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Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Modifica del 17 dicembre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20201, decreta: I La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 9 capoverso 3, 13 capoverso 2 lettera c, 15 capoverso 1 lettera c, 98 capoverso 2, 104 capoverso 2, 126 capoverso 1 lettera c, 145 capoversi 1 lettera c e 5 «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale» è sostituito con «SAcCol».

1

2

Nell'articolo 106 capoverso 1 «società in accomandita» è sostituito con «SAcCol».

Negli articoli 89 capoverso 1 lettera g numero 4, 98 capoverso 2 e 120 capoverso 2 lettera a «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» e «gestore patrimoniale dell'investimento collettivo di capitale» sono sostituiti con «gestore di patrimoni collettivi».

3

Art. 7 cpv. 4 Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all'investitore in questione. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 4

1 2

FF 2020 6011 RS 951.31

2021-4145

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Legge sugli investimenti collettivi

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(FINMA) può dispensare quest'ultimo dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall'obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.

Art. 8 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).

1

Art. 9 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98­109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110­118).

1

Art. 10 cpv. 3ter 3ter

Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati: a.

per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi: 1. un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi, 2. un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell'intermediario finanziario di cui al numero 1, 3. un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e

b.

che non hanno dichiarato, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.

Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «fondo riservato a investitori qualificati» e «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

3 4

RS 954.1 RS 961.01

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Legge sugli investimenti collettivi

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Art. 13 cpv. 2bis Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un'autorizzazione.

2bis

Art. 15 cpv. 3 I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell'approvazione di cui al capoverso 1 né dell'approvazione di cui al capoverso 2.

3

Art. 20 cpv. 1 lett. b Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi: 1

b.

obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività irreprensibile;

Art. 36 cpv. 3, secondo periodo 3

... Gli articoli 14 e 35 LIsFi5 si applicano per analogia.

Art. 43 cpv. 2 lett. d 2

Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative: d.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 51 cpv. 2 e 5 2 e5

Concerne soltanto il testo francese

Art. 72 cpv. 2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a e abis.

2

Art. 78 cpv. 4 La FINMA può autorizzare deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti.

4

Art. 78a

Liquidità

La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell'investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.

1

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Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest'obbligo.

Art. 79 cpv. 1 Il Consiglio federale può, a mente delle prescrizioni di investimento (art. 54­57, 59­62, 69­71, 118n e 118o), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.

1

Art. 98 cpv. 1, primo periodo La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale. ...

1

Art. 102 cpv. 1 lett. d e 2 1

Il contratto di società deve contenere disposizioni relative: d.

all'importo del capitale accomandato complessivo o ai limiti del margine di variazione del capitale accomandato;

Il contratto di società necessita, all'atto della costituzione, del consenso e della firma di tutti i soci.

2

Art. 102a

Modifica del contratto di società

La modifica del contratto di società necessita del consenso e della firma di tutti i soci.

1

Il contratto di società può essere modificato per decisione della maggioranza dei soci se: 2

a.

il contratto stesso lo prevede; e

b.

la decisione risulta da un atto pubblico.

Il contratto di società modificato per decisione della maggioranza dei soci necessita unicamente della firma degli accomandatari.

3

Titolo dopo l'art. 118

Titolo terzo a: Fondo riservato a investitori qualificati Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 118a

Definizione e applicabilità della legge

Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) è un investimento collettivo di capitale: 1

a.

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accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

Legge sugli investimenti collettivi

2

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b.

accessibile, nel caso in cui i mezzi siano collocati direttamente in immobili, esclusivamente a investitori considerati clienti professionali secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettere a­h LSerFi6;

c.

amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h; e

d.

che non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.

Il L-QIF sottostà alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

Art. 118b

Modifica dello stato di autorizzazione o di approvazione

Un investimento collettivo di capitale che dispone di un'autorizzazione o di un'approvazione della FINMA può rinunciarvi se: 1

a.

adempie i requisiti di cui all'articolo 118a capoverso 1 lettere a­c; e

b.

è garantito che gli interessi degli investitori siano tutelati.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati.

