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Berna, 5 gennaio 1967 Anno L Volume I N° 1 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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Istruzioni del Consiglio federale ai servizi dell'amministrazione federale, della direzione generale delle poste, telefoni e telegrafi e della direzione generale delle ferrovie federali, incaricati degli acquisti di merci e materiali (Del 27 dicembre 1966) La convenzione di Stoccolma, istituente l'associazione europea di libero scambio (AELS), è entrata in vigore il 3 maggio 1960, dopo essere stata approvata dalle Camere, durante la sessione primaverile del 1960. Il pe¬ riodo transitorio, stabilito dai disposti convenzionali per l'eliminazione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative scade il 31 dicembre 1966.

Alla stessa data, l'articolo 14 della convenzione, concernente le imprese pubbliche, avrà pieno effetto, essendo stati attuati, durante il suddetto pe¬ riodo transitorio, tutti gli adeguamenti necessari alla sua applicazione1 Nell'ambito dell'AELS 2, il settore attenente agli acquisti governativi -- settore in cui gli Stati membri possono amministrare o influenzare sensi¬ bilmente l'importazione o l'esportazione in provenienza o a destinazione dei territori degli altri Stati membri -- sarà pertanto liberato, simultaneamente al commercio privato, dalle barriere politico-commerciali ancora esistenti.

L'AELS fornisce conseguentemente un importante contributo allo sviluppo 1

Le modalità d'adeguamento sono state fissate nella direttiva del Consiglio federale del 12 dicembre 1960.

2 Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e; come paese associato, Finlandia.

Foglio Federate, 1967, Vol l

2 degli scambi commerciali internazionali. Infatti, l'apertura dei mercati negli Stati contraenti, a contare dal 31 dicembre 1966, offre al commercio e al¬ l'industria possibilità suscettive di produrre, in avvenire, una favorevole estensione degli scambi tra i Paesi dell'AELS.

L'articolo 14 -- il cui testo è allegato alla presente circolare -- ingiunge agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinchè le imprese pubbliche non abbiano a favorire, mediante le loro pràtiche, la produzione nazionale e a discriminare fornitori o acquirenti degli altri Stati membri. In armonia con le finalità generali della convenzione di Stoccolma, le disposizioni dell'arti¬ colo 14 si restringono allo scambio di merci suscettive di beneficiare del regime tariffale della Zona. L'articolo 14 non è per contro applicabile ad altre merci e, segnatamente, ai prodotti agricoli e ai servizi.

Il numero 6 dell'articolo 14 definisce ampiamente il concetto di «im¬ presa pubblica» e stabilisce che l'articolo suddetto non contempla unica¬ mente le «imprese pubbliche» nel senso specifico della definizione (centri d'acquisto, imprese nazionalizzate), ma anche tutti i mezzi materiali di cui l'amministrazione dispone per amministrare e influenzare la competitività commerciale all'interno dell'AELS (conclusione di contratti d'affitto o di concessione, assegnazioni di sussidi, partecipazione a ditte private, ecc.).

A conclusione di uno studio esauriente del tenore dell'articolo 14 svolto da periti, i ministri degli Stati membri dell'AELS hanno interpretato,' nel modo seguente, gli obblighi contenuti nell'articolo suindicato, durante la sessione di Lisbona del 27/28 ottobre 1966 a: a. per quanto concerne il mercato pubblico, le imprese pubbliche sono te¬ nute ad accordare la parità di trattamento ai prodotti nazionali e a quelli originari dell'AELS come anche ad aggiudicare i lavori secondo con¬ siderazioni di natura commerciale; b. per quanto concerne le attività commerciali delle imprese pubbliche, l'obbligo ingiunto agli Stati membri, ancorché non vieti loro l'istituzione di enti statali commerciali, esige però che le pratiche svolte da tali enti non abbiano a provocare la protezione o la discriminazione rispetto ad altri Stati.

Gli accordi internazionali conchiusi dal nostro Paese costituiscono, previa approvazione delle Camere
e dopo l'entrata in vigore giusta il diritto delle genti, parte integrante della legislazione federale. Le disposizioni con¬ trattuali applicabili immediatamente rivestono pertanto automaticamente carattere obbligatorio e prevalgono sulle norme di diritto interno che vi derogano. Lo stesso vale segnatamente per l'articolo 14 della convenzione AELS: non appena trascorso il periodo di transizione, tale articolo rivestirà 1 À tale riguardo, una dichiarazione del Consiglio dei Ministri è stata pub¬ blicata nel Foglio ufficiale di commercio del 4 novembre 1966.

