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Foglio Federale Berna, 7 febbraio 1977

Anno LX

Volume I

N° 6 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

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77.001

Messaggio concernente provvedimenti contro l'eccedenza di forniture di latte Del 19 gennaio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione un progetto di decreto federale concernente provvedimenti contro l'eccedenza di forniture di latte.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 gennaio 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber 1977 -- 57

Foglio federale 1977, Vol. l

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Compendio La situazione nel settore lattiera è caratterizzata da un costante aumento annuale delle forniture di latte, da elevate spese globali per il collocamento dei latticini causanti un ingente onere finanziario alla Confederazione e da incerte prospettive di smercio per taluni prodotti. Il disegno di decreto sull economia lattiera, che abbiamo approvato il 22 dicembre 1976, prevede perciò la possibilità di introdurre un contingentamento individuale della fornitura del latte. Tuttavia, siccome questo decreto entrerà in vigore soltanto il 1° novembre 1977 e i preparativi per l'applicazione di un esteso contingentamento lattiera individuale necessitano ancora di un certo tempo, detto provvedimento non potrà esplicare i suoi effetti prima del 7° maggio 1978.

Considerato che le forniture di latte continuano ad aumentare ogni mese, nonostante la siccità manifestatasi nel 1976, riteniamo indispensabile adottare nel frattempo delle misure atte a ridurre la produzione del latte. Un' alternativa, che tuttavia rigettiamo, consisterebbe nell'alimentare sensibilmente la somma da assicurare (trattenuta) a carico dell'agricoltura.

Per il periodo dal 1° maggio 1977 al 30 aprile 1978 vi proponiamo di introdurre un contingentamento lattiera semplificato. Dal profilo giuridico l'applicazione di un tale provvedimento implica l'adozione, in procedura d'urgenza, di un decreto federale di portata generale. Il decreto è in stretta correlazione con quello sull'economia lattiera 1971 e con il summenzionato disegno di decreto sull'economia lattiera 1977.

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I

Parte generale

II

Situazione generale nel settore lattiere»

Nel nostro quinto rapporto sull'agricoltura e nel messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, nonché la modificazione del decreto sullo statuto del latte, della legge sull'agricoltura e della legge sulla vendita del bestiame, ambedue in data 22 dicembre 1976, vi abbiamo esposto dettagliatamente la situazione e i problemi del settore lattiero.

Nei capitoli 222, 23, 322.1 e 322.8 del quinto rapporto sull'agricoltura, abbiamo segnatamente passato in rassegna le questioni direttamente connesse con l'economia lattiera ed esaminato, da un profilo generale, il problema dell'orientamento della produzione agricola con particolare riguardo alla produzione lattiera Nel messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977 viene esposta nei dettagli la situazione dell'economia lattiera svizzera e vi si spiegano i particolari del disegno sull'economia lattiera 1977. Vi è pure trattato in modo molto completo la possibilità d'istituire, nell'ambito del citato decreto, un contingentamento lattiero individuale, come pure i problemi sollevati dall'adozione di siffatta misura.

Siccome la situazione e i problemi del settore lattiero sono già stati definiti in due ampie documentazioni, tralasciamo, in questo testo, l'indicazione di ulteriori dettagli.

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Evoluzione del settore lattiero negli ultimi mesi; conseguenze

Come rilevato nel quinto rapporto sull'agricoltura e nel messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, le forniture di latte aumentano incessantemente. Da quando sono stati elaborati questi testi l'evoluzione non è affatto mutata; nonostante la siccità dell'estate 1976 le forniture di latte hanno subito un ulteriore aumento nel corso dell'autunno. Durante l'esercizio 1975/76 le consegne di latte sono state del 3,7 per cento superiori a quelle dell'esercizio precedente. Nel novembre 1976 esse hanno superato del 6,5 per cento (cifra provvisoria) quelle dello stesso mese del 1975, mentre nel dicembre tale eccedenza è risultata dell'8,1 per cento (cifra provvisoria).

