FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

1 Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Delegazione amministrativa» è sostituito con «Commissione amministrativa».

Art. 2 cpv. 3bis La convocazione in sessione straordinaria secondo il capoverso 3 è fatta senza indugio quando: 3bis

a.

1 2 3

il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza fondandosi sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o sull'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale di cui all'allegato 1;

FF 2022 301 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.10

2022-0288

FF 2022 302

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

b.

il progetto di un'ordinanza o di un decreto federale semplice secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale o di una legge federale urgente secondo l'articolo 165 della Costituzione federale è iscritto nel ruolo;

c.

è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione secondo l'articolo 33a.

Art. 10a

Partecipazione online alle sedute delle Camere

Se determinate circostanze potrebbero impedire a più parlamentari di partecipare di persona alle sedute di una Camera, quest'ultima può consentire a tali parlamentari di partecipare online alle sedute, purché il quorum secondo l'articolo 159 capoverso 1 della Costituzione federale sia garantito.

1

Un parlamentare può partecipare online alle sedute della sua Camera se è impedito a partecipare di persona a seguito di provvedimenti adottati da un'autorità o di altri casi di forza maggiore. Informa tempestivamente il presidente della Camera.

2

I parlamentari che partecipano online alle sedute della loro Camera hanno gli stessi diritti dei parlamentari che vi partecipano di persona, ad eccezione di quello di partecipare a elezioni e deliberazioni segrete secondo l'articolo 4 capoverso 2.

3

I nomi dei parlamentari che partecipano online alle sedute sono comunicati alla Camera e all'opinione pubblica.

4

Art. 22 cpv. 3, secondo periodo ... I progetti di ordinanze secondo l'articolo 151 capoverso 2bis sono in ogni caso sottoposti alle commissioni competenti per consultazione.

3

Art. 32 cpv. 3 Se non è possibile riunirsi a Berna, la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisca altrove.

3

Art. 32a

Sedute della Camera online

Se non è possibile riunirsi di persona, l'Ufficio di una Camera può decidere di svolgere singole sedute online. Sono fatte salve decisioni contrarie della Camera.

1

Le elezioni e le deliberazioni segrete secondo l'articolo 4 capoverso 2 non possono essere svolte online.

2

Salvo decisioni contrarie della Camera, l'Ufficio determina le sedute che devono essere svolte online e il loro ordine del giorno.

3

Art. 33a

Differimento o conclusione anticipata di una sessione

La decisione di una Camera di differire la sessione o di concluderla anticipatamente necessita dell'approvazione dell'altra Camera.

1

2 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Se le Camere non possono riunirsi in presenza, la Conferenza di coordinamento può decidere di differire la sessione o di concluderla anticipatamente.

2

Art. 37 cpv. 2 lett. c Abrogata Minoranza (cfr. art. 65 cpv. 2bis e 140 cpv. 2) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann) Art. 37 cpv. 2 lett. d Abrogata Art. 38

Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa è una commissione congiunta delle due Camere. Si compone di quattro membri permanenti di ciascuna Camera e dei presidenti delle Camere.

1

Minoranza (Moret Isabelle, Cottier, Pfister Gerhard, Romano, Silberschmidt) La Commissione amministrativa è una commissione congiunta delle due Camere. Si compone di quattro membri permanenti di ciascuna Camera e dei presidenti e dei primi vicepresidenti delle Camere.

1

I membri permanenti sono eletti secondo l'articolo 43 capoversi 1 e 2 per una durata di quattro anni e non possono essere contemporaneamente membri dell'Ufficio della loro Camera. Ogni gruppo parlamentare è possibilmente rappresentato con un seggio.

Per il resto i membri permanenti sono eletti tenendo adeguatamente conto della forza numerica dei gruppi parlamentari. I membri non possono farsi rappresentare da un supplente.

2

La Commissione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare. Nei limiti delle sue competenze concernenti il progetto di preventivo dell'Assemblea federale assicura in particolare che l'Assemblea federale e i suoi organi dispongano delle necessarie risorse e infrastrutture. Può emanare istruzioni per l'assegnazione di personale e mezzi finanziari.

3

4

Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti.

5

Può sottoporre proposte alle commissioni competenti o agli Uffici.

Art. 45a

Sedute

Le sedute delle commissioni si svolgono di norma secondo una pianificazione annuale.

1

Il presidente può stralciare sedute previste secondo la pianificazione annuale o prevederne di nuove. Sono fatte salve decisioni contrarie della commissione.

2

3 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Tra le sedute ordinarie la commissione è convocata a una seduta non prevista se la maggioranza dei suoi membri approva mediante circolazione degli atti una proposta in tal senso in cui è indicato un oggetto in deliberazione la cui trattazione è urgente.

3

Minoranza (Marti Samira, Barrile, Flach, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Kälin, Marra, Suter, Widmer Céline) Un terzo dei membri della commissione può chiedere la convocazione della commissione a una seduta non prevista dalla pianificazione annuale allo scopo di trattare proposte che considera urgenti.

3

Art. 45b 1

Sedute online

La commissione può svolgere le sue sedute online se: a.

non può riunirsi in presenza; o

b.

deve prendere decisioni urgenti o decisioni concernenti la procedura.

Una seduta può essere svolta online soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti.

2

Le persone seguenti possono partecipare online a una seduta della commissione che si tiene in presenza: 3

a.

i membri della commissione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente;

b.

i partecipanti a audizioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettere b e c.

Minoranza I (Cottier, Flach, Gredig, Moret Isabelle) a.

i membri della commissione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente, se la commissione decide in tal senso;

Minoranza II (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Pfister Gerhard, Romano, Rutz Gregor, Steinemann) a.

