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21.076 Messaggio concernente la modifica della legge sullo Stato ospite del 24 novembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Contesto Per la Svizzera, ospitare organizzazioni e conferenze internazionali rappresenta ormai una tradizione di lunga data. Entrata in vigore nel 2008, la legge sullo Stato ospite (LSO) è uno strumento della politica svizzera di accoglienza che permette al Consiglio federale di condurre una politica di Stato ospite coerente, trasparente e orientata agli interessi della Svizzera. La LSO, che disciplina segnatamente il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, deve essere modificata al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Contenuto del progetto Scopo del progetto è di iscrivere nella LSO la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Poiché permette di tener conto dei bisogni specifici di un'organizzazione fondamentale nel settore umanitario, il progetto è in linea con la politica di Stato ospite condotta dal Consiglio federale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Politica di Stato ospite

La Svizzera svolge un ruolo fondamentale come Stato ospite di organizzazioni internazionali e polo della governance mondiale. L'accoglienza sul suo suolo di organizzazioni e conferenze internazionali è saldamente radicata nella sua tradizione e nella sua identità. Sede di 45 organizzazioni internazionali e delle missioni permanenti di 177 Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la Svizzera, in particolare Ginevra, è il centro operativo del sistema multilaterale. Questa situazione rappresenta un vantaggio considerevole per la politica estera svizzera e offre al nostro Paese grande visibilità sulla scena internazionale.

La politica di Stato ospite è un aspetto importante della politica estera svizzera1: permette di rafforzare l'attrattiva e la competitività della Svizzera e di garantire agli attori internazionali condizioni d'insediamento e di lavoro ottimali. La strategia del nostro Collegio in questo ambito è stata precisata nel messaggio del 20 febbraio 20192 concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020­2023. La legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite (LSO) è uno strumento della politica svizzera di accoglienza che consente di condurre una politica di Stato ospite coerente, trasparente e orientata agli interessi della Svizzera. Attraverso la politica di Stato ospite il nostro Paese fornisce un prezioso contributo al buon funzionamento delle relazioni internazionali.

1.2

Legge sullo Stato ospite

La LSO stabilisce il quadro legale e gli strumenti principali della politica di Stato ospite. La legge comprende sette capitoli; il disegno oggetto del presente messaggio concerne un'unica disposizione del capitolo 2 che definisce i beneficiari, il contenuto, il campo d'applicazione, la durata e le condizioni del conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni. Una panoramica degli articoli pertinenti si trova nel presente messaggio. Per il resto, si rimanda al messaggio del 13 settembre 20064 concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite.

I beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni sono definiti nell'articolo 2. Il capoverso 1 elenca i soggetti che possono essere considerati beneficiari istituzionali ai sensi della LSO. Si tratta ad esempio di organizzazioni intergovernative come l'ONU, 1

2 3 4

Cfr. in particolare l'obiettivo 7.4 della Strategia di politica estera 2020­2023, adottata dal nostro Consiglio il 29 gennaio 2020, disponibile su www.dfae.admin.ch > Pubblicazioni > Strategia di politica estera 2020­2023.

FF 2019 1985 RS 192.12 FF 2006 7359

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di istituzioni internazionali come il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) o di missioni diplomatiche e missioni permanenti di Stati esteri. La prassi e le convenzioni internazionali pertinenti prevedono il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni non solo all'organismo stesso, ma anche alle persone chiamate in veste ufficiale presso il medesimo. Le persone beneficiarie sono definite nel capoverso 2 e includono in particolare i membri del personale dei beneficiari istituzionali.

Lo scopo dei privilegi e delle immunità non è di avvantaggiare individui, ma di garantire l'adempimento efficace delle loro funzioni ufficiali.

I privilegi, le immunità e le facilitazioni che possono essere accordati sono elencati nell'articolo 3. Derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono contemplati da numerose convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali. Mirano nello specifico a garantire l'indipendenza del beneficiario istituzionale e a impedire che lo Stato ospite tragga vantaggi particolari dalla presenza sul suo territorio di un'organizzazione internazionale finanziata dai propri membri. Si tratta per esempio dell'inviolabilità dei locali, dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, dell'esenzione dalle imposte, dell'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero o dell'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera.