Siccome in numerose regioni di pianura si è potuto prolungare il foraggiamento verde fino verso la fine di novembre, anzi a volte fino all'inizio di dicembre, consentendo di economizzare le riserve di foraggio grezzo, ci si deve attendere, nel corso dei prossimi mesi, un ulteriore aumento delle

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forniture di latte. I miglioramenti apportati al patrimonio zootecnico costituiscono inoltre un altro fattore tendente ad incrementare la produzione lattiera.

Considerata la situazione siamo stati costretti a riesaminare, al momento della pubblicazione del messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, se tale testo legislativo fosse in grado di esplicare i suoi effetti in modo sufficientemente tempestivo per venire a capo delle previste crescenti difficoltà nel settore lattiera. Il decreto sull'economia lattiera 1977 entrerà in vigore il 1° novembre di quest'anno. Il contingentamento individuale del latte, previsto dall'articolo 5 del disegno di decreto, dovrebbe consentire in futuro di tenere meglio sotto controllo la produzione del latte. Occorre nondimeno considerare che i lavori preliminari per un più esteso contingentamento del latte, già da lungo avviati, richiedono un eccezionale dispendio di tempo. Stando alle attuali previsioni, il contingentamento individuale del latte non potrà venir applicato prima del 1° maggio 1978.

Considerata la sovraccennata situazione nel settore della produzione, le forti spese causate al conto lattiero e le incerte previsioni di smercio per alcuni prodotti, siamo giunti alla conclusione che non si può differire fino alla primavera del 1978 l'introduzione di provvedimenti atti a contenere le forniture di latte. Vi proponiamo pertanto di adottare, per il periodo dal 1° maggio 1977 al 30 aprile 1978, un contingentamento semplificato. Dal profilo giuridico l'applicazione di siffatta misura, affinchè possa entrare in vigore il 1° maggio 1977, implica l'adozione di un decreto federale di portata generale, che i due consigli legislativi dovranno esaminare in procedura d'urgenza durante la sessione primaverile del 1977.

A titolo di completamento vorremmo citare che, quale alternativa a questa soluzione, potrebbe fondamentalmente entrare in linea di conto anche un cospicuo aumento della somma da assicurare (trattenuta) a carico dell' agricoltura. Tuttavia per motivi di natura essenzialmente materiale ci opponiamo a siffatta soluzione. Nell'attuale fase di produzione si impone soprattutto una riduzione del quantitativo di latte commerciale piuttosto che una maggior partecipazione dell'agricoltura agli oneri del conto lattiero.

Concludendo, vorremmo
rilevare con la massima chiarezza che le forniture e il prezzo del latte non possono aumentare contemporaneamente in modo illimitato. Lasciando libero corso alla produzione del latte, non si potrebbe più garantire o mantenere l'attuale prezzo di base; se per contro si riesce a limitare il volume delle forniture, sarà fondamentalmente possibile non solo di mantenere il prezzo del latte al livello attuale, bensì di adeguarlo, nel corso del tempo, all'evoluzione generale dei costi.

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Lavori preliminari inerenti al decreto federale

Come appena accennato, l'evoluzione delle forniture di latte negli ultimi mesi ci ha indotto a sottoporvi un disegno di decreto federale urgente.

Considerato che per lo svolgimento dei lavori preliminari disponevamo soltanto di poche settimane, non siamo stati in grado di avviare presso i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate la procedura di consultazione prevista dall'articolo 32 della Costituzione federale.

Riteniamo di poter giustificare questo iter non solo per mancanza di tempo, ma anche in quanto la questione del contingentamento delle forniture di latte è stata esaminata minuziosamente nell'ambito dell'estesa procedura di consultazione effettuata per il decreto sull'economia lattiera 1977. Il messaggio concernente quest'ultimo decreto analizza in dettaglio i pareri espressi dai Cantoni, dalle organizzazioni economiche, dalla commissione consultiva e dalla commissione dei cartelli. Vi rimandiamo perciò a quanto riferito nel citato messaggio e ci limitiamo a rilevare che, salvo alcune eccezioni, i pareri espressi sono in principio tutti favorevoli ad un contingentamento del latte. Persine le cerehie agricole, sebbene con alcune riserve, approvano questo provvedimento.

