FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.443 Iniziativa parlamentare Ordinanza concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporto esplicativo della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di un'ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché i progetti di modifica della legge sulla protezione dei dati e della legge sulla sicurezza delle informazioni, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

27 gennaio 2022

In nome della Commissione: Il presidente, Marco Romano

2022-0316

FF 2022 345

FF 2022 345

Rapporto 1

Situazione iniziale

Con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)1, approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020, la procedura di nomina del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato)2 viene modificata. Mentre in base al diritto vigente l'Incaricato è nominato dal Consiglio federale e la sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 26 cpv. 1 LPD3), in futuro l'organo eleggente sarà l'Assemblea federale plenaria (art. 43 cpv. 1 nLPD). Con l'elezione tramite il Parlamento s'intende rafforzare l'indipendenza dell'Incaricato e la sua legittimazione democratica.

Nell'ambito della revisione totale della LPD sono state decise diverse disposizioni ­ tra l'altro anche nella legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (nLParl) ­ che disciplinano il rapporto di lavoro dell'Incaricato.

Secondo l'articolo 43 capoverso 1 nLPD l'Incaricato è eletto dall'Assemblea federale plenaria. Per la messa a concorso e la preparazione dell'elezione è competente la Commissione giudiziaria (art. 40a cpv. 1 lett. d e cpv. 2, primo periodo nLParl).

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale (art. 43 cpv. 2 nLPD).

L'Incaricato non può essere membro dell'Assemblea federale o del Consiglio federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione (art. 46 nLPD).

Il mandato dell'Incaricato dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale (art. 44 cpv. 1 nLPD).

Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere all'Assemblea federale la cessazione del mandato per la fine di un mese (art. 44 cpv. 2 nLPD).

L'Assemblea federale plenaria può destituire l'Incaricato prima della scadenza del mandato se questi (a) intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio o (b) ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio (art. 44 cpv. 3 nLPD). La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione della destituzione (art. 40a cpv. 1 lett. d nLParl). Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dell'Incaricato (art. 40a cpv. 6 nLParl).

1 2

3 4

FF 2020 6695 Quando si tratta del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, si parla di «Incaricato». Quando invece s'intende l'autorità rappresentata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza in senso istituzionale, è utilizzata l'abbreviazione IFPDT.

RS 235.1 RS 171.10

2 / 22

FF 2022 345

L'Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria (art. 47 cpv. 1 nLPD). Tuttavia, l'Assemblea federale plenaria può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della funzione, l'indipendenza e la reputazione dell'IFPDT. La decisione è pubblicata (art. 47 cpv. 2 nLPD).

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) dispone di un proprio preventivo (art. 43 cpv. 5, primo periodo nLPD). Presenta ogni anno, per il tramite della Cancelleria federale (CaF), un progetto di preventivo al Consiglio federale. Quest'ultimo lo inoltra senza modifiche all'Assemblea federale (art. 45 nLPD e art. 142 cpv. 2 nLParl). L'IFPDT difende il progetto del suo preventivo e il suo consuntivo dinanzi all'Assemblea federale (art. 142 cpv. 3 nLParl).

Sino al termine della legislatura in corso all'entrata in vigore della nLPD, l'elezione dell'Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore (art. 72 nLPD).

In virtù del suo ruolo di organo eleggente, compete al Parlamento emanare le disposizioni d'esecuzione relative al rapporto di lavoro dell'Incaricato. Il 15 aprile 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha perciò deciso di occuparsene mediante un'iniziativa parlamentare. Il 26 aprile 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha approvato l'iniziativa. Il 27 gennaio 2022 la sua omologa del Consiglio nazionale ha accolto nella votazione sul complesso il progetto di ordinanza allegato (all'unanimità) nonché la modifica della nLPD (parimenti all'unanimità) e la modifica della legge del 18 dicembre 20205 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; con 17 voti contro 3 e 3 astensioni). Conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl, è stata sostenuta nel suo operato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e dal Dipartimento federale delle finanze. I progetti di atti normativi allegati disciplinano i dettagli del rapporto di lavoro dell'Incaricato. Si è rinunciato a una procedura di consultazione poiché i progetti concernono principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali e la ripartizione delle competenze tra autorità federali (art. 3a cpv. 1 lett. a della legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione).

2

Punti essenziali del progetto

Secondo l'articolo 43 capoverso 3 nLPD il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers), sempreché la legge sulla protezione dei dati non disponga altrimenti. La LPers continuerà così a essere applicabile all'Incaricato anche se in futuro questi sarà eletto dall'Assemblea federale plenaria. Lo stesso è previsto anche per quanto riguarda il diritto di esecuzione. Il diritto in materia di personale federale sarà applicato all'Incaricato in via sussidiaria.

Come menzionato in precedenza, la nLPD prevede alcuni disciplinamenti legali specifici concernenti il rapporto di lavoro dell'Incaricato. Nell'ambito dei lavori sulla 5 6 7

FF 2020 8755 RS 172.061 RS 172.220.1

3 / 22

FF 2022 345

presente iniziativa parlamentare è emersa la necessità di integrare puntualmente la nLPD in questo settore. Occorre in particolare creare una base legale che autorizzi espressamente l'Assemblea federale a emanare un'ordinanza sul rapporto di lavoro dell'Incaricato. A livello di legge sono inoltre integrate disposizioni importanti concernenti la previdenza professionale, l'esclusione di un'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la ricusazione e l'ammonimento quale misura disciplinare nonché disposizioni transitorie relative all'elezione e al rapporto di lavoro dell'Incaricato. Anche l'attuale disposizione sull'attività accessoria dell'Incaricato viene adeguata allo scopo di ripartire in termini più pratici le competenze in seno all'Assemblea federale. La norma concernente la risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa dell'Incaricato è anch'essa modificata. La LSIn prevede per l'Incaricato un'eccezione al controllo di sicurezza relativo alle persone. A livello di ordinanza devono infine essere disciplinati o chiariti ulteriori dettagli relativi al rapporto di lavoro dell'Incaricato, ossia la costituzione del rapporto di lavoro e la durata del mandato, lo stipendio, la previdenza professionale, altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la sospensione provvisoria del mandato e il trattamento dei dati.

L'IFPDT è un'unità amministrativa decentralizzata senza personalità giuridica, aggregata amministrativamente alla CaF. La revisione della LPD non modifica questo assetto. Anche l'articolo 43 capoverso 5 nLPD prevede infatti, come fa l'attuale articolo 26 capoverso 4 LPD, che l'IFPDT disponga di una segreteria permanente e di un proprio preventivo e che assuma il proprio personale. Il rapporto fra la CaF e l'IFPDT viene concretizzato mediante un accordo. Il progetto del 23 giugno 20218 concernente la revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (P-OLPD) prevede di mantenere questo status quo e di continuare a disciplinare il rapporto di lavoro della segreteria permanente dell'IFPDT mediante il Consiglio federale inserendo nell'OLPD9 un rimando alla legge sul personale federale e alle relative disposizioni d'esecuzione.

