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Foglio Federale Berna, 15 giugno 1967 Anno L Volume I N° 24 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9703 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'aumento dei sopraddazi su la birra e le materie prime per la birrificazione (Del 30 maggio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi un messaggio e un disegno di decreto federale inerente all'aumento dei sopraddazi su la birra e le materie prime per la birrificazione. Nel tempo stesso vi proponiamo di delegare al Consiglio fe¬ derale, in caso di future modificazioni del prezzo della birra, la competenza di aumentare o di ridurre l'imposta sulla birra nell'ambito dell'articolo 41 ter, capoverso 4, della Costituzione federale.

I Con lettera del 22 maggio 1967 la Società svizzera dei fabbricanti di birra ha informato la Direzione generale delle dogane che a contare dal 1° giugno 1967 i prezzi all'ingrosso della birra praticati dalle birrerie, come pure i prezzi di vendita al minuto nelle trattorie e nei negozi saranno au¬ mentati.

Giusta l'articolo 41 ter, capoverso 4, della Costituzione federale l'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, comprendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non può essere aumentato Foglio Federale, 1967, Vol I

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nè ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1958. L'articolo in parola non precisa se per «prezzo della birra» devesi intendere il prezzo all'ingrosso o quello al minuto. Allorché il 1° aprile 1961 i prezzi al minuto della birra furono aumentati (senza aumentare simultaneamente i prezzi all'ingrosso), il Dipartimento delle finanze e delle dogane decise che determinante era il prezzo all'ingrosso (prezzo di fornitura delle birrerie). Tale interpretazione s'imponeva particolarmente per il fatto che fissando l'onere totale si voleva innanzitutto preservare le birrerie da una più severa imposizione della birra, proporzionalmente al suo prezzo.

Il 31 dicembre 1958 il prezzo all'ingrosso della birra era di fr. 60.--; l'aggravio fiscale, comprendente i sopraddazi sulle materie prime per la birrificazione, l'imposta sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, ascendeva complessivamente a fr. 10.62, ovvero al 17,7% del prezzo all'ingrosso. Per la prima volta il prezzo all'ingrosso della birra venne aumentato il 1° febbraio 1964 a fr. 68.-- per hi. Il Dipartimento delle finanze e delle dogane adattò allora l'onere fiscale allo stato del 31 dicembre 1958 aumentando l'imposta sulla cifra d'affari da 2,7 a 4,5%.

Il 1° giugno 1967 il prezzo all'ingrosso è stato fissato a fr. 75.50 per hi.

L'onere totale secondo l'articolo 41 ter, capoverso 4 della Costituzione fede¬ rale (17,7%) ascende quindi a fr. 13.36 per hi. Con ciò gli introiti fiscali pro¬ venienti dalla birra aumentano di circa 6 milioni di franchi all'anno. Il Di¬ partimento delle finanze e delle dogane ha dapprima fatto uso della sua competenza di aumentare dal 4,5% al 5,4% (aliquota normale) l'imposta sulla cifra d'affari, ciò che corrisponde ad un onere totale di fr. 13.08 per hi.

Occorreva procurarsi la differenza di 28 centesimi per hi -- pari ad un in¬ troito fiscale annuo di 1-1,5 milioni di franchi -- aumentando l'imposta sulla birra o i sopraddazi. L'aliquota dell'imposta sulla birra sarebbe potuta essere modificata soltanto per via' legislativa, ciò che avrebbe notevolmente ritardato la sua applicazione e causato una minore entrata di circa 100 000
franchi il mese. Per tal motivo, con decreto del 30 maggio 1967, il Consiglio
federale ha preventivamente aumentato i sopraddazi sulle materie prime per la birrificàzione e sulla birra. Il decreto si fonda sull'articolo 5 della legge sulla tariffa delle dogane, secondo cui il Consiglio federale può, di sua auto¬ rità, mandare ad effetto degli aumenti di singole aliquote della tariffa gene¬ rale -- e quindi anche di aliquote di sopraddazi parificati giuridicamente ai dazi -- quando ciò sia necessario ài fini degli aumenti divisati. Nel caso con¬ creto, solo questo modo di procedere poteva garantire l'ininterrotta applica¬ zione del principio stabilito all'articolo 41 ter, capoverso 4, della Costituzione federale. Le nuove aliquote dei sopraddazi sulle materie prime per la birrifi¬ cazione e sulla birra sono menzionati alla cifra I dell'allegato disegno di de¬ creto federale.

