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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Insolvenza e garanzia dei depositi) Modifica del 17 dicembre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 20201, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1°Negli

articoli 3c capoverso 1 lettera a e 3d capoverso 1 lettera a «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

2°Negli

articoli 1b capoverso 4 lettera b, 6 capoverso 3, 6b capoverso 2, 12 capoverso 3, 13 capoverso 8, 18 capoverso 2 «Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».

3°Negli articoli 6a capoverso 3, 14 capoverso 6, 14b capoversi 1 e 3

«del Codice delle

obbligazioni» è sostituito con «CO».

1 2

FF 2020 5647 RS 952.0

2021-4144

FF 2021 3001

Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

FF 2021 3001

Art. 1a lett. b È considerata banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e: b.

accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o beni o corrisponde interessi sugli stessi; o

Art. 1b cpv. 3 lett. d e 4 lett. a 3

Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare: d.

4

assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un'attività irreprensibile;

Sono fatte salve le seguenti disposizioni: a.

la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)3;

Art. 2bis cpv. 1, frase introduttiva Sottostanno ai capi undicesimo, dodicesimo e dodicesimo a della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento: 1

Art. 3 cpv. 2 lett. a, c e d 2

L'autorizzazione è concessa se: a.

la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;

c.

le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;

d.

le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità.

Art. 3f cpv. 1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

3

RS 220

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

FF 2021 3001

Art. 3g cpv. 3 e 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la dotazione finanziaria e l'organizzazione di società del gruppo importanti di cui all'articolo 2bis capoverso 1 lettera b che svolgono funzioni importanti per le banche di rilevanza sistemica.

3

Le esigenze relative alla dotazione finanziaria e all'organizzazione dipendono dall'entità e dal tipo dei servizi importanti che le società del gruppo importanti devono fornire al gruppo in caso di risanamento o fallimento.

4

Art. 3ter cpv. 3 I membri dell'amministrazione e dell'organo di gestione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.

3

Art. 24 Abrogato Art. 25 cpv. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293­336 della legge federale dell'11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725 e 725a CO5) e l'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili alle banche.

3

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e 2, secondo periodo 1

Concerne soltanto il testo francese

... Può rinunciare alla loro pubblicazione se questa pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.

2

Art. 27 cpv. 1 lett. b e c Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti: 1

4 5

b.

la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile;

c.

il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile.

RS 281.1 RS 220

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Art. 28 cpv. 2 e 4 2

Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

4

Può disciplinare i dettagli della procedura.

Art. 28a

Risanamento di banche cantonali

Nell'ambito della procedura di risanamento, la FINMA tiene conto dello statuto particolare, dei rapporti di proprietà ed eventualmente della forma giuridica delle banche cantonali.

1

Qualora una banca cantonale rischi l'insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini dell'elaborazione del piano di risanamento. Il Cantone designa l'autorità competente.

2

Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risanamento, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per risanare la banca.

3

Art. 30 cpv. 2 e 3 2

Esso può in particolare prevedere che: a.

il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;

b.

la banca sia accorpata con un'altra società in un nuovo soggetto di diritto;

c.

un altro soggetto di diritto rilevi la banca;

d.

la forma giuridica della banca venga modificata.

Con l'omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito. La legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione non è applicabile.

3

Art. 30b

Misure di capitalizzazione

Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.

1

2

I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.

3

Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:

6 7

a.

i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF7, nella misura del privilegio accordato;

b.

i crediti garantiti, nei limiti della garanzia prevista;

c.

i crediti compensabili, nei limiti della loro compensabilità; e RS 221.301 RS 281.1

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Legge sulle banche (Insolvenza e garanzia dei depositi)

d.

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i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h o durante una procedura di risanamento.

Se necessario per la continuazione dell'attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.

4

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente: 5

a.

il capitale convertibile di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e

b.

il capitale sociale è ridotto integralmente.

Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un'adeguata compensazione a posteriori dei creditori.

6

La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell'ordine seguente: 7

a.

crediti postergati;

b.

crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a bail-in); è fatto salvo il capoverso 8;

c.

altri crediti, ad eccezione dei depositi;

d.

depositi.

Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all'articolo 2bis capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti.

8

La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari.

9

Art. 30c 1

Piano di risanamento

Il piano di risanamento deve adempiere le seguenti esigenze: a.

si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca nonché su una stima prudente della necessità di risanamento;

b.

presumibilmente, non pone i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;

c.

tiene adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;

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d.

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tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare precisazioni circa: 2

a.

l'adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1;

b.

il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;

c.

la futura struttura del capitale e il modello di attività della banca;

d.

gli attivi e i passivi della banca;

e.

la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;

f.

la normativa applicabile agli organi uscenti;

g.

la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;

h.

il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;

i.

un'eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell'articolo 39;

j.

le operazioni che necessitano di un'iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.