Il campo d'applicazione personale e materiale come pure la durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni sono precisati negli articoli 4 e 5. Conformemente al diritto internazionale, la LSO prevede una ponderazione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni secondo il tipo di beneficiari istituzionali e le funzioni delle persone chiamate in veste ufficiale presso i medesimi. Spetta al Consiglio federale modulare lo statuto giuridico accordato ai diversi beneficiari in funzione del loro ruolo nelle relazioni internazionali, tenendo conto degli obblighi derivanti delle norme di diritto internazionale applicabili nonché dei privilegi e delle immunità accordati fino a quel momento.

Le condizioni per il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni sono stabilite negli articoli 6­15. Il soddisfacimento delle condizioni della LSO non conferisce a un'organizzazione alcun diritto soggettivo
a ottenere privilegi, immunità e facilitazioni, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati internazionali ai quali la Svizzera ha aderito. Conformemente all'articolo 26 è il Consiglio federale ad accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali. A tal fine può concludere accordi internazionali. Finora sono 45 le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera a beneficiare di un accordo concernente la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni5. Il CICR è una di queste organizzazioni.

5

Elenco degli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali con sede in Svizzera (stato 10 giugno 2021), disponibile al seguente indirizzo: www.eda.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Privilegi e immunità > Documenti.

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1.3

Comitato internazionale della Croce Rossa

Il CICR, istituito a Ginevra nel 1863, svolge un ruolo fondamentale sulla scena internazionale nella protezione delle vittime di conflitti armati e nell'attuazione delle Convenzioni di Ginevra6. La sua missione umanitaria è proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati e di attenuare la sofferenza umana. La Svizzera e il CICR sono partner di lunga data. Nei loro interventi umanitari condividono gli stessi principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Inoltre il rispetto, il rafforzamento e la promozione del diritto internazionale umanitario sono tra le priorità della politica estera del nostro Paese7.

Il CICR è un beneficiario istituzionale ai sensi della LSO. L'Accordo del 19 marzo 19938 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera (di seguito: Accordo di sede CICR) definisce i privilegi e le immunità accordati all'organizzazione e alle persone chiamate in veste ufficiale presso di essa. L'Accordo di sede CICR è stato modificato per la prima volta nel novembre del 2020 al fine di rafforzare l'indipendenza e le capacità operative del CICR. Il Protocollo che modifica l'Accordo di sede CICR è stato firmato il 27 novembre 2020 e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 20219. La modifica dell'Accordo permette di garantire al CICR condizioni favorevoli all'adempimento del suo mandato internazionale, tenendo conto nello specifico dell'evoluzione del CICR nel corso del tempo in particolare a livello di composizione e gestione del personale.

1.4

Necessità di agire e obiettivi

La modifica della LSO è necessaria per tener conto della situazione particolare del CICR in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

La competenza del Consiglio federale di accordare privilegi, immunità e facilitazioni nell'ambito della LSO va estesa in modo mirato e restrittivo. Il presente progetto crea la base legale necessaria per attribuire al Consiglio federale la competenza di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), in deroga all'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La revisione mira a tenere conto dei bisogni specifici di un'organizzazione fondamentale nel settore umanitario e si iscrive nella politica di Stato ospite condotta dal Consiglio federale.

6

7 8 9 10

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono i pilastri del diritto internazionale umanitario e mirano a proteggere le persone che non partecipano (o non partecipano più) alle ostilità.

Cfr. nello specifico gli obiettivi 1.4 e 7.2 della Strategia di politica estera 2020­2023.

RS 0.192.122.50 RU 2020 5765 RS 831.40

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1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019­2023, né nel decreto federale del 21 settembre 202012 sul programma di legislatura 2019­2023.

È compatibile con la strategia del nostro Collegio delineata nel messaggio sul programma di legislatura 2019­202313 nonché con la Strategia di politica estera 2020­ 2023 e con il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020­2023.

