748 Termine d'opposizione: 4 ottobre 1967

Legge federale sul controllo federale delle finanze (Del 28 giugno 1967) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 85, numeri 10 e 11, e 102, numeri 14 e 15, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1966x, decreta: I. Stato e ordinamento del Controllo federale delle finanze Art. 1 stato II. Controllo' federale delle finanze è l'organo ammini¬ strativo superiore di vigilanza finanziaria della Confedera¬ zione. Esso seconda: a. l'Assemblea federale nell'esercizio delle competenze finan¬ ziarie conferitele dalla Costituzione federale e dell'alta vi¬ gilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; b. il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'am¬ ministrazione federale.

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II Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali.

Dal profilo amministrativo, costituisce una divisione del Dipar¬ timento federale delle finanze e delle dogane.

Art. 2 1

Organizza- II Controllo federale delle finanze ha a capo un direttore,.

zione cui è aggiunto il personale specializzato e di cancelleria neces¬ sario.

2 II direttore è nominato dal Consiglio federale. La nomina dev'essere omologata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. ' " " 1

FF 1966II, 565.

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II Consiglio federale stabilisce l'effettivo del personale specializzato, sentito il parere della Delegazione delle finanze.

Art. 3 Il Controllo federale delle finanze può aggregarsi dei pe- Assistenza 1 pentl riti, qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda cognizioni speciali.

Art. 4 Il direttore, del Controllo federale delle finanze j è compePennesso di e j testimoniare tente a concedere il permesso di testimoniare e produrre do- produrre cumenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli deve documen,, prima ottenerne la facoltà dal capo del Dipartimento compe¬ tente per l'affare del quale si tratta.

II. Compiti, ambito ed esercizio del controllo Art. 5 II Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza Criteri dei .finanziaria secondo i criteri della giusta applicazione del di- finanziario ritto, della funzionalità, dell'economicità e dell'esattezza delle scritture contabili.

Art. 6 II Controllo federale delle finanze ha segnatamente i Compiti compiti seguenti: particolari a. esame costante di tutta la gestione finanziaria della Confe¬ derazione a ogni fase d'esecuzione del bilancio di previ- 1 sione, compresa la compilazione del conto di Stato; b. vigilanza sul controllo operato dai servizi circa i loro cre¬ diti e impegni; c. controfirma degli ordini da registrare nel conto di Stato; d. controfirma dei mandati di pagamento o di girata; e. riscontro delle contabilità e degli stati patrimoniali.

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2 II Controllo federale delle finanze veglia affinchè gli uffici impieghino diligentemente e in modo adeguato i crediti ricevuti.

Art. 7 II Controllo federale delle finanze partecipa all'elaborazione delle prescrizioni concernenti i controlli e le revisioni, I

perizie e pareri

750 la contabilità, il servizio dei pagamenti e gli inventari. Dà il parere su tutte le questioni attenenti alla vigilanza finanziaria.

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Esso può essere aggregato nelle deliberazioni degli or¬ gani incaricati di preparare il preventivo, d'esaminare il conto di Stato e di risolvere su singole domande di credito.

, ^gilenza'

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Art. 8

ono

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^ sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: a. i Dipartimenti con tutti i loro uffici; b. la Cancelleria federale; c. le aziende della Confederazione che hanno una contabilità indipendente; d. le corporazioni, gli istituti e le organizzazioni indipendenti dall amministrazione federale, cui la Confederazione affida compiti di diritto pubblico o concede prestazioni finanziarie (sussidi, mutui, anticipazioni).

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1 tribunali federali sono sottoposti alla vigilanza finan¬ ziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

3 II Controllò federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un con¬ trollo interno. , Art. 9 x La Cancelleria federale comunica al Controllo federale Documenta¬ zione delle finanze tutte le risoluzioni dell'Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria della Con¬ federazione.

2 1 Dipartimenti, i loro uffici e i Tribunali federali comu¬ nicano al Controllo federale delle finanze le < istruzioni e le ordinanze date in virtù di quelle risoluzioni.

3 A domanda del Controllo federale delle finanze, i Diparti¬ menti e gli uffici devono consegnargli tutti i documenti relativi a negozi giuridici e a dichiarazioni impegnative, in quanto possano, concernere la gestione finanziaria della Confedera¬ zione.

Art. 10 ^assteteira

1 ^ Controllo federale delle finanze è autorizzato, indipen¬ dentemente da eventuali obblighi di segreto, a chiedere infor¬ mazioni completive e a esaminare atti. È invece riservato in ogni caso il segreto postale e telegrafico. ^

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Gli enti sottoposti alla vigilanza del Controllo federale delle finanze devono inoltre assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Art. 11 1

Gli uffici d'ispezione e di revisione dell'amministrazione federale, dei tribunali federali e delle aziende della Confedera¬ zione, sono responsabili del controllo finanziario nel loro am¬ bito. Essi comunicano i loro rapporti al Controllo federale delle finanze e l'informano di tutto quanto gli possa importare, come a organo speciale superiore di vigilanza finanziaria;

Rapporti con gli uffici speciali di ispezione e di revisione

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II Controllo federale delle finanze veglia sull'efficacia del controllo e provvede alla coordinazione; esso può fare pro¬ poste al Consiglio federale circa la subordinazione, l'organiz¬ zazione e il metodo di lavoro, degli uffici d'ispezione e di revi¬ sione.

III. Procedura in caso di contestazione, presentazione di rapporti e relazioni di servizio Art. 12 II Controllo federale delle finanze fa per scritto i suoi Accerta¬ con¬ accertamenti e apprezzamenti. In caso di contestazione formale menti, testazioni e proposte o materiale, ne avvisa l'ufficio esaminato e può fare una pro¬ posta.

