1289

Foglio Federale Berna, 12 aprile 1977

Anno LX

Volume I

N° 15 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

#ST#

77.007

Messaggio sulla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR Del 2 febbraio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di un decreto federale sulla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, del 14 novembre 1975.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 2 febbraio 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber 1977 -- 71

Foglio federale 1977, Voi. I

82

1290

Compendio La Convenzione è stata elaborata durante una Conferenza convocata dal Segretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, allo scopo di verificare la Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, del 1959. Gli obiettivi della Conferenza, tenutasi a Ginevra dal 3 al 14 novembre 1975, consistevano, da un canto, nell'ammodernare la Convenzione TIR 1959, adattando le sue disposizioni alle esigenze dell'evoluzione dei trasporti internazionali e del commercio intemazionale in generale e, d'altro canto, nell'aggiornare le prescrizioni tecniche che, nel corso degli anni, erano state modificate mediante numerose risoluzioni. Inoltre, anche la recente adesione alla Convenzione TIR 1959 di alcuni Paesi d'oltremare, segnatamente del Canada, degli Stati Uniti e del Giappone, rendeva necessario un riesame dell'estensione geografica della Convenzione, originariamente concepita soltanto per la situazione europea.

1291

I

Parte generale

II

Situazione iniziale

La Commissione economica per l'Europa si occupa già da molto tempo di problemi doganali in correlazione con trasporti di merci nel traffico stradale. Essa fissò i principi per un primo adeguato ordinamento in un accordo provvisorio, entrato in vigore nel 1949.

La Convenzione TIR, 1959, sostituì poi l'accordo provvisorio disciplinando definitivamente ed in modo più esteso una procedura di transito doganale internazionale intesa ad agevolare i trasporti di merci effettuati mediante veicoli stradali o contenitori caricati su tali veicoli. A tal uopo detta Convenzione prevedeva in particolare l'impiego -- in sostituzione dei diversi documenti doganali nazionali -- di un documento di transito internazionale, unificato (libretto TIR), includente una fideiussione. Un'associazione nazionale affiliata ad un'organizzazione internazionale prestava garanzia per i tributi d'entrata in gioco. La Convenzione definiva inoltre la procedura da applicare durante il trasporto TIR e stabiliva i provvedimenti da prendere per garantire la sicurezza doganale delle merci durante il trasporto. Infatti, le merci devono di regola essere trasportate sotto chiusura doganale -- dal luogo di partenza al luogo di destinazione -- in veicoli stradali precedentemente ammessi dalla dogana.

All'atto dell'elaborazione della Convenzione TIR, 1959, la situazione non esigeva un ordinamento su scala mondiale; infatti il suo campo d'applicazione rimase per lungo tempo limitato ai Paesi europei. La Svizzera è Parte contraente della succitata convenzione (RU 1960 1147).

12

Nuovo ordinamento

La nuova Convenzione è composta della parte principale e di 8 allegati di' carattere essenzialmente tecnico. Come la precedente, essa ha lo scopo di agevolare il trasporto internazionale di merci e contiene tutti i principi dell' odierna procedura. In particolare, la concezione generale del sistema TIR, che ha dato buone prove durante circa 20 anni, non ha subito modificazioni. Il nuovo ordinamento sostituisce la Convenzione TIR, 1959; tuttavia, rispetto a quest'ultima esso contiene numerose modificazioni ed innovazioni, di cui citiamo qui appresso le più importanti.

1292 121

Parte principale della Convenzione

II campo d'applicazione è stato notevolmente ampliato. Divenuta ormai uno strumento di portata mondiale, la Convenzione può essere applicata a tutti i generi di trasporti se -- come precisato all'articolo 2 -- almeno una parte del percorso è effettuata su strada. Il nuovo tenore tien conto in larga misura delle odierne tecniche di trasporto, che sovente implicano l'impiego successivo di diversi generi di.trasporto (trasporti combinati), segnatamente allorché delle merci sono spedite in tutto il mondo.

D'altro canto, i diritti e gli obblighi delle associazioni garanti sono stati adattati. Essi sono descritti in modo particolareggiato nel capitolo 11. Osserviamo in particolare che la responsabilità finanziaria è stata notevolmente alleggerita visto che, in caso di irregolarità commesse durante un trasporto TIR, non si esige più alcuna garanzia per le pene pecuniarie inflitte alle persone che usufruiscono della procedura TIR (art. 8 cpv. 1). 11 capitolo III, che fissa le condizioni per l'ammissione di veicoli e contenitori al traffico TIR, definisce anche le modalità di procedura applicabili al sistema TIR. In generale, le disposizioni rimaneggiate comportano una semplificazione delle formalità, senza pregiudicare la sicurezza doganale. A tal riguardo si possono citare: la rinuncia, da parte delle autorità doganali, al deposito di una garanzia o alla presentazione di un documento doganale per l'importazione temporanea di veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto con libretti TIR (art. 15 cpv. 1), l'allestimento di un libretto TIR unico per gli autotreni (veicoli articolati) o per più contenitori caricati su un veicolo o un autotreno stradali (art. 17 cpv. 1), la possibilità, per gli utenti, di modificare l'ufficio doganale di destinazione originariamente indicato nel libretto TIR, sostituendolo con un altro ufficio doganale di destinazione, sempreché le circostanze lo esigano (art. 27).

Il capitolo IV, che tratta le «irregolarità», contiene delle precisazioni riguardo alle irregolarità di poco conto che in avvenire non devono più essere punite dalle autorità doganali qualora sia accertato che non sono state commesse scientemente o per negligenza (art. 39). Inoltre, l'articolo 41 prevede l'esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi allorché è comprovato che delle merci sono state
distrutte o perse in un incidente o per forza maggiore.

Nel capitolo VI «Disposizioni diverse» rinviamo all'articolo 46 capoverso 2, che prevede espressamente delle agevolezze per il trattamento doganale delle merci facilmente deperibili, e all'articolo 50 che istituisce una certa forma di assistenza amministrativa tra le Parti contraenti nel campo dell' applicazione della Convenzione, segnatamente delle disposizioni di carattere tecnico.

1293 Le disposizioni finali (cap. VII) hanno subito alcuni adattamenti motivati dall'estensione del campo d'applicazione della Convenzione, da un canto, o dettati da considerazioni di carattere politico, d'altro canto. Così, la nuova Convenzione non è riservata solo agli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, ma a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite o delle loro organizzazioni specializzate, o anche degli altri organi internazionali menzionati all'articolo 52 capoverso 1. Inoltre, giusta il paragrafo 3 del precitato articolo, anche gli organi competenti delle unioni doganali o economiche possono diventare Parti contraenti della Convenzione, ma senza diritto di voto. Tale clausola tien conto del fatto che i Paesi membri di un'unione doganale o economica hanno ceduto a detta unione certe competenze in materia doganale. L'azione comune dello Stato e dell'organismo competente assicura tuttavia il mantenimento di tutti i diritti.

Tale disposizione, che dovrebbe tutelare la situazione particolare della Comunità economica europea risultante dall'applicazione del trattato di Roma, ha provocato vive controversie da parte dei Paesi del blocco orientale. Per motivi che non vogliamo qui analizzare, detti Paesi hanno tra l'altro contestato alle unioni doganali o economiche la capacità giuridica di divenire Parte contraente di un trattato internazionale e messo in dubbio la rappresentatività stessa di tale comunità su piano internazionale.

Al disopra degli aspetti giuridici e politici di tale questione prevale la decisione della Conferenza di mantenere detta disposizione; in quest'ultima si manifesta la volontà e il proposito di garantire la più ampia applicazione possibile della Convenzione. D'altronde, tale decisione costituisce per il nostro Paese una soluzione soddisfacente; infatti una decisione contraria avrebbe seriamente pregiudicato l'adesione alla Convenzione da parte degli Stati membri della Comunità economica europea e quindi diminuito notevolmente il nostro interesse alla Convenzione.

Le altre disposizioni finali sono comparabili a quelle di precedenti convenzioni analoghe, segnatamente alle disposizioni della Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972, recentemente ratificata dal nostro Paese.

122

Allegati

La maggior parte degli allegati sono stati rielaborati in modo approfondito e contengono numerose innovazioni. A tal riguardo si può citare il nuovo libretto TIR (allegato 1), allestito in base al modello-quadro di Ginevra, nel quale è stato incluso il «Processo verbale d'accertamento». L'allegato 2, concernente le «Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai veicoli stradali» è stato aggiornato tenendo conto delle innumerevoli modificazioni apportate al precedente ordinamento. Le sue disposizioni sono d'altronde state adattate a quelle della Convenzione concernente i contenitori,

1294 del 1972. La procedura per l'ammissione dei veicoli stradali (allegato 3) è pure stata rimaneggiata. Secondo le nuove disposizioni, i veicoli potranno essere ammessi sia singolarmente, sia secondo il tipo di costruzione (ammissione per serie di veicoli). Come sinora, per i veicoli ammessi è allestito un certificato d'ammissione (allegato 4), la cui disposizione è stata notevolmente migliorata.

L'allegato 5 non da adito ad osservazioni particolari. Per contro, l'allegato 6, il cui inserimento nella Convenzione si fonda sull'articolo 43 del testo della Convenzione, costituisce un'innovazione. Esso contiene delle note esplicative sull'interpretazione della Convenzione e dei suoi allegati e descrive anche certe pratiche raccomandate.

Le prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi al traffico TIR sono contenute nell'allegato 7. Ai fini dell'armonizzazione, esse sono state redatte attenendosi a quelle della Convenzione concernente i contenitori, 1972, con le quali concordano ora perfettamente. Infine, il nuovo allegato 8 concerne il «Comitato di gestione» della Convenzione, di cui è cenno agli articoli 59 e 60 delle disposizioni finali. Tale allegato definisce in particolare la composizione del «Comitato» e il suo regolamento interno. Infatti, il «Comitato» ha una nuova denominazione ed è destinato a sostituire il gruppo di periti doganali del comitato dei trasporti interni, che si è sinora occupato della Convenzione TIR, 1959.

Il Comitato di gestione continuerà a riunirsi sotto la direzione della Commissione economica per l'Europa, a Ginevra.

Osserviamo infine che la Svizzera è Parte contraente della Convenzione TIR, 1959. Essa ha inoltre collaborato attivamente alla preparazione del disegno di Convenzione in seno alla succitata Commissione. Oltracciò, il nostro Paese ha successivamente accettato quasi tutte le risoluzioni che sono state elaborate nell'ambito della Convenzione TIR, 1959.

2

Ripercussioni finanziarie ed economiche, influsso sull'effettivo del personale

L'applicazione della nuova Convenzione non avrà ripercussioni finanziarie, né influirà sull'effettivo del personale. Anche sul piano amministrativo essa non apporta alcuna complicazione. Le imprese di trasporto e i servizi amministrativi interessati sono stati consultati a suo tempo; essi si sono in generale dichiarati favorevoli all'accettazione della nuova Convenzione.

Esiste quindi un interesse per la Svizzera di aderire alla Convenzione come Parte contraente. La Convenzione è infatti già stata firmata, verso riserva di ratificazione.

1295

3

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale risulta dall'articolo 8 della Costituzione federale, il quale conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare dei trattati con gli Stati esteri. Giusta l'articolo 85 cifra 5 della Costituzione federale, l'approvazione di trattati rientra nelle competenze dell'Assemblea federale.

La Convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento. Una disdetta sarà effettiva dopo quindici mesi (art. 54 della Convenzione). Giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale, il decreto federale non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

1296

(Disegno)

Decreto federale che approva la Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1977 1), decreta: Art. l 1

È approvata la Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR), del 14 novembre 1975.

2 II Consiglio federale è incaricato di ratificarla.

Art. 2

II Consiglio federale è inoltre autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione della Convenzione.