Sulla scorta delle opinioni espresse a suo tempo, riteniamo di poter trarre la conclusione che l'introduzione anticipata di un contingentamento semplificato della fornitura del latte non si urterebbe ad alcuna opposizione; l'applicazione di un tale provvedimento incontrerebbe anzi ampi consensi presso larghe cerehie.

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Parte speciale

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Concezione del disegno di decreto

La soluzione transitoria che proponiamo è fondata sul fatto che dal 1° maggio 1977 al 30 aprile 1978 i produttori potranno fornire di massima, senza il versamento di alcuna tassa individuale, soltanto la quantità di latte commerciale prodotta dagli stessi nel periodo dal 1° maggio 1975 al 30 aprile 1976. Le deroghe dovranno essere disciplinate espressamente dalla legge, rispettivamente dall'ordinanza d'esecuzione. Chi non si attiene a questa regolamentazione e fornisce più latte di quello consegnato durante il periodo di riferimento deve versare per l'eccedenza di fornitura una tassa di 50 centesimi per chilogrammo di latte.

Sul piano nazionale ciò significa che la produzione di latte, invece di aumentare presumibilmente del 2 al 4 per cento, dovrebbe diminuire di circa

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il 3 per cento. Dalla primavera del 1977 alla primavera del 1.978 la nostra proposta dovrebbe perciò condurre ad una contrazione delle forniture di latte del 5 al 7 per cento rispetto a ciò che sarebbe il caso lasciando libero corso alla produzione.

La nostra proposta consiste dunque in un metodo generale, il quale non tiene affatto o praticamente poco conto delle condizioni di produzione individuali esistenti durante il periodo di riferimento. Stando al nostro parere questo procedimento è accettabile, in quanto la modesta riduzione delle forniture di latte si aggira in media attorno al 3 per cento ed è pertanto sostenibile da ogni produttore. Nel caso del contingentamento individuale attualmente in preparazione, che potrà essere applicato a decorrere dal 1° maggio 1978, i contingenti verranno calcolati -- come espresso dalla denominazione -- individualmente e perciò secondo un metodo più capillare. Per ragioni di tempo e amministrative non entra dunque in considerazione, per il periodo transitorio di un anno, una procedura diversa da quella proposta.

Nella soluzione transitoria abbiamo intenzionalmente rinunciato a ridurre il volume delle forniture al quantitativo di base da noi fissato a 27 milioni di quintali. Come già detto, il metodo generale non può praticamente tener conto delle condizioni di produzione individuali. Per poter ricondurre l'attuale volume di fornitura del latte al quantitativo di base, la produzione dovrebbe subire in media una diminuzione del 7 al 10 per cento. Riteniamo che, nell'ambito di una soluzione generale, una riduzione di questa entità sia da escludere. La soluzione transitoria deve soprattutto impedire un ulteriore aumento delle forniture di latte e contribuire nel contempo ad una prima leggera diminuzione delle stesse. Con l'introduzione del contingentamento individuale del latte, a decorrere dal 1° maggio 1978, inizierà la seconda fase, grazie alla quale l'insieme di tutti i contingenti individuali dovrà ricondurre il quantitativo di base a 27 milioni di quintali.

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Commento sul disegno di decreto

L'articolo 1 disciplina i provvedimenti che costituiscono l'oggetto principale del presente disegno.

Stando al capoverso 1, i produttori che a decorrere dal 1° maggio 1977 forniranno una quantità di latte superiore a quella ad essi attribuita, dovranno pagare, individualmente, una tassa per ciascun chilogrammo di latte consegnato in eccedenza. L'attuale disciplinamento basato sulla copertura collettiva da parte dei produttori dei disavanzi del conto lattiere viene in tal modo, a partire da un certo quantitativo di forniture di latte, reso individuale.

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II capoverso 2 si riferisce al calcolo della quantità di latte che ciascun produttore potrà fornire dal 1° maggio 1977 al 30 aprile 1978, in esenzione dalla tassa individuale. Questa quantità equivale -in principio al volume di latte fornito dal 1° maggio 1975 al 30 aprile 1976 (1975/76). Nell'ambito del contingentamento generale transitorio abbiamo scelto di proposito, quale periodo di riferimento -- contrariamente a quanto è il caso per il successivo contingentamento individuale --, un lasso di tempo breve ed assai recente. Infatti, nella maggior parte dei casi le condizioni aziendali si rivelano attualmente ancora identiche o comunque molto simili, per cui divengono superflue delle correzioni. Per le aziende in cui la produzione lattiera del 1975/76 risulta almeno del 5 per cento inferiore a quella dell' anno precedente, il Consiglio federale può dichiarare determinante la produzione inedia degli anni 1974/75 e 1975/76 o, se del caso, anche soltanto quella degli anni 1974/75.

