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Decreto federale concernente la concessione di un'amnistia fiscale generale (Del 5 ottobre 1967)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costitu¬ zione federale, decreta: I Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 9 1 Durante gli anni dal 1969 al 1973, la Confederazione può concedere un'amnistia fiscale unica, applicabile alle imposte federali, cantonali e co¬ munali.
2 Spetta alla legislazione federale di stabilire la data dell'amnistia come anche di definirne i presupposti e gli effetti.
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II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.
Così decretato dal Consigliò degli Stati.
Berna, 5 ottobre 1967. .
Il Presidente: Rohner , Il Segretario: F. Weber, Così decretato dal Consiglio nazionale.
Bérna, 5 ottobre 1967.
Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser
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Decreto federale concernente la concessione di un`amnistia fiscale generale (Del 5 ottobre 1967)
In
Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1967
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
14.10.1967
Date Data Seite
319-319
Page Pagina Ref. No
10 155 909
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