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Foglio Federale Berna, 16 maggio 1977

Anno LX

Volume II

N° 20 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio concernente la convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Del 27 aprile 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione la convenzione del 14 gennaio 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extraatmosferico.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 aprile 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler

II cancelliere della Confederazione, Huber 1977 -- 272 Foglio federale 1977, Voi. IL

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Compendìo Nel settore del diritto spaziale internazionale sono stati conchiusi, a tutt oggi, tre atti: il Trattato dello spazio, del 1967, l'Accordo sul salvataggio, del 1968, e la Convenzione sulla responsabilità, del 1972. Il nostro Paese ha firmato e ratificato i tre atti. Ora un quarto testo negoziale, volto a disciplinare l'immatricolazione degli oggetti danciati nello spazio, è stato aperto alla firma il-14 gennaio 1975. Il nuovo atto imposta un sistema di registri nazionali nei quali verranno iscritti i dati principali concernenti gli oggetti lanciati nello spazio; questi dati saranno poi raccolti centralmente, in un registro internazionale tenuto dalla Segreteria generale delle Nazioni Unite.

Finalità del sistema, impostato dalla nuova convenzione, è quella di consentire, in caso di danno, l'identificazione dell'oggetto spaziale o dei suoi frammenti.

Il 14 aprile 1975, il nostro Paese ha firmato questa quarta convenzione, completiva delle precedenti già stipulate in diritto spaziale ma segnatamente di quella sulla responsabilità. Siccome la nuova convenzione sull'immatricolazione si applica parimente alle organizzazioni internazionali intergovernative, essa assume portata pratica per la Svizzera, partecipe dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Del resto, nonostante l'esiguità del nostro territorio e l'effetto protettivo dell'atmosfera, non si può totalmente escludere l'eventualità di danni cagionati, nel nostro Paese, da oggetti spaziali o loro frammenti ricadenti a terra; orbene, la convenzione, col rendere obbligatoria l'intavolazione di questi oggetti, contribuisce a facilitare la loro identificazione: è questa la ragione principale per la quale vi proponiamo di approvarla.

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I

In generale

Finora quattro atti di diritto spaziale internazionale sono stati elaborati dal Sottocomitato giuridico del Comitato per l'impiego pacifico dello spazio extra-atmosferico dll'ONU. Il nostro Paese, non essendo membro dell' ONU, non può partecipare ai lavori del Comitato suddetto e non ha dunque mezzo alcuno d'influire sul contenuto dei testi che quello elabora. Preminente tra tali atti è il Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti (Trattato dello spazio, del 1967 1), in quanto costituisce il fondamento del diritto spaziale: stabilisce infatti le norme essenziali che gli Stati devono osservare in materia di ricerca scientifica e di impiego dello spazio.

Un secondo atto è stato aperto alla firma nel 1968, vale a dire l'Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti, nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (Accordo sul salvataggio 2). Esso contiene i disposti concernenti i soccorsi d'emergenza ai veicoli spaziali e ai loro equipaggi, nonché la restituzione degli oggetti spaziali trovati.

Siccome il Trattato dello spazio contiene un unico articolo, ed anche molto generico, concernente la responsabilità per i danni cagionati dagli oggetti spaziali, si è ritenuto necessario elaborare un terzo atto, specificamente centrato su questo tema: la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionaa'e per i danni cagionati da oggetti spaziali3).

II quarto atto di diritto spaziale, che oggi vi proponiamo d'approvare, è la Convenzione «sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio. Il testo è stato aperto alla firma il 14 gennaio 1975 e il nostro Paese l'ha firmato conformemente a una decisione del nostro Collegio del 17 marzo 1975.

La Convenzione sull'immatricolazione è frutto di lunghi negoziati. Tenendo conto del precipite sviluppo della cosmonautica, l'Assemblea generale dell' ONU aveva, a contare dal 1961, invitato gli Stati membri a fornire, al Segretario generait, delle informazioni sugli oggetti spaziali lanciati, affinchè 3)

La Svizzera ha ratificato il Trattato dello spazio il 18 dicembre 1969. Vedi messaggio del 30 aprile 1969 (FF 1969 I 645) e decreto federale del 2 ottobre 1969 (RU 1970 89).

2> La Svizzera ha ratificato l'Accordo sul salvataggio il 18 dicembre 1969. Vedi messaggio del 30 aprile 1969 (FF 1969 I 645) e decreto federale del 2 ottobre 1969 (RU 1970 89).

3) La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla responsabilità il 22 gennaio 1974. Vedi messaggio del 2 maggio 1973 (FF 1973 I 1045) e decreto federale del 26 novembre 1973 (RU 1974 783).

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egli potesse tenerne registrazione internazionale. Da allora tale elenco è stato, più o meno costantemente, mantenuto a giorno, senonché contiene scarse informazioni ed ampie lacune, in quanto si è ben lungi dall'annunciare tutti i lanci effettuati.

