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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21) Modifica del 17 dicembre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nel capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004 e nel capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008 «età legale del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

1

Nel capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 «età legale di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

2

Negli articoli 29 capoverso 2 lettere a e b, nonché 29ter, rubrica e capoverso 1, «periodo di contributo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «durata di contribuzione».

3

Art. 3 cpv. 1 e 1bis Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

1

1 2

FF 2019 5179 RS 831.10

2021-4142

FF 2021 2995

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (AVS 21)

FF 2021 2995

Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

1bis

Art. 4 cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo: b.

i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1, fino a una volta e mezzo l'importo della rendita di vecchiaia minima secondo l'articolo 34 capoverso 5; il Consiglio federale prevede la possibilità per gli assicurati di chiedere che tali redditi siano inclusi nel calcolo.

Art. 5 cpv. 3 lett. b Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: 3

b.

dopo l'ultimo giorno del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 21

Età di riferimento e rendita di vecchiaia

Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

1

Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Si estingue con la morte dell'avente diritto.

2

Art. 29bis 1

Disposizioni generali per il calcolo della rendita

La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento.

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento o decesso).

2

Se ha versato contributi all'AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'avente diritto può chiedere, una sola volta, che la rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall'attività lucrativa che l'avente diritto ha conseguito durante il periodo di contribuzione supplementare e sui quali ha versato contributi. I contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non fanno nascere il diritto a una rendita.

3

Eventuali lacune contributive possono essere colmate con i contributi versati dall'avente diritto tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i cinque anni successivi se durante tale periodo: 4

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (AVS 21)

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a.

l'avente diritto ha conseguito un reddito equivalente almeno al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa non ripartiti conseguiti nel corso del periodo di cui al capoverso 2; e

b.

i contributi versati su questo reddito corrispondono al contributo minimo annuo.

Il Consiglio federale disciplina il computo: a.

dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita;

b.

dei periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni;

c.

degli anni concessi in più; e

d.

dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Disciplina inoltre il momento in cui inizia il diritto alla rendita ricalcolata conformemente al capoverso 3.

6

Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: 3

a.

entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;

b.

la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento;

d.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o

e.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: 4

a.

tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l'articolo 40; e

Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

3

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Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

6

Art. 34bis

1a. Misura compensativa per le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita

Salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, le donne della generazione di transizione che riscuotono la rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita. Sono applicabili le disposizioni seguenti: 1

2

a.

se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, il supplemento di rendita di base ammonta a 160 franchi al mese;

b.

se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 100 franchi al mese;

c.

se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 50 franchi al mese.

Il supplemento di rendita di base è graduato come segue:

Anno di nascita

Supplemento di rendita mensile in % del supplemento di base

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 (anno dell'entrata in vigore) + 1 ­ 64]

25

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 2 ­ 64]

50

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 3 ­ 64]

75

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 4 ­ 64]

100

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 5 ­ 64]

100

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 6 ­ 64]

81

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 7 ­ 64]

63

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 8 ­ 64]

44

Donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 9 ­ 64]

25

Appartengono alla generazione di transizione le donne che raggiungono l'età di riferimento nei nove anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

3

Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita calcolata conformemente all'articolo 34. Non è sottoposto alla riduzione di cui all'articolo 35.

4

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Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il diritto delle donne con durata di contribuzione incompleta.

5

Art. 35 cpv. 1 e 3, secondo periodo La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: 1

a.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;

b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

... Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono soltanto una percentuale della rendita.

3

Art. 35ter cpv. 2 In caso di differimento della riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è differita nella stessa misura percentuale.

2

Titolo prima dell'art. 39

IV. Riscossione flessibile della rendita Art. 39

Riscossione differita della rendita di vecchiaia

Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può differire, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può revocare la riscossione differita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo.

1

Chi ha differito la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso.

2

La rendita di vecchiaia differita, o la percentuale di rendita differita, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni differite.

3

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni.

4

Art. 40

Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Chi adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia può, dal compimento dei 63 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese succes1

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sivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la possibilità di revocare la riscossione anticipata in caso di concessione a posteriori di una rendita d'invalidità.

Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.

2

Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

3

In deroga all'articolo 29ter capoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

4

Il calcolo della rendita anticipata è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa. Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoversi 1 e 2.

5

Art. 40a

Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

1

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.

2

Se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 moltiplicato per quattro, le aliquote di riduzione sono ridotte del 40 per cento.

3

Art. 40b

Combinazione di riscossione anticipata e riscossione differita della rendita di vecchiaia

Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può differire la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

1

La percentuale di rendita differita non può più essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è già stata aumentata una volta durante il periodo di riscossione anticipata.

