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9659 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale che proroga la validità del decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 24 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il decreto federale del 6 giugno 19581 concernente misure temporanee in favore della viticoltura, in vigore dal 1° marzo 1959, scade il 31 dicembre 1967. Occorre pertanto esaminare l'opportunità di prorogarne la validità.

Infatti, per i motivi che esporremo più avanti, siamo del parere che il succitato decreto debba essere prorogato, nel tenore immutato delle sue di¬ sposizioni, per un> biennio successivo, ovvero dal 1° gennaio 1968 al 31 di¬ cembre 1969.

I. Posizione attuale della viticoltura Nel nostro messaggio dell'11 febbraio 1958 2 concernente misure tempo¬ ranee in favore della viticoltura," rilevammo che i provvedimenti previsti a complemento della legge sull'agricoltura devono assicurare un reddito vi¬ ticolo durevole e parimente migliorare là qualità dei prodotti. La viticoltura dev'essere adattata, per quanto possibile, alle esigenze del mercato e al suo potere d'assorbimento, tenuto però conto delle condizioni naturali. A sua volta, il produttore deve poter esigere, per prodotti qualitativamente buoni, prezzi idonei a coprire, nella media pluriennale, le spese di produzione di un'azienda amministrata razionalmente. Mediante la concessione di sussidi più elevati, la Confederazione intende incrementare la coltura di vitigni da vino rosso, in terreni confacenti, e ridurre pertanto l'offerta di vini bianchi, difficilmente smerciabili. Il suddetto decreto istituisce, essenzialmente, le misure seguenti: , 1 RU 2

1959, 149 (A XVI A 5 b).

FF 1958, 133.

337 1. Divieto della piantagione di viti fuòri della zona viticola connesso al¬ l'obbligo dell'estirpazione, in caso d'inosservanza (art. 1); 2. Aumento dei sussidi per la ricostituzione di vigneti (art. 2); 3. Utilizzazione industriale dei vini indigeni di smercio malagevole (art. 3).

I capitoli seguenti indicano in quale misura sono stati raggiunti gli scopi prefissi.

A. Zona viticola La viticoltura conobbe il massimo sviluppo durante il secolo scorso, registrando 32 950 ettari nel 1887. La superficie viticola decrebbe via via sino a circa 12 000 ettari nel 1939, per poi aumentare lievemente a 12 522 ettari nel 1957, dei quali l'area dedicata ai vitigni da vino bianco copriva 8 245 ettari (66 per cento) e quella dei vitigni da vino rosso, 3 050 ettari (24 per cento). S'aggiungevano inoltre 1152 ettari d'ibridi rossi, produttori di¬ retti (9 per cento) e 75 ettari d'ibridi bianchi (1 per cento). Secondo i dati ufficiali del 1966, l'area viticola còpre 11 902 ettari, ripartiti come segue: Regione Svizzera tedesca Ticino e Moesa Lago di Bienne Friburgo Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Totale

Vitigni europei Ibridi Totale loiaie rossi rossi bianchi bianchi are are are are are 116907 6 610 25 596 117 149 230 -- 80 363 37 694 2 676 120 733 -- --.

3 103 21790 24 893 -- 710 294 8 955 9 959 12 762 30 586 125 324 057 280 584 --
--
115 647 282 755 398 402 -- -- . 12 551 61 953 49 402 20 570 60130 18 100 2 200 101 000 380437 32%

731 888 62%

75 460 6%

2 442

1 190 227 100%

Rispetto alla superficie accertata nel 1957, la differenza risultante è da assegnare alla recessione delle aree coltivate nella Svizzera orientale e nei Cantoni di Neuchâtel e di Vaud, dovuta alle estirpazioni e all'estendersi delle costruzioni. Nel Ticino inoltre, il censimento del 1963 riscontrò una super¬ ficie minore di 296 ettari. In tutte le regioni, la coltivazione dei vitigni da vino rosso è aumentata proporzionatamente. >' Riguardo alla superficie viticola, vanno rilevate le disposizioni del¬ l'articolo 11 dell'Ordinanza del 18 dicembre 1953 1 concernente la viticoltura 1

RU 1953, 1220 (A XVIA 5 b).

338 e lo smercio dei prodotti viticoli (statuto del vino) che accordano un sussi¬ dio per l'estirpazione della vite situata fuori della zona viticola (zona C).