Il capoverso 3 fissa l'entità della tassa individuale che i produttori devono versare in caso di superamento del volume delle forniture di latte determinato conformemente al capoverso 2. Proponiamo una tassa di 50 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza. A titolo comparativo, menzioniamo che, nel decreto sull'economia lattiera 1977, la tassa prevista nell articolo relativo ail contingentamento ammonta a 40 centesimi per chilogrammo di latte, importo che, all'occorrenza, potremmo portare fino a 60 centesimi. Il motivo per cui abbiamo stabilito la tassa individuale a 50 centesimi nel disegno di decreto qui accluso risiede nel fatto che le eccedenze di forniture sono indesiderabili, per cui i fornitori devono, nel loro proprio interesse, ridurle immediatamente di una certa misura. Nell'intento di aumentare l'effetto orientativo della produzione, prevediamo inoltre di effettuare trimestralmente un rendiconto che consente di controllare l'osservanza dei contingenti individuali.

11 capoverso 4 disciplina l'utilizzazione del provento della tassa individuale.

Quest'ultimo dev'essere conteggiato sulla partecipazione suppletiva alle spese di collocamento che i fornitori devono assumersi in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 del vigente decreto sull'economia lattiera. Secondo tale decreto, nonché in base al nuovo
decreto proposto, i fornitori di latte devono infatti versare solidariamente un determinato contributo in caso di superamento della quantità di base. Durante il periodo transitorio, siffatto contributo non sarà interamente pagato in modo solidale, ma sarà coperto, in primo luogo, dal provento della tassa individuale di 50 centesimi versata per chilogrammo di latte. Soltanto il saldo della partecipazione suppletiva dovrà essere sostenuto dall'assieme dei fornitori; conseguentemente quest' ultimo importo sarà più piccolo.

Il decreto non disciplina i dettagli relativi all'applicazione del regolamento transitorio. Giusta l'articolo 2, saremo incaricati dell'esecuzione; dobbiamo

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segnatamente poter decidere in quale misura occorre prendere in considerazione i casi speciali e di rigore, come anche le modificazioni della superficie aziendale. A tale proposito poniamo l'accento sul fatto che prevediamo di semplificare al massimo le modalità d'esecuzione. D'altronde, nel breve tempo a nostra disposizione, non sarebbe affatto possibile, dal profilo amministrativo, di preparare e applicare altrimenti le misure previste.

Pertanto, le piccole modificazioni di superficie subentrate fra il periodo di riferimento e quello d'applicazione non saranno prese in considerazione; i produttori dovranno pure forzatamente accettare inconvenienti di piccola entità. Soltanto con l'applicazione del contingentamento individuale perfezionato, vale a dire a decorrere dal 1° maggio 1978, sarà possibile tener conto singolarmente di ogni caso.

Per quanto attiene alla riscossione della tassa individuale, l'articolo 2 ci conferisce espressamente la competenza di autorizzare e di obbligare coloro che acquistano e utilizzano il latte ad incassare la tassa individuale computandola sul prossimo credito per le forniture di latte. Dobbiamo inoltre poter autorizzare la Divisione dell'agricoltura a bloccare o a trattenere, ove occorra, la totalità delle prestazioni che devono essere versate per il tramite del conto lattiere ad acquirenti o a utilizzatori del latte. La possibilità di poter ordinare tale misure è pertanto necessaria in quanto coloro che acquistano o utilizzano il latte potrebbero eventualmente rifiutarsi di incassare regolarmente la tassa individuale presso i loro fornitori.

