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Termine di referendum: 7 luglio 2022
Legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento (Modifica del Codice delle obbligazioni, della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice penale, del Codice penale militare, della legge sul casellario giudiziale e della legge federale sull'imposta federale diretta) del 18 marzo 2022
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice delle obbligazioni2 Art. 684a III. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi
Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un'attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.
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Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l'ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l'ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l'ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l'ufficio del registro di commercio rifiuta l'iscrizione.
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È fatto salvo l'articolo 934.
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Lotta contro l'abuso del fallimento. LF
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Art. 727a cpv. 2, secondo periodo, e 2bis ... La rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e deve essere notificata all'ufficio del registro di commercio prima dell'inizio dell'esercizio.
2
All'iscrizione della rinuncia nel registro di commercio deve essere allegato il conto annuale dell'esercizio annuale precedente.
2bis
Art. 787a d. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi
Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla cessione di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.
Art. 928a cpv. 2bis2quater L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 del Codice penale3, l'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 o l'articolo 16a capoverso 1 del diritto penale minorile del 20 giugno 20035. Esamina in particolare se le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone sono compatibili con le interdizioni di esercitare un'attività comunicate secondo l'articolo 64a della legge del 17 giugno 20166 sul casellario giudiziale.
2bis
Se constata un'incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.
2ter
L'ufficio cantonale del registro di commercio intima all'ente giuridico di prendere le misure necessarie.
2quater
Art. 928b cpv. 1, primo periodo, 2, primo periodo, nonché 3, secondo periodo L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. ...
1
La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. ...
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... L'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
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RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 FF 2016 4315
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Art. 942 cpv. 3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.
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2. Legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 11, titolo marginale, cpv. 2 e 3 H. Funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti
Gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell'esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto.
2
Alle stesse condizioni, le persone che operano per l'ufficio dei fallimenti possono inoltre denunciare alle autorità di perseguimento penale i reati perseguibili d'ufficio constatati.
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Art. 43 n. 1 e 1bis Abrogati Art. 222a Bbis. Consegna e apertura di invii postali
Per la durata del fallimento, l'ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l'accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.
1
L'ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.
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Il debitore ha il diritto di assistere all'apertura degli invii postali.
Art. 230 cpv. 2 L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento e comunica con lettera non raccomandata tale decisione ai creditori conosciuti. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro venti giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.
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RS 281.1
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3. Codice penale8 Art. 67a cpv. 2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 67 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
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4. Codice penale militare del 13 giugno 19279 Art. 50a cpv. 2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 50 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un'altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
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5. Legge del 17 giugno 201610 sul casellario giudiziale Art. 47 lett. e Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: e.
l'autorità federale di alta vigiper effettuare l'esame di cui all'artilanza sul registro di commercio: colo 928a capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO)11.
Inserire prima del titolo ottavo Art. 64a
Comunicazione all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio
Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un'attività in vigore e iscritte in VOSTRA ordinate nei confronti di persone registrate 1
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nella banca dati centrale delle persone di cui all'articolo 928b CO12, se tali indicazioni sono rilevanti per l'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis CO.
La comunicazione dei dati di cui al capoverso 1 è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra la banca dati centrale delle persone e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero AVS dell'interessato.
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6. Legge federale del 14 dicembre 199013 sull'imposta federale diretta Art. 112 cpv. 4 Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a, le autorità fiscali lo comunicano all'ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022
Consiglio nazionale, 18 marzo 2022
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 29 marzo 2022 Termine di referendum: 7 luglio 2022
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RS 220 RS 642.11
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