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Foglio Federale Berna, 21 settembre 1967 Anno L Volume II N° 38 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale per la convenzione tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (Del 5 settembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, visto il nostro messaggio del 15 agosto 1953 avete approvato il 30 set¬ tembre successivo la convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione eu¬ ropea per le ricerche nucleari firmata a Parigi il 1° luglio 1953.

In detta convenzione era prevista la costruzione di un importante la¬ boratorio internazionale che è stato realizzato a Meyrin presso Ginevra, e che è attualmente noto con la designazione di CERN.

L'attrezzatura fondamentale, come previsto nella convenzione, consiste attualmente di due acceleratori di particelle, segnatamente: -- un sincrotrone-ciclotrone di 600 milioni di elettroni-volt; -- un sincrotrone a protoni di 28 miliardi d'elettroni-volt.

Detta attrezzatura, come si sperava, ha consentito la realizzazione di numerose esperienze che hanno condotto a scoperte interessanti. Il successo ottenuto ha largamente contribuito a promuovere e sviluppare in Europa la ricerca scientifica in comune, su piano intergovernativo.

Foglio Federale, 1967, Voi. Il

250 Gli Stati membri dell'Organizzazione si sono interrogati sull'avvenire del GERN nell'intento di mantenerlo all'avanguardia della ricerca e di trarre il maggior profitto dalla cooperazione. Essi hanno anzitutto accer¬ tato che dall'istituzione della Organizzazione la ricerca nucleare è evoluta in modo tanto rapido da rendere ormai superata l'attrezzatura sperimentale di base e che pertanto il CERN avrà tosto difficoltà a mantenersi a un livello .

soddisfacente e degno della sua reputazione. Daltronde, per non assumersi immediatamente le ingenti spese di costruzione d'un nuovo acceleratore più potente, gli Stati membri hanno studiato la possibilità di migliorare e com¬ pletare anzitutto l'attrezzatura esistente.

Dopo aver convenuto alcuni miglioramenti d'ordine secondario, essi hanno deciso, il 15 dicembre 1965, dì aggiungere al sincrotrone a protoni due «ciambelle intersecanti d'accumulazióne». Trattasi di 2 enormi camere a vuoto, anulari, del diametro di 300 metri, che si intersecano in 8 punti.

I protoni, provenienti dall'attuale sincrotrone vengono iniettati in dette ciambelle in un senso nell'una e in senso contrario nell'altra, indi sono man¬ tenuti in circolazione mediante degli elettromagneti ripartiti lungo le circon¬ ferenze. Quando è raggiunta una densità'sufficiente si-fanno entrare in urto i due fasci nei punti d'intersezione delle ciambelle in cui sono collocati dei detettori.

Questa soluzione presenta parecchi vantaggi. Anzitutto essa consente di sfruttare al massimo uno dei due acceleratori esistenti. Inoltre, grazie al connubio sincrotrone-ciambelle d'accumulazione è possibile effettuare degli esperimenti di fisica nucleare a energie di gran lunga superiori a quelle finora disponibili. Dunque è possibile ottenere a prezzo sopportabile dei dati inte¬ ressanti concernenti l'avvenire della fisica subnucleare senza dover per¬ tanto ricorrere ad un acceleratore di potenza maggiore di quelli attual¬ mente in dotazione al CERN. L'attrezzatura progettata, sia per la sua di¬ pendenza dal sincrotrone esistente sia perchè consente esperimenti con¬ formi agli scopi dell'Organizzazione, può essere considerata «programma suppletivo» giusta l'articolo II della convenzione e, quindi non occorre ri¬ vedere detto articolo.

II problema principale inerente alla costruzione delle ciambelle con¬
cernerà il terreno. Infatti, sia per le dimensioni sia perchè esse vanno collo¬ cate in vicinanza del sincrotrone, è necessaria un'area pressapoco uguale a quella attualmente disponibile dal CERN e ad essa contigua. Orbene, l'area irt questione non è più disponibile su territorio svizzero. Per contro, dato che il CERN è situato esattamente al confine franco-svizzero, la Fran¬ cia è stata in grado d'offrire il terreno adatto. Trattasi complessivamente di 40 ettari contigui agli altri 40 di cui l'Organizzazione già dispone sul territorio svizzero. Il contratto d'affitto con il Governo francese è stato conchiuso il 13 settembre 1965. In esso è prevista la locazione simbolica per 99 anni, rinnovabile di comune intesa fra le parti. È inoltre stabilito che il

251 CERN non può cedere l'affitto in nessuna forma senza il consenso del Mi¬ nistero francese degli affari esteri e delle finanze. Anche lo statuto giuridico dell'Organizzazione su territorio francese è stato disciplinato mediante accor¬ do del 13 settembre 1965 fra Governo francese e Organizzazione.