3 infatti carattere obbligatorio immediato e sostituirà simultaneamente ogni derogante disposizione interna, senza esigerne emendamenti o adeguamenti formali, ancorché quest'ultimi, alla luce delle esperienze fatte, possano successivamente risultare necessari.

Pèr assicurare l'osservanza degli obblighi contemplati nell'articolo 14 e per conformarsi alle conclusioni e raccomandazioni del rapporto peritale, approvato dal ministri dell'AELS, emaniamo le seguenti direttive complementari: 1. Giusta l'articolo 14 della convenzione di Stoccolma, l'applicazione di tutte le disposizioni federali, il cui tenore, de jure o de facto, pregiudica i fornitori e i prodotti esteri, è sospesa rispetto ai fornitori AELS beneficianti del regime tariffale della zona, [ad es. l'art. 38 dell'ordinanza II del 4 gennaio I9601 per l'esecuzione della legge federale sul servizio delle poste (O sulle concessioni per automobili) e l'art. 3, cpv. 3, del decreto del Consiglio federale del 4 marzo 1924 2 concernente l'aggiu¬ dicazione di lavori e di forniture da parte dell'amministrazione fe¬ derale].

' 2. I servizi della Confederazione direttamente o indirettamente incaricati dell'acquisto di merci (servizi d'acquisto) sono autorizzati, se necessario, ad acquistare direttamente dall'estero i prodotti che beneficiano del regime tariffale della zona.

3. La procedura d'acquisto (domanda d'offerta, aggiudicazioné) dev'essere tale da consentire ai fornitori degli altri paesi dell'AELS di concorrere alle stesse condizioni delle imprese svizzere. Tutte le offerte, regolar¬ mente presentate, devono essere prese in considerazione nel quadro della procedura e oggettivamente valutate. Al momento dell'aggiudicazione, la scelta tra prodotti nazionali e prodotti dell'AELS deve fondarsi su considerazioni puramente commerciali. In altri termini, va scelta l'of¬ ferta più vantaggiosa, tenuto ovviamente conto di ogni circostanza eco¬ nomica e tecnica del caso considerato; ' 4. Le pratiche dei servizi d'acquisto'-- siano esse fondate su disposizioni formali, prescrizioni amministrative, ecc., oppure unicamente sulla con¬ suetudine -- devono essere adeguate alle direttive dei numeri 1 a 3 suindicati. Tali direttive sono parimente applicabili per analogia ai contratti di concessione, d'affitto e altri come anche alle eventuali con¬ dizioni per l'assegnazione di sussidi; 5. Le direttive amministrative e le istruzioni di servizio devono essere convenientemente modificate o adeguate; 1 2

RU 7960, 29 (A XIII G).

CSI, 420 (A III E 2).

6. Le deroghe all'articolo 14 sono unicamente ammesse nella misura in cui, nel caso considerato, sono giustificate da motivi di difesa nazionale, conformemente all'articolo 18, numero 1, in particolare lettera b. Esse possono unicamente essere decise dal Consiglio federale, su proposta del competente Dipartimento e tenuto conto dei pareri degli altri Di¬ partimenti; 7. Alla Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica, come servizio incaricato dell'applicazione della convenzione di Stoccolma, spetta la competenza di ricevere ed elaborare le istanze degli altri Stati membri dell'AELS. Essa è incaricata di chiarire tali casi, secondo la loro natura, d'intesa con la commissione degli acquisti del¬ l'amministrazione federale, la direzione generale delle poste, telefoni e telegrafi o la direzione generale delle ferrovie federali; 8. Le istanze dei produttori svizzeri circa la discriminazione da parte di altri Stati membri, il dumping o l'interpretazione dell'articolo 14 nella prassi interna, vanno parimente trattate dalla Divisione del commercio.

Qualora s'avveri, a conclusione di tutte le procedure di consultazione e d'istanza, previste nella convenzione di Stoccolma e nella risoluzione dei ministri dell'AELS del 27/28 ottobre 1966, che la reciprocità è stata violata o non è stata sufficientemente osservata, la Divisione del com¬ mercio può proporre al Consiglio federale di adottare provvedimenti adeguati; 9. Le presenti direttive entrano in vigore il 31 dicembre 1966. Esse sono pubblicate nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di com¬ mercio.

