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Foglio Federale Berna, 12 dicembre 1977

Anno LX

Volume III

N° 50 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

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Messaggio sulla creazione del Cantone del Giura

del 16 novembre 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale sulla creazione del Cantone del Giura (revisione degli art. 1 e 80 della Costituzione federale).

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo i seguenti postulati: 1973 P 11.723 Problema del Giura (N 2,10.73, Masoni) 1974 P 12.039 Questione giurassiana (N 26.9.74, Gerwig) 1975 P 75.427 Cantone del Giura. Organismo federale per di periodo transitorio (N 17.9.75, Gassmann) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 novembre 1977

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

1977 -- 704 Foglio federale 1977, Voi. III

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Compendio Con decreto federale del 28 settembre 1977, le Camere federali hanno conferito la garanzia federale alla Costituzione del futuro Cantone del Giura, salvo all'articolo 138, con la riserva che gli articoli 1 e 80 della Costituzione federale devono essere modificati e. che la separazione del futuro Cantone da quello di Berna, nonché la sua organizzazione, devono essere assicurate dal diritto federale.

Nell'articolo 1 della Costituzione federale, dove sono elencati i ventidue Cantoni, si deve aggiungere il nome del nuovo Cantone e sostituire al numero ventidue il numero ventitre. Per altro, nell'articolo 80 della Costituzione federale, il numero dei deputati al Consiglio degli Stati deve essere portato da quarantaquattro a quarantasei. Se accetterà la modificazione di queste due disposizioni, il costituente federale darà il proprio consenso alla creazione del nuovo Cantone.

Questo atto costitutivo di diritto federale sarà in un primo tempo soltanto parzialmente efficace, ossia nella misura necessaria sia all'approntamento di un apparato statuale in grado di funzionare sia al trasferimento della sovranità cantonale bernese al futuro Cantone del Giura. Soltanto allora la revisione della Costituzione federale potrà avere piena efficacia ed il ventiseiesimo Stato membro della Confederazione potrà disporre della sua piena sovranità. Questo momento coinciderà con l'entrata in vigore integrale degli articoli modificati della Costituzione federale.

I particolari saranno disciplinati in disposizioni di diritto transitorio emanate dalla Confederazione. I problemi che si pongono in merito sono numerosi, complessi e in gran parte nuovi. La situazione richiede soluzioni appropriate, ossia norme flessibili e facilmente modificabili. Sembra dunque opportuno abilitare il Consiglio federale ad emanare il diritto transitorio e pertanto anche a mettere in vigore le disposizioni costituzionali modificate.

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I

Cenni storici

Considerata in un passato remoto, la questione giurassiana appare come il prodotto di tre gruppi di relazioni: in primo luogo i complessi legami che il Giura episcopale ha mantenuto fino alla fine del XVIII secolo con i vicini; in secondo luogo, l'evoluzione dopo il 1815 come parte del Cantone di Berna ed infine, parallelamente ai due primi fenomeni, le viepiù strette relazioni tra i giurassiani e la Confederazione Svizzera.

La peculiarità storica delle diverse regioni della Svizzera -- dunque anche del Giura -- consiste nel modo in cui ciascuna di esse è giunta a far parte della Confederazione. Fino al 1792, il Giura era più o meno legato alla vecchia Confederazione, ma soltanto indirettamente; tra il 1792 e il 1815 ne restò completamente separato, per poi divenirne parte integrante in seguito all'unione con il Cantone di Berna.

II

Dalle origini alla Rivoluzione francese

Dal 999 al 1792, il territorio giurassiano di cui qui si tratta faceva parte, circa nei suoi confini attuali, del Vescovato di Basilea, principato del Sacro romano impero germanico a contare dal 1032. Questo legame con un impero di coesione invero assai lasca non cancellò i tratti caratteristica che le popolazioni locali avevano acquisito dal fatto della loro appartenenza al vecchio regno di Borgogna. Dalla fine del XIII secolo, il Vescovato, seguendo l'evoluzione politica della maggior parte dei principati ecclesiastici allora esistenti, divenne uno Stato feudale pur conservando alcune caratteristiche della sua origine religiosa. Il vescovo deteneva nel contempo il potere spirituale e temporale. Fruiva dell'immediatezza imperiale ed era vassallo dell' imperatore. Aveva una corte, disponeva di una cancelleria ed esercitava illimitatamente il potere temporale e l'alta giurisdizione, con tutte le regalie connessevi.

Questo doppio potere spirituale e temporale fu usato dal principe per formare uno Stato territorialmente chiuso. Dopo la donazione del monastero di Moutier-Grandval e dei suoi possedimenti, si assistette a un nuovo raggruppamento delle terre, dall'Abazia fino all'odierno Altipiano svizzero. I vescovi tuttavia non esercitarono i medesimi diritti su tutti questi tenitori.

Nel Giura propriamente detto, il raggruppamento delle terre episcopali portò alla costituzione di tre tipi di signorie. Bienne, con l'Erguel, e La Neuveville erano sottoposte al potere temporale del vescovo ma dipendevano spiritualmente dalla giurisdizione ecclesiastica di Losanna. La Prepositura di Moutier-Grandval, con Bellelay, -sottostava al proprio signore per ambedue le giurisdizioni ma poté essere ben presto considerata sia come appartenente all'impero sia come svizzera, secondo i punti di vista, a causa dei suoi trattati di comborghesia con la Confederazione ed in seguito all'av-

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vento della Riforma. Tutte le altre signorie del Vescovato -- Delémont, Porrentruy, Franches-Montagnes, Prepositura di Saint-Ursanne e le piccole signorie in terra germanica -- dipendevano dal principe-vescovo per ambedue le giurisdizioni, salvo l'Ajoie che sottostava alla diocesi di Besançon.

Queste differenze svolsero un ruolo importante fino alla fine dell'«Ancien régime»; le ripercussioni si fecero però sentire anche dopo, il che spiega taluni contrasti all'interno del Giura.

Alla fine del Medioevo, oltre agli effetti del declino generale del mondo feudale, i diritti del principe-vescovo subirono le conseguenze dello sviluppo delle regioni vicine. I basitesi, fino allori" assoggettati al vescovo, costituirono una signoria borghese che diverrà Cantone svizzero nel 1501, Nelle valli del sud, il potere temporale del vescovo fu inoltre limitato da alleanze e trattati di comborghesia conclusi con i Cantoni svizzeri. Nel 1486, per esempio, Berna stipulò un trattato di comborghesia con il capitolo e gli abitanti della Prepositura di Moutier. Questo trattato fu preceduto da una serie di altri accordi: la valle di St. Imi er e Bienne erano vincolate a Berna dal 1352 e La Neuveville dal 1388. Analoghi trattati furono conclusi anche con Soletta e Basilea.

L'introduzione della Riforma conferì un nuovo aspetto al Vescovato. Il principe-vescovo si vide costretto a lasciare Basilea e a spostare la propria residenza a Porrentruy donde sviluppò, per quasi un secolo, una attiva controriforma, consolidando i suoi legami con i Cantoni cattolici.

Dal canto suo, Berna favorì la diffusione del protestantesimo nelle valli del sud, sottoposte al suo potere militare, senza però poter rimettere in discussione il potere temporale del vescovo. Il Vescovato di Basilea divenne dunque, come la Confederazione, un'entità pluriconfessionale.

La Guerra dei trent'anni minacciò l'esistenza stessa del principato: il nord fu devastato e occupato dalle truppe straniere; il sud ne rimase notevolmente risparmiato grazie ai trattati di comborghesia con Berna e Soletta. I trattati del 1648 furono di straordinaria importanza per il futuro del Giura. Con la separazione dei territori alsaziani, il principato si trovò mutato nei suoi fondamenti territoriali, ormai staccato dall'Impero e riavvicinato allo spazio elvetico. Mentre Ja
Confederazione si separava definitivamente dal Sacro impero, il vescovo di Basilea otteneva da esso l'indipendenza di fatto, nonché il diritto di concludere liberamente alleanze. Tutto sembrava dunque condurre all'unificazione.

La divisione confessionale della Svizzera modificò tuttavia il sistema delle alleanze e fece fallire le domande di adesione presentate alla Confederazione dal vescovato. Prima della Riforma, e segnatamente nel 1484, il principe aveva riaffermato il suo attaccamento ai Confederati. Nel 1579 concluse un'alleanza con i sette Cantoni cattolici, alleanza che in seguito sarà rinnovata più volte. Nel 1652 riuscì anche ad essere incluso nel Defensionale di Wil. Parecchie domande formali di entrare a far parte della Confederazione

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furono però respinte dai Cantoni cattolici, segnatamente nel 1691 e nel 1702, per poter evitare l'ammissione simultanea di Ginevra e Neuchâtel. Questi rifiuti spinsero progressivamente il Giura episcopale nell'orbita della Francia, divenuta sua vicina: il principe stipulerà alleanze con la Francia e questa l'aiuterà in occasione dei disordini del 1740.

La fine del XVIII secolo vede rompersi brutalmente i legami secolari con la Confederazione, in seguito allo scoppio della Rivoluzione francese. L'annessione alla Francia della parte imperiale (1793) e del sud (1797) provoca profonde trasformazioni del Vescovato. Vent'anni di incorporazione alla Francia direttoriale, poi all'Impero, portano ad un'unificazione amministrativa del Paese, ad un moderno sistema fiscale e al diritto napoleonico. La stessa sorte fu subita da Ginevra, Neuchâtel e Vallese: la loro fisionomia cantonale ne porterà ancora i segni.

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Le decisioni del Congresso di Vienna e le loro implicazioni

Territorio vacante nel 1814, il Giura episcopale avrebbe potuto essere restituito al suo sovrano in applicazione del principio di legittimità rivalutato dalle Potenze alleate. È noto però che nel 1815 non fu ripristinato alcun principato ecclesiastico secolarizzato sotto la Rivoluzione francese. Gli avversari di Napoleone non intendevano affatto riconoscere il principio delle nazionalità sul quale la Francia aveva poggiato le sue invasioni in Europa.

Inoltre, i desideri manifestati nelle petizioni e suppliche che le popolazioni avevano presentato nel corso del 1814 non erano univoci. In effetti, la parte cattolica del Giura desiderava formare un Cantone svizzero, ancorché questo desiderio non fosse unanimemente condiviso, e il partito francese di Porrentruy intrigava al fine di ottenere un'annessione definitiva alla Francia. Laufen e Arlesheim, dopo aver definitivamente perduto il loro principe, propendevano per Basilea. L'Erguel era diviso fra partigiani di un nuovo Cantone e partigiani dell'annessione a Berna, soluzione che la Prepositura di Moutier-Grandval preconizzava senza riserve e che La Neuveville accettava soltanto come eventualità. Infine, Bienne si batteva per formare un proprio Cantone.

Alle divergenze interne s'aggiunsero le perplessità delle Potenze alleate e le reticenze bernesi, esplicitate, il 31 marzo 1814, in un voto del Consiglio sovrano che rifiutò il Giura in cambio del Paese di Vaud e dell'Argovia.

Dopo il fallimento di un tentativo di restaurazione del principe-vescovo, l'appartenenza alla Svizzera sembrò fuor di dubbio a partire dal 1814.

Tuttavia, all'indomani del Congresso di Parigi, che aveva ricondotto la Francia ai confini del 1792, il destino del Giura era ancora lungi dall'essere determinato, anche se Metternich, che intendeva fare di Berna la colonna portante della Confederazione, propendeva per una cessione in forma di «compenso» o di «donazione». La Repubblica sui bordi dell'Aar vi intrav-

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vedeva l'inconveniente di una lunga linea di frontiera con la Francia, il pericolo di una sua apparente rinuncia all'Argovia e il rischio di accettare l'annessione di un Paese cui non aveva storicamente diritto e che non era coperto dalla neutralità svizzera.

La decisione definitiva spettò dunque al Congresso di Vienna. Poiché gli Svizzeri non erano riusciti ad intendersi fra loro, le Potenze vincitrici decisero di riunire il vecchio Vescovato di Basilea al Cantone di Berna. Il 13 agosto 1814, durante le più accese discussioni alla Dieta, i rappresentanti degli Alleati proposero di assegnare a Berna il Vescovato di Basilea; simultaneamente, minacciarono gli Svizzeri di un intervento militare. Nell'autunno del 1814 fu così concluso il nuovo Patto federale e un battaglione bernese sostituì le truppe vodesi nel Giura Sud, che la Dieta aveva fatto occupare dal maggio 1814.

L'attenzione però era già rivolta al Congresso generale per la pace, convocato a Vienna per il 1° novembre 1814. La Confederazione, consolidata dal nuovo Patto federale e ampliata a 22 Cantoni, riuscì a farvisi rappresentare. Gli inviati della Confederazione furono incaricati di perorare l'adesione del Giura episcopale e di Bienne. La delegazione bernese sperava ancora in compensazioni più ingenti; quelle del Vescovato e di Bienne propugnavano invece l'indipendenza. Il congresso designò una commissione per gli affari svizzeri la quale, udite le diverse delegazioni, si convinse che anche il Giura Nord doveva far parte dei territori offerti a Berna per la sua rinuncia al Paese di Vaud e all'Argovia. L'alleanza tra la Francia, l'Austria e l'Inghilterra assicurò il successo di questa soluzione; il delegato russo ottenne soltanto che Berna liberalizzasse la propria costituzione per agevolare l'incorporazione, nel suo territorio, del vecchio Vescovato. Il 16 gennaio 1815, Berna ammise a sua volta il principio dello scambio. Il Vescovato di Basilea, nonché Bienne con i suoi territori, furono riuniti a Berna con la dichiarazione del 20 marzo 1815, la quale sanciva parimente la neutralità perpetua della Svizzera e la sua indipendenza nell'interesse di un futuro pacifico dell' Europa. L'articolo 3 della dichiarazione affermava fra l'altro: «Visto che la Confederazione Svizzera ha espresso il desiderio di poter annettere il Vescovato di
Basilea e considerato che le Potenze intervenienti intendono risolvere definitivamente la sorte di questo Paese, il Vescovato di Basilea e la città e territorio di Bienne faranno parte in futuro del Cantone di Berna» (traduzione).

Consegnata il 31 marzo al presidente della Dieta, la dichiarazione fu trasmessa ai Cantoni affinchè potessero ratificarla senza indugio e secondo le regole prescritte. Questo passo avveniva sotto l'emozione provocata dal ritorno imprevisto di Napoleone che era fuggito dall'isola d'Elba.

Per il Cantone di Berna, la ratificazione era lungi dall'essere una semplice formalità. Dopo essersi impegnati di fronte alle Potenze alleate, i governanti bernesi dovevano persuadere i Consigli. Il 14 aprile, il Consiglio se-

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greto presentò al Consiglio sovrano un rapporto che lasciava trapelare sentimenti di soddisfazione, che spiegano il voto favorevole del 28 aprile: con 134 voti contro 87, il Consiglio sovrano accettò l'incorporazione del vecchio Vescovato nel territorio bernese, incorporazione che divenne effettiva il 23 agosto successivo, che segnò formalmente la fine dell'indipendenza del principato. Un ultimo ostacolo tratteneva ancora Berna dal far valere il suo titolo di sovrano, ossia la modificazione delle leggi costituzionali in senso più liberale secondo il desiderio delle Potenze alleate. Per evitare difficoltà, il Consiglio sovrano decise di modificare ciò che aveva elaborato nel 1814. Il 21 settembre 1815, adottò, in forma di dichiarazione, un rudimento di costituzione il quale teneva conto dell'incorporazione nel Cantone di una nuova parte già bénéficiante di garanzie.