L'articolo suddetto si applicava alle estirpazioni eseguite dall'inizio del 1954 alla fine del 1961, ovvero ad una superficie complessiva di 513 ettari, che, successivamente, fu destinata ad altre colture. Per l'esecuzione di tali prov¬ vedimenti, i sussidi federali ammontarono a 4,7 milioni di franchi.

I dati seguenti danno un compendio dei permessi di piantare nuovi vi¬ tigni nelle particelle assegnate alla zona viticola, rilasciati, dal marzo 1959 alla fine del 1966, dalla Divisione dell'agricoltura o, in caso di ricorso, dal Dipartimento dell'economia pubblica, oppure dal Consiglio federale (art. 1, cpv. 2, del succitato decreto federale del 6 giugno 1958 come anche art. 6, cpv. 2, e art. 7, cpv. 2 dello Statuto del vino): Domande Are Zurigo 194 . . . .

3 Berna ...... . . . .

3 238 Sciaffusa 510 . . . .

5 Grigioni ..... . . . .

1 20 Argovia 281 . . . .

4 230 Turgovia . . . .

4 203 . . . .

4 Ticino Vaud . ...

101 4 767 50 855 Vallese ..... . . . .

3432 35 1 Neuchâtèl * . ...

5 794 70 .

Ginevra . . . . . . . . .

Totale

. . . . .

. . .

.

3628

63 127

Delle 63 000 are circa, assegnate alla zona viticola dal 1959, il 77 per cento è o sarà attribuito ai vitigni da vino rosso. Quanto alla coltivazione della superficie rimanente, ovvero il 23 per cento, i proprietari possono libe¬ ramente scegliere i vitigni bianchi o rossi dell'assortimento cantonale.

558 domande, corrispondenti a circa 25 400 are, furono respinte, non essendo stati adempiuti i presupposti per l'assegnazione alla zona viticola.

Durante il biennio 1965/1966, furono presentati numerosi ricorsi contro le decisioni della Divisione dell'agricoltura, inerenti alla classificazione delle particelle. La maggior parte dei ricorsi furono respinti dal Dipartimento dell'economia pubblica oppure, se inoltrati al Consiglio federale, da que¬ st'ultima autorità. Le disposizioni legali non consentivano di tener conto delle condizioni personali o economiche del richiedente. Durante gli ultimi tre anni, si è accentuata la tendenza ad estendere i vigneti a terreni insuffi¬ cientemente declivi o magari a particelle piane.

Poco dopo l'entrata in vigore (1° marzo 1959) del decreto federale del 6 giugno 1958, taluni viticoltori vallesani, nonostante il divieto, piantarono

339 vigneti in particelle escluse dalla zona viticola. Ancorché la parte preponde¬ rante dei vigneti,. illecitamente coltivati, sia poi stata estirpata volontaria¬ mente, taluni proprietari rifiutarono di ottemperare alle prescrizioni dell'au¬ torità, che, conseguentemente, fu costretta ad ordinare la distruzione delle colture illegali. Recentemente però le autorità competenti hanno nuova¬ mente accertato, in talune regioni, l'esistenza di vigneti, ancorché di minore ampiezza, fuori della zona viticola. Avendo il Dipartimento dell'economia pubblica informate le autorità cantonali su tali infrazioni, i servizi compe¬ tenti invitarono i proprietari manchevoli ad estirpare i vitigni piantati in violazione del suddetto decreto federale. Tale invito, in parte, è stato bensì soddisfatto; non tutti i casi, però, sono stati definitivamente risolti.

B. Redditi Dall'autunno del 1959, i redditi complessivi della nostra viticoltura sono, in generale, soddisfacenti. Soltanto il Cantone di Neuchâtel ha ri¬ scontrato una recessione, dovuta sia a condizioni atmosferiche sfavorevoli, sia alla diminuzione dell'area viticola.

Nell'ultimo decennio, il racolto più scarso, fu registrato nel 1957 (417 154 hi) e quello più copioso nel 1960, con 1 124 197 hi (compresa l'uva da tavola). Nonostante la regressione dell'area viticola, la media decennale è di 884 404 ettolitri, rispetto a 764 779 ettolitri per il periodo tra il 1947 e il 1956.