3

Commenti alla modifica della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

Art. 43 cpv. 3, secondo­quarto periodo Secondo l'articolo 43 capoverso 3 nLPD il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla LPers, sempreché la legge sulla protezione dei dati non disponga altrimenti.

Questa disposizione va completata con un disciplinamento relativo alla previdenza professionale dell'Incaricato, secondo cui questi è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Una disposizione del genere è necessaria dato che in questo caso la

8

9

La documentazione sulla procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati si può scaricare dal sito: .

RS 235.11

4 / 22

FF 2022 345

LPD non viene applicata direttamente. Infatti, secondo l'articolo 32b LPers il Consiglio federale è considerato datore di lavoro in materia di diritto della previdenza per gli impiegati di cui all'articolo 32a LPers (fatte salve le unità amministrative decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie). Ciò non riguarda l'Incaricato, ragion per cui occorre disciplinare la previdenza professionale con una normativa specifica. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 43 capoverso 3 nLPD disciplinano inoltre ex novo la previdenza per la vecchiaia dell'Incaricato nel caso in cui rimanga in funzione dopo aver compiuto il 65° anno d'età (cfr. in proposito art. 4 cpv. 2 del progetto di ordinanza concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato). Dal profilo materiale queste disposizioni corrispondono all'articolo 8 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 201010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali (di seguito: ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione).

Per le prestazioni che il datore di lavoro versa all'Incaricato in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità, nonché per le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso dell'impiegato non sono invece necessarie disposizioni legali specifiche. Questo tipo di prestazioni sociali continua a essere retto dal diritto generale in materia di personale federale.

Art. 43 cpv. 3bis Quale organo eleggente e datore di lavoro, l'Assemblea federale è competente per disciplinare materialmente il rapporto di lavoro dell'Incaricato. Tuttavia, la nLPD non contiene ancora disposizioni che autorizzino espressamente l'Assemblea federale a emanare un'ordinanza. Nel nuovo articolo 43 capoverso 3bis si chiarisce perciò che l'Assemblea federale disciplina in un'ordinanza le disposizioni d'esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell'Incaricato, incluso quindi anche il disciplinamento d'esecuzione concernente la previdenza professionale.

Art. 44 cpv. 2 L'articolo 44 capoverso 2 nLPD prevede ora, invece della richiesta di cessazione del mandato,
un diritto di disdetta dell'Incaricato. Diversamente dalla richiesta di cessazione del mandato, con la disdetta l'Incaricato può sciogliere unilateralmente il rapporto di lavoro. Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese. In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare all'Incaricato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone. Questo disciplinamento si ispira all'articolo 5 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione.

10

RS 173.712.23

5 / 22

FF 2022 345

Art. 44 cpv. 4 L'articolo 44 nLPD è ora completato da un capoverso 4 in base al quale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Incaricato non riceve nessuna indennità. Ci si discosta così espressamente da quanto prescrive il diritto in materia di personale federale (segnatamente art. 19 cpv. 3­7 LPers nonché art. 78 seg. dell'ordinanza del 3 luglio 200111 sul personale federale [OPers]). L'Incaricato è meno esposto politicamente di altre persone elette dall'Assemblea federale, come per esempio il procuratore generale della Confederazione o altre persone che svolgono funzioni di alto livello nell'Amministrazione federale. Il potenziale di conflitto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dell'Incaricato non è così elevato da giustificare un'indennità di partenza.

Una minoranza (Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marra, Marti Samira, Masshardt) propone invece di prevedere per l'Incaricato un'indennità di partenza su modello dell'articolo 14a dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione e dell'articolo 15a dell'ordinanza del 13 dicembre 200212 sui giudici. Secondo la minoranza l'Incaricato deve godere di un trattamento uguale a quello riservato alle altre persone elette dall'Assemblea federale.

Art. 44a

Ammonimento

Il nuovo articolo 44a regola con una normativa specifica nella nLPD la responsabilità in materia disciplinare dell'Incaricato. Il diritto in materia di personale federale prevede già nell'articolo 25 capoverso 2 lettere b e c LPers nonché nell'articolo 99 capoversi 2 e 3 dell'OPers diverse misure disciplinari che possono essere prese qualora vengano violati gli obblighi professionali: l'avvertimento, la riduzione dello stipendio, la multa nonché la modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro. La maggior parte di queste misure non si conciliano con il mandato dell'Incaricato. Una modifica dei compiti contraddirebbe le competenze dell'IFPDT previste nella nLPD (art. 49 segg. nLPD). Anche una modifica del tempo o del luogo di lavoro non sarebbe concepibile per l'Incaricato. A ciò si aggiunge che per l'IFPDT ­ a differenza, per esempio, del Ministero pubblico della Confederazione ­ non esiste un'autorità indipendente di vigilanza che potrebbe prendere misure disciplinari nei confronti dell'Incaricato. Se la vigilanza disciplinare fosse affidata a un'autorità politica, l'indipendenza dell'Incaricato sarebbe a rischio, in particolare nel caso di misure disciplinari incisive come la riduzione dello stipendio o la multa. Tuttavia, anche rinunciare completamente a misure disciplinari nei confronti dell'Incaricato sarebbe problematico: le misure disciplinari servono infatti ad attuare il rapporto di lavoro e ad assicurare un esercizio del mandato conforme alla legge. Se sono prese per contestare un comportamento dell'Incaricato che mina la reputazione dell'IFPDT, ciò può persino rafforzare l'indipendenza dell'autorità.

L'articolo 44a prevede pertanto che nei confronti dell'Incaricato non sia disponibile l'intera gamma delle misure disciplinari del diritto in materia di personale federale, 11 12

SR 172.220.111.3 SR 173.711.2

6 / 22

FF 2022 345

ma pur sempre la misura dell'ammonimento. La competenza per pronunciare un ammonimento è conferita alla Commissione giudiziaria. Ciò è in linea con il contenuto del progetto dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato, secondo cui la Commissione giudiziaria prende le decisioni del datore di lavoro che non competono all'Assemblea federale (cfr. più avanti il n. 5.2). Rinunciando a ulteriori misure disciplinari si assicura l'indipendenza dell'Incaricato. Con l'ammonimento, nondimeno, la Commissione giudiziaria riceve uno strumento di cui può avvalersi per assicurare la reputazione e la credibilità dell'IFPDT. La Commissione giudiziaria può pronunciare un ammonimento se constata che l'Incaricato ha violato i suoi doveri d'ufficio. Diversamente da quanto accade nel caso della destituzione secondo l'articolo 44 capoverso 3 lettera a nLPD, qui non deve trattarsi di una violazione grave dei doveri. La Commissione giudiziaria deve però rispettare il principio di proporzionalità. L'ammonimento dev'essere adeguato e necessario per ripristinare l'esercizio corretto del mandato da parte dell'Incaricato. Un ammonimento potrebbe essere preso in considerazione, per esempio, se l'Incaricato ha violato le prescrizioni concernenti l'attività accessoria o l'accettazione di doni o di altri vantaggi. L'ammonimento quale misura disciplinare, del resto, presuppone sempre anche una colpa (negligenza o intenzione). Il procedimento disciplinare è retto dalle disposizioni del diritto in materia di personale federale.

