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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera Modifica del 10 gennaio 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale dell'11 giugno 20201, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 40, 40.1 40.1

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(Regolamentazione per assenze giustificate)

Il datore di lavoro accorda un congedo retribuito, purché le assenze non coincidano con dei giorni non lavorativi, nei seguenti casi: a) 2 giorni in caso di proprio matrimonio; b) 10 giorni lavorativi in caso di nascita di un figlio; Il datore di lavoro concede ai lavoratori assoggettati al CCL che diventano padri un congedo di paternità di due settimane (dieci giorni lavorativi) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Nel corso del congedo di paternità il lavoratore percepisce il 100 % del suo salario. Il datore di lavoro effettua la richiesta di indennità presso la cassa di compensazione.

La differenza tra il salario corrisposto in misura del 100 % al lavoratore e l'indennità versata dalla cassa di compensazione è a carico del datore di lavoro; c) 1 giorno in caso di matrimonio di un figlio, per partecipare all'avvenimento, purché si svolga in un giorno lavorativo; d) 3 giorni in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori; e) 3 giorni in caso di decesso dei nonni, suoceri, un genero, una nuora, un fratello o una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore, altrimenti 1 giorno;

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f) g)

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1 giorno in caso di riforma militare; 1 giorno in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica, purché l'evento si svolga in un giorno lavorativo e non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro (al massimo 1 giorno all'anno).

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Appendice 6 Art. 1

Adeguamenti salariali (conformemente all'articolo 24 CCL)

...

1.2

Art. 2 2.1

Per il 2022, oltre all'adeguamento salariale ai sensi dell'articolo 1.1, i salari effettivi dei lavoratori assoggettati registrano un aumento generale dello 0,4 % ...

Salari minimi (conformemente agli articoli 21 e 24 CCL) ... i salari mensili minimi ammontano a: Esperienza professionale nel ramo

Operai qualificati

Operai formati

Operai edili

< = 12 mesi > 12 mesi > 24 mesi > 36 mesi > 48 mesi > 60 mesi

Fr. 4 500.­ Fr. 4 681.­ Fr. 4 868.­ Fr. 5 063.­ Fr. 5 266.­ Fr. 5 466.­

Fr. 4 158.­ Fr. 4 303.­ Fr. 4 455.­ Fr. 4 610.­ Fr. 4 772.­ Fr. 4 940.­

Fr. 3 955.­ Fr. 4 134.­ Fr. 4 323.­ Fr. 4 520.­ Fr. 4 725.­ Fr. 4 940.­

... i salari orari minimi ammontano a: Esperienza professionale nel ramo

Operai qualificati

Operai formati

Operai edili

< = 12 mesi > 12 mesi > 24 mesi > 36 mesi > 48 mesi > 60 mesi

Fr. 24.75 Fr. 25.70 Fr. 26.75 Fr. 27.80 Fr. 28.90 Fr. 30.00

Fr. 22.85 Fr. 23.65 Fr. 24.50 Fr. 25.35 Fr. 26.20 Fr. 27.15

Fr. 21.75 Fr. 22.75 Fr. 23.75 Fr. 24.85 Fr. 25.95 Fr. 27.15

Per il resto, l'appendice 6 rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

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III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

10 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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