Stralciare

Minoranza III (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Pfister Gerhard, Rutz Gregor, Steinemann) 3

Stralciare

4 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Minoranza (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. d e 140 cpv. 2) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann) Art. 65 cpv. 2bis Il segretario generale è eletto dall'Assemblea federale plenaria all'inizio di ogni legislatura.

2bis

Art. 112 cpv. 3bis Se si tratta di un progetto di un atto normativo secondo l'articolo 165 o 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, può fissare il termine impartito al Consiglio federale per esprimere il suo parere in modo tale che sia possibile trattare il progetto nella successiva sessione ordinaria o straordinaria.

3bis

Art. 121 cpv. 1bis e 1ter Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale presenta la sua proposta prima della trattazione della mozione durante tale sessione.

1bis

Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un'ordinanza fondandosi sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su un'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale di cui all'allegato 1 sono messe all'ordine del giorno della sessione ordinaria o straordinaria successiva o in corso. Il Consiglio federale presenta la sua proposta per scritto o a voce.

1ter

Art. 122 cpv. 1, 1bis e 1ter Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo.

1

1bis

1ter

Il Consiglio federale riferisce senza indugio se:

a.

una mozione di commissione accolta dalle Camere che incarica il Consiglio federale di modificare un'ordinanza del Consiglio federale in vigore da un anno al massimo o di modificare un progetto d'ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi; oppure

b.

una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di emanare o di modificare un'ordinanza fondandosi sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su un'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale di cui all'allegato 1 non è ancora adempiuta allo scadere del termine impartito al Consiglio federale nel testo della mozione per presentare rapporto.

Il rapporto del Consiglio federale è destinato alle commissioni competenti.

5 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Minoranza (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. d e 65 cpv. 2bis) (Pfister Gerhard, Addor, Binder, Bircher, Buffat, Cottier, Glarner, Marchesi, Moret Isabelle, Romano, Steinemann) Art. 140 cpv. 2, primo periodo Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione. ...

2

Art. 151 cpv. 2bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti sui progetti d'ordinanza e sulle modifiche d'ordinanza che emana fondandosi sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su un'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale di cui all'allegato 1. Se il progetto contiene informazioni classificate come «confidenziali» o «segrete», al posto di consultare le commissioni competenti informa la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione.

2bis

II Alla presente legge è aggiunto un allegato 1 secondo la versione qui annessa.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Delegazione amministrativa» è sostituito con «Commissione amministrativa».

2. Legge del 18 marzo 19885 sulle indennità parlamentari Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Delegazione amministrativa» è sostituito con «Commissione amministrativa».

4 5

RS 170.32 RS 171.21

6 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

3. Legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Delegazione amministrativa» è sostituito con «Commissione amministrativa».

4. Legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione Art. 3a cpv. 1 lett. c 1

Si può rinunciare a una procedura di consultazione se: c.

il progetto concerne l'emanazione o la modifica di una legge federale secondo l'articolo 165 della Costituzione federale o un'ordinanza secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 10

Consultazione in casi di urgenza

Se, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera c, si rinuncia a una procedura di consultazione, l'autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in misura considerevole dal progetto.

Minoranza I (cfr. anche n. 6 e 7) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

5. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. a Abrogata Art. 34

Ricorso contro ordinanze

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le ordinanze del Consiglio federale secondo gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale e contro le ordinanze dell'Assemblea federale secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale.

6 7 8

RS 172.010 RS 172.061 RS 173.32

7 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Minoranza II (Addor, Bircher, Buffat, Marchesi, Steinemann) Art. 34

Ricorso contro ordinanze

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le ordinanze del Consiglio federale secondo gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

Titolo prima dell'art. 43a Sezione 1a: Disposizioni particolari per i ricorsi contro ordinanze Art. 43a Il ricorso contro un'ordinanza secondo l'articolo 34 deve essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

1

Ha effetto sospensivo soltanto se il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale lo ordina d'ufficio o ad istanza di parte.

2

3

L'articolo 22a PA sulla sospensione dei termini non è applicabile.

Un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA di norma non avviene.

4

Minoranza I (cfr. n. 5 e 7) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

6. Legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa Art. 72 lett. a Abrogata Art. 73 lett. c Abrogata Art. 79 Abrogato Minoranza I (cfr. n. 5 e 6) (Glättli, Flach, Gredig, Gysin Greta, Kälin)

9

RS 172.021

8 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

7. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale federale Art. 46 cpv. 2 lett. f 2

Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: f.

le decisioni secondo l'articolo 34 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).

Art. 83 lett. a Abrogata IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

10

RS 173.110

9 / 10

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

FF 2022 302

Allegato 1 (art. 2 cpv. 3bis, 121 cpv. 1ter, 122 cpv. 1bis e 151 cpv. 2bis) Le disposizioni seguenti conferiscono un'«autorizzazione a gestire una crisi»:

11 12 13 14 15 16

1.

l'articolo 55 della legge del 26 giugno 199811 sull'asilo,

2.

l'articolo 62 della legge dell'11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento,

3.

gli articoli 31­34 della legge del 17 giugno 201613 sull'approvvigionamento del Paese,

4.

gli articoli 6 e 7 della legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane,

5.

l'articolo 48 della legge del 30 aprile 199715 sulle telecomunicazioni,

6.

gli articoli 6 e 7 della legge del 28 settembre 201216 sulle epidemie.

RS 142.31 RS 281.1 RS 531 RS 632.10 RS 784.10 RS 818.101

10 / 10