L'unione del vecchio Cantone e del Giura costituì la fase finale. A partire dal 3 novembre, essa fu oggetto delle deliberazioni di una commissione composta di sette patrizi bernesi e di sette rappresentanti di tutte le parti del principato e riunita a Bienne. L'Atto di unificazione del 14 novembre 1815 constava di 27 articoli di cui la metà dedicata alle questioni religiose. L'articolo 19 riconosceva al Giura l'uguaglianza dei diritti politici ed un'equa rappresentanza secondo il diritto pubblico bernese. Anche senza suscitare entusiasmo, la decisione non fu criticata nel Giura da nessuna voce discordante. Il 23 novembre 1815, il Consiglio sovrano bernese approvò l'accordo che la Dieta federale ratificò poi il 18 maggio 1816.

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Evoluzione nel XIX secolo: integrazione incompleta

Dal 1816 al 1914, l'evoluzione del Giura nell'ambito del Cantone di Berna è segnata da tre grandi revisioni costituzionali, separate da fasi in cui i periodi di coesistenza pacifica si avvicendano con tempi, talvolta brevi, di tensione acuta. In effetti, alla rigenerazione del 1830-1831 seguono la crisi religiosa e quella nazionale. La vittoria del radicalismo tra il 1846 e il 1848 consente al Cantone di dar avvio a un processo d'unificazione suscitante nel Giura una resistenza di tipo federalista, che poi assumerà diverse forme, fra le quali quella della Fronda religiosa. Dopo il voto della costituzione nel 1893, il clima politico nazionale e internazionale da nuovo impulso a questo movimento di resistenza che si manifesterà in una prima forma di separatismo durante la guerra del 1914-1918. In ognuna di queste difficili epoche, il particolarismo del Giura s'esprime in modo corrispondente alla congiuntura del momento, senza mai superare il livello di una rivendicazione di tipo riformista.

Passeremo ora in rassegna le più importanti di queste fasi.

La rivoluzione parigina del luglio 1830 fa vacillare l'edificio federale del 1815, da inizio al processo di rigenerazione nella maggior parte dei Cantoni e desta le speranze delle regioni periferiche, dove l'opposizione ai poteri

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costituiti si nutre di un liberalismo in pieno sviluppo. Ciò è il caso del Giura, il cui particolarismo riconosciuto dall'Atto di riunione si afferma nelle petizioni del dicembre 1830, redatte a domanda del governo bernese desideroso di conoscere i desideri del Paese. La maggioranza dei liberali si esprime per l'istituzione della democrazia rappresentativa e gli elettori del Giura approvano a grande maggioranza, il 31 luglio 1831, la nuova costituzione che garantisce ai cittadini la maggior parte delle libertà moderne. Nondimeno, nelle dispute che oppongono in Svizzera i conservatori ai liberali, i rapporti fra il Cantone di Berna e il Giura si irrigidiscono. Nel 1836, allorquando il Gran Consiglio approva gli articoli di Baden emanati dai Cantoni rigenerati per contenere l'influenza di una chiesa cattolica giudicata ultramontana, il Giura manifesta il suo disappunto in una petizione, che provoca un'occupazione militare. L'intervento diplomatico della Francia, garante dei trattati del 1815, obbliga un'ultima volta Berna a soprassedere. Una seconda situazione di crisi si manifesta nel 1839 allorché il governo si propone di unificare il diritto cantonale, quindi di limitare il campo d'applicazione della legislazione francese. Il Giura risponde con una lunga petizione che le autorità cantonali sottopongono all'esame di una commissione giurassiana.

Le riforme proposte soccombono però nell'impetuosa corrente revisionista che ottiene, il 1° febbraio 1846, la convocazione di una costituente. Di nuovo il Giura fornisce, il 31 luglio seguente, un solido appoggio alla costituzione riveduta che evidenzia la sua situazione particolare. Infatti, il trionfo del radicalismo provoca, a Berna e poscia in parecchi altri Cantoni, la revisione del Patto del 1815, donde la nascita di uno Stato federale rinnovato.

Nel 1848 il passaggio dallo Stato confederale allo Stato federale marca una svolta politica nella storia svizzera. La sconfitta del Sonderbund, che segna l'inizio di una progressiva disparizione dei particolarismi di fronte allo scopo comune della nazione, annuncia l'unificazione del diritto, dunque la sparizione del sistema giuridico francese. Parimente l'introduzione del diritto di voto universale apre la via alla democrazia semidiretta, via che il Cantone di Berna è fra i primi a percorrere, con l'introduzione,
nel 1869, del referendum legislativo e finanziario. Per il Giura, come anche per i Cantoni federalisti, l'evoluzione condanna a scadenza più o meno breve il potere politico delle borghesie che la Costituzione federale del 1874 svaluta politicamente, in previsione dell'influsso bensì più lento, ma non meno sicuro delle trasformazioni economiche. Le forze politiche del Giura invero, se possono ancora esercitare un influsso per quanto concerne l'impianto delle ferrovie, sono impotenti di fronte all'istituzione dell'imposta diretta e all'introduzione del sistema dell'assistenza pubblica. Anche il sistema giuridico francese recede con la modernizzazione del diritto cantonale e l'ampliamento del diritto federale. Infine, il radicalismo, che aspira all'indipendenza della Svizzera rispetto all'estero, non intende mantenere durevolmente l'Atto di

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riunione e preferisce accordare al Giura un circondario elettorale nel quale, a contare dal 1851, i sette distretti possono eleggere i loro rappresentanti al Consiglio nazionale.

Questa integrazione del Giura nella Confederazione, attraverso il duplice processo delle trasformazioni nel Cantone di Berna e dei mutamenti in una Svizzera che traeva le conseguenze politiche dalla rivoluzione industriale, ingenerò nuove crisi. Quella del Kulturkampf risultava a prima vista dallo sconvolgimento prodotto dal Concilio Vaticano. Infatti, il conflitto tra il radicalismo laico e il conservatorismo ultramontano si radicava in un processo più profondo d'unificazione territoriale nel quale erano coinvolti pure la lingua e, in modo più generico, i costumi della nuova società. L'allargamento della frattura confessionale, che divise la Svizzera intera per lunghi anni, ebbe parimente ripercussioni sullo scacchiere politico bernese. Esso spiega la bipartizione del circondario elettorale gìurassiano (1890); per contro, la reiezione, da parte del nuovo settore del Cantone, della costituzione del 1893, con 9984 voti contro 2189, rifletteva piuttosto lo spirito anticentralizzatore che, all'epoca, si manifestava pure in altri Cantoni federalisti.

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Da una guerra mondiale all'altra

Allorché nel 1913 il Consiglio esecutivo di Berna decise di germanizzare il nome dei comuni d'Elay e di La Scheulte, appartenenti al distretto di Moutier, l'opinióne giurassiana si agitò considerando che una siffatta misura poteva compromettere l'idioma francese nella regione. L'indignazione s'accrebbe durante il conflitto mondiale, a cagione d'altri incidenti che fomentarono il malcontento contro la Berna federale e cantonale. Da questo concorso di circostanze nacque, nel 1917, il primo movimento d'opinione separatista, che postulava non soltanto un'autonomia per il Giura, bensì anche la sua trasformazione in un 23° Cantone. Anche questo movimento però durò soltanto brevemente.

Il Giura non beneficiò dell'espansione economica degli anni 1920, ciò che ravvivò la controversia con Berna. La tensione aumentò considerevolmente negli anni 1930, con la grande crisi economica e le sue incidenze politiche.

L'industria orologiera, colonna dell'economia giurassiana, fu duramente colpita, poiché l'importanza media delle aziende era assai esigua e la loro disseminazione assai accentuata. La ristrutturazione di questo settore aggravò ulteriormente la disoccupazione, tanto più che gli altri settori economici non furono risparmiati. Con l'ascesa del totalitarismo fu ripreso lo slogan «Jura, terre romande» (1932), in un clima di disordini analogo a quello che d'altronde si riscontrava in altri Cantoni d'una certa importanza.

Trascorsa la fase dell'«union sacrée» all'inizio della seconda guerra mondiale, il malessere riapparve cosicché il governo cantonale, desideroso di migliorare i rapporti con il Giura, chiese, nel novembre del 1942, il parere di tre

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grandi associazioni giurassiane: la Société jurassienne d'émulation, l'Association pour la défense des intérêts du Jura e Pro Jura. Quest'ultime, nella loro qualità di portaparola delle principali cerehie della regione, presentarono all'Esecutivo bernese, nel maggio-giugno 1943, un vero elenco di lagnanze, la cui origine risaliva in parte al XIX secolo e che annunciavano sostanzialmente le rivendicazioni del comitato di Moutier.

Gli avvenimenti degli anni cruciali del dopoguerra ricordano quelli che il Giura aveva vissuto tra il 1830 e il 1848. Medesimo invito di Berna di presentare postulati, medesimo superamento delle tesi moderate con posizioni più estreme, medesima situazione nazionale di transizione, a cagione dell' instabilità del clima internazionale.

Il contenuto politico dei postulati giurassiani del 1943 non sfuggì a Berna; nel marzo del 1945 il governo rinunciò però ad avviare il dialogo. Diversi incidenti contribuirono ad accrescere la tensione.

Nel 1946, ad esempio, il progetto di. una piazza d'armi nelle Franches-Montagnes sollevò viva emozione. Nel luglio 1947, lo spettro della germanizzazione fu denunciato inequivocabilmente in un opuscolo intitolato «Comment on germanise le Jura». La crisi scoppiò nel 1945 con una decisione del comune di Mont-Tramelan, costituito in maggioranza di bernesi immigrati, di imporre il tedesco come lingua dell'amministrazione comunale. Infine, la riorganizzazione delle ferrovie giurassiane all'inizio del 1945 fu attuata senza che fossero disponibili i mezzi finanziari per la loro ristrutturazione tecnica: altro problema doloroso per una regione in cui la rete delle comunicazioni era insufficiente.

Riposto in questo contesto, l'affare Moeckli non appare come un episodio isolato, ma piuttosto come l'elemento che fomenta a nuovo la Questione giurassiana. Nel settembre del 1947, in seguito ad una vacanza, il parlamento bernese deve pronunciarsi circa la proposta del governo di affidare a uno dei suoi membri, il consigliere di Stato giurassiano Georges Moeckli, il Dipartimento dei lavori pubblici e delle ferrovie. Al momento delle deliberazioni, la proposta è avversata per motivi di natura linguistica. Un deputato dichiara segnatamente che questo dipartimento è troppo importante per essere affidato a un consigliere di Stato di lingua francese. Il 9 settembre,
il Gran Consiglio opta per un nuovo candidato, di lingua tedesca. Invitato a ricredersi, il Gran Consiglio conferma la sua decisione, nella seduta del 17 settembre. ' Nel Giura l'opinione pubblica è indignata e la reazione della popolazione è immediata.

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II Comitato dì Moutier e la revisione costituzionale del 1950

Organizzata dalle tre associazioni che aspettano sempre una risposta favorevole alle loro lagnanze, ha luogo, davanti all'Hôtel-de-Ville a Delémont, una manifestazione cui prende parte una folla di 2000 persone. Un «Comité

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d'action pour la défense des droits du Jura», detto «Comité de Moutier», è incaricato di riaprire il dossier del 1943 e di compilare un elenco completo delle rivendicazioni della regione. Questo comitato, composto di notabili delle associazioni e dei partiti politici, pubblica, il 30 aprile 1948, un opuscolo intitolato «La Question jurassienne présentée au gouvernement du Canton de Berne», mediante il quale espone i suoi postulati in 22 punti, che trattano del settore politico, economico e culturale. Nelle conclusioni gli autori chiedono che la costituzione cantonale riconosca che nello Stato di Berna la sovranità appartiene congiuntamente al popolo bernese, da un lato, e al popolo giurassiano, dall'altro, con tutte le conseguenze che ne risultano (...) e affermano che la tutela dei diritti del Giura implica l'istituzione di un sistema federalista e bicamerale.

Appare pertanto manifestamente che il Comitato di Moutier preconizza a quell'epoca una trasformazione istituzionale del Cantone, secondo il sistema federativo elvetico. Basterà una semplice autonomia amministrativa, una volta riconosciuta l'esistenza dei due popoli, o ci si dovrà invece sospingere più oltre e istituire un Cantone di tipo nuovo? Prima di ponderare una tale ipotesi, il governo chiede a tre periti di pronunciarsi su la natura e la portata dell'Atto di riunione. Il rapporto, presentato il 9 luglio 1948, conclude che questo contratto di diritto pubblico di genere particolare è stato successivamente abrogato dalle costituzioni cantonale e federale e che sussiste unicamente come fatto storico; inoltre, il Cantone avrebbe soddisfatto gli obblighi che l'Atto gli imponeva.

Sul fondamento delle conclusioni peritali il governo bernese nega la bipartizione della sovranità fra i due popoli, giudicandola incompatibile con il principio dell'eguaglianza di diritto pubblico fra i cittadini, poiché questa sovranità sarebbe imperniata sulla volontà di tutti i cittadini e non su quella di regioni o di gruppi etnici. Per il governo bernese la nozione di popolo è evidentemente intesa nel suo senso giuridico di popolazione investita della sovranità; per contro le tesi giurassiane si fondano piuttosto sugli aspetti etnici e culturali di una minoranza.

Nonostante questa discrepanza d'interpretazione, il governo bernese propone una revisione
costituzionale comportante il riconoscimento formale del popolo giurassiano come gruppo etnico particolare in seno allo Stato di Berna. Questo riconoscimento è accettato in votazione popolare il 29 ottobre 1950. La bandiera del Giura verrà omologata un anno più tardi, mediante un decreto del 12 settembre 1951. Inoltre, il Giura ottiene due seggi -- su nove -- nel Consiglio esecutivo; l'idea di un parlamento giurassiano non è per contro accettata.

Il Comitato di Moutier, incentrato soprattutto sulla protezione giuridica delle minoranze, si vede tosto superato dal Movimento separatista, fondato il 30 ottobre 1947, che non intende accontentarsi di rivendicazioni moderate. Non potendo ormai più esprimersi in nome del popolo giurassiano

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senza rischiare vive reazioni, il detto Comitato si scioglie nell'autunno del 1952.

Il 1953 conferma l'esistenza di tre tendenze nel Giura: quella autonomista, quella separatista e quella antiseparatista. La prima si esprime nella Deputazione giurassiana, organo tradizionale di coordinazione tra i partiti della regione. Il 23 novembre essa dichiara che il malessere sussiste nonostante la revisione costituzionale del 1950 e che essa continuerà a difendere gli interessi del Giura e a corroborare la posizione culturale della minoranza.

Il Movimento separatista, che nel settembre del 1951 prende il nome di Rassemblement jurassien, si fa portaparola dei giurassiani scontenti di rimanere bernesi. Il 6 settembre 1953, esso pubblica una «Déclaration de principe sur la constitution de l'Etat jurassien». Secondo questa, i sette distretti componenti il Giura devono costituire la struttura del Cantone del Giura, il cui popolo indivisibile, riconosciuto de jure, esisteva prima della fondazione della Confederazione Svizzera. A questo popolo, secondo lo spirito dell'articolo 1 della Costituzione federale, dovrebbe essere conferita la sovranità cantonale.