Art. 3 II presente decreto non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1977 I 1289

1297

Traduzione dal testo originale francese ^

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) Conclusa il 14 novembre 1975

Le parti contraenti, Desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale allo sviluppo della reciproca collaborazione, Dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione e armonizzazione delle formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, segnatamente alle frontiere, Hanno convenuto quanto segue:

Capo primo Disposizioni generali a) Definizioni Articolo 1 Secondo la presente Convenzione, sono considerati: a) «operazione TIR», il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto «regime TIR», disciplinato nella presente Convenzione; b) «tributi d'entrata e d'uscita», i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse e aggravi diversi riscossi all'atto dell'importazione o dell'esportazione, II testo originale-è pubblicato nel FF 1977 I, ediz. frane., 1405.

1298

Convenzione TIR

oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, escluse le tasse e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi; e) «veicolo stradale», non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio costruito in modo da poter essere agganciato ad un autoveicolo ; d) «autotreno», i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unità; e) «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo): i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte; iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto ; iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un genere di trasporto all'altro ; v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato ; e vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo ; Le «carrozzerie amovibili» sono equiparate ai contenitori ; f) «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; g) «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR ; h) «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore è importato o esportato durante un'operazione TIR; i) «persone», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuri diche; k) «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate né in un veicolo stradale chiuso, né in un contenitore chiuso; 1) «associazione garante», un'associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.

Convenzione TIR

1299

b) Campo d'applicazione Articolo 2 La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza trasbordo, attraverso una o parecchie frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, con veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada.

Articolo 3 .

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione : a) i trasporti devono essere effettuati i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi a tenore delle condizioni menzionate al Capo III a) ; o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, semprechè siano adempite le condizioni menzionate al Capo III e); b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni riconosciute conformemente all'articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR .conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.

e) Prìncipi Articolo 4 Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i tributi d'entrata o d'uscita.

Articolo 5 1. Per principio, le merci trasportate nel regime TIR con veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non devono essere sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio.

2. Per impedire abusi le autorità doganali possono tuttavia, in casi straordinari e segnatamente allorché sospettano irregolarità, procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

1300

Convenzione TIR

Capo II Rilascio dei libretti TIR Responsabilità delle associazioni garanti Articolo 6 1. Alle condizioni e garanzie che essa è libera di stabilire, ogni Parte contraente può autorizzare delle associazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia.

2. Un'associazione può essere riconosciuta in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti, in tale Paese, da trasporti di merci effettuati sulla scorta di libretti TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui è affiliata l'associazione garante.

Articolo 7 I moduli di libretti TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni estere con le quali sono in relazione o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da tributi d'entrata o d'uscita e non saranno assoggettati né a divieti, né a restrizioni d'importazione e d'esportazione.

Articolo 8 1. L'associazione garante s'impegna a pagare i tributi d'entrata o d'uscita esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui è stata accertata un'irregolarità in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.

2. Allorché le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento dei tributi d'entrata o d'uscita nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.

3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni libretto TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.

4. La responsabilità solidale dell'associazione garante verso le autorità del Paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui

Convenzione TIR

1301

il libretto TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR, la responsabilità sorge all'atto dell'importazione delle merci, oppure, allorché l'operazione TIR è sospesa giusta l'articolo 26 paragrafi 1 e 2, all'atto dell'accettazione del libretto TIR da parte dell'ufficio doganale presso il quale è nuovamente iniziata l'operazione TIR.

5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel libretto TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o in un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.

6. Per la determinazione dei tributi menzionati ai paragrafi 1 e 2 fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel libretto TIR.

7. Allorché le somme menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorità competenti devono possibilmente chiederne il pagamento alla (e) persona (e) direttamente tenuta(e) a pagarle.

Articolo 9 1. L'associazione garante fissa la durata di validità del libretto TIR, specificando l'ultimo giorno di validità dopo il quale il libretto non può più essere presentato, per l'accettazione, all'ufficio doganale di partenza.

2. Se il libretto è stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al più tardi l'ultimo giorno della sua validità, conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarrà valevole sino al termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Articolo 10 1. Il libretto TIR può essere scaricato con o senza riserve; se sono fatte delle riserve, esse devono concernere dei fatti in correlazione con la rispettiva operazione TIR. Tali fatti devono essere menzionati nel libretto TIR.

2. Se le autorità doganali di un Paese hanno scaricato un libretto TIR senza riserve, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento dei tributi menzionati all'articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'attestazione di scarico fosse stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.

Articolo 11 1. Se un libretto TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento

1302

Convenzione TIR

degli importi giusta l'articolo 8 paragrafi 1 e 2 soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall'accettazione del libretto TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il libretto non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente 0 fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.

2. La richiesta di pagare le somme menzionate all'articolo 8 paragrafi 1 e 2 dev'essere inviata all'associazione garante al più presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione è stata informata che il libretto non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.

Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è cresciuta in giudicato.

3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità.

Capo III Trasporto di merci con libretto TIR a) Ammissione di veicoli e di contenitori Articolo 12 Per usufruire delle disposizioni giusta le sezioni a) e b) del presente Capo, ogni veicolo stradale deve adempiere, riguardo al tipo di costruzione e all'equipaggiamento, le condizioni fissate nell'Allegato 2 della presente Convenzione ed essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'Allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione dev'essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.

Articolo 13 1. Le disposizioni delle sezioni a) e b) del presente Capo sono applicabili solo se i contenitori sono costruiti secondo le norme fissate nell'Allegato 7,

Convenzione TIR

1303

Parte I, e se sono stati ammessi conformemente alla procedura stabilita nella Parte II di detto Allegato.

2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.

Articolo 14 1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono.

Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.

2. Se un veicolo stradale o un contenitore non adempie più le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

b) Procedura di trasporto sulla scorta di un libretto TIR Articolo 15 1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non è richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non è richiesta una garanzia.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalità prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Articolo 16 I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore e su quella posteriore, di una targa rettangolare avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 e recante

1304

Convenzione TIR

la dicitura «TIR». Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili; esse devono essere amovibili.

Articolo 17 1. Dev'essere allestito un libretto TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. È tuttavia possibile rilasciare un solo libretto TIR per un autotreno, risp. per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del libretto TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore.

2. Il libretto TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili d'accettazione e di scarico necessari per l'esecuzions del rispettivo trasporto.

Articolo 18 Un'operazione TIR può comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorché è concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate, a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese; b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non più di due Paesi; e) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.

Articolo 19 Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il libretto TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.

Articolo 20 Le autorità doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.

Articolo 21 II veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo libretto TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.

Convenzione TIR

1305

Articolo 22 1. Semprechè siano intatte, gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali apposte dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, a meno che essi procedano ad una visita delle merci giusta l'articolo 5 paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, essi possono tuttavia apporre, di sopraggiunta, le proprie chiusure doganali.

2. Le chiusure doganali così accettate da una Parte contraente fruiscono, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.

Articolo 23 Solo in casi straordinari le autorità doganali possono -- far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori, -- procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.

Articolo 24 Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del libretto TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR.

Articolo 25 Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distruttè o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il libretto TIR dovrà essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel libretto TIR.

Articolo 26 1. Se un trasporto effettuato sulla scorta di un libretto TIR attraversa, su una parte del percorso, il territorio di uno Stato che non è Parte contraente della presente Convenzione, l'operazione TIR è sospesa durante detto tragitto.

In tal caso le autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il Foglio federale 1977. Voi. I

83

1306

Convenzione TIR

trasporto è quindi proseguito accetteranno il libretto TIR, per la ripresa dell'operazione TIR, semprechè le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento siano rimasti intatti.

2. Ciò vale anche per la parte del tragitto durante la quale il libretto TIR non è utilizzato dal titolare del libretto, sul territorio di una Parte contraente, perché può usufruire di procedure doganali di transito più semplici o quando per il transito non è richiesta una procedura doganale.

3. In tali casi gli uffici doganali presso i quali la procedura TIR è sospesa o ripresa saranno reputati uffici di passaggio in uscita, rispettivamente in entrata.

Articolo 27 Verso riserva delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente dell'articolo 18, l'ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.

Articolo 28 II libretto TIR dev'essere scaricato tosto che il carico giunge all'ufficio doganale di destinazione, semprechè le merci siano assoggettate ad un altro regime doganale o sdoganate per l'immissione nel libro traffico.

e) Disposizioni concernenti i trasporti di merci ponderose o voluminose Articolo 29 1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose definite all'articolo 1 capoverso k) della presente Convenzione.

2. Allorché le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorità dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose può essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati.

3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorità dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata è senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonché, dato il caso, gli accessori trasportati contemporaneamente,

Convenzione TIR

1307

o se le merci possono essere provviste di chiusure doganali e/o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

Articolo 30 Semprechè le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.

Articolo 31 L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel libretto, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel libretto TIR.

Articolo 32 II libretto TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.

Articolo 33 L'ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del libretto TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.

Articolo 34 Gli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia apporre di sopraggiunta altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento, annotando poscia nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento suppletori.

Articolo 35 Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a danneg-

1308

Convenzione TIR

giare le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.

Capo IV Irregolarità Articolo 36 Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore, nel Paese in cui l'infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto Paese.

Articolo 37 Allorché non è possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.

Articolo 38 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolezze della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.

2. Detta esclusione sarà immediatamente notificata alle autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla(e) associazione® garante(i) del Paese nel quale l'infrazione è stata commessa.

Articolo 39 Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate conformi alle prescrizioni, vale quanto segue: 1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'obbligo di osservare il termine e l'itinerario prestabiliti.

2. Parimenti, le sconcordanze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del libretto TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare

Convenzione TIR

1309

del libretto TIR, a tenore della presente Convenzione, allorché sarà addotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con piena cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.

Articolo 40 Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del libretto TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono procedure doganali svoltesi prima, rispettivamente dopo l'operazione TIR, cui il titolare del libretto TIR non ha partecipato.

Articolo 41 Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un libretto TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi normalmente esigibili.

Articolo 42 Verso domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un'operazione TIR comunicheranno alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l'applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.

Capo V Note esplicative Articolo 43 Le note esplicate degli Allegati 6 e 7 (Parte III) contengono l'interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati.

Esse menzionano parimenti certe pratiche raccomandate.

1310

Convenzione TIR

Capo VI Disposizioni diverse Articolo 44 Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento: a) delle somme richieste dalle autorità delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione; e b) dei moduli di libretti TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere con le quali sono in relazione o dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 45 Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d'apertura degli stessi.

Articolo 46 1. Per le operazioni ufficiali menzionate nella presente Convenzione, svolte dal personale delle dogane, non saranno riscosse delle tasse, tranne allorché esse fossero effettuate fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi previsti di regola per tali operazioni.

2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.

Articolo 47 1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono né l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali concernenti la pubblica moralità e la pubblica sicurezza, l'igiene o la salute pubblica, nonché le misure di polizia veterinaria o fitopatologica, né la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono Papplicazione ane di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.

Convenzione TIR

1311

Articolo 48 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, formanti un ' unione doganale o economica, di emanare particolari norme disciplinanti i trasporti di merci che iniziano o terminano nei loro territori o transitano attraverso quest'ultimi, a condizione che tali norme non riducano le agevolezze previste dalla presente Convenzione.

Articolo 49 La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di agevolezze più ampie che le Parti contraenti accordano o intendessero accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali agevolezze non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente lo svolgimento delle operazioni TIR.

Articolo 50 Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

Articolo 51 Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.

Capo VII Disposizioni finali Articolo 52 Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione 1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell' energia atomica, nonché qualsiasi Stato che ha aderito allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parte contraente della presente Convenzione:

1312

Convenzione TIR

a) firmandola, senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione ; b) depositando uno strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata verso riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione; o e) depositando uno strumento d'adesione.

2. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo.

Dopo detta data, essa sarà aperta alla loro adesione.

3. Le unioni doganali o economiche possono parimenti, giusta le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto.

4. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 53 ·

Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data alla quale cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

2. Dopo che cinque degli Stati membri menzionati al paragrafo 1 dell' articolo 52 l'avranno firmata senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, oppure avranno depositato il loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

3. Ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione.

