FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) Modifica del 17 dicembre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 aprile 20211, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 8 capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 2, 24 capoverso 5 e 25 capoverso 2 «ordinanza d'esecuzione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Consiglio federale».

1

2

Concerne soltanto il testo tedesco

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 4

A. Oggetto dell'imposta I. Redditi di capitali mobili 1. Norma

1 2 3

1

L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto: a.

gli interessi e tutti gli altri redditi da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera (averi di clienti) detenuti presso: 1. banche e casse di risparmio svizzere secondo l'articolo 1 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche,

FF 2021 976 RS 642.21 RS 952.0

2021-4172

FF 2021 3002

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

2.

FF 2021 3002

assicuratori svizzeri secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che sono titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LSA o sono assoggettati a una sorveglianza cantonale;

b.

le parti di utile e tutti gli altri redditi da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;

c.

gli interessi, le parti di utile e tutti gli altri redditi da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;

d.

i redditi da pagamenti sostitutivi per i redditi di capitali di cui alle lettere a­c.

Il trasferimento all'estero della sede è fiscalmente equiparato alla liquidazione.

2

Le disposizioni della presente legge riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol si applicano parimenti alle persone che li gestiscono, custodiscono o rappresentano.

3

Le disposizioni della presente legge riguardanti le società di capitali e le società cooperative si applicano parimenti alle società in accomandita e alle società di investimento a capitale fisso di cui all'articolo 110 LICol.

4

Art. 5 2. Eccezioni a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative

4 5 6

RS 961.01 RS 951.31 RS 642.11

2 / 14

Non sono soggetti all'imposta preventiva: a.

le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19906 sull'imposta federale diretta (LIFD) che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata;

b.

le prestazioni volontarie di una società di capitali o di una società cooperativa, sempre che costituiscano oneri giustificati

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD.

Art. 5a b. Riserve da apporti di capitale

Il rimborso delle riserve da apporti di capitale forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale, se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 2 è riservato.

1

In occasione del rimborso delle riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto separato per le riserve da apporti di capitale.

2

3

7

Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale: a.

costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD7 o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;

b.

già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione, una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b o 3 LIFD o un trasferimento transfrontalieri della sede o dell'amministrazione effettiva;

c.

rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società di capitali o società cooperativa che effettua il versamento;

RS 642.11

3 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

d.

FF 2021 3002

in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.

La società di capitali o società cooperativa deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

4

I capoversi 2­4 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

5

Art. 5b c. Interessi

1

Non sono soggetti all'imposta preventiva gli interessi: a.

degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;

b.

dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per i casi di sopravvivenza o di morte aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità o la previdenza sociale.

Il Consiglio federale può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un creditore o una persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio o presso lo stesso assicuratore; l'AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

2

Art. 5c d. Investimenti collettivi di capitale

Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol8, non sono soggetti all'imposta preventiva, sempre che siano allibrati separatamente: a.

i profitti di capitale;

b.

i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto;

c.

i rimborsi dei versamenti di capitale fatti dagli investitori;

d.

i redditi da obbligazioni e da cartelle ipotecarie emesse in serie.

Art. 7 cpv. 3 È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi nel senso dell'articolo 5b capoverso 1 lettera b, qualunque sia il motivo del versamento.

3

8

RS 951.31

4 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

Art. 9 cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 10 B. Obbligazione fiscale I. Contribuente

1

L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.

Nel caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol9, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso o la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

2

Nel caso di pagamenti sostitutivi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d, soggetto fiscale è la persona che effettua il pagamento, la girata, l'accreditamento, il computo o la compensazione dei redditi imponibili.

3

Art. 11 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol10 qualora venga presentata una dichiarazione bancaria.

2

Art. 12 cpv. 1 Per i redditi di capitali di cui all'articolo 4 capoverso 1 e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. In caso di trasferimento all'estero della sede (art. 4 cpv. 2), la scadenza della prestazione imponibile coincide con il momento della decisione.

1

Art. 13 cpv. 1 lett. a 1

L'imposta preventiva è: a.

il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a e per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6;

Art. 14 cpv. 1 L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento, del computo o della compensazione della prestazione imponibile. Ogni accordo contrario a tale obbligo è nullo.

1

9 10

RS 951.31 RS 951.31

5 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

Art. 15 cpv. 1 e 1bis 1

Sono responsabili in solido con il contribuente: a.

per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali o società cooperativa, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol11 che sono stati sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;

b.

per l'imposta preventiva dovuta da una società di capitali, da una società cooperativa o da un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol che trasferiscono la sede all'estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica o dell'investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol.

La banca depositaria di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa, se: 1bis

a.

la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili della società in accomandita ha il domicilio all'estero; o

b.

i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali o società cooperative cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero.