Art. 47 cpv. 2, primo periodo Secondo l'articolo 47 capoverso 1 nLPD l'Incaricato non può per principio esercitare alcuna attività accessoria. Tuttavia, secondo l'articolo 47 capoverso 2, primo periodo nLPD lo si può autorizzare a esercitare un'attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della funzione, l'indipendenza e la reputazione dell'IFPDT. Finora era previsto che fosse l'Assemblea federale a decidere in merito alla deroga al divieto di esercitare un'attività accessoria dell'Incaricato. Tuttavia, ciò non sembra più conforme al principio della ripartizione delle competenze secondo i vari i livelli e la procedura potrebbe rivelarsi troppo complicata nella pratica. Per questo motivo, con la presente modifica della nLPD la decisione relativa a un'attività accessoria dell'Incaricato è trasferita alla Commissione giudiziaria (cfr. anche il n. 5.2 per quanto riguarda la competenza di quest'ultima).

Art. 47a

Ricusazione

Per l'Incaricato i motivi di ricusazione sono menzionati nell'articolo 94a capoversi 1 e 2 OPers e ­ se deve prendere una decisione ­ nell'articolo 10 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA; cfr. art. 94a cpv. 4 OPers e art. 52 cpv. 1 nLPD). Non è tuttavia chiaro chi, in caso di dubbio o di controversia, decida in merito alla ricusazione dell'Incaricato. Secondo l'articolo 94a capoverso 3 OPers lo fanno i superiori. Secondo l'articolo 10 capoverso 2 PA decide l'autorità di vigilanza o, quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. Tutte queste possibilità non entrano in linea di conto per l'Incaricato.

In ragione del fatto che l'Incaricato è indipendente e non riceve istruzioni da alcuno (art. 43 cpv. 4, primo periodo nLPD), anche la decisione in merito alla ricusazione 13

RS 172.021

7 / 22

FF 2022 345

non può essere demandata all'Assemblea federale plenaria o alla Commissione giudiziaria. Vi è dunque una lacuna che nella nLPD viene colmata dal nuovo articolo 47a.

Questa disposizione prevede che a decidere in merito alla ricusazione (contestata) dell'Incaricato sia il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente nel settore della protezione dei dati. Che al presidente della Corte I del Tribunale amministrativo federale vengano affidati compiti speciali non è una novità (cfr.

in proposito art. 30 cpv. 2 e art. 33 cpv. 2 della LPD in vigore). La decisone in merito alla ricusazione dell'Incaricato può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. e art. 92 della legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale).

Art. 72 cpv. 2 Secondo l'articolo 72 nLPD l'elezione dell'Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore sino al termine della legislatura in corso all'entrata in vigore della nLPD. È previsto che la nLPD entri in vigore ancora durante l'attuale legislatura che dura fino alla sessione invernale 2023. Ciò significa che l'Incaricato potrà essere eletto per la prima volta dall'Assemblea federale plenaria a partire dalla sessione invernale 2023. In questo caso il nuovo mandato dell'Incaricato inizierà di principio il 1° gennaio 2024 (cfr. art. 44 cpv. 1 secondo periodo nLPD).

L'attuale titolare della funzione di Incaricato è stato confermato dal Consiglio federale il 10 aprile 2019 per un secondo mandato fino alla fine della 51a legislatura (4 dicembre 2023). Se intende esercitare un ulteriore mandato (terzo e ultimo; cfr. art. 44 cpv. 1 primo periodo nLPD), secondo l'articolo 43 capoverso 1 nLPD deve essere eletto dall'Assemblea federale plenaria. In una costellazione di questo genere ossia se l'Assemblea federale plenaria eleggesse l'attuale titolare il mandato inizierebbe il 1° gennaio 2024, causando una situazione insoddisfacente dal profilo del diritto in materia di personale. Il mandato dell'attuale titolare della funzione durerebbe infatti fino al 4 dicembre 2023, mentre un nuovo rapporto di lavoro potrebbe essere giustificato soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Nel frattempo non sussisterebbero né alcun rapporto di lavoro in qualità di Incaricato per l'attuale
titolare né, di conseguenza, diritti o doveri inerenti al rapporto di lavoro (in particolare nessun diritto allo stipendio).

Considerato quanto esposto, nell'articolo 72 capoverso 2 nLPD è prevista una nuova disposizione transitoria secondo la quale, in occasione della prima elezione da parte dell'Assemblea federale plenaria, l'inizio del mandato dell'Incaricato è anticipato in via eccezionale al giorno successivo l'elezione. Ciò si applica tuttavia soltanto nel caso in cui venga eletto l'attuale titolare. Anche se in tal modo non si garantisce una transizione senza soluzione di continuità, l'attuale Incaricato potrebbe riprendere il suo rapporto di lavoro il più presto possibile. Nel frattempo l'IFPDT potrebbe essere diretto dal supplente dell'Incaricato. È infine opportuno segnalare che nella costellazione descritta il rapporto di lavoro non verrebbe considerato «interrotto» dal profilo del diritto in materia di personale, dato che il suo esercizio durante un breve periodo sarebbe impossibile dal punto di vista giuridico. Non vi sarebbero perciò ripercussioni su un eventuale premio di fedeltà.

14

RS 173.110

8 / 22

FF 2022 345

Art. 72a

Disposizione transitoria relativa al rapporto di lavoro dell'Incaricato

Come esposto in precedenza, sino al termine della legislatura in corso all'entrata in vigore della nLPD l'elezione dell'Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore. Occorre prevedere una disposizione transitoria pertinente anche per il rapporto di lavoro dell'Incaricato. Infatti, soltanto se quest'ultimo viene eletto dall'Assemblea federale plenaria, anche il suo rapporto di lavoro può essere retto dalla nuova normativa. Di conseguenza, l'articolo 72a stabilisce nella nLPD che al rapporto di lavoro dell'Incaricato che è stato costituito secondo il diritto anteriore si applica il diritto anteriore.