A causa dell'estensione dell'area dell'Organizzazione su territorio fran¬ cese e pel fatto che essa è attraversata dal confine tra i due Stati si sono dovute regolare alcune questioni fra la Svizzera e la Francia.

Per tale scopo si sono svolti dei negoziati fra i due Paesi e il 13 set¬ tembre 1965 è stata firmata la convenzione cui sono aggiunti un allegato e due lettere scambiate fra il dipartimento politico e il CERN1.

I. Esame della convenzione All'inizio dei negoziati, la delegazione svizzera, fondandosi sulla con¬ siderazione che la sede sociale dèi CERN si trova su territorio elve¬ tico e nell'intento d'istituire un ordinamento giuridico unico per tutta l'Organizzazione, ha proposto alla Francia di sottoporre al diritto svizzero la parte di terreno da essa offerto e di dare -all'autorità elvetiche la com¬ petenza d'applicazione. La Francia ha però ritenuto inaccettabile tale solu¬ zione. La presente convenzione -- che non tocca in nulla quella del 1 ° luglio 1953 e l'accordo dell'I 1 giugno 19552 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo sta¬ tuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera -- prevede che ciascuno Stato applichi le proprie leggi e prescrizioni nella parte del proprio terri¬ torio occupato dalle istallazioni del CERN. Pertanto gli agenti di ciascuno Stato possono esercitare le proprie funzioni soltanto nel settore dell'orga¬ nizzazione posto nel territorio dello Stato cui essi appartengono. La portata pratica di tale disposizione è evidentemente limitata poiché i terreni e i locali dell'Organizzazione sono stati dichiarati inviolabili in virtù all'arti¬ colo 3 dell'accordo dell'I 1 giugno 1955. Nessun agente dell'autorità pubbli¬ ca svizzera può penetrarvi senza l'esplicito consenso del Direttore generale 0 del suo rappresentante debitamente autorizzato. La convenzione con la Francia concernente lo statuto giuridico della parte dell'Organizzazione si¬ tuata su territorio francese contiene nell'articolo III la
disposizione analoga.

D'altronde l'Organizzazione, per ragioni di sicurezza e per agevolare 1 controlli doganali e di polizia si è assunta l'obbligo di cintare la propria area. Secondo il desidèrio del Governo francese, è stato previsto un passag¬ gio verso là parte francese che può essere aperto, d'intesa con il direttore ge¬ nerale dell'Organizzazione e le autorità francesi competenti, in occasione d'avvenimenti speciali.

L'Organizzazione si è inoltre obbligata a non tollerare che i propri 1 1 2

testi delle due lettere saranno pubblicati nella RU.

RU 1956, 1170 (B IV A 2).

252 terreni e locali servano di rifugio a individui ricercati in esecuzione d'una sentenza o perseguiti per flagrante delitto o ancora soggetti a mandati di cattura. Tale disposizione non è che l'applicazione del criterio secondo cui l'immunità è unicamente concessa per agevolare il funzionamento dell'Orga¬ nizzazione. Nonostante l'assenza di disposizioni analoghe in altri accordi internazionali concernenti la sede di checchessia, nessuna organizzazione ha mai beneficiato del diritto d'asilo.

Secondo il principio dell'inviolabilità, spetta all'Organizzazione di garan¬ tire il servizio di polizia nella propria area e nei propri locali. Conseguente¬ mente sono ridotti ah minimo i casi d'intervento ufficiale da parte di agenti dei due Stati interessati. Tuttavia, le autorità svizzere, giusta l'articolo 23 del¬ l'accordo surriferito, devono "cooperare, d'intesa con l'Organizzazione, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia e di garantire l'adempimento dei regolamenti di polizia. Il Governo francese, dal canto suo, secondo l'articolo IV dell'analogo accordo fra l'Organizzazione e la Francia, garantisce la protezione del territorio dell'Organizzazione e la tu¬ tela dell'ordine nelle immediate vicinanze; inoltre le autorità francesi, su ri¬ chiesta del Direttore generale dell'Organizzazione, prestano le forze di po¬ lizia necessarie per tutelare l'ordine all'interno dell'area dell'Organizzazione.