Per contro, lo scopo primordiale dell'«Union des patriotes jurassiens», fondata a Tramelan nel novembre del 1952, consiste, conformemente agli statuti del 25 aprile 1953, «nella difesa degli interessi del Giura nell'ambito del Cantone di Berna», dacché essa giudica sufficienti le riforme ottenute con la votazione del 1950. Essa pretende che ir Giura episcopale non abbia mai formato uno Stato nel senso moderno del termine.

Il 1° settembre 1957, il Rassemblement jurassien lancia un'iniziativa cantonale con cui chiede l'organizzazione di un plebiscito nel Giura, riguardo ali' istituzione di un Cantone; l'iniziativa è firmata dai due terzi dell'elettorato giurassiano. Sottoposta al popolo, senza controprogetto, ma con preavviso negativo, il 5 luglio 1959, l'iniziativa è respinta nell'insieme del Cantone con 80 141 voti contro 23 130; nel Giura però il divario è assai meno accentuato essendo stati espressi 16355 no e 15159 sì. Per altro, i tre distretti di Porrentruy, Delémont e delle Franches Montagnes votano con una maggioranza accettante, mentre quelli di La Neuveville, Courtelary, Moutier e Laufon optano per il no.

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Irrigidimento dei fronti

Questa votazione rispecchia chiaramente la frattura tradizionale ed evidenzia il rapporto di forze presente. I fronti si irrigidiscono e gli anni 1960 danno avvio a fasi di dura controversia nei rapporti tra il vecchio Cantone e il Giura. Confortato dalla decisione popolare, il Consiglio esecutivo giudica che la riforma del 1950 non dovrebbe consentire alcun altra importante concessione. Il 15 febbraio 1960, respinge l'idea di una «ampia autonomia». Nel «Libro bianco», pubblicato nel novembre 1963, respinge nuovamen-

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te qualsiasi revisione «di natura tale da pregiudicare l'unità del Cantone».

Le sue idee sono condivise dalle cerehie antiseparatiste nelle quali la posizione dell'«Union des patriotes jurassiens» si rafforza mediante l'istituzione di organizzazioni parallele. A sua volta, il Rassemblement prosegue la lotta lanciando nuove iniziative che, nel maggio 1962, subiscono la stessa sorte di quelle del 1959. Da quel momento, i temi ideologici assumono un'importanza maggiore e sono attivamente propagandati da organizzazioni separatiste che trovano sostegno nel Giura stesso e all'esterno. Lo scopo principale del separatismo consiste infatti nella diffusione della Questione giurassiana oltre i limiti cantonali, allo scopo di ottenere l'appoggio dell'opinione pubblica svizzera e soprattutto l'intervento della Confederazione.

A cagione dell'irrigidimento persistente delle posizioni, una minoranza estremista propugna un'altra via inammissibile, ossia quella della violenza. Tra il marzo 1963 e il marzo 1964 si succedono atti di terrorismo contro impianti pubblici e proprietà private. Essi sono rivendicati dal Fronte di liberazione giurassiano (FLJ) di cui tre responsabili sono arrestati e, successivamente, condannati.

Durante l'estate del 1964, la Questione giurassiana riceve nuovi impulsi: una festa commemorativa a Les Rangiers è perturbata da manifestanti separatisti; il governo vodese vieta alle organizzazioni giurassiane di partecipare separatamente alla Giornata bernese dell'Esposizione nazionale (8 settembre 1964); si prosegue infine l'elaborazione di un progetto per un Centro nazionale del cavallo nelle Franches-Montagnes.

Già dall'anno precedente era stato sollecitato l'intervento della Confederazione e il consigliere federale Wahlen, parlando a Saignelégier l'il agosto 1963, aveva invitato le parti al dialogo.

Il 24 ottobre 1964, il governo bernese istituisce un Ufficio di relazioni pubbliche e designa una commissione incaricata di studiare le nuove proposte della Deputazione giurassiana. Quest'ultima aveva infatti svolto nel settembre una consultazione dalla quale aveva tratto un programma di 17 proposte, adottato il 12 gennaio 1965 e presentato immediatamente al Consiglio esecutivo. In primo piano si postulava uno statuto secondo il quale al Giura doveva essere accordata un'autonomia relativa.
Il Rassemblement jurassien respinge nuovamente questa linea moderata, in occasione del 150esimo anniversario dell'Atto di riunione, che è colto come pretesto per inviare un memorandum alle potenze firmatarie della Dichiarazione di Vienna, allo scopo di intemazionalizzare la Questione giurassiana.

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L'inizio di una distensione

II 1966 segna nondimeno l'inizio di una distensione. Il 17 marzo 1967, il Consiglio esecutivo espone un programma di riforme nel quale menziona il Ras-

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semblement jurassien fra le cerehie con le quali avranno luogo scambi d'opinione. Esso prevede inoltre un plebiscito sulla separazione eventuale del Giura nel caso in cui i negoziati sul nuovo statuto dovessero arenarsi. Prima dell'apertura di dette trattative, la «Commissione dei 24» riceve il mandato di procurare al Gran Consiglio e al popolo i dati necessari per la valutazione completa e oggettiva della Questione giurassiana. Nonostante il rifiuto del Rassemblement jurassien di partecipare ai lavori, essa pubblica i risultati in un rapporto del 3 aprile 1968, costituente la base delle discussioni future. Questo inserto, che è completo ed oggettivo, riflette però la mancanza d'unità nell'opinione pubblica giurassiana.

Dopo negoziati con il Consiglio federale, il Consiglio esecutivo bernese designa, il 16 luglio 1968, la «Commissione confederale dei buoni uffici», i cui membri sono stati scelti dal Consiglio federale. Essa comprende gli ex-consiglieri federali Petitpierre e Wahlen, come anche i consiglieri nazionali Broger e Graber. Reputandosi libera di scegliere i metodi ed i mezzi necessari, essa non esclude la possibilità di passare dai buoni uffici alla mediazione.

11 13 maggio 1969, la «Commissione Petitpierre» -- dal nome del suo presidente -- presenta il primo rapporto. In quest'atto, essa propone segnatamente che la procedura plebiscitaria .prevista dal Consiglio esecutivo sia completata in due punti importanti. Prima di ogni plebiscito, dovrebbe essere esaminata la possibilità di istituire uno statuto di autonomia per il Giura comprendente diverse garanzie di rappresentanza e misure di decentralizzazione. La discussione di un siffatto statuto e la sua approvazione da parte del popolo bernese e dei giurassiani dovrebbero consentire di preservare l'unità della regione. Il plebiscito stesso, dal quale, considerati i risultati del 1959, non potrebbe scaturire una larga maggioranza né in favore della separazione né per lo statu quo, dovrebbe essere concepito in modo da aprire nuove vie senza portare a un'alternativa troppo limitata, génératrice di nuove controversie. La commissione propone pertanto di organizzare, dopo la votazione generale sulla separazione, altri scrutini nei distretti dove la maggioranza degli elettori non fosse d'accordo con il primo risultato, affermativo o negativo.
Due mesi dopo, il governo bernese annuncia che non condivide interamente il parere della Commissione dei buoni uffici, ciò che suscita reazioni nel Giura. Il Rassemblement jurassien, ormai severo tanto rispetto al potere federale, quanto rispetto a Berna cantonale, propone una mediazione confederale e postula la partecipazione al plebiscito dei giurassiani dell'esterno., Dall'altra sponda, si costituisce nell'agosto del 1969 il «Mouvement pour l'unité du Jura», raggruppamento della Terza forza, allo scopo di mettere in atto i suggerimenti del rapporto commissionale.

Fra l'indipendenza totale e lo statu quo esso preconizza una decentralizzazione nel quadro cantonale, ossia l'istituzione di un circondario elettorale

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separato per le elezioni al Consiglio esecutivo e al Consiglio nazionale, come anche l'istituzione di un parlamento e di un centro amministrativo giurassiano. Questo programma è affine a quello perorato dal Comitato di Moutier e dovrebbe permettere, secondo i suoi promotori, di scongiurare la scissione imminente del Giura.

Gli avvenimenti successivi entrano già nell'ambito della cosiddetta procedura di autodeterminazione che costituisce l'oggetto del capitolo seguente.

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Procedura d'autodeterminazione Aggiunta costituzionale bernese Procedura parlamentare del Cantone di Berna

Dopo che il sovrano, tanto nel Giura, quanto nella parte bernese del vecchio Cantone, ebbe respinto, il 5 luglio 1959, un'iniziativa del Rassemblement jurassien intesa a emanare una legge concernente l'organizzazione, nei sette distretti giurassiani, di una votazione consultiva sulla questione della separazione, riprese forma, ma questa volta soprattutto nelle cerehie non separatiste, l'idea di una consultazione sul problema di fondo. Nel desiderio di porre fine alla situazione esistente, le parti in causa si avvalsero viepiù di mozioni e iniziative, per provocare un vero e proprio plebiscito. Le autorità cantonali, a loro volta, decisero di sottoporre senza indugio le loro proposte alla votazione popolare.

Nel dicembre del 1969, il Gran Consiglio votò unanimemente un'aggiunta alla costituzione cantonale che riconosceva il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni giurassiane. Questo progetto apriva la via all'organizzazione di plebisciti come anche ai passi e alle decisioni che eventualmente sarebbero seguiti: elezione di una costituente, votazione d'una costituzione e finalmente istituzione di un nuovo Cantone svizzero. Approvando i nuovi articoli costituzionali, il popolo del Cantone avrebbe quindi riconosciuto alle popolazioni del Giura il diritto di scegliere liberamente il Cantone al quale intendevano appartenere, ancorché fosse riservata la decisione del costituente federale.

Il Gran Consiglio riteneva che, per motivi d'equità, ogni importante collettività regionale doveva poter avvalersi del diritto di libera disposizione onde svincolarsi dal quadro cantonale esistente e formare una nuova unità politica, la cui estensione ed i cui limiti dovevano essere definiti dalla volontà degli abitanti; non trattavasi dunque soltanto di decidere se doveva essere istituito un nuovo Cantone bensì anche, nel caso affermativo, di determinarne i confini. Per tener conto delle divergenze d'opinione dei Giurassiani, segnatamente circa la questione della separazione, il Gran Consìglio propose pertanto che il territorio del nuovo Cantone venisse delimitato progressivamente mediante successivi adeguamenti, secondo l'esito

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delle votazioni previste, se necessario scalate nel tempo, tenuto conto che la prima doveva concernera l'insieme della parte giurassiana, la seconda i distretti e la terza i comuni limitrofi.

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Contenuto dell'aggiunta costituzionale; votazione cantonale del 1° maggio 1970; garanzia federale

Mentre l'articolo 1 stabilisce il principio dell'autodeterminazione dell'insieme o di talune regioni della parte giurassiana del Cantone, l'articolo 2 prevede una prima consultazione popolare nei sette distretti del Giura sull'istituzione di un nuovo Cantone. L'articolo 3 consente l'organizzazione di altre consultazioni in quei circondari in cui gli elettori si fossero pronunciati in maggioranza contro la soluzione scelta dall'insieme del popolo giurassiano. Questa stessa facoltà è accordata dall'articolo 4 ai comuni limitrofi che si fossero pronunciati in senso opposto a quello del loro distretto. Tali consultazioni susseguenti potrebbero essere chieste da un quinto degli elettori dei distretti e dei comuni in causa e concernerebbero la questione del mantenimento nel Cantone di Berna o la separazione dal medesimo. L'articolo 5 riserva una procedura speciale per il distretto di Laufen: se questo distretto si pronuncia contro la separazione, un quinto dei suoi elettori può chiedere entro due anni che sia organizzata una consultazione sull'opportunità di avviare una procedura di annessione al Cantone vicino. Il diritto di chiedere le consultazioni popolari previste nell' aggiunta costituzionale o di parteciparvi, spetta, secondo l'articolo 8, ai cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e domiciliati da almeno tre mesi nella regione interessata. Le altre disposizioni trattano delle conseguenze giuridiche delle consultazioni (art. 9 a 12), dell'elezione e dei lavori della Costituente (art. 13 a 16), del voto sulla costituzione (art. 17), della collaborazione delle autorità federali per quanto concerne la preparazione e l'esecuzione delle votazioni d'autodeterminazione (art. 21) e infine dell'istituzione di un nuovo Cantone svizzero (art. 18-19). L'entrata in vigore dell'aggiunta potrà nondimeno essere stabilita dal Consiglio esecutivo soltanto dopo che sia stata accordata la garanzia federale e che il Gran Consiglio abbia risolto in base a un rapporto e a proposte del governo inerenti a uno statuto del Giura (art. 22).

L'aggiunta costituzionale è stata accettata il 1° marzo 1970 dagli elettori bernesi e giurassiani con 90 358 voti contro 14 133. Nel Giura, questo risultato è stato ancora più chiaro: 20421 sì contro 2259 no. Tutti i partiti politici come anche i movimenti giurassiani,
tanto separatisti, quanto antiseparatisti, ne avevano raccomandato l'accettazione.

Mediante decreto del 7 ottobre 1970, le Camere federali hanno accordato senza opposizione la garanzia alle nuove disposizioni costituzionali bernesi, Foglio federale 1977, Voi. III

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Statuto del Giura

II 17 marzo 1967, il Consiglio esecutivo dichiarava che intendeva esaminare prioritariamente tutti i provvedimenti giuridicamente e politicamente attuabili per risolvere il problema giurassiano nel quadro cantonale.

Importava pertanto di non affrettare i lavori correnti mediante un avvio prematuro della procedura d'autodeterminazione. In considerazione della bipartizione dei giurassiani in separatisti e antiseparatisti apparve che una soluzione .intermedia, in forma di una certa autonomia stabilita in uno statuto del Giura, non sarebbe stata sprovvista di ogni possibilità di successo.

Gli elementi di questo statuto erano forniti dal programma del 1965 della Deputazione giurassiana al Gran Consiglio, come anche dal rapporto della Commissione dei 24 che il Governo bernese trasmise, con il suo preavviso, alla Commissione confederale dei buoni uffici. Quest'ultima, nell'intento di condurre i giùrassiani a discutere fra di loro il futuro, si mise in contatto con la Deputazione giurassiana, poscia con i rappresentanti dei tre movimenti separatista, antiseparatista e «terza forza». Questo passo non fu coronato da successo, a cagione, in particolare, del diniego del Rassemblement jurassien di considerare la commissione come médiatrice confederale e di discutere con essa.

Nel suo secondo rapporto, pubblicato il 7 settembre 1971, la Commissione confederale dei buoni uffici costatò infatti l'impossibilità di avviare una discussione fruttuosa nel Giura, né direttamente, né sotto la sua egida, tra i responsabili dei vari movimenti, decisi a mantenere le loro posizioni. La commissione espresse parimente il suo parere riguardo al progetto di rapporto del Consiglio esecutivo inerente a uno statuto del Giura, proponendo segnatamente l'istituzione di un circondario elettorale giurassiano per l'elezione del Consiglio esecutivo o qualsiasi altra soluzione equivalente, la sistemazione di un centro amministrativo nel Giura, come anche l'istituzione di un Consiglio giurassiano bénéficiante di un'ampia autonomia, eccetto per i campi scolastico e culturale.

Il 19 settembre 1972, il governo bernese presentò il suo rapporto sull'istituzione di regioni e sulla strutturazione dello statuto del Giura. In occasione delle deliberazioni dal 20 al 27 novembre 1973, il Gran Consiglio negò l'istituzione di un circondario elettorale
giurassiano per l'elezione del Consiglio di Stato, indi si oppose alla creazione di un siffatto circondario per l'elezione del Consiglio nazionale, ancorché il Consiglio esecutivo si fosse dichiarato favorevole a tale provvedimento. Per contro, esso riconobbe al Giura il diritto a un seggio nel Consiglio degli Stati e accettò «l'idea» di un parlamento giurassiano, senza però precisarne le attribuzioni.