Entrata in vigore La competenza relativa all'entrata in vigore è delegata al Consiglio federale, che può così assicurarne il coordinamento con l'entrata in vigore della nLPD quale atto normativo di base (cfr. art. 74 cpv. 2 nLPD).

4

Commenti alla modifica della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni

Art. 29 cpv. 4 lett. ebis In futuro il controllo di sicurezza relativo alle persone sarà disciplinato nella LSIn.

L'articolo 29 capoverso 4 LSIn enumera le funzioni per le quali non viene effettuato alcun controllo di sicurezza relativo alle persone. Questa disposizione vuole escludere, tra l'altro, dal controllo di cui sopra le persone che sono elette nella loro funzione dall'Assemblea federale plenaria (i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici di un tribunale della Confederazione, il procuratore generale della Confederazione, i membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, il generale). Dato che ora l'Assemblea federale plenaria è anche organo eleggente dell'Incaricato, la funzione di «capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza» completa l'elenco di cui all'articolo 29 capoverso 4 (lett. ebis). L'Incaricato viene così trattato come le altre persone elette dall'Assemblea federale plenaria. In un certo senso l'elezione pubblica da parte dell'Assemblea federale plenaria sostituisce il controllo di sicurezza (p. es. tramite la consultazione dei gruppi parlamentari o i resoconti dei media).

L'attuale articolo 12 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 4 marzo 201115 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, secondo cui oggi il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport esegue un controllo di sicurezza ampliato con audizione presso l'Incaricato, sarà abrogato nell'ambito della revisione dell'OLPD in corso, dato che il Consiglio federale non sarà più competente per nominare l'Incaricato.

15

RS 120.4

9 / 22

FF 2022 345

Una minoranza (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor, Steinemann) è dell'opinione che l'Incaricato debba essere sottoposto ­ come accade finora ­ a un controllo di sicurezza relativo alle persone adducendo il fatto che nella sua funzione ha accesso a numerosi documenti sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Entrata in vigore La competenza in materia di entrata in vigore è delegata al Consiglio federale, che può così assicurarne il coordinamento con l'entrata in vigore della LSIn quale atto normativo di base (cfr. art. 92 cpv. 2 LSIn) e l'entrata in vigore della nLPD (cfr. n. 3).

5

Commento ai singoli articoli del progetto di ordinanza

5.1

Ingresso

L'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza può basarsi sul nuovo articolo 43 capoverso 3bis da inserire nella nLPD. Tale articolo prevede che l'Assemblea federale disciplini in un'ordinanza le disposizioni d'esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell'Incaricato (cfr. sopra il n. 3).

5.2

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 l'ordinanza si applica unicamente al rapporto di lavoro dell'Incaricato eletto dall'Assemblea federale plenaria.

Il rapporto di lavoro della segreteria permanente dell'IFPDT, cui appartiene anche il supplente dell'Incaricato, è invece disciplinato come finora dal Consiglio federale (art. 37 cpv. 2 P-OLPD). Anche dopo la revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati, l'IFPDT resta un'unità amministrativa decentralizzata senza personalità giuridica aggregata amministrativamente alla Cancelleria federale (art. 43 cpv. 4, secondo periodo nLPD, art. 2 cpv. 3 della legge del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché art. 8 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'allegato 1 lett. A n. 2.1.1 dell'ordinanza del 25 novembre 199817 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Anche se l'articolo 43 capoverso 5, secondo periodo nLPD gli conferisce la competenza di assumere il proprio personale, l'Incaricato non rappresenta il datore di lavoro sotto il profilo del diritto in materia di personale federale e del diritto in materia di previdenza ai sensi della LPers.

Il datore di lavoro della segreteria permanente dell'IFPDT resta secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPers il Consiglio federale. L'aggregazione amministrativa alla 16 17

RS 172.010 RS 172.010.1

10 / 22

FF 2022 345

CaF consente all'IFPDT di concentrare le sue risorse sull'esercizio operativo. La collaborazione tra la CaF e l'IFPDT è impostata in modo tale che l'indipendenza dell'IFPDT sia salvaguardata. Cionondimeno si pone la questione se in futuro possano essere conferite all'Incaricato competenze nei confronti degli impiegati della segreteria permanente concernenti il diritto in materia di personale federale e il diritto in materia di previdenza. Questa questione non è tuttavia affrontata nell'ambito della presente iniziativa parlamentare che concerne il rapporto di lavoro dell'Incaricato, bensì sarà chiarita alla prima occasione a livello formale di legge.

In quanto eletto dall'Assemblea federale plenaria, secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LPers l'Incaricato non ricade più nel campo di applicazione del diritto generale in materia di personale federale. Tuttavia, l'articolo 43 capoverso 3 nLPD stabilisce espressamente che la LPers è applicabile al rapporto di lavoro dell'Incaricato, a meno che la nLPD non preveda altrimenti. Una simile soluzione è prevista nell'articolo 1 capoverso 2 del progetto di ordinanza anche per le disposizioni d'esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell'Incaricato: per quanto l'ordinanza non disponga altrimenti riguardo al rapporto di lavoro dell'Incaricato, si applicano l'OPers e altri atti d'esecuzione della LPers, in particolare l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200118 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e l'ordinanza del 22 novembre 201719 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). Una tale applicabilità sussidiaria del diritto in materia di personale federale consente di evitare per quanto possibile che vi siano lacune normative. Inoltre, in tal modo eventuali sviluppi nel settore del diritto in materia di personale federale sono presi in considerazione anche per l'Incaricato.

È in particolare necessario scostarsi dal diritto in materia di personale federale laddove lo richiedono l'indipendenza dell'Incaricato (art. 43 cpv. 4, primo periodo nLPD) o la procedura d'elezione da parte dell'Assemblea federale. Le disposizioni generali concernenti il diritto in materia di personale federale devono essere applicate soltanto e nella misura in cui l'indipendenza dell'Incaricato sia garantita. La posizione dell'Incaricato
­ in particolare per quanto riguarda il requisito dell'indipendenza della sua funzione ­ presenta una certa somiglianza con quella del procuratore generale della Confederazione. Nella misura in cui per il rapporto di lavoro dell'Incaricato sono necessarie disposizioni divergenti rispetto al diritto in materia di personale federale, il progetto di ordinanza ricalca pertanto essenzialmente l'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione. Per quanto riguarda l'indipendenza dell'Incaricato va inoltre considerato quanto riportato nella direttiva rilevante per Schengen (UE) 2016/68020 (art. 42) e nella Convenzione ammodernata

18 19 20

RS 172.220.111.31 RS 172.220.111.4 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

11 / 22

FF 2022 345

del Consiglio d'Europa STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale21 (art. 15 comma 5), che la Svizzera intende ratificare22.

Art. 2

Organo competente

L'articolo 2 del progetto di ordinanza designa gli organi competenti per le decisioni del datore di lavoro nei confronti dell'Incaricato.

