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Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto del 17 dicembre 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 130 cpv. 3ter e 3quater Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3ter
I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3quater
II 1
Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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FF 2019 5179 RS 101
2021-4143
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Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. DF
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