Questi dibattiti hanno in conclusione evidenziato il rifiuto di garantire una regionalizzazione a scapito del principio dell'unità cantonale e stroncato in embrione la soluzione a medio termine proposta dalla Commissione dei buoni uffici.

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Istanze intese a ottenere l'intervento della Confederazione

Nonostante tutti i tentativi per risolvere la Questione giurassiana, la controversia era ben lungi dall'essere composta; anzi, essa degenerò in atti di violenza che colpirono gravemente e talvolta drammaticamente i Giurassiani, tanto nella vita pubblica, quanto nella vita privata. Numerosi furono pertanto coloro i quali, giudicando che il conflitto metteva in causa non soltanto gli interessi del Cantone diviso, bensì anche il principio stesso dell' unione confederale, ritennero che la Confederazione stessa doveva intervenire direttamente.

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Domande d'arbitrato e di mediazione

Parecchi parlamentari sono intervenuti in questo senso (interrogazione del consigliere nazionale Revaclier, del 9 ottobre 1964; interrogazione del consigliere nazionale Baechtold, del 18 settembre 1967; interpellanza del consigliere nazionale Mugny, del 5 dicembre 1968). Nelle sue risposte, il Consiglio federale ha sempre avvertito che il problema giurassiano non si limitava unicamente al Cantone di Berna, ma concerneva pure tutti i Confederati, come anche le autorità del Paese, le quali conseguentemente dovevano adoperarsi per trovare un'equa soluzione. Nondimeno, mancando una base costituzionale o convenzionale, la Confederazione non poteva imporre una soluzione, né derogare alla procedura legale e neppure ignorare le competenze istituite dalla costituzione, cantonale o federale. L'intervento auspicato poteva dunque consistere soltanto in consigli o raccomandazioni; per contro, spettava al sovrano di scegliere la soluzione più adeguata.

L'istituzione della commissione dei buoni uffici nel mese di luglio 1968 costituì nondimeno indubbiamente un primo passo decisivo in questo senso.

Il Consiglio federale, designando i membri della commissione, intervenne nel conflitto allo stesso modo come se avesse offerto i suoi buoni uffici.

Per questo motivo, nella sua risposta del 9 ottobre 1969 all'interpellante Mugny, l'Esecutivo poteva rilevare che il progetto d'aggiunta costituzionale approvato dal Gran Consiglio bernese il 9 settembre 1969 era conforme alle raccomandazioni del primo rapporto della Commissione dei buoni uffici ed apriva quindi una via a diverse soluzioni, nel rispetto dei principi del diritto e della democrazia.

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Piano del Rassemblement jurassien per comporre la Questione giurassiana

Dal canto suo, il Rassemblement jurassien presentò alle autorità federali, il 9 dicembre 1969, un piano del 24 novembre dello stesso anno inteso a risolvere la Questione giurassiana. A tale scopo, il Rassemblement jurassien

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suggeriva, in particolare, l'istituzione di una commissione di mediazione.

Basta rilevare al riguardo che la definizione dei compiti di una siffatta «Commissione di mediazione», secondo il parere del Rassemblement jurassien, collimava esattamente con lo spirito nel quale la commissione dei buoni uffici aveva svolto la sua missione. Orbene, va osservato che il Rassemblement jurassien, come anche i deputati separatisti del Gran Consiglio bernese rifiutarono a suo tempo di collaborare ai lavori della commissione, cosicché quest'ultima non fu in grado di svolgere il compito di médiatrice.

Siccome si doveva rinunciare all'idea di uno statuto d'autonomia, restavano aperte soltanto le vie previste nell'aggiunta costituzionale.

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Istanza volta ad ottenere l'intervento del Consiglio federale per sbloccare la situazione

Nella sua mozione del 28 novembre 1972, il consigliere nazionale Wilhelm invitava il governo federale, a cagione delle nuove tensioni che avrebbe provocato l'applicazione dell'aggiunta costituzionale, «a intervenire fermamente per sbloccare la situazione e imporre una soluzione valida».

Nella sua risposta, il Consiglio federale avvertiva nuovamente che non possedeva la facoltà di imporre una soluzione, poiché la Costituzione federale non prevede alcuna procedura riguardo alla separazione di una parte della popolazione e del territorio di un Cantone per costituire un nuovo Stato della Confederazione; proprio per questo motivo, il Cantone di Berna aveva deciso di completare la sua costituzione con l'aggiunta di una norma prevedente la procedura d'autodeterminazione; il governo centrale non poteva, di moto proprio, dichiararne inoperante l'applicazione. L'Esecutivo costatava pure che le nostre istituzioni politiche offrivano alle parti interessate i mezzi per ristabilire la pace nel Giura e che le risorse della democrazia erano ben lungi dall'essere esaurite; affinchè però esse apparissero inequivocabilmente importava assolutamente che i diversi partiti e movimenti del Giura avviassero il dialogo, troppo a lungo differito. Indipendentemente da qualsiasi considerazione giuridica, questa via doveva condurre a progressi più sicuri che non un intervento del Governo federale.

Rispondendo a un'interpellanza del Consigliere nazionale Schwarzenbach del 12 giugno 1973, il Consiglio federale sottolineava che l'articolo 16 della Costituzione federale, possibile base, secondo taluni, per risolvere il problema giurassiano, non era applicabile. Infatti, secondo questa disposizione, il Consiglio federale può intervenire per ristabilire la tranquillità e l'ordine in un Cantone, soltanto qualora si tenti di rovesciare con la forza l'ordine costituzionale -- federale o cantonale -- o si manifesti un'opposizione violenta alle disposizioni prese dalle autorità; un intervento federale non potrebbe però operare nessun mutamento dell'ordine costituzionale, nel senso di una scissione del Cantone in questione; un siffatto intervento sarebbe

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infatti contrario all'articolo 5 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità e le loro costituzioni. Il Consiglio federale potè dunque dichiarare non soltanto che le condizioni per un intervento federale giusta l'articolo 16 risultavano mancanti, bensì anche che un tale intervento, tenuto conto del suo scopo ben definito, non avrebbe contribuito affatto alla soluzione politica della Questione giurassiana.

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Organizzazione, da parte della Confederazione, di una conferenza per il ridisciplinamento delle modalità della procedura d'autodeterminazione

In una memoria del 27 gennaio 1974 trasmessa alle autorità federali, il Rassemblement jurassien aveva chiesto alla Confederazione di convocare senza indugio una conferenza avente lo scopo di regolare i punti controversi dell' aggiunta costituzionale bernese del 1° marzo 1970 e di autorizzare l'avvio della procedura soltanto dopo la composizione delle vertenze.

Il Rassemblement jurassien si era bensì, di principio, dichiarato favorevole all'inserimento nella costituzione bernese dell'aggiunta concernente il Giura, ma si era sempre opposto alle modalità d'applicazione della procedura prevista.

Secondo 11 suo parere, una consultazione popolare affetta da così gravi lacune non avrebbe avuto alcun valore; il plebiscito stabilito per il 23 giugno 1974 dal Consiglio esecutivo bernese non avrebbe pertanto risolto il problema giurassiano.

Nella nostra risposta del 24 aprile 1974, osservavamo che, a livello giuridico, l'accettazione dell'aggiunta costituzionale ad una forte maggioranza dei Bernesi e dei Giurassiani equivaleva a un'accettazione senza riserva, poiché la votazione concerneva l'insieme dell'aggiunta; le riserve formulate dal Rassemblement jurassien riguardo alle modalità d'applicazione avendo dunque soltanto una portata politica, della quale le autorità federali, al momento del conferimento della garanzia federale all'aggiunta costituzionale, non dovevano tener conto; ove si avessero voluti eliminare successivamente i difetti che il Rassemblement jurassien attribuiva all'aggiunta del 1° marzo 1970 -- in particolare il diritto di voto secondo il principio di diritto federale del domicilio -- si sarebbe dovuto scegliere là via della procedura ordinaria della revisione costituzionale; vano sarebbe dunque stato adunare una conferenza prima del plebiscito.

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Partecipazione della Confederazione

Considerando che la Questione giurassiana sarebbe entrata in una fase nuova e decisiva con l'apertura della procedura d'autodeterminazione (plebisciti in serie), sin dall'inizio del 1972 avevamo incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di occuparsi dell'affare. Qualsiasi modificazione degli elementi costitutivi di un Cantone (segnatamente del suo territorio) concerne infatti ampiamente lo Stato federale; tale processo termina forzatamente con il voto del Popolo e dei Cantoni su una revisione della Costituzione federale ed è quindi disciplinato nel diritto federale. Preoccupati di approntare assai presto e accuratamente detta revisione e coscienti dei molteplici problemi posti dall'istituzione del Cantone del Giura, abbiamo inoltre istituito, il 23 settembre 1974, una Delegazione per la Questione giurassiana, composta dei consiglieri federali Kurt Purgier (presidente), Willi Ritschard « Georges-André Chevallaz. La delegazione, alla quale è stata successivamente aggregata una segreteria permanente, ha avviato il dialogo con la Delegazione del Consiglio esecutivo bernese per gli affari giurassiani, le organizzazioni giurassiane di ogni tendenza e infine con l'Assemblea costituente, tosto che essa fu eletta. Durante i colloqui, essa ha svolto un' intensa attività nell'ambito dei buoni uffici.

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Plebisciti Plebiscito del 23 giugno 1974

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'aggiunta costituzionale bernese, la consultazione popolare nell'insieme della parte giurassiana del Cantone poteva essere organizzata a domanda di 5000 cittadini, ivi domiciliati, oppure su decisione del Consiglio esecutivo.

Il governo bernese prese direttamente l'iniziativa e stabilì lo svolgimento del plebiscito per il 23 giugno 1974, senza attendere la richiesta di 5000 Giurassiani, bensì interpretando alla lettera il desiderio del Rassemblement jurassien che, con scritto del 9 settembre 1973, invitava l'autorità bernese ad organizzarlo.

Ne abbiamo assicurato lo svolgimento regolare, modificando talune disposizioni della legislazione sul diritto di voto cantonale, che avrebbero potuto essere fonti d'abusi, ed inviando nel Giura un gruppo di cinquanta osservatori federali, incaricati di sorvegliare le operazioni, dalla sistemazione dei locali di voto sino allo spoglio delle schede.

Alla domanda «Volete costituire un nuovo Cantone?», gli elettori e le elettrici dei sette distretti giurassiani hanno risposto con 36802 sì (51,94%) contro 34 057 no, ossia a una maggioranza di 2745 sì; le schede bianche sono state 1726.

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Rispetto alla votazione del 1959 concernente l'opportunità di un plebiscito nel Giura, la proporzione dei sì e dei no è rimasta immutata nei distretti meridionali della Neuveville e di Courtelary, con 66 per cento e 77 per cento rispettivamente in favore dell'appartenenza al Cantone di Berna.

Anche nel distretto di Laufen, di lingua tedesca, la situazione non è cambiata, ancorché i no abbiano raccolto il 74 per cento dei voti e quindi assunto un significato particolare; l'aggiunta costituzionale ingiungeva infatti agli elettori del distretto di Laufen di votare in questo modo se intendevano mantenere il diritto di annettersi successivamente a un Cantone limitrofo (Soletta, Basilea città o Basilea campagna). I distretti delle Franches Montagnes e di Porrentruy si sono pronunciati con una proporzione di sì (77% e rispettivamente 68%) leggermente maggiore di quella del 1959 e con una partecipazione estremamente elevata, pari al 93 e al 94 per cento.

Nei distretti di Delémont e di Moutier, nel centro del Giura, il sì è progredito decisamente rispetto al 1959 ( + 8,4% e +9,4%). Questa netta progressione, registrata segnatamente nei due capiluoghi, ha capovolto la maggioranza del 1959 nell'insieme della parte giurassiana del Cantone.

242

Plebisciti successivi

Deluse da questi risultati, le cerehie pro bernesi del Giura decidono di lanciare immediatamente le iniziative intese a mantenere nel Cantone di Berna i distretti meridionali e raccolgono rapidamente il numero necessario di firme.

Da quel momento numerosi sono gli interventi presso la Confederazione affinchè essa si adoperi per prevenire l'amputazione del futuro Cantone.

La nostra delegazione per la Questione giurassiana avvia pertanto discussioni con il governo del Cantone di Berna e con le organizzazioni importanti del Giura.

I colloqui ci hanno permesso di concludere che nessun intervento poteva avere per oggetto la sospensione dello svolgimento regolare delle operazioni previste nell'aggiunta costituzionale bernese del 1° marzo 1970. Nell" aggiunta è ammessa l'eventualità di una scissione del Giura; il diritto d'autodeterminazione dei diversi distretti e comuni limitrofi è quindi posto al di sopra dell'unità politica del Giura. Se lo scrutinio del 23 giugno 1974 avesse avuto un risultato diverso, avremmo rispettato allo stesso modo la decisione dei distretti che, desiderosi di costituire un nuovo Cantone, avrebbero chiesto al riguardo l'organizzazione di un secondo plebiscito. A nostro parere, questa situazione potrebbe essere modificata soltanto da una revisione del diritto costituzionale, cantonale o federale.

800

242.1

Plebiscito del 16 marzo 1975

Durante la seconda campagna plebiscitaria, la situazione apparve assai più tesa di quella costatata alla vigilia del 23 giugno 1974. Si assisti nel sud del Giura ad una presa di coscienza equiparabile a un vero risveglio politico. Di fronte agli autonomisti, la popolazione ostile all'istituzione di un nuovo Cantone, che fino a quel momento era rimasta passiva, cominciò a reagire vivamente. Le sue organizzazioni mobilitarono i partigiani di Berna per dimostrare che il Giura-sud possedeva ormai gli stessi mezzi della popolazione del nord per condurre una politica efficace, assumere responsabilità e decidere del suo destino.

L'impegno politico in questa consultazione popolare fu tale, specialmente nel distretto di Moutier, da provocare perfino trasferimenti di domicilio dal Nord al Sud. Per questi motivi, fondandoci sull'articolo 21 dell'aggiunta costituzionale, adottammo provvedimenti analoghi a quelli del 23 giugno 1974 e decidemmo inoltre di far partecipare gli osservatori federali all'aggiornamento dei registri dei votanti nei mesi precedenti la consultazione.

I tre distretti meridionali si pronunciarono per il mantenimento nel Cantone di Berna, nel modo seguente: Courtelary con 10 802 voti contro 3268. Moutier con 9947 voti contro 7740 e la Neuveville con 1927 voti contro 997.

242.2

Plebisciti del 7/14 settembre e 19 ottobre 1975

Secondo l'articolo 4 dell'aggiunta costituzionale, i comuni che risultavano ormai situati al confine provvisorio tra il futuro Cantone del Giura e il Cantone di Berna potevano chiedere, mediante iniziativa, una nuova consultazione popolare sulla questione a sapere se intendevano continuare a far parte del Cantone di Berna o separarsi dal medesimo. Quattordici di essi, tra cui la città di Moutier, si avvalsero di questo diritto cosicché occorse organizzare un terzo plebiscito. La campagna che lo precedette si svolse in un clima di tensione ancora più acuta di quella del 16 marzo: la lotta fra gli antagonisti assunse in effetti forme inquietanti. Dopo che la delegazione del Consiglio federale fu ricevuta il 30 giugno 1975 dai rappresentanti della «Force démocratique» e del «Rassemblement jurassien», il Consiglio federale rivolse a tutti i responsabili dei movimenti giurassiani interessati un reiterato appello alla calma e alla concertazione.