Art. 2 cpv. 1 e 2 Come prescritto dalla nLPD, le decisioni più importanti del datore di lavoro concernenti l'elezione dell'Incaricato (art. 43 cpv. 1 nLPD) e la destituzione (art. 44 cpv. 3 nLPD) sono di competenza dell'Assemblea federale. Questo è stabilito in modo declaratorio nell'articolo 2 capoverso 1 del progetto di ordinanza (sulla competenza della Commissione giudiziaria per la risoluzione del rapporto di lavoro cfr. le spiegazioni nel n. 3 sull'art. 44 cpv. 2 nLPD).

La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro dell'Assemblea federale plenaria e sottopone a quest'ultima proposte di elezione e le necessarie richieste per la destituzione (art. 2 cpv. 2 del progetto di ordinanza; cfr. anche art. 40a cpv. 1 lett. d nLParl).

Art. 2 cpv. 3 Per le altre decisioni del datore di lavoro la competenza spetta, secondo l'articolo 2 capoverso 3 del progetto di ordinanza, alla Commissione giudiziaria. Già secondo l'articolo 40a capoverso 1 lettera d e capoversi 2 e 6 nLParl, alla Commissione giudiziaria spettano diversi compiti relativi al rapporto di lavoro dell'Incaricato (messa a concorso del posto, preparazione dell'elezione o della destituzione). Inoltre, la Commissione giudiziaria è responsabile anche di stabilire i dettagli del rapporto di lavoro di altre persone elette dall'Assemblea federale (in particolare i giudici dei tribunali federali, il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali della Confederazione; cfr. art. 40a cpv. 4 LParl). Per queste ragioni la Commissione giudiziaria è l'organo ideale per quelle decisioni del datore di lavoro nei confronti dell'Incaricato che non sono adottate dall'Assemblea federale plenaria. Inoltre, a differenza del procuratore generale della Confederazione, per l'IFPDT non vi è alcuna autorità di vigilanza cui possa essere conferita la competenza di certe decisioni del datore di lavoro. Sulla base della presente modifica prevista dell'articolo 47 capoverso 2, primo periodo nLPD (cfr. sopra il n. 3) la Commissione giudiziaria sarà competente anche per autorizzare l'Incaricato a esercitare un'attività accessoria.

21

22

Protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018 alla Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Cfr. a tal proposito il decreto federale del 19 giugno 2020 che approva il Protocollo di emendamento alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, FF 2020 5133.

12 / 22

FF 2022 345

Limiti alle competenze dell'Assemblea federale e della Commissione giudiziaria sono imposti dall'indipendenza legale dell'IFPDT. L'Incaricato deve poter svolgere i suoi compiti in modo indipendente, senza essere vincolato ad alcuna istruzione (art. 43 cpv. 4, primo periodo nLPD). Non deve essere messo sotto pressione o condizionato né direttamente né indirettamente. Questo statuto di indipendenza deve essere considerato nelle valutazioni sulle competenze del datore di lavoro e, in alcuni settori, impone espressamente di scostarsi dalle disposizioni generali del diritto in materia di personale federale (cfr. tra l'altro più avanti il n. 5.7 concernente la sospensione temporanea del mandato).

Visto che gli organi competenti per le decisioni del datore di lavoro, ovvero l'Assemblea federale plenaria e la Commissione giudiziaria, non rientrano tra quelli tipici della procedura amministrativa, si pone la questione della tutela giuridica dell'Incaricato.

Di norma, anche qui si applicano le disposizioni del diritto in materia di personale federale: gli articoli 34 e seguenti LPers disciplinano le controversie concernenti il rapporto di lavoro. Secondo l'articolo 34 capoverso 1 LPers, il datore di lavoro pronuncia una decisione se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa. Una tale decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 36 cpv. 1 LPers). Sia la procedura di prima istanza sia quella di ricorso sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà (art. 34 cpv. 2 LPers). Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di ricorso lo ordina, d'ufficio o a istanza di parte (art. 34a LPers).

Per quanto riguarda le decisioni del datore di lavoro della Commissione giudiziaria, disposizioni in materia si trovano anche nel diritto procedurale della Confederazione.

La PA è eccezionalmente applicabile alla procedura dinanzi a organi dell'Assemblea federale quando quest'ultima adotta una decisione di prima istanza secondo la LPers o decide in qualità di datore di lavoro (art. 1 cpv. 2 lett. b PA). Per il resto, secondo l'articolo 33 lettera a della legge del 17 luglio 200523 sul Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso contro le decisioni degli organi dell'Assemblea federale dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, purché tale ricorso riguardi l'ambito dei rapporti di lavoro del personale federale.

Contro decisioni dell'Assemblea federale plenaria la legislazione federale non mette invece a disposizione alcun rimedio giuridico. Secondo l'articolo 189 capoverso 4 della Costituzione federale24 (Cost.) queste decisioni sono pertanto di norma definitive. Anche l'articolo 14 capoverso 2 lettera c, terza parte del periodo LPers che prevede (in combinato disposto con l'art. 34b cpv. 1 lett. a e cpv. 2, nonché l'art. 34c cpv. 1 lett. a, b e d e cpv. 2 LPers) una possibilità di ricorso in caso di non rielezione, non è applicabile. Tuttavia, secondo la prassi più recente della Corte europea dei dritti dell'uomo (CEDU), in caso di destituzione dei giudici si deve applicare l'articolo 6 comma 1 della Convenzione del 4 novembre 195025 per la salvaguardia dei diritti

23 24 25

RS 173.32 RS 101 RS 0.101

13 / 22

FF 2022 345

dell'uomo e delle libertà fondamentali26. Questa giurisprudenza può essere applicata anche all'Incaricato, che dispone di un'indipendenza quasi giudiziaria. È pertanto ipotizzabile che l'Incaricato possa contestare una destituzione dalla carica da parte dell'Assemblea federale dinanzi a un tribunale (Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale, CEDU). Considerazioni analoghe valgono in caso di non rielezione dell'Incaricato: fermo restando che non vi è alcun diritto alla rielezione da parte dell'Assemblea federale, in caso di chiari errori procedurali o di arbitrio dovrebbe essere possibile un controllo da parte di un giudice. Poiché la legislazione non prevede alcun rimedio giuridico, l'Incaricato dovrebbe richiedere il giudizio di un tribunale in virtù della CEDU.

5.3

Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato

La seconda sezione del progetto di ordinanza contiene delucidazioni sulla costituzione del rapporto di lavoro e sulla durata del mandato dell'Incaricato.

Non è invece necessario precisare ulteriormente a livello di ordinanza la risoluzione del rapporto di lavoro dell'Incaricato. La risoluzione del rapporto di lavoro è retta dall'articolo 44 capoversi 2 e 3 nLPD. Questa normativa è esaustiva e prevale sulle disposizioni concernenti il diritto in materia di personale federale.

