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9654 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione del protocollo di modifica dell'articolo 4 della convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali " (Del 24 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di proporre alla vostra approvazione il protocollo che modifica l'articolo 4 della convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928 (CS 14, 321 - B XVIIIC) e concernente le esposizioni internazionali.

Dette esposizioni conservano oggi ancora tutta la loro importanza: ne è prova già il fatto che ben 5 città hanno posto la loro candidatura per la esposizione del 1967, indetta come successiva di quella di Bruxelles del 1958. Anzi si nota persino un rinnovo d'interesse per queste manifestazioni che già si soleva considerare ormai sorpassate.

Ma non sarebbe ragionevole lasciar agire in questo settore un'iniziativa assolutamente libera; affinchè le esposizioni internazionali conservino pieno valore e non divengano, per i singoli Stati, fonti di oneri quasi insopportabili, risulta proprio necessario istituire una certa disciplina, predisponendo talune regole intese a stabilire la frequenza delle manifestazioni e i modi organizza¬ tivi. Queste regole sono del resto già state codificate mediante la predetta convenzione di Parigi del 1928, firmata in quello stesso anno dal nostro Paese, approvata dall'Assemblea federale il 12 marzo 1930 e, in seguito, adottata da ben 31 altri Stati.

Foglio Federale, 1967, Vol I

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330 La convenzione è stata emendata una prima volta con un protocollo del 10 maggio 1948, approvato dalle Camere in base al decreto federale del 5 dicembre 1950 ed entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1951.

Gli emendamenti concernevano diversi articoli ma, segnatamente, l'articolo 4, cui era data una formulazione del tutto nuova, in virtù della quale s'introduceva una divisione geografica del mondo in tre zone distinte, al fine di poter ridurre gli intervalli tra le singole esposizioni.

Tuttavia, l'Ufficio internazionale delle esposizioni, reputando che in tal modo il lasso di tempo fra due successive manifestazioni fosse divenuto troppo ristretto (relativamente alle accresciute spese, alle aumentate diffi¬ coltà tecniche ed ai ben più drastici postulati organizzativi) approvava, al¬ l'unanimità, il 17 novembre 1965, un nuovo protocollo, inteso a modificare la convenzione suddetta, così da ricondurre entro limiti più razionali la frequenza delle manifestazioni generali. L'articolo 4 è stato dunque riformu¬ lato, ancora una volta, per intero.

Il protocollo è rimasto aperto alla firma degli Stati membri della con¬ venzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966, in Parigi; il Consiglio federale, aderendo all'argomentazione dell'Ufficio internazionale delle esposizioni, ha pertanto deciso, nella seduta del 18 luglio 1966, d'autorizzare il signor Adolf J. Staehlin, direttore dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale in Zu¬ rigo e nostro delegato presso il predetto ufficio internazionale, a firmare il protocollo, con riserva di ratificazione giusta il disposto dell'articolo 2 del medesimo. La firma è intervenuta il 16 novembre 1966 durante la sessante¬ sima sessione del Consiglio d'amministrazione dell'ufficio internazionale.

La necessità della riserva di ratificazione risulta dal fatto che il nuovo pro¬ tocollo richiede l'approvazione dell'Assemblea federale, modificando esso una convenzione la cui approvazione cade nell'ambito di competenza del nostro potere legislativo.

Per quanto li concerne, la Divisione del commercio e l'Ufficio svizzero d'espansione commerciale sono ardenti fautori dell'emendamento previsto dal protocollo: ambedue gli enti hanno infatti svolto un'attività intensa af¬ finchè si desse finalmente una soluzione ragionevole all'arduo problema della frequenza delle
esposizioni generali, le quali si vanno ora moltipli¬ cando, all'infuori d'ogni adeguata considerazione del rischio di una quanto mai probabile saturazione. Il nostro delegato presso l'Ufficio internazionale delle esposizioni aveva anzi addirittura proposto, ad espressa domanda della Divisione del commercio, che il termine fra due manifestazioni generali suc¬ cessive di prima categoria fosse espressamente fissato in otto o dieci anni.

La maggioranza degli Stati membri della convenzione si è tuttavia pronun¬ ciata per un termine di sei anni. Cade qui opportuno di citare l'opinione di uno specialista, il dott. Roger Meizoz, il quale nella sua opera « La régle¬ mentation des expositions sur le plan international » (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques, Ginevra 1965) ricorda

331 che sono occorsi al Belgio da sette a otto anni di lavoro intenso per prepa¬ rare adeguatamente l'esposizione di Bruxelles del 1958 e, ai singoli Paesi partecipanti, da tre a sei anni per allestire i loro padiglioni rispettivi. Il dott.

Meizoz soggiunge che, stando così le cose, un Paese organizzatore deve po¬ ter avere la certezza assoluta che l'interesse generale si accentri sulla manife¬ stazione che sta preparando e non su un'altra che la dovesse incalzare troppo da vicino.

Il nuovo protocollo concerne dunque unicamente l'articolo 4 nel tenore già modificato nel 1948. Per rallentare la cadenza delle manifestazioni, il testo proposto sopprime la divisione geografica del mondo in tre zone e, ritornando al concetto dell'unità geografica mondiale, riduce così d'un sol colpo di ben due terzi il ritmo di frequenza attualmente in vigore.

D'accordo con le cerchie interessate sulla piena opportunità dell'emen¬ damento in questione, noi abbiamo l'onore di proporvi d'approvare il proto¬ collo che lo contempla, adottando l'allegato disegno di decreto federale.

Questo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che riserva alla Confederazione la competenza di stipulare trattati con gli Stati esteri, competenza la cui attuazione, secondo l'articolo 85, numero 5, spetta all'As¬ semblea federale. Dato che il protocollo può essere disdetto da ogni Stato membro, contemporaneamente alla convenzione, scorso un periodo di vali¬ dità di sei anni, il referendum, giusta l'articolo 89, numero 4, della Costitu¬ zione federale, non risulta necessario.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

, Berna, 24 febbraio 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, I

Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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1967

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16.03.1967

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