Gli articoli 3 a 6 concernono le disposizioni penali. Essi corrispondono alle disposizioni analoghe contemplate nel proposto decreto sull'economia lattiera 1977. Al fine di evitare ripetizioni, vi rimandiamo alle spiegazioni relative agli articoli 18, 19, 21 e 23 contenute nel messaggio riguardante tale decreto.

I provvedimenti amministrativi proposti M'articolo 7 corrispondono in larga misura alle disposizioni dell'articolo 24 del disegno di decreto sull' economia lattiera 1977.

L'articolo 8 disciplina la protezione giuridica in materia di contingentamento lattiero. A tale riguardo proponiamo delle disposizioni speciali. Tenuto conto della necessità di trattare rapidamente i ricorsi, è opportuno di istituire delle
commissioni regionali, indipendenti dalle federazioni lattiere, che possano pronunciarsi senza indugio e in modo definitivo; occorre che i fatti siano stabiliti esattamente al fine di garantire un contingentamento efficace. Una procedura che prevede il ricorso alle autorità abituali non sarebbe opportuna, in quanto i ricorrenti sarebbero informati troppo tardi sul livello del loro contingente definitivo. Ai ricorsi saranno applicate le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa. Queste

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disposizioni istituiscono d'altronde una procedura identica a quella contemplata nell'articolo 26 del disegno di decreto federale sull'economia lattiera 1977.

Come lo esigono le disposizioni dell'articolo 8 del disegno, l'articolo 9 completa la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, infatti un'aggiunta (art. 100 lett. m cifra 2) dichiara irricevibile i ricorsi di diritto amministrativo concernenti decisioni relative al contingentamento previsto in questo contesto. Il regime così stabilito è analogo a quello previsto dal disciplinamento del mercato caseario in materia di classificazione e di tassazione dei formaggi, regime che si è rivelato opportuno.

Giusta l'articolo 10, la validità del decreto sull'economia lattiera 1971 dovrebbe venir prorogata fino al 30 aprile 1978.

Indipendentemente da questa proroga abbiamo la ferma intenzione di introdurre per il 1° maggio 1978 un più esteso contingentamento individuale del latte. Ciò implica tuttavia, a causa dei preparativi necessari (attribuzione dei contingenti) che il decreto sull'economia lattiera 1977 possa entrare in vigore per il 1° novembre 1977. Se, contrariamente alle previsioni, ciò non dovesse essere possibile, è indispensabile che il decreto sull'economia lattiera 1971 venga prorogato fino al 30 aprile 1978. Nel caso contrario, ossia ove di nuovo decreto sull'economia lattiera possa entrare in vigore -- come speriamo -- il 1° novembre 1977, dobbiamo venir autorizzati ad abrogare anticipatamente il decreto sull'economia lattiera 1971.

"L'articolo 11 ci incarica dell'esecuzione del decreto e ci conferisce soprattutto la competenza di avvalersi della collaborazione dei Cantoni e delle competenti organizzazioni economiche.

Giusta l'articolo 12 del disegno di decreto, quest'ultimo dev'essere dichiarato urgente ed entrare in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea federale. Vi abbiamo già dettagliatamente illustrato nel presente messaggio il motivo per cui è necessario di munirlo della clausola d'urgenza. Si tratta -- lo ripetiamo -- di creare, fino all' entrata in vigore del contingentamento lattiere individuale nella primavera del 1978, un disciplinamento transitorio, al fine di evitare una nuova lievitazione delle forniture di latte e di procedere ad una prima riduzione delle stesse.
Giusta l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione, una procedura d'urgenza è possibile. Conformemente all'articolo 89 bis capoverso 2 della Costituzione, il decreto federale urgente sottosta al referendum facoltativo.

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Come l'abbiamo menzionato a più riprese nel presente messaggio, siamo fermamente decisi ad istituire, il 1° maggio 1978, il contingentamento lattiera individuale. Nel caso in cui, contrariamente ad ogni aspettativa, non potremmo dar seguito a questo intento, bisognerebbe poter prorogare sostanzialmente di al massimo sei mesi il regime transitorio. Per tale motivo, il decreto deve aver effetto fino e non oltre il 31 ottobre 1978; dobbiamo pertanto essere autorizzati ad abrogarlo anticipatamente. Tuttavia, e lo ripetiamo ancora, il nostro obiettivo consiste nell'applicare il regime transitorio soltanto per un anno.