Art. 3

Costituzione del rapporto di lavoro

Gli elementi principali per costituire il rapporto di lavoro dell'Incaricato sono disciplinati a livello di legge: il bando di concorso e la preparazione dell'elezione dell'Incaricato sono effettuati dalla Commissione giudiziaria (art. 40a cpv. 1 lett. d e cpv. 2, primo periodo nLParl). L'Incaricato è eletto dall'Assemblea federale plenaria. È eleggibile soltanto chiunque abbia diritto di voto in materia federale (art. 43 cpv. 1 e 2 nLPD).

Considerato quanto precede, l'articolo 3 capoverso 1 del progetto di ordinanza precisa che il rapporto di lavoro dell'Incaricato sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato. Secondo l'articolo 3 capoverso 2 del progetto di ordinanza i dettagli del rapporto di lavoro sono stabiliti dalla Commissione giudiziaria. Non sarebbe conforme al principio della ripartizione delle competenze secondo i vari i livelli se l'Assemblea federale dovesse stabilire da sé i dettagli. Inoltre, non consentirebbe di soddisfare i requisiti di discrezione. Di norma, la Commissione giudiziaria stabilisce i dettagli previamente nell'ambito della preparazione dell'elezione in modo che l'eletto, conoscendoli, possa dare il suo consenso all'elezione. La disposizione ricalca l'articolo 2 dell'ordinanza concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione.

26

Cfr. le sentenze della CEDU nel caso Baka contro Ungheria (Grande Camera) del 23 giugno 2016, § 100 segg., in particolare § 105, e nel caso Volkov contro Ucraina del 9 gennaio 2013, § 122. Si veda anche la sentenza della CEDU nel caso Kövesi contro Romania del 5 maggio 2020, § 105 segg. concernente il licenziamento della procuratrice generale.

14 / 22

FF 2022 345

L'articolo 3 capoverso 3 del progetto di ordinanza si discosta dall'articolo 27 OPers e stabilisce che per l'Incaricato non è previsto un periodo di prova.

A differenza dell'articolo 3 capoverso 2 LParl, l'Incaricato non presta giuramento né promessa solenne (art. 3 cpv. 4 del progetto di ordinanza). Non sembra politicamente opportuno che l'Incaricato presti giuramento dinanzi all'Assemblea federale. Questo dovrebbe essere riservato ai membri del Consiglio federale, al cancelliere della Confederazione e, in caso di guerra, al generale. A differenza del procuratore generale della Confederazione, l'Incaricato non può prestare giuramento né promessa solenne neppure dinanzi a un'autorità di vigilanza indipendente (cfr. art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione).

Art. 4

Durata del mandato

La durata del mandato dell'Incaricato è retta dall'articolo 44 capoverso 1 nLPD (art. 4 cpv. 1 del progetto di ordinanza). Il mandato dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale. Da questa disposizione si desume che l'Incaricato debba essere rieletto dall'Assemblea federale plenaria. A differenza dell'articolo 14 capoverso 2 lettera c LPers, una riconferma tacita o automatica non è pertanto possibile.

L'articolo 4 capoverso 2 del progetto di ordinanza prevede che l'Incaricato cessi le sue funzioni alla fine dell'anno civile in cui compie il 68° anno d'età. Con questo disciplinamento l'Incaricato gode dello stesso trattamento riservato ai giudici e al procuratore generale della Confederazione, eletti anch'essi dall'Assemblea federale plenaria. Inoltre, si tiene pure conto del fatto che l'Amministrazione federale incoraggia a proseguire il lavoro anche dopo l'età ordinaria di pensionamento. La disposizione contribuisce infine alla parità di trattamento di donna e uomo. L'articolo 4 capoverso 2 del progetto di ordinanza corrisponde dal profilo materiale all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione.

Se il posto dell'Incaricato diviene vacante, è rioccupato per il resto della durata del mandato (art. 4 cpv. 3 del progetto di ordinanza).

5.4

Retribuzione

Art. 5

Stipendio

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 del progetto di ordinanza l'Incaricato è come finora attribuito alla classe di stipendio 34 secondo l'articolo 36 LPers (importo massimo secondo la scala degli stipendi dal 1° gennaio 2021 dell'Ufficio federale del personale27: 262 674 franchi).

27

La scala degli stipendi 2021 è consultabile sotto: https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/temi/sistema-salariale.html.

15 / 22

FF 2022 345

Lo stipendio iniziale dell'Incaricato è determinato dalla Commissione giudiziaria, la quale tiene conto dell'età, della formazione, dell'esperienza professionale e di vita del candidato all'elezione, nonché della situazione del mercato del lavoro (art. 5 cpv. 2 del progetto di ordinanza). I requisiti menzionati corrispondono a quelli posti per il procuratore generale della Confederazione (cfr. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione).

Per quanto riguarda l'evoluzione dello stipendio, l'articolo 43 capoverso 6 nLPD stabilisce che, in considerazione della sua indipendenza, all'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 LPers. E neppure sono applicabili le relative disposizioni d'esecuzione degli articoli 15 ­ 17, 39 e 42 OPers, nonché degli articoli 2 ­ 6 e 9 O-OPers. Al posto di questo sistema di valutazione, l'articolo 5 capoverso 3 del progetto di ordinanza stabilisce un'evoluzione dello stipendio indipendente dalle prestazioni in base al modello previsto per il procuratore generale della Confederazione, secondo il quale lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo (cfr. art. 6 cpv. 3 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione). Per l'attuale titolare del posto una tale soluzione è prevista già oggi come disposizione contrattuale particolare. Attualmente l'aumento dello stipendio dell'Incaricato è tuttavia soltanto del due per cento. Visti i nuovi compiti e competenze dell'IFPDT correlati alla revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati, un aumento appare giustificato (cfr. a tal proposito le spiegazioni al n. 5.6).

Art. 6

Supplementi di stipendio

L'Incaricato riceve i supplementi di stipendio previsti nel diritto in materia di personale federale, sempre che adempia i relativi requisiti. Rientrano tra questi supplementi in particolare l'indennità di residenza (art. 43 OPers e art. 11 O-OPers), la compensazione del rincaro (art. 44 OPers), l'assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 51a OPers). Visto che è applicabile in via sussidiaria il diritto in materia di personale federale, una normativa esplicita non è necessaria (cfr. art. 1 cpv. 2 del progetto di ordinanza).

A differenza di quanto previsto dal diritto in materia di personale federale, all'Incaricato non sono assegnati premi di prestazione e premi spontanei rispettivamente secondo gli articoli 49 e 49a OPers (art. 6 cpv. 1 del progetto di ordinanza). Vista l'indipendenza dell'Incaricato, non è ammissibile una valutazione delle prestazioni, che è necessaria per assegnare tali premi (cfr. art. 43 cpv. 6 nLPD).