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c 1

11

RS 951.31

6 / 14

L'imposta preventiva scade: a.

sugli interessi degli averi di clienti: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;

c.

sugli altri redditi da capitale di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 4a e sulle vincite ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

Art. 20a cpv. 1 Per le vincite in natura ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6, l'organizzatore è tenuto a soddisfare all'obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

1

Inserire prima del titolo del capo secondo Art. 20b C. Vizi di forma

Il solo vizio di forma non giustifica la riscossione di un credito fiscale dell'imposta preventiva se risulta chiaro, o la persona soggetta all'imposta prova, che la mancata osservanza di una prescrizione formale non ha comportato una perdita fiscale per la Confederazione.

Art. 21 cpv. 1 lett. b L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22­28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: 1

b.

per le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite di cui all'articolo 6: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.

Art. 26 3. Investimenti collettivi di capitale

Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano un investimento collettivo di capitale svizzero ai sensi della LICol12 possono far valere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a loro carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

4. Portatori stranieri di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri

I portatori domiciliati all'estero di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol13 hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l'80 per cento del reddito provenga da fonte estera.

Art. 28 cpv. 1 e 2 1

12 13

Abrogato

RS 951.31 RS 951.31

7 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi di clienti nonché sul reddito fruttato da questi valori.

2

Inserire prima del titolo del capo terzo Art. 33a C. Vizi di forma

Il solo vizio di forma non giustifica il rifiuto al rimborso se risulta chiaro, o la persona soggetta all'imposta prova, che la mancata osservanza di una prescrizione formale non ha comportato una perdita fiscale per la Confederazione.

Art. 56 cpv. 2 L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva e l'AFC hanno diritto di ricorrere.

2

Art. 61 A. Infrazioni I. Sottrazione

È punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo: 1

a.

sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;

b.

non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;

c.

ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva o un altro profitto fiscale illecito.

Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

2

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e comminatoria, nonché 1bis È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente l'applicazione legale dell'imposta preventiva: 1

c.

14

RS 192.12

8 / 14

fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in una dichiarazione bancaria,

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

in un'istanza di rimborso o di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; Comminatoria: si veda la frase introduttiva Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1bis

Art. 63 III. Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva.

Art. 64

IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;

b.

non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;

c.

non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d'esecuzione per gli atti di cui all'articolo 20 capoverso 3;

d.

non rispetta il termine di cui all'articolo 20a capoverso 2.

Art. 69 Abrogato Art. 70e VII. Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021

Agli interessi da obbligazioni emesse formalmente prima del 1° gennaio 2023 da una persona domiciliata in Svizzera si applicano l'articolo 4 capoverso 1 lettera a del diritto anteriore e le relative disposizioni sulla riscossione e il rimborso dell'imposta, nonché quelle penali.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

9 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatti salvi i capoversi 3 e 4.

L'articolo 4 capoverso 1 lettera a del diritto vigente è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023.

3

4

L'articolo 70e entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

10 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 197315 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6, bbis e bter 1

La Confederazione riscuote tasse di bollo su: b.

la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri ed esteri: 1. Abrogato 6. Abrogato

bbis. la negoziazione delle obbligazioni estere; bter. la negoziazione di documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati alle lettere b e bbis; Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1, abis, b e c 2

Sono documenti imponibili: a.

i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 1. Abrogato

abis. le obbligazioni emesse da persona domiciliata all'estero; b.

i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, che nella loro funzione economica corrispondono a quelli di cui alle lettere a e abis;

c.

i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a, abis e b.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, f, g, gbis e k 1

Non soggiacciono alla tassa: a.

15 16

l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol16 svizzeri;

RS 641.10 RS 951.31

11 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

f.

l'emissione di obbligazioni di debitori esteri nonché di diritti di partecipazione a società estere, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

g.

il commercio di titoli del mercato monetario esteri;

g.bis l'emissione e il riscatto di quote di fondi del mercato monetario esteri che limitano gli investimenti in valori mobiliari a quelli con una durata residua massima di 397 giorni fino alla data della scadenza; k.

la mediazione o la compera e vendita di partecipazioni svizzere o estere di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di altre società attraverso un negoziatore di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera d, sempre che la partecipazione costituisca un attivo fisso ai sensi dell'articolo 960d del Codice delle obbligazioni17.

Art. 45 È punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi, chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito.

1

Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino all'importo della tassa sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi.

2

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e comminatoria, nonché 1bis È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto: 1

Comminatoria: si veda la frase introduttiva 1bis

Chiunque agisce per negligenza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

17

a.

non adempie una condizione cui fu subordinata un'autorizzazione speciale;

b.

contravviene a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo.

RS 220

12 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

FF 2021 3002

2. Legge del 19 giugno 201518 sull'infrastruttura finanziaria Art. 77 cpv. 1 lett. e Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti: 1

e.

18

Amministrazione federale delle contribuzioni.

RS 958.1

13 / 14

Imposta preventiva. LF (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)

14 / 14

FF 2021 3002