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Legge federale Disegno sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20211, decreta: I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue: Art. 12a cpv. 2, frase introduttiva I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi: 2

Art. 12b cpv. 8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a3o d4 oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo5 non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b7 o c8 non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 49.

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FF 2021 2515 RS 818.102 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

RS 616.1 Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 5821; 2021 153).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

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Legge COVID-19

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Art. 15 cpv. 1, 4 e 5 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19.

1

4

Abrogato

Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estinzione del diritto, all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'applicabilità della procedura semplificata e all'articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.

5

Art. 19 cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020 e 2021 conformemente all'articolo 1210.

2

Art. 21 cpv. 11 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

11

II 1

2

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 30 giugno 2022: a.

articolo 12b capoversi 1­7;

b.

articolo 13.

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022: a.

articolo 1a;

b.

articolo 3 capoversi 1, 2 lettere a­d, f­i, 3­6, nonché 7 lettere a­c ed e;

c.

articolo 3a;

d.

articolo 3b;

e.

articolo 4;

f.

articolo 4a;

g.

articolo 5;

h.

articolo 6;

i.

articolo 7 lettera b;

j.

articolo 11.

10

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Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 3835, 5821; 2021 153).

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III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge del 18 marzo 201611 sulle multe disciplinari La durata di validità dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 12a è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

2. Legge del 28 settembre 201212 sulle epidemie La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022: a.

articolo 60a;

b.

articolo 62a;

c.

articolo 80 capoverso 1 lettera f;

d.

articolo 83 capoverso 1 lettera n.

IV La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]13). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il ... con effetto, fatti salvi i capoversi 4­ 6, sino al 31 dicembre 2022.

2

3

L'articolo 15 capoversi 1, 4 e 5 (cifra I) entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L'articolo 12a capoverso 2, frase introduttiva (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

4

5

L'articolo 12b capoverso 8 (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2027.

6

L'articolo 19 capoverso 2 (cifra I) ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

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RS 314.1 RS 818.101 RS 101

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