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Decisione generale per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino del 1° marzo 2022

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV); considerato che in certe zone del Canton Ticino Popillia japonica Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata; considerato che il rischio di diffusione di Popillia japonica Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate; considerato che è necessario e opportuno delimitare attorno alla zona infestata una zona cuscinetto, alla quale si applicano parimenti misure speciali; considerato che lo sviluppo delle popolazioni di Popillia japonica Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo; considerato che sulla base delle esperienze maturate nella pratica e dei nuovi risultati forniti dalla ricerca è necessario modificare parzialmente le misure ordinate a giugno 2021, decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali del Canton Ticino elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

1

I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alla zona infestata, costituiscono la zona cuscinetto.

2

2. Misure nella zona infestata Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

1

1

RS 916.20

2022-0592

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Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto con un telo a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: 2

a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione ed è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il Servizio fitosanitario federale (SFF).

I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio i privati o le imprese possono: 4

a.

far analizzare il suolo da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata. Se dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri, tali risultati possono essere presentati al Servizio fitosanitario cantonale2. Sulla base di questi risultati, il Servizio fitosanitario cantonale può autorizzare deroghe. Esso trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione;

b.

rivolgersi alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo3, che può autorizzare deroghe se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

c.

sottoporre il suolo a un trattamento che offra una garanzia fitosanitaria comparabile a quella del punto a. e sia stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il SFF.

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona infestata.

5

Altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, possono essere trasportati fuori dalla zona infestata o essere commercializzati soltanto: 6

a.

2 3

da un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari, se, oltre alle condizioni vigenti, sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;

www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/ www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio/

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b.

da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), se il Servizio fitosanitario cantonale le ha concesso un'autorizzazione per il trasporto o la commercializzazione delle merci in questione, purché siano adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;

c.

a condizione che le merci siano state prodotte in un'azienda di cui alla lettera a o b e rimangano nello stato di vendita fino alla loro destinazione finale.

Un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari non deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3 se i vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, sono trasportati o commercializzati soltanto all'interno della zona infestata. I vegetali devono essere contrassegnati con un'etichetta che non può essere modificata e che deve recare permanentemente la dicitura: «Zona infestata ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

7

Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri. In caso di riscontro della presenza di Popillia japonica Newman o di sintomi riconducibili a tale organismo nocivo in un'azienda omologata, questa è tenuta a informare il SFF. In caso di riscontro della presenza di Popillia japonica Newman o di sintomi riconducibili a tale organismo nocivo in un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), questa è tenuta a informare il Servizio fitosanitario cantonale. Inoltre, in caso di cessione di vegetali (senza passaporto fitosanitario) a utilizzatori finali non commerciali (privati) occorre fornire loro anche il materiale informativo in formato cartaceo del Servizio fitosanitario cantonale o del SFF concernente Popillia japonica Newman.

8

Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da seguire la dinamica delle popolazioni di Popillia japonica Newman e ordinare nel momento opportuno e nel luogo adatto le misure di lotta tese a mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo.

9

3. Misure nella zona cuscinetto Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

1

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto con un telo a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: 2

a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b.

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione ed è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il SFF.

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I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione fuori dalla zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio i privati o le imprese possono: 4

a.

far analizzare il suolo da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata. Se dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri, tali risultati possono essere presentati al Servizio fitosanitario cantonale4. Sulla base di questi risultati, il Servizio fitosanitario cantonale può autorizzare deroghe. Esso trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione;

b.

rivolgersi alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo5, che può autorizzare deroghe se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

c.

sottoporre il suolo a un trattamento che offra una garanzia fitosanitaria comparabile a quella del punto a. e sia stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il SFF.

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata.

5

Altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, possono essere trasportati o commercializzati nella zona indenne da infestazione soltanto: 6

4 5

a.

da un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari, se, oltre alle condizioni vigenti, sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;

b.

da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), se il Servizio fitosanitario cantonale le ha concesso un'autorizzazione per il trasporto o la commercializzazione delle merci in questione, purché siano adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;

c.

a condizione che le merci siano state prodotte in un'azienda di cui alla lettera a o b e rimangano nello stato di vendita fino alla loro destinazione finale.

www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/ www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio/

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Un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari non deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3 se i vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, sono trasportati o commercializzati soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata. I vegetali devono essere contrassegnati con un'etichetta che non può essere modificata e che deve recare permanentemente la dicitura: «Zona cuscinetto ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

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Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

8

Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al SFF e prende ulteriori misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

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Per il riconoscimento precoce della possibile presenza di Popillia japonica Newman nella zona cuscinetto, il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza del territorio.

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4. Metodi di lotta D'intesa con il SFF, il Servizio fitosanitario cantonale può testare metodi di lotta o cattura di Popillia japonica Newman mai utilizzati finora, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti La decisione generale del 1° giugno 2021 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

6

RS 172.021

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Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° marzo 2022

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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Allegato 1 (n. 1 cpv. 1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Agno Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brusino Arsizio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Croglio Curio Grancia Gravesano Lugano

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Morbio Superiore, Sagno Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Magliaso Manno Maroggia Melano Melide Mendrisio Monteggio Morbio Inferiore Morcote Muzzano Neggio Novazzano Paradiso Ponte Tresa

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Pura Riva San Vitale Sessa Sorengo Stabio Vacallo Vezia Vico Morcote

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Allegato 2 (n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostanti la zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Alto Malcantone Aranno Arogno Astano Bellinzona

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina Bosco Luganese, Cimo, Iseo Bruzella, Cabbio, Caneggio, Muggio Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Bioggio Breggia Brione s/Minusio Brissago Cademario Cadempino Cadenazzo Canobbio Capriasca Comano Cureglia Gambarogno Gordola Isone Lamone Lavertezzo Locarno Losone Lugano

Massagno Mezzovico-Vira Miglieglia

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Monteceneri Muralto Novaggio Origlio Ponte Capriasca Porza Ronco s/Ascona Rovio Sant'Antonino Savosa Tenero-Contra Torricella-Taverne Vernate

Sigirino Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Allegato 3 (n. 2 cpv. 6, 7 e n. 3 cpv. 6, 7)

Condizioni per la messa in commercio di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati 1.

La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto, oppure

2.

le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente, oppure

3.

a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe, oppure possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p. es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali, oppure le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte l'anno, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di Popillia japonica.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide da Popillia japonica anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.

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