3

Ripercussioni finanziarie e conseguenze sull'effettivo del personale

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Ripercussioni finanziarie

Rispetto alle spese causate dall'applicazione del disciplinamento in vigore, il disegno di decreto non comporterà per la Confederazione alcuna spesa supplementare. Considerato complessivamente, esso dovrebbe persine determinare una certa riduzione delle spese. Teniamo tuttavia a sottolineare, come l'abbiamo già fatto nel messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, che l'obiettivo precipuo della misura proposta non risiede -- come si potrebbe credere -- nel ridurre notevolmente l'onere della Confederazione, bensì nel limitare o nel diminuire il volume di latte commercializzato. Orbene, raggiungendo questo scopo, il rischio di eccedenze strutturali di produzione di latticini sarà allontanato e le catastrofiche conseguenze di natura finanziaria ad esso connesse (campagne di vendita a prezzo ridotto) verranno evitate. Inoltre, la riduzione delle forniture del latte dovrebbe determinare una contrazione delle spese lorde del conto lattiera. Siccome però i contributi versati dai produttori in caso d'eccedenza delle consegne diminuiranno simultaneamente, le spese nette a carico della Confederazione subiranno soltanto una diminuzione relativamente lieve. Come l'abbiamo detto, l'essenziale risiede tuttavia nell'evitare un aumento delle spese.

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Conseguenze sull'effettivo del personale

Secondo le previsioni attuali, l'applicazione del provvedimento proposto non obbligherà l'amministrazione federale ad assumere personale supplementare. Il decreto federale e la sua applicazione, che vi abbiamo illustrato, sono concepiti in modo tale che l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, e soprattutto le sue sezioni, le società dei produttori, gli acquirenti e gli utilizzatori del latte dovranno effettuare la maggior parte del lavoro.

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Costituzionalità

Le disposizioni finanziarie ed economiche del disegno di decreto si fondano sull'articolo. 31Ms capoverso 3 lettera b della Costituzione, secondo cui, quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni per conservare una sana popolazione rurale e assicurare l'efficienza dell'agricoltura. L'articolo 32 della Costituzione fornisce la base che consente di chiamare i Cantoni e le organizzazioni economiche a cooperare all'esecuzione del decreto federale. La base legale per le disposizioni penali recepite nel disegno è retta dall'articolo 64bis della Costituzione.

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(Disegno)

Decreto federale concernente provvedimenti contro l'eccedenza di forniture di latte (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b, 32 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1977 1), decreta: Art. l

Tassa individuale A decorrere dal 1° maggio 1977, il singolo produttore di latte commerciale deve versare una tassa individuale sulle forniture di latte che eccedono la quantità menzionata al capoverso 2.

1

2 La quantità di latte che ogni produttore può mettere in commercio a partire dal 1° maggio 1977, senza dover versare la tassa individuale, corrisponde di massima, per un anno intero, alla quantità di latte commerciale prodotta dal 1° maggio 1975 al 30 aprile 1976 (1975/76). Per quanto concerne le aziende la cui produzione 1975/76 è inferiore di almeno il 5 per cento a quella dell'anno precedente, il Consiglio federale può dichiarare determinante la media degli anni 1974/75 e 1975/76 o la produzione dell'anno 1974/75.

3

I produttori, che forniscono una quantità di latte superiore a quella che è stata loro attribuita in virtù del capoverso 2, devono versare una tassa di 50 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza.

" FF 1977 I 529

541 4

II provento della tassa dev'essere conteggiato sulla partecipazione suppletiva alle spese di collocamento che i produttori devono assumersi in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 del vigente decreto sull'economia lattiera a) Art. 2 Ordinanza del Consiglio federale II Consiglio federale disciplina i dettagli; esso decide in quale misura occorre prendere in considerazione i casi speciali e di rigore, nonché le modificazioni della superficie aziendale. Esso può segnatamente autorizzare e obbligare coloro che acquistano e utilizzano il latte ad incassare la tassa individuale computandola sul prossimo credito per le forniture di latte.

