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Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01])

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 25 gennaio 2022 concernente la verifica e la fissazione della tariffa (tariffa unica) per le imprese di assicurazione private che esercitano un'attività di assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali.

Per tutte le imprese di assicurazione che esercitano un'attività di assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali in Svizzera o nel Liechtenstein, dal 1° gennaio 2023 la seguente tariffa dei premi si applica all'intero portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi), suddivisa sulle tre cerchie di solidarietà: ­

Mobilia domestica (invariato) 0,21 per mille della somma assicurata

­

Altri beni mobili (invariato)

0,35 per mille della somma assicurata

­

Fabbricati (nuovo)

0,31 per mille della somma assicurata

Le franchigie si basano sull'articolo 175 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS, RS 961.011) e i limiti delle prestazioni sull'articolo 176 OS (come in precedenza).

In data 21 dicembre 2018 la FINMA ha predisposto la verifica della tariffa e coinvolto nel processo di verifica le imprese di assicurazione interessate.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe concernenti le assicurazioni contro i danni causati dagli elementi naturali si applica l'articolo 33 capoverso 3 LSA.

Secondo questa disposizione, l'Autorità di sorveglianza FINMA esamina, sulla base delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono adeguati nell'ottica del rischio e dei costi.

La FINMA ha verificato la tariffa ed è giunta alla conclusione che essa, con le modifiche citate sopra, soddisfa le prescrizioni legali. La FINMA ha fissato la nuova tariffa (tariffa unica) con decisione del 25 gennaio 2022.

La nuova tariffa (tariffa unica) si applica dal 1° gennaio 2023 all'intero portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

2022-0339

FF 2022 264

FF 2022 264

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché la motivazione. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

8 febbraio 2022

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA