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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria) Modifica del 17 dicembre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 21 cpv. 3, secondo periodo ... È ammesso per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

3

Art. 31 cpv. 3, primo periodo Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP3 o dell'articolo 49a o 49abis CPM4 possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. ...

3

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FF 2020 6543 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0

2021-4146

FF 2021 2999

Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

FF 2021 2999

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 9: Documenti di viaggio, visti di ritorno e divieto di viaggiare Art. 59, rubrica e cpv. 4­6 Rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno Un documento di viaggio può essere rilasciato anche ai seguenti stranieri privi di documenti: 4

a.

i titolari di un permesso di dimora e i titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

b.

i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione, se sono autorizzati a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza conformemente all'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato conformemente all'articolo 59e capoverso 2 o 3;

c.

i richiedenti l'asilo e le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato, per preparare la loro partenza o ai fini della loro partenza definitiva.

La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno in Svizzera (visto di ritorno) a uno straniero ammesso provvisoriamente o a una persona bisognosa di protezione se l'interessato: 5

a.

è titolare di un documento di viaggio valido emesso dallo Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera; e

b.

è autorizzato a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza conformemente all'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato conformemente all'articolo 59e capoverso 3.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno.

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Art. 59d

Divieto di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza.

1

La SEM può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza se necessario per preparare la sua partenza autonoma e definitiva. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.

2

3

Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

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Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

Art. 59e

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Divieto di recarsi in altri Stati per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi in uno Stato che non è il loro Stato d'origine o di provenienza.

1

La SEM può eccezionalmente autorizzare un richiedente l'asilo a effettuare un viaggio ai sensi del capoverso 1 se la procedura d'asilo o di allontanamento lo richiede.

2

La SEM può eccezionalmente autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio ai sensi del capoverso 1 in presenza di particolari motivi personali. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni. Tuttavia, se per un determinato Stato è stato disposto un divieto di viaggiare secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo, la SEM può autorizzare lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione a recarsi in tale Stato unicamente se motivi gravi lo giustificano (art. 59c cpv. 2).

3

4

Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

Art. 84 cpv. 4 e 5 4

5

L'ammissione provvisoria si estingue se lo straniero ammesso provvisoriamente: a.

presenta una domanda d'asilo in un altro Stato e obblighi internazionali non impongono alla Svizzera di riammetterlo;

b.

ottiene un permesso di dimora in Svizzera od ottiene uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;

c.

si reca senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stato costretto;

d.

permane per oltre due mesi senza autorizzazione in uno Stato che non è lo Stato d'origine o di provenienza e obblighi internazionali non impongono alla Svizzera di riammetterlo; oppure

e.

notifica la sua partenza e lascia la Svizzera.

Il capoverso 4 lettere c e d non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

Art. 84a

Rilascio di un permesso di dimora a stranieri ammessi provvisoriamente

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato d'origine o di provenienza.

1

Se a uno straniero la cui ammissione provvisoria si è estinta in forza dell'articolo 84 capoverso 4 lettera c è nuovamente concessa l'ammissione provvisoria perché l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, il rilascio di un permesso di dimora è escluso per dieci anni dalla nuova concessione dell'ammissione provvisoria. È fatto salvo il diritto al rilascio.

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Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

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Se è concessa l'ammissione provvisoria a una persona la cui domanda d'asilo è stata respinta a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d'origine o di provenienza, a una persona la cui protezione provvisoria ha termine ai sensi dell'articolo 79 lettera e LAsi5 o a una persona cui la protezione provvisoria non è stata concessa a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d'origine o di provenienza, il rilascio di un permesso di dimora è escluso per dieci anni dalla concessione dell'ammissione provvisoria. È fatto salvo il diritto al rilascio.

3

Art. 85 cpv. 3, 4, 7 e 8 Abrogati Art. 85a cpv. 1, 2, parte introduttiva, e 3bis Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 61 LAsi6.

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d'impiego. La notifica indica in particolare: 2

Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. La notifica contiene in particolare i dati di cui al capoverso 2.

3bis

Art. 85b

Cambiamento di Cantone

Lo straniero ammesso provvisoriamente che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve chiedere alla SEM l'autorizzazione a cambiare il Cantone.

La SEM sente il Cantone interessato.

1

2

Il cambiamento di Cantone è autorizzato: a.

per tutelare l'unità della famiglia; oppure

b.

se sussiste una grave minaccia per la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di altre persone.

Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita nell'altro Cantone un'attività lucrativa di durata indeterminata o vi assolve una formazione professionale di base, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se: 3

a.

l'interessato non percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e

b.

il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

5 6

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RS 142.31 RS 142.31

Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

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Il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato in presenza dei motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7 lettera a o b.

4

Il cambiamento di Cantone dei rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall'articolo 37 capoverso 2.

5

Art. 85c

Ricongiungimento familiare

Il coniuge e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest'ultimo ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se: 1

a.

coabitano con lui;

b.

vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o sono iscritti a una corrispondente offerta di promozione linguistica; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC7 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

2

Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare rileva indizi di una causa di nullità assoluta del matrimonio secondo l'articolo 105 numero 5 o 6 CC8, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

3

Art. 120 cpv. 1 lett. f e h 1

7 8

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: f.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoversi 2 e 3bis o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2­3bis);

h.

come richiedente l'asilo, straniero ammesso provvisoriamente o persona bisognosa di protezione si reca all'estero senza autorizzazione (art. 59d e 59e).

RS 831.30 RS 210

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Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

Art. 122d

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Rifiuto del rilascio del documento di viaggio e del visto di ritorno

Se il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione si reca senza autorizzazione in uno Stato che non è lo Stato d'origine o di provenienza (art. 59e), per tre anni dal ritorno in Svizzera la SEM può rifiutargli il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno.

Art. 126f

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021

Alle domande di rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno presentate da richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 si applica il diritto anteriore.

1

Ai richiedenti l'asilo, agli stranieri ammessi provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione che all'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 soggiornano all'estero senza un documento di viaggio valido o un visto di ritorno valido si applica il diritto anteriore.

2

II La legge del 26 giugno 19989 sull'asilo è modificata come segue: Art. 53 lett. d Non è concesso asilo al rifugiato: d.

che si rechi senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza.

Art. 61 cpv. 1 e 2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP10 o dell'articolo 49a o 49abis CPM11 possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI12).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d'impiego. Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2­6 LStrI.

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RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

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Art. 78 cpv. 1 lett. c e 2 Abrogati Art. 79 lett. e La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: e.

si reca senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stata costretta.

III All'entrata in vigore della modifica della legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) contestuale alla legge federale del 25 settembre 202014 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (cifra I n. 2), la disposizione qui appresso della LStrI ha il tenore seguente: Art. 31 cpv. 3, primo periodo Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP15 o dell'articolo 49a o 49abis CPM16 o, con decisione passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 68 della presente legge, possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. ...

3

IV All'entrata in vigore della modifica della legge del 26 giugno 199817 sull'asilo (LAsi) contestuale alla legge federale del 25 settembre 202018 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (cifra I n. 3), la disposizione qui appresso della LAsi ha il tenore seguente: Art. 61 cpv. 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP19 o dell'articolo 49a o 49abis CPM20 o, con decisione passata in giudicato, l'espulsione ai 1

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RS 142.20 FF 2020 6795 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 FF 2020 6795 RS 311.0 RS 321.0

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Stranieri e loro integrazione. LF (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

FF 2021 2999

sensi dell'articolo 68 LStrI21, possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).

V 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

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