L'aumento dell'imposta sulla cifra d'affari e dei sopraddazi corrisponde ad un aumento di 1,3 centesimi per un litro di birra e di 0,4 centesimi al

687 massimo per una tazza di 3 di. L'accrescimento dell'aggravio fiscale non ha alcun influsso sull'aumento del prezzo al minuto, dato che il consumatore deve in ogni caso pagare il prezzo più alto fissato dalla Società svizzera degli esercenti. Una rinuncia a tale aumento dei tributi non tornerebbe quindi a vantaggio del consumatore.

II È lecito attendersi in avvenire un ulteriore aumento del prezzo della birra. L'esperienza insegna che il Dipartimento delle finanze e delle dogane ne è informato solo all'ultimo momento. L'adattamento dell'onere fiscale prescritto all'articolo 41 ter, capoverso 4, della Costituzione federale presup¬ pone che esso possa entrare in vigore contemporaneamente all'aumento del prezzo. Nei primi tempi ciò poteva essere effettuato senza difficoltà me¬ diante emanazione di un'ordinanza del Dipartimento delle finanze e delle dogane concernente l'aumento dell'imposta sulla cifra d'affari. Dato però che l'aliquota normale del 5,4% è ora raggiunta, tale via è preclusa in avve¬ nire. L'onere totale potrà quindi essere adattato ricorrendo unicamente ai.

sopraddazi e all'imposta sulla birra.

Il procedimento per l'aumento dei sopraddazi è assai complicato. Ad ogni aumento del prezzo all'ingrosso della birra bisogna, richiamando al¬ l'articolo 5 della Costituzione federale, redigere preventivamente un decreto del Consiglio federale, che dovrà poi essere sostituito da un decreto federale.

Inoltre non è possibile raggiungere, con la precisione desiderata, la parità d'imposizione tra la birra indigena e quella importata. La cifra II dell'an¬ nesso disegno di decreto prevede pertanto che il Consiglio federale possa, in caso di cambiamento del prezzo all'ingrosso della birra, aumentare o ridurre l'imposta sulla birra in conformità dell'articolo 41 ter, capoverso 4, della Co¬ stituzione federale.

m Riguardo alla costituzionalità della proposta si osserva quanto segue: 1. L'aumento dei sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra, previsto alla cifra I del disegno di decreto, serve a ristabilire la proporzione tra il prezzo della birra e l'onere fiscale totale com'esso esisteva il 31 dicembre 1958. A tenore dell'articolo 41 ter, ca¬ poverso 4, della Costituzione federale, la Confederazione è tenuta a man¬ dare ad effetto tale provvedimento. Essa è
libera di scegliere gli elementi d'imposizione (imposta sulla birra, sopraddazi sulle materie prime per la birrificazione e sulla birra oppure imposta sulla cifra d'affari) che in¬ tende modificare. ^ n 2. Giusta l'articolo 41 ter, capoverso 4» della Costituzione federale, l'esecu¬ zione di detto articolo è regolata dalla legislazione federale. Non è tut¬ tavia uopo ammettere che ad ogni cambiamento del prezzo all'ingrosso '

688 della birra deciso dalla Società svizzera dei fabbricanti di birra il legi¬ slatore della Costituzione abbia voluto prescrivere un adattamento della imposta sulla birra da parte delle Camere federali. L'obbligo di adattare l'onere fiscale, e perfino la sua esatta ampiezza, sono imposti in modo esplicito dall'articolo 41 ter, capoverso 4, della Costituzione. Non è lascia¬ to alcun arbitrio all'autorità incaricata di applicare detta disposizione; trattasi esclusivamente di un compito esecutivo. Non sembra equo far ca¬ po ogni volta, a tal riguardo, al potere legislativo; inoltre, visto il tempo occorrente per lo svolgimento deiiavori preliminari, tale modo di proce-, dere intralcerebbe per un lungo periodo di tempo il raggiungimento dello scopo divisato dalla citata disposizione costituzionale (stabilità perma¬ nente della proporzione tra il prezzo, e l'aggravio fiscale della birra).

L'articolo 41 ter, capoverso 5, della Costituzione si riferiva -- nel suo testo primitivo proposto dal Consiglio federale -- unicamente all'imposta sulla cifra d'affari ed all'imposta per la difesa nazionale (FF 1957 561); le disposizioni concernenti l'imposta sulla birra vi furono inserite solo più tardi dal Consiglio nazionale. Già per tal motivo l'articolo 41 ter, capoverso 5, non ostacola la delegazione delle competenze al Consiglio federale, delegazione che si palesa assolutamente necessaria all'applica¬ zione del capoverso 4 e che si limita agli scopi previsti da detta disposi¬ zione.

IV Visto quanto precede, vi proponiamo di approvare l'allegato disegno di decreto federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres' sione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 maggio 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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