Nella viticoltura, i raccolti scarsi e abbondanti, generalmente, si alternano. Il forte incremento del reddito medio nell'ultimo decennio è però se¬ gnatamente dovuto all'aumento della produttività dei nostri vigneti, grazie ad un'accorta selezione dei vitigni come anche a trattamenti e concimi mi¬ gliori. La viticoltura ha parimente fruito dei progressi rilevanti nella lotta contro i nocivi. Inoltre, una formazione professionale più accurata dei nostri viticoltori ha contribuito a razionalizzare i procedimenti di coltivazione.

A contare dall'entrata in vigore del decreto federale del 6 giugno 1958, la Confederazione ha pagato ai Cantoni, per la ricostruzione e la trasforma¬ zione dei vigneti, le somme seguenti: franchi 1959 7 417 979.551 1960 2 473 936.16 1961 2184 413.90 1962 2 006 485.40 1963 1 660489.25 1964 2 339 276.70 1965 2 329 555.-- 1966 2 198 717.20 1 Questa cifra comprende parimente i pagamenti completivi del 1957'e del 1958.

340 Un attento esame di queste cifre, richiama al lettore i danni ingenti provocati dal gelo, nel febbraio del 1956 e durante la primavera del 1957.

Avendo pertanto dovuto sostituire le coltivazioni colpite, disponiamo ora di ampie zone composte di vitigni giovani e robusti, che per diversi anni ancora continueranno a fornire un reddito ottimale.

Tutti questi provvedimenti hanno contribuito a migliorare la qualità dei nostri vini.

C. Misure economiche Allo scopo di alleggerire tempestivamente il mercato vinicolo e per inco¬ raggiare l'impiego analcolico dell'uva, è stato promosso, negli anni di co¬ pioso raccolto, lo smercio delle uve indigene da tavola mediante la conces¬ sione dei sussidi attinti al fondo vinicolo. Queste campagne sono state ac¬ colte favorevolmente dai viticoltori e dai consumatori. Infatti, smerciando l'uva da tavola, il viticoltore riscuote immediatamente denaro liquido e il consumatore ottiene merce di qualità irreprensibile e scevra degli inconve¬ nienti propri a un lungo trasporto ferroviario.

I dati seguenti illustrano l'importanza dello smercio di uva da tavola.

Anni · 1945 1950 1955 1956 1957 ' 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Uva da tavola Uva da tavola indigena estera ' Bianca Rossa del Ticino in to in to 1204 ' . 2 606 1 929 14 294 2 055 2 240 17 663 3 395 1 359

24 251 1 661 nessuna campagna 478 20 743 nessuna campagna ,22 723 nessuna campagna T 359 2 575 19 764 4 107 868 24 687 1779 2 646 25 080 · 5 814 999 27 963 · 2 421 765 27 450 nessuna campagna 1 218 31 695 1615 ,676 35 635 nessuna campagna 1454 38 388 nessuna campagna

Siccome l'attuale periodo di prosperità ha favorito la motorizzazione, si è considerevolmente accresciuto il consumo di succo d'uva analcolico.

Da molto tempo, i fabbricanti s'adoprano per fornire i mercati con succhi d'uva bianca e rossa di buona qualità. In virtù del progresso tecnico nel cam¬ po della lavorazione, è ormai possibile, con l'impiego di semi-concentrati, di ottenere succo d'uva irreprensibile anche negli anni in cui la maturazione non giunge a compimento. Mediante tale metodo, sono stati ottenuti risul-

341 tati particolarmente soddisfacenti nell'autunno del 1965. Grazie alla conces¬ sione di sussidi, volti a ridurre il prezzo del mosto di vitigni europei bianchi, è stato finora possibile mantenere i prezzi al minuto relativamente bassi. In virtù di questo provvedimento, i consumatori furono in grado di acquistare sufficienti quantità di succo d'uva eccellente e i fabbricanti poterono inoltre esportarlo. Le cifre seguenti illustrano lo sviluppo della produzione indigena durante gli ultimi quindici anni: In ettolitri 30318 1951 1954 56 359 67 586 19 55 46 295 1956 a 9 684 19571 1958 27 688 53 967 1959 1960 77 916 1961 78 100 1962 73 100 1963 79 180 1964 77165 1965 110 800 1966 58 400 Ancorché, già a contare dal 1959, le vendemmie siano state superiori alla media, soltanto nel 1961 e nel 1965 fummo costretti ad avviare cam¬ pagne di ritiro. Infatti, essendo risultato qualitativamente mediocre il rac¬ colto del 1960, gli importatori furono tenuti a ritirare, l'anno successivo, un quantitativo di 187 330 ettolitri di vini bianchi romandi e, nella tarda estate del 1965, fummo obbligati a ritirare dal mercato eccedenze irrilevanti delle vendemmie 1963 e 1964, per far posto all'eccezionale raccolto del 1965.