Nel 1968 la Francia sottoponeva al Sottocomitato giuridico un progetto di Convenzione internazionale volto a rendere obbligatoria l'immatricolazione.

Seguirono anni interi di infruttuose discussioni, le grandi potenze spaziali, vale a dire gli USA e l'URSS, essendo estremamente renitenti all'idea di dover immatricolare tutti i loro oggetti spaziali. Il progetto francese prevedeva la marcatura del maggior numero possibile d'elementi degli oggetti spaziali, onde consentire la loro identificazione in caso di danni. Gli Stati Uniti considerando la cosa tecnicamente inapplicabile, rifiutarono tal disegno.

Frattanto anche il Canada aveva presentato un disegno d'accordo, posto successivamente in consonanza con il precedente documento francese; gli USA dal canto loro presentarono anch'essi un proprio testo.

Diversi gruppi di lavoro diedero subito assidua opera ad eliminare le divergenze, ma per il continuo riemergere di disaccordi profondi sui punti centrali (obbligo della marcatura e clausola della revisione), essi riuscirono a portare i negoziati all'approdo di un testo convenzionale solo nel 1974.

La convenzione fu poi messa a punto ed adottata il 26 novembre 1974 dalla 29esima assemblea generale dell'ONU, ma il suo testo si presenta come un compromesso eludente le questioni più delicate: ad esempio sottace l'obbligo della marcatura; per contro prevede conferenze di riesame per l'adeguamento alle esperienze fatte. Comunque, nell'insieme, la Convenzione, pur tanto imperfetta, va considerata un progresso nella codificazione del diritto spaziale; essa inoltre potenzia e facilita l'applicazione dei tre atti già vigenti tramite l'impostazione di registri astronautici nazionali, nonché l'accentramento e la pubblicazione dei loro dati ad opera della Segreteria generale dell'ONU.

In quanto partecipe dell'Agenzia spaziale europea (ESA), la Svizzera è interessata alla Convenzione d'immatricolazione, dacché la stessa dispone che gli enti intergovernativi possono fruire dei diritti ed assumere gli obblighi che essa sancisce. Oltre a questo interesse formale sussiste,
per il nostro Paese, anche un interesse concreto, poiché l'immatricolazione degli oggetti spaziali consente, in caso di danno, di determinare più facilmente l'origine del frammento precipitato, evento che non possiamo escludere completamente, nonostante l'esiguità del nostro territorio e l'effetto protettivo dell'atmosfera. L'adesione della Svizzera alla Convenzione d'immatricola-

349 zione trova infine una sua giustificazione anche nell'importanza che noi abbiamo sempre riconosciuto alla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'impiego dello spazio extra-atmosferico, atteggiamento che ci condusse appunto ad aderire al Trattato dello spazio, all'Accordo sul salvataggio e alla Convenzione sulla responsabilità.

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Analisi del testo

I principali disposti della nuova convenzione possono essere brevemente commentati come segue: Artìcolo I L'articolo contiene le definizioni, tra le quali primeggia quel'la dello «Stato di lancio». Questa locuzione, ripresa dalla Convenzione sulla responsabilità, è molto ampia in quanto considera come Stato di lancio non soltanto quello che vi procede lui stesso, bensì anche quello che ne abbia dato mandato ad un altro. Inoltre ogni Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio è considerato Stato di lancio.

Articolo II L'articolo fa obbligo alle Parti contraenti di tenere un registro nazionale, nel quale devono iscrivere tutti gli oggetti lanciati nello spazio in quanto Stati di lancio. Se vi sono due o più Stati di lancio, tocca a loro accordarsi per determinare quale debba procedere all'immatricolazione. La creazione del registro nazionale deve essere notificata al Segretario generale dell'ONU, tuttavia le modalità giusta le quali il registro è tenuto sono lasciate all'apprezzamento dello Stato d'immatricolazione. Risulta comunque certo che tutti gli oggetti dovranno essere immatricolati, compresi conseguentemente i satelliti militari.

Articolo IV Giusta quest'articolo lo Stato d'immatricolazione deve fornire al Segretario generale dell'ONU tutta una serie d'informazioni su ognuno degli oggetti iscritti nel registro nazionale, segnatamente i parametri principali dell'orbita, la funzione generale e il numero d'immatricolazione dell'oggetto; se non da comunicazione di tale numero (come accennato sopra non è infatti stato possibile renderla obbligatoria) deve fornire almeno un altro indicativo appropriato. Le informazioni fornite al Segretario generale dell'ONU vengono poi iscritte in un registro internazionale pubblico, conformemente all'articolo III. Questa procedura palesa il compromesso stabilito tra l'idea di un

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registro puramente nazionale e quella di un registro universale posto sotto la vigilanza dell'ONU.