Poiché in quest'ultima sono applicabili le legislazioni penali di ambedue gli Stati, in caso d'indagine per reati saranno chiamate le autorità di polizia competenti. In tal caso potrebbe però avverarsi che ciascuna delle polizie abbiano a operare sul territorio dell'altro Stato. Orbene, per evitare che in caso di pericolo grave il lavoro delle polizie sia intralciato dalla linea di confine si è dovuto stabilire un disciplinamento sui diritti e obblighi della polizia in caso d'intervento sul territorio dell'altro Stato nonché la proce¬ dura da seguire in tale circostanza. Quest'ultime disposizioni sono conte¬ nute in un allegato che è parte integrante della convenzione per l'estensione del territorio del CERN.

Eccone le principali disposizioni: giusta l'artìcolo 1, le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1953 in cui si designa Ginevra come sede dell'Organizzazione restano immutate.
L'articolo II dispone che in ambedue le parti del territorio dell'Organiz¬ zazione vigono criteri giuridici distinti secondo lo Stato d'appartenenza.

L'articolo III è fondato sul precedente. Le autorità dei due Stati pos¬ sono esercitare le loro funzioni soltanto nell'area dell'Organizzazione sita nei propri territori e sempre a condizioni che ne siano state autorizzate. Sono ammesse deroghe a tale principio soltanto nelle ipotesi e alle condizioni espressamente menzionate nell'allegato. L'autorità interveniente deve, con¬ formemente al capoverso 2, rispettare i diritti e le prerogative riconosciuti all'Organizzazione da ambedue gli Stati. Gli articoli 1 e 2 dell'allegato stabiliscono i casi d'applicazione di tale disciplinamento speciale.

253 Tuttavia nell'articolo IV è prevista la possibilità per i due Governi d'intervenire assieme per motivi di interesse generale. In tal caso essi coope¬ reranno.

Uarticolo V attribuisce alle autorità civili e militari dei due Paesi la facoltà di prendere provvedimenti adeguati per la sicurezza dello Stato. Ciò può essere attuato anche in collaborazione fra le autorità interessate.

Gli articoli VI e VII sono necessaria conseguenza del principio d'invio¬ labilità, riconosciuto dai due Stati, del territorio dell'Organizzazione. Il primo di questi articoli è di portata doganale e vieta il passaggio di persone e beni attraverso il varco istituito in territorio francese; esso completa per¬ tanto la clausola relativa a tale varco contenuta nella convenzione con¬ chiusa tra la Francia e l'Organizzazione.

Tuttavia il varco può essere utilizzato qualora si realizzassero le cir¬ costanze per cui esso è stato previsto oppure, giusta l'articolo 5 dell'allegato, in caso d'arresti o per il trasporto di beni confiscati.

Poiché il varco su territorio francese non è usualmente utilizzabile,' l'articolo VII accorda agli agenti francesi il permesso di utilizzare, per il loro servizio, l'entrata principale posta su territorio svizzero.

Uarticolo Vili concerne disposizioni dettate dal fatto che il confine at¬ traversa i terreni del CERN. Si tratta, da una parte, di provvedimenti da prendere in caso di danneggiamento dei termini di confine e dall'altra del divieto di costruire lungo il confine.

Uarticolo IX tratta l'eventuale liquidazione dell'Organizzazione e l'articolo X disciplina eventuali vertenze nell'interpretazione o applicazione della convenzione.

Giusta l'articolo XI le Parti devono comunicarsi determinate informa¬ zioni concernenti la speciale situazione dell'Organizzazione sui territori dei due Stati.

L'entrata in vigore e la disdetta della convenzione sono disciplinate negli articoli XII e XIII.