Grazie alla preparazione, nell'autunno del 1965, di 110 800 hi di succo d'uva analcolico (di cui, 88 580 hi di bianco europeo) si è potuto rinunciare alla campagna di ritiro di vini bianchi del raccolto 1965 e ridurre a 9 000 hi il quantitativo di vino rosso di II classe, ritirato dai produttori della Svizzera orientale. La campagna di ritiro è costata, nel 1961, 12 135 000 franchi, nel 1965, 4 400 000 franchi e, nel 1966, 465 000 franchi. Per i semi-concentrati e la preparazione normale di succo d'uva bianca, sono stati spesi 5 590 000 franchi nel 1965 e 1 700 000 franchi nel 1966.

Al fine di evitare il crollo dei prezzi, giusta l'articolo 25 della legge federale del 3 ottobre 1951 2 sull'agricoltura e allorquando le condizioni del 1 2

Raccolto scarso.

RU 1953, 1133 (A XVIA 1).

342 mercato lo esigono, si provvede, in collaborazione con i Cantoni interessati, al blocco, con finanziamento, dei vini bianchi eccedenti. Ai proprietari di questi vini sono infatti concessi, fino a concorrenza del 70 per cento del prezzo indicativo (art. 14 dello statuto del vino), crediti bancari ad un saggio eccedente dello 0,5% soltanto il tasso ufficiale di sconto della Banca nazio¬ nale. La Confederazione può inoltre obbligarsi ad assumere una parte delle perdite eventualmente riscontrate all'atto dello sblocco obbligatorio (art. 20, cpv. 2, dello statuto del vino). Di questa facoltà, però, la Confederazione non ha mai fatto uso da quando è stata emessa la legge sull'agricoltura. Per contro, il blocco con finanziamento si è sovente dimostrato un provvedi¬ mento efficace per evitare il crollo dei prezzi.

L'importazione di vino rosso di consumo corrente è stata adeguata alle esigenze del mercato. Secondo la statistica del commercio essa accrebbe da 1 111 102 ettolitri nel 1959 a 1 407812 ettolitri nel 1966. L'articolo 16 dello statuto del vino vieta, salvo rare eccezioni, l'importazione di vino bianco; infatti, i quantitativi annui importati non eccedono 45 000 hi, dei quali ben quattro quinti sono destinati alla fabbricazione di aceto e di spumante. Il consumo .complessivo ammontò, nell'esercizio 1965/66, a 2 258 971 hi ri-, spetto a 1 680 442 hi riscontrati nella media annuale del decennio 1950/60.

Tale incremento del consumo non è unicamente dovuto all'evoluzione demo¬ grafica, bensì anche all'aumento del potere di acquisto. L'accrescimento del consumo di vini rossi importati, di qualità corrente, è, per contro, attri¬ buito prevalentemente all'immigrazione di manodopera straniera, prove¬ niente, in parte preponderante, da paesi viticoli.

Nessun provvedimento è stato adottato per agevolare l'utilizzazione in¬ dustriale dei vini indigeni di smercio malagevole (art. 3 del decreto federale del 6 giugno .1958), poiché la compensazione dei prezzi, addossata alla Con¬ federazione, avrebbe richiesto eccessivi mezzi finanziari.

II. Proroga del decreto federale.

Al liime delle considerazioni esposte, sorge ora la domanda circa l'op¬ portunità di prorogare, nel suo tenore immutato oppure con alcune modifi¬ cazioni, il decreto federale del 6 giugno 1958, concernente misure temporanee in favore
della viticoltura.

Gli argomenti seguenti stanno a favore della proroga del testo immu¬ tato. Il divieto di coltivare la vigna fuori delle zone viticole costituisce una efficace restrizione quantitativa della produzione. A.sua volta, l'estirpazione obbligatoria, prevista nell'articolo 1, capoverso 2, delle viti piantate fuori della zona viticola è un utile provvedimento per esigere l'osservanza del divieto di coltivazione. In fine, le due misure, divieto ed obbligo, costi¬ tuiscono, intrinsecamente, uno strumento efficace per adeguare la produ-

343 zione alla domanda, evitare la formazione irrazionale di eccedenze e assi¬ curare il reddito dei viticoltori.