Convenzione TIR

1313

4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l'accettazione di un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della presente Convenzione alla data dell' entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 54 Disdetta 1. Ciascuna Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La disdetta avrà effetto quindici mesi dopo, a contare dalla data in cui la notificazione sarà pervenuta al Segretario generale.

3. La validità dei libretti TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la disdetta non sarà infirmata dalla disdetta e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità a tenore delle condizioni della presente Convenzione.

Articolo 55 Abrogazione Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione sarà abrogata a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.

Articolo 56 Abrogazione della Convenzione TIR (1959) 1. All'atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, agli effetti delle relazioni tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959).

2. I certificati di nullaosta rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, sempreché tali veicoli e contenitori adempiano ancora le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione.

1314

Convenzione TIR Articolo 57 Componimento di controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le Parti contendenti o in altro modo.

2. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nominerà un arbitro; gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le Parti contendenti.

4. Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.

5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza.

6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti contendenti riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.

Articolo 58 Riserve 1. All'atto della firma o della ratificazione della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 57 della presente Convenzione.

Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva.

2. La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione TIR

1315

3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Articolo 59 Procedura d'emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata da un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell'Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per l'accettazione.

3. Verso riserva delle disposizioni dell'articolo 60, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d'un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento sarà reputato non accettato e non avrà alcun effetto.

Articolo 60 Procedura speciale d'emendamento degli Allegali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1. Ogni proposta di emendamento degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, esaminata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59, entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di gestione all'atto della sua accettazione, tranne se a una data anteriore, che il Comitato di gestione fisserà simultaneamente, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti o cinque Stati che sono Parti contraenti, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro l'emendamento. Le date menzionate nel presente paragrafo saranno fissate dal Comitato di gestione alla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti.

1316

Convenzione TIR

2. All'atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 che precede sostituirà, per tutte le Parti contraenti, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

Articolo 61 Domande, comunicazioni e obiezioni II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell' articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59 e 60, nonché la data dell'entrata in vigore di un emendamento.

Articolo 62 Conferenza di revisione 1. Uno Stato che è Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione.

2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà ndetta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allorché entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà trasmesso la notificazione, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda.

3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sarà parimenti indetta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tosto che avrà ricevuto una corrispondente richiesta da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione deciderà alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev'essere presentata una tale richiesta.

4. Se una conferenza è indetta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informerà tutte le Parti contraenti, invitandole a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.

Convenzione TIR

1317

Articolo 63 Notificazioni Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52: a) le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni a tenore dell' articolo 52; b) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 53; e) le disdette a tenore dell'articolo 54; d) l'abrogazione della presente Convenzione, a tenore dell'articolo 55 ; e) le riserve formulate conformemente all'articolo 58.

Articolo 64 Testo autentico Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 che non sono Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.

1318

Allegato 1

Modello del libretto TIR 11 libretto TIR è stampato in lingua francese, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in lingua inglese; le «Regole concernenti l'impiego del libretto TIR» sono riprodotte in lingua inglese a pagina 3 della copertina.

(Nom de l'Organisation internationale)

!

i

CARNET TIR

H HH

yo

. Inclin

1. Valable pour prise en ôharge par le bureau de douane de départ jusqu'au

Valid for thé acceptance of goods by thé Customs office

of deportare up to and including

2. Délivré par Issued by (nom de l'association emettrice / name of îssulng association) 3.

Titulaire

Holder (nom, adresse, pays / name, address, country) 4.

Signature du délégué de l'association emettrice

et cachet de cette association : Signature of authorized officiai of thé issuing association and siamp of thaï association :

/

N

/ \

5.

Signature du secrétaire de l'organisation Internationale :

Signature of thè secretar/ of thé international organisation :

' ;

j

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be

completed

before use

by

thé

holder

of

thé

carnet)

6. Pays de départ .

Country of departure 7.

Pays de destination

Country/Countries of destination (')

8. No(s) d'Immatriculation du (des) véhlcule(s) routler(s) (<) Registration No(s). of road vehiclefs) (<)

9. Certlficat(s) d'agrément du (des) véhlcule(s) routler(s) (No et date) (<) Certiftcatefs) of approvai of road vehicle(s) (No. and date) CV

10. No(s) d'Identification du (des) conteneur(s) (<) Identification No(s). of containers) (')

11. Observations diverses Remarks

12. Sjgnature du titulaire du carnet : Signature of thé carnet holder: (<)

Biffer la mention Inutile.

Strike oui whlchever dots not apply 'Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Urries pour l'Europe.

'See annex 1 of thé TIR Convention, 1975, prepared under thé auspices of thé United Nations Economie Commission for Europe.

vo »

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR A. Généralités 1. Emission : Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

2. tangua : Le carnet TIR est Imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais ; les « Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR » sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Par ailleurs, des feuillets supplémentaires donnant une .traduction en d'autres langues du texte Imprimé peuvent être ajoutés.

3. Validité : le carnet TIR demeure valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour autant qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ dans le délai fixé par l'association émettrice (rubrique 1 de la page 1 de la couverture et rubrique 4 des volets).

4. Nombre de carnets: II sera établi un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules (véhicules couplés) ou pour plusieurs conteneurs chargés soit sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la règle 10 d) cidessous).

5. Nombre de bureaux de douane de départ et de destination : Les transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais sauf autorisation : a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays ; b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays ; c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser 4 (voir également la règle 10e ci-dessous).

6. Nombre de feuillet» : Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 3 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ ou de destination supplémentaire, 2 autres feuillets, respectivement 3 autres feuillets, seront nécessaires ; en outre, II faudra ajouter 2 feuillets si les bureaux de douane de destination sont situés dans deux pays différents.

7. Présentation aux bureaux de douane : Le carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier,
l'ensemble de véhicules, le ou les conteneurs à chacun des bureaux de douane de départ, de passage et de destination. Au dernier bureau de douane de départ, la signature de l'agent et le timbre à date du bureau de douane doivent être apposés au bas du manifeste de tous les volets à utiliser pour la suite du transport (rubrique 19).

B. Manière de remplir le carnet TIR 8. Grattage, surcharge : Le carnet TIR ne comportera ni grattage nl surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les Indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.

9. Indication relative à l'Immatriculation : Lorsque les dispositions nationales ne prévoient pas l'immatriculation des remorques et semi-remorques, on indiquera, en lieu et place du No d'immatriculation, le No d'identification ou de fabrication.

10. Manifeste : a) Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, à moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage d'une autre langue. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter des retards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé au transporteur de se munir des traductions nécessaires.

b) Les Indications portées sur le manifeste devraient être dactylographiées ou polycopiées de manière qu'elles soient nettement lisibles sur tous les feuillets. Les feuillets Illisibles seront refusés par les autorités douanières.

c) Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées, des feuillesannexes, du même modèle que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les indications du manifeste, peuvent être attachées aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications suivantes : I) nombre des feuilles-annexes (case 10), II) nombre et nature des colis ou des objets ainsi que le poids brut total des marchandises énumérèes sur ces feuilles-annexes (cases 11 à 13).

d) Lorsque le carnet TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de chaque conteneur sera Indiqué séparément sur le manifeste. Cette indication devra être précédée du No d'immatriculation du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 11 du manifeste).

e) De même, s'il y a plusieurs bureaux, de douane de départ ou de destination, les Inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.
11. Listes de collsage, photos, plans, etc.: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les autorités douanières exigeront que de tels documents soient annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités douanières et attachés à la page 2 de la couverture du carnet. Au surplus, une mention de Cas documents sera faite dans la case 10 de tous les volets.

12. Signature: Tous les volets (rubriques 16 et 17) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant. ._

C. Incidents ou accidents 13. S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement douanier soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, le transporteur s'adressera immédiatement aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes du pays où II se trouve. Ces dernières établiront dans le plus bref délai le procès-verbal de constat figurant dans le carnet TIR.

14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à la règle 13 ci-dessus. Ladite autorité établira le procès-verbal de constat. A moins que le carnet ne porte la mention « marchandises pondéreuses ou volumineuses », le véhicule ou conteneur de substitution devra être agréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers.

En plus, il sera scellé et le scellement apposé sera indiqué dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est disponible, le transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agréé, pour autant qu'il offre des garanties suffisantes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR.

15. En cas de péril Imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l'Intervention des autorités visées à la règle 13 ci-dessus.

Il aura alors à prouver qu'il a dO agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, avertira une des autorités visées à la règle 13 ci-dessus pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat.

16. Le procès-verbal de constat restera joint au carnet TIR jusqu'au bureau de douane de destination.

17. Il est recommandé aux associations de fournir aux transporteurs, outre le modèle inséré dans le carnet TIR lui-même, un certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou les langues des pays à traverser.

S O U C H E N ° 1 (mes iipair», U«M)

du CARNET TIR . Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

1. Pria en charge par le bureau de douane de 2. Sous le No 3. Scellements ou marques d'Identification apposés

n O

4. Q Scellements ou marques d'Identification reconnus Intacts

l

5. Divers (Itinéraire fixé, bureau où le transport doit être presentò, etc.)

O g

H

53

> fr

VOLET N° 1

1.

2. Bureau(x) de douane de départ

3. Délivré par (nom de l'association émettrlce)

1

CARNET TIR

2..

4. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ 3.

jusqu'au

Pour usage officiel

Inclus

5. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

6. Pays de départ 6. No(s) d'Immatriculation du (des) véhicules(s) routler(s)

7. Pays de destination

10. Documents joints au manifeste

9. Certificats) d'agrément (No et date)

MANIFESTE DE MARCHANDISES 11. a} Compartiments) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colis ou objets

12. Nombre et nature des colis ou objets ; désignation des marchandises

14. Total des colis figurant sur le manifeste Destination :

15. Je certifie que lee indications sous rubriques 1 à 14 ci-dessus sont exactes et complètes 16. Lieu et date 17. Signature du titulaire ou de son représentant

1. Bureau dédouane

13. Poids brut en kg

16. Scellements ou marques d'identification apposés, (nombre, identification)

19. Bureau de douane d« départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

2. Bureau de douane 3. Bureau de douane

20. Certificat de pris« en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée) D 21. Scellements ou marques d'Identification reconnus Intacts

22. Délai de transit

23. Enregistré par le bureau de douane de

BOUS le No

24. Divers (Itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.)

25. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

Ni O

du CARNET TIR

SOUCHE N° 2 (p«*.s paire«, rtrt)

6. Signature de l'agent «t timbre à date du bureau de douane

1. Arrivé» constatée par le bureau de douane de 2. Q Scellements ou marques d'Iden Iflcatlor reconnus In acts 3. Déchargé ....

,

colis ou objets (c omme stipuli sur le manifeste)

4. Nouveaux scellements apposés

..

5. Réserves

VOLET N° 2

i.

2. Bureau(x) de douane de départ

3. Délivré par (nom de l'association émettrlce)

1.

CARNET TIR

2. ...

4. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ

3.

jusqu'au

Inclus

5. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

Pour usage officiel

·*

6. Pays de départ

7- Pays de destination

10. Documents joints au manifeste

8. No(s) d'immatriculation du (des) vôhlcule(s) routler(s)

9. Certificatisi d'agrément (No et dale)

MANIFESTE DE MARCHANDISES 11. a) Compartiment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colla ou objets

12. Nombre et nature des colis ou objets ; désignation des marchandises

14. Total des colis figurant sur le manifeste Destination :

15. Je certifie que les indications sous rubriques 1 à 14 ci-dessus sont exactes et complètes 16. Lieu et date 17. Signature du titulaire ou de son représentant

Nombre

1. Bureau de douane

13. Poids brut nn i«.

9

18. Scellements ou marques d'identification apposât, (nombre, identification)

19. Bureau d« douane d« départ Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

2. Bureau de douane

\

;

3. Bureau de douane

20. Certificat de pris« en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée) D 21. Scellements ou marques d'Identification reconnus Intacts

26. Certificat de décharge (bureau de douane de passage de sortie ou de destination)

22. Délai de transit

23. Enregistré par le bureau de douane de

Q 27. Scellement* ou marques d'Identification reconnus Intacta

| sous le No

CAR M ET TI R (pages paires, vert

24. Divers (Itinéraire fixé, taureau où le transport doit tire présenté, etc.)

25. Signature de l'agent et timbra t date du bureau de douane

:

28. Nombre de colis déchargés

29. Réserves

;

30. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

:

;.

l

l

VOLET DESTINE EXCLUSIVEMENT, en tant que de besoin, au bureau de douane de destination

I 5 g

d *» H

VOLET N° 2

i.