2 Ove una contestazione o una proposta non possa essere espedita nel termine assegnato dal Controllo federale delle fi¬ nanze, questo sottopone la faccenda all'ufficio superiore. In' ultima istanza risolve il Consiglio federale.

3 II Controllo federale delle finanze comunica i rapporti concernenti il riscontro delle organizzazioni e delle persone indipendenti dall'amministrazione, agli uffici federali compe¬ tenti per la loro gestione finanziaria.

4 Fintanto che una contestazione o una proposta del Con¬ trollo federale delle finanze non sia stata espedita definitiva¬ mente, non può essere fatto alcun pagamento, nè assunto alcun impegno per la faccenda della quale si tratta.

Comunica¬ zione alla Art. 13 Centrale per i P Il Controllo federale delle finanze'comunica i difetti di gan!zzazioner organizzazione o di metodo, che riscontri nell'esercizio della0^'^^"^" 1

752 vigilanza, all'Ufficio centrale per i problemi d'organizzazione dell'amministrazione federale.

Art. 14 Presentazione II Controllo federale delle finanze consegna alla DelegaaiiaDelegarione zione delle finanze delle Camere federali tutti gli inserti con¬ dole Camere cernenti Ie faccende da esso trattate. Nel caso di lunghe revifederaii sioni, le presenta anche rapporti intermedi.

Art'. 15 ^Relazioni 1 II Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle fi¬ nanze delle Camere federali, il Consiglio federale, la Cancel¬ leria federale, i Dipartimenti e gli uffici, i Tribunali federali, le aziende della Confederazione che hanno una contabilità indi¬ pendente, le organizzazioni e le persone indipendenti dall'am¬ ministrazione federale, sottoposte alla vigilanza finanziaria.

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II Controllo federale delle finanze comunica al capo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane tutte le faccende che tratta direttamente con i capi degli altri Diparti¬ menti, il Cancelliere della Confederazione o il Consiglio federale.

IV. Rapporti con i Cantoni Art. 16 Ampiezza II Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue delia vigilanza corTìpetenze> esamina presso i Cantoni l'impiego delle presta¬ 1

zioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), semprechè tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale.

2 Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle pre¬ stazioni federali solo con il'consenso del Governo cantonale.

3 Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione.

4 Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assi¬ stenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 17 1 Procedura II Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16, capoverso- 1, delle" irregolarità

753 presso i Cantoni o gli uffici loro sottoposti, le comunica all'uf¬ ficio competente della Confederazione. Questo tratta ed espe¬ disce la faccenda con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle fi¬ nanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla proce¬ dura in caso di contestazione (arti 12).

2 II Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vi¬ gilanza giusta l'articolo 16, capoverso 2, delle irregolarità, le comunica al Governo cantonale, non meno che all'ufficio fe¬ derale competente, e fa le proposte necessarie.

V. Segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali Art. 18 1

II segretario delle Commissioni delle finanze e della De-Segreteria delie legazione delle finanze delle Camere federali dirige la segrete- delie finanze ria comune conformemente alle disposizioni degli articoli da. g^i^deiie 48 a 50 della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consi- finanze delie gli. A tale scopo egli ha, come il Controllo federale delle fi- amcre ederaI' nenze, la facoltà di procurare la documentazione, chiedere in¬ formazioni, esaminare inserti ed esigere l'assistenza delle auto¬ rità. Provvede al collegamento tra le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze, da una parte, il Controllo fede¬ rale delle finanze e le autorità e uffici sottoposti alla vigilanza finanziaria, dall'altra.

2 II segretario è nominato dal Consiglio federale. La nomina dev'essere omologata dalla Delegazione delle finanze. La se¬ greteria è aggregata amministrativamente al Controllo fe¬ derale delle finanze, che le fornisce il personale necessario. È applicabile il capoverso 3 dell'articolo 2.

3 Del rimanente, le Commissioni delle finanze e la Delega¬ zione delle finanze disciplinano nel loro regolamento la gestione della Segreteria.

VI. Disposizioni finali Art. 19 Alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle fi- ordinamenti nanze non sono soggetti le Ferrovie federali svizzere nè l'Isti- PartlC0lan 1

1 RU 1962, 831 (A III D).

( ISA tuto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

L'opera del Controllo federale delle finanze è ristretta, rispetto alla Banca nazionale svizzera, al controllo previsto dalla legge federale sulla medesima per quanto concerne la fabbricazione, la consegna, il ritiro e la distruzione dei biglietti di banca.

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Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge.

Art. 20 Relazione Le prescrizioni della presente legge che disciplinano le c w!?Ä;missioni degli relazioni del Controllo federale delle finanze con le Commisalcoli e la De- sioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere le a a icon deUe8h federali si applicano per analogia alle Commissioni degli alcoli Camere federali e ajja Delegazione degli alcoli delle stesse.

\ Art. 21 Prescrizioni Le prescrizioni d'esecuzione della presente legge saranno d esecuzione mecjiarite decreto federale d'obbligatorietà generale, non soggetto a referendum.

Art. 22 1

Entrata in II Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in soi8°abrogai va vi8ore della presente legge.

2 A quella data è abrogato il regolamento per il controllo federale delle finanze, approvato dall'Assemblea federale il 2 aprile 19271.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1967.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1967.

Il Presidente: Roliner Il Segretario: F. Weber 1

CS6, 21.

755 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conforme¬ mente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 giugno 1967.

Per ordine del Consiglio fedrale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 6 luglio 1967.

Termine d'opposizione: 4 ottobre 1967.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul controllo federale delle finanze (Del 28 giugno 1967)

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1967

Année Anno Band

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27

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

06.07.1967

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748-755

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10 155 839

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