La limitazione della zona viticola a terreni suscettivi di produrre, in ge¬ nerale, vini di qualità superiore,1 è un valido provvedimento per migliorare non solo la qualità del prodotto, ma, pertanto, anche le condizioni di smercio.

La concessione di sussidi più sostanziali alla coltivazione di vitigni da vino rosso (art. 2, cpv. 2, del decreto federale) ha contribuito a ridurre la produzione di vino bianco e, ovviamente, ad incrementare quella di vino rosso; l'aiuto federale consente dunque un adeguamento migliore dell'off ferta alla domanda. La sostituzione dei vitigni da vino rosso a quelli da vino bianco è quindi sempre giustificata e dev'essere continuata, anche perchè la legge sull'agricoltura (art. 45, cpv. 2) non potrebbe sicuramente fornire da sola un mezzo d'incoraggiamento così efficace. Infatti, secondo la prescri¬ zione suddetta, i sussidi federali non possono eccedere un quarto delle spese medie di ricostituzione e neppure superare la somma dei sussidi cantonali.

La tavola seguente, che compara, per la Svizzera romanda, le superfici viti¬ cole coltivate, nel 1956 e nel 1966, con varietà europee bianche e rosse, ri¬ leva le favorevoli ripercussioni dell'aumento delle prestazioni federali: Varietà di vitigni ' rossi 1966 1956 are are 3 103 Lago di Bienne 750 202 Friburgo 710 11 841 30 586 Vaud 48 800 115 647 Vallese Neuchâtel 12 551 6 255 4 300 Ginevra 20 570 Totale

Varietà di vitigni bianchi 1956 1966 are are 24 522 21790 8 658 8 955 322 989 280 584 308 150 282 755 71 142, 49 402 73 300 60130

Totale 1966 1956 are are 24 893 25 272 9 665 8 860 334 830 311 170 356 950 398 402 61953 77 397 80 700 77 600 880 909

72 148

183 167

808 761

8%

21%

92%

703 616

886 783

79%

L'aliquota delle varietà di vitigni bianchi europei costituisce attual¬ mente soltanto il 18% nella Svizzera tedesca e il 3% nel Ticino. In quest'ul¬ timo Cantone e, segnatamente nel Sopraceneri, occorre intensificare gli sforzi volti ad estendere la coltivazione del merlot, che conviene particolar¬ mente alla viticoltura ticinese.

La proroga del decreto federale è invece avversata dalle considerazioni che seguono.

344 Va avantutto rilevato che negli anni 1957 e 1958 prevaleva l'opinione se¬ condo cui i provvedimenti particolari a favore della viticoltura s'imponevano soltanto per un periodo determinato e un decennio sarebbe bastato per ria¬ dattare e ricostituire i vigneti. Il divieto di piantare equivale a una sensibile restrizione del diritto di proprietà, nonché della libertà d'industria e di com¬ mercio e costituisce un caso unico nella storia dell'agricoltura. Inoltre, esso preclude la piantagione di vitigni in zone dove la coltivazione risulterebbe magari più redditizia. Infatti, le numerose istanze volte ad ottenere l'auto¬ rizzazione di piantare fuori delle zone viticole attuali, nonché le piantagioni illecite dimostrano che diversi produttori ginevrini, vodesi e vallesani riten¬ gono redditizia la viticoltura anche fuori zona. Infine, non va taciuto che l'applicazione del divieto pone gravi. difficoltà, la zona viticola non po¬ tendo essere durevolmente mantenuta se i Cantoni non sono in grado. di applicare le necessarie misure coercitive. Orbene, non è affatto certo che le autorità cantonali possano eseguirle.

Sorge poscia il problema circa la possibilità d'incrementare la sostitu¬ zione dei vitigni rossi a quelli bianchi mediante l'introduzione di un sistema scalare dei contributi. ' Le argomentazioni esposte dimostrano chiaramente che la soppressione del decreto federale suddetto potrebbe causare gravi ripercussioni, qualora non fosse possibile, con altri mezzi adeguati, perseguire gli scopi prefissi, ovvero l'adeguamento della produzione alla domanda, la riscossione di prezzi al produttore ragionevoli, la realizzazione di ogni possibilità offerta dall'iniziativa personale e il massimo alleggerimento degli oneri federali. La produzione potrebbe infatti aumentare eccessivamente a scapito della qualità (rendendo pertanto necessaria un'intensificazione dei provvedimenti di smercio) e il reddito dei viticoltori diminuire sensibilmente.