Articolo VI L'articolo obbliga tutte le Parti contraenti a cooperare qualora un oggetto spaziale cagionasse dei danni. In particolare gli Stati partecipi fruenti di impianti per l'osservazione e la localizzazione devono aiutare ad identificare gli oggetti in parola. In una certa misura questa prescrizione sostituisce il sistema della marcatura, volto a contrassegnare d'un distintivo indelebile ogni elemento d'oggetto spaziale suscettivo di cagionare danni. Siccome le due massime potenze spaziali avevano, come abbiamo detto sopra, rifiutato il sistema della marcatura, torna giusto ed equo che facciano almeno quanto è in loro potere per facilitare l'identificazione; malauguratamente il disposto non è cogente, onde una sua violazione non comporta sanzione alcuna.

Articolo VII Qualunque organizzazione internazionale intergovernativa può esercitare i diritti ed assumere gli obblighi sanciti dalla Convenzione, qualora la maggioranza dei suoi membri siano partecipi della medesima e del Trattato dello spazio. Per quanto attiene all'Agenzia spaziale europea (ESA), la condizione testé enunciata dovrebbe essere soddisfatta tra poco, cosicché gli Stati membri dovranno decidere chi (l'ESA oppure uno di loro) terrà il registro obbligatorio. Nel previgente regime d'immatricolazione, l'annuncio dei satelliti europei era fatto dalla Francia, in quanto Stato di sede dcll'ESA e, precedentemente, dell"Organizzazione europea di ricerche spaziali (CERS/ ESRO).

Articolo X II gran numero di proposte rifiutate indusse a prevedere nel testo una procedura di revisione, in guisa di. compromesso o meglio di minimo denominatore comune. Dieci anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, il tema della sua revisione verrà dunque automaticamente all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale dell'ONU e, dopo cinque anni d' applicazione, un terzo delle Parti contraenti potrà, con l'assenso della maggioranza, convocare una conferenza per riesaminare la convenzione, tenendo conto segnatamente dei progressi tecnici frattanto attuati in materia di identificazione (altra allusione all'evitato problema della marcatura).

Articolo XII I testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede. La versione
tedesca è opera comune -- protrattasi alcuni anni -- dei firmatari di lingua tedesca: Austria, Repubblica democratica tedesca, Repubblica federale di Germania e Svizzera.

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3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sugli effettivi del personale

La convenzione di immatricolazione non avrà ripercussione alcuna sull effettivo del personale, dacché la Svizzera non prospetta di tenere il registro nazionale; qualora lo tenesse TESA, le spese amministrative già minime risulterebbero addirittura trascurabili per il nostro Paese, il cui contributo all ESA non raggiunge il 4 per cento. A fortiori l'adesione alla convenzione non avrà conseguenza alcuna per i Cantoni e i Comuni.

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Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale qui appresso proposto deriva dall articolo 8 Cost., che conferisce allo Stato centrale il diritto di concludere trattati con l'estero; la competenza di codesta vostra assemblea deriva dall articolo 85 numero 5 Cost. La convenzione qui sottoposta alla vostra approvazione può essere disdetta in ogni tempo, con un termine di un anno, e non concerne né l'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto: conseguentemente essa non cade sotto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 3 Cost.; inoltre, siccome la convenzione è di natura puramente tecnica e di portata esigua, non v'è ragione di sottoporla al referendum previsto nel capoverso 4.

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(Disegno)

Decreto federale che approva la Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 19771), decreta: Art. l 1

La Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, aperta alla firma il 14 gennaio 1975, è approvata.

2 II Consiglio federale ha facoltà di ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

1(

FF 1977 II 345

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Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Gli Stati partecipi della presente Convenzione, Riconoscendo che è interesse comune dell'umanità favorire l'esplorazione e l'impiego dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, Richiamando che il Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, afferma che gli Stati assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e menziona lo Stato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio, Richiamando parimente che l'Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968, prevede che l'autorità di lancio deve fornire, a domanda, i dati per l'identificazione, se vuole che un oggetto da essa lanciato nello spazio e trovato oltre i suoi limiti territoriali gli sia restituito, Richiamando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, stabilisce norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità assunta dagli Stati di lancio per i danni cagionati dai loro oggetti spaziali, Desiderosi, tenuto conto del Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, di predisporre d'immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati, Desiderosi inoltre di stabilire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, nel quale sia obbligatorio iscriverli e che

354 venga tenuto dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Parimente desiderosi di fornire agli Stati partecipi mezzi e procedure suppletive per aiutarli ad identificare gli oggetti spaziali, Ritenendo che un sistema obbligatorio d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe segnatamente l'identificazione dei detti oggetti e contribuirebbe all'applicazione e allo sviluppo del diritto internazionale sull'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extraatmosferico, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Ai fini della presente Convenzione: a) L'espressione «Stato di lancio» designa: i) uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale; ii) uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale; b) L'espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo; e) L'espressione «Stato d'immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l'articolo II.