2

Procedura preliminare e risultati della consultazione

Nel 2019 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha avviato negoziati con il CICR per modificare l'Accordo di sede concluso nel 1993. Si trattava di tenere conto degli importanti sviluppi intervenuti in seno al Comitato, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione delle sue attività nonché la composizione e la gestione delle risorse umane. Vari articoli dell'Accordo di sede sono stati pertanto rivisti, compreso l'articolo concernente il regime di previdenza sociale. La revisione del sistema di previdenza sociale ha riguardato principalmente i criteri di assoggettamento (o di esenzione) del personale del CICR al sistema di sicurezza sociale svizzero. Durante i negoziati è emersa la necessità di introdurre alcune precisazioni alla luce dell'articolo 5 capoverso 1 LPP. La soluzione individuata in accordo con gli altri dipartimenti federali competenti è stata quella di effettuare una revisione minima della LSO per permettere una deroga all'articolo 5 capoverso 1 LPP nell'Accordo di sede del CICR. Per non ostacolare il buon funzionamento del CICR è stato anche necessario permettere un'entrata in vigore delle modifiche dell'Accordo di sede al 1° gennaio 2021.

Il 18 novembre 2020 il nostro Collegio ha approvato la modifica dell'Accordo di sede e incaricato il DFAE di presentare un avamprogetto di modifica della LSO.

Il 31 marzo 2021 il nostro Collegio ha inoltre chiesto al DFAE di avviare la procedura di consultazione sul citato avamprogetto. La consultazione di Cantoni, partiti politici, associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dei settori economici operanti a livello nazionale, oltre che delle altre cerchie interessate, si è svolta tra il 31 marzo e il 7 luglio 202114.

Dalla procedura di consultazione non sono emerse opinioni divergenti; tutti i partecipanti che si sono pronunciati in merito hanno sostenuto il progetto. Molti di loro hanno espressamente accolto con favore il fatto che le esigenze specifiche del CICR venissero prese in considerazione nel quadro della politica di Stato ospite.

11 12 13 14

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Cfr. in particolare il n. 7.9 «impegno internazionale» e l'obiettivo n. 11.

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFAE.

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Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Ogni Stato è libero, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, di definire la sua politica di Stato ospite e di concedere privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali che hanno sede sul suo territorio. Data la specificità della presente modifica e del CICR era difficile trarre indicazioni dal regime di assicurazione sociale applicabile ad altre organizzazioni internazionali con sede all'estero.

4

La sicurezza sociale svizzera e il regime applicabile ai beneficiari istituzionali in sintesi

4.1

Sistema di sicurezza sociale svizzero

La Svizzera dispone di una rete di sicurezza sociale che comprende la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio, le indennità di perdita di guadagno (IPG) per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità nonché l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e gli assegni familiari. La previdenza in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità poggia su tre pilastri: l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale (art. 111 della Costituzione [Cost.]15). I tre pilastri sono complementari. La presente modifica riguarda la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il 1° pilastro ­ l'AVS e l'assicurazione invalidità (AI) ­ copre il fabbisogno di base e fornisce prestazioni in caso di vecchiaia, invalidità o morte (prestazioni per i superstiti). È obbligatorio per tutta la popolazione, sia attiva sia senza un'attività lucrativa, salvo qualche eccezione. La legge federale del 20 dicembre 194616 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e la legge federale del 19 giugno 195917 su l'assicurazione per l'invalidità definiscono il quadro legale del 1° pilastro. Il 2° pilastro ­ la previdenza professionale ­ completa l'AVS. Il suo scopo è permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione. È obbligatorio per i salariati assicurati presso l'AVS che percepiscono un salario annuo di oltre 21 510 franchi (stato 2021). I requisiti minimi per gli istituti di previdenza sono definiti nella LPP. Il 3° pilastro ­ la previdenza individuale ­ serve a coprire i bisogni individuali supplementari ed è facoltativo.