Conseguentemente, occorre chiedersi se lo scopo non sia più facilmente attuabile con altri provvedimenti, più conformi alle esigenze del mercato e meno radicali, nia nondimeno applicabili, giusta la legge sull'agricoltura.

Quanto ai sussidi accordati alle spese di ricostituzione, sarebbe senz'altro possibile di limitare, come finora, le prestazioni ai terreni situati
nella zona viticola. Maggiori difficoltà solleverebbe, per contro, la limitazione della portata dei provvedimenti volti ad agevolare lo smercio, come l'incre¬ mento del consumo di uva da tavola e di succo d'uva, il blocco dei vini o le campagne di ritiro. A tale riguardo è persino lecito ammettere che, secondo le circostanze, torna talvolta arduo o magari impossibile stabilire se determi¬ nati prodotti viticoli siano originari della zona o di altri coltivi. Orbene, i secondi prodotti possono compromettere sensibilmente lo smercio dei primi; occorre pertanto chiedersi se i provvedimenti di smercio, conformi alle esi¬ genze del mercato e intesi ad orientare la produzione, non possano essere perfezionati.

345 Se a tale domanda fosse data una risposta negativa, s'imporrebbe allora l'esame della possibilità d'istituire una tassa, intesa a dirigere la pro¬ duzione, che possa validamente sostituire il divieto di piantare e l'obbligo di estirpare. Detta tassa dovrebbe colpire i proprietari di vigneti fuori zona e potrebbe essere riscossa annualmente o come indennità unica. L'ammon¬ tare dovrebbe essere calcolato in modo che la viticoltura fuori zona non risulti, in ogni caso, più redditizia di quella entro zona, e stabilito, caso per caso, dalla Confederazione oppure, nell'ambito delle prescrizioni federali, dai Cantoni, cui sarebbero parimente affidati la riscossione e il controllo.

La tassa non è prevista in alcun atto legislativo e quindi neppure nella legge sull'agricoltura. Essa dovrebbe pertanto poter fondarsi sugli articoli econo-, mici, più esattamente sull'articolo 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costi¬ tuzione federale.

Purtroppo non fu possibile chiarire esaurientemente i diversi e com¬ plessi problemi economici, tecnici e giuridici. Considerate però le ripercus¬ sioni positive dell'ordinamento vigente, la revoca del decreto federale non sarebbe giustificata; conseguentemente, riteniamo opportuno di mantenere, ancora per un breve periodo, il sistema attuale, affinchè siano frattanto chiariti i temi rimasti insoluti.

A tale riguardo, abbiamo previsto di ricorrere a periti non appartenenti all'amministrazione. L'esame delle questioni esigerà un periodo di circa un anno, terminato il quale i Cantoni e i gruppi economici interessati avranno nuovamente occasione di esprimere il loro parere.

Qualora, conformemente alla nostra proposta, il decreto federale fosse prorogato di due anni, i sussidi versati dalla Confederazione, durante gli anni 1968 e 1969, per la ricostituzione e la trasformazione dei vigneti, ammonte¬ rebbero da 2,5 a 3 milioni di franchi.

m. Parere dei Cantoni, dei gruppi economici, delia commissione di specialisti d'enologia e della commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura Il disegno per la proroga del decreto federale è stato sottoposto ai Go¬ verni cantonali, alle cerchie economiche, alla commissione di specialisti di enologia e alla commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agri¬ coltura. Non fu per contro consultata la
commissione dei cartelli, siccome il disegno intende prorogare solo limitatamente le disposizioni attuali.

La commissione di specialisti d'enologia e la commissione consultiva hanno unanimemente proposto una proroga di due anni, ritenendo che tale periodo sia sufficiente per consentire a uno speciale gruppo peritale di stu¬ diare esaurientemente ogni problema attenente alla futura politica viticola.

Il gruppo di lavoro dovrà segnatamente elaborare proposte concrete circa la Foglio Federale, 1967, Vol I

26

346 piantagione di nuove vigne e il catasto viticolo. Le due commissioni sono del parere che, in diverse regioni, la vigna potrebbe essere sostituita con colture ortofrutticole, se lo smercio di tali prodotti non sollevasse àrdue difficoltà (mele, pere, albicocche, pomodori, ecc.). Del rimanente, esse auspicano che la sostituzione dei vitigni da vino rosso a quelli da vino bian¬ co continui ad essere promossa mediante sussidi federali più elevati.