2

Art. 118c

Forma giuridica

Il L-QIF può rivestire la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, della SICAV o della SAcCol.

Art. 118d

Prescrizioni di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF

Non si applicano ai L-QIF: a.

le prescrizioni di investimento di cui agli articoli 53­71 e 103;

b.

le disposizioni che attribuiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44a cpv. 2, 47 cpv. 2, 74, 78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 91, 95 cpv. 2, 96 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 4, 109 lett. c, 126, 132­134, 136­139 e 144).

Art. 118e 1

6

Informazione degli investitori e designazione

Sulla prima pagina dei documenti di un L-QIF e nella pubblicità di questo si deve: a.

utilizzare la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;

b.

specificare che il L-QIF non dispone né di un'autorizzazione né di un'approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.

RS 950.1

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La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol deve contenere la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o l'abbreviazione «L-QIF» e la designazione della relativa forma giuridica.

2

Un L-QIF non può essere designato «fondo in valori mobiliari», «fondo immobiliare», «altro fondo per investimenti tradizionali» o «altro fondo per investimenti alternativi».

3

Art. 118f

Obbligo di notifica e rilevamento di dati

L'istituto cui compete l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4 notifica entro 14 giorni al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l'assunzione dell'amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa.

Il Consiglio federale può definire le indicazioni che la notifica deve contenere.

1

Il DFF tiene un elenco pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti cui compete l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4.

2

A scopi statistici, il DFF può rilevare dati relativi all'attività commerciale del L-QIF presso quest'ultimo e presso gli istituti cui compete l'amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4.

3

Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.

4

5

L'articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 118g

Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento

Il L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.

1

Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi7, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a: 2

a.

un gestore di patrimoni collettivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

b.

un gestore estero di patrimoni collettivi, se: 1. questi sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate nello Stato di sede, e 2. la FINMA e l'autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico hanno concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.

Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.

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7

RS 954.1

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Nel contratto del fondo vanno designate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.

4

Art. 118h

Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol

Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare sia l'amministrazione sia le decisioni di investimento alla medesima direzione del fondo.

1

Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi.

2

La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall'articolo 118g capoversi 2 e 3.

3

Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non è tenuto a delegare la gestione se i suoi accomandatari sono banche, imprese di assicurazione ai sensi della LSA8, società di intermediazione mobiliare, direzioni di un fondo o gestori di patrimoni collettivi.

4

Nello statuto o nel contratto di società vanno designate le persone a cui è delegata la gestione o l'amministrazione.

5

Art. 118i

Verifica, contabilità, valutazione e rendiconto

La verifica del L-QIF deve essere affidata a una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori.

1

Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari che gli appartengono devono essere sottoposti alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni10.

2

La verifica deve essere affidata alla medesima società che ha svolto l'audit per l'istituto cui compete l'amministrazione secondo l'articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4.

3

Alla tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l'articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

4

5

I costi della verifica sono a carico del L-QIF.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all'obbligo di pubblicazione.

6

8 9 10

RS 961.01 RS 221.302 RS 220

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Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti Art. 118j

Redazione e modifica del contratto del fondo

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e si procura l'accordo della banca depositaria.

1

Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo si procura previamente l'accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione del L-QIF: 2

a.

un compendio delle principali modifiche;

b.

l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e

c.

l'indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.

Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sulla data della loro entrata in vigore.

3

4

Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto: a.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3;

b.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto del fondo fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3.

Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l'informazione secondo il capoverso 3.

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Art. 118k

Cambiamento di banca depositaria

L'articolo 39a LIsFi11 si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.

1

Il cambiamento di banca depositaria di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV necessita di un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta 2

11

RS 954.1

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la prova per testo. Il cambiamento deve essere pubblicato senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.

Art. 118l

Deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, sono consentite deroghe all'obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all'articolo 78 purché previste dai seguenti documenti: a.

il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;

b.

il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.

Art. 118m

Dilazione del rimborso in casi straordinari

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento Art. 118n 1

Investimenti e tecniche di investimento

Gli investimenti ammessi per il L-QIF sono disciplinati nei seguenti documenti: a.

nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;

b.

nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV;

c.

nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.

Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità sono indicati i rischi particolari connessi a tali investimenti.

2

Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

3

Art. 118o

Ripartizione dei rischi

La ripartizione dei rischi di un L-QIF è descritta nei documenti di cui all'articolo 118n capoverso 1.

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Legge sugli investimenti collettivi

Art. 118p

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Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari

Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l'articolo 63 capoversi 1­3.

1

Per il L-QIF sono designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.

2

Il Consiglio federale disciplina le deroghe al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2. Disciplina segnatamente le deroghe al divieto di assunzione e di cessione di cui all'articolo 63 capoversi 2 e 3.

3

Art. 132 cpv. 3 3

I L-QIF non sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.

Art. 149 cpv. 1 lett. g e h 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: g.

viola le disposizioni sull'informazione degli investitori e sulla designazione di L-QIF (art. 118e);

h.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 118f capoverso 1.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021 Termine di referendum: 7 aprile 2022

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Legge sugli investimenti collettivi

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 dicembre 200512 sui revisori Art. 2 lett. a n. 2 e c n. 3 Nella presente legge s'intende per: a.

servizi di revisione: 2. verifiche che, secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o l'articolo 118i della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol), sono eseguite da una società di audit abilitata;

c.

società di interesse pubblico: 3. investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 118a LICol per i quali una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge deve essere incaricata di eseguire una verifica secondo l'articolo 118i LICol.

Art. 36a cpv. 2bis La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA15 e all'articolo 118i LICol16 è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 CO17).

2bis

2. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull'imposta federale diretta Art. 49 cpv. 2, primo periodo Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol19 sono assimilati alle altre persone giuridiche. ...

2

12 13 14 15 16 17 18 19

RS 221.302 RS 956.1 RS 951.31 RS 956.1 RS 951.31 RS 220 RS 642.11 RS 951.31

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Legge sugli investimenti collettivi

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3. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 20 cpv. 1, secondo periodo ... Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol21. ...

1

4. Legge del 15 giugno 201822 sui servizi finanziari Art. 4 cpv. 3 lett. b ed e 3

Sono considerati clienti professionali: b.

gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;

e.

gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico con tesoreria professionale;

Art. 50

Eccezioni

Per un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) non è necessario redigere un prospetto.

1

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol23, sempreché questi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

2

5. Legge del 15 giugno 201824 sugli istituti finanziari Art. 32

Definizione

Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200625 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.

20 21 22 23 24 25

RS 642.14 RS 951.31 RS 950.1 RS 951.31 RS 954.1 RS 951.31

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Art. 39a

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Cambiamento della direzione di un fondo riservato a investitori qualificati

L'articolo 39 capoversi 2­6 non si applica al cambiamento della direzione di un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.

1

Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere dapprima l'accordo della banca depositaria.

2

La direzione in carica rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento e indica quando sarà eseguito il cambiamento.

3

Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 3 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul trasferimento e sul momento dell'esecuzione del cambiamento.

4

5

Il cambiamento della direzione del fondo può essere eseguito al più presto: a.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4;

b.

nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4.

Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, il cambiamento può essere eseguito prima di quanto previsto al capoverso 5 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l'informazione secondo il capoverso 4.

6

Art. 40 cpv. 1 In caso di fallimento della direzione del fondo, sono scorporati in favore degli investitori o dei titolari dei conti: 1

a.

i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento, fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 38;

b.

le quote di investimenti collettivi di capitale accreditate su conti di quote.

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6. Legge del 10 ottobre 199726 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. bbis e 4 lett. e 2

Sono intermediari finanziari: bbis. i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b­d della legge del 23 giugno 200627 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

4

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: e.

i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.

7. Legge del 22 giugno 200728 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 3 lett. b Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: b.

gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200629 sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione.

Art. 47 cpv. 1 lett. a È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

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omette di far verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di far effettuare una verifica prescritta dalle leggi sui mercati finanziari oppure ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;

RS 955.0 RS 951.31 RS 956.1 RS 951.31

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