Il 7/14 settembre e il 19 ottobre 1975, otto comuni del distretto di Moutier (Châtillon, Corban, Courchapoix, Courrendlin, Les Genevez, Lajoux, Mervelier e Rossemaison) optano per il nuovo Cantone, mentre quattro comuni del distretto di Moutier (Grandvald, Moutier, Perrefite e La Scheulte) e due del distretto di Delémont (Rebévelier e Roggenburg) scelgono l'appartenenza al Cantone di Berna. Durante la serata e la notte del 7 settembre 1975, hanno luogo gravi tafferugli nei dintorni e nella città di Moutier, che

801

si era pronunciata con 2540 voti contro 2151 (54% contro 46%) in favore del Cantone di Berna. Violenti scontri fra partigiani delle due tendenze provocano l'intervento della polizia bernese. L'ordine può essere ristabilito soltanto all'alba. Costernati dai gravi eccessi prodottisi in questa «notte di rivolta», abbiamo lanciato, in occasione della nostra seduta del 10 settembre 1975, un avvertimento contro qualsiasi tentativo di intensificare l'agitazione e le provocazioni nel Giura, di regolare le vertenze politiche con la violenza e di sottoporre convinzioni altrui a costrizione e intimidazione.

Il distretto di Laufen, a sua volta, conferma, il 14 settembre 1975, con 4216 sì contro 264 no, il primo voto del 23 giugno 1974, decidendo di restare nel Cantone di Berna e con riserva di chiedere, mediante iniziativa, entro il 19 novembre 1977, l'organizzazione di una consultazione popolare sull'opportunità di aprire una procedura di annessione a un,Cantone limitrofo.

All'indomani di questi ultimi plebisciti, la popolazione ,e il territorio del futuro Cantone sono noti: 67261 abitanti (secondo il censimento del 1970) per 837,4 km2. La fase successiva della procedura prevista nell'aggiunta costituzionale, ossia l'elezione di un'assemblea costituente incaricata di elaborare la carta fondamentale del nuovo Cantone, poteva dunque incominciare.

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Costituzione giurassiana

In meno d'un anno, i deputati della Costituente (19 democristiani, 11 radicali, 10 socialisti, 7 cristiano-sociali indipendenti, 2 rappresentanti dell'unione democratica del centro e un radicale riformista) sono riusciti a conferire al futuro Stato «la sua immagine e la sua personalità» in un testo costituzionale, di cui abbiamo esaminato il contenuto nel nostro messaggio del 20 aprile 1977 concernente il conferimento della garanzia federale (FF 1977 II 261). Rammentiamo al riguardo che la costituzione del futuro Cantone del Giura ha l'ambizione di essere risolutamente moderna in quanto riflette tutte le preoccupazioni della società attuale. Essa accorda un posto preponderante al rispetto dei diritti popolari, alla garanzia delle libertà e allo spirito progressista che traspare essenzialmente nel capitolo dedicato ai «compiti dello Stato». Quest'ultimo si vede conferire, nei limiti in cui esse spettano ai Cantoni, numerose attribuzioni, in particolare nell'ambito della sicurezza sociale, della cultura, dello sviluppo economico e della protezione dell'ambiente.

Evidenziamo inoltre, fra le altre innovazioni, l'istituzione di una Corte costituzionale che, se adita, procederà al controllo preliminare della costituzionalità delle leggi sottoposte al popolo. I deputati, coscienti della complessità sempre più elevata della legislazione, hanno inoltre previsto un servizio pubblico d'informazioni giuridiche, in principio gratuito. Per altro, nel settore amministrativo, lo Stato potrà istituire un organo indipendente di mediazione. Il Governo, a sua volta, dovrà presentare al Parlamento un pro-

802

gramma di politica generale all'inizio di ogni legislatura, come anche un rapporto sull'attuazione del medesimo alla fine della legislatura; la costituzione indica espressamente che la pianificazione delle attività dello Stato incombe al Governo.

La disposizione che ha nondimeno attirato maggiormente l'attenzione è stata quella dell'articolo 138 sulle modificazioni territoriali, che prevedeva l'eventualità di un'annessione del Giura-sud al futuro Cantone. Considerando che questa disposizione non era compatibile con la Costituzione federale, vi abbiamo proposto, per i motivi allegati nel nostro messaggio del 20 aprile 1977, di non accordargli la garanzia, proposta che avete d'altronde condiviso in occasione delle due ultime sessioni.

Il progetto di costituzione, sottoposto alla votazione del popolo del futuro Cantone il 20 marzo 1977, è stato accettato con 27 061 voti contro 5749.

Lo stesso giorno, gli elettori hanno affidato all'Assemblea costituente il compito di colmare la lacuna giuridica dell'aggiunta costituzionale bernese, la quale non contiene alcuna disposizione transitoria applicabile durante il periodo che va dall'accettazione della costituzione fino all'accessione del Giura al rango di Cantone. La Costituente è ormai incaricata di tutelare gli interessi del futuro Cantone e di preparare tutte le misure che permettano al nuovo Stato di adempiere i suoi compiti, tenuto conto che il suo mandato cesserà il giorno in cui le autorità ordinarie del nuovo Cantone diverranno funzionali.

26

Rapporti del costituendo Cantone con la Confederazione e il Cantone di Berna

La Costituente, avendo segnato una fase essenziale nello sviluppo del futuro Cantone che aspira al suo posto nell'unità confederale, è divenuta il primo interlocutore delle autorità federali, per tutte le questioni inerenti alla fondazione del nuovo Stato. Infatti, a contare dal mese di marzo 1976, la segreteria permanente della nostra delegazione funge da intermediario fra la Costituente ed i servizi della nostra amministrazione che possono coadiuvarla. Questa assistenza comprende informazioni, studi ed analisi, cooperazione di funzionari federali specializzati e persino pareri di diritto. La Confederazione ha pure assunto, per metà con lo Stato di Berna, le spese per i lavori della Costituente. D'altro canto, abbiamo preso l'iniziativa di organizzare incontri triangolari tra il presidente della delegazione del Consiglio esecutivo per gli affari giurassiani, il presidente della Costituente e il presidente della nostra delegazione. In occasione di queste riunioni, i presidenti hanno convenuto di proseguire gli incontri e di assicurare una stretta collaborazione fra le parti, segnatamente mediante un'informazione reciproca e rapida. Essi hanno inoltre rispettato considerevolmente lo scadenzario dei lavori della Costituente ed esaminato ogni problema connesso con l'istituzione del nuovo Cantone.

803

I problemi politici -- segnatamente quello procedente dalla disposizione relativa ad un'eventuale annessione del Giura-sud -- hanno nondimeno costituito l'oggetto prevalente delle trattative. D'altronde, allo scopo di evitare che la situazione estremamente tesa nel Giura bernese avesse a degenerare in scontri violenti fra antiseparatisti e separatisti, la nostra delegazione ha riunito, il 25 aprile 1977, per la prima volta allo stesso tavolo, la delegazione del Consiglio esecutivo bernese per gli affari giurassiani e l'Ufficio dell'Assemblea costituente giurassiana. Nel corso di questo incontro le tre delegazioni si sono adoperate per trovare in comune soluzioni adeguate a placare gli animi in questa regione del nostro Paese. Esse hanno convenuto al riguardo di convocare a una conferenza di concertazione tutti d movimenti politici giurassiani. Riunitesi nuovamente il 30 giugno 1977, le tre delegazioni si sono dedicate alla preparazione delle basi per i primi accordi di cooperazione, in previsione dell'istituzione del futuro Stato. Questi accordi, preceduti da un ingresso ail termine del quale le parti si obbligano segnatamente ad astenersi inequivocabilmente da qualsiasi atto di violenza e da qualsiasi azione anticostituzionale contro le libertà fondamentali, sono stati conchiusi, sotto gli auspici della Confederazione, fra il Consiglio esecutivo del Cantone di Berna e l'Ufficio dell'Assemblea costituente e sono stati ratificati il 27 settembre 1977. Essidisciplinano i rapporti fra le tre parti a livello delle delegazioni complete, dei presidenti e dei segretari, il modo in cui devono essere scambiate le informazioni, la separazione dei conti e l'allestimento del bilancio transitorio, come anche la procedura assicurante la gestione del reddito e del patrimonio del futuro Cantone, durante il periodo interinale.

3 31

Revisione della Costituzione federale Necessità della revisione

L'articolo 1 della Costituzione federale enumera i 22 Cantoni sovrani (19 Cantoni e 6 Semicantoni) che compongono la Confederazione. Secondo l'articolo 80, il Consiglio degli Stati è composto di 44 deputati dei Cantoni; ogni Cantone ne elegge due; nei Cantoni separati (Untervaldo, Alto e Basso, Basilea, Città e Campagna, Appenzello, Esterno e Interno), ogni parte ne elegge uno.

/ Per ammettere un nuovo Stato membro nella Confederazione, occorre dunque modificare queste due disposizioni. Nell'articolo 1 si deve aggiungere il nome del nuovo Cantone e sostituire i'1 numero 22 con 23; nell'articolo 80 si deve portare a 46 il numero dei deputati al Consiglio degli Stati.

La revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale, e pertanto la creazione di un nuovo Cantone, sono sottoposti all'approvazione del popolo e dei Cantoni, dunque del costituente federale. Questa approvazione non è semplicemente declaratoria: la struttura federalistica della Svizzera è pon-

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deratamente equilibrata; non spetterebbe alle sue componenti di accordarsi fra loro per modificarla, poiché ogni spostamento di forze interessa l'insieme del Paese (Aubert, Traité de droit costitutionnel suisse I, pag. 207, n.

541). Secondo il diritto pubblico svizzero, la separazione di un Cantone non è né affare esclusivo di questo Cantone né affare esclusivo della Confederazione.

Nella parte generale della sua perizia sugli aspetti di diritto pubblico della questione giurassiana (aprile 1958), Hans Huber rileva che per effetto del carattere federale del nostro Stato, un territorio cantonale non potrebbe essere diviso senza il consenso del Cantone interessato. L'intangibilità dell' esistenza e dell'individualità dei Cantoni membri della Confederazione è infatti un elemento essenziale del federalismo stabilizzato, elemento che non manca di ricordare che il nostro Stato federativo è sorto da una Confederazione di Stati.

Nel 1848, quando i Cantoni sovrani si unirono, non era certamente loro intenzione di accordare alla maggioranza del popolo o degli Stati il diritto di sopprimere o di spezzettare l'uno o l'altro dei territori cantonali contro la loro volontà. Anche nello Stato federativo, l'esistenza di un Cantone, in quanto entità individuale, è poziore alla decisione presa dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni di modificare la Costituzione federale (Huber, op. cit., pag. 8 seg.).

Sempre secondo Huber, la necessità di riformare la Costituzione federale deriverebbe dal carattere federale del nostro Stato e non soltanto dal tenore dell'articolo 1 della medesima. Trattandosi della divisione del territorio di un Cantone, anche il federalismo deve essere stabilizzato, ma questa volta in favore del diritto di codecisione della Confederazione quanto all'esistenza e all'individualità dei Cantoni riunitisi nello Stato federativo nel 1848.

Questa tesi è stata ripresa nella prassi. Nel messaggio del 17 marzo 1947 sul conferimento della garanzia federale alle disposizioni costituzionali dei Cantoni di Basilea Città e Campagna destinate a preparare la fusione di questi due Semicantoni, il Consiglio federale era giunto alla conclusione che non occorreva modificare né l'articolo 1 né altre disposizioni della Costituzione federale. Esso affermava che se la fusione fosse giunta in porto grazie all'
accettazione di una costituzione per il Cantone di Basilea unificato, l'articolo 1 della Costituzione federale avrebbe dovuto essere corretto dall'aspetto redazionale sopprimendo la parentesi concernente il Cantone di Basilea (in questa parentesi sono indicate le due parti del Cantone) e senza dunque far capo alle formalità previste per la revisione costituzionale (FF 1947 ediz. frane. I 1082). La maggioranza della commissione del Consiglio degli Stati non condivise il parere del Consiglio federale ritenendo che detta fusione dovesse avvenire obbligatoriamente per mezzo di una revisione, in buona e debita forma, della Costituzione federale. La stessa opinione fu ribadita nel rapporto del Consiglio federale del 14 ottobre 1947 (FF 1947 ediz. frane. Ili 298) dove sono esposti i motivi per cui i due Semicantoni

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avrebbero dovuto decidere della fusione prima della revisione costituzionale (pag. 299). Nel secondo messaggio del 20 novembre 1959, il Consiglio federale mise nuovamente l'accento sulla necessità di rivedere la Costituzione federale e motivò questo suo dire in maniera circostanziata affermando che, essendo la Costituzione la legge di grado più elevato, il tenore letterale era soprattutto qui di estrema importanza: anche le indicazioni parentetiche facevano parte del testo costituzionale; sopprimere termini tra parentesi sarebbe stato come modificare il testo costituzionale anche se formalmente la modificazione poteva sembrare di secondaria importanza. Materialmente, la modificazione non sarebbe stata però irrilevante poiché nel testo in vigore i termini fra parentesi indicavano che Basilea, in quanto membro della Confederazione, apparteneva ai Cantoni separati. La trasformazione di un Cantone bipartito in un Cantone unitario avrebbe pertanto intaccato l'ordinamento giuridico della Confederazione e creato una nuova situazione costituzionale, il che non poteva avvenire senza ir consenso del popolo e dei Cantoni (FF ediz. frane. 1959 II 1321).

Nella procedura di formazione del futuro Cantone del Giura, il principio della revisione della Costituzione federale è stato ammesso fin dall'inizio.

Secondo l'articolo 19 dell'aggiunta costituzionale bernese del 1° marzo 1970, il Consiglio di Stato bernese era tenuto a chiedere la modificazione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale, servendosi .a tal fine del diritto d'iniziativa riconosciuto ai Cantoni, appena la garanzia federale fosse stata conferita alla Costituzione del futuro Cantone (art. 18).

In materia di modificazione dei confini cantonali, dottrina e prassi pongono due condizioni che devono essere adempiute: il consenso preventivo del Cantone il cui territorio deve essere modificato e, ottenuto questo consenso, la revisione della Costituzione federale. È questo d'altronde il procedimento previsto anche per la separazione del futuro Cantone del Giura da quello di Berna. La prima fase è iniziata il 1° marzo 1970 con l'accettazione dell' aggiunta costituzionale bernese, è proseguita con i diversi plebisciti quivi previsti e si è conclusa con l'accettazione della Costituzione giurassiana il 20 marzo 1977. La procedura di revisione della
Costituzione federale può dunque essere avviata.

Rimane da sapere se certi limiti materiali non si oppongano a codesta revisione della Costituzione federale. Il quesito è già stato esaurientemente esaminato dal Consiglio federale nel messaggio del 20 novembre 1959 (FF ediz.

frane. 7959 II 1320) e vi si è risposto negativamente per motivi che conservano ancora tutta la loro validità. Anche Huber si associa per altro a questa opinione. Secondo lui, non si può semplicemente sottrarre a una modificazione l'esistenza e l'individualità di ogni singolo Cantone (op. cit.

pag. 7).

