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Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Disegno

(LPN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20221, decreta: I La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo tedesco.

Art. 1 lett. d, dter e f La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2­5 della Costituzione federale, intesa a: d.

proteggere e interconnettere la fauna e la flora indigene e il loro spazio vitale naturale nella loro diversità biologica;

dter. garantire le prestazioni derivanti dalla diversità biologica come pure dalla diversità, dalla peculiarità e dalla bellezza paesaggistica per l'uomo e per l'ambiente; f.

1 2

promuovere una cultura della costruzione di qualità.

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2022-0736

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Protezione della natura e del paesaggio. LF

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Titolo prima dell'art. 12h

Capo 1a: Presa in considerazione degli inventari federali nell'adempimento dei compiti cantonali Art. 12h I Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all'articolo 5 nel quadro della ponderazione degli interessi nelle loro pianificazioni, in particolare nella pianificazione direttrice e nella pianificazione dell'utilizzazione secondo gli articoli 6­12 e 14­20 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio (LPT).

Inserire prima del titolo del Capo 3

Capo 2a: Promozione di una cultura della costruzione di qualità Art. 17b Cultura della costruzione

La Confederazione presta attenzione a garantire nell'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 2 una cultura della costruzione di qualità. In tutte le attività che trasformano lo spazio una cultura della costruzione di qualità si contraddistingue per un approccio globale orientato alla qualità in materia di pianificazione, di impostazione e di attuazione.

1

La Confederazione coordina le attività dei servizi federali legate alla cultura della costruzione e stabilisce a tal fine obiettivi strategici coerenti e provvedimenti concreti.

2

Completa, con i propri sforzi, la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte dei Cantoni.

3

Art. 17c Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni d'importanza nazionale per le loro attività d'interesse pubblico finalizzate alla promozione della cultura della costruzione di qualità.

1

Può inoltre accordare aiuti finanziari per le seguenti attività di promozione di una cultura della costruzione di qualità: 2

3

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RS 700

a.

i progetti di ricerca;

b.

la formazione e la formazione continua di specialisti;

c.

le relazioni pubbliche.

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Il finanziamento è stabilito in base all'articolo 27 della legge federale dell'11 dicembre 20094 sulla promozione della cultura.

3

La Confederazione può sostenere gli sforzi per una cultura della costruzione di qualità anche attraverso altre prestazioni, in particolare la consulenza, la messa a disposizione di informazioni e conoscenze, nonché la collaborazione.

4

Inserire dopo l'art. 18 Art. 18bis Infrastruttura ecologica

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'allestimento di una rete funzionante di spazi vitali naturali e seminaturali ecologicamente preziosi (infrastruttura ecologica).

1

L'infrastruttura ecologica è composta da zone che secondo il diritto federale sono delimitate per la protezione di spazi vitali e specie (zone centrali) come pure da superfici che interconnettono in modo funzionale dette zone (zone di interconnessione). Il Consiglio federale definisce le categorie delle zone considerate zone centrali.

2

A partire dal 2030 la percentuale di zone centrali deve essere pari ad almeno il 17 per cento della superficie nazionale.

3

La Confederazione allestisce in collaborazione con i Cantoni una pianificazione secondo l'articolo 13 LPT5 per l'infrastruttura ecologica.

Determina in particolare l'estensione e la qualità delle zone di interconnessione.

4

Art. 18b cpv. 1 e 1bis I Cantoni designano i biotopi d'importanza regionale e locale. Nel farlo, tengono conto in special modo dell'interconnessione tra questi biotopi, dell'interconnessione con i biotopi di importanza nazionale e della conservazione delle specie nei cui confronti la Svizzera ha una responsabilità particolare.

1

I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

1bis

Art. 22 cpv. 3 Abrogato

4 5

RS 442.1 RS 700

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Art. 24a cpv. 1 lett. b 1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: b.

contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25b e la cui violazione è stata dichiarata punibile;

Art. 24c Abrogato Art. 24e, frase introduttiva Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia un oggetto d'importanza nazionale (art. 5), un sito naturale, un luogo storico oppure una rarità naturale o un monumento culturale acquistato o protetto dalla Confederazione (art. 15 e 16), uno spazio vitale degno di protezione (art. 18 cpv. 1bis), un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale (art. 18a e 18b) o una vegetazione ripuale (art. 21) può essere obbligato a: Art. 24i Delega di compiti esecutivi

Le autorità esecutive possono incaricare enti di diritto pubblico o privati, contro indennità, di mettere in atto compiti esecutivi, in particolare per il monitoraggio dello stato e dello sviluppo dell'infrastruttura ecologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

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1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale dell'11 dicembre 20096 sulla promozione della cultura Art. 27 cpv. 3 lett. c 3

L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e i crediti di impegno: c.

un credito di impegno secondo gli articoli 16a e 17c capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio per i settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici come pure per la promozione di una cultura della costruzione di qualità.

2. Legge del 22 giugno 19798 sulla pianificazione del territorio Art. 8c

Contenuto del piano direttore nell'ambito della diversità biologica

I Cantoni delimitano nei loro piani direttori le zone centrali e le zone di interconnessione dell'infrastruttura ecologica secondo l'articolo 18bis capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio.

3. Legge federale del 29 aprile 199810 sull'agricoltura Art. 70a cpv. 2 lett. d 2

La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica: d.

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la gestione conforme alle prescrizioni di biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale secondo gli articoli 18a e 18b della legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio;

RS 422.1 RS 451 RS 700 RS 451 RS 910.1 RS 451

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Art. 73 cpv. 2, secondo periodo ... Stabilisce inoltre i requisiti che le superfici per la promozione della biodiversità devono soddisfare, affinché possano essere computate alle zone centrali secondo l'articolo 18bis capoverso 2 LPN12.

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