Art. 31

Omologazione del piano di risanamento

La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c.

1

2

L'accordo dei proprietari non è necessario.

In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente.

3

Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

4

Art. 31a cpv. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.

3

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Art. 31b

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Controprestazione in caso di trasferimento

Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un'adeguata controprestazione.

1

Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

2

Art. 31c

Compensazione in caso di misure di capitalizzazione

Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all'articolo 30b, il piano di risanamento può prevedere un'adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera a risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l'articolo 30b.

1

La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

2

Art. 31d 1

Efficacia giuridica del piano di risanamento

Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto: a.

per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, a decorrere dall'omologazione del piano di risanamento;

b.

in tutti gli altri casi, allo scadere infruttuoso del termine di cui all'articolo 31a capoverso 1.

Il piano di risanamento produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne: 2

a.

la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;

b.

la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;

c.

la riduzione dei crediti;

d.

il trasferimento di fondi;

e.

la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile.

3

Art. 32 cpv. 3, 3bis e 4 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286­288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di 3

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fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h, è determinante il momento dell'emanazione di questa decisione.

Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall'omologazione del piano di risanamento.

3bis

All'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1­2bis si applicano per analogia.

4

Art. 34 cpv. 2 e 3 Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221­270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35­37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.

2

3

La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.

Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

Art. 37a cpv. 2 e 7 2

Abrogato

Il Consiglio federale definisce più precisamente i depositi e i depositanti di cui al capoverso 1. Può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

7

Art. 37b

Pagamento con gli attivi liquidi disponibili

I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili: 1

a.

immediatamente, se sono allibrati presso uffici svizzeri;

b.

non appena materialmente e giuridicamente possibile, se sono allibrati presso uffici esteri.

La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili secondo il capoverso 1. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF8.

2

8

RS 281.1

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Art. 37e cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione delle pretese ai sensi dell'articolo 260 LEF9 non sono considerati.

1

Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e dell'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.

2

Titolo dopo l'art. 37g

Capo dodicesimo a: Ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo Art. 37gbis

Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

In caso di accoglimento del ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

1

L'indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

2

Art. 37gter

Ricorsi di creditori e proprietari

Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo, i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2bis capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro: 1

a.

l'omologazione del piano di risanamento;

b.

atti di realizzazione;

c.

l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali.

Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che la FINMA pronunci su tali atti una decisione ai sensi dell'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA).

2

3

In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF11.

Art. 37gquater

Termini

Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro un atto di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a PA12 non è applicabile.

1

9 10 11 12

RS 281.1 RS 172.021 RS 281.1 RS 172.021

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Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa pubblicamente nota l'approvazione.

2

Art. 37gquinquies Effetto sospensivo I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro: a.

l'ordine di misure di protezione;

b.

l'ordine di una procedura di risanamento;

c.

l'omologazione del piano di risanamento; e

d.

l'ordine di fallimento.

Art. 37h

Principio

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso gli uffici svizzeri. A tal fine, prima dell'accettazione di questi depositi le banche devono aderire all'autodisciplina delle banche.

1

2

L'autodisciplina necessita dell'approvazione della FINMA.

3

L'autodisciplina è approvata se: a.

assicura che il responsabile della garanzia dei depositi paghi i depositi garantiti all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento designato dalla FINMA entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della FINMA concernente l'ordine di fallimento o di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere eh;

b.

prevede che le banche siano tenute a versare contributi complessivamente pari all'1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ma almeno a 6 miliardi di franchi;

c.

assicura che ogni banca, per la metà dei suoi impegni contributivi: 1. depositi durevolmente titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti presso un ente di subcustodia sicuro, o 2. conceda durevolmente prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi;

d.

obbliga ogni banca a compiere, nel quadro della sua ordinaria attività, i preparativi necessari all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento per allestire un piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento secondo l'articolo 37j.

I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di: 4

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a.

un'infrastruttura adeguata;

b.

processi standardizzati;

c.

un elenco dei depositanti i cui depositi sono garantiti secondo il capoverso 1 e dei loro depositi;

d.

un elenco riepilogativo degli altri depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1.

Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5

Se l'autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1­4, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

6

Le ripercussioni delle forme di finanziamento di cui al capoverso 3 lettera c sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri vanno neutralizzate in modo che, nella misura del possibile, le diverse forme di finanziamento siano trattate in modo equivalente. Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche di esecuzione.

7

Art. 37i cpv. 2 e 4 Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.

2

4

Abrogato

Art. 37j

Pagamento

L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti di cui all'articolo 37h capoverso 4 lettera c.

1

Invita immediatamente i depositanti indicati nel piano di pagamento a fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2

L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati immediatamente ai depositanti, ma al più tardi il settimo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle istruzioni.

3

Se l'importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento immediato è effettuato proporzionalmente.

4

5

Il termine di cui al capoverso 3 è prolungato o sospeso per i depositi: a.

che sono oggetto di pretese complesse o poco chiare;

b.

che oggettivamente non esigono un pagamento rapido; o

c.

per i quali sono state fornite istruzioni di pagamento imprecise o poco chiare.

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I depositi di cui al capoverso 5 sono definiti più precisamente nel quadro dell'autodisciplina che la FINMA deve approvare.

6

Art. 37jbis

Compensazione, pretesa e cessione legale

Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

1

I depositanti non possono far valere alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

2

Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

3

Art. 39 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, alta direzione, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 CO13).

Art. 47 cpv. 1 lett. b È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

b.

Concerne soltanto il testo francese

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 Le condizioni di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera d relative all'autodisciplina devono essere adempiute al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021.

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IV Coordinamento con altri atti normativi

1. Codice delle obbligazioni Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche o quella contestuale alla modifica del 19 giugno 202015 del Codice delle obbligazioni16 (all. n. 12), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 25 cpv. 3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293­336 della legge federale dell'11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]), il rischio d'insolvenza (art. 725 CO18), la perdita di capitale (art. 725a CO), l'eccedenza di debiti (art. 725b CO) e la rivalutazione di fondi e partecipazioni (art. 725c CO), nonché l'avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7 e 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili alle banche.

3

2. Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 27 giugno 197319 sulle tasse di bollo o quella del 18 giugno 202120, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 6 Abrogato

3. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 13 ottobre 196521 sull'imposta preventiva (all. n. 7) o quella del 17 dicembre 202122, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: 14 15 16 17 18 19 20 21 22

RS 952.0 RU 2020 4005 RS 220 RS 281.1 RS 220 RS 641.10 FF 2021 1494 RS 642.21 FF 2021 ...

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Art. 5 2. Eccezioni a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative

Non sono soggetti all'imposta preventiva: V a. le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa secondoa referendum l'articolo 49facoltativo.

capoverso 1 lettera a della 1 La presente legge sottostà legge federale del 14 dicembre 199023 sull'imposta federale di2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

retta (LIFD) che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata; Consiglio dicembredi2021 Consiglio degli Stati: b. le nazionale: prestazioni17 volontarie una società di capitali o di una17 so-dicembre 2021 cietà cooperativa, sempre che costituiscano oneri giustificati La presidente, Irène Kälin Il presidente, Thomas Hefti dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 letIl segretario, Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria, Martina Buol tera c LIFD.

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

23

RS 642.11

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 25 giugno 193024 sulle obbligazioni fondiarie Art. 40 VI. Verifica e gestione della copertura

Se una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, viola le prescrizioni legali, segnatamente le prescrizioni relative ai fondi propri, o se la fiducia riposta nella centrale o nel membro è seriamente compromessa, la FINMA può designare un incaricato dell'inchiesta e ordinare la consegna dei valori di copertura.

1

La FINMA può affidare la verifica e la gestione della copertura all'incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro.

2

Art. 40a VIa. Separazione 1 Se è dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina dei mutui e della razione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi copertura

la sepae i rimborsi incassati. Con la dichiarazione di fallimento i mutui non diventano esigibili.

La FINMA designa un incaricato per la gestione dei mutui e della copertura. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi il pagamento di interessi e i rimborsi.

2

La FINMA può autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura.

3

Dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui l'incaricato determina in che misura è stata utilizzata la copertura.

4

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RS 211.423.4

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2. Codice delle obbligazioni25 Art. 1186 F. Accordi derogatori

I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante possono essere soppressi, modificati o menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore soltanto se una maggioranza dei creditori può continuare ad adeguare le condizioni del prestito.

1

Qualora le obbligazioni di prestiti siano emesse al pubblico integralmente o parzialmente al di fuori della Svizzera, in luogo delle disposizioni del presente capo possono essere dichiarate applicabili le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti nonché sulla rappresentanza, l'assemblea e le deliberazioni della stessa contenute in un altro ordinamento giuridico e riguardanti l'emissione pubblica.

2

3. Legge federale dell'11 aprile 188926 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 173b cpv. 2 Sottostanno alla competenza della FINMA in materia di fallimento unicamente i debitori che dispongono della necessaria autorizzazione della FINMA.