Può la regione nord del Giura bernese accedere al rango di Stato membro della Confederazione? Prima di rispondere a questo interrogativo d'ordine politico occorre porsi su un piano giuridico al fine di esaminare se la Costitu-

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zione giurassiana soddisfaccia alle esigenze formulate nell'articolo 6 capoverso 2 della Costituzione federale. Si tratta in particolare di verificare se essa sia conforme alla Costituzione federale e al diritto federale in genere, se assicuri l'esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane ed infine se essa sia stata accettata dal popolo e possa essere riformata quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda. Tutte queste questioni sono state esaminate nel corso della procedura di conferimento della garanzia federale da parte dell'Assemblea federale, conformemente all'arti-colo 85 numero 7 della Costituzione federale. Orbene, con decreto federale del 28 settembre, l'Assemblea federale ha conferito la garanzia alle disposizioni della Costituzione giurassiana, eccettuato l'articolo 138 e riservata la modificazione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale. Questa riserva crea un rapporto di dipendenza tra conferimento della garanzia federale e revisione della Costituzione federale: il primo è effettivo soltanto con riserva della seconda e viceversa. La procedura di garanzia è stata iniziata per prima per motivi di ordine pratico. Un Cantone si definisce grazie al suo popolo, al suo territorio e alla sua Costituzione, che deve essere garantita dalla Confederazione. Se dunque la modificazione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale precede il conferimento della garanzia, il nuovo Cantone rimane di fatto sprovvisto di uno dei suoi elementi costitutivi essenziali, talché la revisione della Costituzione può essere attuata soltanto con riserva dell'ottenimento successivo della garanzia federale. Per contro, se la garanzia è accordata alla Costituzione di un futuro Cantone non ancora riconosciuto tale dal diritto federale, la garanzia è efficace soltanto qualora la revisione della Costituzione federale sancisca ulteriormente la nascita del nuovo Stato. Gli atti di diritto pubblico accettati con riserva si rivelano privi di oggetto se le condizioni formulate nella riserva non sono adempiute. Orbene, quando si è in presenza di due atti che dovrebbero essere provvisti di riserva, è razionale dare la precedenza a quello la cui accettazione richieda una procedura meno onerosa, ossia, nel caso presente, al decreto federale conferente la garanzia, lasciando così ad una fase successiva la revisione costituzionale sottoposta all'approvazione del popolo e dei Cantoni.

32

Statuto del futuro Cantone

La Costituzione federale non contiene alcuna disposizione secondo cui dalla divisione di un Cantone nascano due Semicantoni. Gli odierni Semicantoni sono tutti anteriori alla creazione del nostro Stato federale. Il loro statuto, già per motivi giuridici e storici, non potrebbe dunque essere invocato a titolo di paragone.

Inoltre, il sovrano bernese, quando il 1° marzo 1970 ha creato i fondamenti costituzionali per la divisione del Cantone, è partito dall'ovvio presupposto che Berna sarebbe rimasto un Cantone intero, anche se il Giura o una parte

807

del Giura se ne fosse staccata. Nessuno può contestare che con i suoi 400 comuni, una superficie di 6 050 km2 e 916 035 abitanti, il Cantone di Berna «rimpicciolito» possa pretendere di rimanere un Cantone intero. Conseguentemente, la parte separata, ossia il Giura Nord, deve anch'essa accedere al rango di Cantone intero.

4

Consultazione dei governi cantonali

A nostra richiesta, la delegazione per la questione giurassiana ha riunito il 28 ottobre 1977 i rappresentanti di tutti i governi cantonali per consultarli sulla prevista revisione costituzionale. L'invito è stato esteso anche al presidente della delegazione del Consiglio di Stato bernese per gli affari giurassiani e al presidente della Costituente giurassiana.

L'incontro è stato franco e cordiale. Si è parlato soprattutto dell'importanza della creazione di un nuovo Cantone in uno Stato federativo e della portata politica della decisione che dovranno prendere popolo e Cantoni. I governi cantonali hanno approvato all'unanimità la creazione del nuovo Stato membro convinti che tale approvazione è non solo un atto di solidarietà confederale ma anche la viva espressione del federalismo svizzero. Essi hanno promesso di assistere il nuovo Cantone assicurandogli consulenza ed aiuto, al fine avantutto di ottenere un responso favorevole del popolo svizzero. Se si intende creare un clima favorevole a questa consultazione popolare occorre, secondo i Cantoni, rispettare i principi sanciti nel preambolo degli accordi di cooperazione conchiusi il 27 settembre 1977 tra il Cantone di Berna e il futuro Cantone del Giura (cfr. n. 26 qui sopra).

5 51

Aspetto del nuovo Cantone Geografia

II nuovo Cantone si situa nella zona nord-ovest della Svizzera. I suoi tre distretti geograficamente distinti confinano a nord con la Francia. Cantone di pianura e di montagna, situato tra 370 m e circa 1300 m d'altitudine, annovera 82 comuni di cui 2 città di media importanza: Delémont, la capitale, e Porrentruy. Con una superficie di 837,4 km2, il nuovo Cantone si situa al 14° posto dei Cantoni svizzeri, ossia dopo Turgovia (1012,7 km2) e Svitto (908,2 km2) e prima di Neuchâtel (796,6 km2) e di Soletta (790,6 km2).

52

Popolazione

II numero degli abitanti del nuovo Cantone era, alla fine del 1975, di 67 479 contro i 67 261 secondo il censimento della popolazione del 1970.

Futuro cantone del Giura

frontiera

nazionale

frontiera del futuro cantone frontiere confini

cantonali distrettuali

esistenti

809

Alla fine del 1970 e alla fine del 1975, la ripartizione per distretto era la seguente: Distretti

1970

1975

Delémont .

Franches-Montagnes Porrentruy . . .

3790 9336 26 135

32367 9 136 25976

Totale

67 261

67479

Fonte: Censimento federale della popolazione 1970. Ufficio di statistica del Cantone di Berna (rilevazioni annue della popolazione residente il 31 dicembre).

Per quanto concerne la popolazione, il nuovo Cantone si situa così al 18° posto dei Cantoni svizzeri La densità demografica per km2 è di 80 abitanti (155 per la Svizzera). Gli stranieri rappresentano 1*11,1 per cento della popolazione residente (16,1 % per la Svizzera).

Secondo il censimento federale del 1970, la ripartizione linguistica era la seguente: Popolazione residente Lingua materna

Francese . . . .

Tedesco Italiano Romancio . . .

Altre

Stranieri

totale

donne

totale

donne

55230 5714 4506 24 1787

27761 3129 1899 13 751

2208 217 4172 1 1725

1 101 96 1674 1 696

Le confessioni si ripartivano come segue: Popolazione residente

Protestante .

Cattolica . .

Israelita Altre Senza religione Non indicata .

. .

. .

. .

. .

Foglio federale 1977, Voi. Ili

Stranieri

totale

donne

totale

donne

10269 56428 62 144 167 154

5054 28284 35 57 51 72

319

7798 8 105 48 45

132 3356 3 40 14 23

53

810

53

Partiti politici

L'aspetto politico del nuovo Cantone dovrebbe rispecchiare il rapporto di forze instauratosi nelle elezioni cantonali del 1974 e nell'elezione della Costituente il 21 marzo 1976: Demo- Libecratico rale-racristiano dicale

LiberaUnione CristiaSocia- dem.

le-radidi no-solista ciale cale centro indipen. indipen.

Elezioni cantonali del 1974 Distretto di Delémont Distretto delle Franches-Montagnes Distretto di Porrentruy

20,3 30,2 41 9

12,8 31,4 368

18,0

Elezione della Costituente (21.31976)

299

206

9,9

88

14,6 4,3 2,1

22,4 29,8 50

4,3 5,3

185

69

138

5,5

In questa tabella non sono menzionati i diversi piccoli gruppi politici, soprattutto di sinistra, che raccolsero dal 3,8 al 5 per cento dei voti.

54

Economia

Nel 1970, l'il per cento della popolazione attiva lavorava nell'agricoltura (media svizzera: 8%), il 62 per cento nell'industria (48%) e il 27 per cento nei servizi (44%). L'industria costituisce così il fattore essenziale dello sviluppo del Giura. La sua importanza resta notevole in rapporto ad altre regioni. Tuttavia, dal 1970 al 1975, il settore dei servizi è passato dal 27 al 31 per cento e quello industriale dal 62 al 58 per cento.

541

Agricoltura

II Giura si situerà al 14° posto dei Cantoni svizzeri (tra Svitto e Neuchâ tel) per quanto concerne la superficie agricola e il numero delle aziende e al 3° posto (dietro Ginevra e Neuchâtel) quanto alla superficie utile per azienda (superficie media di 16,79 ha, ossia il doppio della media svizzera).

L'agricoltura giurassiana è caratterizzata da una diminuzione costante delle aziende e della popolazione agricola attiva e parallelamente da un aumento della produzione. La percentuale del reddito lordo proveniente dalla produzione animale è dell'86 per cento contro il 76 per cento per l'intera Svizzera.

L'agricoltura del nuovo Cantone, con le sue terre idonee all'allevamento e alla coltura dei campi, ha un roseo futuro, segnatamente se vi si insedieranno anche industrie di trasformazione.

811

542

Industria

Nel 1975, l'industria, le arti e i mestieri occupavano 11 038 persone di cui il 51 per cento nell'orologeria e il rimanente nei seguenti altri rami industriali: Imprese industriali e lavoratori occupati secondo i rami economici nel 1975 Rami economici

20 Fabbricazione di prodotti alimentari e foraggeri 22 Industria d e l tabacco . . . .

23 Industria tessile 24 Abbigliamento, biancheria, calzature 25 Trasformazione d e l legno . . . .

2 6 Giocattoli . . . .

. .

2 8 Arti grafiche . . . . .

30 Caucciù, materie sintetiche . . . . .

33 Lavorazione di pietre e terre . . .

34 Metallurgia 35 Macchine, apparecchi, veicoli . . .

36 Industria orologiera .

37 Oreficeria, incisione, zecca . . . .

Industria, arti e mestieri .

Numero di imprese

Lavoratori occupati

%

1 1 1

20 600 386

0,2 5,4 3,5

12 8 1

65.3 212 7

5,9 1,9 0,1

5

158

1,4

51 263 1 195 1817

0,5 2,4 10,8 16,5 51,2

23

0,2

3 5 18 22 153

5653

231

11 038

1

100

Fonte: Ufficio federale di statistica, statistica industriale, settembre 1975 Non sorprende che la maggior percentuale d'occupazione sia quella nell' orologeria. Per il resto, le attività industriali sono relativamente ben diversificate (a parte gli orologi, vi si producono tubi di ghisa, coltelli, posate, cisterne, forni elettrici, scarpe, sigarette, vestiti, ecc.). La grandezza media delle aziende è grosso modo quella riscontrabile nell'insieme della Svizzera.

In genere, le imprese del Giura non sono state più gravemente toccate dalla recessione delle altre imprese svizzere dello stesso genere e della stessa importanza. Tuttavia, come nella maggior parte delle regioni in cui è importante il settore secondario, il numero degli impieghi nell'industria tende a diminuire. Il seguito di questa evoluzione dipenderà in particolare dall'orologeria e dalla sua ristrutturazione. Il dinamismo degli imprenditori sarà pure determinante, come d'altronde il fatto che il Giura dispone di un notevole potenziale di futuri lavoratori.

812

543

Servira

Nel settore dei servizi (commercio 30%, trasporti e comunicazioni 12%, igiene e medicina 11%, insegnamento 11%, industria alberghiera 10%, ecc.)

il nuovo Cantone si troverà di gran lunga sotto la media svizzera (31% contro 44%). La creazione di una nuova amministrazione cantonale implicherà tuttavia l'attuazione di una rete di nuovi servizi grazie ai quali una gamma di attività fatte sinora a Berna saranno svolte sul posto. Infine, nel Giura non mancano possibilità di sviluppo turistico. Il nuovo Cantone dovrà individuarle e sfruttarle in modo da creare nuovi posti di lavoro.

55

Situazione finanziaria ed economica del futuro Cantone

Mancando i pertinenti dati statistici, un'esatta quantificazione della capacità finanziaria del Cantone del Giura è tuttora impossibile. Oggi possiamo soltanto procedere per approssimazione sulla scorta delle valutazioni fatte dall' Amministrazione federale delle finanze in uno studio del 14 dicembre 1976.

Questa ha tuttavia ben specificato che questo esame non poteva pretendere di essere assolutamente esatto e vincolante. Le numerose ipotesi e valutazioni quivi contenute corrispondono semplicemente a quanto è possibile oggi ottenere a titolo di informazione. Fondandosi sui criteri e sui metodi di calcolo previsti dal decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 1973 concernente la determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 1974-1977, l'Amministrazione federale delle finanze ha desunto che il futuro Cantone del Giura avrà un indice generale di capacità finanziaria di 56 punti. Secondo il disciplinamento attuale, i Cantoni con capacità finanziaria inferiore ai 60 punti sono considerati deboli. Tuttavia, visto che il risultato cui è giunta l'Amministrazione suddetta è soltanto approssimativo, è necessaria una certa prudenza nell'interpretazione; non è del resto escluso che sulla base di dati di calcolo più esatti o più recenti si possa ottenere un indice di 60 punti o superiore, ovvero persino inferiore ai 56 punti. Pur non perdendo di vista queste possibilità, si può prevedere che, tenuto conto del disciplinamento attuale della perequazione finanziaria e del fatto che certi dati di calcolo risalgono ad alcuni anni or sono o sono il frutto di una semplice valutazione, il nuovo Cantone del Giura sarà classificato fra i Cantoni finanziariamente deboli. Con una capacità finanziaria di 56 punti, il Cantone del Giura si situerebbe nella prima metà del gruppo dei Cantoni deboli, precedendo in particolare i Cantoni romandi di Friburgo e del Vallese:

813 Cantoni finanziariamente forti

Cantoni finanziariamente mediocri

Cantoni finanziariamente deboli

Basi'lea Città . . . 193 Ginevra 156 Zugo 148 Zurigo 143 Basilea Campagna . . . . 120

Argovia Sciaffusa Vaud Untervaldo Sottoselva . . .

Glarona Turgovia Neuchâtel . . .

San Gallo . . .

Ticino Appenzello Esterno Berna (senza il Giura) Soletta Berna (con il Giura) .

Lucerna

Grigioni Svitto Giura Uri Friburgo Appenzello Interno Vallese Untervaldo Soprasselva

109 96 95 . 91 86 86 . 85 . 84 76

59 57 56 54 46 36 35 . . . 30

73 . 70 68 . 68 62

In base alle realtà finanziarie cui abbiamo rapidamente accennato si può dire se il nuovo Cantone sarà economicamente vitale? Questo interrogativo," spesso proposto, è di fatto un falso problema poiché ogni regione, ogni Cantone del nostro Paese, ogni Stato è giuridicamente vitale. La creazione del nuovo Cantone è avantutto un problema politico.

Del resto, il nuovo Cantone del Giura -- come gli altri Cantoni -- non sarà di per sé né ricco né povero. Il suo futuro dipenderà non da ultimo anche dallo sviluppo regionale e nazionale, nonché dallo spirito operativo delle genti e dalla loro capacità di attuazione. Il Giura ha dietro di sè un passato industriale e dispone di una corrispondente mano d'opera specializzata. Il suo sviluppo economico nonché il tenore di vita dei suoi abitanti dipenderanno anche dalle scelte del suo governo e dalla capacità della sua popolazione di sfruttare le forze e il dinamismo risultanti dallo choc della sua nascita.