II. Commento dell'allegato Come l'articolo III della convenzione lascia presumere, in circostanze speciali, gli agenti di una Parte potrebbero trovarsi nella necessità di do¬ ver prestare servizio nel settore dell'Organizzazione posto nel territorio dell'altra Parte, come, ad esempio, in caso d'istruzione per crimini o reati commessi nell'area dell'Organizzazione o nel caso di perseguimento di de¬ linquenti
che vi hanno cercato rifugio. L'allegato prevede alcune disposi¬ zioni concernenti tali interventi, segnatamente inerenti alla procedura e al diritto che li disciplina. Facciamo tuttavia notare che tale disciplinamento

254 speciale è applicabile soltanto in casi d'urgenza, quando non è possibile ottenere in tempo utile il concorso degli agenti competenti dell'altro Stato.

U articolo 1 stabilisce il diritto, per le autorità d'inchiesta penale di ciascuna Parte, di svolgere mansioni ufficiali urgenti nel territorio dell'altra Parte. Sono considerate mansioni ufficiali urgenti gli arresti di persone e il sequestro d'oggetti in caso d'infrazioni o per assicurarsi mezzi di prova.

In tal caso le persone arrestate e gli oggetti sequestrati devono essere con¬ segnati senza indugio alle autorità dell'altro Stato e l'inchiesta procederà poi secondo le norme; del diritto estradizionale e della collaborazione giu¬ diziaria in materia di diritto penale o conformemente a quelle che disci¬ plinano le denunce ufficiali. .

' . Secondo l'articolo 2 tali norme sono parimente applicabili quando gli agenti di uno Stato devono normalmente intervenire per tutelare o man¬ tenere l'ordine sul territorio dell'Organizzazione.

Gli articoli 3 e 4 concernono le modalità dei doveri delle Parti in ma¬ teria di'comunicazioni reciproche.

Uarticolo 5 prevede una deroga alle disposizioni dell'articolo VI della convenzione se si tratta di semplificare le operazioni e la procedura.

L'uscita di persone arrestate o di oggetti sequestrati deve sempre avvenire attraverso il varco nella parte dell'area in cui è avvenuto l'arresto o il se¬ questro. Grazie a questa disposizione si evita di cercare una soluzione giu¬ ridica per consentire l'uscita attraverso il varco principale in Svizzera di persone e oggetti che devono poi essere trasferiti in Francia mediante la strada Meyrin - St.-Genis.

Giusta Yarticolo 6, le azioni, degli agenti di uno Stato su territorio estero dell'Organizzazione sono disciplinate dal diritto dello Stato cui ap¬ partengono detti agenti. Tuttavia è vietato di far uso delle armi se non per legittima difesa.

Conformemente ali 'articolo 7, gli agenti di ciascuna Parte, nell'esercizio delle proprie funzioni, giusta gli articoli 1 e 2, nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto alla medesima protezione riservata agli agenti di detto Stato. Similmente dicasi per gli atti ufficiali.

Giusta Y articolo 8 gli Stati contraenti devono perseguire penalmente, secondo il proprio diritto, i propri cittadini che commettono un'infrazione
nella parte dell'area dell'Organizzazione situata in territorio straniero. Evi¬ dentemente, questa disposizione può essere applicata soltanto qualora il delinquente non possa essere estradato.

L'articolo 9 concerne il risarcimento dei danni. Per i danni causati da un agenté nella parte dell'Organizzazione situata all'estero devesi adire ai tribunali dello Stato dell'agente, e il giudizio avviene secondo la legisla-

255 zione di detto Stato. È vietata qualsiasi discriminazione di trattamento fondata sulla cittadinanza della parte lesa.

t

III. Osservazioni finali

Fondandoci su quanto precede, proponiamo il disegno di decreto fede¬ rale d'appresso che approva la convenzione e l'allegato.

La costituzionalità è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale che riserva alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero.

L'articolo 85, numero 5, della Costituzione ne conferisce la competenza all'Assemblea federale. Poiché la convenzione rimane in vigore come l'ac cordo dell'I 1 giugno 1955 tra il Consiglio federale e l'Organizzazione, e visto che detto accordo può essere disdetto in ogni momento con un preav¬ viso di due anni, il decreto federale che proponiamo non è sottoposto a referendum conformemente all'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 5 settembre 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Cli. Oser

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

21.09.1967

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