La procedura di consultazione dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate può essere compendiata nel modo seguente: 1. La proroga di due anni dei provvedimenti vigenti è stata approvata.

In generale, gli interessati auspicano che tale periodo possa giovare all'ap¬ prontamento di una soluzione, a lungo termine, dei problemi attenenti alla viticoltura.

2. Taluni pareri sono favorevoli alla conservazione del sistema attuale che ingiunge ai proprietari l'estirpazione dei vigneti illecitamente piantati, fuori della zona viticola, in posti inadeguati. I Cantoni e le cerchie econo¬ miche considerano l'estirpazione obbligatoria l'unico provvedimento idoneo a sostenere efficacemente il divieto di coltivazione fuori zona. Nondimeno, essi giudicano, prevalentemente, che l'estirpazione non sia più attuabile permotivi psicologici ed osservano che parecchie autorità cantonali si oppon¬ gono, per ragioni politiche, all'esecuzione delle pertinenti prescrizioni fede¬ rali, ancorché siano state emanate nell'interesse dei Cantoni. Essi rilevano inoltre l'importânte aumento della produzione di vini rossi, parzialmente prodotti in zone inadeguate.

3. Quanto all'opportunità di riscuotere una tassa intesa a dirigere la produzione, i pareri sono divergenti (e, del resto, occorrerebbe previamente provare la costituzionalità della tassa). L'ammontare della tassa dovrebbe bensì essere stabilito in modo che sia protetta la viticoltura nelle regioni in declivio e promossa la coltivazione entro zona; occorrerebbe però esaminare parimente l'opportunità di riscuotere la tassa annualmente; oppure come in¬ dennità unica e di stabilirla sul piano nazionale o cantonale. La riscossione della tassa potrebbe inoltre sollevare difficoltà analoghe a quelle fronteg¬ giate dai Cantoni nel campo dell'estirpazione coercitiva. In generale, i pareri espressi tendono , a destinare i proventi
solo alle misure volte a promuovere la viticoltura.

4. La necessità di continuare gli sforzi intesi ad incoraggiare la sostitu¬ zione dei vitigni rossi a quelli bianchi è giustificata dalla permanente ecce¬ denza di vini bianchi nelle annate favorevoli.

5. Parecchi interlocutori propongono l'applicazione di provvedimenti tecnici ed economici in vece della riscossione di una tassa orientativa della produzione.' Trattasi essenzialmente di promuovere maggiormente la divul¬ gazione enotecnica, di accelerare i raggruppamenti di terreni, di favo¬ rire gli. esperimenti pedologici e di svolgere un'adeguata propaganda a favore dei prodotti viticoli. Secondo i pareri espressi in questo settore, la

347 perdita degli utili provenienti dalla campagna di smercio non dovrebbe ri¬ vestire un'importanza particolare. Uno degli interessati propone persino di consentire nuove piantagioni in zone piane, ben delimitate, ove il prodotto sia esclusivamente destinato alla fabbricazione del succo d'uva. Parecchi gruppi economici auspicano un promovimento più efficace dello smercio d'uva da tavola e di succo d'uva.

La costituzionalità del decreto prorogante è garantita ed è fondata sulle stesse disposizioni del decreto prorogato. A tale riguardo, rinviamo al nostro messaggio.dell'I 1 febbraio 1958 che osserva quanto segue: «Le restrizioni, fatte nel disegno, alla libertà di commercio e d'industria, singolarmente quel¬ le intese a contenere l'allargamento dell'area viticola, si fondano sull'arti¬ colo 31 bis della Costituzione. Esse corrispondono all'interesse generale, mirano a conservare una sana popolazione di viticoltori, a proteggere le regioni la cui economia è in pericolo e sono quindi giustificate ».

Ci onoriamo pertanto di proporvi d'approvare il disegno di decreto federale, qui allegato, che proroga le misure temporanee in favore della vi¬ ticoltura, e di significarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, la nostra alta considerazione.

Berna, 24 febbraio 1967.

\ In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Cli. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale che proroga la validità del decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura (Del 24 febbraio 1967)

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1967

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16.03.1967

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336-347

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