Esso può inoltre autorizzare la Divisione dell'agricoltura a bloccare o a trattenere, all'occorrenza, la totalità delle prestazioni che devono essere versate, per il tramite del conto lattiere, agli acquirenti e utilizzatori del latte.

Art. 3 Disposizioni penali 1

Chiunque viola il presente decreto o le relative prescrizioni d'esecuzione è punito, ove non si tratti di un reato più grave, con l'arresto o con la multa sino a cinquemila franchi.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza è punito con la multa sino a tremila franchi.

3

Se il colpevole ha agito a scopo di lucro, il giudice non è vincolato dal massimo di multa.

Art. 4 Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatarì e altre persone 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 II padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle " Attualmente: RS 916.350.1 (DEL 19.71)

542 disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3 Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 5 Azione penale L'azione penale spetta ai Cantoni.

Art. 6

Pena amministrativa 1

1 debitori delle tasse previste nel presente decreto, che ne eludano in tutto o in parte il pagamento, possono essere puniti dalla Divisione federale dell'agricoltura con la multa fino a cinque volte l'ammontare della somma che si presume elusa. La stessa pena può essere comminata in caso di tentativo.

2 Sono applicabili l'articolo 4 del presente decreto e la legge federale sul diritto penale amministrativo 1}.

3

L'articolo 3, non si applica alla fattispecie del capoverso 1.

Art. 7

Provvedimenti amministrativi 1

La Divisione dell'agricoltura esige la restituzione dei profitti pecuniari ottenuti in modo illecito. Le decisioni che essa prende a questo proposito possono essere oggetto di ricorso presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica e, in ultima istanza, presso il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. Resta riservata l'applicazione delle disposizioni penali.

2 II diritto alla restituzione si prescrive in un anno a decorrere dal momento in cui l'organo federale competente ne ha avuto conoscenza, ma comunque in dieci anni a decorrere dal momento in cui sorge il diritto.

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione per restituzione. Essa rimane sospesa finché il debitore non possa essere escusso in Svizzera.

11

RS 313.0

543 Art. 8

Protezione giuridica 1

Le decisioni che riguardano la tassa individuale possono essere deferite, entro trenta giorni, ad una commissione di ricorso che giudica in ultima istanza.

2

Su proposta dei Cantoni il Consiglio federale nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, almeno una commissione di ricorso. Essa è composta da tre a cinque membri che debbono essere indipendenti dalla sezione in oggetto.

3

La commissione di ricorso decide parimenti sui ricorsi inoltrati dai produttori che si trovano nella sua giurisdizione territoriale, che fanno rapporto a un ufficio cantonale del latte oppure alla Divisione dell'agricoltura.

* Inoltre, i principi fissati dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1) sono applicabili alla procedura davanti alla commissione di ricorso.

Art. 9 Modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria Per la durata di validità del presente decreto, l'articolo 100 lettera m della legge federale sull'organizzazione giudiziaria2', è modificato come segue: Art. 100 leti, m m. in materia d'agricoltura: 1. le decisioni concernenti l'attribuzione, la classificazione e la tassazione del formaggio; 2. le decisioni concernenti il contingentamento del latte.

Art. 10

Proroga del decreto sull'economia lattiera 1971 L'articolo 26 capo verso 1 del decreto sull'economia lattiera 1971 3> è modificato come segue: Art. 26 cpv. 1 1 II presente decreto ha effetto fino al 30 aprile 1978. Il Consiglio federale può abrogarlo prima di questa data.

'> RS 172.021 2) RS 173.110 3> RS 916.350.1

544

Art. 11 Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Egli può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni, nonché delle organizzazioni economiche competenti.

Art. 12 Disposizioni finali 1 2

II presente decreto è di carattere obbligatorio generale.

Esso è dichiarato urgente giusta l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno della sua approvazione.

3 Giusta l'articolo 89 bis capoverso 2 della Costituzione federale, esso soggiace al referendum facoltativo ed ha effetto, se approvato, al più tardi fino al 31 ottobre 1978. Il Consiglio federale può abrogarlo prima di questa data.

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Messaggio concernente provvedimenti contro l'eccedenza di forniture di latte Del 19 gennaio 1977

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.02.1977

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529-544

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