(ro..)

CARNET TIR

3. Délivré par (nom de l'association è m attrice)

2. Bureau(x) de douane de départ

1 4. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ 3

jusqu'au

Inclus

5. Titulaire du carnet (nom, adresse, pays)

Pour usage officiel

7. Pays de destination

6. Pays de départ

8. No(s) d'Immatriculation du (des) vehlcule(s) routiers)

10. Documents joints au manifeste

9. Certificats) d'agrément (No et date)

MANIFESTE DE MARCHANDISES 11. a) Compartlment(s) de chargement ou conteneur(s) b) Marque« et Nos de» colis ou objets

12. Nombre et nature des colis ou objets ; désignation des marchandises

14. Total des colis figurant sur le manifeste Destination :

Nombre

15. Je certifie que les indication tous rubriques 1 à u ci-dessus «ont exactes et complètes

19. Bureau d« douane de départ Signature de l'agent et timbre a date du bureau de douane

16 Lleu et dat9 17. Signature du titulaire ou de son représentant

1. Bureau de douane

18. Scellements ou marques d'identification apposés, (nombre, identification)

13. Poids brut en kg

/

\

2. Bureau de douane 3. Bureau de douane

20. Certificat de pris« en charge (bureau de douane de départ ou de passage d'entrée) ^ 21. Scellements ou marque* d'Identification reconnus Intacts

26. Certificat d* décharge (bureau de douane de passage de sortie ou de destination)

22. Délai de transit

23. Enregistré par le bureau de douane de

G 27. Scellements ou marques d'Identification reconnus Intacts

sous le No

24. Divers (Itinéraire fixé, bureau où le transport doit être présenté, etc.)

25. Signature de l'agent et timbre A date du bureau de douane

; \

28. Nombre de colia déchargés

29. Réserves

;

30. Signature de l'agent et timbre à date du bureau de douane

i g o 13 n

>ÌH !»

n (re p

Procès-verbal de constat u«*.)

établi en application de l'article 25 de la Convention TIR (voir également les règles 13 à 17 relatives à l'utilisation du carnet TIR) 2. Bureaux) de douane de départ

CARNET TIR 3. Délivré par

4. No(a) d'Immatriculation du/des véhlcule(s) rouller(s) No(s) d'Identification du/des conteneur(s)

6. Le(s) scellement(3) douanler(s) est/sont 7. Le(s) compartiment^) de charg ement ou conteneur(s) est/sont 9. [~] Aucune marchandise ne semble manquer 10. a) Compartiments) de chargement ou conteneur(s) b) Marques et Nos des colla ou objets

5. Titulaire du carnet

intact(s) non Intact(s)

D

D

Intact(s)

non Intact(s)

D

D

6. Observations

Q Les marchandises désignées dans les rubriques 10 à 13 manquent (M) ou sont détruites (D) comme Indiqué dans la rubrique 12

11. Nombre et nature des colis ou objets ; désignation des marchandises

.

12.

M ou D

13. Observations (Indiquer notamment les quantités manquantes ou détruites)

14. Date, lieu et circonstances de l'accident

15. Mesures prises pour que l'opératlc n TIR puisse se poursuivre QJ apposition de nouveaux scelle nents : nombre Q transbordement des marchand ses (voir rubrique 10 ci-après)

caractéristiques

Q autres

1«. SI le» marchandise« ont été transbordées : caractéristiques du/dea iréhlcule(s) routler(s) ou du/des conteneur(a) de substitution Agréé No du certificat Nombre et caractéristique« No d'Immatriculation non d'agrément des scellements apposés ou L

a) véhicule

D

;

/

D

D

/

(~1

n

/

D

D

/

No d'Identification b) conteneur

18. Visa du prochain bureau de douane touché par le transport TIR

17. Autorité ayant établi le prêtent procès-verbal

Lieu / date / timbre Q Marquer d'une croix le« case« qui conviennent

signature

signature

u> ro i»

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General 1. Issue: The TIR carnet may be issued either In the country of departure or in thè country in which the holder is established or resident.

2. Language : The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the Items are also printed in English ; this page is a translation of the « Rules regarding the use of the TIR carnet » given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.

3. Validlty : The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR opération at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by thè issuing association (item 1 of page 1 of the cover and item 4 of the vouchers).

4.

Number of carnets : Only one TIR carnet shall be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 (d) below).

5. Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination : Transport under cover of a TIR carnet may involve several Customs offices of departure and destination, but, unless otherwise authorized : (a) the Custoras offices of departure must be situated in the same country ; (b) the Customs offices of destination may not be situated in more than two countries ; (e) the total number of Customs offices of departure and destination may not exceed four (see also rule 10 (e) below).

6. Number of forms : Where there is only one Customs office of departure, and one Customs office of destination, the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure, 3 sheets for the country of destination and 2 sheets for eac country traversed. For each additional Customs office of departure 2 extra sheets and for each additional Customs office of destination 3 extra sheets shali be required ; in addition, there must be 2 more sheets if the Customs offices of destination are situated in two différent countries.

7.

Présentation at Customs offices : The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles.

or container(s) at each Customs office of departure, Customs office en route and Customs office of destination. At the last Customs office of departure, thè Customs Officer shall sign and date stamp item 19 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fili in thè TIR carnet 8.

Erasures, over-writing : No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any corrections shal| be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the Customs authorities.

9.

Information concernlng registration : When national législation does not provide for registration of trailers and semitrailers, thé identification or manufacturer's no. shall be shown instead of thé registration no.

10. The manifest : (a) The manifest must be completed in thé language of the country of departure, unless thé Customs authorities allow another language to be used. The Customs authorities of thé other countries traversed reserve thé right to require ils translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply thé driver of the vehicie with the requisite translations.

(b) The Information on thé manifest should be typed or multlcopled In such a way as to be clearly leglble on ail thé sheets. Illegible sheets will not be accepted by thé Customs authorities.

(c) When here is not enough space in thé manifest to enter ail thé goods carried, separate sheets of thé same model as thé manifest or commercial documents providing ail thé information required by thé manifest may be attached to thé vouchers. In such cases, ail thé vouchers must contain thé following particulars : ( i) thé number of sheets attached (box 10) (ii) thé number and type of packages or articles and thé total gross weight of thé goods listed on thé attached sheets (boxes 11 to 13).

(d) When thé TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, thé contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on thé manifest. This information shall be preceded by thé registration no. of thé vehicle or thé identification no. of thé container (item 11 of thé manifest).

(e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, thé entries concerning thé goods taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shall be clearly separated from each other on thé manifest.

11. Packlng lists, photographs, plans, etc.: When such documents are required by thé Customs authorities for thé identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by thé Customs authorities and attached to page 2 of thé cover of thé carnet. In addition, a référence shall be made to thèse documents in box 10 of ail vouchers.

12. Signature : Ail vouchers (items 16 and 17) must be dated and signed by thé holder of thé TIR carnet or his agent.

C. Incidents or accidents 13.

In thé event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route thé carrier shall immediately contact thé Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other compétent authorities of thd country he is in. The authorities concerned shall draw up with thé minimum delay thé certified report which is contained in thé TIR carnet.

14. In thé event of an accident necessitating transfer of thé load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in thé présence of one of thé authorities mentioned in rule 13 above. The said authority «hall draw up thé certified report. Unless thé carnet carries thé words « Heavy or bulky goods », thé vehicle or container substituted must be one approved for thé transport of goods under Customs seals. Furthermore, it shall be sealed and détails of thé seal affixed shall be indicated in thé certified report. However, if -no approved vehicle or container is available, thé goods may be transferred to an unapproved vehicle or container; provided it affords adequate safeguards. In thd latter event, thé Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow thé transport under cover of thé TIR carnet to continue in that vehicle or container.

15. In thé event of imminent danger necessitating immédiate unloading of thé whole or of part of thé load, thé carrier may take action on his own initiative without requesting, or waiting for action by thé authorities mentioned in rule 13 above. It shall the be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in thé interests of thé vehiole or container or of thé load and, as soon as he has taken such preventive measures as thé emergency may require, he shall notify one of thé authorities mentioned in rule 13 above in order that thé tacts may be verified, thé load checked, thé vehicle or container sealed and thé certified report drawn up.

16. The certified report shall remain attached to thé TIR carnet until thé Customs office of destination is reached.

17. In addition to thé model form inserted in thé TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in thé language or languages of thé countries of transit.

K

Convenzione TIR. Allegato 2

1325

Allegato 2

Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai veicoli stradali che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale

Articolo 1 Principi Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito in modo che: a) nessuna mercé possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneggiare la chiusura doganale ; b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace; e) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci ; d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.

Articolo 2 Struttura del compartimento riservato al carico . Affinchè i compartimenti riservati al carico soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue: a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pavimenti, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest'ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti ; b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d'uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta Foglio federale 1977, Voi. I

84

1326

Convenzione TIR. Allegato 2

l'apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest'ultima dev'essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli; e) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del compartimento riservato al carico.

Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 lettera e) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es.

interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci vale quanto segue: i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto o, in altri casi, se lo spazio tra il rivestimento e la parete esterna è interamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo che non possa essere smontato e riapplicato senza lasciar tracce visibili; e ii) se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione genera degli spazi, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo e tali spazi dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

3. I lucernari sono permessi a condizione che siano costituiti da materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Tuttavia, il vetro sarà ammesso qualora il lucernario sia provvisto di una rete metallica fissa, inamovibile dall'esterno.

La dimensione delle maglie della rete non deve superare 10 mm.

4. Le aperture praticate nel pavimento a scopi tecnici, come la lubrificazione, la manutenzione, il riempimento della sabbiera, sono ammesse soltanto se provviste di un coperchio fissato in modo tale che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.

Articolo 3 Veicoli provvisti
di copertone 1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1 e 2 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i veicoli provvisti di copertone. Quest'ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.

Convenzione TIR. Allegato 2

1327

2. Il copertone dev'essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev'essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l'apposizione del dispositivo di chiusura non sia possibile accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest'ultimi saranno ripiegati l'uno nell'altro e commessi mediante due. cuci ture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all'illustrazione n. l allegata alle presenti prescrizioni ; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l'orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo le illustrazioni n. 2 o 2a) allegate alle presenti prescrizioni. Una delle due cuciture dev'essere visibile solo dall'interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell'altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.

4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all'illustrazione n. 3 allegata alle presenti prescrizioni.

Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev'essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciare tracce visibili.

5. Le raccomodature saranno eseguite conformemente all'illustrazione n. 4 allegata alle presenti prescrizioni; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l'uno nell'altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall'interno dev'essere diverso da quello del filo visibile dall'esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se
un copertone deteriorato ai bordi deve essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'illustrazione n. l allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna e il nastro apposto su entrambe le facce del copertone.

6. a) II copertone dev'essere fissato al veicolo in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate nell'articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Il copertone sarà assicurato mediante:

1328

Convenzione TIR. Allegato 2

i) anelli metallici apposti al veicolo; ii) occhielli praticati nell'orlo del copertone ; iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone visibile dall'esterno su tutta la sua lunghezza.

Il copertone deve ricoprire le parti solide del veicolo su una larghezza di almeno 250 mm misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il veicolo sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso al compartimento riservato al carico.

b) Se l'orlo di un copertone dev'essere fissato durevolmente al veicolo, la commettitura sarà eseguita senza lasciare interstizi e impiegando dispositivi solidi.