Inoltre, l'articolo 6 capoverso 2 del progetto di ordinanza stabilisce che la concessione di un'eventuale indennità in funzione del mercato del lavoro sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Considerata la competenza dell'Assemblea federale per il rapporto di lavoro dell'Incaricato, è qui necessario scostarsi dall'articolo 50 capoverso 2 OPers, secondo il quale la concessione dell'indennità in funzione del mercato sottostà all'approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

16 / 22

FF 2022 345

5.5

Previdenza professionale

Art. 7 L'articolo 7 del progetto di ordinanza attua l'articolo 43 capoverso 3, secondo periodo nLPD (nella versione integrata qui proposta) concernente la previdenza professionale (cfr. n. 3) e stabilisce che l'Incaricato è assicurato nella Cassa di previdenza della Confederazione.

5.6

Altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro

La Sezione 5 del progetto di ordinanza riassume gli altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro dell'Incaricato. Il progetto recepisce soltanto quegli elementi del rapporto di lavoro che richiedono un disciplinamento diverso rispetto a quanto previsto dal diritto in materia di personale federale. Nessuna disposizione specifica è tra l'altro necessaria per quanto riguarda il tempo di lavoro (orario di lavoro basato sulla fiducia secondo l'art. 64b OPers), le vacanze (art. 67 seg. OPers) e i congedi (art. 68 OPers) dell'Incaricato. Anche i rimborsi spese e le altre prestazioni del datore di lavoro (art. 69 segg. OPers; circa l'esclusione dell'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro cfr. tuttavia il nuovo art. 44 cpv. 4 nLPD) sono sostanzialmente disciplinati secondo il diritto in materia di personale federale. Infine, i doveri derivanti dal rapporto di lavoro dell'Incaricato sono perlopiù disciplinati dal diritto in materia di personale federale, per esempio secondo le disposizioni concernenti l'accettazione di omaggi e di altri vantaggi (art. 93 seg. OPers) o gli affari per conto proprio (art. 94c OPers). Le disposizioni del diritto in materia di personale federale devono essere sempre interpretate e attuate nell'ottica dell'indipendenza dell'Incaricato. Per esempio, per accordare un congedo (art. 68 cpv. 2, secondo periodo OPers) o il premio di fedeltà (art. 73 cpv. 4 OPers) le prestazioni dell'Incaricato non devono di norma svolgere alcun ruolo.

Il progetto di ordinanza prevede disposizioni speciali per il tasso di occupazione (art. 8), il domicilio (art. 9) e il segreto d'ufficio (art. 10). Anche l'esercizio di un'occupazione accessoria da parte dell'Incaricato è disciplinato in modo diverso rispetto al diritto in materia di personale federale (art. 23 LPers e art. 91 OPers) nell'articolo 47 nLPD (cfr. le spiegazioni sulla modifica dell'articolo 47 cpv. 1, primo periodo nLPD nel n. 3).

Art. 8

Tasso di occupazione

Mentre nel diritto vigente per l'Incaricato non è prescritto un determinato tasso d'occupazione, in futuro la carica dovrà essere esercitata soltanto a tempo pieno. Questa disposizione non ammette una modifica del tasso di occupazione durante il mandato e neppure una modalità di lavoro ripartito (job sharing). Considerato il forte impatto della digitalizzazione sulla protezione dei dati, il mandato pone esigenze sempre più elevate. Anche i nuovi compiti e competenze conferiti all'IFPDT con la revisione toltale della LPD (p. es. le nuove competenze per quanto riguarda inchieste e decisioni secondo l'art. 49 segg. nLPD, i pareri riguardo ai codici di condotta delle associazioni 17 / 22

FF 2022 345

professionali, di settore ed economiche, nonché degli organi federali secondo l'art. 11 nLPD oppure i pareri sulle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati secondo l'art. 23 nLPD) impongono che il posto sia a tempo pieno. Inoltre, l'Incaricato è un'unica persona e non un'autorità collegiale, ed è dunque investito di una grande responsabilità. L'attuale Incaricato esercita già a tempo pieno.

Art. 9

Domicilio

L'articolo 9 del progetto di ordinanza stabilisce che l'Incaricato debba avere domicilio in Svizzera. Questa disposizione corrisponde all'articolo 13 dell'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del procuratore generale della Confederazione.

Art. 10

Segreto d'ufficio

Nel contesto del segreto d'ufficio dell'Incaricato secondo l'articolo 320 del Codice penale28 (CP) occorre osservare di massima gli articoli 22 LPers e 94 OPers. Accanto a questi entrano tuttavia in linea di conto anche diverse altre normative speciali: per esempio l'articolo 94 capoverso 3 OPers, secondo il quale gli impiegati possono deporre in giudizio come parti intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni solo con l'autorizzazione scritta dell'autorità competente, non è applicabile, a meno che l'IFPDT nell'ambito delle disposizioni penali dell'articolo 60 e seguenti nLPD possa sporgere denuncia presso l'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato (art. 65 cpv. 2 nLPD) oppure che possa impugnare secondo l'articolo 52 capoverso 3 decisioni in materia di protezione dei dati su ricorso pronunciate dal Tribunale amministrativo federale. Per i compiti dell'Incaricato nell'ambito del principio di trasparenza vige inoltre l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 200429 sulla trasparenza.

Poiché l'IFPDT ­ a differenza per esempio del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale ­ non conosce un organo dirigente composto di più persone e ­ a differenza del Ministero pubblico della Confederazione ­ non dispone di un'autorità di vigilanza indipendente, si pone la questione su chi decida di sciogliere l'Incaricato dal segreto d'ufficio. L'articolo 10 del progetto di ordinanza attribuisce questo compito alla Commissione giudiziaria. Nell'ottica dell'indipendenza dell'Incaricato una tale attribuzione di competenze appare sostenibile. Con lo scioglimento dal segreto d'ufficio non si impartiscono istruzioni all'Incaricato su come adempiere i suoi compiti, ma si stabilisce piuttosto un motivo giustificato per rivelare un segreto.

L'espressione «autorità superiore» nell'articolo 10 del progetto di ordinanza utilizzata in riferimento alla Commissione giudiziaria corrisponde alla terminologia dell'articolo 320 numero 2 CP e non implica il riconoscimento alla Commissione giudiziaria di alcun potere di impartire istruzioni all'Incaricato.