2

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Art. 40c

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Aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Le donne della generazione di transizione a partire dai 62 anni compiuti possono anticipare la riscossione della rendita secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 40b. Alla rendita anticipata si applicano le aliquote di riduzione seguenti: Anni di anticipazione

Aliquota di riduzione in %, se il Aliquota di riduzione in %, se il Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determireddito annuo medio determireddito annuo medio determinante è inferiore o uguale nante è superiore all'importo nante è superiore all'importo all'importo della rendita di vec- della rendita di vecchiaia annua della rendita di vecchiaia annua chiaia annua minima secondo minima secondo l'articolo 34 minima secondo l'articolo 34 l'articolo 34 moltiplicato per moltiplicato per quattro, ma inmoltiplicato per cinque quattro feriore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque

1

0

2,5

3,5

2

2

4,5

6,5

3

3

6,5

10,5

Art. 43bis cpv. 1, 2 e 4 Ha diritto all'assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA3) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera.

1

Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

2

Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno d'importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

4

Art. 43ter

Contributo per l'assistenza

Chi, sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o sino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater­42octies LAI4.

3 4

RS 830.1 RS 831.20

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Art. 44 cpv. 2 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA5, una volta all'anno.

L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.

2

Art. 64 cpv. 2bis, primo periodo 2bis Gli

assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d'età. ...

Art. 64a

Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con: 1

b.

Concerne soltanto il testo tedesco

c.

i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;

e.

gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoversi 3 e 3ter Cost. destinati all'assicurazione medesima;

f.

il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 103

Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

Art. 104

Finanziamento del contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate.

1

2

5

L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

RS 830.1

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Titolo prima dell'art. 111 e art. 111 Abrogati II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21) a. Età di riferimento delle donne L'età di riferimento è di: a.

64 anni per le donne nate nel [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 (anno dell'entrata in vigore) ­ 64] o anteriormente;

b.

64 anni e tre mesi per le donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 1 ­ 64];

c.

64 anni e sei mesi per le donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 2 ­ 64];

d.

64 anni e nove mesi per le donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 3­ 64];

e.

65 anni per le donne nate nel [anno dell'entrata in vigore + 4 ­ 64] o successivamente.

b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento Le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 non hanno ancora compiuto i 70 anni e hanno totalizzato periodi di contribuzione dopo l'età di 65 anni possono chiedere che la loro rendita venga ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoversi 3 e 4.

c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia Alle rendite di vecchiaia delle donne la cui riscossione anticipata è in corso al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 40c rimane applicabile il diritto previgente per tutto il periodo di riscossione anticipata. Al momento in cui l'assicurata raggiunge l'età di riferimento la rendita di vecchiaia è ricalcolata secondo l'articolo 29bis, tenendo conto delle aliquote di riduzione previste all'articolo 40c.

d. Età per la riscossione anticipata Nell'anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 le donne possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti.

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e. Adeguamento delle aliquote di riduzione e d'aumento Il Consiglio federale adegua le aliquote d'aumento di cui all'articolo 39 capoverso 3 e le aliquote di riduzione di cui all'articolo 40a capoversi 1 e 3 al più presto il 1° gennaio 2027.

IV All'atto della pubblicazione della presente legge nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Cancelleria federale è autorizzata a sostituire le formule in corsivo contenute nell'articolo 34bis e nelle disposizioni transitorie con i corrispondenti anni di nascita.

V 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatti salvi i capoversi seguenti, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 17 dicembre 20216 sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

3

Gli articoli 34bis e 40c entrano in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge con effetto durante nove anni.

4

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

6

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile7 Sostituzione di un'espressione Negli articoli 124, titolo marginale e capoverso 1, nonché 124a, titolo marginale e capoverso 1 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 89a cpv. 6 n. 2a Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b),

2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 10 cpv. 3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS11, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

3

Art. 22bis cpv. 4 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS12, ma al 4

7 8 9 10 11 12

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

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più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 30

Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato: a.

anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS13, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;

b.

acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

c.

decede.

Art. 42 cpv. 4 e 4bis L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.

4

4bis

Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

a.

che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS14; o

b.

in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 42septies cpv. 3 lett. b 3

Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: b.

anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS15 o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; o

Art. 47 cpv. 3 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all'anno.

L'avente diritto può chiedere il versamento mensile.

3

13 14 15

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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Art. 74 cpv. 2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS16.

2

3. Legge federale del 6 ottobre 200617 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Sostituzione di un'espressione Negli articoli 4 capoverso 1 lettere b numero 1 e d, nonché 5 capoverso 3 lettera a, «periodo di contributo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «durata di contribuzione».