7. Il copertone sarà sorretto da un'adeguata sovrastruttura (montanti, pareti, archi, panconcelli, ecc.).

8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev'essere superiore a 200 mm. Gli occhielli vanno rinforzati.

9. Per fissare il copertone si utilizzeranno : a) cavi di acciaio d'un diametro di almeno 3 mm, oppure b) corde di canapa o di sisal d'un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.

I cavi di acciaio possono essere provvisti di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.

10. Ogni cavo o corda dovrà essere d'un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Il dispositivo d'aggancio di ogni ghiera sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinchè si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).

11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, i due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante: a) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo; b) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo ;

Convenzione TIR. Allegato 2

1329

e) una correggia, costituita da materiale idoneo, d'un sol pezzo e inestensibile, d'una larghezza di almeno 20 mm e d'uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev'essere fissata alla parte interna del copertone e provvista di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.

Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio, ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.

Convenzione TIR. Allegato 2

1330

Illustrazione n. l Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura

Visto dall'esterno Cucitura

Visto dall'interno / Cucitura

Cucitura (filo di colore diverso da quel lo del copertone e dell'altra cucitura)

Sezione a-a1 Cucitura eseguita sugli orli ripiegati

Almeno 15mm

Filo visibile solo dall'interno, di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura

Convenzione TIR. Allegato 2

1331

Illustrazione n. 2 Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura Cucitura d'angolo

Visto dall' esterno

Visto dall' interno

Sezione

Filo visibile solo dall'interno e di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura

Cucitura

Convenzione TIR. Allegato 2

1332

Illustrazione n. 2a) Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura Cucitura d'angolo

Cucitura Visto dall' esterno

Visto dall' interno

^ Cucitura (filo di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura)

Sezione a-a1

Filo visibile solo dall'interno e di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura

1333

Convenzione TIR. Allegato 2 Illustrazione

3

Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante saldatura

Visto dall' esterno

Nastro di materia plastica Sezione Dati in millimetri

Visto dall' interno

1334

Convenzione TIR. Allegato 2

Illustrazione n. 4 Raccomodatura del copertone

Almeno 15mm *) I fili visibili all'interno devono essere di colore diverso da quello dei fili visibili all'esterno e da quello del copertone.

Convenzione TIR. .Allegato 2 Illustrazione

1335

5

Modello di una ghiera 1. Visto lateralmente: diritto Ribadino cavo per infilarvi la cordicella o il nastro della chiusura doganale (dimensioni minime dell'apertura: larghezza 3 mm, lunghezza 11 mm) Ribadino pieno i Ghiera di metallo duro

Foro per la chiusura da parte del trasportatore

2. Visto lateralmente: rovescio

Cavo o corda Guaina di materia plastica trasparente

1336

Convenzione TIR. Allegato 3

Allegato 3

Procedura per l'ammissione dei veicoli stradali che adempiono le condizioni tecniche dell'allegato 2

In generale 1. I veicoli stradali possono essere ammessi secondo una delle seguenti procedure: a) singolarmente, oppure b) secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali).

2. Per ciascun veicolo ammesso è rilasciato un certificato d'ammissione conforme al modello riprodotto nell'allegato 4. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e in francese o inglese. Esso sarà corredato, se l'autorità che concede l'ammissione lo giudica opportuno, di fotografie o di disegni autenticati da tale autorità. Il numero dei documenti dovrà in tal caso essere annotato dalla citata autorità nella rubrica 6 del certificato.

3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.

4. I veicoli stradali saranno presentati, ogni due anni, per la verificazione e, se occorre, per il rinnovo dell'ammissione, alle autorità competenti del Paese d'immatricolazione del veicolo; o, se trattasi di veicoli non immatricolati, del Paese nel quale il proprietario o l'utente è domiciliato.

5. Se un veicolo stradale non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci con libretto TIR dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinchè adempia nuovamente le condizioni tecniche.

6. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci con libretto TIR il veicolo stradale dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

Convenzione TIR. Allegato 3

1337

7. Le autorità competenti del Paese d'immatricolazione del veicolo o, quando trattasi di veicoli per i quali non occorre l'immatricolazione, le autorità competenti del Paese in cui il proprietario o l'utente del veicolo è domiciliato, possono, dato il caso, ritirare o rinnovare il certificato d'ammissione o rilasciare un nuovo certificato d'ammissione nelle circostanze menzionate all'articolo 14 della presente Convenzione e ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

Procedura d'ammissione singola 8. L'ammissione singola è chiesta all'autorità competente dal proprietario, dal detentore o dal rappresentante dell'uno o dell'altro. L'autorità competente procede al controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle regole generali previste ai paragrafi 1-7 che precedono, si accerta che il veicolo adempie le condizioni tecniche prescritte nell'allegato 2 e rilascia, dopo l'ammissione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

Procedura d'ammissione secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali) 9. Quando dei veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo un medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere all'autorità competente del Paese di fabbricazione che essi siano ammessi secondo il tipo di costruzione.

10. Il costruttore dovrà indicare nella sua domanda i numeri o le lettere di riconoscimento che egli intende assegnare al tipo di veicolo stradale per il quale chiede l'ammissione.

11. Tale domanda dovrà essere scortata da piani e da una descrizione particolareggiata della costruzione del tipo di veicolo stradale da ammettere.

12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto: a) a presentare all'autorità competente i veicoli del tipo che essa desidera esaminare ; b) a permettere all'autorità competente di esaminare in qualsiasi momento altre unità, nel corso della fabbricazione della serie del rispettivo tipo; e) a informare l'autorità competente su qualsiasi modificazione dei piani o delle descrizioni, senza riguardo all'importanza, prima ch'essa sia attuata ; d) ad apporre sui veicoli stradali, in un posto ben visibile, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo di ogni veicolo nella serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione) ; e) a tenere un elenco dei veicoli fabbricati secondo il tipo ammesso.

1338

Convenzione TIR. Allegato 3

13. Dato il caso, l'autorità competente indicherà le modificazioni da apportare al tipo di costruzione previsto, al fine di poter accordare l'ammissione.

14. Non sarà accordata alcuna ammissione secondo il tipo di costruzione senza che l'autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di detto tipo soddisfano alle condizioni tecniche prescritte nell'allegato 2.

15. L'autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la sua decisione d'ammissione del tipo. La decisione sarà datata, numerata e designerà in modo preciso l'autorità che l'ha presa.

16. L'autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per rilasciare, per ogni veicolo costruito conformemente al tipo di costruzione ammessa, un certificato d'ammissione da essa debitamente autenticato.

17. Se necessario, prima di impiegare il veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR, il titolare del certificato d'ammissione deve completare il certificato con - l'indicazione del numero d'immatricolazione attribuito al veicolo (rubrica 1), o - quando trattasi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, l'indicazione del suo nome e della sede della sua azienda (rubrica 8).

18. Allorché un veicolo ammesso secondo il tipo di costruzione è esportato in un altro Paese che ha aderito alla presente Convenzione, non è richiesta una nuova procedura d'ammissione di tale Paese per effetto dell'importazione.

Procedura per l'apposizione di annotazioni nel certificato d'ammissione 19. Quando un veicolo ammesso, trasportante merci vincolate a libretto TIR, presenta dei difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti potranno rifiutare al veicolo il permesso di continuare il viaggio con libretto TIR, oppure permettere al veicolo la continuazione del viaggio sul loro proprio territorio dopo aver preso adeguati provvedimenti di controllo. Il veicolo ammesso dovrà essere riassettato entro il più breve termine, al più tardi però prima di qualsiasi nuovo impiego per il trasporto con libretto TIR.

20. In ciascuno dei due casi le autorità doganali apporranno un'adeguata annotazione nella rubrica 10 del certificato d'ammissione del veicolo. Tosto che il veicolo sarà rimesso in uno stato che giustifica l'ammissione, esso sarà

Convenzione TIR. Allegato 3

1339

presentato alle autorità competenti d'una Parte contraente, le quali convalideranno nuovamente il certificato aggiungendo nella rubrica 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato reca un'annotazione nella rubrica 10 in virtù delle precitate disposizioni potrà essere riutilizzato per il trasporto di merci con libretto TIR se non è stato riassettato e se le annotazioni nella rubrica 10 non sono state annullate nel modo suesposto.

21. Ogni annotazione apposta sul certificato dovrà essere datata e autenticata dalle autorità doganali.

22. Allorché le autorità doganali reputano che un veicolo presenta dei difetti d'importanza secondaria che non implicano un rischio di frode, si potrà permettere l'impiego ulteriore di detto veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR. Il titolare del certificato d'ammissione sarà reso attento sui citati difetti e dovrà far riassettare il veicolo entro adeguati termini.

1340

Convenzione TIR. Allegato 4

Allegato 4

Modello del certificato d'ammissione d'un veicolo stradale

Page 4/Seite 4

Page 1 /Seite 1

Avis important 1. te certificat d'agrément sera accompagné, lorsque l'autorité qui a "délivré l'agrément l'aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique No 6 du certificat.

2. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.

3. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans. aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément, aux autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule, ou. en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l'usager est domicilié.

4. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son ' agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire a nouveau à ces conditions techniques.

5. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR.

Wichtiger Hinweis 1. Wenn die zulassende Behörde es für erforderlich halt, sind der Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) von dieser Behörde beglaubigte Fotokopien oder Zeichnungen beizufügen. In diesem Falle gibt die zuständige Behörde die Anzahl der Dokumente in Nr. 6 der Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) an.

2. Die Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) ist im Strassenfahrzeug mitzuführen.

3. Die Strassenfahrzeuge sind alle 2 Jahre den zuständigen Behörden des Landes, in dem das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist, oder - bei nicht Zulassungspflichtigen Fahrzeugen - in dem der Eigentümer oder der Benutzer seinen Sitz hat, zur Überprüfung und etwaigen Erneuerung der Zulassung vorzuführen, 4. Entspricht ein Strassenfahrzeug nicht mehr den für seine Zulassung vorgeschriebenen technischen Bedingungen, so muss es, bevor es erneut zum Warentransport mit Carnets TIR verwendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden, der für seine Zulassung massgebend war, damit es den technischen Bedingungen wieder entspricht.

5. Werden wesentliche Merkmale eines Strassenfahrzeuges geändert, so erlischt seine Zulassung: es muss, bevor es zum Waren transport mit Carnets TIR verwendet werden kann, von der zuständigen Behörde erneut zugelassen werden.

CERTIFICAT D'AGREMENT d'un véhicule routier pour les transports des marchandises sous scellement douanier

ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG (VERSCHLUSSANERKENNTNIS) für ein Strassenfahrzeug zum Warentransport unter Zollverschluss

Certificat Bescheinigung No

Convention TIR du TIR-Abkommen vom 14.11.1975

Délivré par {autorité compétente) Ausgestellt von (zuständige Behörde)

Pige 2/Seite 2

Certificat d'agrément Zulassungsbescheinigung (V« rsc h l u ssa nerke tni s)

Identification - Beschreibung

Observations - Bemerkungen

Page 3/Seite 3

(réservé auxautorités compétentes- nur von den zuständigen Behörden auszufüllen) 10. Défaut* constatés - Festgestellte Mängel

1 1. Remisa en état - Wìederinstandsetiung

Autorità - Behörde

Autorité - Behurdo

1. Numéro d'immetricufation -- Ärmliches Kennzeichen 2. Type du véhicule - Fahrzeugtyp 3. Numéro de chassis - Fuhrgestellnummer

Cachet - Stampel

Cachet - Stempel

4. Marque (ou nom du constructeur) Marke (oder Name des Herstellers)

G. Nombre d'annexés - Anzahl der Anlagen

Signaiuro - Unterschrift

Signature - Unterschrift

10. Défauts constatés - Festgestellte Mängel

11. Remise en ôiat - Wiederinstandsetzung

Autorità - Behördo

Autorité - Behoido

7. Agrément - Zulassuno , D agrément individuel -- Einzelzulassung U agrément par type de construction - Zulassung nach Konstruktionstyp

Cachet - Stempel

Cachet - Stempel

Lieu - On Date - Datum Signature - Unterschrift

Signaturo -- Unterschrift

8. Titulaire (seulement pour les véhicules non immatricules) Inhaber (nur bei nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen)

10. Défauts constatés - Festgestellte Mängel

1 1. Remico en tìtat - Wiederinstandsetzung

9. Renouvellements - Erneuerungen

Auttmto - ßehbrdo

Autorità - Bchùrdû

Signature - Unterschrift

Cachot - Stempel

Valabto ju Gültig bis Signature - Unterschrift

12. Autres Remarques - Sonstige Bemerkungen

Signaturo - Unicrcchrift

Cachet - Stempel

Convenzione TIR. Allegato 5

1343

Allegato 5

Targhe TIR 1. Le targhe avranno le seguenti dimensioni : 250 mm su 400 mm.

2. Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, avranno un'altezza di 200 mm e i loro tratti una larghezza di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.

1344

Convenzione TIR. Allegato 6

Allegato 6

Note esplicative Introduzione

i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente Convenzione, le note esplicative contengono l'interpretazione di certe disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati. Esse riportano pure certe pratiche raccomandate.

ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione o dei suoi allegati ; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l'importanza.

iii) Visti i principi statuiti dalle disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente Convenzione, concernenti le condizioni tecniche d'ammissione dei veicoli stradali per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti contraenti come conformi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.

iv) Le note esplicative permettono di applicare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati tenendo conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze d'ordine economico.

O

Tenore principale della Convenzione

0.1

Articolo 1

0.1 b)

Per eccezioni (tasse e aggravi) previste al capoverso b) dell'articolo 1 s'intendono tutte le somme diverse dai tributi riscossi dalle Parti contraenti all'atto dell'importazione o dell'esportazione o in correlazione con l'importazione o l'esportazione. Gli importi di tali somme saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa su le importazioni o le esportazioni. Tali tasse e aggravi comprendono, tra altro, i versamenti concernenti - i certificati d'origine, qualora siano necessari per il transito, - le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di controllo,

Convenzione TIR. Allegato 6

1345

- i controlli doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuati fuori delle ore normali d'ufficio e dell'area ufficiale dell'ufficio doganale, - i controlli eseguiti per motivi d'ordine sanitario, veterinario o fitopatologico.

0.1 e)

Per «carrozzeria amovibile» s'intende un compartimento di carico sprovvisto di qualsiasi mezzo di locomozione e sistemato per essere trasportato su un veicolo stradale il cui telaio e l'intelaiatura inferiore della carrozzeria sono particolarmente approntati a tale scopo.

0.1 e) i)

Con il termine «parzialmente chiuso», applicabile all'attrezzatura menzionata alla lettera e), i) dell'articolo 1, s'intende un'attrezzatura generalmente costituita da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di .una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).

02

Articolo 2

0.2-1

L'articolo 2 prevede che un trasporto con libretto TIR può iniziare e terminare nello stesso Paese a condizione che durante il percorso attraversi territorio estero. In tal caso le autorità doganali del Paese di partenza possono esigere, oltre al libretto TIR, un documento nazionale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un'annotazione particolare sul libretto TIR.

0.2-2

Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con libretto TIR anche quando solo una parte del tragitto è percorsa per strada. Esse non precisano quale parte del tragitto debba essere percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l'inizio dell'operazione TIR e la sua fins. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, può capitare per motivi imprevisti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna

1346

Convenzione TIR. Allegato 6 parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le Parti contraenti accetteranno il libretto TIR e la responsabilità delle associazioni garanti rimarrà immutata.

0.5

Artìcolo 5 Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli saltuari delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale del libretto TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dalle procedure nazionali ; da un canto, le indicazioni nel libretto TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente stesi nel Paese di partenza; d'altro canto, ai Paesi di passaggio e di destinazione sono già date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza e convalidati con il visto dell'ufficio doganale di partenza (v. anche la nota esplicativa all'articolo 19).

0.6.2

Articolo 6, paragrafo 2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorità doganali di un Paese possono ammettere più associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilità derivante dallo scarico dei libretti che essa ha rilasciato o che sono stati rilasciati dalle associazioni con cui essa è in relazione.

0.8.3

Articolo 8, paragrafo 3 Si raccomanda alle autorità doganali di limitare a una somma corrispondente a 50 000 dollari degli Stati Uniti, per libretto TIR, l'importo massimo eventualmente esigibile dall'associazione garante.

0.8.6

Articolo 8, paragrafo 6 1. Qualora indicazioni insufficientemente precise nel libretto TIR non permettessero di gravare le merci di tributi, gli interessati potranno addurre la prova della natura esatta di dette merci.

2. Se non è addotta alcuna prova, i tributi non saranno riscossi secondo un'aliquota forfettaria estranea alla natura della mercé, bensì secondo l'aliquota più alta applicabile al genere di merci corrispondente alle indicazioni nel libretto TIR.

Convenzione TIR. Allegato 6 0.10

.

1347

Articolo 10 II certificato di scarico del libretto TIR è reputato come stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente allorché l'operazione TIR è stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudolentemente, oppure quando furono accertati dei raggiri, come l'impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali, oppure allorquando il certificato è stato ottenuto con altri mezzi illeciti.

0.11

Articolo 11

0.11-1

Allorché devono prendere la decisione di liberare o no le merci o i veicoli, le autorità doganali non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l'associazione garante è responsabile del pagamento dei tributi o degli interessi di mora dovuti dal titolare del libretto, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli interessi che esse devono difendere.

0.11-2

Se, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, l'associazione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché trattasi in tal caso di una mancata esecuzione d'un contratto di garanzia firmato dall'associazione garante in virtù della legislazione nazionale.

0.15

Articolo 15 La rinuncia al documento doganale d'importazione temporanea può far sorgere certe difficoltà allorché trattasi di veicoli non soggetti all'immatricolazione, come in certi Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizioni dell'articolo 15 possono essere rispettate -- garantendo nel contempo, alle autorità doganali una sufficiente sicurezza -- mediante annotazione, nei tagliandi n. l e 2 del libretto TIR utilizzati dal rispettivo Paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli.

0.17

Articolo 17

0.17-1

La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con libretto TIR deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha

1348

Convenzione TIR. Allegato 6

unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un sol veicolo o di un sol contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d'un veicolo o d'un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitore, indicato nel manifesto, sia reputata come una violazione delle disposizioni della Convenzione. Se, a soddisfazione delle autorità competenti, il trasportatore può comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell'autotreno o nei contenitori trasportati con libretto TIR, non si dovrà reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali.

0.17-2

In caso di traslochi, si potrà applicare la procedura prevista al paragrafo 10 e) delle regole concernenti l'impiego del libretto TIR e si semplificherà ragionevolmente l'enumerazione degli oggetti trasportati.

0.18 0.18-1

Articolo 18 H buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un Paese rifiutino che un ufficio d'uscita di tale Paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il Paese vicino, pure Parte contraente della presente Convenzione, tranne che motivi particolari ne giustifichino la domanda.

1. Le merci devono essere caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l'altra partita o le altre partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luoghi di scarico.

0.18-2

2. Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un'adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del libretto TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle matrici corrispondenti che sono state applicate nuove chiusure.

0.19

Articolo 19 L'obbligo, per l'ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell' esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto concernenti le

Convenzione TIR. Allegato 6

1349

merci corrispondano a quelle dei documenti d'esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci ; se necessario, l'ufficio doganale di partenza può parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l'ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattisi di veicoli o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei copertoni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d'ammissione.

0.20

Articolo 20 Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tener conto, tra altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti "ad osservare, segnatamente dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda alle autorità doganali di far uso del loro diritto di fissare l'itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile.

.0.21

Articolo 21

0.21-1

Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla la facoltà delle autorità doganali di controllare tutte le parti del veicolo diverse dai compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale

0.21-2

L'ufficio doganale d'entrata può rinviare il trasportatore all'ufficio doganale d'uscita del Paese vicino allorché accerta che il visto d'uscita è stato omesso o non è stato apposto correttamente in detto Paese. In tal caso l'ufficio doganale, d'entrata iscrive nel libretto TIR un'annotazione per il corrispondente ufficio doganale d'uscita.

0.21-3

Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorità doganali prelevano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del libretto TIR un'annotazione contenente tutte le necessario indicazioni sulle merci prelevate.

0.28

Articolo 28.

1. L'articolo 28 prevede che lo scarico del libretto TIR presso 1 ' ufficio doganale di destinazione dev'essere effettuato senza indugio, sempreché le merci siano poste sotto un altro regime doganale o sdoganate per l'immissione nel libero traffico.

13 50

Convenzione TIR. Allegato 6 2. L'uso del libretto TIR dev'essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il libretto TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di destinazione. Se non sono state commesse irregolarità, l'ufficio di destinazione deve scaricare il libretto TIR tosto che le merci iscritte nel libretto sono state poste sotto un altro regime doganale o sono state sdoganate per l'immissione nel libero traffico. Nella pratica tale scarico dovrà essere effettuato dopo la riesportazione immediata delle merci (allorché, ad esempio, le stesse sono caricate direttamente su una nave in un porto marittimo) o a contare dal momento in cui esse sono state oggetto, al luogo di destinazione, di una dichiarazione doganale, oppure tosto che sono state collocate sotto un regime doganale d'attesa (ad esempio immagazzinaggio sotto controllo doganale) secondo le regole in vigore nel Paese di destinazione.

0.29

Articolo 29 Non è richiesto un certificato d'ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia all'ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto. Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la decisione presa dall'ufficio doganale di partenza, salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell'articolo 29.

0.38.1

Articolo 38, paragrafo 1 Un'impresa non dovrebbe essere esclusa dal regime TIR per effetto d'infrazioni commesse, all'insaputa dei suoi responsabili, da uno dei suoi conducenti.

0.38.2

Articolo 38, paragrafo 2 Allorché una Parte contraente è stata informata che una persona residente o domiciliata nel suo territorio si è resa colpevole di un' infrazione nel territorio di un altro Paese, essa non è tenuta ad opporsi al rilascio di libretti TIR alla persona di cui trattasi.

0.39

Articolo 39 L'espressione «errori commessi per negligenza» si riferisce ad atti che non sono commessi deliberatamente e con piena cognizione di causa, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi prov-

Convenzione TIR. Allegato 6

1351

vedimenti ragionevoli e necessari per garantire l'esattezza delle indicazioni nel singolo caso.

0.45

Articolo 45 Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il più grande numero possibile di uffici doganali, all'interno e al confine, alle operazioni TIR.

2

Annesso 2

2.2

Articolo 2

2.2.1 a)

Paragrafo 1 lettera a) -- Commettitura degli elementi costitutivi a) Se sono impiegati dei congegni di giunzione (ribadini, viti, bulloni e dadi, ecc.), gli stessi dovranno essere applicati in quantità sufficiente dall'esterno, sporgere all'interno degli elementi costitutivi e ivi essere saldamente fissati (ad esempio, ribaditi, saldati, provvisti di anelli di chiusura, oppure avvitati, ribadendo o saldando quindi i dadi). Tuttavia, i ribadini tradizionali (ossia quelli la cui posa dev'essere effettuata su entrambe le facce degli elementi commessi), potranno essere applicati anche dall'interno. Ciò nonostante, il pavimento dei compartimenti riservati al carico può essere fissato mediante viti mordenti, ribadini a percussione o a pressione, apposti dall'interno e penetranti ad angolo tetto nel pavimento e nelle sottostanti traverse metalliche, sempreché -- salvo trattandosi di viti mordenti -- l'estremità di alcuni di essi affondi sino alla parte esterna delle traverse, oppure sia saldata sulle stesse.

b) L'autorità competente fissa quali e quanti congegni di giunzione devono soddisfare alle condizioni della lettera a) della presente nota, accertando inoltre che non sia possibile spostare gli elementi costitutivi così commessi senza lasciare tracce visibili. Gli altri congegni di giunzione possono essere scelti e collocati a beneplacito.

e) A tenore della lettera a) della presente nota, non saranno ammessi i congegni di giunzione che possono essere tolti e sostituiti su una sola faccia senza lasciare tracce visibili, vale a dire i congegni la cui posa non esige il compimento di un' operazione su entrambe le facce degli elementi da commettere.