15 16 17

RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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4.2

Esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero per i beneficiari istituzionali

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera h LSO i privilegi e le immunità comprendono l'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero. Il Consiglio federale può quindi accordare tale esenzione ai beneficiari istituzionali, in virtù del loro statuto giuridico.

L'articolo 19 dell'ordinanza del 7 dicembre 200718 sullo Stato ospite precisa gli obblighi dei beneficiari istituzionali in caso di esenzione.

A livello bilaterale, la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196119 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196320 sulle relazioni consolari sanciscono il principio dell'esenzione dalle disposizioni sulla sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza.

A livello multilaterale, le convenzioni internazionali che istituiscono un'organizzazione internazionale prevedono in genere l'esclusione ­ per l'organizzazione e il suo personale ­ di ogni obbligo derivante dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali dello Stato ospite. In generale le organizzazioni internazionali istituiscono un loro sistema di previdenza sociale al fine di garantire che all'intero personale dell'organizzazione sia applicabile uniformemente lo stesso sistema, a prescindere dal Paese in cui esercita le proprie funzioni. Ciò permette anche di non dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nella definizione dei diritti sociali dei funzionari internazionali.

Gli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale con le organizzazioni internazionali insediate in Svizzera precisano i criteri e le modalità di esenzione. Di norma, le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera non sono quindi assoggettate, in qualità di datori di lavoro, alle assicurazioni sociali svizzere ­ ossia all'AVS, all'AI, alle IPG, all'AD e alla previdenza professionale. I funzionari che non hanno la cittadinanza svizzera non sono assoggettati alla legislazione in materia di AVS/AI/IPG/AD e previdenza professionale, mentre i funzionari di cittadinanza svizzera non sono obbligatoriamente assicurati presso l'AVS/AI/IPG/AD e la previdenza professionale se sono affiliati al sistema di previdenza previsto dall'organizzazione che li impiega. Hanno tuttavia la possibilità di aderire, a titolo volontario, sia all'AVS/AI/IPG/AD, sia unicamente all'AD, senza che tale affiliazione individuale comporti alcun contributo finanziario obbligatorio da parte del datore di lavoro.

4.3

Particolarità del regime di sicurezza sociale applicato al CICR

In passato, la maggior parte del personale del CICR era di cittadinanza svizzera. Vista questa particolarità e contrariamente alla prassi delle altre organizzazioni internazionali, il CICR non aveva chiesto l'esenzione dall'obbligo di affiliazione al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. L'Accordo di sede concluso nel 1993 prevedeva 18 19 20

RS 192.121 RS 0.191.01 RS 0.191.02

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quindi che il personale del CICR, svizzero e straniero, impiegato nella sede in Svizzera fosse assoggettato al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. In caso d'impiego all'estero per conto del CICR, il personale svizzero del CICR restava obbligatoriamente affiliato al sistema svizzero, mentre il personale di nazionalità estera era coperto da un sistema di sicurezza sociale istituito dal CICR o, se del caso, conformemente alle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale.

Da allora la situazione è cambiata, in particolare a causa della presenza di molti più collaboratori di altre nazionalità e dell'alternanza del lavoro sul campo e presso la sede centrale in Svizzera. Il regime previsto inizialmente nell'Accordo di sede non era pertanto più in linea con la composizione e la gestione del personale. Questo regime sottoponeva infatti i membri del personale del CICR di nazionalità estera a continui cambiamenti di regime di assicurazioni sociali nel corso della loro carriera al CICR e creava grandi problemi nella gestione delle risorse umane.

Dalla modifica dell'Accordo di sede, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, i collaboratori del CICR restano affiliati allo stesso regime di assicurazioni sociali per tutta la durata del contratto di lavoro, a prescindere dal luogo d'impiego e dalla cittadinanza.

