclusa.

Art. 196 Pretese di diritto civile Per quanto concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere chiesta: 1

191 a. nei casi previsti dall'articolo 195 lettere b a d; b. nei casi in cui non sono stati prodotti al tribunale fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tau da determinare una valutazione diversa della pretesa di diritto civile.

2 La revisione per i motivi indicati nel capoverso 1 lettera b dev'essere chiesta entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti.

Essa non può più essere chiesta spirati che siano dieci anni dall'intimazione della sentenza.

Art. 197

Legittimazione Possono chiedere la revisione: a. l'uditore; b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge; e. il rappresentante legale del condannato; d. la parte lesa, per le pretese di diritto civile.

Art. 198 Domanda, effetto sospensivo 1

La domanda di revisione dev'essere presentata al presidente del tribunale militare di cassazione.

2

Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

3

La domanda di revisione sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordini; in caso di condanna a morte, decide il tribunale.

Art. 199 Difesa

d'ufficio

Se la domanda di revisione non sembra a priori dover avere esito negativo, il presidente del tribunale militare di cassazione può designare un difensore d'ufficio per il completamento della domanda e per la procedura ulteriore.

Art. 200 Altre indagini Se lo ritiene necessario, il presidente del tribunale militare di cassazione procede ad altre indagini o ne incarica un membro del tribunale o il giudice istruttore.

192

Art. 201

Fona di cosa giudicata La sentenza impugnata ha forza di cosa giudicata fino alla pronuncia sulla domanda di revisione.

Art. 202 Decisione, spese Se accetta la domanda di revisione, il tribunale militare di cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale che ha giudicato definitivamente.

2 Se la domanda di revisione è diretta contro una sua propria sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al competente tribunale militare d'appello.

3 Per motivi speciali, esso può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.

4 Se la domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali e una tassa di giustizia.

1

Art. 203 1

Nuovo giudizio II nuovo giudizio si fa secondo le disposizioni sulla procedura ordi-

naria.

2

1 mezzi di prova dichiarati influenti dal tribunale militare di cassazione non possono essere eliminati come non influenti.

Art. 204

Riabilitazione II condannato assolto nella procedura di revisione è reintegrato in tutti i suoi diritti. Le multe e le spese gli sono rimborsate. Gli è assegnata un'indennità adeguata.

2 II tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza.

1

Capitolo 4: Esecuzione Art. 205

Forza di cosa giudicata La sentenza acquista forza di cosa giudicata quando il termine per presentare l'appello o la domanda di cassazione è decorso inutilizzato o la domanda è stata ritirata o respinta.

193 Art. 206

Ordine d'esecuzione Quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata, il presidente del tribunale vi appone in calce l'ordine scritto di esecuzione.

Art. 207

Comunicazione della sentenza In caso di condanna, la sentenza è notificata per mezzo del Dipartimento militare federale al governo del Cantone incaricato dell'esecuzione.

Art. 208

Esazione delle multe e confisca 1

L'esazione delle multe e la confisca di oggetti e beni, nonché di doni e altri profitti, sono eseguite dalle autorità cantonali. Il ricavo, riservato l'articolo 191a capoverso 5 del Codice penale militare 1), è consegnato alla Confederazione.

2

1 Cantoni danno modo di riscattare le multe con il lavoro.

Art. 209

Esecuzione delle pene privative della libertà Riservata l'esecuzione in via militare della detenzione, le pene privative della libertà personale e le misure sono eseguite dal Cantone di domicilio del condannato.

1

2 II Dipartimento militare federale può eccezionalmente incaricare dell' esecuzione un altro Cantone. Esso designa il Cantone d'esecuzione se il condannato non è domiciliato in Svizzera.

Art. 210

Esecuzione della pena di morte 1

La pena di morte è eseguita su ordine del comandante dell'unità cui il condannato appartiene. Se il condannato non fa parte di un corpo di truppe svizzere, è il Consiglio federale che incarica un ufficiale dell'esecuzione della sentenza.

2

L'esecuzione della pena di morte ha luogo per mezzo della fucilazione, al quale scopo verrà comandato un reparto di soldati portanti fucile. Gli ulteriori dettagli verranno stabiliti da un'ordinanza del Consiglio federale.

" RS 321.0 Foglio federale 1977, Voi. II

13

194

Art. 211

Riscossione delle spese di giustizia Le spese addossate al condannato sono riscosse secondo le norme stabilite per l'esecuzione delle sentenze civili. Esse non possono essere commutate in carcerazione.

Art. 212

Spese d'esecuzione; diritto di regresso 1

Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dalla Confederazione secondo le disposizioni emanate dal Consiglio federale.

2 Per le spese d'esecuzione delle misure previste negli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale 1), la Confederazione ha diritto di regresso verso le persone che ne sono colpite e verso i parenti tenuti ad assisterle in virtù dell'articolo 328 del Codice civile2 >.