Berna, 27 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, I II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Articolo 14 Imprese pubbliche 1. Gli Stati membri provvederanno ad abolire progressivamente, du¬ rante il periodo dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1969, nelle attività delle imprese pubbliche:

5 a. le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo in¬ compatibile con la presente convenzione, se tale effetto fosse ottenuto applicando dazi od oneri equivalenti, oppure restrizioni quantitative od aiuti governativi, b. le discriminazioni commerciali fondate sul principio di nazionalità, lad¬ dóve tali discriminazioni pregiudicano i vantaggi attesi dall'abolizione o dall'assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri.

2. L'articolo 15 si applica alle imprese pubbliche, per le disposizioni che si riferiscono alla loro attività, nello stesso modo in cui è applicato ad altre imprese.

3. Gli Stati provvederanno ad impedire l'introduzione di pratiche nuove del genere di quelle descritte al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Qualora gli Stati membri non abbiano i poteri legali per dare diret¬ tive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipen¬ denti, essi cercheranno, ciononostante, di far sì che quelle autorità e imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.

5. Il Consiglio esaminerà periodicamente le disposizioni del presente articolo e potrà deciderne gli emendamenti opportuni.

6. Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» significa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche, o qualsiasi altro ente od organizzazione, mediante i quali uno Stato membro, di fatto o di diritto, amministra o influenza sensibilmente le importazioni e le esporta¬ zioni in provenienza o a destinazione di territori degli Stati membri.

Articolo 15 . Pratiche commerciali restrittive 1. Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompa¬ tibili con la presente convenzione, in quanto pregiudicano i vantaggi attesi dall'abolizione o dall'assenza di dazi e di restrizioni quantitative agli scambi fra di essi: a. ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle medesime, ogni pratica concertata fra imprese, i quali perseguano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare la competizione entro la Zona; b. ogni azione condotta da una o più imprese per trarre vantaggi sleali da una posizione preminente nella Zona o in una parte di essa.

2. Qualora una delle pratiche enunciate al paragrafo 1 del presente articolo faccia oggetto, in conformità dell'articolo 31, di un ricorso al Con-

6 siglio, questo può, in ogni sua raccomandazióne, giusta il paragrafo 3 del¬ l'articolo 31, o con ogni altra decisione, in conformità del paragrafo 4 dello stesso articolo, prevedere la pubblicazione di un rapporto sulle circo¬ stanze del caso.

3. a. Alla luce dell'esperienza fatta, il Consiglio, non dopo il 31 dicem¬ bre 1964, e poscia in qualsiasi momento, potrà esaminare la necessità di ema¬ nare disposizioni ulteriori o diverse, per ovviare agli effetti delle pratiche commerciali restrittive o dell'attività di imprese che detengono una posi¬ zione dominante negli scambi fra gli Stati membri.

b. Tale esame terrà conto dei seguenti punti: i. specificazione delle pratiche commerciali restrittive o delle imprese che detengono una posizione dominante, di cui dovrà occuparsi il Consiglio; ii. metodi atti ad assicurare l'informazione circa le pratiche commerciali restrittive e le imprese dominanti; iii. procedura di investigazione; iv. decisione se l'inchiesta debba essere affidata al Consiglio.

c. Il Consiglio può decidere di elaborare le disposizioni che l'esame previsto ai capoversi a e b del presente paragrafo accertasse necessarie.

Articolo 18 Deroghe per ragioni di sicurezza 1. La presente convenzione non impedirà ad uno Stato membro di prendere i provvedimenti ritenuti indispensabili per la protezione della sua sicurezza, qualora tali misure a. siano prese per impedire la divulgazione di informazioni; b. siano relative al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, alle ricerche, allo sviluppo o alla, produzione indipensabili alla difesa, e non implichino l'applicazione di dazi all'importazione o di restrizioni quanti¬ tative all'importazione, eccettuate le restrizioni ammesse in base all'arti¬ colo 12 o su decisione del Consiglio; -. ' · c. < siano prese per garantire che il materiale e le attrezzature nucleari de¬ stinati a scopi pacifici non siano utilizzati a scopi bellici, o d. siano prese in tempo di guerra o in altri tempi di emergenza della situazione internazionale.

2. La presente convenzione non impedirà ad uno Stato membro di prendere i provvedimenti necessari per assolverò agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

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