56

Conseguenze finanziarie per la Confederazione

II sistema dei trasferimenti di pagamenti dalla Confederazione ai Cantoni è assai diverso, multiforme e complesso, segnatamente quanto a condizioni, procedura ed aliquote dei sussidi.

I sussidi federali sono pagati ai Cantoni per il finanziamento di misure specifiche e subordinati a condizioni definite nella pertinente legislazione.

L'esecuzione di una misura sussidiata dipende per lo più dall'iniziativa dei

814

Cantoni; dal canto suo, l'aiuto federale implica quasi sempre una partecipazione cantonale. Per valutare i futuri sussidi federali ai diversi Cantoni, occorre segnatamente conoscere le misure sussidiabili che i Cantoni prevedono di prendere e sapere se quest'ultimi hanno l'intenzione e sono in grado di fornire la partecipazione richiesta.

Per farsi un'idea della parte dei sussidi federali che il futuro Cantone del Giura potrebbe pretendere, l'Amministrazione federale delle finanze, nello studio summenzionato del 14 dicembre 1976, ha dovuto procedere sulla scorta di ipotesi, cercando avantutto di stabilire l'importo dei sussidi federali versati allo Stato di Berna in favore della parte nord del Giura bernese nel 1974 e nel 1975 ed esaminando poi la somma di cui il futuro Cantone avrebbe potuto beneficiare durante gli stessi anni se la separazione fosse già allora avvenuta, ammesso che le stesse misure effettivamente sussidiabili fossero state prese e che il Cantone del Giura fosse stato classificato fra i-Cantoni finanziariamente deboli (riguardo a questa ipotesi di lavoro cfr. supra n. 451) e avesse fornito la partecipazione richiesta.

Sulla scorta di un'inchiesta svolta presso tutti gli uffici federali chiamati a versare sussidi ai Cantoni e tenuto conto delle circa 35 misure sussidiate cui il Giura è interessato, l'Amministrazione federale delle finanze è giunta alla conclusione che la fondazione del nuovo Cantone provocherebbe un supplemento di spese annue, a titolo di sussidi federali, di circa 2 milioni di franchi.

Per quanto concerne la partecipazione del nuovo Cantone agli introiti federali, negli anni 1974-1975 essa sarebbe stata in media di 10,6 milioni di franchi, imputabili grosso modo sulla quota del Cantone di Berna. In questo campo, la separazione non importerebbe dunque conseguenze finanziarie per la Confederazione e si ripercuoterebbe in minima misura sugli altri Cantoni: si tratterebbe infatti essenzialmente di una nuova ripartizione degli introiti oggi spettanti al Cantone di Berna.

Concludendo, le spese federali di trasferimento a titolo di sussidi e di partecipazione dei Cantoni agli introiti federali -- calcolate prò capite -- equivarrebbero, per il Giura, a quanto i Cantoni con capacità finanziaria paragonabile ricevono oggi dalla Confederazione. Il maggior onere di circa
2 milioni di franchi, che per più di metà profitterebbe a privati (segnatamente in materia di sussidi agricoli) non sarebbe dunque sì grave in riscontro alle spese annue della Confederazione (15 miliardi e 860 milioni nel 1976).

57

Vita culturale

II contrasto politico ha fatto sì che il giurassiano, prima di essere di sinistra o di destra, sia divenuto separatista o antiseparatista, implicando la divisione anche di organizzazioni politiche, che hanno condiviso così la stessa sorte del Giura. Questa situazione non ha mancato di incidere sui

815

gruppi culturali, che hanno passato e passano ancora momenti difficili.

Il «Centre culturel jurassien» ha per esempio istituito nell'autunno del 1969 una commissione di studio presieduta dal direttore della pubblica istruzione, Simon Kohler, con l'incarico di coordinare gli sforzi a livello regionale e di promuovere tutti i campi della vita culturale. Il plebiscito del 23 giugno 1974 ha modificato lo statuto amministrativo del «Centre culturel», trasformatosi in «Association jurassienne d'animation culturelle», ma non ne ha frenato il dinamismo. I centri locali o regionali, nonché i gruppi di animazione, costituiscono le cellule viventi di un modo di espressione che trova fertile terreno sia nelle città sia nelle borgate. Le associazioni culturali sono inoltre riuscite a far inserire nella Costituzione del futuro Stato un capitolo dedicato alla cultura, espressione degli sforzi fatti per far partecipare maggiormente la popolazione alla vita culturale. Dal canto suo, anche il Cantone di Berna si sforzerà di garantire e sviluppare la cultura giurassiana nel Giura-sud, obiettivo politico che gli sta particolarmente a cuore.

L'attività della «Société jurassienne d'Emulation» è di grande importanza.

Questa si è infatti prodigata per difendere il principio della territorialità delle lingue, promuovere le lettere e intercedere presso il governo un efficace aiuto agli artisti. Ogni anno, essa pubblica i suoi «Actes», una specie di repertorio della creazione culturale e, oltre a parecchie ricerche storiche, ha pubblicato la notevole «Anthologie des poètes et écrivains jurassiens», apparsa nel 1964 a cura di P.O. Walzer. Dalla sua feconda attività hanno pure preso avvio tutte le iniziative intese ad istituire altre associazioni culturali. Citiamo fra le altre, la fondazione nel 1950 dell'I jurassien des sciences, des lettres et des arts», una specie di accademia giurassiana comprendente uomini di scienza e ricercatori disseminati in Svizzera e all'estero, al fine di favorire la creazione artistica e scientifica e «de forger par-delà les diversités des tempéraments et des opinions, une espèce d'engagement commun dans le destin culturel du Jura».

Con analoghi scopi, nel 1953 è sorto a Moutier il «Club jurassien des Arts», che ha poi creato in questa città il «Musée jurassien des beaux-arts», nonché, nel
1954, la «Société des peintres et sculpteurs jurassiens».

Nel campo della storia, nel 1970 vi è stato un innegabile rinnovamento con la creazione del «Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d' Emulation». Dopo aver elaborato la «Bibliographie jurassienne de 1928 à 1973», continuazione dell'opera di Gustave Amweg, il «Cercle» sta realizzando una nuova «Histoire du Jura» che dovrà permettere ai giurassiani di meglio comprendersi. Questa intenzione si riflette per altro anche nel «Panorama du Pays jurassien», anch'esso elaborato a cura della «Société d'Emulation», e costituente una specie di enciclopedia dei principali avvenimenti della vita scientifica, letteraria, storica e artistica del Giura di quest'ultimo quarto del XX secolo.

816

Menzioniamo pure la fondazione, il 9 febbraio 1957, dell'«Université populaire», che ha avuto notevole successo e la quale, grazie alla sua struttura federalistica, è atta a soddisfare ai bisogni culturali dell'insieme del Giura, Laufen compreso. Essa organizza anche conferenze nei principali luoghi, e da pure corsi pratici offrendo in tal modo un vero programma di formazione permanente, essenzialmente a destinazione degli adulti. La stessa struttura è stata scelta per l'«Ecole jurassienne et conservatoire de musique» istituita nel 1964, la quale è intesa a promuovere l'arte musicale in una forma adeguata ai bisogni della popolazione; a tal fine essa collabora con le società locali di musica e di canto. Grazie a questi organismi, cui, dal 1959, si aggiunge in particolare la «Fédération jurassienne des sociétés théâtrales d'amateurs», quasi tutti i villaggi del futuro Cantone possono partecipare in una forma o nell'altra a una dinamica vita culturale.

6 61

Diritto federale transitorio Necessità di emanare questo diritto

In qual modo il futuro Cantone si organizzerà per separarsi dal Cantone di Berna conformemente al diritto federale? Questo problema si porrà appena il popolo e i Cantoni avranno deciso dell'esistenza del Cantone del Giura.

Esso è dunque strettamente legato alla revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale, talché potrà essere più razionalmente risolto nell' ambito del diritto transitorio richiesto per l'entrata in vigore di questa revisione.

Occorre avantutto ricordare il carattere federale del processo di separazione, come sottolineato nel nostro messaggio del 20 aprile 1977 per il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del futuro Cantone del Giura (FF 7977 II 261). Rilevavamo allora che occorreva distinguere tra procedura antecedente alla creazione del nuovo Cantone e procedura di separazione propriamente detta. La procedura anteriore è ormai chiusa poiché si conoscono il territorio, la popolazione e la Costituzione del futuro Stato. Per quanto concerne la procedura di separazione, essa consta di due fasi. La prima è iniziata il 20 marzo 1977 con l'accettazione della Costituzione giurassiana e durerà sino alla votazione federale sulla revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale. Essa è interamente dedicata ai preparativi necessari per permettere al nuovo Cantone di adempiere i suoi compiti. Il 20 marzo 1977, il corpo elettorale giurassiano ha dato «mandato» alla Costituente di elaborare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

Tale mandato non conferisce alla Costituente alcuna prerogativa connessa con la sovranità di uno Stato. La Costituente non potrebbe dunque invadere le competenze della Confederazione o del Cantone di Berna. Differente è la situazione per la seconda fase che inizierà il giorno in cui gli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale saranno stati approvati

817

e durerà fino al momento in cui il nuovo Cantone disporrà della sua intera sovranità. Durante questa seconda fase, si dovranno eseguire i provvedimenti in precedenza elaborati: diritto transitorio giurassiano, elezioni e istituzione degli organi previsti dalla Costituzione per prendere tutte le disposizioni richieste dall'organizzazione del nuovo Cantone, disciplinamento delle modalità di trasferimento della sovranità al nuovo Cantone e stipulazione di un accordo tra il Cantone di Berna e il Cantone del Giura circa la ripartizione provvisoria dei beni.

Né il diritto del futuro Cantone né il consenso del Cantone di Berna potrebbero tuttavia costituire una base sufficiente per permettere alla Costituente di procedere a queste operazioni. È dunque indispensabile che la stessa Confederazione stabilisca il diritto transitorio e ciò tanto più che le disposizioni della Costituzione giurassiana previste a tal fine lasciano in sospeso importanti problemi. Esse non specificano in particolare il modo secondo cui il futuro Cantone si separerà da quello di Berna per formare, in seno alla Confederazione, un nuovo Stato capace di funzionare. I problemi che si pongono in merito sono non solo numerosi e molteplici ma anche, in gran parte, interamente nuovi. Essi richiedono soluzioni appropriate che dovrebbero essere concepite in forma di norme elastiche e fàcilmente adattabili, nonché abbastanza astratte per lasciare agli interessati un margine di apprezzamento sufficiente e abbastanza concrete per indicare chiaramente come devono svolgersi le operazioni per essere conformi al diritto federale.

Sarebbe dunque giudizioso che il costituente abiliti il Consiglio federale, che è l'autorità chiamata in primo luogo a risolvere questi problemi, ad emanare questo diritto transitorio per mezzo di una ordinanza indipendente.

Il diritto federale transitorio entrerà in vigore appena approvati gli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale, segnatamente il giorno dell'accertamento dei risultati della votazione, e sarà applicabile sino al giorno in cui il futuro Cantone sarà divenuto il 26° Stato membro della Confederazione. Questo giorno coinciderà con l'entrata in vigore integrale degli articoli modificati della Costituzione federale. Il diritto transitorio sarà elaborato ed eseguito in stretta collaborazione con la Costituente giurassiana e il governo bernese.

62

Contenuto del diritto federale transitorio

Ancorché l'ordinanza dovrà tener conto delle circostanze del momento è possibile tracciarne già sin d'ora il contenuto probabile. Nell'articolo 1 si incaricherà la Costituente di organizzare le elezioni del parlamento e del governo. Del rimanente, la Costituente dovrà eseguire i compiti affidatile con mandato del 20 marzo 1977 sin che gli organi ordinari del futuro Cantone non saranno in grado di assumerli.

818

In un secondo articolo si specificherà che parlamento e governo provvedono a tutte le nomine di loro competenza in virtù della Costituzione. Essi dovranno in particolare determinare le autorità e i funzionari che, con il loro consenso, rimarranno in funzione fino alla fine del periodo amministrativo corrente o, in mancanza di che, stabiliranno la data di cessazione della funzione. Essi dovranno vegliare parimente all'organizzazione delle elezioni complementari eventualmente necessarie.

In un terzo articolo si prevederà che gli organi costituiti conformemente alle due prime disposizioni dovranno prendere, nei limiti delle loro attribuzioni, tutte le misure necessarie all'organizzazione del futuro Cantone. 11 governo, in particolare, dovrà accordarsi con le autorità del Cantone di Berna circa le modalità di trasferimento della sovranità cantonale e circa la ripartizione provvisoria dei beni.

Soltanto quando questa seconda fase sarà ultimata, ossia quando il Cantone del Giura avrà terminato di allestire un apparato statuale capace di funzionare e di assumere tutti i compiti che gli incombono rispetto alla propria popolazione, agli altri Cantoni e alla Confederazione e quando tutti i preparativi della separazione saranno compiuti, l'atto del costituente federale avrà pieno effetto. Ne risulta che gli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale potranno in un primo tempo essere messi in vigore soltanto parzialmente, nella misura cioè richiesta dall'esecuzione dei lavori della seconda fase, ossia dall'elaborazione e dall'esecuzione del diritto federale transitorio.

Al fine di permettere agli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale di divenire appena possibile efficaci, sarebbe giudizioso di affidare pure al Consiglio federale il compito di procedere all'accertamento dei risultati della votazione.

7

Elezione dei consiglieri nazionali giurassiani

Mentre l'elezione dei consiglieri agli Stati è disciplinata dal diritto cantonale, l'elezione dei consiglieri nazionali è di competenza del diritto federale.

L'articolo 72 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del popolo svizzero e che i seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o Semicantone ha diritto almeno ad un seggio. La legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale fra i Cantoni (RS 163.1) disciplina i particolari. Secondo l'articolo 3 di questa legge, il Consiglio federale deve ripartire nuovamente i seggi prima del rinnovamento totale del Consiglio nazionale che segue immediatamente un censimento federale della popolazione. L'ultimo censimento risale al 1° dicembre 1970. In base al decreto federale concernente l'omologazione dei principali risultati del censimento federale della popola-

819

zione del 1° dicembre 1970 (FF 7977 I 1195), il Consiglio federale ha determinato il numero dei consiglieri nazionali spettante ad ogni Cantone in una circolare indirizzata ai governi cantonali e concernente le elezioni per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale (legislatura 1971-1975), del 30 giugno 1971 (FF 7977 I 1241). Secondo la legge dell'8 marzo 1963, questa ripartizione è valida per le due legislature seguenti, ossia per quella dal 1975 al 1979 e per quella dal 1979 al 1983. Una nuova ripartizione tra i Cantoni dei deputati al Consiglio nazionale interverrà per la legislatura 1983-1987 in base al censimento della popolazione del 1980.