Trattasi segnatamente dei ribadini ad espansione, dei ribadini ciechi e simili.

1352

Convenzione TIR. Allegato 6 d) I suddescritti sistemi di commettitura sono applicabili ai veicoli speciali, ai veicoli isotermici, ai veicoli frigoriferi e ai veicoli-cisterne, sempreché gli stessi non siano incompatibili con le prescrizioni tecniche cui tali veicoli devono soddisfare per quanto concerne la loro utilizzazione. Allorché per ragioni tecniche non è possibile fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere commessi impiegando i congegni previsti alla lettera e) della presente nota, a condizione che i congegni apposti sulla faccia interna della parete non siano accessibili dall'esterno.

2.2.1 b)

Paragrafo 1 lettera b) -- Porte e altri congegni di chiusura a) II dispositivo che permette l'apposizione della chiusura doganale dev'essere : i) fissato mediante saldatura o impiegando almeno due congegni di giunzione secondo la lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a); oppure ii) costituito in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili.

Esso deve pure : iii) essere provvisto di fori d'un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e iv) presentare una sicurezza uguale, qualunque sia il tipo di chiusura utilizzato.

b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di montaggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) della presente nota.

Inoltre, le diverse parti del dispositivo d'arresto (ad es. lastre, perni, cardini) saranno fissate in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possano essere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili. Se invece il dispositivo d'arresto non è accessibile dall'esterno, basterà ad esempio che la porta -- dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale -- non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) che precedono.

Convenzione TIR. Allegato 6

1353

e) In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all'interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante bulloni o viti introdotti dall'esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della lettera a) della nota escplicativa 2.2.1 a) che precede, sempreché: i) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta, e i i) le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili.*) II termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev'essere interpretato come applicabile ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati ai carichi.

d) I veicoli muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d'uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richiedente l'apposizione di un'unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo.

e) I veicoli provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.

2.2.1 c)-l

Paragrafo 1 lettera e) -- Apertura d'aerazione a) Per principio, tali aperture dovranno avere una dimensione di al massimo 400 mm.

b) Le aperture che permettono l'accesso diretto al compartimento "riservato al carico dovranno essere provviste di una tela metallica o di una lastra metallica perforata (dimensione massima delle maglie o dei fori : 3 mm) e protette da una griglia di metallo saldata (larghezza · massima delle maglie : 10 mm).

])

Vedi illustrazione n. l annessa al presente allegato.

1354

Convenzione TIR. Allegato 6 e) Le aperture d'aerazione che non permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno provviste dei medesimi dispositivi (ad es. quando i canali d'aerazione sono costituiti da tubi piegati o provvisti di congegni d'ostruzione) ; in tal caso i fori o le maglie potranno avere una larghezza di 10, risp. 20 mm.

d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d'ostruzione costituito da una lastra di metallo perforata, apposta all'esterno, e una tela di metallo o d'un'altra materia, fissata all'interno.

e) Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metallici, a condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficientemente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione.

Inoltre, il dispositivo d'aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.

2.2.1 c)-2

Paragrafo 1 lettera e) -- Apertura di scolo a) Per principio, le stesse dovranno avere un'apertura di al massimo 35 mm.

b) Le aperture che permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno munite dei dispositivi prescritti per le aperture d'aerazione, menzionati alla lettera b) della nota esplicativa 2.2.1 c)-l.

e) Non si esigerà l'apposizione dei dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota allorché le aperture di scolo non permettono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, a condizione però che le stesse siano provviste di un congegno d'ostruzione sicuro, facilmente accessibile dall'interno del compartimento riservato al carico.

2.3

Articolo 3

2.3.3

Paragrafo 3 -- Copertoni costituiti da diversi pezzi a) I vari pezzi di un copertone possono essere costituiti da diverse materie, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato 2.

Convenzione TIR. Allegato 6

1355

b) La disposizione dei vari pezzi di un copertone può essere effettuata a beneplacito, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza e a condizione che la commettitura sia eseguita conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2.

2.3.6 a)

Paragrafo 6 lettera a) -- Veicoli a anelli scorrevoli Possono essere ammessi, agli effetti del presente paragrafo, degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai veicoli (v. illustrazione n. 2 annessa al presente allegato), sempreché a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere tolte e riapplicate senza lasciare tracce visibili; b) gli anelli siano costituiti da due aperture o provvisti di una barra centrale e siano fabbricati di un sol pezzo senza saldatura ; e) il copertone sia fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente alla condizione menzionata alla lettera a) dell' art. 1 dell'allegato 2 alla presente Convenzione.

2.3.6 b)

Paragrafo 6 lettera b) -- Copertoni fissati in modo permanente Se uno,o più orli del copertone sono fissati alla carrozzeria del veicolo in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da un nastro di metallo o di altro materiale confacente, ancorato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.

2.3.9

Paragrafo 9 -- Cavi di chiusura di acciaio con anima di tessili Sono ammessi, a tenore del suddetto paragrafo, i cavi costituiti da un'anima di materie tessili circondata da sei trefoli costituiti esclusivamente da fili di acciaio e ricoprenti tutta l'anima, purché il diametro di tali cavi sia di almeno 3 mm (senza tener conto, eventualmente, di una guaina di materia plastica trasparente).

2.3.11 a)

Paragrafo 11 lettera a) -- Raddoppiatura di tensione dei copertoni Su numerosi veicoli il copertone è munito, all'esterno; di una raddoppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del veicolo. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di tensione, sono destinate a consentire di tendere il copertone

1356

Convenzione TIR. Allegato 6 mediante corde o dispositivi analoghi. Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei copertoni e che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate nel veicolo. Si raccomanda pertanto di non accettare l'impiego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi: a) raddoppiature di tensione di genere analogo, fissate all'interno del copertone, oppure b) piccole raddoppiature singole, provviste ognuna d'un occhiello, fissate sulla faccia esterna del copertone e ripartite ad intervalli che consentono di tendere il copertone in modo soddisfacente.

Un'altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell'evitare l'impiego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.

2.3.11 e)

Paragrafo 11 lettera e) -- Corregge dei copertoni

2.3.11 c)-l

Le materie seguenti sono reputate idonee per la confezione di corregge : a) cuoio; b) materie tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, a condizione che non possano essere saldate o ricongiunte dopo la rottura senza lasciare tracce visibili.

Inoltre la materia plastica di copertura delle corregge dovrà essere trasparente e la sua superficie liscia.

2.3.11 c)-2

II dispositivo conforme all'istruzione n. 3 annessa al presente allegato corrisponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso corrisponde pure alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

3

Allegato 3

3.0.17

Procedura d'ammissione 1. L'allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possono rilasciare un certificato d'ammissione per un veicolo fabbricato nel territorio di detta Parte e che il veicolo in parola non sarà sottoposto ad alcuna procedura d'ammissione suppletoria nel Paese in cui è immatricolato o, dato il caso, nel Paese in cui il suo proprietario è domiciliato.

Convenzione TIR. Allegato 6

1357

2. Dette disposizioni non limitano il diritto delle autorità competenti della Parte contraente -- in cui il veicolo è immatricolato o nel cui territorio il proprietario è domiciliato -- di esigere la presentazione di un certificato d'ammissione sia all'atto dell'importazione, sia più tardi a scopi in correlazione con l'immatricolazione o il controllo del veicolo o con formalità analoghe.

3.0.20

Procedura per l'apposizione di annotazioni nel certificato d'ammissione Per annullare un'annotazione concernente dei difetti dopo che il veicolo è stato riassettato in modo soddisfacente, basterà che la rispettiva autorità competente apponga, nella rubrica 11, l'annotazione «Difetti riparati», il suo nome, la sua firma e il suo bollo.

«

Foglio federale 1977, Voi. I

86

Illustrazione n. l Esempio di cerniera e di dispositivo di chiusura donagale per le porte di veicoli provvisti di compartimenti di carico calorifugh

Porta Parte girevole Perno della partegirevole Perno (1)

Piastra di cerniera

Leva Orifizi per le chiusure doganali Dente d'arresto della leva

Lastra metallica filettata

o o re

(2)

Lastra metallica filettata Isolazione (1) Testa di vite di fissazione completamente deformata mediante saldatura, inaccessibile quando la porta e chiusa.

Testa di bullone o di vite di fissazione interamente saldata e completamente deformata

(2) Testa di bullone o di vite di fissazione completamente deformata mediante saldatura

Cerniera

Dispositivo di chiusura doganale

o

Convenzione TIR. Allegato 6

1359

Illustrazione n. 2 Veicoli provvisti di copertoni ad anelli scorrevoli Prima variante: Anello con due aperture Barra metallica

Cavo di fissazione Seconda variante: Anello con barra centrale

--&

Punti di fissazione della barra

1360

Convenzione TIR. Allegato 6 Illustrazione n. 3

Esempio di dispositivo di fissazione d'un copertone di veicolo II dispositivo riprodotto qui appresso corrisponde alle prescrizioni dell'ultimo capoverso del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso è pure conforme alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

Copertone Cavo o corda per fissare il copertone Anello di fissazione

Parte di copertone

Occhielli

Barra metallica ribadita

Convenzione TIR. Allegato 6

1361

Illustrazione n. 4 Dispositivo di fissazione d'un copertone II dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

-- Copertone

Supporto di ferro

Anello di fissazione Cavo o corda per^y fissare il copertone

Pavimento

1362

Convenzione TIR. Allegato 7

Allegato 7

Allegato concernente l'ammissione dei contenitori

Parte!

Prescrizioni sulle condizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale

Articolo 1 Principi Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che : a) nessuna mercé possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneggiare la chiusura doganale; b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace; e) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci ; d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.

Articolo 2 Struttura dei contenitori I . Affinchè i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue: a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall'esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest' ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;

Convenzione TIR. Allegato 7

1363

b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d'uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l'apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest'ultima dev'essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli ; e) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l'accesso all'interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 lettera e) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti).

Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci: i) il rivestimento interno del contenitore non dovrà poter essere smontato e riapplicato senza lasciare tracce visibili, oppure ii) gli spazi vuoti saranno limitati al minimo e dovranno essere facilmente accessibili per il controllo doganale.

Articolo 3 Contenitori pieghevoli o smontabili I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest'ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiusura -- trovantesi all'esterno dopo il montaggio del contenitore -- dovrà permettere l'apposizione della chiusura doganale.

Articolo 4 Contenitori provvisti di copertone 1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli da 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i contenitori provvisti di copertone. Quest' ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.

2. Il copertone dev'essere di tela olona, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev'essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l'apposizione del dispositivo di chiusura non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

1364

Convenzione TIR. Allegato 7

3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest'ultimi saranno ripiegati l'uno nell'altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all'illustrazione n. 1; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature a tergo e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l'orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo l'illustrazione n. 2. Una delle due cuciture dev'essere visibile solo dall'interno ed eseguita con filo di colore nettamente diverso da quello dell'altra cucitura e dal colore del copertone. Tutte le cuciture saranno eseguite a macchina.

4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all'illustrazione n. 3. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm.

Il bordo del lato esterno dev'essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciar tracce visibili.

5. Le raccomodature saranno eseguite conformemente all'illustrazione n. 4; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l'uno nell'altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall'interno dev'essere diverso da quello del filo visibile dall'esterno e dal colore del copertone; tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi dev'essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'illustrazione n. l allegata alle presenti prescrizioni. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna
e la saldatura effettuata su entrambe le facce del copertone.