2

4. Legge federale del 27 giugno 197327 sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 lett. l e m 1

Non soggiacciono alla tassa: l.

i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 o 30b capoverso 7 lettera b della legge dell'8 novembre 193428 sulle banche approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali;

m. Abrogata

25 26 27 28

RS 220 RS 281.1 RS 641.10 RS 952.0

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FF 2021 3001

5. Legge federale del 14 dicembre 199029 sull'imposta federale diretta Art. 70 cpv. 6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193430 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.

6

6. Legge federale del 14 dicembre 199031 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 28 cpv. 1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193432 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.

1quater

7. Legge federale del 13 ottobre 196533 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. g e i 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva:

29 30 31 32 33 34

g.

gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo gli articoli 11 capoverso 4 e 30b capoverso 6 della legge dell'8 novembre 193434 sulle banche (LBCR) approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali, sempre che lo strumento di capitale di terzi interessato sia emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026;

i.

gli interessi corrisposti da banche o società di gruppi finanziari per gli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 30b capoverso 7 lettera b LBCR, che: RS 642.11 RS 952.0 RS 642.14 RS 952.0 RS 642.21 RS 952.0

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1.

2.

FF 2021 3001

la FINMA ha approvato ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali: ­ per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione ­ per le banche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LBCR: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e sono emessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure per i quali si verifica durante questo periodo un cambiamento di emittente secondo il numero 1.

8. Legge del 3 ottobre 200835 sui titoli contabili Art. 2 lett. 1bis L'articolo 31 capoverso 2 è applicabile, alle condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 1, ai titoli contabili affidati a un ente di custodia in Svizzera o all'estero, anche se la loro custodia è retta dal diritto estero.

1bis

Art. 11a

Segregazione

L'ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili.

1

L'ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su conti titoli distinti. Gli enti di subcustodia devono offrire agli enti di custodia la possibilità di detenere i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti.

2

In caso di custodia all'estero, l'ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest'ultimo detenga i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti.

3

Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l'ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente.

4

L'ente di custodia svizzero non è tenuto a prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se: 5

35

a.

a causa delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o

b.

il titolare del conto ha ordinato all'ente di custodia, per scritto o in un'altra forma che consente la prova per testo, di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.

RS 957.1

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L'ente di custodia svizzero che detiene portafogli di terzi presso un ente di subcustodia mette a disposizione del titolare del conto una prima informazione in forma standardizzata, su supporto cartaceo o elettronico. Esso indica: 6

a.

che di norma la custodia è affidata a un ente di subcustodia;

b.

che, a seconda dell'emittente, l'ente di subcustodia può avere sede all'estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;

c.

che la custodia all'estero comporta dei rischi per il titolare del conto e specifica di quali rischi generali si tratta;

d.

i costi della custodia di titoli contabili.

Art. 11b

Trasmissione di dati a enti di subcustodia e ad altri enti

L'ente di custodia svizzero può trasmettere direttamente all'ente di subcustodia svizzero o estero, nonché ad altri enti e società, tutti i dati di cui questi, oppure gli enti di subcustodia, gli enti o le società che, a catena, li seguono, necessitano per adempiere gli obblighi legali connessi con la custodia.

1

L'ente di custodia fornisce ai titolari dei conti una prima informazione in forma standardizzata, su supporto cartaceo o elettronico, in merito alla possibilità della trasmissione dei dati di cui al capoverso 1 e al fatto che, a seconda del diritto estero applicabile, i dati dei clienti possono essere trasmessi ad autorità dello Stato in questione.

2

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b Se l'ente di custodia detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da: 1

b.

diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi che esulano dal diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia secondo l'articolo 21 e per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

9. Legge del 19 giugno 201536 sull'infrastruttura finanziaria Art. 34 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e­g, nonché 3 2

Possono essere ammessi quali partecipanti a una sede di negoziazione:

36

e.

la Confederazione;

f.

l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

g.

i Fondi di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss).

RS 958.1

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La sede di negoziazione può ammettere altre istituzioni quali partecipanti se garantisce che esse adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle delle società di intermediazione mobiliare e se queste istituzioni: 3

a.

adempiono compiti pubblici e, per l'adempimento di questi compiti, necessitano dell'ammissione quali partecipanti; e

b.

dispongono di una tesoreria professionale.

Art. 88 cpv. 1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 25­37 e 37d­37gquinquies, eccetto l'articolo 37g capoverso 4bis, della legge dell'8 novembre 193437 sulle banche.

1

Art. 90 cpv. 1 lett. b e c Le misure applicabili in caso di insolvenza disposte nei confronti di un partecipante a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi conclusi in precedenza tra la controparte centrale e il partecipante e riguardanti: 1

b.

la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile;

c.

il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile.

Art. 147 cpv. 1 lett. a e b È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

37

a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

Concerne soltanto il testo francese

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