Capitolo 5: Procedimenti penali contro stranieri Art. 213

Convenzioni di Ginevra Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra 3> che derogano alla presente legge.

Art. 214

Deroga ai minimi di pena In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vincolato ai minimi delle pene previsti dalla legge.

Titolo terzo: Disposizioni finali Art. 215

Esecuzione II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

" RS 311.0 2) RS 210 "' RS 0.518

195

Art. 216 Abrogazione L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, del 28 giugno 1889 a >, è abrogata.

Art. 217 Diritto transitorio 1 procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.

1

2 1 ricorsi per cassazione ancora pendenti possono essere ritirati dal ricorrente, e simultaneamente trasformati in appello, entro venti giorni dalla pertinente comunicazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

3

La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari, nominati dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale, dev' essere determinata in modo da coincidere, dopo l'entrata in vigore della presente legge, con il periodo amministrativo quadriennale delle autorità e dei funzionari della Confederazione.

Art. 218 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1

1

CS 3 433; RU 19S1 435; 1968 228

196 Tavola sinottica PPM/OGPPM

PPM

OGPPM

PPM

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Articoli

Articoli

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49 50 51 52 53

65 66 67 76 77 e 78 -- 68 69 70 71 72 73 e 75 -- 74

-- 10, 12 cpv. 2 9, 15 11 cpv. 1 1 1 cpv. 2 12 cpv. 1 7 13, 14 cpv. 3 8 14 cpv. 1 e 2 9 (nuovo) -- 10 (nuovo) -- 11 (nuovo) -- 12 (nuovo) --

1 (nuovo) 2 3 4 5 6

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 (nuovo) 46 (nuovo) 47 (nuovo) 48 (nuovo)

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18 17 25 cpv. 1 26 36 e 37 38 39 40 41 cpv. 1, 42 cpv. 1 41 cpv. 2, 42 cpv. 2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 e 59 cpv. 2 61 e 165 59 cpv. 1 85 cpv. 1 60 63 64 -- -- ^ -- --

54 (nuovo) 55 56 57

58 59 60 61 (nuovo)

62 63 64 65 66 67 (nuovo) 68 69 (nuovo) 70 (nuovo) 71 (nuovo) 72 (nuovo)

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 (nuovo) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 (nuovo) 96

79 80 81 82 e 83

-- 84 -- -- -- -- 86 cpv. 1, 87 cpv. 1 86 cpv. 2 e 3 88 89 90 91 cpv. 1 92 93 94 -- 95 98 97 99 100 101 102 103 104 95 105 106 -- 107 e 126 cpv. 3

197

PPM

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Articoli

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Articoli

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146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

162 cpv. 1 163 164 161 166 167 -- -- -- -- 170 171 172 177 178 cpv. 1 178 cpv. 2 182 183 184 185 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 187 188 189 cpv. 1-3,5 191 192 193 cpv. 1 194, 195, 196 198 193 cpv. 2 197 -- -- -- -- -- 199 cpv. 1 e 2

108 110 109, 114cpv. 1 108 cpv. 3 101 (nuovo) -- Ili e 113 102 112 cpv. 2, 117 103 115 104 107 cpv. 2 105 107 cpv. 3, 4 e 5 106 107 116 118 108 121 109 122 cpv. 1 110 122 cpv. 2, 123n.ls 3 111 122 cpv. 3, 122» cpv. 1, 112

97

98 99 100

122t«r

113 (nuovo)

114 115 (nuovo) 116 (nuovo) 117 (nuovo) 118 (nuovo) 119 (nuovo) 120 (nuovo) 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 (nuovo) 139 140 141 142 143 144 145

124 -- --

-- -- -- -- 127 primo periodo 128 126 129 e 130 131, 132 e 133 134, 66 cpv. 2 137 138 139 140 cpv. 1 141 142 144 e 145 cpv. 2 145 cpv. 1, 146 148, 151, 152 147 150 e 153 135, 136, 154, 160 cpv. 4 155 157 158 159 160 160a

(nuovo) (nuovo) (nuovo) (nuovo)

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 (nuovo) 167 (nuovo) 168 (nuovo) 169 (nuovo) 170 (nuovo) 171 (nuovo) 172 (nuovo) 173 (nuovo) 174 (nuovo) 175 (nuovo) 176 (nuovo) 177 (nuovo) 178 (nuovo) 179 (nuovo) 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 (nuovo) 191 (nuovo) 192 (nuovo) 193 (nuovo) 194 (nuovo) 195

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(nuovo) 199 cpv. 1 e 2 200

(nuovo) (nuovo) 203 201 cpv. 1 e 3 202

(nuovo) 205 206 207

PPM Articoli

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208 209 210 212 213 214 215 220

219, 221

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio per una modificazione del Codice penale militare e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale Del 7 marzo 1977

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Foglio federale

Jahr

1977

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2

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18

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77.029

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.05.1977

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1-198

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10 112 197

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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