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Decreto federale concernente la concessione di un'amnistia fiscale generale (Del 5 ottobre 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costitu¬ zione federale, decreta: I Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 9 1 Durante gli anni dal 1969 al 1973, la Confederazione può concedere un'amnistia fiscale unica, applicabile alle imposte federali, cantonali e co¬ munali.

2 Spetta alla legislazione federale di stabilire la data dell'amnistia come anche di definirne i presupposti e gli effetti.

1 2

II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consigliò degli Stati.

Berna, 5 ottobre 1967. .

Il Presidente: Rohner , Il Segretario: F. Weber, Così decretato dal Consiglio nazionale.

Bérna, 5 ottobre 1967.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser

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Decreto federale concernente la concessione di un`amnistia fiscale generale (Del 5 ottobre 1967)

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Jahr

1967

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41

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

14.10.1967

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319-319

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