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Foglio Federale Berna, 26 ottobre 1967 Anno L Volume II N° 43 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9782 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un decreto che approva il protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (Del 18 settembre 1967) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Mediante il decreto federale del 14 dicembre 1954 (RU 1955, 467 - B V C) autorizzaste il Consiglio federale a ratificare la convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (dappresso: «Convenzione»), elaborata dalle Nazioni Unite. Lo strumento svizzero di ratificazione, a sua volta, è stato depositato il 21 gennaio 1955 presso la sede delle Nazioni Unite a Nuova York.

La Convenzione, cui finora hanno aderito 51 Stati, ha fatto buona prova. Stabilendo garanzie minime per i rifugiati, essa ha infatti migliorato la loro posizione giuridica. Ai rifugiati ammessi in Svizzera, la Conven¬ zione ha apportato notevoli vantaggi, avantutto riguardo .al loro statuto personale, ma, contemporaneamente, anche rispetto alla loro situazione nel campo delle assicurazioni sociali.

A lungo andare si è rivelata nondimeno insoddisfacente la disposizione secondo cui sono riconosciuti come tali soltanto i rifugiati che hanno chiesto asilo a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951. Tale clausola istituiva, infatti due specie di diritto. Pur ammettendo un'interpretazione estensiva della definizione di rifugiato, la maggior parte delle nuove catego¬ rie di rifugiati veniva ad essere esclusa dalla Convenzione e non poteva Foglio Federale, 1967, Voi. 11

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722 quindi fruire dei vantaggi concessi esclusivamente dall'atto suddetto. Ben¬ ché la Svizzera abbia cercato di eliminarla, tale discriminazione continuò a sussistere, precipuamente per quanto riguarda lo statuto personale e il rilascio dei documenti di viaggio.

Già da lungo tempo, nelle cerchie nazionali è internazionali s'esprimeva il desiderio, condiviso d'altronde anche dal Comitato esecutivo dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, di esaminare la possibilità di applicare i concetti basilari della Convenzione a tutti i rifugiati, senza tener conto della data limite. Fu così che, nella primavera del 1965, alcuni specialisti qualificati si adunarono a Bellagio (Italia), su proposta dell'Alto Commissario e su invito di due note fondazioni private, per esaminare la possibilità di estendere la definizione di rifugiato, contenuta nella Convenzone. Il nostro paese, che aveva dimostrato il suo interesse contribuendo finanziariamente al colloquio, era rappresentato dal direttore della Divi¬ sione di polizia del Dipartimento di giustizia e polizia.

Gli interlocutori elaborarono un protocollo distinto dalla Convenzione che successivamente fu approvato, con alcune modificazioni di poco conto, dal Comitato esecutivo dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio economico e sociale ed infine, il 16 dicembre 1966, anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo il suo articolo V, il protocollo del 31 dicembre 1967 è aperto all'adesione di tutti gli Stati partecipi della Convenzione e di qualsiasi al¬ tro Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Ünite o di una sua isti¬ tuzione specializzata oppure di ogni altro Stato cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha trasmesso l'invito d'adesione. Per gli Stati non partecipi della Convenzione, l'adesione al protocollo resta vincolata all'ob¬ bligo di applicare gli articoli da 2 a 34 della Convenzione. Conformemente all'articolo Vili, il.protocollo entrerà in vigore nel giorno in cui sarà stato depositato il sesto strumento d'adesione e, per gli Stati che vi aderiscono successivamente, alla data di deposito del loro rispettivo" strumento d'ade¬ sione.

L'adesione al protocollo consentirebbe di eliminare le discrepanze -- attualmente in parte inevitabili -- nella posizione giuridica delle differenti
categorie di rifugiati. Tutti i rifugati ammessi in Svizzera potrebbero così fruire dei vantaggi istituiti dalla Convenzione per mitigare, nel limite delle possibilità, la dura sorte di chi vive in tale condizione.

Siamo del parere che la Svizzera debba aderirvi, lo scopo del protocollo collimando con la nostra politica d'asilo e di trattamento dei rifugiati, nonché con la tradizione umanitaria del nostro paese. Ci permettiamo per¬ tanto di presentarvi una pertinente proposta.

L'articolo I è il più importante. Esso stabilisce infatti che gli Stati, i quali hanno aderito al protocollo, sono tenuti ad applicare le disposizioni della Convenzione a tutti i rifugiati, senza tener conto della data-limite.

723 Gli articoli dal II al VII disciplinano le questioni di procedura. Essi, contengono disposizioni analoghe a quelle della Convenzione su la colla¬ borazione con le Nazioni Unite, la trasmissione d'informazioni sulla legisla¬ zione interna, la composizione di vertenze, l'adesione al protocollo e la sua applicazione negli Stati federativi. Nuova è unicamente la disposizione se¬ condo cui può essere espressa una riserva rigùardo alla possibilità, di sotto¬ porre alla Corte internazionale di Giustizia le vertenze tra le Parti che non hanno potuto essere composte in altro modo. Questa concessione è stata fatta per consentire agli Stati, che non riconoscono la giurisdizione obbli¬ gatoria di detta Corte, di aderire nondimeno al protocollo.

L'articolo VII stabilisce -- e ciò risulta assai importante per il nostro paese -- che le riserve espresse da uno Stato riguardo alla Convenzione sono parimente applicabili agli obblighi derivanti dal protocollo. Conseguente¬ mente, le riserve espresse dalla Svizzera circa la Convenzione e non ritirate nel frattempo valgono anche per i rifugiati cui la Convenzione si applicherà dopo la nostra adesione al protocollo.

Tra le altre disposizioni, merita un cenno solo l'articolo IX, secondo cui il protocollo può essere disdetto in ógni momento; la disdetta ha effetto un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Na¬ zioni Unite.

La costituzionalità dell'adesione al protocollo è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a conchiudere trattati internazionali. Essendo conchiuso per un periodo indeterminato, ma potendo essere disdetto in ogni momento, il protocollo non soggiace al referendum.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima considerazione.

Berna, 18 settembre 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presiderite della Confederazione: Bonvin H Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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26.10.1967

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