Art. 4 cpv. 1 lett. abis, aquater e b n. 2 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA18) hanno diritto a prestazioni complementari se: 1

abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); aquater. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS; b.

avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se: 2. la persona deceduta avesse compiuto tale durata di contribuzione, e, quali persone vedove, non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 5 cpv. 3 lett. b­d Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di: 3

16 17 18 19 20

b.

cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS20 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;

c.

cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui

RS 831.10 RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

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rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI; d.

dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis, 1ter e 3 lett. h 1

Sono computati come reddito: dbis. la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS21 oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;

Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI22 non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

1ter

3

Non sono computati: h.

il supplemento di rendita secondo l'articolo 34bis LAVS.

Art. 13 cpv. 3 Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

3

4. Legge federale del 25 giugno 198223 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Sostituzione di espressioni Negli articoli 10 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 2, 15 capoverso 1 lettera a, 24 capoverso 3 lettera b, 33b, rubrica, 34a capoverso 4, 36 capoverso 1 e 41 capoverso 3 «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

1

Negli articoli 14 capoverso 1 e 31 «età che dà diritto alla rendita» è sostituito con «età di riferimento».

2

Nell'articolo 33a capoverso 2 «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituito con «età di riferimento regolamentare».

3

Nell'articolo 49 capoverso 1 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

4

21 22 23

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.40

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Nell'articolo 60a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

5

Art. 13

Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia

L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS24.

1

L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.

2

3 Entro

i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.

Art. 13a

Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. L'istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.

1

Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.

2

La prima riscossione parziale deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

3

L'istituto di previdenza può stabilire nel regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.

4

Art. 13b

Condizioni per la riscossione anticipata e per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia

La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

1

L'assicurato può differire la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

2

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo ... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

1

24

RS 831.10

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Art. 21 cpv. 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.

1

Art. 37 cpv. 2 L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13­13b) gli sia versato come liquidazione in capitale.

2

Art. 47a cpv. 4, primo periodo 4 L'assicurazione

termina quando si verifica il rischio morte o invalidità o quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento regolamentare. ...

Art. 49 cpv. 2 n. 2 2 Se

un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2.

la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b),

Art. 79b cpv. 2 2 Il

Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che: a.

fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;

b.

ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

5. Legge del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio Sostituzione di espressioni Nell'articolo 16 capoverso 5 «limite d'età ordinario previsto nel regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento prevista dal regolamento».

1

Nell'articolo 17 capoverso 2 lettere a, b e c «limite ordinario d'età» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento».

2

Nell'articolo 22e capoverso 2 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

3

25

RS 831.42

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Art. 1 cpv. 4 Essa non si applica ai rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza che non è finanziato secondo il sistema di capitalizzazione accorda il diritto a una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194626 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4

Art. 2 cpv. 1bis L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età di riferimento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

1bis

Art. 8 cpv. 3 e 4 In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per: 3

a.

calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e

b.

garantire il rispetto del numero massimo di riscossioni parziali ammesse in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).

In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.

4

Art. 24f, secondo periodo ... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.

26 27

RS 831.10 RS 831.40

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6. Legge federale del 20 marzo 198128 sull'assicurazione contro gli infortuni Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 18 capoverso 1 «età ordinaria di pensionamento», e nell'articolo 20 capoverso 2ter «età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita», sono sostituiti con «età di riferimento».

Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

2

Art. 22

Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA29, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto anticipa la riscossione della totalità della rendita AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194630 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

4

7. Legge federale del 19 giugno 199231 sull'assicurazione militare Art. 41 cpv. 1, secondo periodo ... Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui non può essere assegnata una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194632 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1

28 29 30 31 32

RS 832.20 RS 831.1 RS 831.10 RS 833.1 RS 831.10

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Art. 43 cpv. 1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica: 1

a.

le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS33;

b.

le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 47 cpv. 1 Dal momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS34, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

1

Art. 51 cpv. 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS35, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

4

8. Legge del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 1a cpv. 4bis Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194637 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

4bis

33 34 35 36 37

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 834.1 RS 831.10

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9. Legge del 25 giugno 198238 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2 cpv. 2 lett. c 2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. d 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: d.

ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS39;

Art. 13 cpv. 3 Abrogato Art. 18c cpv. 1 Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

1

Art. 27 cpv. 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS40 e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

3

10. Legge federale del 19 giugno 202041 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani Art. 3 cpv. 1 Chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui: 1

38 39 40 41

RS 837.0 RS 831.10 RS 831.10 RS 837.2

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a.

raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194642 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; o

b.

ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che al raggiungimento dell'età di riferimento avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 200643 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Art. 14 cpv. 3 Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue inoltre se al momento in cui si ha diritto alla riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia è prevedibile che al raggiungimento dell'età di riferimento si avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC44.

3

42 43 44

RS 831.10 RS 831.30 RS 831.30

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