FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 29 settembre 2023

Iniziativa popolare federale «Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)», presentata il 9 marzo 2022; dopo che il 9 marzo 2022 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)», presentata il 9 marzo 2022, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art.

281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

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L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Amaudruz Céline, Avenue Krieg 44, 1208 Genève 2. Badran Jacqueline, Thurwiesenstrasse 3, 8037 Zürich 3. Bendahan Samuel, Chemin de Montmeillan 10, 1005 Lausanne 4. Cattaneo Rocco, Via Nadelli 25, 6804 Bironico Monteceneri 5. Dittli Josef, Walter-Fürst-Strasse 11, 6468 Attinghausen 6. Gmür Alois, Spitalstrasse 14, 8840 Einsiedeln 7. Imark Christian, Eichenweg 292, 4232 Fehren 8. Regazzi Fabio, Via dei Lupi 1a, 6596 Gordola 9. Rieder Beat, Ländinärstrasse 3, 3918 Wiler 10. Rytz Regula, Militärstrasse 28, 3014 Bern 11. Schneeberger Daniela, Langackerstrasse 25, 4441 Thürnen 12. Stark Jakob, Guggenbühl 9, 9215 Buhwil 13. Thorens Goumaz Adèle, Rte du Jorat 42d, 1000 Lausanne 27 14. Zanetti Roberto, Längmattweg , 4563 Gerlafingen 15. Ammann Claude, Stockenrain 23, 4316 Hellikon 16. Bindella Rudi, Toblerstrasse 88, 8044 Zürich 17. Bücheli Alexander, Rotachstrasse 24, 8003 Zürich 18. Ebneter Maurus, Sevogelstrasse 22, 4132 Muttenz 19. Gloor Stefan, Hagenwiesenstrasse 26, 8108 Dällikon 20. Hotz Silvan, Früeberg 24, 6340 Baar 21. Kamber Christoph, Blumenaustrasse 21, 8654 Rapperswil-Jona 22. Meszmer Alexander, Städtli 7, 8505 Pfyn 23. Ojetti Damien, Rue des Ormeaux 4, 1201 Genève 24. Pflüger Severin, Emil-Rütti-Weg 2, 8050 Zürich 25. Platzer Casimir, Äussere Dorfstrasse 2, 3718 Kandersteg 26. Schneider Henrique, Unterer Gansbach 6, 9050 Appenzell 27. Zucker Armin, Dorfstrasse 10, 8834 Schindellegi

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3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee «Für eine geregelte Entschädigung im Epidemiefall», c/o GastroSuisse, Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 29 marzo 2022.

15 marzo 2022

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per indennità regolamentate in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione4 federale è modificata come segue: Art. 95a

Indennità in caso di epidemia

La Confederazione emana prescrizioni sull'indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.

1

2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a.

l'indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;

b.

l'indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno;

c.

l'indennità è concessa dall'autorità che ha la responsabilità principale dell'emanazione della misura;

d.

il diritto all'indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali.

Art. 197 n. 135 13. Disposizione transitoria dell'art. 95a (Indennità in caso di epidemia) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 95a entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

1

La legislazione d'esecuzione dell'Assemblea federale e le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi: 2

a.

le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all'articolo 95a capoverso 2, a un'indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;

b.

l'indennità non determina una riduzione della deduzione dell'imposta precedente nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto;

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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c.

le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all'indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un'indennità proporzionale;

d.

un'indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19827 sull'assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.

RS 830.1 RS 837.0

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