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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni del 17 dicembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20181, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 19 marzo 20102 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 74 cpv. 1 lett. a e h I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione: 1

a.

Abrogata

h.

interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;

2. Legge federale del 16 dicembre 19833 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 28 cpv. 2 2

1 2 3

Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva da sei mesi a tre anni.

FF 2018 2345 RS 173.71 RS 211.412.41

2021-4140

FF 2021 2996

Adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. LF

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3. Legge del 6 ottobre 19954 sui cartelli Art. 56

Prescrizione

Il perseguimento penale si prescrive in sette anni nel caso di reati contro le conciliazioni e le decisioni amministrative (art. 54).

1

2

Il perseguimento penale nel caso degli altri reati (art. 55) si prescrive in quattro anni.

4. Legge del 4 dicembre 19475 di procedura civile federale Ingresso visti gli articoli 122 capoverso 1 e 188 capoverso 2 della Costituzione federale6; Art. 42 cpv. 1 lett. abis 1

Possono rifiutare di deporre: abis. le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 28a del Codice penale7, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare;

Art. 44 cpv. 3 Il testimonio che, citato una seconda volta, non compare senza giustificazione sufficiente o, nonostante la comminatoria di sanzioni penali, rifiuta senza legittimo motivo di deporre è punito con la multa sino a 1000 franchi.

3

Art. 76 cpv. 2, primo periodo Il procedimento penale ha luogo a querela dell'avente diritto conformemente agli articoli 30­33 del Codice penale. ...

2

5. Codice penale8 Art. 333 cpv. 6 Abrogato

4 5 6 7 8

RS 251 RS 273 RS 101 RS 311.0 RS 311.0

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6. Legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale Ingresso visti gli articoli 65 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale10; Art. 23

Violazione del segreto statistico

Chiunque intenzionalmente viola la disposizione di cui all'articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

7. Legge federale del 21 giugno 199611 sull'imposizione degli autoveicoli Art. 36 cpv. 2, parte introduttiva, secondo periodo 2

... Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni. ...

8. Legge federale del 21 giugno 199612 sull'imposizione degli oli minerali Art. 38 cpv. 2, parte introduttiva, secondo periodo 2

... Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni. ...

9 10 11 12

RS 431.01 RS 101 RS 641.51 RS 641.61

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9. Legge federale del 28 settembre 192313 sul registro del naviglio Ingresso visti gli articoli 87 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale14; Art. 63 B. Pene I. Per la violazione dei diritti di terzi

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: 1

2

a.

notifica per l'intavolazione una nave già registrata in Svizzera o all'estero, tacendo all'ufficio del registro l'intavolazione precedente;

b.

all'estero, costituisce dei diritti di pegno contrattuali o d'usufrutto o fa annotare dei diritti personali su di una nave intavolata in Svizzera, recando così pregiudizio alla situazione giuridica degli aventi diritto iscritti nel registro svizzero.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 64 II. Reati in materia di esecuzione e di fallimento

Il proprietario o il capitano o pilota della nave che non osserva gli ordini impartitigli dall'ufficio d'esecuzione e fallimenti o dall'amministrazione del fallimento, segnatamente non tenendo la nave a disposizione conforme alla richiesta fattagli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

10. Legge federale del 20 marzo 198115 sul lavoro a domicilio Ingresso visto l'articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale16; Art. 12

Infrazioni

Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

1

2

Nei casi gravi può essere pronunciata la multa fino a 20 000 franchi.

13 14 15 16

RS 747.11 RS 101 RS 822.31 RS 101

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Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

11. Legge federale del 25 giugno 198217 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visto l'articolo 112 della Costituzione federale18; Art. 75

Contravvenzioni

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale19 commina una pena più grave, è punito con la multa chiunque: a.

viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;

b.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti;

c.

non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

Art. 76

Delitti

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale20 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

17 18 19 20

a.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;

b.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;

c.

nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;

d.

viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;

e.

nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo gli articoli 52c e 52e;

RS 831.40 RS 101 RS 311.0 RS 311.0

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f.

tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;

g.

non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

12. Legge del 20 giugno 198621 sulla caccia Art. 20 cpv. 1 e 1bis Chi ha un'autorizzazione di caccia ne può essere privato dal giudice per uno sino a dieci anni se: 1

a.

intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia o ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice; e

b.

vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.

La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale22.

1bis

Art. 22 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

13. Legge federale del 21 giugno 199123 sulla pesca Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria, se: 1

Art. 19 cpv. 1 e 1bis In caso di delitti o di contravvenzioni gravi o reiterate, l'autore può essere condannato al divieto di esercitare la pesca per una durata massima di cinque anni, se vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.

1

21 22 23

RS 922.0 RS 311.0 RS 923.0

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La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale24.

1bis

14. Legge del 20 giugno 193325 sul controllo dei metalli preziosi Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale26, Art. 44 cpv. 1, 2 e 3, primo periodo È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l'intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;

b.

appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.

Se fa mestiere della frode, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

2

3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 45 cpv. 1 e 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

2

24 25 26

a.

falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;

b.

fa uso di tali marchi;

c.

fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare siffatti marchi.

Concerne soltanto il testo francese

RS 311.0 RS 941.31 RS 101

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Art. 46 c. Uso illecito di marchi

Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 47 d. Infrazione 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecudelle disposizioni sui marchi; niaria chiunque intenzionalmente: impiego abusivo di marchi e a. mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell'indicaimpronte; zione del titolo e del marchio d'artefice prescritti, prodotti di modificazione di marchi

fusione senza indicazione del titolo o non muniti del marchio di fonditore o di saggiatore o casse d'orologio senza marchiatura ufficiale;

2

b.

qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d'artefice;

c.

imita o utilizza abusivamente il marchio d'artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;

d.

mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti di fusione sui quali l'indicazione del titolo o l'impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 53 Abrogato

15. Legge federale del 25 giugno 198227 sulle misure economiche esterne Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale28; Art. 7 cpv. 1 e 5, secondo periodo Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice 1

27 28

RS 946.201 RS 101

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può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

... Per la falsificazione di attestazioni dell'origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

5

II Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cifra I n. 11) o quella contestuale alla modifica del 19 giugno 202030 del Codice delle obbligazioni31 (Diritto della società anonima; all. n. 10), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 76

Delitti

Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale32 commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque: 1

29 30 31 32

a.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;

b.

mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;

c.

nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;

d.

viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;

e.

nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;

f.

tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;

g.

non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o

RS 831.40 RU 2020 4005 RS 220 RS 311.0

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h.

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in qualità di membro dell'organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l'obbligo di trasparenza secondo detti articoli.

Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

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