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Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2021 del 23 settembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212 sull'esercito 2021, decreta:

Art. 1

Principio

Gli acquisti di materiale dell'esercito 2021 sono approvati.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2021

150

b.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2021

450

c.

Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2021

172

Art. 3

Trasferimenti tra i crediti d'impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

1

Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per i crediti d'impegno è delegata al DDPS.

1 2

RS 101 FF 2021 372

2021-3486

FF 2021 2510

Acquisto di materiale dell'esercito 2021. DF

Art. 5

FF 2021 2510

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2021

Consiglio degli Stati, 23 settembre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

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