28 29

RS 311.0 RS 152.3

18 / 22

FF 2022 345

5.7

Sospensione provvisoria del mandato

Art. 11 Per quanto riguarda la sospensione provvisoria del mandato dell'Incaricato, l'articolo 11 capoverso 1 del progetto di ordinanza rinvia in modo declaratorio all'articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità (LResp). Secondo questa disposizione l'Assemblea federale plenaria può sospendere provvisoriamente il mandato dei membri di autorità e di magistrati da essa eletti se nei loro confronti è avviato un procedimento penale per reati direttamente attinenti all'attività o alla condizione ufficiale. Le Commissioni di entrambe le Camere che devono approvare l'autorizzazione al perseguimento penale, possono ­ in seduta congiunta ­ proporre all'Assemblea federale plenaria la sospensione provvisoria del mandato. Altrimenti detto, quando l'immunità penale dell'Incaricato è soppressa, può essere attuata la sospensione provvisoria del mandato secondo l'articolo 14 capoverso 5 LResp.

Se le accuse sollevate sono poco gravi, non è invece possibile sospendere provvisoriamente il mandato dell'Incaricato. Il diritto in materia di personale federale prevede nell'articolo 25 capoverso 2 lettera b LPers in combinato disposto con gli articoli 103 e 103a OPers la sospensione in via cautelare dal servizio e la sospensione dopo disdetta. Per garantire l'indipendenza dell'Incaricato secondo l'articolo 43 capoverso 4, primo periodo nLPD, ci si scosta qui dal diritto in materia di personale federale. In tal modo si impedisce che l'Incaricato sia impedito da un'autorità politica nell'esercizio del suo mandato, senza che si sia dovuta dimostrare una violazione grave dei doveri di servizio o che sussista un sospetto sufficiente di un reato.

Riassumendo, le disposizioni della nLPD non lasciano spazio per un'esclusione dell'Incaricato dal campo d'applicazione dell'articolo 14 capoverso 5 LResp. L'articolo 11 capoverso 2 del progetto di ordinanza esclude pertanto esplicitamente gli articoli 103 e 103a per il rapporto di lavoro dell'Incaricato.

5.8

Trattamento dei dati

Art. 12 Per il trattamento dei dati personali dell'Incaricato nell'ambito del suo rapporto di lavoro si applicano di norma le disposizioni del diritto in materia di personale federale.

Oltre che dagli articoli 27­28 LPers, il trattamento dei dati personali è dunque retto principalmente dall'OPDPers. Questo si desume già dall'articolo 1 capoverso 2 del progetto di ordinanza ed è nuovamente stabilito, soltanto per motivi di chiarezza, nell'articolo 12, primo periodo. L'OPDPers non concerne soltanto il trattamento dei dati personali dei vari titolari dei mandati, bensì anche dei candidati a un mandato o dell'Incaricato. Inoltre contiene disposizioni per la conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati personali dopo la cessazione del rapporto di lavoro (p. es. art. 23 e 26 OPDPers sul dossier personale e sul sistema d'informazione per la gestione dei 30

RS 170.32

19 / 22

FF 2022 345

dati del personale). Le disposizioni relative al trattamento di dati che concernono le prestazioni, le competenze e il potenziale (p. es. art. 19 cpv. 1 lett. d oppure art. 31 cpv. 1 lett. c OPDPers) sono applicabili soltanto se si conciliano con l'indipendenza dell'Incaricato (art. 43 cpv. 4, primo periodo nLPD).

Secondo l'articolo 12, primo periodo del progetto di ordinanza sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 ottobre 200331 sull'amministrazione parlamentare.

Tale ordinanza contiene tra l'altro disposizioni particolari sui verbali e altri documenti delle commissioni (art. 4 segg.) che sono rilevanti nel contesto del rapporto di lavoro dell'Incaricato per il trattamento dei dati da parte della Commissioni giudiziaria.

5.9

Entrata in vigore

Art. 13 L'ordinanza concernente il rapporto di lavoro dell'Incaricato entra in vigore simultaneamente alla modifica della nLPD prevista nell'ambito della presente iniziativa parlamentare. L'entrata in vigore della modifica della nLPD è stabilita dal Consiglio federale (cfr. sopra il n. 3).

6

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie saranno presumibilmente esigue. È previsto un aumento dell'evoluzione dello stipendio dell'Incaricato: invece del due per cento, lo stipendio aumenterà ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio 34 fino al raggiungimento di detto importo massimo (cfr. n. 5.4). Ciò corrisponde annualmente a una differenza pari a 2627 franchi. Anche elevando a 68 anni il limite d'età per la funzione di Incaricato non dovrebbero insorgere costi supplementari. Occorrerà considerare tutt'al più la differenza tra il massimo della classe di stipendio che la persona raggiunge alla fine della carriera e lo stipendio iniziale dei nuovi assunti.

Per il resto, per quanto riguarda la retribuzione dell'Incaricato (cfr. n. 5.4) e le prestazioni sociali (cfr. n. 3 e 5.5) è prevista una soluzione comparabile all'attuale situazione giuridica.

Per la Confederazione vi saranno infine ripercussioni finanziarie a seguito dei compiti aggiuntivi che la Commissione giudiziaria assumerà quale centro di competenza per le numerose decisioni del datore di lavoro (cfr. n. 5.2). Ciò si ripercuoterà sia sul lavoro dei membri della Commissione giudiziaria sia sulla segreteria di quest'ultima.

Occorre calcolare in media un'ulteriore seduta della Commissione all'anno, il che comporta costi annui dell'ordine di circa 13 000 franchi di indennità, e un aumento del lavoro della segreteria del 10 per cento circa (23 000 franchi, contributi alle assicurazioni sociali inclusi).

31

RS 171.115

20 / 22

FF 2022 345

7

Basi legali

Gli elementi importanti del rapporto di lavoro dell'Incaricato sono disciplinati a livello di legge nella nLPD e nella nLParl. Riguardano tra l'altro l'elezione dell'Incaricato da parte dell'Assemblea federale plenaria (art. 43 cpv. 1 nLPD e art. 40a cpv. 1 lett. d nLParl), le condizioni di eleggibilità (art. 43 cpv. 2 nLPD), le incompatibilità (art. 46 nLPD), la durata del mandato e la rielezione (art. 44 cpv. 1 nLPD), la cessazione del rapporto di lavoro su richiesta dell'Incaricato (art. 44 cpv. 2 nLPD) e la destituzione (art. 44 cpv. 3 nLPD e art. 40a cpv. 1 lett. d e cpv. 6 nLParl). La presente modifica prevista della nLPD completa ulteriormente questi elementi. Sono previste in particolare disposizioni concernenti la previdenza professionale, l'esclusione di un'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la ricusazione dell'Incaricato e la misura disciplinare dell'ammonimento. Inoltre, nella nLPD viene creata una base legale che autorizza espressamente l'Assemblea federale a emanare un'ordinanza sul rapporto di lavoro dell'Incaricato (cfr. n. 3).

21 / 22

FF 2022 345

22 / 22