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Correzione: sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 59 del 24 marzo 2022 (FF 2022 668)

Decisione di portata generale dell'organo di notifica per prodotti chimici in merito all'immissione in commercio di olio profumato contenente CBD, visto l'articolo 10 capoversi 1 e 2 in combinato disposto con l'articolo 1 capoversi 1­3 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) del 29 marzo 2022

L'organo di notifica per prodotti chimici, visto l'articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)2, visto l'articolo 81 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con gli articoli 1 e 42 della legge del 15 dicembre 20004 sui prodotti chimici (LPChim); visti l'articolo 1 capoversi 1­3 e l'articolo 10 capoversi 1 e 2 LSPro in combinato disposto con l'articolo 2 dell'ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro); vista la domanda dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente e dell'energia, divisione Prevenzione degli incidenti rilevanti e prodotti chimici del Cantone Basilea Campagna dell'11.2.2022 secondo l'articolo 10 capoverso 5 LSPro; considerando che a tutela della salute le autorità esecutive del diritto in materia di prodotti chimici verificano secondo l'articolo 81 OPChim il controllo autonomo delle sostanze, dei preparati e degli oggetti immessi in commercio e che secondo l'articolo 42 capoverso 3 lettera a LPChim possono proibirne l'ulteriore utilizzazione, nello specifico l'immissione in commercio; considerando che, se sono contemplate misure meno severe, il divieto di immissione in commercio di sostanze, preparati e oggetti è sproporzionato secondo l'articolo 5 capoverso 2 Cost.; considerando che secondo l'articolo 1 capoversi 1 e 2 LSPro quest'ultima deve garantire la sicurezza dei prodotti immessi in commercio a scopo commerciale o 1 2 3 4 5

RS 930.11 RS 101 RS 813.11 RS 813.1 RS 930.111

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professionale e che secondo l'articolo 1 capoverso 3 LSPro quest'ultima è applicabile per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo; considerando che l'immissione in commercio a scopo di assunzione orale di sostanze e preparati e quindi di olio profumato a base di CBD non rientra nel campo di applicazione della LPChim; considerando che l'immissione in commercio di olio profumato a base di CBD non rientra nel campo di applicazione della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) né della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0); considerando che secondo l'articolo 10 capoverso 2 LSPro in caso di necessità gli organi di esecuzione dispongono misure adeguate per i prodotti immessi in commercio; considerando che nella fattispecie secondo l'articolo 2 OSPro l'organo di notifica per prodotti chimici è responsabile di disporre misure adeguate; considerando che il cannabidiolo (CBD) ricavato dalla canapa femmina (cannabis) e al quale è attribuito un effetto rilassante, antinfiammatorio e antispasmodico è immesso in commercio sotto forma di olio profumato e non può essere escluso che i consumatori assumano abusivamente l'olio profumato a base di CBD per via orale; considerando che in caso di utilizzo abusivo di olio profumato a base di CBD vengono aggirate le disposizioni a tutela della salute secondo il diritto in materia di agenti terapeutici e di derrate alimentari e che il diritto in materia di prodotti chimici nella fattispecie non offre una base per misure proporzionate, segnatamente la denaturazione dell'olio profumato a base di CBD;6 considerando che con l'immissione in commercio di olio profumato a base di CBD i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 3 e seguenti LSPro sono soddisfatti solo mediante denaturazione; decide:

1. Definizioni Olio profumato contenente CBD: ai sensi della presente decisione di portata generale il termine «olio profumato contenente CBD» è utilizzato per tutti i prodotti chimici che contengono CBD e che vengono immessi in commercio secondo le prescrizioni del diritto in materia di prodotti chimici, a prescindere dall'effettiva designazione del prodotto.

2. Misure L'olio profumato contenente CBD non può essere immesso in commercio o dispensato ai consumatori se non contiene una concentrazione di denaturanti adeguata per scoraggiare un'assunzione orale abusiva.

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www.swissmedic.ch > Servizi e elenchi > Problemi di delimitazione > Settore umano > Temi specifici: Prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) - Panoramica e guida attuativa (PDF del 21.4.2021, in particolare pag. 4).

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3. Disciplinamento transitorio L'olio profumato contenente CDB che è immesso in commercio nel momento in cui la presente decisione di portata generale passa in giudicato può essere dispensato ai consumatori ancora per sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA), a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale è tolto l'effetto sospensivo.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

29 marzo 2022

Organo di notifica per prodotti chimici: Il responsabile, Mauro Schindler

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