Articolo II 1

Allorché un oggetto spaziale è lanciato su orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio deve immatricolarlo iscrivendolo su un registro appropriato che esso tiene. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della creazione di detto registro.

2 Allorché, per un oggetto spaziale lanciato su orbita terrestre o oltre, si danno due o più Stati di lancio, questi determinano congiuntamente quale debba, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, immatricolare l'oggetto, tenendo conto dei disposti dell'articolo Vili del Trattato sulle norme d' esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudizio degli adeguati accordi stipulati o stipulando tra gli Stati di lancio circa la giurisdizione e il controllo dell' oggetto spaziale e dell'eventuale equipaggio del medesimo.

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II contenuto di ogni registro e le condizioni di tenuta sono determinati dallo Stato di immatricolazione interessato.

Articolo III 1

II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite garantisce la tenuta di un registro nel quale vengono trascritti i dati forniti conformemente all'articolo IV.

2

L'accesso alle informazioni figuranti su questo registro è pienamente libero.

v.

Articolo IV 1

Ogni Stato di immatricolazione fornisce al Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, non appena possibile, le informazioni' seguenti concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel proprio registro: a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio; b) Indicativo appropriato o numero d'immatricolazione dell'oggetto spaziale; e) Data e territorio o luogo del lancio; d) Principali parametri dell'orbita, compresi: i) il periodo nodale, ii) l'inclinazione, iii) l'apogeo, iv) il perigeo; e) Funzione generale [dell'oggetto spaziale.

2

Ogni Stato d'immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informazioni suppletive concernenti un oggetto spaziale iscritto sul proprio registro.

3

Ogni Stato d'immatricolazione informa il Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura possibile e non appena può farlo, circa gli oggetti spaziali a proposito dei quali ha precedentemente comunicato dei dati e che sono stati ma che non sono più su orbita terrestre.

Articolo V Se un oggetto spaziale, lanciato su orbita terrestre o oltre, è marcato dell'indicativo o del numero d'immatricolazione, menzionati nella lettera b del paragrafo 1 dell'articolo IV, oppure dell'indicativo e del numero, lo Stato di immatricolazione notifica questo fatto al Segretario generale dell'

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Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicandogli le informazioni di cui all'articolo IV. In questo caso, il detto Segretario trascrive tale notificazione nel registro.

Articolo VI Quando l'applicazione dei disposti della presente Convenzione non consente a uno Stato partecipe di identificare un oggetto spaziale che ha cagionato un danno al proprio territorio o a una persona fisica o giuridica della propria giurisdizione, oppure che rischia comunque di risultare pericoloso o nocivo, gli altri Stati partecipi, segnatamente quelli fruenti d'impianti per l'osservazione e Ja localizzazione spaziale, dovranno soddisfare quanto possibile ogni domanda d'aiuto d'identificare un tale oggetto, formulata in termini accettabili e con condizioni eque e ragionevoli e presentata loro dal detto Stato partecipe o dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in suo nome. Lo Stato istante darà tutte le informazioni possibili sulla data, la natura e le circostanze degli eventi motivanti la sua istanza. Le modalità dell'assistenza formeranno oggetto di un accordo tra le Parti interessate.

Articolo VII 1

Nella presente Convenzione, fatti salvi gli articoli dall'VIII al XII incluso, i riferimenti agli Stati si applicano anche ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che abbia un'attività spaziale, qualora detta organizzazione dichiari d'accettare i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e qualora la maggioranza dei suoi membri siano Stati partecipi della presente Convenzione e del Trattato sulle norme d'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

. 2Gli Stati membri di una tale organizzazione e partecipi della presente Convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè l'organizzazione faccia una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo Vili 1

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.

2

La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d'adesione saranno

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depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3

La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d'adesione siano depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d'adesione.

5

II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione, della data d'entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.

Articolo IX Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell'accettazione dei detti emendamenti.

Articolo X Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione d'un suo riesame verrà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell' Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, onde riscontrare, al lume delle esperienze fatte durante il periodo trascorso, se il testo richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni almeno dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi della medesima verrà convocata, a domanda di un terzo dei detti Stati e con l'assenso della loro maggioranza, onde riesaminare il presente testo.

Il riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, compresi quelli concernenti l'identificazione degli oggetti spaziali.

Articolo XI Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può, un anno dopo l'entrata in vigore della medesima, comunicare la propria intenzione di recederne, notificandola per scritto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La notificazione prenderà effetto un anno dopo la data di ricezione.

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Articolo XII La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati all'uopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in Nuova York il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.

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Messaggio concernente la convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Del 27 aprile 1977

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