6. a) II copertone dev'essere fissato al contenitore in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate nell'articolo 1 lettere a) e b) delle presenti prescrizioni. Il copertone sarà assicurato mediante: i) anelli metallici apposti al contenitore; ii) occhielli inseriti nell'orlo del copertone; iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall'esterno su tutta la sua lunghezza.

Il copertone deve ricoprire le parti solide del contenitore su una larghezza di almeno 250 mm, misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei

Convenzione TIR. Allegato 7

1365

casi in cui il contenitore sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso alle merci.

b) Se l'orlo di un copertone dev'essere fissato durevolmente al contenitore, la commettitura sarà eseguita senza lasciare interstizi e impiegando dispositivi solidi.

7. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non dev'essere superiore a 200 mm. Gli occhielli vanno rinforzati.

8. Per fissare il copertone si utilizzeranno: a) cavi di acciaio d'un diametro di almeno 3 mm, oppure b) corde di canapa o di sisal d'un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile. I cavi di acciaio possono essere provvisti di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.

9. Ogni cavo o corda dovrà essere d'un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Il dispositivo d'aggancio di ogni ghiera sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo 0 la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinchè si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5).

10. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, 1 due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro · chiusura sarà inoltre assicurata mediante: a) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo ; b) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 7 del presente articolo ; e) una correggia, costituita da materiale idoneo, d'un sol pezzo e inestensibile, d'una larghezza di almeno 20 mm e d'uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura ; la correggia dev'essere fissata alla parte interna del copertone e provvista di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 8 del presente articolo.

Non è necessaria una raddoppiatura allorché il contenitore è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio, ecc.) che impedisce di accedere alle merci senza lasciare tracce visibili.

11. Il copertone non dovrà mai coprire né i contrassegni da apporre sul contenitore, né la targa d'ammissione prevista nella Parte II del presente allegato.

1366

Convenzione TIR. Allegato 7 Articolo 5 Disposizioni transitorie

Sino al 1° gennaio 1977 le ghiere conformi all'illustrazione n. 5 saranno ammesse anche se sono provviste di un ribadino cavo, d'un genere precedentemente autorizzato, la cui apertura è più piccola di quella indicata nell'illustrazione n. 5.

Convenzione TIR. Allegato 7

1367

Parte I- Illustrazione n. l Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura

Visto dall'esterno

\ Cucitura

Visto dall'interno

Cucitura (filo di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura)

Sezione a-a1 Cucitura eseguita sugli orli ripiegati Filo visibile solo dall'interno di colore diverso da quello del copertone e dell'altra cucitura

1368

Convenzione TIR. Allegato 7 Parte I - Illustrazione ti. 2 Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura

Cucitura d'angolo Cucitura

Visto dall' esterno

Visto dall ' interno Sezione a-a'

Filo visibile solo dall'interno e di colore diverso da quello del copertone e dell'altra

Nota: Le cuciture d'angolo effettuate secondo il metodoesposto nell'illustrazione n.2a dell'allegato 2 alla presente Convenzione sono pure ammesse.

Convenzione TIR. Allegato 7 Parte I - Illustrazione n. 3 Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante saldatura

Visto dal!'

esterno

Nastro di materia plastica Sezione a-a1

Dati in millimetri

Visto dall'interno

Convenzione TIR. Allegato 7

1370

Parte I - Illustrazione n. 4 Raccomodatura del copertone

Cuciture

Visto dall'esterno a'

Cuciture Visto dall'interno

Esterno Sezione a-a

1

Interno Almeno 15mm *) I fili visibili all'interno devono essere di colore diverso da quello dei fili visibili all'esterno e da quello del copertone.

Convenzione TIR. Allegato 7

1371

Parte I - Illustrazione n. 5 Modello di una ghiera

Ribadino cavo per infilarvi la cordicella o il nastro della chiusura doganale (dimensioni minime dell'apertura: larghezza 3 mm, lunghezza 11 mm) Ribadino pieno

Cavo o corda Guaina di materia plastica trasparente

Ghiera di metallo duro

1. Visto lateralmente: diritto

Foro per la chiusura da parte del trasportatore

2. Visto lateralmente: rovescio

1372

Convenzione TIR. Allegato 7

Parte II Procedure per l'ammissione dei contenitori che adempiono le condizioni tecniche della parte I In generale 1. I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale : a) allo stadio della fabbricazione, secondo il tipo di costruzione (procedura per l'ammissione allo stadio della fabbricazione), oppure b) ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione, sia singolarmente, sia per una determinata quantità di contenitori del medesimo tipo (procedura per l'ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione).

Disposizioni comuni per entrambe le procedure d'ammissione 2. Dopo l'ammissione, l'autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d'ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.

3. Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d'ammissione.

4. La targa d'ammissione dev'essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe aventi carattere ufficiale.

5. La targa d'ammissione, conforme al modello n. I illustrato nell'appendice 1 della presente Parte, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 x 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in inglese, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili : a) le parole «Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»; b) il nome del Paese nel quale il contenitore è stato ammesso, indicato interamente o con la sigla impiegata per i veicoli a motore nel traffico stradale internazionale, nonché il numero del certificato d'ammissione (cifre, lettere, ecc.) e l'anno d'ammissione (ad esempio «NL/26/73» significa: Paesi Bassi, certificato d'ammissione n. 26, rilasciato nel 1973);

Convenzione TIR. Allegato 7

1373

e) il numero progressivo del contenitore, designato dal costruttore (numero, di fabbricazione) ; d) se il contenitore è stato ammesso secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo del contenitore.

6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinchè adempia nuovamente le condizioni tecniche.

7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall'autorità competente.

Disposizioni particolari per l'ammissione secondo il tipo di costruzione allo stadio della fabbricazione 8. Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l'autorità competente del Paese in cui sono fabbricati l'ammissione secondo il tipo di costruzione.

9. Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l'ammissione.

10. Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareggiata del tipo di costruzione del contenitore proposto.

11. Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto: a) a presentare all'autorità competente i contenitori del tipo proposto che essa desidera esaminare; b) a permettere all'autorità competente di esaminare, in qualsiasi momento, ancora altri contenitori durante la fabbricazione della serie del tipo proposto; e) a comunicare all'autorità competente -- prima dell'esecuzione -- qualsiasi modificazione dei disegni e della descrizione del tipo di costruzione; d) ad apporre sui contenitori, in un posto ben visibile, oltre alle indicazioni sulla targa d'ammissione, anche i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo della serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione); e) a tenere un elenco dei contenitori fabbricati secondo il tipo di costruzione ammesso.

Foglio federale 1977, Voi. I

87

1374

Convenzione TIR. Allegato 7

12. Dato il caso, l'autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinchè possa accordare l'ammissione.

13. In nessun caso l'ammissione sarà concessa prima che l'autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I.

14. Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certificato d'ammissione conforme al modello n. II, illustrato nell'appendice 2 della presente Parte, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d'ammissione descritta al paragrafo 5 della presente Parte.

Disposizioni particolari per l'ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione 15. Se l'ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprietario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all'autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.

16. In ogni domanda d'ammissione giusta il paragrafo 15 della presente Parte bisogna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.

17. L'autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa necessaria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I, essa rilascia un certificato d'ammissione conforme al modello n. III illustrato nell'appendice 3 della presente Parte, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devpno essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d'ammissione prevista al paragrafo 5 della presente Parte.

Modello n. I

- ' Appendice 1 della Parte II

Targa d'ammissione

I

(testo inglese)

Targa metallica

*) Solo in caso d'ammissione secondo il tipo di costruzione

Parete del contenitore

-4

Modello

l

Appendice 1 della Parte II

Targa d'ammissione (testo francese) · > 200

i N

5' a o

d 73 o

Targa metallica

*) Solo in caso d'ammissione secondo il tipo di costruzione

Parete del contenitore

Convenzione TIR. Allegato 7

1377

Appendice 2 della parte II Modello

Il

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (1975) Certificato d'ammissione secondo il tipo di costruzione 1. Numero del certificato *> 2. Si attesta che il tipo di contenitore descritto qui appresso è stato ammesso e che i contenitori costruiti secondo detto tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale.

3. Genere del contenitore 4. Numero o lettere di riconoscimento del tipo di costruzione 5. Numero di riconoscimento dei disegni di costruzione 6. Numero di riconoscimento della descrizione della costruzione 7. Peso effettivo 8. Dimensioni esterne, in cm 9. Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.)

10. Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti secondo i disegni e la descrizione suindicati.

11. Rilasciato al (nome e indirizzo del costruttore)

il quale è autorizzato ad apporre una targa d'ammissione su ogni contenitore costruito secondo il tipo ammesso.

A

19

, (luogo)

(data)

Da (Firma e bollo dell'organizzazione o dell'ufficio di servizio emittente) ,

(V. avviso a tergo) *' Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d'ammissione (v. lettera b) del paragrafo 5 della Parte II dell'allegato 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975).

1378

Convenzione TIR. Allegato 7

Avviso importante (Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell'allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975) 6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinchè adempia nuovamente le condizioni tecniche.

7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dalP autorità competente.

Convenzione TIR. Allegato 7

1379

Appendice 3 della parte 11 Modello n. III Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (1975) Certificato d'ammissione rilasciato ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione 1. Numero del certificato *> 2. Si attesta che il (i) contenitore (i) designato (i) qui appresso è (sono) stato (i) ammesso (i) per il trasporto di merci sotto chiusura doganale.

3. Genere del (dei) contenitore (i)

:

4. Numero progressivo di fabbricazione del (dei) contenitore (i) 5. Peso effettivo 6. Dimensioni esterne, in cm 7. Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.)

8. Rilasciato al (nome e indirizzo del richiedente)

il quale è autorizzato ad apporre una targa d'ammissione sul (sui) contenitore (i).

A

:

(luogo)

,

;

19

(data)

Da (Firma e bollo dell'organizzazione o dell'ufficio di servizio emittente)

(V. avviso a tergo)

*' Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d'ammissione (v. lettera b) del paragrafo 5 della Parte II dell'allegato 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975).

1380

Convenzione TIR. Allegato 7

Avviso importante (Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell'allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975) 6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinchè adempia nuovamente le condizioni tecniche.

7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dair autorità competente.

Convenzione TIR. Allegato 7

1381

Parìe III Note esplicative 1. Le note esplicative concernenti l'allegato 2, contenute nell'allegato 6 della presente Convenzione, sono applicabili, mutatis mutandis, ai contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Parte I - Articolo 4 paragrafo 6 lettera a) L'illustrazione allegata alla presente Parte III da un esempio di sistema di fissazione dei copertoni attorno ai montanti d'angolo, ammesso dalla dogana.

3. Parte II - Paragrafo 5 Se due contenitori provvisti di copertoni, ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale, sono stati congiunti in modo da formare un sol contenitore ricoperto di un unico copertone e che adempie le condizioni per il trasporto sotto chiusura doganale, non si esigerà per tale combinazione un certificato d'ammissione separato o una targa d'ammissione separata.

Parte Hl Dispositivo per fissare il copertone attorno ai montanti d'angolo II dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 4 della Parte I Fissazione al montante d'angolo

s Copertone

/

Cavo o corda per fissare il copertone

i N

O 3

re

d > i» Sezione

Convenzione TIR. Allegato 8

1383

Allegato 8

Composizione e regolamento interno del comitato di gestione Articolo 1 i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione.

ii) II Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.

Articolo 2 II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.

Articolo 3 Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.

Articolo 4 II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa tutti gli anni, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 5 Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni previste agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

1384

Convenzione TIR. Allegato 8 Articolo 6

Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno la metà degli Stati che sono Parti contraenti.

Articolo 7 Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.

Articolo 8 Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sulla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR Del 2 febbraio 1977

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1977

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.007

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.04.1977

Date Data Seite

1289-1384

Page Pagina Ref. No

10 112 181

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.