L'Accordo prevede che le persone già affiliate al sistema svizzero delle assicurazioni sociali al momento dell'assunzione al CICR restino affiliate a tale sistema21. Per queste persone, il CICR è considerato un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS. Le persone non affiliate al sistema svizzero delle assicurazioni sociali al momento dell'assunzione sono invece affiliate al regime istituito dal CICR al suo interno. Questo sistema permette di garantire la continuità e la coerenza dell'affiliazione del personale a un sistema di assicurazioni sociali durante tutta la carriera al CICR. Da notare che le condizioni di affiliazione non danno ai membri personale il diritto di scegliere liberamente il loro regime di previdenza.

Nel quadro del 2° pilastro, il CICR affilia il suo personale alla Cassa pensioni del CICR. Quest'ultima è un istituto di previdenza assoggettato alle prescrizioni della LPP e iscritto nel registro della previdenza professionale presso
l'autorità di vigilanza del Cantone di Ginevra conformemente all'articolo 48 LPP. Secondo prassi costante, il CICR assicura presso questa Cassa tutti i membri del suo personale, assoggettati all'AVS o meno. In virtù dell'articolo 5 capoverso 1 LPP, la LPP si applica solo alle persone assicurate presso l'AVS. L'affiliazione alla Cassa pensioni del CICR delle persone non assicurate presso l'AVS costituisce quindi una deroga a tale articolo.

L'Accordo di sede, nel tenore modificato il 27 novembre 2020, prevede che i collaboratori non assoggettati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD) siano affiliati alla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in deroga all'articolo 5 capoverso 1 LPP e siano assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Il conferimento di questa deroga richiede quindi una revisione della LSO.

21

Comprendente l'AVS, l'AI, il regime delle IPG, l'AD e la previdenza professionale.

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5

Punti essenziali del progetto

5.1

La normativa proposta

La presente modifica mira a iscrivere nella LSO la situazione eccezionale del CICR in relazione al regime di sicurezza sociale e, più specificamente, al 2° pilastro. L'obiettivo è prevedere un regime specifico ed espressamente limitato al CICR in materia di previdenza professionale. Questo regime derogatorio deve riguardare unicamente la condizione di assoggettamento alla legislazione sulla previdenza professionale di cui all'articolo 5 capoverso 1 LPP. Deve permettere ai membri del personale del CICR non assicurati presso l'AVS di essere assoggettati alla legislazione sulla previdenza professionale e di essere assicurati presso la Cassa pensioni del CICR. Questo regime è giustificato dalla situazione specifica del CICR e dal suo legame storico molto saldo con la Svizzera, oltre che con il sistema particolare di assoggettamento parziale del CICR alle assicurazioni sociali svizzere.

5.2

Attuazione

La modifica proposta non ha bisogno di essere specificata in un'ordinanza. Il nuovo regime di sicurezza sociale applicabile al CICR è precisato nell'Accordo di sede.

6

Commento all'articolo

Art. 3 cpv. 1bis Il nuovo capoverso permette al Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l'AVS in deroga all'articolo 5 capoverso 1 della LPP.

Le altre condizioni di assoggettamento previste dalla LPP non possono essere oggetto di deroga.

7

Ripercussioni

7.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il presente progetto non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale della Confederazione. Non è necessaria un'analisi d'impatto della regolamentazione.

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7.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

7.3

Ripercussioni per l'economia

Il progetto non ha ripercussioni economiche.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

Il progetto di revisione si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione.

8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

8.3

Forma dell'atto

Il progetto comprende una disposizione che fissa una norma di diritto, che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. deve essere emanata sotto forma di legge federale.

8.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

8.5

Delega di competenze legislative

L'articolo 7a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199722 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione prevede che il Consiglio federale possa concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale. L'articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO contiene 22

RS 172.010

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una norma di delega in tal senso e consente pertanto al Consiglio federale di concludere accordi internazionali che riguardano la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni il cui contenuto è definito all'articolo 3 LSO. La revisione proposta mira a estendere, in modo mirato e restrittivo, la competenza del Consiglio federale al fine di permettergli di concedere al CICR una deroga specifica al regime di previdenza professionale. La delega di competenza è giustificata dall'esigenza di consentire al Consiglio federale di condurre la politica di Stato ospite in modo coerente ed efficace.

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