Secondo le nostre previsioni, la revisione degli articoli 1 e 80 della Costituzione federale, che sancirà la creazione del nuovo Cantone del Giura, sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni nel corso del secondo semestre del 1978. Se la revisione sarà accettata, il Cantone del Giura formerà un nuovo circondario elettorale a tenore dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 14 febbraio 1919 circa l'elezione del Consiglio nazionale (RS 163.2). lì numero dei deputati per questo circondario dovrà essere determinato in occasione della rinnovazione del Consiglio nazionale per la legislatura 1979-1983. Orbene, come abbiamo già visto, la ripartizione dei deputati fra i Cantoni è stata stabilita per le due legislature successive all'ultimo censimento della popolazione del 1° dicembre 1970. Secondo la legge dell'8 marzo 1963, nel suo odierno tenore, un nuovo esame della ripartizione dei seggi avverrà soltanto dopo lo spoglio dea censimento del 1980 e, la prima volta, per la legislatura 1983-1987. È dunque necessario procedere in via eccezionale ad una nuova ripartizione dei rappresentanti per circondario elettorale per la legislatura 1979-1983. Le Camere federali dovranno autorizzare il Consiglio federale a farlo, completando con una disposizione transitoria la legge dell'8 marzo 1963 1) La deputazione cui il Cantone del Giura avrà diritto per la legislatura 19791983 sarà determinata in base alla popolazione residente al 1° dicembre 1970. Consegu entern ente è già sin d'ora possibile determinare il numero dei seggi che saranno attribuiti al circondario elettorale del futuro Cantone del Giura: Con una popolazione residente di 983 296 persone,
il Cantone di Berna ha presentemente 31 deputati al Consiglio nazionale. Dopo la separazione, esso avrà 916035 abitanti, e il Cantone del Giura 67 261. Secondo il sistema di calcolo previsto dall'articolo 1 numeri 1 a 5 della legge dell'8 marzo 1963 si ottiene il risultato seguente per l'insieme della Svizzera: il quoziente provvisorio calcolato secondo il numero 1 è di 31 349, ragion per cui né il CanLa legge dell'8 marzo 1963 è stata incorporata nella nuova legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici. Appena quest'ultima sarà entrata in vigore, la prima sarà abrogata. Tuttavia, visto che la nuova legge è oggetto di referendum, la modificazione proposta concernera, secondo i risultati della consultazione popolare, o la nuova o la vecchia legge.

820

tone di Berna né il Cantone del Giura partecipano alla prima ripartizione prevista nel numero 2; per la seconda ripartizione (n. 3), il quoziente è di 31 506; il Cantone di Berna riceve 29 deputati e il Cantone del Giura 2 (n. 4). Le due prime ripartizioni permettono di assegnare 191 seggi; restano dunque 9 seggi da assegnare, in particolare fra i 9 Cantoni che ottengono i resti maggiori (n. 5). Ecco la tabella dei resti in ordine decrescente: Svitto 29060 Vaud 7755 Turgovia 25 305 Glarona 6 649 Ticino 24916 San Gallo 6403 Argovia 23 706 Lucerna 6 087 Friburgo 22779 Zurigo 5078 Vallese 17527 Zugo 4984 Appenzello Esterno . . . 17517 Grigioni 4556 Ginevra 16539 Giura 4249 Basilea Campagna . . . 15853 Soletta 3591 Basilea Città 14403 Uri 2585 Neuchâtel 11643 Berna 2 361 Sciaffusa 9842 I nove primi Cantoni dell'elenco ricevono un seggio supplementare. Visto che il Cantone di Berna è in fondo all'elenco e che il Cantone del Giura è soltanto al quartultimo posto, la presenza del nuovo Cantone non modifica affatto il numero dei deputati cui hanno diritto gli altri Cantoni. Le cifre stabilite nella circolare del 30 giugno 1971 rimangono dunque identiche, con la riserva che il Cantone di Berna avrà soltanto 29 seggi e il Cantone del Giura 2.

II Cantone del Giura formerà per principio un circondario elettorale dopo l'entrata in vigore degli articoli 1 e 80 modificati della Costituzione federale. La legislatura del Consiglio nazionale terminerà la domenica precedente l'apertura della sessione invernale del 1979. Durante il periodo tra la data d'entrata in vigore degli articoli modificati e la data della fine della legislatura, i 31 deputati attribuiti al Cantone di Berna, oggi in carica, non saranno gli eletti di due circondari distinti. Ci si deve dunque chiedere se si dovrà allora procedere ad un'elezione complementare per tener conto del fatto che il Cantone del Giura costituisce un nuovo circondario elettorale sorto nel corso della legislatura. Osserviamo avantutto che sembra inopportuno organizzare nei Cantoni di Berna e del Giura una campagna e operazioni elettorali un anno prima della rinnovazione integrale del Consiglio nazionale. In seguito, non si deve dimenticare che il Consiglio nazionale è eletto secondo il principio dell'elezione generale; ogni quadriennio -- l'ultima domenica del mese di
ottobre precedente un anno bisestile -- i 200 seggi sono sottoposti a rielezione. La durata della legislatura potrebbe dunque essere modificata soltanto da una revisione costituzionale. Una rinnovazione, anche parziale, prima della fine di una legislatura è impossibile, salvo nelle

821

circostanze eccezionali previste dall'articolo 25 della legge circa l'elezione del Consiglio nazionale (assenza di supplenti in caso di dimissioni). Il sistema d'elezione del Consiglio nazionale è concepito in modo che non occorrono elezioni complementari nell'intervallo fra due elezioni generali. È inoltre generalmente ammesso che se i consiglieri agli Stati rappresentano i Cantoni, i consiglieri nazionali, per contro, rappresentano la popolazione nel suo insieme; il consigliere nazionale eletto in un circondario è il rappresentante del popolo tutto intero. Come già rilevato nel messaggio del 16 marzo 1914 sull'iniziativa popolare intesa ad applicare il sistema della rappresentanza proporzionale alle elezioni del Consiglio nazionale svizzero (FF 1914 ediz. frane. II, pag. 120), se l'elezione si svolge in più circondari è soltanto poiché non è possibile farlo, per motivi pratici, in un circondario unico comprendente l'intero Paese. Ne consegue che nessun Cantone può dedurne una propria pretesa ad essere rappresentato permanentemente da deputati che gli sono propri e che lui stesso ha eletto in un circondario separato, poiché una tale rappresentanza non è un diritto definitivamente acquisito. Se un Cantone è creato nel corso di una legislatura, non è contrario alla Costituzione attendere la prossima rinnovazione del Consiglio nazionale per farne una circoscrizione distinta e per procedere ad una nuova ripartizione dei seggi fra i 26 Cantoni e Semicantoni.

Per tutti questi motivi, è giustificato considerare il Cantone del Giura come nuovo circondario elettorale soltanto in occasione della rinnovazione del Consiglio nazionale per la legislatura 1979-1983. Occorrerà, conseguentemente, completare la legge federale dell'8 marzo 1963 sulla ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni, alfine di permettere al Consiglio federale di procedere, in base al censimento della popolazione residente al 1° dicembre 1970, ad una ripartizione complementare dei 31 seggi, attribuiti attualmente al Cantone di Berna, tra il nuovo e il vecchio Cantone 1). Vi proponiamo per altro di procedere a questa modificazione nel messaggio contestuale sulla revisione di atti legislativi federali in seguito alla creazione del Cantone del Giura.

" Cfr. nota 1 nel n. 7 cpv. 3.

822

Decreto federale

Disegno

sulla creazione del Cantone del Giura (art. 1 e 80 Cost.)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 19771), decreta:

La Costituzione federale è modificata come segue: 1 Nell'articolo 1, nell'elenco dei 22 Cantoni, è aggiunto il nome del Cantone del Giura e al numero «ventidue» è sostituito il numero «ventitre».

2 Nell'articolo 80 primo periodo, il numero dei consiglieri agli Stati è portato da 44 a 46.

II 1

II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale procede all'accertamento dei risultati della votazione.

Dopo l'accertamento, esso mette in vigore il decreto nella misura in cui la sovranità cantonale bernese sarà stata trasferita al nuovo Cantone. Esso disciplina in via d'ordinanza le modalità di questo trasferimento.

2

" FF 1977 m 777

823 Allegati statistici

Popolazione residente secondo l'origine nei distretti giurassiani 1971-1975 Delémont

FranchesMontagnes

Porrentruy

GIURA

1971 Svizzeri Stranieri Totale

. . . .

27171 4454 31625

8648 545 9193

23181 2972 26153

59000 7971 66971

1972 Svizzeri Stranieri Totale

. . . .

27665 4436 32101

8678 545 9223

23184 3025 26209

59527 8006 67533

1973 Svizzeri Stranieri Totale

. . . .

27830 4438 32268

8631 544 9175

23285 2905 26190

59746 7887 67633

1974 Svizzeri Stranieri Totale

. . . .

27744 4600 32344

8572 556 9128

23 126 2927 26053

59442 8083 67525

1975 Svizzeri Stranieri Totale

. . . .

28138 4229 32367

8635 501 9136

23208 2768 25976

59981 7498 67479

Fonte: Ufficio di statistica del Cantone di Berna Rilevazioni annue della popolazione residente il 31 dicembre

Evoluzione della popolazione residente 1950-1970 (variazione relativa in %) Periodo

Giura

Svizzera

6,8 59

15,1 15 5

1950-1960

1960-1970 Fonte: Ufficio di statistica del Cantone di Berna La Vie économique

824

Evoluzione della popolazione residente 1971-1975

(variazione annua relativa in %) Periodo

Giura

Svizzera

0,8 0,1 -0,2 -0 1

09 0,6 0,4 -07

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 Fonte: Ufficio di statistica del Cantone di Berna La Vie économique

Popolazione residente nel 1970 Cantoni secondo il minierò degli abitanti

In per mille del totale

Zurigo Berna (con il Giura) Berna (senza i l Giura) . . . .

Vaud .

Argovia . . . .

San Gallo . .

Ginevra Lucerna Ticino Basilea Città . .

Soletta .

Vallese Basilea Campagna Turgovia Friburgo Neuchâtel Grigioni Svitto Sciaffusa Zueo Giura Appenzello Esterno Glarona Uri Untervaldo Sottoselva . . .

Untervaldo Soprasselva . . .

Appenzello Interno

1 107 788 983 296 916035 511851 433 284 384475 331 599 289 641 245 458 234 945 224133 206 563 204889 182835 180309 169 173 162086 92072 72854 67996 67267 49023 38155 34091 25634 24509 13 124

177 157 146 81 69 61 53 46 39 37 36 33 33 29 29 27 26 15 12 11

Svizzera

6 269 783

1000

;/

8 6 5 4 4 2

Fonte: Censimento federale della popolazione 1970, Volume I, popolazione residente dei comuni 1850-1970, statistiche della Svizzera, fascicolo 467, Ufficio federale di statistica, Berna 1971

825 Superficie dei Cantoni Cantoni

Superficie totale in ha

Grigioni Berna (senza il Giura) Vallese Vaud Ticino S a n Gallo . . . .

Zurigo Friburgo Lucerna Argovia Uri Turgovia Svitto Giura Neuchâtel Soletta Glarona Untervaldo Soprasselva Basilea Campagna . .

Sciaffusa Ginevra Untervaldo Sottoselva Appenzello Esterno .

Zugo Appenzello Interno .

Basilea Città . . . .

710589 605 055 522 576 321900 281 077 201426 172863 166 998 149215 140 456 107 645 101 273 90815 83632 79663 79061 68463 49069 42813 29833 28217 27577 24319 23 855 17207 3718

SVIZZERA . . . .

4129315

Fonte: Annuario statistico della Svizzera (1976)

Foglio federale 1977, Voi. Ili

54

826 Popolazione attiva dei distretti giurassiani per categorie e settori economici nel 1970 Settore economico

Settore primario

Delémont

FranchesMontagnes Porrentruy

GIURA

1 256

878

1 278

3412

41 8035

2366

4 6059

45 16460

295 173 245 103

73 16 114 21

663 720 221 99

1 031 909 580 223

49

7

17

73

**-*.-, 10 Miniere 20-38 Industria, arti e mestieri .

20-22 Alimentazione, bevande, tabacco .

23-24 Tessili, abbigliamento . .

25 Legna e sughero . . . .

26-27 Carta, arti grafiche . . .

28-30 Cuoio, caucciù, materie sintetiche 31-32 Industria chimica, lavorazione del petrolio greggio 33 Pietre e terre 34-36 Metalli, macchine, apparecchi, orologi . . . .

40 Edilizia, genio civile . .

50 Elettricità, gas, acqua . .

37 222

3

8 134

45 359

6882 1080 82

2128 193 34

4180 735 97

13190 2008 213

Settore secondario

9238

2593

6895

18726

60-61 64-65 70 75 76 77 78

1323 193 587 366 239 389 412

177 33 131 145 70 145 125

1046 110 332 384 281 385 384

2546 336 1 050 895 590 919 921

4092

964

3299

8355

14586

4435

11472

30493

Commercio Banche, assicurazioni . .

Trasporti, comunicazioni .

Alberghi, caffè e ristoranti Amministrazione pubblica Igiene, cure corporali . .

Insegnamento, scienza . .

Settore terziario Popolazione attiva in totale . .

Fonte: Ufficio federale di statistica, censimento federale della popolazione 1970 Statistiche della Svizzera, fascicolo 535

827 Persone occupate per settore economico nei distretti giurassiani nel 1965 e nel 1975 Delémont

FranchesMontagnes

Porrentruy

GIURA

1965 primario .

secondario terziario . .

totale . . .

1636 8100 3085 12821

1107 2170 648 3925

1795 7663 2732 12190

4538 17933 6465 28936

1975 primario .

secondario terziario .

totale . .

1025 6808 4119 11952

829 1831 727 3387

1174 6347 3078 10599

3028 14986 7924 25938

.

.

.

.

.

Fonte: Ufficio federale di statistica, censimento federale delle aziende 1975, statistiche della Svizzera, fascicolo 438

Imposta federale per la difesa nazionale (IDN) Ammontare per abitante (persone fisiche e giuridiche) nei distretti giurassiani (con ripartizione d'imposte) 16° periodo, anni fiscali 1971 e 1972 Popolazione 1970

Persone fisiche

Persone giuridiche

Totale

Delémont . . . .

Franches-Montagnes Porrentruy . . .

31790 9336 26135

73,50 57,69 142,87

22,37 19,37 18,17

95,87 77,06 161,04

GIURA

67261

9826

20,32

118,58

916035

124,02

42,25

166,27

6 269 783

15079

9695

24774

Distretto

. .

Cantone di Berna senza il Giura . . .

Svizzera

Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, 1976

828 Gettito fiscale in cifre assolute e prò capite nei distretti giurassiani per l'anno fiscale 1974 Gettito fiscale Distretto

Delémont Franches-Montagnes Porrentruy

GIURA

Assoluto

Pro capite

9570518 2226125 9 208 674

294,84 242,15 351,76

21 005 317

309,67

Fonte: Ufficio di statistica del Cantone di Berna «Capacité contributive, charge fiscale et capacité financière relative des communes bernoises pour l'année fiscale 1974».

Osservazione: II gettito prò capite è stato calcolato secondo il valore medio dello stato della popolazione al 30 giugno e al 31 dicembre 1974.

Superficie agrìcola utile Di cui in zona di montagna Totale in ha

Cantone del Giura

in ha

in % del totale

34343

17078

49,7

Cantone di Berna c o n i l Giura .

. . . .

229 467

98102

42,8

Cantone di Berna senza i l Giura .

. . . .

195 124

81 024

41,5

1 079 599

360114

33,4

Svizzera

Fonte: Censimento agricolo federale del 30 giugno 1969, l a parte, utilizzazione del suolo 1969, statistica della Svizzera, fascicolo 450, Ufficio federale di statistica, Berna 1970.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sulla creazione del Cantone del Giura del 16 novembre 1977

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1977

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.082

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.12.1977

Date Data Seite

777-828

Page Pagina Ref. No

10 112 397

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